§ 79.3.64 - D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:08/03/2006
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Struttura e funzioni (articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
Art. 2.  Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale (articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. [...]
Art. 3.  capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; [...]
Art. 4.  Distaccamenti volontari (articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)
Art. 5.  Regioni a statuto speciale e province autonome
Art. 6.  Disposizioni generali (articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)
Art. 7.  Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)
Art. 8.  Reclutamento del personale volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)
Art. 9.  Richiami in servizio del personale volontario (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. [...]
Art. 10.  Trattamento economico ed assicurativo (articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)
Art. 11.  Disciplina (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)
Art. 12.  Cessazione dal servizio (articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)
Art. 12 bis.  (Disposizioni per il personale volontario).
Art. 13.  Definizione ed ambito di esplicazione (articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della [...]
Art. 14.  Competenza e attività (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, [...]
Art. 15.  Norme tecniche di prevenzione incendi (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della [...]
Art. 16.  (Procedure di prevenzione incendi).
Art. 17.  Formazione (articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 [...]
Art. 18.  Servizi di vigilanza antincendio (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con [...]
Art. 19.  Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Art. 20.  (Sanzioni penali e sospensione dell'attività).
Art. 21.  Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)
Art. 22.  Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]
Art. 22 bis.  (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti).
Art. 23.  (Oneri per l'attività di prevenzione incendi).
Art. 24.  (Interventi di soccorso pubblico).
Art. 25.  Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)
Art. 26.  (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale).
Art. 26 bis.  (Formazione).
Art. 26 ter.  (Oneri per l'attività di formazione).
Art. 27.  (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza).
Art. 28.  Norme in materia di amministrazione e contabilità (articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente [...]
Art. 29.  (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici).
Art. 30.  Alloggi di servizio (articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 31.  Uniformi ed equipaggiamento (articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699)
Art. 32.  Ricompense (articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)
Art. 33.  Associazione nazionale dei vigili del fuoco
Art. 34.  Disposizioni di attuazione
Art. 34 bis.  (Clausola di invarianza della spesa).
Art. 35.  Norme abrogate
Art. 36.  Norma finale


§ 79.3.64 - D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(G.U. 5 aprile 2006, n. 80 - S.O. n. 83)

 

Capo I

ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

Art. 1. Struttura e funzioni (articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

     1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su tutto il territorio nazionale, nonchè lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo [1].

     2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [2].

 

     Art. 2. Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale (articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

     1. L'organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.

     2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale sono di seguito indicate:

     a) direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1;

     b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: "comandi", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;

     c) distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi di cui alla lettera b);

     d) reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonchè l'ausilio di mezzi speciali o di animali [3].

     3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).

     4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 3. capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto 2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) [4]

     1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo [5]:

     a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

     b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

     c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

     d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale [6];

     e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica;

     e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [7];

     e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale [8];

     e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1 [9];

     e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali [10];

     e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale [11].

 

     Art. 4. Distaccamenti volontari (articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246) [12]

     1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.

     2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.

 

     Art. 5. Regioni a statuto speciale e province autonome

     1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti.

 

Capo II

 

Sezione I

Personale

 

     Art. 6. Disposizioni generali (articolo 7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e 16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n. 252)

     1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale [13].

     2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano [14].

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)

     1. Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione, presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse [15].

 

Sezione II

Personale volontario

 

     Art. 8. Reclutamento del personale volontario (articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)

     1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

     2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 [16].

     3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica [17].

     4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

 

     Art. 9. Richiami in servizio del personale volontario (articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)

     1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

     2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:

     a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo [18];

     b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;

     c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

     3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio [19].

     4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.

 

     Art. 10. Trattamento economico ed assicurativo (articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)

     1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario [20].

     2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.

     3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 11. Disciplina (articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)

     1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale di ruolo ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) censura;

     b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;

     c) radiazione [21].

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 [22].

     3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

     Art. 12. Cessazione dal servizio (articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)

     1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale di ruolo di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 [23].

     2. Il personale volontario è esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

 

     Art. 12 bis. (Disposizioni per il personale volontario). [24]

     1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

     2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.

 

Capo III

PREVENZIONE INCENDI

 

     Art. 13. Definizione ed ambito di esplicazione (articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

     1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

     2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonchè, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio [25].

 

     Art. 14. Competenza e attività (articoli 22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

     1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

     2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

     a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

     b) il rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili [26];

     c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

     d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su prodotti, materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova [27];

     d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione [28];

     e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

     f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali ed internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato [29];

     g) le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità [30];

     h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

     i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

     l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi [31].

     3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie [32].

     4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

     5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

     6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

 

     Art. 15. Norme tecniche di prevenzione incendi (articolo 3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) [33]

     1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientificigenerali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

     a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

     b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

     2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

     3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

 

     Art. 16. (Procedure di prevenzione incendi). [34]

     1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonchè dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

     2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonchè le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

     3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

     4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

     5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

     6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

 

     Art. 17. Formazione (articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246) [35]

     [1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonchè la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

     2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

     3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.

     4. Il Corpo nazionale assicura l'attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16.

     5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.]

 

     Art. 18. Servizi di vigilanza antincendio (articolo 2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

     1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

     2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.

     3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

     4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonchè per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale [36].

     5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio [37].

 

     Art. 19. Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) [38]

     1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonchè nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza [39].

     2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

     3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza [40].

     3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo [41].

 

     Art. 20. (Sanzioni penali e sospensione dell'attività). [42]

     1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

     2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

     3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

 

     Art. 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (articoli 10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) [43]

     1. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) concorre all'elaborazione e esprime il parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa;

     b) propone alle competenti direzioni centrali del Dipartimento l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni e l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato.

 

     Art. 22. Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

     1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) su richiesta dei Comandi, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

     b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa;

     b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2 [44].

     2. [Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina per l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato, nella composizione integrata prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative conclusioni] [45].

     3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo [46].

 

     Art. 22 bis. (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti). [47]

     1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

 

     Art. 23. (Oneri per l'attività di prevenzione incendi). [48]

     1. I servizi relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

     3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

 

Capo IV

SOCCORSO PUBBLICO

 

     Art. 24. (Interventi di soccorso pubblico). [49]

     1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.

     2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:

     a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;

     c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.

     3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

     4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

     5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.

     6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

     7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.

     8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

     a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

     b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

     c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

     d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

     e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

     9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

     10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonchè le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

     11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

     12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.

     13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonchè di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

     14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.

 

     Art. 25. Oneri per i servizi di soccorso pubblico (articolo 1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

     1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero dell'interno. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2 [50].

 

     Art. 26. (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale). [51]

     1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

     2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonchè degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.

     3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

     4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonchè alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

     5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

     6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.

 

Capo IV-bis [52]

(Formazione)

 

     Art. 26 bis. (Formazione). [53]

     1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.

     2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.

     3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia.

     4. Il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.

     5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.

     6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:

     a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;

     b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;

     c) formazione di alta specializzazione.

 

     Art. 26 ter. (Oneri per l'attività di formazione). [54]

     1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.

     2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

     3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

 

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

 

     Art. 27. (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza). [55]

     1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

     2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: «soccorso tecnico urgente.» sono inserite le seguenti: «Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

 

     Art. 28. Norme in materia di amministrazione e contabilità (articolo 5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550)

     1. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Per quanto non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali [56]

 

     Art. 29. (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici). [57]

     1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). È fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. Materiali e prestazioni del Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purchè non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto [58].

     2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

     3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.

     4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

     5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.

 

     Art. 30. Alloggi di servizio (articolo 129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto 2000, n. 246)

     1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.

     2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale - Capo del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori interregionali, ai comandanti provinciali, nonchè al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari.

     3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile.

     4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonchè i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri. Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.

 

     Art. 31. Uniformi ed equipaggiamento (articolo 70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699) [59]

     1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

     2. Il personale del Corpo nazionale che espleta compiti operativi è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonchè di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

     3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonchè delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

 

Capo VI-bis [60]

(Disposizioni finali e abrogazioni)

 

     Art. 32. Ricompense (articoli 62-72, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)

     1. Al personale del Corpo nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenza ed insegne.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

 

     Art. 33. Associazione nazionale dei vigili del fuoco

     1. Il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della «Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale», associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

 

     Art. 34. Disposizioni di attuazione

     1. Fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali, all'attuazione ed esecuzione delle disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno.

 

     Art. 34 bis. (Clausola di invarianza della spesa). [61]

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 35. Norme abrogate

     1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:

     a) regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472;

     b) regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971;

     c) legge 10 aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;

     d) legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;

     e) regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 32;

     f) regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

     g) regio decreto 30 novembre 1942, n. 1502;

     h) D.Lgs.C.P.S. 2 ottobre 1947, n. 1254;

     i) decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641;

     l) legge 24 ottobre 1955, n. 1077;

     m) legge 14 marzo 1958, n. 251;

     n) legge 13 maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;

     o) legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

     p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;

     q) legge 2 marzo 1963, n. 364;

     r) legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell'articolo 2, primo comma, lettera c); 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

     s) legge 21 novembre 1966, n. 1046;

     t) legge 9 marzo 1967, n. 212;

     u) legge 8 dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto comma; 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;

     v) legge 2 luglio 1971, n. 599;

     z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20, commi primo, secondo e quarto [62];

     aa) legge 15 febbraio 1974, n. 42;

     bb) decreto legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557;

     cc) decreto legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 45;

     dd) legge 11 gennaio 1979, n. 14;

     ee) legge 5 agosto 1978, n. 472;

     ff) legge 8 luglio 1980, n. 336;

     gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38 [63];

     hh) decreto legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1982, n. 86;

     ii) legge 4 marzo 1982, n. 66;

     ll) legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all'emanazione delle direttive del Ministro dell'interno previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente disposto; 16, 17;

     mm) legge 13 maggio 1985, n. 197;

     nn) decreto legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell'articolo 5;

     oo) decreto legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

     pp) legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 11;

     qq) decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3;

     rr) legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all'articolo 10, commi 1 e 2;

     ss) legge 21 marzo 2001, n. 75;

     tt) decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 21, comma 2, del presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3;

     tt-bis) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384 [64].

 

     Art. 36. Norma finale

     1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento, contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a disposizioni espressamente abrogate dall'articolo 35, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella rubrica di ciascun articolo.

     2. Fino all'emanazione dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti.

     3. Sono fatte salve le competenze del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia della vita umana in mare.

 

Tabella A [65]

(Articolo 26, comma 2)

 

Milano Malpensa

Roma Fiumicino

Torino

Venezia

Ancona

Bari

Brescia Montichiari

Catania

Genova

Milano - Linate

Olbia (Sassari)

Palermo - Punta Raisi

Roma Ciampino

Cagliari

Verona

Alghero

Bologna

Brindisi

Lamezia Terme

Napoli

Bergamo (Orio al Serio)

Parma

Pescara

Pisa

Reggio Calabria

Rimini

Lampedusa

Pantelleria

Gorizia (Ronchi dei Legionari)

Comiso (Ragusa)

Perugia

Trapani Birgi

Cuneo

Firenze

Crotone S. Anna

Grottaglie

Savona

Treviso

Forlì


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[5] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[12] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[13] Comma sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e così modificato dall'art. 13 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[20] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[24] Articolo inserito dall'art. 13 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.

[25] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[26] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[27] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[28] Lettera inserita dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[29] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[30] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[31] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[32] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[33] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[35] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[36] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[37] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[38] Rubrica così modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[39] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[40] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[41] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[43] Articolo così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[44] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[45] Comma abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.

[46] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[47] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[50] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[52] Il Capo IV-bis, artt. 26 bis - 26 ter, è stato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[53] Il Capo IV-bis, artt. 26 bis - 26 ter, è stato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[54] Il Capo IV-bis, artt. 26 bis - 26 ter, è stato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[56] Rubrica così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[57] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[58] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[59] Articolo così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[60] Intitolazione inserita dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[61] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[62] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

[63] Lettera così sostituita dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[64] Lettera aggiunta dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[65] Tabella aggiunta dall'art. 7 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e così modificata dall'art. 1 del D.M. 9 giugno 2020..