§ 59.2.3 - D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni interne professionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:23/11/1944
Numero:382


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 


§ 59.2.3 - D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni interne professionali.

(G.U. 23 dicembre 1944, n. 98)

 

Capo I

DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

 

     Art. 1. [1]

     Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato da cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento [2].

 

          Art. 2. [3]

     I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

     Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario e un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

     I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

 

          Art. 3. [4]

     L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni [5].

     Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

     L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

     L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

 

          Art. 4. [6]

     Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

     Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 5. [7]

     Quando tutti o in parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

     In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

 

          Art. 6.

     Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

     Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

     Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti all'albo.

 

          Art. 8.

     Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

     In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

     Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

     Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

 

Capo II

DELLE COMMISSIONI CENTRALI

 

          Art. 10. [8]

     Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

     La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

 

          Art. 11. [9]

     Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

     In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

     Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

 

          Art. 12. [10]

     Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

     Per l'elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio.

 

          Art. 13. [11]

     I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

     Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

     In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.

     I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

 

          Art. 14.

     I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.

     Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre dànno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 15.

     I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti [12].

     Fino all'insediamento del nuovo Consiglio e della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente [13].

     Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa [14].

     Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

 

          Art. 16.

     Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vice-presidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

 

          Art. 17.

     Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCURATORE

 

          Art. 18.

     Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

 

          Art. 19.

     Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

 

          Art. 20.

     L'avviso di convocazione dell'assemblea, preveduto dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per la assemblea.

 

          Art. 21.

     Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

     Per l'elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

     Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

 

          Art. 22.

     Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vice-presidenti ed un segretario.

     Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vice-presidenti.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 23.

     Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

     Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione la domenica seguente.

     La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

 

          Art. 24.

     Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte Suprema di cassazione.

     La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.

     Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'articolo 16, comma primo.

 

          Art. 25.

     Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

     a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;

     b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8., terzo comma;

     c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

 

          Art. 26.

     Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

 

          Art. 27.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.


[1] Articolo così modificato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.

[2] Per una disapplicazione del secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[3] Per una disapplicazione del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[4] Per una disapplicazione del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[6] Per una disapplicazione del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[7] Per una disapplicazione del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[8] Per una disapplicazione del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[9] Per una disapplicazione del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[10] Per una disapplicazione del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[11] Per una disapplicazione del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[12] Per una disapplicazione del presente comma, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[13] Per una disapplicazione del presente comma, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[14] Per una disapplicazione del presente comma, vedi l'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.