§ 95.26.19 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261 .
Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi per la nomina a revisori dei conti e per i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:13/09/1946
Numero:261


Sommario
Art. 1.      Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite
Art. 2.      Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 15 e21 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, sui revisori ufficiali dei conti


§ 95.26.19 - D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261 [1] .

Norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi per la nomina a revisori dei conti e per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

(G.U. 6 novembre 1946, n. 252)

 

 

     Art. 1.

     Le tasse da corrispondersi a favore dell'Erario nei casi sottoindicati sono così stabilite:

     a) per la presentazione dei ricorsi ai Consigli nazionali delle professioni indicate negli articoli 1 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, lire 800 [2] ;

     b) per gli esami di procuratore e di avvocato, lire 1600 [3] ;

     c) per gli esami per la iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, lire 2400 [4] ;

     d) per l'iscrizione nell'albo speciale di cui alla lettera precedente, lire 2400;

     e) per la partecipazione alle sessioni per la nomina a revisore dei conti, lire 2400 [5] .

 

          Art. 2.

     Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 15 e21 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, sui revisori ufficiali dei conti.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.

[2]  La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 13.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.

[3]  La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 25.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.

[4]  La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 40.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.

[5]  La tassa di cui al presente comma è stata elevata a lire 40.000 dall'art. 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 1990.