§ 46.9.119 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341.
Istituzione dell'Istituto superiore di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:24/04/1982
Numero:341


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Attività.
Art. 3.  Direttore.
Art. 4.  Organi collegiali dell'Istituto.
Art. 5.  Comitato direttivo.
Art. 6.  Struttura dell'Istituto superiore di polizia.
Art. 7.  Corpo docente.
Art. 8.  Ammissione al corso quadriennale.
Art. 9.  Requisiti.
Art. 10.  Modalità del concorso.
Art. 11.  Nomina ad allievo aspirante commissario in prova.
Art. 12.  Ordinamento degli studi.
Art. 13.  Nomina ad aspirante commissario in prova.
Art. 14.  Esame finale.
Art. 15.  Nomina a commissario in prova.
Art. 16.  Riconoscimento universitario.
Art. 17.  Dimissioni dal corso.
Art. 17 bis.  Conseguimento del diploma da parte degli allievi dimessi dai corsi.
Art. 18.  Sanzioni disciplinari.
Art. 19.  Espulsione dal corso.
Art. 20.  Pensione privilegiata.
Art. 21.  Obbligo di permanenza nella Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 22.  Svolgimento dei corsi.
Art. 23.  Clausola finanziaria.


§ 46.9.119 - D.P.R. 24 aprile 1982, n. 341. [1]

Istituzione dell'Istituto superiore di polizia.

(G.U. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.)

 

 

     Art. 1. Istituzione.

     Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituita, con sede in Roma, una scuola nazionale per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato.

     La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di polizia.

     L'Istituto superiore di polizia dipende dalla direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della pubblica sicurezza.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse la Scuola superiore di polizia e l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 2. Attività.

     L'Istituto superiore di polizia provvede allo svolgimento dei corsi quadriennali per la nomina a vice commissario in prova.

     Attende inoltre allo svolgimento dei seguenti corsi:

     1) corsi di formazione per vice commissario in prova;

     2) corsi di formazione per il personale direttivo e dirigente che svolge attività tecnico-scientifiche e mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia di cui all'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     3) corsi di cui ai punti XIII e XIV dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

     4) corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione.

     L'Istituto svolge altresì attività di studio e ricerca attinenti ai compiti affidatigli.

     Per le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza l'Istituto può organizzare incontri e convegni di studio, avvalendosi della collaborazione di università, istituti culturali ed altri enti specializzati sia italiani che stranieri.

 

          Art. 3. Direttore.

     Il direttore dell'Istituto superiore di polizia è nominato tra i dirigenti generali del Ministero dell'interno scelto sulla base di rigorosi criteri di professionalità.

     Il direttore è preposto all'organizzazione dei servizi e delle attività della scuola e si avvale della collaborazione di un ufficio di amministrazione articolato in tre divisioni, di cui la prima, retta da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, che espletano funzioni di polizia, tratta gli affari generali attinenti all'organizzazione dell'Istituto e le pubbliche relazioni, la seconda, retta da un primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, e le terza, retta da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, cura gli studi e le ricerche per le finalità dell'Istituto superiore di polizia.

 

          Art. 4. Organi collegiali dell'Istituto.

     Gli organi collegiali dell'Istituto superiore di polizia sono il comitato direttivo, il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto quale organo di collaborazione fra docenti e allievi.

     La composizione, il funzionamento ed i compiti del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto sono disciplinati dal regolamento dell'istituto, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 60, penultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 5. Comitato direttivo.

     Il comitato direttivo è organo di diretta collaborazione del direttore dell'Istituto, che lo presiede, ed è composto:

     a) dai dirigenti superiori preposti alle sezioni di cui all'art. 6;

     b) da cinque dirigenti superiori designati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno in servizio presso la direzione centrale del personale, uno presso la direzione centrale della polizia criminale, uno presso la direzione centrale per la polizia di prevenzione, uno presso la direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale e uno presso la direzione centrale per gli istituti di istruzione;

     c) da cinque docenti dell'Istituto;

     d) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'Istituto superiore.

     Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'interno, dura in carica un anno e i suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico.

     Il comitato direttivo avanza proposte e formula pareri sui seguenti argomenti:

     1) svolgimento dei corsi previsti dal secondo comma dell'art. 2, piani di studio e programmi in base alle proposte del collegio dei docenti;

     2) programmazione dell'attività di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto;

     3) determinazione del contingente numerico dei docenti titolari ed aggiunti e scelta dei docenti stessi;

     4) andamento generale dell'Istituto, incontri e convegni di studio.

     Il comitato direttivo adotta i provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi.

     Il comitato direttivo è convocato dal suo presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta cinque dei suoi membri.

 

          Art. 6. Struttura dell'Istituto superiore di polizia.

     L'Istituto superiore di polizia è articolato nelle seguenti tre sezioni, rette da dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, uno dei quali svolge anche funzioni vicarie del direttore dell'Istituto:

     a) sezione prima, per lo svolgimento dei corsi per la nomina a vice commissario in prova;

     b) sezione seconda, per lo svolgimento dei corsi di formazione anche dirigenziale, per il personale della Polizia di Stato, che esplica funzioni di polizia, attività tecnico-scientifica o tecnica e professionale;

     c) sezione terza, per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento e specializzazione, per il personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato nonchè per il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

     A ciascuna delle tre sezioni è addetto, con funzioni vicarie, un primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

 

          Art. 7. Corpo docente.

     I docenti dell'Istituto superiore di polizia, distinti in titolari ed aggiunti, a tempo parziale o a tempo pieno, costituiscono il corpo docente.

     Presso l'Istituto possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari ordinari ed associati, anche se siano a tempo pieno, docenti di istituti specializzati, magistrati, funzionari della pubblica amministrazione e ufficiali delle Forze armate, nonchè esperti di singole discipline.

     Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, di concerto con i Ministri competenti.

 

          Art. 8. Ammissione al corso quadriennale.

     L'ammissione alla frequenza del corso quadriennale di cui alla lettera a) dell'art. 6 ha luogo a seguito di concorso per esami, cui possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto i 18 anni e non abbiano superato i 21 anni di età.

     Al concorso possono altresì partecipare gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che alla stessa data siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 e che non abbiano superato il 30° anno di età.

     Per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.

 

          Art. 9. Requisiti.

     I candidati, oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere - alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione i seguenti requisiti:

     diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o titolo equivalente;

     godimento dei diritti civili e politici;

     idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia. I criteri per l'accertamento di tale idoneità ed i singoli requisiti sono stabiliti secondo le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da definirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo;

     buona condotta.

     Non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, o che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano sottoposti a diffida o altra misura di prevenzione.

     Non sono ammessi altresì coloro che sono stati espulsi da precedenti analoghi corsi e gli appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione od altra più grave.

     E' consentita la partecipazione al concorso dei giovani che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto purchè possano conseguirlo nello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. L'ammissione dei giovani precedentemente indicati resta in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di studio.

 

          Art. 10. Modalità del concorso.

     L'esame di ammissione al corso di cui all'art. 8 consiste in una prova scritta ed un colloquio, su materie comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, indicate nel bando di concorso.

     La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia ed è composta da otto membri: un docente universitario, un preside e due professori di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma d'esame, due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente in servizio rispettivamente presso le direzioni centrali del personale e degli istituti di istruzione, due funzionari dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente docenti o in servizio presso l'Istituto superiore di polizia.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

          Art. 11. Nomina ad allievo aspirante commissario in prova.

     La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Ministro dell'interno.

     I vincitori sono nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento.

     Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato.

     Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva.

 

          Art. 12. Ordinamento degli studi.

     Il corso quadriennale, articolato in due bienni, si svolge secondo programmi universitari integrati da materie professionali e piani di studio stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     I programmi universitari dovranno essere formulati in modo da consentire il conseguimento della laurea in giurisprudenza, previo il superamento di non oltre tre esami integrativi.

 

          Art. 13. Nomina ad aspirante commissario in prova.

     Al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti commissari in prova, superati gli esami previsti dal piano degli studi ed ottenuto il giudizio di idoneità, sono nominati aspiranti commissari in prova.

     Il giudizio d'idoneità viene formulato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del collegio dei docenti, con le modalità e secondo i criteri previsti nel regolamento dell'Istituto.

 

          Art. 14. Esame finale.

     Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi sono ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia.

     Le modalità degli esami previsti dal piano di studio e di quello finale sono stabilite dal regolamento dell'Istituto.

     La commissione esaminatrice è nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell'interno ed è presieduta alternativamente dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato.

     Della commissione devono altresì far parte docenti di materie universitarie e professionali.

     Le modalità per la composizione della commissione di cui al presente comma saranno fissate secondo le procedure stabilite dal terzo comma del art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

          Art. 15. Nomina a commissario in prova.

     Superato l'esame finale, gli aspiranti, con decreto del Ministro dell'interno, sono nominati in prova nel ruolo dei commissari - secondo l'ordine di graduatoria - ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 56, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, presso la seconda sezione dell'Istituto superiore di polizia.

 

          Art. 16. Riconoscimento universitario.

     A coloro che hanno conseguito il diploma presso l'Istituto superiore di polizia, sono riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie previste nel piano di studio di cui all'art. 12 ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio, nelle Università della Repubblica.

     Gli interessati possono conseguire la laurea dopo aver superato gli esami integrativi indispensabili al completamento degli studi, conformemente ai piani di studio delle singole università.

 

          Art. 17. Dimissioni dal corso.

     Sono dimessi dai corsi quadriennali dell'Istituto superiore di polizia gli allievi che:

     1) dichiarino di rinunciare al corso;

     2) non ottengano, al termine del primo biennio, il giudizio di idoneità;

     3) non abbiano superato, al termine del secondo biennio, tutti gli esami previsti dal piano degli studi;

     4) non abbiano superato, al termine del primo anno di ciascun biennio, almeno metà delle materie universitarie previste dal piano di studi e tutte quelle professionali;

     5) non abbiano superato l'esame finale di cui all'art. 14;

     6) non siano dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate;

     7) abbiano perso l'idoneità psico-fisica al servizio di polizia.

     I provvedimenti di dimissione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

     E' consentita la ripetizione di un anno accademico, per una sola volta nel quadriennio, agli allievi che siano stati assenti nell'anno accademico, dall'attività didattica, per più di 60 giorni, anche se non consecutivi, o per più di 90 giorni per infermità comunque contratta.

 

          Art. 17 bis. Conseguimento del diploma da parte degli allievi dimessi dai corsi. [2].

     1. Coloro che sono stati dimessi dai corsi a norma del primo comma, n. 3), dell'art. 17, purchè abbiano superato tutti gli esami relativi alle materie professionali e almeno sedici degli esami concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti nonchè l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che terminano il quadriennio nello stesso anno.

     2. La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della dimissione dal corso.

     3. Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto.

     4. Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

 

          Art. 18. Sanzioni disciplinari.

     Gli specifici doveri degli allievi, la determinazione delle sanzioni disciplinari e la regolamentazione del relativo procedimento sono stabiliti nel regolamento dell'Istituto.

 

          Art. 19. Espulsione dal corso.

     Sono espulsi dal corso gli allievi puniti per infrazioni disciplinari con sanzioni più gravi della deplorazione.

     Il relativo provvedimento è adottato con decreto motivato del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

 

          Art. 20. Pensione privilegiata.

     Agli allievi che siano stati dimessi per aver perso l'idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni riportate durante il corso e per causa di esso e che comportino l' inidoneità ai servizi di istituto, compete il trattamento previsto dalle leggi 25 maggio 1981, n. 280 e 3 giugno 1981, n. 308.

     Agli allievi provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, dimessi dal corso per le cause di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste anche dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

 

          Art. 21. Obbligo di permanenza nella Amministrazione della pubblica sicurezza.

     All'atto della nomina gli allievi aspiranti commissari in prova assumono verso l'Amministrazione della pubblica sicurezza l'obbligo di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma di cui all'art. 14.

     Il personale che, dopo aver conseguito il diploma, contravvenga all'obbligo di cui al primo comma, non può essere assunto alle dipendenze della pubblica amministrazione nè può iscriversi in albi professionali, se non dopo la scadenza dei prescritti cinque anni.

 

          Art. 22. Svolgimento dei corsi.

     Lo svolgimento dei corsi di cui alle sezioni II e III è disciplinato dal regolamento dell'Istituto.

     I corsi di formazione anche dirigenziale per il personale della polizia che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica e professionale sono organizzati dalla sezione II.

 

          Art. 23. Clausola finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2646 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 


[1]  Abrogato dall'art. 67 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi del comma 1 del medesimo art. 67, D.Lgs 334/2000.

[2]  Articolo inserito dall'art. 15-bis del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276.