§ 79.3.22 - Legge 8 luglio 1980, n. 336.
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:08/07/1980
Numero:336


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei [...]
Art. 2.      I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonché del vestiario e del materiale di [...]
Art. 3.      Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, [...]
Art. 4.      Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'art. 2 e, nella fase [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda alla costruzione di nuove sedi di servizio e [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      Alla copertura dell'onere di lire 43 miliardi e di lire 68 miliardi, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, derivante dall'attuazione della presente legge, si [...]


§ 79.3.22 - Legge 8 luglio 1980, n. 336. [1]

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 18 luglio 1980, n. 196)

 

     Art. 1.

     Per la realizzazione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 180.438 milioni da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

     Detta somma sarà utilizzata come segue:

     a) per l'acquisto di vestiario e di materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo predetto, lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni di cui lire 9.100 milioni per l'anno 1979;

     b) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici e per la relativa gestione e manutenzione, lire 151.088 milioni, da ripartire in cinque anni, di cui lire 20.150 milioni per l'anno 1979.

 

          Art. 2.

     I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonché del vestiario e del materiale di equipaggiamento sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'art. 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     Il programma pluriennale conterrà la indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità delle connessioni, ove occorrano, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti caratteristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

     Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui al successivo art. 4, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli appositi capitoli di cui all'art. 1.

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

     Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'art. 2.

 

          Art. 4.

     Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'art. 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

     La commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

     a) direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

     b) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

     d) un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la direzione generale;

     e) tre dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di ispettore regionale od interregionale;

     f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

     Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

     La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

     Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'art. 1.

 

          Art. 5.

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

     Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministero dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di aree o di immobili ritenuti idonei imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

     La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà utilizzata nel corso di cinque anni finanziari a decorrere dall'anno 1979 per il quale è prevista una spesa di lire 13.750 milioni.

 

          Art. 6. [2]

     Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti dimensionali e di sicurezza.

     Per l'esecuzione delle opere, la cui realizzazione richiede l'apprestamento di misure di sicurezza, è autorizzato il ricorso all'istituto della concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

     La scelta delle aree e degli immobili non conformi alle previsioni urbanistiche è disposta con deliberazione del consiglio comunale competente, da adottarsi entro quaranta giorni dalla richiesta avanzata dal predetto servizio tecnico centrale o dal provveditorato regionale alle opere pubbliche.

     Tale deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale ed al programma di fabbricazione; la stessa è esaminata con procedura d'urgenza e approvata comunque entro trenta giorni da parte della regione.

     Ove la regione non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma, nei successivi novanta giorni il Ministro dei lavori pubblici vi provvede con proprio decreto.

     Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

     L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, sono integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.

 

          Art. 7.

     Alla copertura dell'onere di lire 43 miliardi e di lire 68 miliardi, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 13 maggio 1985, n. 197.