§ 79.3.23 - Legge 23 dicembre 1980, n. 930.
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:23/12/1980
Numero:930


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [2]
Art. 5. 
Art. 6.  [3]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  [5]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  [6]
Art. 17.  [7]
Art. 18.  [8]
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.  [10]
Art. 25.  [11]
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36.  [13]
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 


§ 79.3.23 - Legge 23 dicembre 1980, n. 930. [1]

Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 8 gennaio 1981, n. 7)

 

SERVZIO ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI

 

     Art. 1.

     Il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.

     Con decreto del Ministro dell'interno potranno essere stabilite modificazioni alla classificazione di cui alla tabella A.

 

          Art. 2.

     Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

     E' istituito il "Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di sviluppare ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

     Gli ispettorati, cui sono preposti tre dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti, provvedono ad accertare le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.

     Il tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per ciò che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi occorrenti.

     In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.

 

          Art. 3.

     Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'art. 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

     Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

     Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

     La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

     Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella A, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di n. 1.257 unità, ripartite nelle varie carriere secondo la tabella B annessa alla presente legge.

     Il contingente predetto sarà completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dalla allegata tabella D.

     I posti disponibili nella carriera dei vigili saranno messi a concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle esigenze di organico delle sedi di servizio delle regioni medesime, preventivamente accertate con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna regione e relativi comandi provinciali con i relativi distaccamenti.

     I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, ad una delle sedi della regione per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

     I concorsi di cui al terzo comma del presente articolo saranno giudicati da commissioni regionali che saranno presiedute da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, e composte da due funzionari della predetta carriera con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     Un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata espleterà le funzioni di segretario.

     Al bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma nonché alla nomina delle commissioni regionali di cui al quinto comma sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno, anche in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 6. [3]

     Nella prima applicazione della presente legge alla copertura di tutti i posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo come determinato ai punti c) e d) della allegata tabella B e quelli effettivamente coperti alla data del relativo provvedimento di nomina, sarà provveduto in via prioritaria mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472.

     Effettuate le assunzioni di cui al comma precedente, sarà provveduto alla copertura del 50% di tutti i posti disponibili come determinati ai sensi del primo comma del presente articolo, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili ausiliari in congedo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di pubblicazione del bando relativo risultino essere stati richiamati e aver prestato complessivamente servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     Al bando di concorso sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

     I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla commissione indicata al quinto comma dell'art. 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

     Le commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto e sesto comma dell'art. 5 della presente legge.

     Sia gli idonei del concorso di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472, sia gli ausiliari in congedo di cui al presente articolo, per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato, rispettivamente alla data del decreto di nomina in ruolo e alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneità fisica.

 

          Art. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera direttiva e di concetto ed il personale della carriera dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco da impiegare nei distaccamenti aeroportuali, deve frequentare, con le modalità che saranno da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, un apposito corso di perfezionamento salvo che non abbia già svolto servizio antincendi aeroportuale da almeno un anno.

     Successivamente la formazione professionale specifica del personale sarà conseguita con la programmazione e l'effettuazione dei corsi formativi di base e con l'addestramento ordinario quotidiano del personale stesso nell'ambito delle varie sedi di servizio.

 

          Art. 8.

     Fino a quando non sarà disponibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'art. 5 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui alla allegata tabella E il traffico aereo civile continuerà ad avvalersi dei servizi antincendi in atto, predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei mezzi antincendi, nonché dal particolare tipo di addestramento del personale militare.

     Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sarà immesso in servizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella E secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

     L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonché dei locali e degli impianti necessari.

     In via transitoria, negli aeroporti di Firenze - Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'art. 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge [4] .

 

          Art. 9.

     Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella A o in corso d'acquisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministero dei trasporti stesso.

     Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO - CONTABILE

 

          Art. 10. [5]

     1. Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo.

 

Capo I

SUPPORTO TECNICO

 

          Art. 11.

     Il ruolo di supporto, ripartito per qualifica e specializzazione come dalla allegata tabella F, è costituito:

     a) da 70 unità della carriera di concetto;

     b) da 310 unità della carriera esecutiva;

     c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

     Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione prevista dalla allegata tabella G.

     I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 12.

     Gli impiegati del ruolo della carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino svolgere da oltre un quinquennio mansioni di carattere tecnico possono essere inquadrati, a domanda, nella corrispondente qualifica della carriera di concetto del ruolo di cui al precedente art. 10 mantenendo l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

     La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento è disposto su parere favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 13.

     Il personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva da adibire al supporto tecnico svolge, in base alle istruzioni impartite dai tecnici della carriera direttiva del Corpo, le mansioni inerenti alla propria qualificazione ed al relativo livello professionale.

 

          Art. 14.

     Gli operai del ruolo di cui all'art. 10 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche di mestiere che, fino all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

     Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale operaio, la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per qualifiche di mestiere verrà effettuata con il decreto di cui al primo comma.

 

          Art. 15.

     L'istituzione, la soppressione, la consistenza e l'organizzazione operativa dei laboratori, delle officine e dei magazzini alle dipendenze del Servizio tecnico centrale e del Servizio aeroportuale, delle Scuole centrali antincendi, del Centro studi ed esperienze, della Colonna mobile centrale, degli Ispettorati regionali ed interregionali e dei Comandi provinciali sono disposte con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 16. [6]

     Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera tecnica di concetto di cui all'art. 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     1) diploma di maturità tecnica;

     2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

     3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

     I posti disponibili saranno messi a concorso per le qualificazioni tecniche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle sedi medesime, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 15 della presente legge.

     La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati nel relativo bando di concorso.

     Ai fini della formazione della graduatoria nell'ambito delle singole sedi, il punteggio determinato dalla valutazione dei titoli posseduti verrà aumentato nella percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio già prestato dal candidato nella sede per la quale concorre.

     La commissione di cui al terzo comma predisporrà una graduatoria unica nazionale dei concorrenti che non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria relativa ai comandi provinciali per i quali hanno concorso.

     Della graduatoria unica di cui al precedente comma, sarà data notizia, unitamente alle sedi che presentino ancora disponibilità, nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

     Della pubblicazione di cui al precedente comma, sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entro trenta giorni dall'avviso medesimo i concorrenti risultati idonei-non vincitori potranno presentare domanda per una delle sedi residue.

 

          Art. 17. [7]

     Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'art. 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     1) diploma di maturità tecnica;

     2) avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

     3) avere superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

 

          Art. 18. [8]

     Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'art. 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

     capo reparto: coadiutore tecnico superiore;

     vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;

     capo squadra: coadiutore tecnico.

     Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

 

          Art. 19.

     I dipendenti civili dello Stato provenienti dalla ex Cassa sovvenzione antincendi assunti in base all'art. 102 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dal Ministero dell'interno anche se transitati ai sensi dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, possono partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo, secondo le seguenti corrispondenze di qualifiche:

     coadiutore meccanografo superiore: coadiutore tecnico superiore ed equiparato;

     coadiutore meccanografo e coadiutore principale: coadiutore tecnico principale ed equiparato;

     capo operaio: coadiutore tecnico superiore;

     operaio specializzato: coadiutore tecnico principale;

     operaio qualificato e comune: coadiutore tecnico.

     Al personale così transitato viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intero servizio prestato dal momento della relativa assunzione da parte della ex Cassa sovvenzione antincendi.

 

          Art. 20.

     I posti della carriera dei capi reparto e capi squadra e di quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che nel corso di ciascuno degli anni 1980 e 1981 si renderanno vacanti in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, saranno coperti mediante pubblici concorsi da bandirsi, anche in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con decreto del Ministro dell'interno.

 

Capo II

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

 

          Art. 21.

     Il ruolo di supporto amministrativo contabile, ripartito per qualifiche come dalla allegata tabella H, è costituito:

     da 364 unità della carriera di concetto;

     da 1.250 unità della carriera esecutiva.

     Alla copertura dei posti di cui sopra si provvederà:

     con l'assorbimento del personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850;

     con il trasferimento, a domanda degli interessati, del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco;

     con il trasferimento di appositi contingenti di personale dei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

     La domanda dei dipendenti delle amministrazioni provinciali di cui al comma precedente deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge mentre l'assunzione dei contingenti dei predetti ruoli unici deve avvenire entro un anno [9].

     I concorsi per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente comma, saranno banditi, secondo la gradualità di cui alla allegata tabella I, con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto di quanto stabilito negli articoli seguenti.

 

          Art. 22.

     Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera di concetto o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'art. 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

     Sono invece inquadrati d'ufficio, ma con le stesse modalità e con gli stessi effetti del comma precedente, gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850.

     L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera di concetto o livello equiparato delle amministrazioni di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

     Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo.

     L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 23.

     Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera esecutiva o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'art. 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

     L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi del comma precedente sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera esecutiva o di livello equiparato dell'amministrazione di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

     Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi del primo comma del presente articolo.

     L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 24. [10]

     Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     1) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

     2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;

     3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

     I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 25. [11]

     Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;

     3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

     I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 26.

     Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile è conferito mediante concorso per titoli ai capi reparto ed ai capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

     capo reparto: coadiutore superiore;

     vice capo reparto: coadiutore principale;

     capo squadra: coadiutore.

     Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

     I titoli da valutarsi ai fini del concorso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 27.

     L'inquadramento nel ruolo amministrativo contabile del personale proveniente dai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, avviene nelle corrispondenti carriere e qualifiche in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all'età.

 

          Art. 28.

     Ai fini pensionistici e previdenziali il personale di cui all'art. 21, primo comma, e all'art. 22 mantiene l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) secondo gli ordinamenti dei medesimi.

     Il Ministero dell'interno provvede al versamento ai predetti istituti dei contributi relativi nelle aliquote previste a carico degli enti.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 29.

     I concorsi indetti ai sensi dell'art. 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purché i relativi bandi siano stati pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     I posti da conferire ai sensi dell'art. 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e per la copertura dei quali i relativi bandi, ancorché indetti, non risultino pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno alla data di cui al precedente comma, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato l'anzianità prescritta dallo stesso art. 56 per l'ammissione al concorso.

     Le promozioni sono attribuite con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno successivi al semestre al quale si riferiscono le disponibilità dei posti da conferire.

 

          Art. 30.

     Contestualmente alle assegnazioni di personale di cui agli articoli precedenti, gli appartenenti alle carriere dei capi reparto, capi squadra ed a quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finora adibiti a compiti di supporto tecnico o di supporto amministrativo-contabile, dovranno essere restituiti ai compiti operativi per i servizi di istituto.

 

          Art. 31.

     La composizione delle commissioni di accertamento, le materie e le modalità di svolgimento delle prove tecniche e dei colloqui propedeutici di cui ai punti 3) dei precedenti articoli 16, 17, 24 e 25 sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 32.

     Il trasferimento del personale di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potrà avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.

 

          Art. 33.

     Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [12].

     Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

     Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico.

     I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti.

     Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le ripartizioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto.

     Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

 

          Art. 34.

     I provvedimenti di cui agli articoli 7, 14, 15, 16, 17 e 18 saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

 

          Art. 35.

     Nella prima applicazione della presente legge, si procederà, nel limite dei posti disponibili dopo aver effettuato gli inquadramenti ed i concorsi interni riservati di cui ai capi I e II della presente legge, all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale assunto a contratto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per i servizi di supporto tecnico e supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri e le modalità che verranno emanate con provvedimento generale per tutto il personale assunto presso le amministrazioni dello Stato ai sensi della citata legge.

 

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

          Art. 36. [13]

 

          Art. 37.

     Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la direzione dei comandi provinciali è affidata ai primi dirigenti della carriera direttiva tecnica del Corpo, mentre agli ispettorati regionali o interregionali dei vigili del fuoco sono preposti dirigenti superiori della medesima carriera.

     La tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e il quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle B e C.

     Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti da conferire nella qualifica di primo dirigente sono attribuiti con scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

 

          Art. 38.

     Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del servizio sanitario, nonché al personale del servizio tecnico sportivo è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.

 

          Art. 39.

     I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono portati in diminuzione nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse.

     Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di provenienza ed è posto in posizione soprannumeraria con l'obbligo da parte dell'ente di coprire con esso i posti di pari livello e di pari profilo professionale che al momento del rientro, od in seguito, risultano o si renderanno vacanti.

 

          Art. 40.

     Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di cui all'art. 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

 

          Art. 41.

     Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è elevato a 80 giorni all'anno, per quei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente [14].

 

          Art. 42.

     Le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti in concessione, dall'art. 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [15] .

 

          Art. 43.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 40.350 milioni in ragione d'anno, di cui lire 5.000 milioni per spese relative ai mezzi ed ai materiali antincendi e lire 1.400 milioni per spese relative al personale (missioni, spese sanitarie, mensa, vestiario e casermaggio). Alla copertura della spesa di lire 23.620 milioni relativa all'anno 1980, si provvede per lire 1.500 milioni con riduzione del capitolo 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il medesimo anno finanziario e per lire 22.120 milioni a carico e con riduzione, rispettivamente, dei capitoli 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980, all'uopo utilizzando per il 1979 lo specifico accantonamento di lire 12.585 milioni e, per il 1980, detto accantonamento specifico per lire 9.535 milioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A - Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi [16]

     (Omissis).

 

     Tabella B - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).

 

     Tabella C - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).

 

     Tabella D - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).

 

     Tabella E - Aeroporti militari aperti al traffico civile

     (Omissis).

 

     Tabella F - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).

 

     Tabella G - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).

 

     Tabella H - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).

 

     Tabella .I - Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, con le eccezioni ivi previste.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 2 dicembre 1991, n. 384.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1988, n. 401, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina, anzichè alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui aveva partecipato.

[4] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'art. 18 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 5 dicembre 1988, n. 521.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 7 dicembre 1984, n. 818.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 7 dicembre 1984, n. 818.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 7 dicembre 1984, n. 818.

[9] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa dall'art. 8 della L. 4 marzo 1982, n. 66.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 7 dicembre 1984, n. 818.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 7 dicembre 1984, n. 818.

[12] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 10 agosto 2000, n. 246.

[14] Il limite di cui al presente comma è stato elevato a centossessanta giorni dall'art. 3 dell’ ordinanza 29 luglio 1999, n. 2994.

[15] Il termine di cui al presente comma è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[16] Tabella modificata dal D.M. 16 luglio 2002,dai D.M. 23 maggio 2006, dal D.M. 27 aprile 2009, dai D.M. 16 marzo 2011 e dal D.M. 17 giugno 2014.