§ 80.9.268 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340
Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/04/1982
Numero:340


Sommario
Art. 1.  Ordinamento.
Art. 2.  Organizzazione degli uffici centrali dell'Amministrazione civile dell'interno.
Art. 3.  Organizzazione interna degli uffici centrali.
Art. 4.  Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.
Art. 5.  Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile.
Art. 6.  Strutture e mezzi per il funzionamento degli uffici.
Art. 7.  Prefetture.
Art. 8.  Riscontro amministrativo.
Art. 9.  Ordinamento.
Art. 10.  Qualifiche di inquadramento del personale.
Art. 11.  Esclusione della mobilità esterna.
Art. 12.  Concorsi di assunzione del personale
Art. 13.  Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria.
Art. 14.  Periodo di prova e nomina in ruolo.
Art. 15.  Corso di formazione professionale.
Art. 16.  Progressione di qualifica.
Art. 17.  Trattamento economico.
Art. 18.  Conferimento delle qualifiche dirigenziali.
Art. 19.  Rapporti informativi e giudizi complessivi.
Art. 20.  Concorsi pubblici di accesso.
Art. 21.  Ammissione ai corsi di formazione professionale di accesso a qualifiche superiori.
Art. 22.  Corsi di formazione professionale.
Art. 23.  Concorsi interni di accesso alla qualifica funzionale quarta.
Art. 24.  Orario di lavoro dei cuochi e degli addetti ai servizi di ristoro.
Art. 25.  Determinazione del quadro dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 26.  Misure di garanzia della continuità dei servizi essenziali in occasione di manifestazioni sindacali.
Art. 27.  Sanzioni.
Art. 28.  Unificazione dei ruoli.
Art. 29.  Conferimento delle qualifiche dirigenziali al personale proveniente dalla soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.
Art. 30.  Inquadramento del personale nelle qualifiche.
Art. 31.  Criteri di inquadramento nelle qualifiche.
Art. 32.  Conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria.
Art. 33.  Nomina in ruolo e inquadramento nella seconda qualifica funzionale del personale utilizzato presso le comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 34.  Inquadramento dei traduttori interpreti in servizio presso il commissariato del Governo in Bolzano.
Art. 35.  Passaggio alle qualifiche di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione.
Art. 36.  Passaggio alle qualifiche di programmatore di archivio e di addetto alle relazioni.
Art. 37.  Inquadramento degli idonei negli esami di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 38.  Inquadramento degli idonei nei concorsi interni per il passaggio di carriera.
Art. 39.  Assunzione del personale idoneo nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile.
Art. 40.  Concorsi riservati per la copertura di posti disponibili dopo gli inquadramenti.
Art. 41.  Corsi di formazione professionale.
Art. 42.  Disposizioni particolari relative agli inquadramenti ed ai passaggi nelle qualifiche superiori in soprannumero.
Art. 43.  Dotazione organica delle qualifiche.
Art. 44.  Disposizioni concernenti il passaggio ad altre amministrazioni.
Art. 45.  Inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 46.  Copertura dei nuovi posti delle dotazioni organiche.
Art. 47.  Clausola finanziaria.


§ 80.9.268 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 [1]

Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

(G.U. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.)

 

 

Titolo I

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

 

Capo I

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI

 

     Art. 1. Ordinamento.

     L'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno è modificata secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2. Organizzazione degli uffici centrali dell'Amministrazione civile dell'interno.

     La Direzione generale degli affari generali e del personale assume la denominazione di Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale. Nell'ambito di essa è istituita la direzione centrale per la documentazione con il compito di promuovere, raccogliere ed elaborare le informazioni per la sistematica ed aggiornata rappresentazione della realtà civile e socio-economica del Paese.

     Il servizio elettorale della Direzione generale dell'amministrazione civile assume la denominazione di Direzione centrale per i servizi elettorali.

     In relazione alle esigenze funzionali connesse all'attività di supporto dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, alla determinazione numerica del personale addetto al gabinetto, nel cui ambito vengono svolti i servizi di segreteria speciale di sicurezza e di cifra.

     I funzionari preposti alle direzioni centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali.

 

          Art. 3. Organizzazione interna degli uffici centrali.

     Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici centrali, con riferimento all'articolazione delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     L'organizzazione sarà determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilità, nonché dell'esigenza di accorpare le competenze concernenti materie e compiti omogenei.

     Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale.

 

          Art. 4. Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno.

     La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980, provvede, sotto la sovrintendenza della Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla formazione e all'aggiornamento professionale permanente del personale dell'Amministrazione civile, nonché del personale appartenente ad altri ruoli del Ministero.

     Al funzionamento della Scuola provvede la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

 

          Art. 5. Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile.

     Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale dell'Amministrazione civile fra gli appartenenti alla stessa Amministrazione.

     Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

 

          Art. 6. Strutture e mezzi per il funzionamento degli uffici.

     Fino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato, ed ogni altra norma di contabilità applicabile nei confronti del Corpo stesso.

 

Capo II

 

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

 

          Art. 7. Prefetture.

     Le prefetture sono organizzate, in linea di massima, in tre settori di livello dirigenziale in un ufficio di gabinetto del prefetto [2].

     Al primo settore competono gli affari relativi a: enti locali; segretari comunali; servizio elettorale; documentazione generale; quelle altre attività necessarie per consentire al prefetto di curare, nell'esercizio della sua funzione generale di rappresentante del Governo, la più efficace intesa tra gli uffici statali della provincia e tra questi e gli enti locali, anche in funzione dei programmi di sviluppo socio-economico nell'ambito provinciale.

     Il secondo settore tratta gli affari relativi a: protezione civile; culti; polizia amministrativa; depenalizzazione; patenti; ogni altra competenza, attribuita al prefetto dalle disposizioni in vigore, non compresa tra quelle indicate al comma precedente.

     Nell'ambito del terzo settore sono trattati gli affari concernenti la finanza comunale e provinciale e quelli relativi alle gestioni finanziarie, contabili e patrimoniali riguardanti gli uffici periferici del Ministero dell'interno aventi sede nella provincia.

     Il Ministro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, all'unificazione di più settori in relazione alle esigenze funzionali di singole prefetture.

     Un vice prefetto con funzioni vicarie coadiuva il prefetto nel coordinamento dei settori della prefettura e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.

     All'ufficio di gabinetto competono: gli affari relativi all'esercizio delle funzioni di amministrazione generale spettanti al prefetto quale rappresentante del Governo nella provincia e quelli inerenti alla sua funzione di autorità provinciale di pubblica sicurezza e le altre attribuzioni già ad esso spettanti, non assegnate ai settori previsti dai commi precedenti.

     Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al secondo comma dell'art. 3 il prefetto stabilisce l'organizzazione interna di ciascun settore e dell'ufficio di gabinetto.

 

          Art. 8. Riscontro amministrativo.

     Alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione è assegnato un dirigente superiore di ragioneria con l'incarico di provvedere, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno, al riscontro amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni sulle spese effettuate dagli uffici periferici del Ministero aventi sede nella regione. Per la Valle d'Aosta provvede il dirigente assegnato alla prefettura di Torino.

     Al dirigente di cui al comma precedente possono essere affidati incarichi ispettivi sui servizi di ragioneria delle prefetture aventi sede nella regione.

 

Titolo II

 

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 9. Ordinamento.

     Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno è disciplinato dalle disposizioni vigenti per la generalità degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto previsto dalle norme contenute nel presente decreto.

 

          Art. 10. Qualifiche di inquadramento del personale.

     Le carriere ed i ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno previsti dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. In relazione alla particolarità dei compiti attribuiti all'Amministrazione civile dell'interno il medesimo personale è ordinato nelle qualifiche indicate nelle allegate tabelle I e II.

     Per il personale di cui alla tabella II i profili professionali, in attesa della attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono transitoriamente definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, da quattro dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, da due dirigenti della funzione pubblica e due del Ministero del tesoro.

     Nelle tabelle di cui al primo comma sono altresì indicati, per ciascuna qualifica, i posti di organico e le funzioni o i compiti relativi.

     Salvo i casi di accesso mediante pubblico concorso e di inquadramento previsti nel presente decreto, nonché le ipotesi di cui agli articoli 42 e 107 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nelle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, comprese quelle dirigenziali con esclusione dei prefetti per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni, non è consentita alcuna immissione dall'estero, né alcun trasferimento o passaggio da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, di altre amministrazioni.

 

          Art. 11. Esclusione della mobilità esterna.

     Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno è assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e può essere assegnato su richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché al disposto della legge 27 ottobre 1977, n. 801. Ai predetti uffici del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, non può essere assegnato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, salvo i casi di comando e di collocamento fuori ruolo.

     Per il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno si applicano le vigenti disposizioni.

 

          Art. 12. Concorsi di assunzione del personale [3].

     I concorsi di assunzione del personale dell'Amministrazione civile sono banditi con decreto del Ministro dell'interno.

     Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.

 

Capo II

 

ORDINAMENTO DEL PERSONALE INDICATO NELLA TABELLA I

 

          Art. 13. Accesso alle qualifiche di vice consigliere di prefettura e di vice consigliere di ragioneria.

 

          Art. 14. Periodo di prova e nomina in ruolo.

 

          Art. 15. Corso di formazione professionale.

 

          Art. 16. Progressione di qualifica.

 

          Art. 17. Trattamento economico.

     Ai vice consiglieri ed ai consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della legge suddetta.

     Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata.

 

          Art. 18. Conferimento delle qualifiche dirigenziali.

 

          Art. 19. Rapporti informativi e giudizi complessivi.

 

Capo III

 

ORDINAMENTO DEL PERSONALE PREVISTO DALLA TABELLA II

 

          Art. 20. Concorsi pubblici di accesso.

     I concorsi pubblici di assunzione del personale possono essere banditi anche per una o più regioni ovvero per più province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

     Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

     quaranta per cento dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta qualifica;

     trenta per cento dalla quarta, quinta, sesta e settima alla qualifica immediatamente superiore.

     Di tali riserve possono fruire i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso di un'anzianità di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni.

     Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13.

 

          Art. 21. Ammissione ai corsi di formazione professionale di accesso a qualifiche superiori.

     L'ammissione ai corsi di formazione professionale previsti nella tabella II di cui all'art. 10 per l'accesso a qualifiche superiori ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per esami.

     Al concorso interno possono partecipare gli impiegati che abbiano maturato nelle qualifiche di corrispondente professionalità indicate nella predetta tabella cinque anni di effettivo servizio se muniti del prescritto titolo di studio, ovvero otto anni di effettivo servizio a prescindere da tale requisito.

     Le prove di esame del concorso consistono in una prova pratica a carattere tecnico professionale ed in un colloquio. Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori, a ciascuna prova è attribuito un punteggio massimo di punti 30 e la stessa non s'intende superata se il candidato abbia riportato una valutazione inferiore a 18 trentesimi.

     Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13.

 

          Art. 22. Corsi di formazione professionale.

     I corsi di formazione indicati nella tabella II di cui all'art. 10 sono svolti a cura della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, che può avvalersi, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di istituti o enti specializzati, e hanno per oggetto l'insegnamento tecnico-professionale per la specializzazione occorrente per l'accesso alle qualifiche superiori.

     Le norme occorrenti per la disciplina dei corsi e per la determinazione dei programmi completi d'insegnamento e delle prove degli esami finali stabilite nel regolamento di cui al precedente art. 15.

 

          Art. 23. Concorsi interni di accesso alla qualifica funzionale quarta.

     Le disposizioni contenute nel precedente art. 21 si applicano per l'espletamento dei concorsi interni per esami di accesso alla qualifica funzionale quarta indicati nella tabella II di cui all'art. 10.

 

          Art. 24. Orario di lavoro dei cuochi e degli addetti ai servizi di ristoro.

     L'orario di lavoro del personale appartenente alle qualifiche di cuoco, cuciniere e addetto ai servizi di ristoro e mensa è distribuito nell'arco della giornata secondo le esigenze del servizio cui il personale medesimo è applicato.

 

Titolo III

 

DISCIPLINA DELLE CONTINUITA' DEI SERVIZI ESSENZIALI

 

          Art. 25. Determinazione del quadro dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     Costituiscono servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 1° aprile 1981, n. 121, quelli relativi:

     al coordinamento e alla direzione unitaria della forze di polizia;

     alla polizia criminale;

     dalla polizia di prevenzione;

     alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

     all'organizzazione tecnico-logistica delle forze di polizia;

     alla trasmissione e comunicazione di notizie o informazioni interessanti la sicurezza dello Stato,

     nonché gli altri servizi anche di supporto svolti da uffici di collaborazione diretta dell'autorità nazionale e delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

     Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, sono individuati gli uffici che in concreto espletano i suddetti servizi.

 

          Art. 26. Misure di garanzia della continuità dei servizi essenziali in occasione di manifestazioni sindacali.

     Il personale addetto ad uffici che svolgono servizi essenziali è tenuto, in occasione di manifestazioni sindacali che comunque comportino astensione dal lavoro, a prestare servizio a rotazione secondo turni giornalieri predisposti, per aliquote stabilite sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, dai dirigenti degli uffici medesimi.

 

          Art. 27. Sanzioni.

     La trasgressione dell'obbligo di cui all'articolo precedente riveste, in ogni caso, carattere di particolare gravità e comporta, pertanto, l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'art. 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 28. Unificazione dei ruoli.

 

          Art. 29. Conferimento delle qualifiche dirigenziali al personale proveniente dalla soppressa Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

 

          Art. 30. Inquadramento del personale nelle qualifiche.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla stessa data, ad esclusione del personale di cui all'art. 16, è inquadrato, anche in soprannumero nelle qualifiche con relativa progressione al maturare dell'anzianità prescritta, secondo quanto previsto nelle allegate tabelle III e IV e nel successivo art. 31.

     L'inquadramento decorre dalla data indicata nelle medesime tabelle e con corresponsione dei relativi emolumenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salva l'attribuzione del trattamento economico in godimento, se più favorevole.

     Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conserva, fino al passaggio alle qualifiche dirigenziali, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per le generalità degli impiegati civili dello Stato di corrispondente qualifica.

     Le disposizioni del precedente comma si applicano, in quanto compatibili, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento della soppressa carriera speciale di ragioneria.

     Il personale con qualifiche di meccanografo, stenografo e stenodattilografo nonché di commesso o di aiuto legatore libri è inquadrato, rispettivamente nelle qualifiche funzionali quinta e terza di cui alla tabella IV, al compimento di otto anni di effettivo servizio, conservando transitoriamente il trattamento economico in godimento.

     Il personale di cui all'art. 16, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle sottoelencate qualifiche:

     a) nella qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto ed equiparata il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi nella carriera ovvero quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione;

     b) nella qualifica di direttore di sezione ed equiparata, il personale che alla predetta data rivesta già la qualifica di direttore di sezione ovvero abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi nella carriera;

     c) nella qualifica di consigliere, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi.

     Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianità maturata nella qualifica.

     Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) è scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva.

     Resta salva, per tutto il personale contemplato nel presente articolo, l'applicazione, se più favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

 

          Art. 31. Criteri di inquadramento nelle qualifiche.

     L'inquadramento nelle qualifiche previste dalla tabella IV è effettuato tenendo conto delle qualifiche rivestite nelle soppresse carriere e ruoli operai e delle mansioni effettivamente svolte.

     Gli impiegati che abbiano effettivamente svolto, nell'ambito della soppressa carriera di provenienza, per almeno gli ultimi cinque anni, le mansioni di una qualifica diversa da quella rivestita possono essere inquadrati, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche che di corrispondente professionalità della medesima qualifica funzionale.

     L'inquadramento nelle qualifiche immediatamente superiori previste dalla tabella IV ha luogo nei soli casi in cui i relativi compiti costituiscono proiezione anche solo in parte delle mansioni connesse alle qualifiche rivestite nelle soppresse carriere e ruoli di appartenenza.

     Nei casi in cui non sussista la corrispondenza di professionalità tra le qualifiche rivestite e quelle di inquadramento, il personale viene inquadrato dopo aver frequentato, con esito favorevole, appositi corsi di riqualificazione professionale da determinarsi con decreto del Ministro. Qualora tale personale non superi i corsi o non intenda parteciparvi, conserva ad esaurimento la qualifica rivestita e le mansioni svolte conseguendo comunque il trattamento economico della qualifica funzionale immediatamente superiore al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 32. Conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria.

 

          Art. 33. Nomina in ruolo e inquadramento nella seconda qualifica funzionale del personale utilizzato presso le comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Il personale indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, utilizzato presso le comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato con decreto del Ministro, secondo l'ordine di assunzione presso dette comunità, nelle qualifiche di addetto ai servizi di ristoro e mensa, di addetto ai servizi di pulizia e di manovale.

     Con le stesse modalità e nelle stesse qualifiche viene inquadrato, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il personale che, assunto successivamente al 30 aprile 1979, risulti comunque utilizzato a tempo pieno e in modo continuativo presso dette comunità alla data del 30 settembre 1981, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.

     Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuati tenendo conto della natura delle mansioni effettivamente svolte dal personale interessato. Ove le mansioni svolte risultino identificabili in più di una qualifica tra quelle ricomprese nella seconda qualifica funzionale, si applica il criterio della prevalenza della attività svolta. Qualora dette mansioni non risultino identificabili in alcuna di dette qualifiche, il personale è inquadrato nella qualifica di manovale.

 

          Art. 34. Inquadramento dei traduttori interpreti in servizio presso il commissariato del Governo in Bolzano.

     Il personale assunto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, per svolgere le mansioni di traduttore-interprete alle dipendenze del commissariato del Governo in Bolzano ed utilizzato in uffici periferici del Ministero dell'interno, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data predetta e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella qualifica di traduttore-interprete, purché sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.

     L'inquadramento decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 35. Passaggio alle qualifiche di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione.

     Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di unità organica amministrativa e di responsabile di unità organica di ragioneria può accedere, anche in soprannumero, al compimento di cinque anni di anzianità in dette qualifiche, a quelle di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi.

     Il passaggio indicato nel precedente comma decorre a tutti gli effetti dal compimento dell'anzianità di cui al medesimo comma. Qualora lo stipendio in godimento sia superiore al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica acquisita, compete lo stipendio corrispondente alla classe o con gli scatti di tale qualifica, il cui importo sia pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

 

          Art. 36. Passaggio alle qualifiche di programmatore di archivio e di addetto alle relazioni.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di archivio-operatore cifre e di responsabile di ufficio copia-operatore cifre, di stenodattilografo, di operatore di consolle di centro elaborazione dati, di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati, può accedere, anche in soprannumero, al compimento dei cinque anni di anzianità, in dette qualifiche o quelle di programmatore di archivio automatizzato o di addetto alle relazioni, previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi [4] .

     Il passaggio indicato nel precedente comma decorre a tutti gli effetti dal compimento dell'anzianità di cui al medesimo comma. Qualora lo stipendio in godimento sia superiore al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica acquisita, compete lo stipendio corrispondente alla classe o con gli scatti di tale qualifica, il cui importo sia pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

 

          Art. 37. Inquadramento degli idonei negli esami di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Il personale assunto dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, avente titolo all'inquadramento nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile, nonché i dipendenti della stessa Amministrazione che abbiano superato gli esami di idoneità indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1980, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle qualifiche funzionali sesta, quarta e terza i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali sono stati dichiarati idonei, con imputazione al 50 per cento dei posti annualmente disponibili.

     Non è consentita alcuna altra immissione nelle qualifiche dell'Amministrazione civile di personale comunque assunto in applicazione delle disposizioni citate nel comma precedente.

 

          Art. 38. Inquadramento degli idonei nei concorsi interni per il passaggio di carriera.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impiegati dichiarati idonei nei concorsi per esami banditi nel corso dell'ultimo triennio per la nomina a segretario principale, coadiutore principale, coadiutore dattilografo e coadiutore meccanografo, di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono inquadrati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, a partire da quella più remota, rispettivamente, nelle qualifiche di segretario amministrativo, di archivista e di dattilografo.

 

          Art. 39. Assunzione del personale idoneo nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile.

     Nella prima applicazione del presente decreto i candidati idonei nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile, banditi nel corso dell'ultimo triennio, sono assunti ed inquadrati nelle qualifiche i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali hanno concorso, nei limiti dei posti disponibili, fatta salva l'applicazione dell'art. 103 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 40. Concorsi riservati per la copertura di posti disponibili dopo gli inquadramenti.

     Nella prima applicazione del presente decreto e dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli, un sesto dei posti disponibili nelle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria e nelle altre qualifiche alle quali si accede con pubblico concorso è riservato, mediante concorso interno per esami, ai dipendenti dell'Amministrazione civile in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio di ruolo nella soppressa carriera di appartenenza ovvero sei anni se in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica per la quale concorrono.

     Ai concorsi di cui al comma precedente per la copertura dei posti: di consigliere di prefettura, di consigliere di ragioneria e delle qualifiche funzionali ottava e settima, può partecipare il personale appartenente alla soppressa carriera di concetto; della qualifica funzionale sesta il personale appartenente alla soppressa carriera esecutiva; della qualifica funzionale quarta il personale appartenente alla soppressa carriera ausiliaria e gli operai.

     Per gli impiegati e per gli operai che non siano provvisti del titolo di studio prescritto, l'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto del comportamento, della qualità del servizio prestato, del rendimento e dell'attitudine ad esercitare i compiti e le mansioni della qualifica per la quale si concorre, quali risultano dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni rispettivamente previste nel presente decreto per l'espletamento di ciascun concorso pubblico.

 

          Art. 41. Corsi di formazione professionale.

 

          Art. 42. Disposizioni particolari relative agli inquadramenti ed ai passaggi nelle qualifiche superiori in soprannumero.

     In relazione ai soprannumeri derivanti in ciascuna qualifica dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è reso indisponibile un uguale numero di posti nella dotazione organica della qualifica di provenienza.

     Il personale in soprannumero continua a svolgere i compiti e le attribuzioni previsti per le qualifiche di provenienza fino a che dura la posizione in soprannumero.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 43. Dotazione organica delle qualifiche.

     Dopo la prima applicazione del presente decreto, ferma restando la dotazione organica cumulativa di ciascuna qualifica funzionale, le relative dotazioni interne possono essere modificate con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ai fabbisogni funzionali della Amministrazione.

 

          Art. 44. Disposizioni concernenti il passaggio ad altre amministrazioni.

     Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può chiedere, a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla predetta data, il passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, conservando la qualifica e l'anzianità di servizio possedute.

     L'assegnazione alle singole amministrazioni è disposta, ove occorra gradualmente tenuto conto delle esigenze di servizio del Ministero dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 45. Inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

     Il personale appartenente ai soppressi ruoli civili della pubblica sicurezza e ai disciolti Corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, che, all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, espletava attività amministrativa, contabile e patrimoniale, può chiedere, con domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il passaggio nelle qualifiche non dirigenziali previste dal medesimo decreto secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte.

     L'inquadramento nelle qualifiche di corrispondente professionalità è disposto, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspira. A tale personale è attribuito il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

     L'inquadramento è disposto, anche in soprannumero, nel limite del 50% dei posti di organico.

 

          Art. 46. Copertura dei nuovi posti delle dotazioni organiche.

     Alla copertura dei posti portati complessivamente in aumento nelle dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione civile si provvede gradualmente in relazione ai fabbisogni funzionali del Ministero nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 47. Clausola finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con fondi stanziati sul cap. 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

     Tabelle I-II-III-IV.

     (Omissis).


[1]  Per l’abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398.

[2]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 25 giugno 1982, n. 173.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 1993, n. 408, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede il potere di valutazione, da parte dell'amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione conseguita dal candidato.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 54 della L. 10 ottobre 1986, n. 668.