§ 46.8.376 - Legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:10/12/1973
Numero:804


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [4]
Art. 3.      Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non [...]
Art. 4.  [6]
Art. 5. 
Art. 6.  [8]
Art. 7. 
Art. 8.      Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi indicate
Art. 9.      L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina [...]
Art. 10. a
Art. 11.      Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 8 della presente legge, ulteriori [...]
Art. 12.  [13]
Art. 13.      Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, [...]
Art. 14.      Con effetto dal 1° dicembre 1972, la pensione ordinaria, l'indennità di buonuscita ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente [...]
Art. 15.      Le eventuali eccedenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'art. 3 della legge stessa [...]
Art. 16.      Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le [...]
Art. 17.      Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme [...]
Art. 18.  [17]
Art. 19.      All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 24.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, mediante riduzione [...]


§ 46.8.376 - Legge 10 dicembre 1973, n. 804. [1]

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza [2].

(G.U. 22 dicembre 1973, n. 329)

 

     Art. 1. [3]

     1. Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dall'articolo 5, la promozione nella posizione di «a disposizione» prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza è soppressa.

 

          Art. 2. [4]

     1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

 

          Art. 3.

     Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue:

 

Grado

Esercito

Marina

Aeronautica

Guardia di finanza

Corpo delle guardie di PS

Corpo degli agenti di custodia

Totali

Generale di corpo d'armata

31

16

14

--

--

--

61

Generale di divisione

77

37

30

9 [1]

2

--

155

Generale di brigata

213

51

61

47 [2]

17

--

389

Colonnello

1.379

508

558

126 [2]

85

1

2.657

Totali

1.700

612

663

182

104

1

3.262[5]

[1] Dal 5 gennaio 1993. Dal 1° gennaio 1994: 10.

[2] Dal 5 gennaio 1992.

 

     Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia.

 

          Art. 4. [6]

     1. Se nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2, 3 e 4, annesse al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal predetto decreto legislativo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

 

          Art. 5. [7]

     1. Per effettuare le promozioni previste dall'articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6.

     2. L'avanzamento si effettua a scelta.

     3. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo.

 

          Art. 6. [8]

     1. I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati nella posizione di «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.

 

          Art. 7. [9]

     1. Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo, di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:

     a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

     b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dal limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

     c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

     d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

     2. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza [10].

     3. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

     4. Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

     5. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

     6. Agli ufficiali di cui al comma 5 sono concesse, inoltre, le indennità di cui all'articolo 1870 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

     7. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.

     8. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del comma 5 e del comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero dell'economia e delle finanze. 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.

 

          Art. 8.

     Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi indicate:

 

Grado

Stipendi [1]

 

dal 1° gennaio 1971

dal 1° luglio 1972

dal 1° dicembre 1972

Generale di corpo d'armata

6.328.350

11.167.000

12.540.000

Generale di divisione

5.726.500

9.251.000

10.200.000

Generale di brigata [2]

4.743.000

5.648.000

5.770.000

Colonnello dopo 2 anni [3]

3.860.000

4.806.500

4.880.400

Colonnello [3]

3.860.000

4.410.000

4.410.000

[1] Per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura: a) ex parametro 850 - L. 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, L. 13.898.000 dal 1° luglio 1972, L. 15.810.000 dal 1° dicembre 1972; b) ex parametro 825 - L. 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, L. 12.421.000 dal 1° luglio 1972, L. 14.010.000 dal 1° luglio 1972.

[2] Compete l'indennnità di funzione nella misura annua lorda di L. 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di L. 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

[3] Compete l'indennnità di funzione nella misura annua lorda di L. 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di L. 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

 

          Art. 9.

     L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione.

 

          Art. 10.

     Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'art. 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13a mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare.

     Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo art. 14.

 

          Art. 11.

     Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 8 della presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale statale.

     Salvo quanto stabilito dai successivi terzo e quarto comma, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonché le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero.

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

     L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro.

     Le indennità, i proventi e i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972 saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello tesso mese, in applicazione della presente legge. Degli avvenuti versamenti sarà data di volta in volta comunicazione all'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

 

          Art. 12. [13]

 

          Art. 13.

     Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

      [14]

 

          Art. 14.

     Con effetto dal 1° dicembre 1972, la pensione ordinaria, l'indennità di buonuscita ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente legge.

     Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972 sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972.

 

          Art. 15.

     Le eventuali eccedenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'art. 3 della legge stessa sono assorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante le vacanze risultanti da qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

     Qualora alla predetta data del 31 dicembre 1978 non siano state assorbite tutte le eccedenze di cui sopra, si applicano le norme di cui all'art. 7 della presente legge.

     Agli ufficiali che siano in eccedenza fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

 

          Art. 16.

     Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo almeno:

     per la prima volta, se colonnelli o tenenti colonnelli;

     per la terza volta, se generali,

     si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di a disposizione che della cessazione dal servizio permanente per età.

     I tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da valutare per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati quattro volte con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, non siano transitati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono collocati a domanda in tale posizione con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la quarta valutazione, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio del quarto anno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età del grado di tenente colonnello. La domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente comma. Si applicano anche a detti ufficiali le norme precedentemente in vigore concernenti la promozione nella posizione "a disposizione" e i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, nonché quelle del primo comma del successivo art. 17. Non costituisce ostacolo, ai fini della promozione nella posizione di "a disposizione", l'esistenza nel ruolo di provenienza o in quello di "a disposizione" di pari grado che li precedono nel ruolo stesso e che siano in servizio permanente [15].

     Gli effetti giuridici della norma di cui al precedente comma decorrono da data non anteriore al 1° gennaio 1974 e trovano applicazione anche nei riguardi dei tenenti colonnelli cessati dal servizio permanente dopo tale data e, se più favorevole, anche nei riguardi dei tenenti colonnelli che, pur avendo titolo alla norma stessa, abbiano già conseguito la promozione a colonnello in servizio permanente "a disposizione" dopo il 1° gennaio 1974 ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e degli articoli 37 e 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 [16].

 

          Art. 17.

     Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente art. 16, non sono computati nel numero stabilito dall'art. 3 della presente legge.

     Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età, con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennità di funzione stabilite dall'art. 8 della presente legge.

     Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato art. 8.

     Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

     Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

     Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

 

          Art. 18. [17]

 

          Art. 19.

     All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 24.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, quanto a lire 21.200 milioni, mediante riduzione dello stanziamento concernente ulteriore apporto alla Cassa per il Mezzogiorno, di cui al capitolo n. 5157 del suindicato stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

     In corrispondenza della riduzione di lire 21.200 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento, autorizzato per l'anno finanziario 1973 a favore della detta Cassa per il Mezzogiorno con l'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'art. 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

     All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 54.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 2145 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

[3] Articolo modificato dall'art. 20 della L. 5 maggio 1976, n. 187 e così sostituito dall'art. 2145 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2145 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

[5] Tabella già modificata dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688 e così ulteriormente modificata dalla tabella L allegata al D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2145 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

[7] Articolo modificato dall'art. 9 della L. 27 dicembre 1990, n. 404 e così sostituito dall'art. 2145 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2145 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

[9] Articolo modificato dall'art. 65 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, dall'art. 9 del D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito dalla L. 5 marzo 2010, n. 30 e così sostituito dall'art. 2145 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

[10] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 27 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[11] Comma abrogato dall'art. 29 della L. 5 maggio 1976, n. 187.

[12] Comma abrogato dall'art. 29 della L. 5 maggio 1976, n. 187.

[13] Articolo modificato dall'art. 20 della L. 5 maggio 1976, n. 187 e soppresso dall'art. 173 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[14] Comma soppresso dall'art. 20 della L. 5 maggio 1976, n. 187.

[15] Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 5 maggio 1976, n. 187.

[16] Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 5 maggio 1976, n. 187.

[17] Articolo soppresso dall'art. 20 della L. 5 maggio 1976, n. 187.