§ 17.1.22 - D.L. 12 novembre 1982, n. 829 .
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:12/11/1982
Numero:829


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno [...]
Art. 2.      Ai fini di cui al precedente articolo al Fondo per la protezione civile affluiscono le assegnazioni di cui all'art. 2 del D.L. 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella L. 29 [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla [...]
Art. 5. bis. 
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 17.1.22 - D.L. 12 novembre 1982, n. 829 [1].

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

(G.U. 15 novembre 1982, n. 314).

 

     Art. 1.

     Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare con le modalità del D.L. 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella L. 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilità del "Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del medesimo decreto-legge.

     Con le disponibilità del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1982, n. 303 [2].

 

          Art. 2.

     Ai fini di cui al precedente articolo al Fondo per la protezione civile affluiscono le assegnazioni di cui all'art. 2 del D.L. 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1982, n. 303 [3] .

     Al Fondo per la protezione civile viene altresì assegnata la somma di lire 80 miliardi [4] .

 

          Art. 3. [5]

     Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità, delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado.

     Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito [6] .

     Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi [7] .

 

          Art. 4. [8]

     Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni della regione Umbria nei quali devono effettuarsi gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 1.

     Agli interventi diretti alla definitiva ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni individuati ai sensi del precedente comma si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge.

 

          Art. 5. bis. [9]

     All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce "Interventi in favore del settore della grande viabilità" e quanto a lire 5 miliardi quello di cui alla voce "Razionalizzazione della rete distributiva".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 23 dicembre 1982, n. 938.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'articolo unico della L. 10 maggio 1983, n. 180.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8.

[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.