§ 98.1.26644 - Legge 30 novembre 1990, n. 359.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/11/1990
Numero:359


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle [...]


§ 98.1.26644 - Legge 30 novembre 1990, n. 359.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

(G.U. 3 dicembre 1990, n. 252)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. 1. Al primo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

     l-bis) direzione centrale di sanità, cui è preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato''.

     2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ovunque ricorrano, le parole: "servizio sanitario a livello centrale'', "servizio sanitario centrale'' e "servizio medico a livello centrale'' sono sostituite dalle seguenti: "direzione centrale di sanità''.

     3. Alla direzione centrale di sanità, di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello centrale.

     4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "ispettore generale capo'' sono sostituite dalle seguenti: "direttore centrale di sanità''.

     5. Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è abrogato.

     6. Al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "il servizio sanitario a livello centrale'' sono sostituite dalle seguenti: "i servizi della direzione centrale di sanità''".

     All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'art. 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987 sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione".

     All'articolo 8, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "legge 24 luglio 1985, n. 410", sono inserite le seguenti: ", con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa ai sensi dell'art. 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137".

     All'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: "legge 1° febbraio 1989, n. 53", sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni ed integrazioni".

     Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

     "Art. 12-bis. 1. I decreti di cui al comma 1 dell'art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati dal Governo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     All'articolo 14, i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

     Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

     "Art. 14-bis. 1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonchè dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica, nella tabella C allegata al presente decreto.

     2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella C.

     3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sia in possesso di almeno trenta anni di anzianità nei ruoli di appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 45, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

     4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qualifiche.

     5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale'', mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991".

     L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. 1. Per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.

     2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle amministrazioni interessate e sono effettuati dagli organi previsti dai rispettivi ordinamenti con modalità tali da garantirne l'assoluta riservatezza.

     3. Nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 1 o di chi, sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo, salvo l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia d'idoneità fisica e psichica del soggetto.

     4. L'elenco dei servizi di cui al comma 1 è determinato con decreto ministeriale".

     Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

     "Art. 15-bis. 1. Dopo l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è inserito il seguente:

     Art. 17-bis (Conseguimento del diploma da parte degli allievi dimessi dai corsi). 1. Coloro che sono stati dimessi dai corsi a norma del primo comma, n. 3), dell'art. 17, purchè abbiano superato tutti gli esami relativi alle materie professionali e almeno sedici degli esami concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti nonchè l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che terminano il quadriennio nello stesso anno.

     2. La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della dimissione dal corso.

     3. Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto.

     4. Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15''".

     All'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno 1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni per l'anno 1993, si provvede:

     a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990;

     b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale''".

     Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

     "Art. 16-bis. 1. Fermo restando il disposto dell'art. 31, primo comma, n. 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121, i dirigenti preposti agli Ispettorati generali di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica e presso la Camera dei deputati sono collocati fuori ruolo in relazione agli speciali compiti connessi all'incarico".

     E' allegata la seguente tabella:

     Tabella C

     (prevista dall'articolo 14-bis)

Livello

Qualifica

Dotazione organica

Incremento

VI

Assistente amministrativo (segretario amministrativo)

2.060

100

VI

Ragioniere (segretario di ragioneria)

1.783

100

VII

Assistente sociale coord.

200

130

IV

Dattilografo

2.366

250

IV

Coadiutore (archivista)

5.465

100

 

 

11.874

680