§ 79.4.1 - Legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:27/12/1941
Numero:1570


Sommario
Art. 1.      E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle [...]
Art. 2.      Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le province del Regno
Art. 3.      E' istituita, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, la Direzione generale dei servizi antincendi
Art. 4.  [2]
Art. 5.      I Corpi dei vigili del fuoco sono distinti in cinque categorie come dall'annessa tabella C
Art. 6.      La forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco (sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti; ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari), sarà stabilita con decreto Reale, [...]
Art. 7.      Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili
Art. 8.      Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei [...]
Art. 9.  [4]
Art. 10.  [6]
Art. 11.  [7]
Art. 12.      Le norme sullo stato giuridico e per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, sono determinate con decreto Reale da [...]
Art. 13.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 31
Art. 14.      La gerarchia del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili è la seguente
Art. 15.      I vigili sono reclutati mediante pubblico concorso per esame, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito il compimento superiore (5ª elementare) in una scuola [...]
Art. 16.      La promozione a vigile scelto viene attribuita dal Consiglio di amministrazione del Corpo, nei limiti dei posti esistenti in organico per detto grado, per anzianità, ai vigili del Corpo stesso, [...]
Art. 17.      Il personale volontario è iscritto in quadri distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco e viene reclutato localmente, ove hanno sede i Corpi ed i dipendenti distaccamenti
Art. 18.      Il personale permanente del Corpo nazionale, e quello volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, è esente dai richiami alle armi per istruzioni
Art. 19.      In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, è dispensato dai richiami alle armi
Art. 20.      Il materiale comunque destinato al servizio antincendi e per i soccorsi tecnici in genere, nonché tutto il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio od ammobigliamento [...]
Art. 21.      Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti [...]
Art. 22.      Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco
Art. 23.      Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli [...]
Art. 24.      Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e [...]
Art. 25.      Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente
Art. 26.      Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti
Art. 27.      Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti
Art. 28.      Il Ministero dell'interno
Art. 29.      Ai fini della preparazione tecnica del personale permanente sono istituite
Art. 30.      Con separato provvedimento potrà essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un [...]
Art. 31.      Il Corpo dei vigili del fuoco è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da un funzionario amministrativo della Prefettura, di grado non inferiore al 6° per i Corpi di 1ª categoria e [...]
Art. 32.      Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti degli organici in vigore, il personale [...]
Art. 33.      Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco
Art. 34.      Ciascun Corpo dei vigili del fuoco è fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di [...]
Art. 35.      Presso il Ministero dell'interno è istituita una "Cassa sovvenzioni antincendi" per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Essa ha personalità [...]
Art. 36.      La Cassa sovvenzioni antincendi è retta da un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale dei servizi antincendi o da chi ne fa le veci e composto
Art. 37.      Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni antincendi è approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero [...]
Art. 38.      Il Collegio dei revisori è composto
Art. 39.      Le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi sono costituite
Art. 40.      Con le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi si provvede
Art. 41.      Le società di assicurazione contro i rischi d'incendio, operanti nel Regno, sono tenute a versare alla Cassa sovvenzioni antincendi un contributo, non ripetibile dagli assicurati, commisurato al [...]
Art. 42.      Il bilancio preventivo ed il conto del Corpo dei vigili del fuoco sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione del Ministro per l'interno
Art. 43.      Le entrate dei Corpi dei vigili del fuoco sono costituite
Art. 44.      Con le entrate del Corpo dei vigili del fuoco si provvede
Art. 45.      I canoni a carico dei Comuni vengono consolidati sulla base delle spese concernenti, a qualsivoglia titolo, il servizio antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935
Art. 46.      Gli elementi dei canoni consolidati e quelli dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo precedente sono formati dai Prefetti entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si [...]
Art. 47.      I Corpi dei vigili del fuoco predispongono, fin dal tempo di pace, i progetti di mobilitazione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento
Art. 48.      Il Ministro per l'interno, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilisce, fin dal tempo di pace, le predisposizioni da adottarsi dai Corpi dei vigili del fuoco per il conseguimento dei [...]
Art. 49.      La prima attuazione dei ruoli del personale permanente dei servizi antincendi può essere effettuata, anche gradualmente, entro un quadriennio dalla entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 [...]
Art. 50.      I posti di ufficiale permanente di grado inferiore al 5° possono essere conferiti, nella prima attuazione del ruolo, mediante inquadramento degli ingegneri di ruolo dei Comuni e delle Province [...]
Art. 51.      I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'art. 50 e disposte le promozioni eventualmente conferibili ai sensi della presente legge, resteranno disponibili nei singoli gradi, [...]
Art. 52.  [12]
Art. 53.      I posti dei singoli gradi nei ruoli statali saranno assegnati con decreto del Ministro per l'interno, secondo la graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 54 del Regio decreto-legge [...]
Art. 54.      I concorsi di cui agli artt. 51 e 52, comma 5°, saranno giudicati da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e saranno espletati con le modalità che verranno stabilite con [...]
Art. 55.      I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), dell'art. 51 e al comma 5° dell'art. 52 e gli squadristi sistemati o da sistemare per effetto della legge 29 maggio 1939 - XVII, n. 782, che non [...]
Art. 56.      I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente, nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi dei vigili del fuoco, possono essere conferiti, semprechè gli interessati abbiano [...]
Art. 57.      L'attribuzione del grado al personale da nominare nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco, ai termini delle lettere a), b), c) e d) dell'art. 56 è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui [...]
Art. 58.      L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità di servizio speciale di cui il personale ufficiali, sia permanente che [...]
Art. 59.      Alla cessazione dal servizio, in favore del personale non statale, inquadrato ai sensi degli artt. 48, 50, 52 e 53 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, convertito con [...]
Art. 60.      A favore del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, inquadrato ai sensi dell'art. 56, che, in base alle facoltà previste dall'ordinamento della Cassa di previdenza per [...]
Art. 61.      Il personale permanente proveniente dai cessati Corpi pompieri comunali, comunque non inquadrato, ha diritto al trattamento di quiescenza o di buona uscita spettantegli secondo le disposizioni [...]
Art. 62.      Per il primo concorso per l'assunzione di vigili del fuoco che verrà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'appartenenza ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di [...]
Art. 63.      I materiali dei servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché le macchine e gli utensili delle officine di proprietà dei Comuni e destinati al servizio [...]
Art. 64.      I canoni da consolidare a carico dei Comuni, a termine dell'art. 45, vengono determinati in base all'ammontare totale degli stanziamenti per i servizi antincendi, risultanti dal bilancio [...]
Art. 65.      Sono da escludere dal consolidamento le quote di spese di carattere straordinario non ricorrenti, stanziate nel bilancio e derivanti da impegni precedentemente assunti, nonché le spese per [...]
Art. 66.      Per i Comuni che avevano Corpi pompieri con personale prevalentemente permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli [...]
Art. 67.      Per i Comuni che avevano l'obbligo di provvedere al servizio antincendi, ai sensi dell'art. 91, lettera d), n. 4, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto [...]
Art. 68.      La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli artt. 45, 1° comma, 64, 65, 66 e 67, è fatta dal Prefetto
Art. 69.      L'obbligo della corresponsione dei canoni di cui all'art. 45, 1° comma, da parte dei Comuni, decorre dall'8 febbraio 1936 - XIV. Dalla stessa data decorre, per il Governatorato di Roma, [...]
Art. 70.      Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, saranno stabilite, d'intesa con il Ministro per le finanze, le norme per disciplinare i [...]
Art. 71.      Con separato provvedimento saranno emanate le norme per le misure preventive contro gli incendi, anche ai fini della protezione antiaerea, da osservarsi obbligatoriamente sia dagli Enti pubblici [...]
Art. 72.      Le eventuali modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno adottate con Regio decreto ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, su [...]
Art. 73.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939 - [...]


§ 79.4.1 - Legge 27 dicembre 1941, n. 1570. [1]

Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

(G.U. 3 febbraio 1942, n. 27)

 

Titolo I

ORDINAMENTO GENERALE

 

     Art. 1.

     E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

     Il corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

 

          Art. 2.

     Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le province del Regno.

     I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalità giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella A.

     Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.

     La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.

 

          Art. 3.

     E' istituita, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, la Direzione generale dei servizi antincendi.

     Per tali servizi sono istituiti appositi ruoli di personale statale, il cui organico è stabilito nella annessa tabella B.

     Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi ai termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100.

 

          Art. 4. [2]

     Il posto di ispettore sanitario è conferito, a scelta, fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica, appartenente al 7° grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio.

     Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 9 per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti.

 

          Art. 5.

     I Corpi dei vigili del fuoco sono distinti in cinque categorie come dall'annessa tabella C.

     Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi ai termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100.

 

          Art. 6.

     La forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco (sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti; ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari), sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze.

 

Titolo II

PERSONALE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 7.

     Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.

     Il personale permanente dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio.

     Il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno.

     Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario.. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non può superare il 10 per cento degli organici vigenti [3] .

 

          Art. 8.

     Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

     Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

     Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti, ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere affidate mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

 

Capo II

PERSONALE PERMANENTE

 

          Art. 9. [4]

     L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

     Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in un'università italiana [5] ;

     2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

     3) avere assolto agli obblighi di leva;

     4) statura non inferiore a metri 1,65;

     5) piena incondizionata idoneità fisica.

     All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro.

     Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

     I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

     Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.

     Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduto da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

     Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario.

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11. [7]

     Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Ispettore generale capo e ispettore generaleanni 65

Ispettore capo" 64

Ispettore superiore " 62

Primo ispettore" 58

Ispettore" 55.

     Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Coadiutore principale anni 62

Primo coadiutore " 58

Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore" 55.

     Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e nella legge 11 luglio 1956, n. 734, e successive modificazioni.

 

          Art. 12.

     Le norme sullo stato giuridico e per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, sono determinate con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra.

     Nei riguardi del personale di cui al primo comma sui applicano, ad ogni effetto, le norme sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutto il personale predetto ed i Corpi dei vigili del fuoco sono obbligati al pagamento integrale dei contributi prescritti a carico degli Enti e degli iscritti, secondo l'ordinamento sopraccennato, salvo rivalsa delle quote a carico degli iscritti stessi.

     Qualora il trattamento di quiescenza liquidato secondo l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali risultasse inferiore a quello spettante ai pari grado, con uguale anzianità di servizio, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, i sottufficiali, vigili scelti e vigili avranno diritto a percepire la differenza, che sarà liquidata e corrisposta dalla Cassa sovvenzioni antincendi, a titolo di integrazione di pensione.

     Presso la Cassa sovvenzioni antincendi, per i fini di cui al precedente comma, viene costituito un apposito "fondo integrazione pensioni" a favore del quale sarà devoluto l'intero importo del supplemento di rischio da stabilirsi con il decreto Reale di cui al comma primo.

 

          Art. 13.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina è deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 31.

     Il Ministro per l'interno ha facoltà di distaccare temporaneamente tale personale da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per eccezionali esigenze di servizio.

     Il Ministro per l'interno ha pure facoltà di trasferire i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per ragioni di servizio, per esigenze di carattere disciplinare o su domanda, purché nel Corpo di nuova destinazione vi siano vacanze di organico nel grado ricoperto dal personale da trasferire.

     Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a seconda della anzianità di grado.

     I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo [8] .

 

          Art. 14.

     La gerarchia del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili è la seguente:

     - Maresciallo di 1ª classe;

     - Maresciallo di 2ª classe;

     - Maresciallo di 3ª classe;

     - Brigadiere;

     - Vice brigadiere;

     - Vigile scelto;

     - Vigile.

     Appartiene al personale dei sottufficiali quello cui è attribuita una delle prime cinque qualifiche.

 

          Art. 15.

     I vigili sono reclutati mediante pubblico concorso per esame, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che abbiano conseguito il compimento superiore (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare, abbiano assolto agli obblighi di leva, comprovino di esercitare uno dei mestieri che saranno indicati nel regolamento, siano in possesso almeno della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio ed abbiano appartenuto per almeno un anno ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario.

     I partecipanti al concorso, oltre a possedere la idoneità fisica, con debbono avere una età superiore agli anni 25, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30.

     Il concorso per il reclutamento dei vigili è indetto annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione di essi fra i singoli Corpi, nonché le sedi degli esami.

     I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

     I vincitori dei concorsi vengono nominati allievi vigili ed assegnati all'apposita scuola centrale per un periodo di istruzione, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati vigili dei Corpi dei vigili del fuoco, in base alla graduatoria formata al termine della scuola e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la nomina nelle sedi preferite, oppure il candidato non abbia indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la nomina.

     Gli allievi vigili non riconosciuti idonei sono ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se ancora non riconosciuti idonei, vengono esonerati dal servizio.

 

          Art. 16.

     La promozione a vigile scelto viene attribuita dal Consiglio di amministrazione del Corpo, nei limiti dei posti esistenti in organico per detto grado, per anzianità, ai vigili del Corpo stesso, che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio, compreso il periodo di allievo vigile, ed abbiano ottenuto l'idoneità all'avanzamento.

     Per la promozione a vice-brigadiere viene provveduto mediante concorso per titoli fra i vigili e i vigili scelti di tutti i Corpi che abbiano frequentato uno speciale corso allievi sottufficiali, ottenendo l'idoneità all'avanzamento, che abbiano qualifica non inferiore a buono e che non abbiano riportato da almeno tre mesi punizioni superiori alla riduzione dello stipendio o paga.

     Possono essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali:

     1) i vigili e vigili scelti con almeno cinque anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso alla scuola;

     2) i vigili e vigili scelti forniti di licenza di scuole dell'ordine medio o che abbiano ottenuto l'ammissione ad una scuola dell'ordine superiore o abbiano altro titolo equipollente, con almeno quattro anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso alla Scuola.

     3) i vigili e vigili scelti che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed al Corpo di polizia dell'Africa italiana e vi abbiano coperto, per almeno sei mesi, il grado di sottufficiale od un grado equiparato, e che abbiano nel Corpo dei vigili del fuoco almeno quattro anni di effettivo servizio, escluso il periodo trascorso alla Scuola;

     4) i vigili e vigili scelti che siano forniti di licenza di una scuola dell'ordine superiore o di altro titolo equipollente, con almeno due anni di effettivo servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, escluso il periodo trascorso alla Scuola.

     Per la promozione a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo viene provveduto mediante concorso per titoli ed esame fra i sottufficiali di tutti i Corpi dei vigili del fuoco che abbiano ottenuto la idoneità all'avanzamento. Essi, inoltre, debbono rivestire da almeno due anni il grado di vice-brigadiere per la promozione a brigadiere e da almeno tre anni il grado immediatamente inferiore per la promozione a maresciallo di 3ª classe, maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe.

     I concorsi di cui al 2° e 4° comma sono indetti annualmente dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti delle vacanze organiche esistenti, nonché le sedi degli esami.

     I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

     La promozione è conferita dai Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la promozione nelle sedi preferite, oppure il candidato non abbia indicato le sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la promozione. Il concorrente che abbia ottenuto la promozione in una sede diversa da quella preferita può rinunziare alla promozione.

 

Capo III

PERSONALE VOLONTARIO

 

          Art. 17.

     Il personale volontario è iscritto in quadri distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco e viene reclutato localmente, ove hanno sede i Corpi ed i dipendenti distaccamenti.

     Si distingue in tre classi a seconda delle prestazioni che saranno stabilite nel regolamento.

     La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 31.

     Con lo stesso decreto previsto nell'art. 12, sono determinate le norme generali per il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'eliminazione dai quadri del personale volontario.

     Per i volontari di 1ª classe il limite di età di cui all'art. 15, comma 2°, è elevato a 35 anni. La qualità di volontario di 1ª classe costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

     Il personale volontario di 1ª classe, agli effetti dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, è equiparato al personale permanente. I contributi previsti dall'ordinamento della Cassa anzidetta sono commisurati agli assegni pensionabili iniziali vigenti per i vigili permanenti.

     Agli effetti della valutazione, per il trattamento di quiescenza, il servizio prestato come volontari di 1ª classe è considerato continuativo per l'intera durata del rapporto del servizio stesso.

     Nel caso che, in occasione di pubbliche calamità, di emergenza o di altre particolari necessità, il Ministero dell'interno disponga il richiamo temporaneo in servizio continuativo di personale volontario, i datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933 - XI, n. 461, convertito nella legge 21 dicembre 1933 - XII, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato.

 

Capo IV

OBBLIGHI MILITARI DEL PERSONALE

 

          Art. 18.

     Il personale permanente del Corpo nazionale, e quello volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, è esente dai richiami alle armi per istruzioni.

     Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi [9] .

 

          Art. 19.

     In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, è dispensato dai richiami alle armi:

     1) il personale permanente del Corpo;

     2) il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, purché:

     - se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico di mobilitazione e non appartenga a classi per unità di prima linea;

     - se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia compiuto il 30° anno di età ovvero abbia superato il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialità, corpi e servizi del Regio esercito stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra.

 

Titolo III

MATERIALI E CASERME

 

          Art. 20.

     Il materiale comunque destinato al servizio antincendi e per i soccorsi tecnici in genere, nonché tutto il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio od ammobigliamento delle caserme, è di proprietà dei Corpi dei vigili del fuoco.

     Le spese per l'acquisto e la manutenzione di detti materiali gravano sui bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco.

     Il Ministero dell'interno ha facoltà di trasferire temporaneamente o stabilmente tali materiali da un Corpo all'altro, per esigenze di servizio.

     L'immatricolazione degli automezzi o motomezzi dei Corpi dei vigili del fuoco è fatta a cura del Ministero dell'interno, a termine dell'art. 97 del Regio decreto 8 dicembre 1933 - XII, n. 1740.

     In casi di urgente necessità, il Prefetto può ordinare la requisizione del materiale ausiliario occorrente ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

 

          Art. 21.

     Le Amministrazioni provinciali sono tenute a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi gli alloggi per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo altresì a loro carico le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte ed assicurazioni. Per gli altri ufficiali permanenti addetti ai Corpi, le Amministrazioni provinciali sono tenute a fornire gli alloggi di servizio, previo pagamento della relativa corrisposta di affitto.

     Il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, determina le caratteristiche dei fabbricati occorrenti ed approva i progetti per le nuove costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo la competenza del Ministero dei lavori pubblici per la dichiarazione di pubblica utilità.

 

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 22.

     Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.

     Nessun altro pubblico servizio antincendi o similare è ammesso. Sono ammesse soltanto le formazioni del genere costituite obbligatoriamente da ditte ai sensi dell'art. 28, lettera d), nonché quelle costituite da ditte esercenti stabilimenti industriali, obbligate per legge ad organizzare i servizi di protezione antiaerea.

     [Nulla è innovato per le formazioni del genere dipendenti dalle Forze armate dello Stato] [10].

 

          Art. 23.

     Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere viene effettuato, nel territorio di ciascuna provincia, dal contingente principale, avente sede nel capoluogo, e dagli eventuali distaccamenti, sotto la responsabilità del comandante del Corpo dei vigili del fuoco e secondo le direttive generali del Ministero dell'interno.

     Qualora motivi speciali lo giustifichino, il comandante del Corpo dei vigili del fuoco e quelli dei distaccamenti hanno la facoltà di chiedere, per lo spegnimento degli incendi, il concorso delle squadre dei vigili del fuoco esistenti presso le ditte indicate nell'art. 22, 2° comma. Tale concorso è obbligatorio.

 

          Art. 24.

     Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

     I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del disastro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartire dallo stesso comandante.

 

          Art. 25.

     Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

     a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

     b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;

     c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

     d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

     Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti (Genio civile, Azienda autonoma statale della strada, Milizia nazionale della strada, Uffici tecnici provinciali, comunali e simili).

     Rimangono ferme le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1915, e 9 dicembre 1926 - V, n. 2389, per quanto riguarda l'intervento dei vigili del fuoco nei casi di pubbliche calamità in cui la direzione dei servizi di pronto soccorso sia assunta dal Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 26.

     Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

     Sono a pagamento:

     a) i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di Enti e di privati, dopo cessata l'urgenza;

     b) le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.

 

          Art. 27.

     Le Amministrazioni comunali sono tenute a provvedere alla installazione ed alla manutenzione delle bocche da incendio stradali, secondo le possibilità dei rispettivi acquedotti.

     Il Prefetto fa adottare dalle Amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per i servizi antincendi.

 

Capo II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

 

          Art. 28.

     Il Ministero dell'interno:

     a) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere;

     b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri della unificazione;

     c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale;

     d) stabilisce, su proposta dei comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali;

     e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;

     f) sorveglia l'andamento di ciascun Corpo dei vigili del fuoco.

     Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) ed e) sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonché degli Enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.

 

          Art. 29.

     Ai fini della preparazione tecnica del personale permanente sono istituite:

     a) una Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali;

     b) una Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, presso la quale saranno tenuti annualmente anche i corsi di istruzione per gli allievi sottufficiali.

 

          Art. 30.

     Con separato provvedimento potrà essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.

 

Capo III

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

 

          Art. 31.

     Il Corpo dei vigili del fuoco è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da un funzionario amministrativo della Prefettura, di grado non inferiore al 6° per i Corpi di 1ª categoria e non inferiore al 7° per gli altri, nominato dal Prefetto, e composto:

     a) del preside dell'Amministrazione provinciale;

     b) del podestà del Comune capoluogo e, per Roma, di un delegato del Governatore;

     c) del ragioniere capo della Prefettura;

     d) del comandante del Corpo.

     Funziona da segretario il comandante del Corpo o altro funzionario dei ruoli statali dei servizi antincendi, addetto al Corpo, da lui delegato.

     Le attribuzioni del Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Prefetto.

 

          Art. 32.

     Le Amministrazioni provinciali, ove il Prefetto ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione dei Corpi dei vigili del fuoco, nei limiti degli organici in vigore, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili.

     La prestazione d'opera, da parte del suddetto personale, non dà diritto a particolari compensi.

 

          Art. 33.

     Il comandante del Corpo dei vigili del fuoco:

     a) organizza e dirige tecnicamente e disciplinarmente i servizi in genere del Corpo dei vigili del fuoco;

     b) predispone il bilancio preventivo, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

     c) propone le alienazioni e le spese di carattere straordinario;

     d) provvede alle spese e al calcolo, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento;

     e) collauda i materiali acquistati;

     f) adotta i provvedimenti disciplinari a lui deferiti dal regolamento;

     g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti;

     h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

     i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;

     l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

     m) fa parte, come membro di diritto, delle Commissioni edilizie comunali;

     n) istituisce, previo benestare del Ministero dell'interno, posti di vigilanza in quelle località ove esigenze speciali lo richiedono;

     o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione degli incendi e cura la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte.

     La disposizione della lettera o) non si applica agli stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione antiaerea; però anche la preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti, è curata dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

 

          Art. 34.

     Ciascun Corpo dei vigili del fuoco è fornito, nel capoluogo, del materiale per estinzione di incendi e per soccorsi tecnici in genere, delle officine, dei magazzini di deposito e di rifornimento, nonché di quanto altro è necessario al buon funzionamento del servizio.

     I distaccamenti ed i posti di vigilanza sono muniti del materiale occorrente per l'estinzione degli incendi e per i soccorsi tecnici in genere.

 

Titolo V

GESTIONE FINANZIARIA

 

Capo I

GESTIONE CENTRALE

 

          Art. 35.

     Presso il Ministero dell'interno è istituita una "Cassa sovvenzioni antincendi" per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi e per i soccorsi tecnici in genere. Essa ha personalità giuridica ed è rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.

 

          Art. 36.

     La Cassa sovvenzioni antincendi è retta da un Consiglio di amministrazione presieduto dal direttore generale dei servizi antincendi o da chi ne fa le veci e composto:

     a) del comandante delle Scuole;

     b) di due funzionari amministrativi del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7°;

     c) di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi della finanza locale);

     d) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7° .

     I consiglieri di cui alle lettere b), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     L'ufficio di segretario del Consiglio è disimpegnato da un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno, in servizio alla Direzione generale dei servizi antincendi.

     Le attribuzioni di detto Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le sue deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno.

 

          Art. 37.

     Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni antincendi è approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero stesso.

     Il conto consuntivo è approvato dal Ministro per l'interno, su relazione del Collegio dei revisori di cui all'art. 38.

     L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

     Il servizio di tesoreria è affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936 - XIV, n. 375, e successive modificazioni.

 

          Art. 38.

     Il Collegio dei revisori è composto:

     a) del direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno, presidente;

     b) di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di grado non superiore al quinto;

     c) di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno, di grado non superiore al quinto.

     I revisori di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno.

 

          Art. 39.

     Le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi sono costituite:

     a) dai contributi aggiuntivi di cui al comma 3° dell'art. 45;

     b) dal contributo sui premi di assicurazione contro gli incendi, di cui all'art. 41;

     c) dai contributi eventuali di enti e di privati;

     d) dalle rendite del patrimonio.

 

          Art. 40.

     Con le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi si provvede:

     a) al rimborso, a favore dell'Erario, della spesa lorda per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza del personale appartenente ai ruoli statali dei servizi antincendi;

     b) alle spese di impianto e mantenimento della Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali, della Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, dei corsi per allievi sottufficiali e di eventuali altre istituzioni di carattere generale;

     c) a sovvenzionare i Corpi dei vigili del fuoco, in relazione alle necessità dei servizi locali, mediante somministrazione in denaro o in natura;

     d) ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione centrale dei servizi antincendi;

     e) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari ausiliari [11] .

 

          Art. 41.

     Le società di assicurazione contro i rischi d'incendio, operanti nel Regno, sono tenute a versare alla Cassa sovvenzioni antincendi un contributo, non ripetibile dagli assicurati, commisurato al 2% dei premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

     L'ammontare di tale contributo sarà fissato al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per l'interno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente; col decreto stesso verranno fissate le modalità ed i termini per il versamento del contributo alla Cassa sovvenzioni.

 

Capo II

GESTIONE PERIFERICA

 

          Art. 42.

     Il bilancio preventivo ed il conto del Corpo dei vigili del fuoco sono sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione del Ministro per l'interno.

     Il servizio di tesoreria dei Corpi dei vigili del fuoco è affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936 - XIV, n. 375, e successive modificazioni.

 

          Art. 43.

     Le entrate dei Corpi dei vigili del fuoco sono costituite:

     a) dai canoni di cui all'art. 45, commi 1° e 2° ;

     b) dagli eventuali contributi integrativi della Cassa sovvenzioni antincendi;

     c) dai proventi delle prestazioni a pagamento ai termini dell'art. 26;

     d) dagli eventuali contributi di enti e di privati;

     e) dalle rendite del patrimonio.

 

          Art. 44.

     Con le entrate del Corpo dei vigili del fuoco si provvede:

     a) alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico del personale volontario;

     b) alla spesa per i nuovi acquisti di materiale;

     c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;

     d) a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo.

 

          Art. 45.

     I canoni a carico dei Comuni vengono consolidati sulla base delle spese concernenti, a qualsivoglia titolo, il servizio antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935.

     Per il Governatorato di Roma il canone è stabilito annualmente con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze, ma esso non potrà, comunque, essere inferiore al complesso delle spese concernenti, a qualsiasi titolo, il servizio antincendi, riferito al bilancio preventivo 1936.

     Oltre i canoni suddetti è posto a carico di tutti i Comuni del Regno e del Governatorato di Roma un contributo aggiuntivo, proporzionale alla popolazione risultante dal censimento ufficiale, per il seguente importo complessivo:

anno 1939 L. 25.000.000

anno 1940 L. 30.000.000

anni successivi L. 40.000.000.

 

          Art. 46.

     Gli elementi dei canoni consolidati e quelli dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo precedente sono formati dai Prefetti entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e comunicati, non più tardi del 30 settembre, ai Comuni debitori, per lo stanziamento in bilancio, nonché agli esattori delle imposte.

     Il pagamento delle somme indicate negli elenchi dei canoni consolidati e dei contributi aggiuntivi è disposto dai Comuni a rate bimestrali anticipate rispettivamente in favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi.

     Quando il pagamento non si effettui esattamente alla scadenza provvede di ufficio il Prefetto.

     Gli esattori delle imposte, anche se non siano tesorieri comunali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, i mandati di pagamento emessi dai Comuni o dai Prefetti a favore dei Corpi dei vigili del fuoco e della Cassa sovvenzioni antincendi, col diritto di percepire, a carico dei Comuni, l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

     Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

     Gli esattori o esattori-tesorieri che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitolati normali sulla riscossione delle imposte dirette.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI PER IL CASO DI MOBILITAZIONE E DI EMERGENZA

 

          Art. 47.

     I Corpi dei vigili del fuoco predispongono, fin dal tempo di pace, i progetti di mobilitazione, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

     Tali progetti devono essere sottoposti al visto del Prefetto ed all'approvazione dei Ministri per l'interno e per la guerra.

     In caso di emergenza, saranno emanate particolari disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendi.

 

          Art. 48.

     Il Ministro per l'interno, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilisce, fin dal tempo di pace, le predisposizioni da adottarsi dai Corpi dei vigili del fuoco per il conseguimento dei loro scopi per il tempo di guerra, anche ai fini della protezione antiaerea.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Capo I

PERSONALE

 

          Art. 49.

     La prima attuazione dei ruoli del personale permanente dei servizi antincendi può essere effettuata, anche gradualmente, entro un quadriennio dalla entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333. Durante tale periodo, agli effetti del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai gradi 6°, 7° e 9° del ruolo tecnico di gruppo A, è computato il periodo trascorso nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado in sede di inquadramento, ed ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado ottavo, è computata l'anzianità di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in qualità di ufficiali dei soppressi corpi pompieri.

     Per lo stesso periodo di cui al comma precedente, agli effetti del compimento della anzianità richiesta per le promozioni ai gradi 8° e 10° del ruolo tecnico transitorio (gruppo B) di cui all'art. 52, è computato come anzianità di grado il periodo di tempo eccedente quello minimo stabilito per ottenere, a norma del comma 2° dello stesso articolo, l'assegnazione in sede di inquadramento rispettivamente del grado 9° e 11°, e ai fini del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado nono, è computata l'anzianità di servizio di ruolo presso le Amministrazioni comunali e provinciali in qualità di ufficiali dei soppressi Corpi pompieri.

     La norma di cui ai due precedenti commi si applica, anche dopo il quadriennio, per quegli ufficiali che durante tale periodo non abbiano beneficiato di alcuna promozione né dell'ammissione agli esami per l'avanzamento al grado 8° del gruppo A o al grado 9° del gruppo B.

     In attuazione del precedente comma, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

 

          Art. 50.

     I posti di ufficiale permanente di grado inferiore al 5° possono essere conferiti, nella prima attuazione del ruolo, mediante inquadramento degli ingegneri di ruolo dei Comuni e delle Province con funzioni di ufficiali, sia permanenti che incaricati, dei Corpi dei vigili del fuoco, i quali fossero provvisti del titolo di studio di cui all'art. 9 e fossero in servizio di ruolo da almeno un anno alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333.

     I comandanti titolari dei soppressi Corpi comunali dei pompieri dei capoluoghi di provincia non potranno essere inquadrati in grado superiore a quello relativo alla categoria a cui, giusta la tabella C, è classificato il rispettivo Corpo.

     Gli altri ufficiali che, nel ruolo degli stessi Corpi comunali dei capoluoghi di provincia, rivestivano organicamente uno, due o tre gradi inferiori a quello del comandante potranno essere rispettivamente inquadrati ad uno, due o tre gradi inferiori a quello in cui, a norma del precedente comma, è inquadrato il rispettivo comandante titolare.

     I comandanti titolari dei soppressi corpi pompieri dei Comuni non capoluoghi di Provincia non possono essere inquadrati a grado superiore all'iniziale.

     L'inquadramento in ciascun grado è effettuato nei limiti dei posti di organico fissati dalla tabella B per i singoli gradi, fermo restando il disposto dell'art. 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923 - II, n. 2960.

     L'inquadramento previsto ai commi precedenti non può comunque comportare attribuzioni di trattamento economico complessivo (per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed indennità di servizio speciale) superiore a quello complessivamente goduto dall'inquadramento agli stessi titoli allorché apparteneva ai soppressi Corpi pompieri comunali.

     Il collocamento nei ruoli avrà luogo per ciascun grado secondo l'anzianità di servizio nella posizione gerarchica in base alla quale è stato conferito il grado.

 

          Art. 51.

     I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'art. 50 e disposte le promozioni eventualmente conferibili ai sensi della presente legge, resteranno disponibili nei singoli gradi, potranno essere coperti mediante:

     a) concorso per titoli fra i dipendenti statali di gruppo A, provvisti del titolo di studio di cui all'art. 9, che rivestano nel ruolo di appartenenza il grado pari od immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che abbiano conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato, se trattasi di impiegati civili, e che siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi;

     b) concorso per titoli ed esami, limitatamente al grado iniziale, fra gli ufficiali avventizi dei vigili del fuoco e fra i funzionari non di ruolo dello Stato, delle Province e dei Comuni, aventi anche la qualifica di ufficiale dei vigili del fuoco (incaricato o volontario); che siano forniti oltre che degli altri requisiti, prescindendo dal requisito dell'età e della qualifica, di ufficiale delle Forze armate dello Stato, del titolo di studio di cui all'art. 9, prestino servizio continuativo da almeno sei mesi dalla data del bando di concorso e siano in possesso della necessaria attitudine fisica.

     L'attitudine fisica di cui alle lettere a) e b) verrà accertata dalla stessa Commissione e con le modalità previste dall'art. 9, 4° e 5° comma.

     L'attitudine tecnica di cui alla lettera a) verrà accertata dalla Commissione di cui all'art. 54.

 

          Art. 52. [12]

 

          Art. 53.

     I posti dei singoli gradi nei ruoli statali saranno assegnati con decreto del Ministro per l'interno, secondo la graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 54 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939 - XVII, n. 960, ai sensi degli articoli 50 e 52 dello stesso Regio decreto-legge.

 

          Art. 54.

     I concorsi di cui agli artt. 51 e 52, comma 5°, saranno giudicati da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'interno e saranno espletati con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

     I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma sono nominati nell'ordine risultante dalle graduatorie formate dalla Commissione giudicatrice.

 

          Art. 55.

     I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), dell'art. 51 e al comma 5° dell'art. 52 e gli squadristi sistemati o da sistemare per effetto della legge 29 maggio 1939 - XVII, n. 782, che non fossero provvisti di trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, di metà del servizio di ufficiale dei vigili del fuoco effettivamente prestato, in qualità di avventizio, dopo l'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935 - XII, n. 2472, contro pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio loro attribuito all'atto della nomina per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti.

     Il servizio di cui al comma precedente è pure riconosciuto utile ai fini dell'art. 21 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926 - IV, n. 46.

     Al personale di cui al 1° comma, già iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applicano, per il cumulo dei servizi, le norme stabilite nel 7° comma dell'art. 59.

 

          Art. 56.

     I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile permanente, nella prima attuazione dei ruoli dei singoli Corpi dei vigili del fuoco, possono essere conferiti, semprechè gli interessati abbiano assolto agli obblighi di leva e siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, mediante:

     a) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che prestavano servizio nelle rispettive province all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333.

     Nel grado di vigile può essere inquadrato anche il personale assunto in base ai regolamenti locali successivamente all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935 - XIII, n. 2472, e che siano in servizio da almeno un anno;

     b) inquadramento, col grado attuale e nell'ordine di anzianità nel grado medesimo, dei dipendenti di ruolo dalle Amministrazioni comunali incaricati delle funzioni di sottufficiali, vigili scelti e vigili;

     c) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili e degli specialisti avventizi che contino almeno tre mesi di servizio continuativo e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo di studio di cui all'art. 15;

     d) inquadramento, nel grado di vigile, dei vigili volontari che contino almeno cinque anni di servizio, o almeno 5 mesi se trattasi di servizio continuativo, e siano forniti dei prescritti requisiti, prescindendo da quello dell'età, e del titolo di studio di cui all'art. 16. Potranno essere inquadrati nel grado attuale i volontari appartenenti ai Corpi dei capoluoghi di provincia che all'atto dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, erano organizzati esclusivamente o prevalentemente con personale volontario, purché, in seguito ad esame fisico-tecnico, ottengano la piena idoneità a conservare il grado rivestito.

     I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, resteranno disponibili nei singoli gradi potranno essere coperti mediante concorso per titoli fra i sottufficiali e militi delle Forze armate dello Stato in servizio continuativo, in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica al servizio antincendi e che rivestano grado equiparato od immediatamente inferiore a quelli cui appartengono i posti messi a concorso.

 

          Art. 57.

     L'attribuzione del grado al personale da nominare nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco, ai termini delle lettere a), b), c) e d) dell'art. 56 è fatta dal Consiglio di amministrazione di cui all'art. 31 ed è approvata dal Prefetto.

     Il concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 56 è indetto dal Ministro per l'interno, che stabilisce, per ciascun grado, il numero complessivo dei posti e la relativa ripartizione fra i singoli Corpi dei vigili del fuoco.

     La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per l'interno. Il concorso sarà espletato con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno e riportate nel relativo bando.

     L'attitudine fisica verrà accertata dalla stessa Commissione e con le modalità previste dall'art. 9, 4° e 5° comma. L'attitudine tecnica verrà accertata dalla Commissione giudicatrice di cui al precedente comma.

     I concorrenti possono indicare le sedi preferite.

     La nomina è fatta dai Consigli di amministrazione dei Corpi dei vigili del fuoco nell'ordine risultante dalla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle sedi preferite. Ove il posto ottenuto in graduatoria non consenta la nomina nelle sedi preferite, il Ministro per l'interno deciderà, a suo insindacabile giudizio, in quale sede dovrà avvenire la nomina.

 

          Art. 58.

     L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità di servizio speciale di cui il personale ufficiali, sia permanente che incaricato, risultava organicamente fornito presso i Corpi ai quali apparteneva rispetto a quello complessivamente annesso, ai medesimi titoli, al grado conferito in sede di inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di competenze a qualsiasi titolo.

     Tale assegno personale è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di assegni pensionabili.

     Agli ufficiali permanenti che, all'atto dell'inquadramento, godevano dell'alloggio gratuito per espressa norma dei regolamenti organici comunali, verrà corrisposto, a carico della Cassa sovvenzioni antincendi, per i periodi nei quali non possano usufruire dell'alloggio in natura, un compenso straordinario uguale all'indennità di alloggio prevista per gli ufficiali di pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

 

          Art. 59.

     Alla cessazione dal servizio, in favore del personale non statale, inquadrato ai sensi degli artt. 48, 50, 52 e 53 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939 - XVII, n. 960, e degli articoli 50 e 52 della presente legge, che era iscritto a regolamenti comunali di pensione, il trattamento di quiescenza sarà liquidato in base alla totalità dei servizi prestati e con le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali se trattasi di ufficiali permanenti o di ufficiali del ruolo tecnico transitorio, e con le norme degli impiegati civili dello Stato se trattasi di coadiutori del ruolo tecnico transitorio o di personale del ruolo dei servizi speciali.

     La spesa per le pensioni suddette viene ripartita fra lo Stato ed i Comuni in relazione alla durata dei servizi prestati.

     E' conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa relativa farà carico al Comune.

     A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile l'impiegato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o convenzione speciale in vigore prima dell'inquadramento.

     Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento è calcolato in una frazione dell'assegno di quiescenza determinato come al comma precedente, avente per numeratore il numero degli anni e frazione di anno di servizio comunale utili per la pensione e per denominatore il numero di anni totali di servizio, col limite massimo del numero di anni corrispondente all'aliquota massima di pensione secondo il regolamento o convenzione speciale. In nessun caso la quota comunale potrà essere inferiore all'ammontare del trattamento di quiescenza cui il personale avrebbe avuto diritto all'atto dell'inquadramento.

     Gli ufficiali permanenti, inquadrati ai sensi degli artt. 48, 50 e 52 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, che non fossero provvisti di un trattamento di quiescenza, potranno ottenere il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato, con carattere di stabilità, nei soppressi Corpi pompieri comunali, fino ad un massimo di 10 anni, contro pagamento di un contributo pari al 10 per cento dello stipendio loro attribuito all'atto dell'inquadramento per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti.

     Per il personale di cui al primo comma del presente articolo, che era iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, nel trattamento di quiescenza da liquidarsi a norma del comma stesso, è posta a carico della Cassa predetta una quota determinata secondo le disposizioni dell'art. 57 dell'ordinamento approvato con Regio decreto-legge 3 marzo 1938 - XVI, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 - XVII, n. 41.

     Alla cessazione dal servizio, in favore del personale di cui al primo comma del presente articolo, che era iscritto all'Istituto nazionale fascista per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali o ad altri Istituti previdenziali sarà liquidato il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti in proporzione agli anni di iscrizione ai predetti Istituti. Ai fini del minimo di anni di servizio eventualmente richiesto per tale trattamento, si terrà anche conto del servizio prestato dopo l'inquadramento.

 

          Art. 60.

     A favore del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, inquadrato ai sensi dell'art. 56, che, in base alle facoltà previste dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, era iscritto a regolamenti comunali di pensione, alla cessazione dal servizio il trattamento di quiescenza sarà liquidato dalla Cassa predetta in base al cumulo dei servizi prestati secondo le norme sull'ordinamento della Cassa stessa. La spesa relativa farà carico ai Comuni limitatamente al servizio prestato fino alla data dell'inquadramento. Fino a tale data il personale predetto continua a mantenere l'iscrizione ai regolamenti comunali di pensione.

     E' conservato, per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestato fino alla data dell'inquadramento, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe spettato secondo il regolamento comunale in vigore e la spesa relativa farà carico al Comune.

     Il migliore trattamento per il periodo di servizio prestato fino alla data di inquadramento è calcolato secondo le modalità previste nell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

 

          Art. 61.

     Il personale permanente proveniente dai cessati Corpi pompieri comunali, comunque non inquadrato, ha diritto al trattamento di quiescenza o di buona uscita spettantegli secondo le disposizioni in vigore.

     Il trattamento di quiescenza a favore del personale permanente non inquadrato iscritto a regolamenti comunali di pensione, sarà liquidato in base alla totalità dei servizi prestati e la relativa spesa farà carico per intero ai Comuni. Per il personale stesso sarà mantenuta, fino alla cessazione dal servizio, la iscrizione ai regolamenti comunali di pensione.

     Il personale predetto che, all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, trovavasi iscritto all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, continua a mantenere l'iscrizione all'Istituto stesso fino alla cessazione dal servizio.

 

          Art. 62.

     Per il primo concorso per l'assunzione di vigili del fuoco che verrà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'appartenenza ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario, richiesta dal 1° comma dell'art. 15, è ridotta a tre mesi.

 

Capo II

MATERIALI E CASERME

 

          Art. 63.

     I materiali dei servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché le macchine e gli utensili delle officine di proprietà dei Comuni e destinati al servizio dei Corpi pompieri comunali all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, sono devoluti in proprietà ai Corpi dei vigili del fuoco.

     Il materiale antincendi, di proprietà di privati o di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che disimpegnavano servizio pubblico antincendi, qualora se ne ritenga utile l'acquisto, potrà essere rilevato contro pagamento del relativo prezzo di stima.

     Per le caserme esistenti all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, le Amministrazioni provinciali, ove non ritengano di provvedere diversamente all'obbligo di cui all'art. 21, corrisponderanno ai Comuni il canone di affitto.

     Le convenzioni eventualmente esistenti tra i Comuni ed altri Enti pubblici e privati, per prestazioni di servizio antincendi da parte dei Corpi comunali pompieri, continueranno ad avere efficacia fino alla loro scadenza, intendendosi sostituiti i Corpi dei vigili del fuoco ai Corpi comunali.

 

Capo III

CANONI CONSOLIDATI

 

          Art. 64.

     I canoni da consolidare a carico dei Comuni, a termine dell'art. 45, vengono determinati in base all'ammontare totale degli stanziamenti per i servizi antincendi, risultanti dal bilancio preventivo 1935, tenuto presente quanto segue:

     a) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura, al personale addetto esclusivamente ai servizi antincendi deve essere consolidata nell'ammontare corrispondente a tutti i posti previsti in organico, anche se in parte non coperti;

     b) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale che disimpegnava promiscuamente i servizi antincendi ed altri servizi dell'Amministrazione comunale, deve essere consolidata in una quota proporzionale alle prestazioni del personale medesimo nell'interesse dei servizi antincendi;

     c) la spesa per stipendi, indennità ed assegni di qualsiasi natura al personale amministrativo e contabile deve essere consolidata nel suo ammontare complessivo se tale personale era addetto esclusivamente ai servizi antincendi, ed, in quota parte proporzionale alle effettive prestazioni, se il personale medesimo disimpegnava le mansioni di ordine amministrativo e contabile dei Corpi pompieri cumulativamente con altri servizi del Comune;

     d) la spesa per assegnazione di premi demografici o per la concessione di sussidi, o per altre agevolazioni di carattere economico e finanziario, a qualsivoglia titolo, a favore del personale comunale, deve essere consolidata in quota proporzionale alla forza del personale addetto ai servizi antincendi;

     e) la spesa inerente ad impegni di carattere continuativo, assunti con provvedimenti formali dai Comuni, nell'interesse dei servizi antincendi, deve essere consolidata anche se di tali provvedimenti sia stata sospesa la iscrizione nel bilancio; analogamente deve essere consolidata la spesa effettiva sostenuta nell'esercizio, quando, per motivi straordinari, essa abbia ecceduto la previsione;

     f) la spesa per i fitti reali dei locali destinati ai servizi antincendi deve essere consolidata integralmente e quella per i fitti figurativi deve essere consolidata ragguagliandola al prezzo corrente accertato dall'ufficio tecnico erariale;

     g) le spese generali per manutenzione e riparazioni, ordinarie e straordinarie, di locali, per illuminazione, riscaldamento, gas, acqua, provvista di mobili, stampati, cancelleria, telefono, telegrafo, poste, assicurazioni in genere; nonché tutte le altre spese affini, necessarie al buon andamento degli uffici e dei servizi, debbono essere consolidate sulla base delle somme effettivamente impegnate nell'esercizio per il servizio antincendi e, in mancanza di impegni, in quota proporzionale.

 

          Art. 65.

     Sono da escludere dal consolidamento le quote di spese di carattere straordinario non ricorrenti, stanziate nel bilancio e derivanti da impegni precedentemente assunti, nonché le spese per l'impianto e la manutenzione delle bocche da incendio stradali.

 

          Art. 66.

     Per i Comuni che avevano Corpi pompieri con personale prevalentemente permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli attrezzi, non può essere inferiore ad un decimo del totale degli stanziamenti per spese ordinarie, attinenti al servizio antincendi.

     Per gli stessi Comuni, tra le spese straordinarie ricorrenti, deve essere consolidato, per nuovi acquisti di carri, macchine ed attrezzi, un importo non inferiore ad un decimo dell'ammontare complessivo delle previsioni del bilancio medesimo per il servizio antincendi.

     Per i Comuni, che avevano Corpi pompieri con personale volontario, incaricato e simile, le percentuali di cui ai commi 1° e 2° sono elevate a tre decimi.

 

          Art. 67.

     Per i Comuni che avevano l'obbligo di provvedere al servizio antincendi, ai sensi dell'art. 91, lettera d), n. 4, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934 - XII, n. 383, e che non vi hanno provveduto, tale canone è consolidato in una somma calcolata sull'aliquota di lire 1,50 per abitante, secondo le risultanze del censimento demografico del 1936.

 

          Art. 68.

     La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli artt. 45, 1° comma, 64, 65, 66 e 67, è fatta dal Prefetto.

 

          Art. 69.

     L'obbligo della corresponsione dei canoni di cui all'art. 45, 1° comma, da parte dei Comuni, decorre dall'8 febbraio 1936 - XIV. Dalla stessa data decorre, per il Governatorato di Roma, l'obbligo della corresponsione del canone di cui all'art. 44, 1° comma, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333.

     I canoni di cui all'art. 67, saranno corrisposti dai Comuni con effetto dal 1° gennaio 1939 - XVII.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 70.

     Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, saranno stabilite, d'intesa con il Ministro per le finanze, le norme per disciplinare i servizi di istituto, l'ordinamento e l'amministrazione dei Corpi e delle Scuole, la disciplina, l'uniforme e il servizio sanitario, nonché quant'altro ha attinenza con l'esecuzione della presente legge.

 

          Art. 71.

     Con separato provvedimento saranno emanate le norme per le misure preventive contro gli incendi, anche ai fini della protezione antiaerea, da osservarsi obbligatoriamente sia dagli Enti pubblici sia dai privati.

 

          Art. 72.

     Le eventuali modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno adottate con Regio decreto ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze e con gli altri eventualmente competenti.

 

          Art. 73.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939 - XVII, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939 - XVII, n. 960, ed il Regio decreto 15 aprile 1940 - XVIII, n. 454.

     Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 70, rimangono ferme, in quanto non siano incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni previste nei regolamenti comunali in materia di servizi antincendi.

     Fino a tale data, i Comuni continueranno a mantenere, in adeguata misura, a favore del personale dei vigili del fuoco, le particolari provvidenze precedentemente adottate per i dipendenti comunali e non contemplate nella lettera d) dell'art. 64.

     In dipendenza della costituzione dei ruoli di cui alla presente legge restano soppressi nelle tabelle organiche dei Comuni i posti del personale addetto esclusivamente ai cessati Corpi pompieri, sia per i servizi tecnici che per quelli amministrativi e contabili.

     La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     Le disposizioni contenute negli artt. 2, 35, 40, 42, 58, 59, 60 , 61, hanno effetto dal 1° gennaio 1939 - XVII.

 

     Tabella A Numerazione dei Corpi dei vigili del fuoco.

 

 

Numero

Corpo

Numero

Corpo

1

Roma

36

Genova

2

Alessandria

37

Gorizia

3

Ancona

38

Grosseto

4

Aosta

39

Imperia

5

L'Aquila

40

Taranto

6

Arezzo

41

Pola

7

Ascoli Piceno

42

La Spezia

8

Asti

43

Lecce

9

Avellino

44

Littoria

10

Bari

45

Livorno

11

Belluno

46

Lucca

12

Benevento

47

Macerata

13

Bergamo

48

Mantova

14

Bologna

49

Apuania

15

Bolzano

50

Matera

16

Brescia

51

Messina

17

Brindisi

52

Milano

18

Cagliari

53

Modena

19

Caltanissetta

54

Napoli

20

Campobasso

55

Novara

21

Fiume

56

Nuoro

22

Catania

57

Padova

23

Catanzaro

58

Palermo

24

Chieti

59

Parma

25

Como

60

Pavia

26

Cosenza

61

Perugia

27

Cremona

62

Pesaro

28

Cuneo

63

Pescara

29

Enna

64

Piacenza

30

Ferrara

65

Pisa

31

Firenze

66

Pistoia

32

Foggia

67

Potenza

33

Forlì

68

Ragusa

34

Udine

69

Ravenna

35

Frosinone

70

Reggio Calabria

71

Reggio Emilia

83

Torino

72

Rieti

84

Trapani

73

Agrigento

85

Trento

74

Rovigo

86

Treviso

75

Salerno

87

Trieste

76

Sassari

88

Varese

77

Savona

89

Venezia

78

Siena

90

Vercelli

79

Siracusa

91

Verona

80

Sondrio

92

Vicenza

81

Teramo

93

Viterbo

82

Terni

94

Zara

 

     Tabella B Servizi antincendi.

 

 

 

1. Ruolo tecnico

 

Grado

(ufficiali permanenti)

N. dei posti

 

(Gruppo A)

 

Comandante delle scuole

1

Ispettore superiore e ufficiale di

 

 

1ª classe

10 \hU1~(a)

Ufficiale di 2ª classe

14

Ufficiale di 3ª classe

27

Ufficiale di 4ª classe

60

10°

Ufficiale di 5ª classe

38

 

 

------

 

 

150

 

2. Ruolo tecnico transitorio

 

Grado

(Ufficiali permenti e coadiutori) \hU1~ (b)

N. dei posti

 

(Gruppo B)

 

Ufficiale di 3ª classe e coadiutore

 

 

Principale

5

Ufficiale di 4ª classe e coadiutore

10

10°

Ufficiale di 5ª classe e coadiutore

 

 

Aggiunto

 

11°

Ufficiale di 6ª classe e vice

 

 

Coadiutore

34

 

 

------

 

 

49

 

     Segue tabella A

 

Grado

3. Ruolo dei servizi speciali

N. dei posti

 

(Gruppo A)

 

Ispettore sanitario \hU1~ (a)

1

10°

Ispettore ginnico - sportivo \hU1~ (b)

1

 

 

----

 

 

2

 

(Gruppo C)

 

Assistente principale

2

Primo assistente

2

10°

Assistente

3

11°

Assistente aggiunto

3

12°

Vice assistente

6

 

 

----

 

 

16

 

     Tabella C Categoria dei Corpi dei vigili del fuoco (c)

     Categoria 1ª:

     Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino.

     Categoria 2ª:

     Bari - Bologna - Firenze - Messina - Reggio Calabria - Trieste - Venezia.

     Categoria 3ª:

     Alessandria - Ancona - Bergamo - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Fiume - Cuneo - Udine - Taranto - Pola - La Spezia - Livorno - Novara - Padova - Pisa - Trento - Verona - Vicenza.

     Categoria 4ª:

     Agrigento - Aosta - Apuania - L'Aquila - Arezzo - Ascoli Piceno - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Ferrara - Foggia - Forlì - Gorizia - Imperia - Lecce - Littoria - Lucca - Macerata - Mantova - Modena - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pistoia - Potenza - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio - Terni - Trapani - Treviso - Varese - Vercelli.

     Categoria 5ª:

     Asti - Enna - Frosinone - Grosseto - Matera - Nuoro - Rieti - Teramo - Viterbo - Zara.


[1] Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, con le eccezioni ivi previste.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.C.P.S. 20 settembre 1946, n. 271.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 ottobre 1950, n. 913 e così modificato dall'art. 3 della L. 10 agosto 2000, n. 246.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 14 marzo 1958, n. 251.

[5] Numero così sostituito dall'art. 11 della L. 5 dicembre 1988, n. 521.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[7] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L 14 marzo 1958, n. 251 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 31 ottobre 1961, n. 1169.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 13 ottobre 1950, n. 913.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 13 ottobre 1950, n. 913.

[10] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L. 13 ottobre 1950, n. 913.

[12] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.