§ 80.9.346 - D.L. 18 maggio 1995, n. 176 .
Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:18/05/1995
Numero:176


Sommario
Art. 1.  Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno
Art. 2.  Disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza
Art. 3.  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 4.  Potenziamento delle Forze di polizia
Art. 5.  Copertura finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 80.9.346 - D.L. 18 maggio 1995, n. 176 [1] .

Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.

(G.U. 19 maggio 1995, n. 115)

 

 

     Art. 1. Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno

     1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei anche in sostituzione di personale trasferito nelle nuove province. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non sia decorso il relativo periodo di permanenza previsto dai rispettivi bandi di concorso [2] .

     2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui occorra provvedere con urgenza alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente, nonché di un comando dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare contratti per locazione di stabili privati, anche in mancanza del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale è dichiarata l'urgenza, corredata di tutti i necessari documenti istruttori. Negli altri casi il predetto termine è fissato in novanta giorni.

     3. Per i pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi sono istituite, nelle prefetture di cui al presente articolo, le contabilità speciali intestate ai rispettivi prefetti, sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono accreditati con aperture di credito e autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, in deroga al secondo comma dell'art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le stesse disposizioni si applicano alle altre prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano e alla Giunta regionale della Valle d'Aosta.

 

          Art. 2. Disposizioni relative all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza

     1. Per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, connesse all'istituzione dei propri comandi, ferme restando le dotazioni organiche complessive degli ufficiali del ruolo normale, di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) le promozioni dei tenenti colonnelli sono incrementate, per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, rispettivamente di due unità annue;

     b) le consistenze organiche di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono modificate come segue:

     1) il numero dei colonnelli, relativamente all'organico del grado ed al numero massimo della consistenza, è incrementato di otto unità; conseguentemente il numero massimo degli ufficiali dell'Esercito di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di 8 unità nel grado di colonnello da riportare, nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, in aumento al numero del corrispondente grado stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, e successive modificazioni;

     2) il numero dei tenenti colonnelli, relativamente all'organico del grado, è diminuito di otto unità.

     2. Per le esigenze di potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, l'organico del grado di colonnello, fissato dalla tabella E allegata al decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio, di quattro unità per l'anno 1995 e di ulteriori quattro unità dall'anno 1996, con corrispondente riduzione di altrettante unità dell'organico del grado di tenente colonnello.

     Conseguentemente:

     a) i numeri massimi dei colonnelli, previsti dalla tabella L allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, sono fissati in centotrentaquattro unità;

     b) il numero delle promozioni al grado di colonnello, previsto dalla tabella M allegata al citato decreto-legge n. 9 del 1992, è aumentato di quattro unità per l'anno 1995, di quattro unità per l'anno 1996 ed è fissato in tredici unità a decorrere dal 1997;

     c) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello, nel quale saranno iscritti, con riferimento alla graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore, approvata dal Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 27 e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per detto anno e non iscritti nel quadro normale di avanzamento. In tal caso, le promozioni a colonnello da conferire per l'anno 1995 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

 

          Art. 3. Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Ai comandanti delle sedi provinciali indicate nell'art. 1, nonché agli ispettori regionali, si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

     2. I posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono coperti utilizzando la graduatoria del concorso a cinquecentottantotto posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993, e in corso di espletamento alla medesima data.

     3. Alle assunzioni nei posti dei profili non operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comunque vacanti, fino al quarto livello, si provvede ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     4. E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995, di lire 91 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997 per l'attuazione di un piano di potenziamento straordinario per le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse anche alla istituzione dei comandi delle sedi provinciali indicate nell'art. 1.

 

          Art. 4. Potenziamento delle Forze di polizia

     1. Per assicurare l'urgente disponibilità dei servizi di telecomunicazione e delle dotazioni strumentali, informatiche, di sicurezza e dei mezzi, occorrenti per primarie esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Ministro dell'interno è autorizzato a definire, fino alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700 milioni per il 1995, specifici obiettivi e programmi coordinati di potenziamento straordinario, assegnando al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle rispettive competenze di spesa e agli obiettivi da perseguire, quota parte delle risorse finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

     2. Per i contratti inerenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per quelli relativi al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'art. 3, è autorizzata la procedura della trattativa privata, senza limiti di importo, previo confronto tra più offerte disponibili sul mercato, anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per la scelta del contraente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 [3] .

 

          Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per il funzionamento degli uffici ivi indicati, per la provvista di immobili, attrezzature e mezzi tecnici necessari e per il potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valutato in lire 201 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995; in lire 118 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996 ed in lire 126 miliardi per l'anno 1997, si provvede, quanto a lire 101 miliardi e 200 milioni per l'anno 1995, a lire 18 miliardi e 500 milioni per l'anno 1996, a lire 26 miliardi per l'anno 1997 e a regime, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1994, con utilizzo dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa [4].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 14 luglio 1995, n. 284.

[2]  Il termine 31 dicembre 1996, di cui al presente comma, è stato prorogato al 31 dicembre 1997 dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554. Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma già modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 22 maggio 1995, n. 117, e così ulteriormente modificato dalla legge di conversione.