§ 79.3.18 - Legge 27 dicembre 1973, n. 850.
Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:27/12/1973
Numero:850


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  [3]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 79.3.18 - Legge 27 dicembre 1973, n. 850. [1]

Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 31 dicembre 1973, n. 334, S.O.)

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge.

     I ruoli organici di cui al precedente comma sono completati in due anni secondo la progressione prevista dall'allegata tabella B.

 

          Art. 2. [2]

     [Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sempre che l'inabilità sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, può essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.

     Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed è disposto con decreto del Ministro per l'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.

     Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Il trasferimento ha luogo in conformità alla seguente corrispondenza di qualifiche:

     capo reparto: coadiutore superiore;

     vice capo reparto: coadiutore principale;

     capo squadra: coadiutore;

     vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;

     vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate.]

 

          Art. 3.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari al 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto, capi squadra e dei vigili, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari in servizio temporaneo, di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

 

          Art. 4.

     Nella prima applicazione della presente legge, il 25 per cento dei posti recati in aumento nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferito ai vigili volontari, che siano stati richiamati in servizio temporaneo per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 40 anni di età, mediante concorso per titoli, integrato da una prova tecnico-attitudinale, e previo accertamento della piena, incondizionata idoneità fisica.

 

          Art. 5.

     Nella prima applicazione della presente legge i posti di ispettore e di geometra e di perito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel numero pari al 20 per cento dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche rispettivamente di ispettore capo aggiunto, ispettore superiore, ispettore e di geometra capo, geometra principale e geometra, sono conferiti mediante concorso per titoli integrato da una prova tecnica e previo accertamento della piena e incondizionata idoneità fisica, agli ufficiali volontari, in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data del bando di concorso non abbiano superato i 35 anni di età e che siano stati richiamati in servizio per almeno 365 giorni in totale oppure per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti di geometra e perito, nel numero pari al 20 per cento dei posti recati complessivamente in aumento nelle varie qualifiche del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono conferiti, dopo effettuate le detrazioni previste dalle leggi vigenti nonché dal precedente articolo, ai dipendenti dell'amministrazione che siano risultati idonei nei concorsi banditi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per geometra e perito in prova.

 

          Art. 7.

     I posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari a quello dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, con detrazione dei posti coperti in applicazione dagli articoli 3 e 4, possono essere conferiti agli idonei dei concorsi pubblici per la nomina ad allievi vigili permanenti banditi successivamente al 1° gennaio 1968, che superino il corso teorico-pratico di addestramento professionale.

     Le nomine degli idonei, di cui al precedente comma, sono disposte in conformità alle graduatorie compilate dall'amministrazione in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato nel concorso nel quale fu conseguita l'idoneità.

     A parità di punteggio, avranno la precedenza i vigili volontari e coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     A parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 8.

     Nella prima attuazione della presente legge e successivamente all'applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 7, il 50 per cento dei posti di vigile recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, eventualmente non coperti ai sensi degli articoli predetti, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari ausiliari di leva, in servizio o in congedo, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione e non abbiano superato alla data del bando di concorso i 25 anni di età, previo accertamento della piena ed incondizionata idoneità fisica.

 

          Art. 9.

     I vincitori dei concorsi pubblici per esami per il conferimento dei posti disponibili nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli idonei di cui all'art. 7 della presente legge sono nominati vigili in prova con decreto del Ministro per l'interno.

     I predetti debbono frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata di sei mesi.

     Per lo svolgimento del corso sono osservati i programmi e le modalità di cui all'art. 26 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

     Coloro i quali non siano dichiarati idonei sono ammessi, con provvedimento del Ministro per l'interno, a frequentare un ulteriore periodo di corso presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi due.

     Se al termine dell'ulteriore periodo di corso non sono ancora riconosciuti idonei, il Ministro per l'interno dichiara, con proprio decreto motivato, la risoluzione dal rapporto di impiego. In tal caso spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

 

          Art. 10.

     Fino a quando non saranno stati emanati i decreti ed i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi di esami, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'art. 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

          Art. 11. [3]

     1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:

     a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;

     b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.

     Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.

     2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 12.

     Il periodo minimo di permanenza nella qualifica, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a vice capo reparto, è ridotto a due anni per i capi squadra che avevano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

     Il servizio prestato in qualità di temporaneo dai vigili permanenti e dai vigili temporanei in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è valutato per metà, e per non di più di tre anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini ed ai concorsi di promozione alla qualifica di capo squadra.

 

          Art. 13.

     La qualifica attribuita dall'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è estesa al personale della carriera di concetto - ruolo tecnico - del Corpo medesimo.

 

          Art. 14.

     Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio, relative alle condizioni previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed a quelle eventualmente derivanti dagli altri interventi di soccorso, non trova applicazione il limite di orario individuale stabilito dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente dalla Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.

 

          Art. 15.

     L'art. 82 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è esteso anche al personale del ruolo tecnico di cui alla tabella A annessa alla presente legge ed al personale volontario richiamato in servizio.

 

          Art. 16.

     L'art. 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

     "Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresì, al trattamento di missione, nonché alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996".

 

          Art. 17.

     Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in materia di congedi ordinari, straordinari e aspettative, le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Gli articoli 46, 47, 54 e 55 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono abrogati.

 

          Art. 18.

     L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

     "Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sarà provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale".

 

          Art. 19.

     Il personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche del Corpo svolge i corsi di formazione, di specializzazione e di perfezionamento che sono stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro per l'interno e che possono essere effettuati o direttamente dal Ministero dell'interno o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti morali, con i quali possono essere adottate specifiche convenzioni inerenti ai relativi oneri.

     I programmi di detti corsi sono adottati previe intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     Al personale di cui al primo comma che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi è rilasciata la patente inerente alla specializzazione professionale conseguita. Tale patente abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi.

 

          Art. 20.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690, l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi, è consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco.

     Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneità e capacità tecnica.

     Il personale predetto è iscritto fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad esso si applicano le disposizioni che disciplinano tali volontari, di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni.

     I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacità e disponibilità del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 21.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non subiscono decurtazioni per effetto di altre speciali disposizioni di legge in vigore.

 

          Art. 22.

     Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).

 

     Tabella B - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20, commi primo, secondo e quarto.

[2] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217. Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 21 della L. 5 dicembre 1988, n. 521.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.L. 4 agosto 1987, n. 325.