§ 79.3.20 - D.L. 3 luglio 1976, n. 463 .
Norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:03/07/1976
Numero:463


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1976, per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati in materia ai sensi dell'art. 9 [...]
Art. 2.      In relazione alle particolari esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabile nel [...]
Art. 3.      Sino a quando non sarà disponibile il personale necessario per i servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche mediante utilizzazione di elementi provenienti [...]
Art. 4.      Sino alla revisione dei ruoli tecnici direttivo e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente [...]
Art. 5.      Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi della durata non inferiore a 9 ore, stabiliti con decreto del Ministro [...]
Art. 6.      Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi nelle giornate festive è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un [...]
Art. 7.      La misura dell'indennità oraria di servizio notturno da corrispondersi al personale di cui ai precedenti articoli, ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 613, è [...]
Art. 7 bis.  [5]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2 miliardi 980.000.000, si provvede, quanto a lire 2 [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 79.3.20 - D.L. 3 luglio 1976, n. 463 [1] .

Norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

(G.U. 8 luglio 1976, n. 178)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1976, per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati in materia ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici e sanitari, dai capi reparto, dai vice capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento [2] .

     Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo di cui al precedente comma la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata, per il dirigente superiore e per il primo dirigente, in misura pari ad 1/175 della rispettiva retribuzione iniziale lorda mensile, comprensiva dell'indennità di funzione, maggiorata del 15 per cento.

     Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, e nei giorni festivi, purché si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai commi precedenti è elevata del 30 per cento.

     Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dal presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante alla generalità del personale di cui al primo e al secondo comma in attività di servizi alla data del 1° gennaio 1976. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

     I compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i servizi e le prestazioni di cui alla legge 26 luglio 1965, numero 966, continuano ad essere liquidati sulla base della misura oraria vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     In relazione alle particolari esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabile nel corso dell'anno dal personale indicato nell'art. 1, per assicurare, in eccedenza all'orario settimanale d'obbligo, i normali turni di servizio e gli interventi esterni di soccorso tecnico non a carico dei privati, fuori di detti turni, viene determinato in 350 ore.

     Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali maggiori limiti in dipendenza di interventi per catastrofe o calamità naturali di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 966.

 

          Art. 3.

     Sino a quando non sarà disponibile il personale necessario per i servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche mediante utilizzazione di elementi provenienti dagli enti pubblici soppressi, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato l'impiego - fermo restando l'inserimento nei dispositivi operativi - di un contingente di capi reparto, vice capi reparto, capi squadra e vigili non superiore complessivamente a un decimo della forza organica, per assicurare la funzionalità amministrativa ed il supporto tecnico degli organi centrali e periferici.

     Il contingente di cui al precedente comma sarà formato - su proposta dei dirigenti dei servizi - con decreto del Ministro per l'interno, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, tenendo conto delle aspirazioni degli interessati, delle loro attitudini e delle mansioni in precedenza svolte dai medesimi.

     Il personale compreso in tale contingente svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che, assicurandone la presenza diurna per almeno cinque giorni in ciascuna settimana, utilizzino le rimanenti prestazioni ordinarie e straordinarie in ore pomeridiane e notturne. Le indennità ed i compensi eventualmente dovuti per le suddette particolari prestazioni non possono complessivamente superare, per ogni mese, il trattamento mediamente corrisposto per qualifica allo stesso titolo al 31 gennaio 1976.

 

          Art. 4.

     Sino alla revisione dei ruoli tecnici direttivo e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale compreso nei ruoli predetti svolgerà il proprio lavoro in turni differenziati che, in relazione alle disponibilità di ciascuna sede, ne utilizzino le prestazioni straordinarie in ore pomeridiane e notturne sino alla concorrenza dei limiti previsti dal comma primo del precedente art. 2.

 

          Art. 5.

     Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi della durata non inferiore a 9 ore, stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, partecipa gratuitamente alla mensa del Corpo.

 

          Art. 6.

     Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi nelle giornate festive è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un compenso di L. 405 per ogni ora di lavoro svolta nel giorno festivo [3] .

     Detto compenso è cumulabile col compenso per lavoro straordinario.

 

          Art. 7.

     La misura dell'indennità oraria di servizio notturno da corrispondersi al personale di cui ai precedenti articoli, ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 613, è elevata a L. 400 a decorrere dal 1° luglio 1976 [4] .

 

          Art. 7 bis. [5]

     Il Ministro per l'interno, al fine di un più sollecito completamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850, comunque vacanti alla data del relativo bando, nonché di quelli che dovessero rendersi disponibili alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

     I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di organico delle stesse preventivamente accertate con decreto del Ministro per l'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti.

     Potranno partecipare al concorso coloro che alla data fissata per la presentazione delle domande non abbiano superato il 26° anno di età, siano in possesso della piena e incondizionata idoneità fisica e che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, siano stati richiamati in servizio temporaneo per pubbliche calamità o eventi eccezionali per almeno 30 giorni o per altre particolari necessità, ma in tal caso per un periodo di tempo complessivo non inferiore ai sessanta giorni.

     I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

     Una commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzione di presidente, dal comandante delle scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con funzione di segretario, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

     Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro per l'interno per ciascuna regione, procederanno, sulla base dei criteri di valutazione dei titoli e delle modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, stabiliti come al comma precedente, all'esame delle domande presentate per i posti messi a concorso per i comandi provinciali facenti parte della regione e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

     Le commissioni saranno presiedute dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, e composte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata, con funzione di segretario.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2 miliardi 980.000.000, si provvede, quanto a lire 2 miliardi 580.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, e quanto a L. 400.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3006 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo [6] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     TABELLA DEGLI INDICI PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

 

a) Direttivo

 

Ispett. gen. r. esaur.

95

Ispettore capo r. esaur.

 

Ispettore capo agg

92

Ispettore superiore

75

Ispettore

50

b) Concetto

 

Geometra e perito capo

90

Geometra e perito principale

65

Geometra e perito

40

c)

 

Capo reparto

60

Vice capo reparto

50

Capo squadra (1) [7]

40

d)

 

Vigile [8]

30

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 10 agosto 1976, n. 557. Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[7] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[8] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.