§ 59.13.3 - Legge 28 marzo 1968, n. 434.
Ordinamento della professione di perito agrario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.13 periti
Data:28/03/1968
Numero:434


Sommario
Art. 1.  Titolo di perito agrario.
Art. 2.  Attività professionale.
Art. 3.  Limiti dell'attività professionale.
Art. 4.  Esercizio della libera professione. Elenco dei non esercenti.
Art. 5.  Obbligo del segreto professionale.
Art. 6.  Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 7.  Incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche.
Art. 8.  Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica.
Art. 9.  Composizione del consiglio del collegio.
Art. 10.  Cariche del consiglio.
Art. 11.  Attribuzioni del presidente.
Art. 12.  Attribuzioni del consiglio.
Art. 13.  Decadenza dalla carica di membro del consiglio.
Art. 14.  Scioglimento del consiglio.
Art. 15.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 16.  Assemblea ordinaria degli iscritti.
Art. 17.  Assemblea per l'approvazione dei conti.
Art. 18.  Assemblea straordinaria.
Art. 19.  Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti.
Art. 20.  Costituzione di nuovi collegi.
Art. 21.  Fusione di collegi.
Art. 22.  Collegio nazionale.
Art. 23.  Consiglio del collegio nazionale.
Art. 24.  Cariche del consiglio del collegio nazionale.
Art. 25.  Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale.
Art. 26.  Attribuzioni del consiglio nazionale.
Art. 27.  Elezione del consiglio del collegio nazionale.
Art. 28.  Incompatibilità.
Art. 29.  Comunicazione delle decisioni.
Art. 30.  Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale.
Art. 31.  Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione.
Art. 32.  Iscrizione - Rigetto della domanda.
Art. 33.  Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali. Trasferimenti.
Art. 34.  Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale. Sospensione per morosità.
Art. 35.  Reiscrizione.
Art. 36.  Comunicazione delle deliberazioni del consiglio.
Art. 37.  Responsabilità disciplinare.
Art. 38.  Sanzioni disciplinari.
Art. 39.  Avvertimento.
Art. 40.  Censura.
Art. 41.  Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale - Sospensione cautelare.
Art. 42.  Radiazione.
Art. 43.  Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.
Art. 44.  Fatti costituenti reato.
Art. 45.  Prescrizione.
Art. 46.  Competenza.
Art. 47.  Apertura del procedimento disciplinare.
Art. 48.  Svolgimento del procedimento disciplinare.
Art. 49.  Notificazione delle decisioni.
Art. 50.  Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio.
Art. 51.  Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale.
Art. 52.  Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione.
Art. 53.  Reiscrizione dei radiati.
Art. 54.  Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonchè in materia elettorale e disciplinare.
Art. 55.  Poteri del consiglio del collegio nazionale.
Art. 56.  Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale.
Art. 57.  Irricevibilità del ricorso.
Art. 58.  Esame del ricorso.
Art. 59.  Decisione del ricorso.
Art. 60.  Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale.
Art. 61.  Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese.
Art. 62.  Restituzione di atti e documenti.
Art. 63.  Riscossione dei contributi.
Art. 64.  Personale del collegio nazionale e dei collegi locali.
Art. 65.  Già abilitati all'esercizio professionale.
Art. 66.  Regolamento di esecuzione.


§ 59.13.3 - Legge 28 marzo 1968, n. 434.

Ordinamento della professione di perito agrario.

(G.U. 20 aprile 1968, n. 101).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Titolo di perito agrario. [1]

     1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'art. 4.

 

          Art. 2. Attività professionale. [2]

     1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

     a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

     b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;

     c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

     d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

     e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

     f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

     g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonchè le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

     h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

     i) le rotazioni agrarie;

     l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

     m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

     n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

     o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

     p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

     q) l'assistenza tecnica ai prodotti agricoli singoli ed associati;

     r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

     s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.

 

          Art. 3. Limiti dell'attività professionale.

     Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonchè nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

 

          Art. 4. Esercizio della libera professione. Elenco dei non esercenti.

     Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo professionale.

     L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

     I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

     Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

 

          Art. 5. Obbligo del segreto professionale.

     Il perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

 

          Art. 6. Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia.

     Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

 

          Art. 7. Incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche.

     Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.

     Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

     I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

 

Titolo II

COLLEGI DEI PERITI AGRARI

 

          Art. 8. Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica.

     In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

     Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

     Il collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 9. Composizione del consiglio del collegio.

     Il consiglio del collegio è composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

     I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

     Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

 

          Art. 10. Cariche del consiglio.

     Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

     Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

 

          Art. 11. Attribuzioni del presidente.

     Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.

 

          Art. 12. Attribuzioni del consiglio.

     Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

     a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

     b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

     c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

     d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13;

     e) adotta i provvedimenti disciplinari;

     f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

     g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

     h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

     i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

     l) dispone la convocazione dell'assemblea;

     m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonchè, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 26, lettera g), un contributo annuale;

     n) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio del collegio ed al consiglio del collegio nazionale;

     o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

 

          Art. 13. Decadenza dalla carica di membro del consiglio.

     Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

 

          Art. 14. Scioglimento del consiglio.

     Se non si provvede all'integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

     In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio [3].

     Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.

     Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio della sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.

 

          Art. 15. Collegio dei revisori dei conti.

     Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente [4].

     Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

     I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

     Il collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

 

          Art. 16. Assemblea ordinaria degli iscritti.

     L'assemblea è convocata dal presidente.

     Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti [5].

 

          Art. 17. Assemblea per l'approvazione dei conti.

     L'assemblea degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

 

          Art. 18. Assemblea straordinaria.

     Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio. Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo il presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.

 

          Art. 19. Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti.

     La data per l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica [6].

     L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.

     Il voto è personale, diretto e segreto.

 

          Art. 20. Costituzione di nuovi collegi.

     Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

 

          Art. 21. Fusione di collegi.

     Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'art. 8, il Ministro per la grazia e la giustizia può disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

 

Titolo III

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

 

          Art. 22. Collegio nazionale.

     I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giudica di diritto pubblico.

 

          Art. 23. Consiglio del collegio nazionale.

     Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero della giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni [7].

     I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.

     Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

 

          Art. 24. Cariche del consiglio del collegio nazionale.

     Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vice-presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

 

          Art. 25. Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale.

     Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

     Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

 

          Art. 26. Attribuzioni del consiglio nazionale.

     Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

     a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

     b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

     c) propone la costituzione di nuovi collegi;

     d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;

     e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

     f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

     g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi;

     h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;

     i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori dei conti:

     l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali [8].

 

          Art. 27. Elezione del consiglio del collegio nazionale.

     Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato [9].

     La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.

     A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

     La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia.

 

          Art. 28. Incompatibilità.

     La carica di membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del consiglio di un collegio.

 

          Art. 29. Comunicazione delle decisioni.

     Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonchè al Ministero della giustizia.

 

Titolo IV

ALBO ED ELENCO SPECIALE: ISCRIZIONE, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

 

          Art. 30. Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale.

     L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale, e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione [10].

     L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

 

          Art. 31. Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione. [11]

     1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

     a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità [12];

     b) godere dei diritti civili;

     c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale, nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti [13];

     d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

     e) avere conseguito l'abilitazione professionale.

     2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni.

     2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo [14].

 

          Art. 32. Iscrizione - Rigetto della domanda.

     Il consiglio del collegio delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata [15].

     Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE [16].

     Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

 

          Art. 33. Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali. Trasferimenti.

     Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari [17].

     Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

 

          Art. 34. Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale. Sospensione per morosità.

     Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

     a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 31, lettere a) e b);

     b) quando ricorre una causa d'incompatibilità a norma dell'art. 4, comma secondo.

     Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma.

     L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'art. 12, lettera n), essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.

     La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

     Per il procedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

 

          Art. 35. Reiscrizione.

     Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

     Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

 

          Art. 36. Comunicazione delle deliberazioni del consiglio.

     Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonchè al Ministero della giustizia.

 

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

 

          Art. 37. Responsabilità disciplinare.

     Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

 

          Art. 38. Sanzioni disciplinari.

     Le sanzioni disciplinari sono:

     a) l'avvertimento;

     b) la censura;

     c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

     d) la radiazione.

 

          Art. 39. Avvertimento.

     L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

     Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

     Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal presidente del consiglio del collegio.

 

          Art. 40. Censura.

     La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

     La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio.

 

          Art. 41. Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale - Sospensione cautelare.

     La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.

     Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dall'elenco speciale:

     a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

     b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'art. 215, comma terzo, n. 1, 2, 3 del codice penale;

     c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;

     d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

     Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'art. 38.

 

          Art. 42. Radiazione.

     La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

     Importano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:

     a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

     b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata;

     c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

 

          Art. 43. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale.

     Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

 

          Art. 44. Fatti costituenti reato.

     Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

 

          Art. 45. Prescrizione.

     L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

 

          Art. 46. Competenza.

     La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove è iscritto l'incolpato.

     Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.

     Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.

 

          Art. 47. Apertura del procedimento disciplinare.

     Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

     Il consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all'art. 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.

     Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

 

          Art. 48. Svolgimento del procedimento disciplinare.

     Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

     Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

     Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

     La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

 

          Art. 49. Notificazione delle decisioni.

     Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonchè al Ministero della giustizia.

 

          Art. 50. Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio.

     L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

     Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

     Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

     Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

 

          Art. 51. Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale.

     L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

     Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.

     Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

 

          Art. 52. Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione.

     Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 41, il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

 

          Art. 53. Reiscrizione dei radiati.

     Il perito agrario radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

     Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

     Il radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

 

Titolo VI

IMPUGNAZIONI

 

          Art. 54. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonchè in materia elettorale e disciplinare.

     Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

     Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.

     In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti [18].

     Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.

 

          Art. 55. Poteri del consiglio del collegio nazionale.

     Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

     In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

 

          Art. 56. Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale.

     Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.

     Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

     a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

     b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

     Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale.

 

          Art. 57. Irricevibilità del ricorso.

     E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

     Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

     In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

 

          Art. 58. Esame del ricorso.

     Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.

     Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.

     Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dall'art. 56, ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del consiglio del collegio nazionale.

     Chiusa la discussione, il presidente pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

     Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

 

          Art. 59. Decisione del ricorso.

     La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

     La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dell'art. 56 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale.

     La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.

 

          Art. 60. Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale.

     Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale nonchè in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

     La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

     Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari.

     Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal presidente della Corte di appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

     Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

     Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.

     La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

 

Titolo VII

ONORARI, INDENNITA' E SPESE

 

          Art. 61. Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese.

     Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 62. Restituzione di atti e documenti.

     Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti, e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute [19].

     Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio del collegio che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 63. Riscossione dei contributi.

     Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

     L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.

 

          Art. 64. Personale del collegio nazionale e dei collegi locali. [20]

     1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro.

 

          Art. 65. Già abilitati all'esercizio professionale.

     Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell'art. 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.

     Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attività professionale anche dipendente.

 

          Art. 66. Regolamento di esecuzione.

     Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[6] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[9] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[10] Comma così modificato dall'art. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[12] Lettera così modificata dall'art. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[13] Lettera così modificata dall'art. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[14] Comma inserito dall'art. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[15] Comma così modificato dall'art. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[16] Comma così sostituito dall'art. 53 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[17] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[18] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[19] Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 21 febbraio 1991, n. 54.