§ 46.9.153 - D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 .
Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:18/01/1992
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Polizia di Stato.
Art. 2.  Arma dei carabinieri.
Art. 3.  Corpo della guardia di finanza.
Art. 4.  Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità.
Art. 4 bis.  Modificazioni all'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121
Art. 5.  Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia.
Art. 6.  Spese per acquisto di beni e servizi.
Art. 7.  Copertura finanziaria.
Art. 8.  Determinazione del programma pluriennale degli interventi.
Art. 9.  Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni.
Art. 10.  Acquisizione di immobili.
Art. 11.  Copertura finanziaria.
Art. 12.  Aumento degli organici.
Art. 13.      1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi [...]
Art. 14.  Copertura finanziaria.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 46.9.153 - D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 [1] .

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia.

(G.U. 20 gennaio 1992, n. 15)

 

Capo I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

 

     Art. 1. Polizia di Stato.

     1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unità così ripartite: sessanta vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novecentoventi vice sovrintendenti, duemilaseicento agenti. Conseguentemente la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 355, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è aumentata di diciannove unità.

     2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverrà negli anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella B.

     3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

     4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

     5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1° luglio 1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. Allo stesso fine l'Amministrazione può, fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402. L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a 49 posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991 [2] .

     6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalità stabilite dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

     7. Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede è disposta a norma dell'art. 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

     8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 51.124 milioni per l'anno 1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995.

 

          Art. 2. Arma dei carabinieri.

     1. Gli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono incrementati complessivamente di quattromiladuecentododici unità, ripartite come segue:

ufficiali 481

sottufficiali 3.231

carabinieri 500.

     2. Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalità indicate nella tabella B-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

     3. Gli incrementi di organico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono realizzati nel triennio 1992-1994 a decorrere dal 1° gennaio 1992, secondo le progressioni indicate nelle tabelle C e D allegate al presente decreto. Conseguentemente, gli organici dei sottufficiali, appuntati e carabinieri sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 29.531

b) appuntati e carabinieri n. 68.050.

     4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 18.171 milioni per l'anno 1992, in lire 70.554 milioni per l'anno 1993, in lire 120.753 milioni per l'anno 1994, in lire 157.000 milioni per l'anno 1995 ed in lire 161.282 milioni a decorrere dall'anno 1996.

 

          Art. 3. Corpo della guardia di finanza.

     1. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalle tabelle 2 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dall'art. 13 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono aumentati complessivamente di duemilacentotrentaquattro unità, ripartite come segue:

a) ufficiali 223

b) sottufficiali 1.539

c) appuntati e finanzieri 372.

     2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, dei sottufficiali, appuntati e finanzieri sono, rispettivamente, stabiliti in conformità alle tabelle E e F allegate al presente decreto. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti sono realizzati in due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo le progressioni indicate nelle tabelle G ed H allegate al presente decreto, che sostituiscono, rispettivamente, le tabelle 3 e 5 allegate alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificate dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990.

     3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, sono aumentate secondo quanto indicato nella tabella I allegata al presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla citata tabella 2 sono pari a cinquantuno unità.

     4. La tabella 4 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, come modificata dal decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, è sostituita dalla tabella L allegata al presente decreto.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1992, nella tabella 2, di cui al comma 3, le parole: "Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati" e "Un quinto dei colonnelli non ancora valutati" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole (Omissis).

     6. Per effetto delle modifiche riportate nel presente articolo, la tabella 2 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, così come modificata dall'art. 13 della citata legge 30 novembre 1990, n. 359, è sostituita dalla tabella M allegata al presente decreto.

     7. Per far fronte agli aumenti organici degli ufficiali del ruolo normale, previsti dalla tabella F allegata al presente decreto, il Corpo della guardia di finanza, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo, è autorizzato a indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, riservati agli ufficiali di complemento, di età non superiore a trenta anni, che:

     a) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza;

     b) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari;

     c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo.

     8. I concorsi di cui al comma 7 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, senza elevazione dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi e con l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, della legge 28 giugno 1986, n. 338, concernente i concorsi straordinari di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso art. 4.

     9. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per il reclutamento di sette capitani del ruolo speciale istituito con legge 25 maggio 1989, n. 190, a bandire un concorso, per titoli, riservato agli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare in possesso dei seguenti requisiti:

     a) prestino o abbiano prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza, in posizione di richiamo;

     b) siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari in dotazione al Corpo della guardia di finanza;

     c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali, di carattere e per precedenti disciplinari.

     10. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 9 saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze; i vincitori saranno nominati capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale con decorrenza dalla data successiva a quella di approvazione della graduatoria del concorso stesso e saranno iscritti nel relativo ruolo secondo l'ordine ottenuto nella predetta graduatoria.

     11. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 26.553 milioni per l'anno 1993, in lire 59.174 milioni per l'anno 1994, in lire 77.939 milioni per l'anno 1995 ed in lire 81.620 milioni a decorrere dall'anno 1996.

 

          Art. 4. Aumento dell'organico del personale addetto a compiti amministrativo-contabili di supporto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai servizi connessi alla lotta alla criminalità.

     1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 36, comma primo, n. 6), punto V), della legge 1° aprile 1981, n. 121, e fermo restando quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, per le specifiche esigenze degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonchè dei servizi comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate, nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica, nella misura e secondo la progressione annuale fissata nella allegata tabella N.

     2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14-bis del citato decreto-legge n. 276 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma 3 del medesimo articolo è fissata al 25 per cento.

     3. Alla copertura dei posti portati in aumento in applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del 50 per cento dell'incremento di organico, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso di espletamento alla stessa data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti con le modalità e procedure suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si provvede mediante pubblico concorso anche con le modalità indicate dall'art. 103, secondo comma, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

     4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 15.243 milioni per l'anno 1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno 1994.

 

          Art. 4 bis. Modificazioni all'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 [3].

     1. All'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

     a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti (Omissis).

     b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti (Omissis).

 

          Art. 5. Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia.

     1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonchè i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia [4] .

     2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonchè ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali [5] .

     3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso [6] .

     4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo [7] .

     4 bis. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti (Omissis) [8].

     4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:

     a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;

     b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonchè il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli [9].

     4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza [10].

     4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4-ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza [11].

 

          Art. 6. Spese per acquisto di beni e servizi.

     1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 9, è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

 

          Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia".

     1 bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza [12] .

 

Capo II

 

INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ATTREZZATURE TECNICO-LOGISTICHE DELLE FORZE DI POLIZIA

 

          Art. 8. Determinazione del programma pluriennale degli interventi.

     1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

     2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

     4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.

     5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.

 

          Art. 9. Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni.

     1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

     2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composta:

     a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

     b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

     d) da un consigliere di Stato;

     e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

     f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

     4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'art. 8, comma 4, la commissione è integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

     5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

     6. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

     7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

     8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

 

          Art. 10. Acquisizione di immobili.

     1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'art. 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorchè approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'art. 8, operano sulla base di priorità indicate dal Ministro dell'interno.

     2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'art. 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni.

     3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stat, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricanti, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 [13]

 

          Art. 11. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia - (limiti di impegno)".

 

Capo III

 

AUMENTO DEGLI ORGANICI E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICO-LOGISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

 

          Art. 12. Aumento degli organici.

     1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate di milleottantasette unità ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatre e duecentosettantuno unità a partire dal 1° gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unità a partire dal 1° gennaio 1994.

     2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unità ripartite come segue:

responsabile amministrativo n. 32

assistente amministrativo n. 36

responsabile amministrativo contabile n. 32

ragioniere n. 36

operatore amministrativo contabile n. 34

dattilografo n. 155.

     3. Il predetto aumento è attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del cinquanta per cento per anno a decorrere dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

     4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo è valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.

     5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, è autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

 

          Art. 13.

     1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da finanziare nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 11, coerentemente con l'attuazione del programma di cui all'art. 8, secondo i criteri di cui al medesimo art. 8 e all'art. 9.

 

          Art. 14. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 15. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Tabella A - (prevista dall'art. 1, comma 1).

 

 

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica e di funzione

Funzioni

C

Dirigente generale di pubblica sicurezza

15

Vice direttore generale della pubblica sicurezza; direttore di ufficio e di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza

D

Dirigente superiore

190

Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia

E

Primo dirigente

710

Vice questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo

Ruolo dei commissari:

 

 

 

Vice commissario Commissario

 

n.

1.622

Commissario capo Vice questore aggiunto

 

n.

1.368

Ruolo degli ispettori:

 

 

 

Vice ispettore

 

n.

3.200

Ispettore

 

"

2.400

Ispettore principale

 

"

1.890

Ispettore capo

 

"

1.378

Ruolo dei sovrintendenti:

 

 

 

Vice sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente principale

 

n.

15.260

Sovrintendente capo

 

"

6.068

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

 

 

 

Agente

 

n.

71.181

Agente scelto

 

 

 

Assistente

 

 

 

Assistente capo

 

 

 

 

     Tabella B - (prevista dall'art. 1, comma 2) - Progressione ampliamento organico della polizia di stato tremilasettecentonovantanove unità.

 

Qualifiche

Anno 1993

Anno 1994

Agente

1.800

800

V. Sovrintendente

540

380

V. Ispettore

200

--

V. Commissario

60

--

Medico

19

-

 

2.619

1.180

 

     Tabella B-bis - (prevista dall'art. 2, comma 2) - Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito.

 

Grado

Forme di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a]

1

2

3

4

5

6

II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri (87)

Generale di divisione

--

--

10 [b]

--

--

Generale di brigata

Scelta

Un anno di comando di brigata o incarico equipollente

27

3 [b] 2 [c]

Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati

Colonnello

Scelta

--

112

7 [d]

Un quinto dei colonnelli non ancora valutati

Tenente colonnello

Scelta

Due anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore

358

18 [e]

Un decimo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo

Maggiore

Anzianità

Dopo quattro anni di permanenza nel grado

231

--

--

Capitano

Scelta

Due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente

983

53

Un ventesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo

Tenente Sottotenente

Anzianità Anzianità

-- Superare il corso di applicazione [f]

654

 

 

[a] Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

[b] A decorrere dal 1993.

[c] Tre promozioni nel 1993 e successivi quadrienni (1997, ecc.).

[d] A decorrere dal 1° gennaio 1992.

[e] A decorrere dal 1° gennaio 1992.

[f] Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65.

 

     Tabella C - (prevista dall'art. 2, comma 3) - Progressione dell'aumento degli organici dei sottufficiali degli appuntati e dei carabinieri.

 

Categoria

Incremento

 

1992

1993

1994

Sottufficiali

750

1.500

981

Appuntati e carabinieri

100

220

180

 

     Tabella D - (prevista dall'art. 2, comma 3) - Progressione degli organici dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri.

 

Categoria

Organici 1°gennaio 1992

Organici 1°gennaio 1993

Organici 1° gennaio 1994

Sottufficiali

27.050

28.550

29.531

Appuntati e carabinieri

67.650

67.870

68.050

 

     Tabella E - (prevista dall'art. 3, comma 2) - Organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale della guardia di finanza.

 

Grado

Organico del grado

Generale di divisione

9

Generale di brigata

26

Colonnello

78 [14]

Tenente colonnello

382

Maggiore

204

Capitano

675

Tenente o sottotenente

687

 

     Tabella F - (prevista dall'art. 3, comma 2) - Organici dei sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza.

 

Categoria

Organici

Sottufficiali

25.950

Appuntati e finanzieri

37.807

 

     Tabella G - (prevista dall'art. 3, comma 2) - Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali del ruolo normale della guardia di finanza.

     Al 1° gennaioù

 

Gradi

1993

1994

Generale di divisione

9

9

Generale di brigata

24

26

Colonnello

75

78

Tenente colonnello

365

382

Maggiore

192

204

Capitano

638

675

Tenente e sottotenente

646

687

 

     Per effettuare le promozioni previste per aumento di organico al 1° gennaio 1993, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti con l'osservanza delle norme di cui all'art. 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, gli ufficiali già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni da conferire nel 1993 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

 

     Tabella H - (prevista dall'art. 3, comma 2) - Progressione dell'aumento degli organici dei sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza [15].

 

Categoria

Organici al 15 gennaio

 

1993

1994

Sottufficiali

25.309

25.950

Appuntati e finanzieri

37.652

37.807

 

     Tabella I - (prevista dall'art. 3, comma 3) - Promozioni tabellari in aumento rispetto a quelle previste dalla legge 25 maggio 1989, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Gradi

1993

1994

Generale di divisione

1

--

Generale di brigata

1

2

Colonnello

3

3

Tenente colonnello

--

--

Maggiore

12

12

Capitano

--

--

 

     Tabella L - (prevista dall'art. 3, comma 4) - Numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente effettivo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 804 del 1973.

 

Grado

Numero massimo

Decorrenza

Generale di corpo d'armata

--

 

Generale di divisione

9 [a]

01-01-1993

Generale di brigata

47

01-01-1992

Colonnello

126

01-01-1992

[a] A decorrere dal 1° gennaio 1994: n. 10.

 

     Tabella M - (prevista dall'art. 3, comma 6) - Organici ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza - ruolo normale.

     (Omissis).

 

     Tabella N

     (Omissis).

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, L. 28 febbraio 1992, n. 217.

[2]  Comma modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma modificato dalla legge di conversione.

[6]  Per la fissazione di un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri di L. 3.500, vedi il D.M. 5 luglio 1999; per un ulteriore onere aggiuntivo di L. 3.900, vedi gli artt. 1 e 2, D.M. 11 maggio 2000.

[7]  Comma modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[11] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

[12]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[13]  Comma sostituito dall'art. 3, comma 3, legge 2 aprile 2001, n. 136.

[14]  L' organico aumentato di 4 unità per l' anno 1995, a decorrere dal 1° gennaio, e di ulteriori 4 unità dall' anno 1996,dall' art. 2, comma 2, D.L. 18 maggio 1995, n. 176, con corrispondente riduzione di altrettante unità dell' organico del grado di tenente colonnello.

[15]  Per la determinazione della consistenza organica dei ruoli di cui alla presente tabella, vedi gli artt. 3, 17 e 33, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.