§ 80.5.329 – D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721.
Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/07/1977
Numero:721


Sommario
Art. 1.  Elezione dei rappresentanti del personale.
Art. 2.  Categorie degli elettori e degli eleggibili.
Art. 3.  Data delle elezioni.
Art. 4.  Commissione elettorale centrale.
Art. 5.  Adempimenti della commissione elettorale centrale.
Art. 6.  Commissione elettorale circoscrizionale.
Art. 7.  Seggi e liste elettorali.
Art. 8.  Ubicazione dei seggi elettorali.
Art. 9.  Componenti dei seggi elettorali.
Art. 10.  Formazione delle liste dei candidati.
Art. 11.  Certificato per la presentazione delle liste.
Art. 12.  Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame ed alla ammissione delle candidature.
Art. 13.  Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature.
Art. 14.  Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.
Art. 15.  Arredamento della sala della votazione.
Art. 16.  Materiale elettorale.
Art. 17.  Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e apertura della votazione.
Art. 18.  Votazione.
Art. 19.  Votazione degli elettori fisicamente impediti.
Art. 19 bis.  Votazioni per corrispondenza.
Art. 20.  Ammissione al voto.
Art. 21.  Voto di preferenza.
Art. 22.  Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio.
Art. 23.  Operazioni di scrutinio.
Art. 24.  Reclami e incidenti - Validità del voto.
Art. 25.  Verbale del seggio e formazione dei plichi.
Art. 26.  Operazioni per il riepilogo dei voti e per il riparto dei seggi da parte della commissione elettorale circoscrizionale.
Art. 27.  Svolgimento contemporaneo di elezioni per i rappresentanti di più consigli di amministrazione.
Art. 28.  Ricorsi alla commissione elettorale centrale.
Art. 29.  Adempimenti della commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti.
Art. 30.  Nomina degli eletti.
Art. 31.  Propaganda elettorale.
Art. 32.  Termini di scadenza.
Art. 33.  Spedizione del materiale elettorale.
Art. 34.  Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali.
Art. 35.  Formulario dei modelli.
Art. 36.  Voto degli elettori all'estero.
Art. 37.  Ministero degli affari esteri.
Art. 38.  Ministero dell'interno.
Art. 39.  Ministero della pubblica istruzione.
Art. 40.  Attribuzioni.
Art. 41.  Norma transitoria.
Art. 42.  Spese.


§ 80.5.329 – D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721.

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(G.U. 8 ottobre 1977, n. 275, S.O.).

 

     E' approvato il regolamento annesso al presente decreto per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

 

 

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti

del personale nei consigli di amministrazione e organi similari

ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775

 

     Art. 1. Elezione dei rappresentanti del personale.

     Le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, o in organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, previste dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si svolgono con le modalità di cui ai successivi articoli.

     Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

 

          Art. 2. Categorie degli elettori e degli eleggibili.

     Sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascuna amministrazione, tutti i dipendenti civili di ruolo, in servizio alla data delle elezioni, anche se in posizione di fuori ruolo e non di ruolo con rapporto di impiego a tempo indeterminato, comandati o comunque in servizio presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza [1].

     Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai dipendenti civili appartenenti alle carriere ed ai ruoli e qualifiche speciali di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, in 18, nonchè gli impiegati appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati a contratto assunti dagli uffici all'estero nonchè gli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 [2].

     Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla data delle elezioni siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia.

     E' altresì escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale straordinario assunto temporaneamente ai servizi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonchè quello di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100.

 

          Art. 3. Data delle elezioni.

     Le elezioni sono indette per le singole amministrazioni con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica.

     Esse hanno luogo in una giornata festiva e proseguono, ove ritenuto necessario, fino alle ore 14 del giorno successivo. La data è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le votazioni possono effettuarsi presso i seggi elettorali o per corrispondenza [3].

     Nel decreto di indizione delle elezioni ciascun Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, e comunque trascorsi 15 giorni dalla data di convocazione senza che il consiglio stesso si sia pronunciato, determina le circoscrizioni elettorali, costituite in base a raggruppamenti di uffici anche a carattere provinciale e regionale; nomina la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali, stabilendone le sedi.

 

          Art. 4. Commissione elettorale centrale.

     La commissione elettorale centrale è presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o, in mancanza, da un dirigente generale ed è composta da sei dipendenti della amministrazione, scelti dal Ministro, su terne proposte dal consiglio di amministrazione, sempre che il consiglio stesso proponga tali terne entro 15 giorni dalla data di convocazione, di cui uno è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.

     La designazione del magistrato destinato a presiedere la commissione viene effettuata, su richiesta del Ministro, dal presidente dell'istituto di appartenenza.

     Trascorsi venti giorni dalla data di tale richiesta senza che sia avvenuta la designazione, il Ministro designa un dirigente generale.

     La commissione elettorale centrale del Ministero di grazia e giustizia è presieduta da un magistrato con funzioni di direttore generale presso lo stesso Ministero.

     La commissione elettorale centrale è nominata con decreto del Ministro competente, il quale, contestualmente, provvede alla prima sua convocazione.

     Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.

     Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se già designati.

 

          Art. 5. Adempimenti della commissione elettorale centrale.

     Oltre agli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale centrale:

     1) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni nell'attuazione del presente regolamento;

     2) deferisce all'amministrazione, perchè siano sottoposti a procedimento disciplinare, coloro i quali si siano resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali o siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.

 

          Art. 6. Commissione elettorale circoscrizionale.

     Ciascuna commissione elettorale circoscrizionale è composta da sette dipendenti dell'amministrazione, dei quali almeno uno con qualifica non inferiore a primo dirigente, scelti dal Ministro su terne proposte dal consiglio di amministrazione.

     La commissione elettorale circoscrizionale è nominata con decreto del Ministro, il quale provvede, contestualmente, a designare il presidente tra i membri con qualifiche dirigenziali e ad indicare le relative sedi e l'ambito delle singole circoscrizioni.

     Le circoscrizioni saranno determinate, con criteri di funzionalità, avuto riguardo all'organizzazione periferica e centrale degli uffici e al numero dei dipendenti ad essi applicati. In ogni caso le circoscrizioni non potranno avere limiti territoriali inferiori alle regioni.

     Alla prima convocazione della commissione provvede il presidente.

     Per ciascuna seduta della commissione il segretario redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti se già designati.

     La commissione elettorale circoscrizionale provvede agli adempimenti di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 7. Seggi e liste elettorali.

     Presso la sede dell'amministrazione centrale e presso quelle territoriali nelle quali sono ubicati gli uffici periferici è istituito un seggio elettorale quando sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 400.

     Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 400 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in più seggi elettorali.

     Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile la istituzione del seggio, votano per corrispondenza secondo le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circoscrizionale e con le modalità previste dal successivo art. 19 bis [4].

     La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale circoscrizionale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

     Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede per ciascun seggio alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio e una degli elettori che votano per corrispondenza [5].

     Per gli elettori che votano per corrispondenza la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio della scheda elettorale e della relativa busta per la restituzione [6].

     La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per l'attestazione dell'avvenuta votazione.

     Un esemplare della lista di ciascun seggio deve essere affisso in apposito albo o spazio nella sede di servizio in cui ha sede la commissione elettorale circoscrizionale a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione e per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli impiegati interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o l'errata indicazione delle generalità.

     Il reclamo deve essere presentato, entro i cinque giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.

     L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione.

 

          Art. 8. Ubicazione dei seggi elettorali.

     La votazione deve avvenire nei locali che saranno scelti dalla commissione elettorale circoscrizionale.

     Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio avente il maggior numero di elettori.

     Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale circoscrizionale provvede, di intesa con il sindaco del comune ove hanno sede gli uffici, al reperimento di altri locali.

     La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso della commissione elettorale circoscrizionale da affiggersi contemporaneamente all'esemplare delle liste sezionali.

 

          Art. 9. Componenti dei seggi elettorali.

     In ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali è designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario.

     Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

     Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale circoscrizionale entro il decimo giorno antecedente la data della votazione. Dell'avvenuta nomina la commissione dà comunicazione scritta agli interessati entro le ventiquattro ore successive.

     Costoro sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa.

     Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio.

     I presidenti di seggio devono essere designati tra gli impiegati di ruolo in possesso almeno della licenza di scuola media superiore.

     L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.

     Ove alcuni nominati non possano assolvere per giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale circoscrizionale perchè possa provvedere alla loro surrogazione.

     In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalità previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio lo scrutatore più anziano di età, il quale viene a sua volta sostituito nelle funzioni di scrutatore con le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 17.

 

          Art. 10. Formazione delle liste dei candidati.

     Le liste dei candidati possono essere presentate:

     a) dalle organizzazioni sindacali del personale rappresentate nel consiglio di amministrazione nel Consiglio superiore della pubblica amministrazione e nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro [7];

     b) dalle altre organizzazioni sindacali del personale dipendente dall'amministrazione, previa sottoscrizione da parte di un numero di elettori pari a quello stabilito dalla successiva lettera c);

     c) da:

     non meno di venti elettori per le amministrazioni i cui ruoli organici del personale rappresentato in seno agli organi indicati nell'art. 1 comprendono un numero complessivo di posti non superiore a mille;

     non meno di quaranta per le amministrazioni con un numero di posti da milleuno a diecimila;

     non meno di settanta per le amministrazioni con un numero di posti da diecimilauno a ventimila;

     non meno di centoventi per le amministrazioni con un numero di posti da ventimilauno a trentacinquemila;

     non meno di duecento per le amministrazioni con un numero di posti superiore a trentacinquemila.

     Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero dei rappresentanti titolari e supplenti da eleggere.

     Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

     Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, nè può presentarne alcuna.

     Con la lista devono essere presentati:

     a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo art. 11;

     b) i certificati di cui al citato art. 11 per ognuno dei presentatori;

     c) il certificato per ciascun candidato dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, o organismo similare, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, rilasciato con le modalità di cui all' art. 11;

     d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale centrale;

     e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascuna commissione elettorale circoscrizionale, autorizzati anche a designare per ciascun seggio non più di due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra gli elettori della circoscrizione.

     La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale interessata, alla commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, dal trentacinquesimo al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

     L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.

     Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione.

 

          Art. 11. Certificato per la presentazione delle liste.

     Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo d'ufficio, o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori per la nomina dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, o organismo similare, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il quale intende presentare la lista nonchè la qualifica rivestita e la sede di servizio.

     In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio, o suo delegato.

     Agli impiegati che disimpegnano funzioni di capo di ufficio il certificato è rilasciato dal suo delegato; ai capi dei servizi od uffici centrali autonomi ed ai capi degli uffici provinciali, o con circoscrizione superiore, dal capo del personale, o da un impiegato da lui delegato.

     Al personale fuori ruolo, comandato o comunque in servizio presso altra amministrazione, il certificato è rilasciato dal capo del personale dell'amministrazione di appartenenza o da un funzionario da lui delegato; al personale provvisoriamente in servizio presso un ufficio diverso da quello di appartenenza nell'ambito della propria amministrazione il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta effettivamente servizio.

 

          Art. 12. Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame ed alla ammissione delle candidature.

     La commissione elettorale centrale, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:

     a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;

     b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al quinto comma, lettera a), del precedente art. 10, o il certificato di cui alla successiva lettera c) dello stesso comma;

     c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;

     d) dichiara l'inammissibilità della lista il cui numero di candidati, in conseguenza di quanto previsto alle lettere b) e c), si sia ridotto a meno di due;

     e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito nel precedente art. 10, a cominciare dall'ultimo;

     f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di ammissione, un numero progressivo che verrà riportato sulle schede di votazione;

     g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

     Alle operazioni di cui al precedente comma può assistere il rappresentante effettivo, o il supplente, di ciascuna lista, che potrà formulare eventuali osservazioni.

 

          Art. 13. Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature.

     La commissione elettorale centrale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente art. 12 invia alle commissioni elettorali circoscrizionali:

     a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue;

     b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista in seno alle commissioni medesime.

     La commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

     1) fa stampare le liste dei candidati, con il numero che le contraddistingue, in unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

     2) invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, entro il quindicesimo giorno antecedente la votazione, un congruo numero di copie del manifesto perchè siano affisse, a decorrere dal 10° giorno antecedente la votazione, in appositi albi o spazi degli uffici; due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale di sezione;

     3) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.

     Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di identico colore, debbono avere le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

     Accanto al numero che contraddistingue ciascuna lista devono essere tracciatele linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

     Le schede debbono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

 

          Art. 14. Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.

     La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto e la firma di uno dei rappresentanti di cui alla lettera e) dell'art. 10 deve essere autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al precedente art. 11.

     Le designazioni potranno essere presentate entro il giorno precedente l'elezione alla commissione elettorale circoscrizionale, che ne curerà la consegna ai presidenti delle sezioni insieme alle carte ed agli oggetti di cui all'art. 16, ovvero direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

 

          Art. 15. Arredamento della sala della votazione.

     Ciascun locale destinato alla votazione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere diviso in due compartimenti da un tramezzo con una apertura nel mezzo per il passaggio.

     Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare.

     Nel compartimento riservato alla votazione devono essere disposte una o due cabine che assicurino la segretezza del voto.

     A ciascun seggio sono assegnate un'urna destinata a contenere le schede votate ed una cassetta per le schede da distribuire agli elettori.

     Alla fornitura del materiale provvederà, quando sia necessario, il comune in cui ha sede l'ufficio, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 16. Materiale elettorale.

     La commissione elettorale circoscrizionale provvede affinchè, nel giorno stabilito per la votazione, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale di sezione:

     a) il plico sigillato contenente il bollo del seggio;

     b) la lista degli elettori del seggio;

     c) due copie delle liste dei candidati, che devono essere affisse nella sala della votazione;

     d) il pacco delle schede con indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;

     e) un congruo numero di matite indelebili, l'urna e quanto altro occorra per la votazione.

 

          Art. 17. Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e apertura della votazione.

     Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente, o, in sua assenza lo scrutatore che, a norma del nono comma del precedente art. 9, assume le funzioni di presidente, costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.

     Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti.

     Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti.

     Costituito l'ufficio, il presidente fa constatare ai componenti che l'arredamento della sala è conforme a quanto stabilito dal precedente art. 15 e di aver ricevuto dalla commissione elettorale circoscrizionale le carte e gli oggetti di cui al precedente art. 16.

     Il presidente, poi, firma per l'autentica le schede destinate alla votazione, apponendovi nel retro, il bollo del seggio. Le schede autenticate vengono poste nell'apposita cassetta.

     Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 9.

     Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire fino alle ore 20. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

     Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

     Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle di spoglio delle schede.

     La polizia dell'adunanza spetta al presidente.

 

          Art. 18. Votazione.

     Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire la tessera ferroviaria o, in mancanza, altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia.

     In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore o altro elettore, noto all'ufficio, ne attesta l'identità apponendo sulla lista del seggio la propria firma accanto al nome dell'elettore.

     Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

     L'elettore si reca nella cabina riservata alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul numero che contraddistingue la lista da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 21. L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.

     Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna.

     Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista.

     Le schede prive del bollo non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

     Se l'elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

     Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue autenticata e vidimata con il bollo del seggio. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista sezionale accanto al nome dell'elettore.

     Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo art. 25.

 

          Art. 19. Votazione degli elettori fisicamente impediti.

     Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

     Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista sezionale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnatore.

     Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Il certificato esibito è allegato al verbale.

 

          Art. 19 bis. Votazioni per corrispondenza. [8]

     La commissione elettorale circoscrizionale, nell'individuare i casi in cui è ammessa la votazione per corrispondenza, in relazione a quanto previsto dal comma primo del precedente art. 7, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con la commissione elettorale circoscrizionale, che dovrà provvedere allo spoglio.

     Tali istruzioni devono essere adeguate al presente regolamento e garantire la segretezza del voto.

     Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante la normale scheda elettorale, che dovrà essere fatta pervenire in plico sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale all'elettore almeno tre giorni prima della data di cui al comma seguente, assieme alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata e ad un volantino indicante il giorno previsto dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve essere inviato alla commissione elettorale circoscrizionale.

     L'invio della scheda votata è effettuato dall'elettore il quale, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui al precedente comma la scheda piegata ed incollata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo. Il plico così formato deve essere rimesso, a mezzo di raccomandata di servizio, alla commissione elettorale circoscrizionale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione.

     Fa fede la data del timbro postale.

 

          Art. 20. Ammissione al voto.

     Salvo il disposto dei commi seguenti, non ha diritto di votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio.

     L'elettore che si trova in missione in altra sede vota presso il seggio di questa previa consegna di una attestazione rilasciata dal capo dell'ufficio che ha autorizzato la missione.

     I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio.

     Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio.

     L'elettore collocato fuori ruolo o comandato presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza vota nel seggio della propria amministrazione, cui è iscritto, con l'indicazione della sua speciale posizione di stato.

 

          Art. 21. Voto di preferenza.

     L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore alla metà di quello complessivo dei rappresentanti e supplenti da eleggere.

     Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, il nome è cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

     Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

     Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del numero della lista votata, che si riferiscono a candidati della lista stessa.

     Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

     L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

     Se l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco del numero che contraddistingue la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il numero medesimo.

     Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

 

          Art. 22. Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio.

     Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 20 si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

     Provvede a sigillare l'urna, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta alle ore 8 del giorno successivo, per procedere allo scrutinio, ovvero alla prosecuzione delle votazioni, nel caso che il decreto di indizione delle elezioni, a norma dell'art. 3, stabilisca che le operazioni di votazioni debbono protrarsi fino alle ore antimeridiane del giorno successivo [9].

     Prima di lasciare la sede elettorale, il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando idonei sistemi di garanzia.

 

          Art. 23. Operazioni di scrutinio.

     Alle ore 8 del giorno successivo a quello della votazione, il presidente ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, inizia le operazioni di scrutinio oppure dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto [10].

     Per lo spoglio dei voti il presidente estrae successivamente dall'urna le schede e ne dà lettura ad alta voce.

     Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

     Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine entro le ore 14 se la votazione è stata chiusa il giorno precedente ed entro le ore 20 se la votazione è stata chiusa alle ore 14 dello stesso giorno [11].

     Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, certificandolo a verbale.

 

          Art. 24. Reclami e incidenti - Validità del voto.

     Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sui reclami e sulla validità dei voti.

     La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

     Sono nulli i voti contenuti in schede che:

     1) non sono quelle di cui agli allegati A e B o non portano il bollo richiesto dall'art. 17;

     2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

 

          Art. 25. Verbale del seggio e formazione dei plichi.

     Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto processo verbale in duplice esemplare.

     Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare menzione:

     a) della composizione del seggio;

     b) del numero del bollo del seggio;

     c) del numero degli elettori e di quello dei votanti;

     d) del numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e, per ciascuna di essa, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

     e) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono del precedente art. 18, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;

     f) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.

     Compilato il verbale il presidente procede alla formazione di un plico contenente un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutte le carte relative alle operazioni del seggio, nonchè in plichi separati:

     1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati;

     2) le schede valide;

     3) la lista della votazione.

     Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente alla commissione elettorale circoscrizionale.

     Il secondo esemplare del verbale e quello dei prospetti di scrutinio deve essere consegnato per la conservazione agli atti, al capo dell'ufficio presso il quale è stato istituito il seggio.

     Nell'ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato al comma quarto dell'art. 23, il presidente rimette subito alla commissione elettorale circoscrizionale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle. I relativi plichi sigillati devono contenere all'esterno ben leggibile la scritta: "operazioni non ultimate".

     La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.

 

          Art. 26. Operazioni per il riepilogo dei voti e per il riparto dei seggi da parte della commissione elettorale circoscrizionale.

     La commissione elettorale circoscrizionale il decimo giorno successivo al primo giorno di votazione procede alle seguenti operazioni:

     1) fa lo spoglio delle schede ricevute dai votanti per corrispondenza. Il presidente della commissione provvede ad aprire le buste e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro di ogni busta con quelle riportate nella lista degli elettori che votano per corrispondenza, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.

     Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente la commissione accanto al nome del mittente;

     2) fa lo spoglio delle schede eventualmente ricevute ai sensi del penultimo comma dell'art. 25;

     3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione così come risultano dai verbali dei seggi stessi e dallo scrutinio dei voti espressi per corrispondenza [12].

     Le buste contenenti i voti per corrispondenza che giungono decorso il termine stabilito nel precedente comma, vengono aperte con le modalità di cui al punto 1); peraltro le schede votate e ivi contenute sono trasmesse, senza essere aperte, alla commissione elettorale centrale, dopo che il presidente vi ha apposto l'annotazione annullata perchè giunta dopo la chiusura delle operazioni previste dall'art. 29 del presente regolamento [13].

     Di tutte le operazioni della commissione elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti della commissione presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

     Nel verbale devono essere indicati:

     a) le risultanze delle operazioni di cui al precedente punto 1);

     b) i voti ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, il numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato;

     c) gli eventuali incidenti occorsi durante le operazioni e le determinazioni adottate.

     Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi nonchè tutti i verbali dei seggi con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato subito alla commissione elettorale centrale.

     Il secondo esemplare del verbale è consegnato al capo dell'ufficio presso il quale ha sede la commissione elettorale circoscrizionale per la conservazione agli atti.

 

          Art. 27. Svolgimento contemporaneo di elezioni per i rappresentanti di più consigli di amministrazione.

     Nelle amministrazioni con più consigli di amministrazione le elezioni per il rinnovo dei relativi rappresentanti possono essere indette contemporaneamente, sentiti i consigli di amministrazione interessati. Si prescinde dai pareri dei consigli di amministrazione qualora non siano espressi entro 15 giorni dalla data di convocazione.

     In tal caso i componenti della commissione elettorale centrale e quelli delle commissioni elettorali circoscrizionali sono scelti dal Ministro su terne proposte dai consigli di amministrazione interessati alla consultazione, in modo che sia proporzionalmente assicurata la rappresentanza di ciascun consiglio, sempre che i consigli stessi propongano tali terne entro 15 giorni dalla data di convocazione.

     Lo svolgimento delle operazioni elettorali, è regolato dalle disposizioni seguenti:

     1) salve le disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli elettori vengono assegnati, con liste distinte, ad un unico seggio, che, in tal caso, sarà dotato di tante urne e tante cassette quanti sono i consigli per i cui rappresentanti si vota;

     2) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio la scheda, di colore diverso a seconda del consiglio di amministrazione per i cui rappresentanti è interessato a votare, e, dopo aver espresso il voto, la riconsegna al presidente, il quale la pone nella relativa urna;

     3) il presidente procede alle operazioni di scrutinio secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla commissione elettorale centrale;

     4) i verbali delle operazioni elettorali devono essere compilati distintamente per ciascuna elezione.

 

          Art. 28. Ricorsi alla commissione elettorale centrale.

     Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di due giorni dalla data in cui i seggi o le commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni elettorali.

 

          Art. 29. Adempimenti della commissione elettorale centrale per l'assegnazione dei posti di rappresentante e la proclamazione degli eletti.

     La commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutte le commissioni circoscrizionali, procede all'esame dei verbali stessi decidendo, sedutastante, sugli eventuali ricorsi o contestazioni, previsti dal precedente articolo 28.

     Procede, poi, allo scrutinio generale delle elezioni, in presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti.

     Lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di ciascun candidato nelle varie circoscrizioni.

     Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti.

     Ultimata la suddetta operazione, la commissione determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti validi per il numero corrispondente a quello dei candidati da eleggere quali titolari e quindi divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente suddetto. Il numero delle volte che detto quoziente risulterà contenuto nei voti di lista sarà il numero dei posti spettanti alla lista stessa, nel limite massimo della metà del numero dei rappresentanti titolari e di quello dei supplenti da eleggere, elevato a due terzi per la lista che abbia ottenuto oltre il settantacinque per cento dei voti validi.

     I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, anche ove sia superato il limite massimo complessivo di rappresentanti indicato nel precedente comma [14].

     In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso che anche tra queste ultime si verifichi la parità, vengono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità dell'anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica tenendo conto dell'ordine di ruolo.

     Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, si dichiarano eletti i candidati che nella lista stessa hanno riportato il maggior numero di voti preferenziali.

     I posti di rappresentanti supplenti spettanti a ciascuna lista in numero pari a quello dei titolari eletti, sono attribuiti ai candidati che abbiano riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dai titolari medesimi.

     La commissione redige, quindi, in duplice esemplare, il verbale delle elezioni, che dovrà essere firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti.

     Un esemplare del verbale, con i verbali delle commissioni elettorali circoscrizionali, quelli dei singoli seggi ed i relativi atti e documenti, sono depositati presso l'ufficio del personale; il secondo esemplare è rimesso al Ministro.

 

          Art. 30. Nomina degli eletti.

     La nomina degli eletti a componenti degli organi collegiali indicati all'art. 1 è fatta con decreto del Ministro.

     Gli eletti che cessano dal servizio o che sono puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica, decadono dall'ufficio. In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i membri supplenti e, in luogo di questi ultimi, sono nominati i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.

     Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio e sono sostituiti dai supplenti. Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia degli stessi eletti.

 

          Art. 31. Propaganda elettorale.

     I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

     L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste.

     Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale.

     La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singola direzione generale, o ufficio centrale equiparato, e per ogni organo esterno periferico. Ogni altra forma di propaganda nei locali degli uffici è vietata.

     La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista alle competenti commissioni elettorali circoscrizionali, entro il termine di cui al precedente secondo comma.

     Le commissioni elettorali circoscrizionali stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici; comunicano il diario medesimo ai capi degli uffici interessati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al precedente comma.

     Ai dipendenti che partecipano alle riunioni compete la normale retribuzione.

     Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione.

 

          Art. 32. Termini di scadenza.

     I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

          Art. 33. Spedizione del materiale elettorale.

     Tutto il materiale inerente alle elezioni viene rimesso in plichi sigillati e spediti per posta a mezzo assicurate di servizio.

     I plichi sono sempre accompagnati da elenchi in duplice copia del materiale contenuto. Una copia di essi, datata e firmata per ricevuta, viene restituita al mittente.

 

          Art. 34. Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali.

     Il personale utilizzato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

     Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

     Allo stesso personale, ove sia comandato fuori sede, compete il normale trattamento di missione.

 

          Art. 35. Formulario dei modelli.

     Gli stampati occorrenti previsti dal presente regolamento devono avere le caratteristiche essenziali di cui agli allegati modelli.

 

          Art. 36. Voto degli elettori all'estero.

     Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano all'estero per motivi di servizio esprimono il voto per corrispondenza.

     A tal fine l'amministrazione interessata provvede, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare a ciascun elettore, a mezzo di raccomandata, un plico contenente:

     a) una scheda per la votazione;

     b) un volantino contenente le liste ammesse ed i nominativi dei candidati di ciascuna lista; il volantino deve indicare anche l'ora ed il giorno previsti dal quinto comma del presente articolo, entro cui il voto deve pervenire all'amministrazione mittente;

     c) una busta per la restituzione della scheda votata contenente l'indirizzo dell'amministrazione alla quale va trasmessa e, sul retro, gli spazi per l'indicazione di cui al quarto comma del presente articolo.

     Dell'avvenuta ammissione al voto per corrispondenza viene data comunicazione al presidente del seggio, perchè apporti apposita annotazione nella lista sezionale.

     L'elettore, dopo aver espresso il voto provvede a chiudere nella busta di cui alla lettera c) la scheda piegata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.

     Il plico così formato, deve essere rimesso, sempre per raccomandata, alla amministrazione di appartenenza, alla quale deve pervenire entro le ore 12 del giorno fissato per l'elezione.

     Le buste pervenute vengono custodite da apposito ufficio dell'anzidetta amministrazione il quale provvede a consegnarle ai presidenti dei seggi nelle cui liste gli elettori mittenti sono iscritti, prima della chiusura delle operazioni di votazione.

     Il presidente, ricevute le buste, provvede ad aprirle e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro della busta di cui alla lettera c) del precedente secondo comma con quelle riportate nella lista del seggio, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.

     Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente l'ufficio accanto al nome del mittente.

     Le buste pervenute dopo i termini indicati al precedente quinto comma vengono trattenute dall'ufficio per essere allegate al verbale del seggio in cui l'elettore mittente è iscritto, senza essere aperte. Della ricezione delle buste oltre l'ora sopra indicata è redatto apposito verbale.

 

          Art. 37. Ministero degli affari esteri.

     Il Ministro per gli affari esteri emana, con suo decreto, particolari disposizioni di adeguamento al presente regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione in relazione alle speciali esigenze del servizio all'estero. A tale scopo potranno essere anche adottate, in sostituzione di disposizioni incompatibili con le caratteristiche dei servizi all'estero, opportune misure dirette a raggiungere gli stessi fini.

     Analogamente a quanto disposto nel precedente comma è regolato lo svolgimento delle elezioni annuali dei rappresentanti delle singole carriere, da parte del personale appartenente alle carriere stesse, in ciascuna commissione di avanzamento, sulla base di quanto disposto dall'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando la norma transitoria dell'art. 239 ed i casi di incompatibilità previsti dal decreto stesso.

     I rappresentanti nelle commissioni di avanzamento sono eletti, in ragione di un terzo dei membri stabiliti per ciascuna commissione dal primo comma del citato art. 98 in numero di due effettivi e due supplenti per ciascuna delle commissioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo suddetto; per la commissione di cui alla lettera c) vengono eletti due rappresentanti effettivi e due supplenti per la valutazione del personale della carriera dei cancellieri ed altrettanti per la valutazione della carriera degli assistenti commerciali.

     Il Ministro per gli affari esteri emana, altresì, le necessarie disposizioni per assicurare il tempestivo trasferimento presso l'amministrazione centrale degli eletti in servizio all'estero che accettino il mandato nonchè la loro non trasferibilità all'estero durante il periodo del mandato stesso se non previa rinuncia adesso. In caso di non accettazione o di trasferimento si procede alla nomina del primo dei non eletti della stessa lista.

 

          Art. 38. Ministero dell'interno.

     Per il consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, nella composizione di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 387, relativamente agli affari concernenti la pubblica sicurezza, restano salve le disposizioni speciali contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 6 ottobre 1975, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della stessa legge 2 agosto 1975, n. 387.

 

          Art. 39. Ministero della pubblica istruzione.

     Per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai dipendenti civili appartenenti:

     a) ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica;

     b) al personale non docente dei ruoli delle università e degli osservatori astronomici;

     c) al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di danza e arte drammatica e dei conservatori di musica.

     Il presente regolamento si applica, con i dovuti adattamenti resi necessari dalla dimensione provinciale, da stabilirsi con decreto ministeriale, alla elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione provinciali, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

 

          Art. 40. Attribuzioni.

     Tutte le attribuzioni demandate al Ministero dal presente regolamento sono esercitate per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti dai rispettivi presidenti e per l'Avvocatura generale dello Stato dall'avvocato generale.

     Le commissioni elettorali centrali di cui al precedente art. 4 sono presiedute presso il Consiglio di Stato e la Corte dei conti da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere e presso l'Avvocatura generale dello Stato da un avvocato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale.

 

          Art. 41. Norma transitoria.

     Nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia già scaduto il mandato dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione, l'elezione è indetta entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

 

          Art. 42. Spese.

     Le spese occorrenti per le elezioni previste dal presente regolamento sono a carico delle singole amministrazioni interessate, le quali provvedono alle necessarie forniture con le modalità di cui all'art. 8, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[6] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 6 febbraio 1979, n. 41.