§ 79.3.130 - D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:06/10/2018
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Art. 2.  Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Art. 3.  Modifiche al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Art. 4.  Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Art. 5.  Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Art. 6.  Modifiche alle Tabelle A, B e C del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Art. 7.  Abrogazioni
Art. 8.  Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
Art. 9.  Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
Art. 10.  Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
Art. 11.  Copertura finanziaria
Art. 12.  Disposizioni transitorie e finali


§ 79.3.130 - D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252».

(G.U. 6 novembre 2018, n. 258 - S.O. n. 52)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

     Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto 17 novembre 2017 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2018, n. 53, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

     Considerato che l'articolo 8, comma 6, della suddetta legge n. 124 del 2015 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura ivi previsti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 luglio 2018;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 settembre 2018;

     Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

     1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     2) al comma 1:

     2.1. all'alinea le parole: «Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la qualifica di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     2.2. all'alinea le parole: «le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti funzioni, ivi comprese quelle già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo»;

     2.3. alla lettera d), le parole: «del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonchè» sono soppresse;

     2.4. dopo la lettera e-bis), sono aggiunte le seguenti lettere:

     «e-ter) ai sensi dell'articolo 748 del codice della navigazione, è autorità aeronautica per la flotta aerea del Corpo nazionale;

     e-quater) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale di cui all'articolo 26, comma 1;

     e-quinquies) rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;

     e-sexies) in caso di calamità, dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo nazionale.»;

     b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «dei prodotti da costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e anche con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.»;

     c) all'articolo 14, comma 2, lettera d-bis), dopo le parole: «di incendio» sono aggiunte le seguenti: «e di esplosione»;

     d) all'articolo 19, comma 3, le parole: «di urgenza» sono soppresse;

     e) all'articolo 29, comma 1, terzo periodo, le parole: «I beni mobili in uso diretto al» sono sostituite dalle seguenti: «Materiali e prestazioni del»;

     f) all'articolo 35, comma 1, lettera z), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, commi primo, secondo e quarto».

 

Capo II

Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

 

     Art. 2. Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

     1. Il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

     «Titolo I (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Capo I (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative). - Sezione I (Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori antincendi). - Art. 1 (Istituzione dei ruoli). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", che espleta funzioni operative:

     a) ruolo dei vigili del fuoco;

     b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

     c) ruolo degli ispettori antincendi.

     2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

     3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.

     4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 2 (Funzioni di polizia giudiziaria). - 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

     2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

     3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

     Sezione II (Ruolo dei vigili del fuoco). - Art. 3 (Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vigile del fuoco;

     b) vigile del fuoco esperto;

     c) vigile del fuoco coordinatore.

 

     Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.

     2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all'articolo 240.

 

     Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonchè idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

     4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

     5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonchè il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonchè i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.

     2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

     3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a cinque anni.

     4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.

     5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

     6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonchè le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.

 

     Art. 7 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6:

     a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;

     b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;

     c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;

     d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;

     e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

     f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;

     g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

 

     Art. 8 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale). - 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

     3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 9 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale). - 1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

     Sezione III (Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - Art. 10 (Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) capo squadra;

     b) capo squadra esperto;

     c) capo reparto.

 

     Art. 11 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonchè l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.

     2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.

     3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.

 

     Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

     2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

     5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici.

     6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco.

     7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 13 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale). - 1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che:

     a) dichiara di rinunciare al corso;

     b) non supera gli esami di fine corso;

     c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

     2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

     6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

 

     Art. 14 (Promozione alla qualifica di capo squadra esperto). - 1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

 

     Art. 15 (Promozione alla qualifica di capo reparto). - 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 16 (Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".

     Sezione IV (Ruolo degli ispettori antincendi). - Art. 17 (Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) ispettore antincendi;

     b) ispettore antincendi esperto;

     c) ispettore antincendi coordinatore.

 

     Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attività ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi può essere, altresì, preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato e può espletare l'incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza.

     2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.

 

     Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene:

     a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

     b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

     2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 20. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

     3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

     6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il coniuge e i figli superstiti, nonchè il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.

     7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

     8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 21 e 23, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

     9. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finchè permane nelle qualifiche di ispettore e di ispettore esperto.

 

     Art. 20 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonchè idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

     f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

 

     Art. 21 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi). - 1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 20 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

     2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo.

     3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

     4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo al fine di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

     6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

     8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 22 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 21 gli ispettori antincendi in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;

     e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

     f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno.

     2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

     3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

     4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.

     5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 24 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 23 gli ispettori antincendi in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;

     c) dichiarino di rinunciare al corso;

     d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

     e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

     f) che siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

 

     Art. 25 (Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 21 e del corso di formazione di cui all'articolo 23, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

 

     Art. 26 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 27 (Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 28 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche). - Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista).

 

     Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:

     a) ruoli delle specialità aeronaviganti;

     b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

     2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile.

     3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

     Sezione II (Ruoli delle specialità aeronaviganti). - Art. 30 (Articolazione dei ruoli delle specialità aeronaviganti). - 1. Le specialità aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli:

     a) ruolo dei piloti di aeromobile;

     b) ruolo degli specialisti di aeromobile;

     c) ruolo degli elisoccorritori.

     2. Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) pilota di aeromobile vigile del fuoco;

     b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto;

     c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;

     d) pilota di aeromobile capo squadra;

     e) pilota di aeromobile capo squadra esperto;

     f) pilota di aeromobile capo reparto;

     g) pilota di aeromobile ispettore;

     h) pilota di aeromobile ispettore esperto;

     i) pilota di aeromobile ispettore coordinatore.

     3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) specialista di aeromobile vigile del fuoco;

     b) specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;

     c) specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;

     d) specialista di aeromobile capo squadra;

     e) specialista di aeromobile capo squadra esperto;

     f) specialista di aeromobile capo reparto;

     g) specialista di aeromobile ispettore;

     h) specialista di aeromobile ispettore esperto;

     i) specialista di aeromobile ispettore coordinatore.

     4. Il ruolo degli elisoccorritori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) elisoccorritore vigile del fuoco;

     b) elisoccorritore vigile del fuoco esperto;

     c) elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;

     d) elisoccorritore capo squadra;

     e) elisoccorritore capo squadra esperto;

     f) elisoccorritore capo reparto;

     g) elisoccorritore ispettore;

     h) elisoccorritore ispettore esperto;

     i) elisoccorritore ispettore coordinatore.

     5. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

     6. Al fine di assicurare la piena operatività degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.

     7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.

     8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità aeronaviganti la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.

 

     Art. 31 (Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti). - 1. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività aeronautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

     2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

     3. Il personale dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile svolge le attività aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

     4. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

     5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti alle attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operatività, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.

 

     Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.

     2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonchè di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1.

     3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9.

     6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, nonchè di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5.

     7. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

     10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

 

     Art. 33 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonchè idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;

     f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

     4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

     5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

 

     Art. 34 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonchè idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;

     f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

     4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

     5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

 

     Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori). - 1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.

     2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

     5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

 

     Art. 36 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di elisoccorritore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     2. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco esperti, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 37 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     2. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e agli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 38 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore.

     2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     4. I piloti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori, gli specialisti di aeromobile vigili del fuoco coordinatori e gli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione professionale, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a pilota di aeromobile capo squadra, a specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale, dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione delle graduatorie finali.

 

     Art. 39 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile capo squadra e di elisoccorritore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

 

     Art. 40 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai piloti di aeromobile capi squadra esperti, agli specialisti di aeromobile capi squadra esperti e agli elisoccorritori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche;

     b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 41 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile capi reparto, agli specialisti di aeromobile capi reparto e agli elisoccorritori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "esperto".

 

     Art. 42 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 30, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.

     2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     4. I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, pilota di aeromobile ispettore, specialista di aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

     5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.

     7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finchè permane nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore, di elisoccorritore ispettore, di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto.

 

     Art. 43 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore, di specialista di aeromobile ispettore e di elisoccorritore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 42, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64.

 

     Art. 44 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori esperti, agli specialisti di aeromobile ispettori esperti e agli elisoccorritori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 45 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore). - 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 46 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile ispettori coordinatori, agli specialisti di aeromobile ispettori coordinatori e agli elisoccorritori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

     Sezione III (Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori). - Art. 47 (Articolazione dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori). - 1. Le specialità nautiche e dei sommozzatori sono articolate nei seguenti ruoli:

     a) ruolo dei nautici di coperta;

     b) ruolo dei nautici di macchina;

     c) ruolo dei sommozzatori.

     2. Il ruolo dei nautici di coperta è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) nautico di coperta vigile del fuoco;

     b) nautico di coperta vigile del fuoco esperto;

     c) nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore;

     d) nautico di coperta capo squadra;

     e) nautico di coperta capo squadra esperto;

     f) nautico di coperta capo reparto;

     g) nautico di coperta ispettore;

     h) nautico di coperta ispettore esperto;

     i) nautico di coperta ispettore coordinatore.

     3. Il ruolo degli nautici di macchina è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) nautico di macchina vigile del fuoco;

     b) nautico di macchina vigile del fuoco esperto;

     c) nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;

     d) nautico di macchina capo squadra;

     e) nautico di macchina capo squadra esperto;

     f) nautico di macchina capo reparto;

     g) nautico di macchina ispettore;

     h) nautico di macchina ispettore esperto;

     i) nautico di macchina ispettore coordinatore.

     4. Il ruolo dei sommozzatori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) sommozzatore vigile del fuoco;

     b) sommozzatore vigile del fuoco esperto;

     c) sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;

     d) sommozzatore capo squadra;

     e) sommozzatore capo squadra esperto;

     f) sommozzatore capo reparto;

     g) sommozzatore ispettore;

     h) sommozzatore ispettore esperto;

     i) sommozzatore ispettore coordinatore.

     5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del ruolo dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

     6. Al fine di assicurare la piena operatività dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.

     7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.

     8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.

 

     Art. 48 (Funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori). - 1. Il personale dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonchè degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

     2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

     3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attività nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unità navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unità navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto può essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attività di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico.

     4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

     5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.

 

     Art. 49 (Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina). - 1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

     2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

     3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

     6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

 

     Art. 50 (Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonchè idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del capo del Dipartimento;

     f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

     4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina.

     5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

 

     Art. 51 (Accesso al ruolo dei sommozzatori). - 1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.

     2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

     5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

 

     Art. 52 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 51, risultino posti vacanti, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonchè idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento;

     f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

     4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

     5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

 

     Art. 53 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     2. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco esperti, ai nautici di macchina vigili del fuoco esperti e ai sommozzatori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 54 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel rispettivo ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     2. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, ai nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 55 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi, riservata al personale che, alla predetta data, rivesta, rispettivamente, le qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore.

     2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     4. I nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, i nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e i sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina, rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione delle graduatorie finali.

 

     Art. 56 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

 

     Art. 57 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai nautici di coperta capi squadra esperti, ai nautici di macchina capi squadra esperti e ai sommozzatori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche;

     b) abbiano frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 58 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta capi reparto, ai nautici di macchina capi reparto e ai sommozzatori capi reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di «esperto».

 

     Art. 59 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche di cui all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui all'articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4, è altresì richiesta un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.

     2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     4 . I vincitori delle selezioni di cui al comma 1 sono nominati, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

     5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento delle selezioni di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, i criteri per la formazione delle graduatorie finali nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale e degli esami di fine corso.

     7. Il personale vincitore delle selezioni di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finchè permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto.

 

     Art. 60 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato sette anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 59, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64.

 

     Art. 61 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori esperti, ai nautici di macchina ispettori esperti e ai sommozzatori ispettori esperti che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 62 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche, rispettivamente, di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 63 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore, di nautico di macchina ispettore coordinatore e di sommozzatore ispettore coordinatore). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori coordinatori, ai nautici di macchina ispettori coordinatori e ai sommozzatori ispettori coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

     Sezione IV (Disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista). - Art. 64 (Valutazione annuale per gli ispettori dei ruoli del personale specialista). - 1. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 47, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, è valutato annualmente dall'amministrazione.

     2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonchè del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.

     3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.

     4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.

     5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

     6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.

     7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.

     8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.

 

     Art. 65 (Transito in altri ruoli). - 1. In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, al personale appartenente ai ruoli specialistici sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta. Il predetto personale che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

     2. Il personale di cui al comma 1 che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

     3. Il personale transitato ai sensi dei commi 1 e 2 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     4. Il personale transitato ai sensi del comma 2, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.

     5. Nel caso di inabilità parziale all'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 31 e 48, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

     6. Il personale dei ruoli specialistici può transitare a richiesta, previo nullaosta dell'amministrazione e verifica dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.

 

     Capo III (Altre disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e funzioni specialistiche).

 

     Art. 66 (Conferimento delle promozioni per merito straordinario). - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 29 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

     2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

     3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

 

     Art. 67 (Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario). - 1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche.

     2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

     3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed è valutata da una apposita commissione costituita con decreto del capo del Dipartimento.

     4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, è presieduta dal capo del Corpo nazionale ed è composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale.

     5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento.

 

     Capo IV (Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente). - Sezione I (Istituzione dei ruoli tecnico-professionali).

 

     Art. 68 (Istituzione dei ruoli). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale:

     a) ruolo degli operatori e degli assistenti;

     b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali;

     c) ruolo degli ispettori informatici;

     d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici;

     e) ruolo degli ispettori sanitari.

     2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

     3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori.

     4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

     Sezione II (Ruolo degli operatori e degli assistenti). - Art. 69 (Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il ruolo degli operatori e degli assistenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) operatore;

     b) operatore esperto;

     c) assistente.

 

     Art. 70 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto può essere incaricato di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

     3. Il personale con la qualifica di assistente partecipa e sovrintende alle attività di cui al comma 1; in qualità di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è impiegato, è tenuto a svolgere tutte le attività relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. In relazione alla professionalità e alle attitudini individuali, al personale con la qualifica di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'assistente collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attività di competenza.

 

     Art. 71 (Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     3. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

     4. In relazione a particolari esigenze delle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta può essere chiesto il possesso di brevetti, patenti e altre abilitazioni inerenti all'attività da svolgere.

     5. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore di attività, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi sono stabiliti nel bando di offerta.

     6. I candidati sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai centri per l'impiego territorialmente competenti.

     7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, accerta l'idoneità dei candidati a svolgere le specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali è stata avviata la selezione e non comporta valutazione comparativa.

     8. Possono essere nominati, a domanda, operatori, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma 9, il coniuge e i figli superstiti, nonchè il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

     9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall'amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e prestano giuramento.

     10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo.

 

     Art. 72 (Promozione alla qualifica di operatore esperto). - 1. La promozione alla qualifica di operatore esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

 

     Art. 73 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di operatore esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 74 (Promozione alla qualifica di assistente). - 1. La promozione alla qualifica di assistente è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica di operatore esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     2. Conseguita la promozione di cui al comma 1, gli assistenti partecipano a un corso di aggiornamento professionale della durata di due settimane, i cui contenuti e le modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 75 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di "capo".

     Sezione III (Ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - Art. 76 (Articolazione del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il ruolo degli ispettori logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) ispettore logistico-gestionale;

     b) ispettore logistico-gestionale esperto;

     c) ispettore logistico-gestionale coordinatore.

 

     Art. 77 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione e al controllo delle attività amministrative e contabili; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonchè la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; in assenza di professionalità superiori, può svolgere funzioni di consegnatario e di cassa, anche con servizio di sportello; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; svolge funzioni di segretario in commissioni, anche di concorso; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

     2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali, gli ispettori logistico-gestionali coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito logistico e gestionale; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza. Gli ispettori logistico-gestionali coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore logistico-gestionale.

 

     Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene:

     a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

     b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.

     2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

     3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

     6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonchè il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.

     7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

     8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

     Art. 79 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

 

     Art. 80 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore logistico-gestionale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 79 sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori logistico-gestionali in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

     3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, gli ispettori logistico-gestionali in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori logistico-gestionali. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

     4. Gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

     7. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 81 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 80 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4;

     e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

     f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 82 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2.

     2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

     3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

     4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonchè i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.

     5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 83 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 82 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;

     c) dichiarino di rinunciare al corso;

     d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

     e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica.

     f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

 

     Art. 84 (Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 80 e del corso di formazione di cui all'articolo 83, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

 

     Art. 85 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali esperti). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 86 (Promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori logistico-gestionali esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 87 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori logistico-gestionali coordinatori). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

     Sezione IV (Ruolo degli ispettori informatici). - Art. 88 (Articolazione del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il ruolo degli ispettori informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) ispettore informatico;

     b) ispettore informatico esperto;

     c) ispettore informatico coordinatore.

 

     Art. 89 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-informatiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; collabora e partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalità e predispone i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

     2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici, gli ispettori informatici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e telematico; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori informatici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative del settore informatico e telematico.

 

     Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene:

     a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

     b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio.

     2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

     3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

     6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonchè il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.

     7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

     8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

     Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

 

     Art. 92 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore informatico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 91 sono nominati ispettori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori informatici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

     3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, gli ispettori informatici in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori informatici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

     4. Gli ispettori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

     7. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 93 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 92 gli ispettori informatici in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 4;

     e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

     f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2.

     2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

     3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

     4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonchè le modalità di svolgimento dell'esame finale.

     5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 95 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 94 gli ispettori informatici in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione;

     c) dichiarino di rinunciare al corso;

     d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

     e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica.

     f) che siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori informatici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

 

     Art. 96 (Promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 92 e del corso di formazione di cui all'articolo 94, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

 

     Art. 97 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici esperti). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 98 (Promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore informatico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori informatici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 99 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori informatici coordinatori). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

     Sezione V (Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - Art. 100 (Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. Il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) ispettore tecnico-scientifico;

     b) ispettore tecnico-scientifico esperto;

     c) ispettore tecnico-scientifico coordinatore.

 

     Art. 101 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in relazione alla specifica professionalità posseduta, funzioni tecnico-scientifiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attività tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

     2. Ferma restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalità posseduta, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nell'ambito tecnico-scientifico di competenza; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative afferenti al settore professionale di competenza.

 

     Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene:

     a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

     b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.

     2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

     3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

     6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonchè il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.

     7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

     8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

     Art. 103 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

 

     Art. 104 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore tecnico-scientifico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 103 sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

     3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 105, gli ispettori tecnico-scientifici in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori tecnico-scientifici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

     4. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

     7. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 105 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 104 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 4;

     e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

     f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 106 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi dell'articolo 103, comma 2.

     2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

     3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

     4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonchè le modalità di svolgimento dell'esame finale.

     5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 107 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 106 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;

     c) dichiarino di rinunciare al corso;

     d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

     e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

     f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

 

     Art. 108 (Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 104 e del corso di formazione di cui all'articolo 106, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

 

     Art. 109 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici esperti). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 110 (Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 111 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

     Sezione VI (Ruolo degli ispettori sanitari). - Art. 112 (Articolazione del ruolo degli ispettori sanitari). - 1. Il ruolo degli ispettori sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) ispettore sanitario;

     b) ispettore sanitario esperto;

     c) ispettore sanitario coordinatore.

 

     Art. 113 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni di assistenza infermieristica, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; fornisce collaborazione ed assistenza ai direttivi ed ai dirigenti sanitari nell'espletamento delle funzioni concernenti le attività per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del personale del Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del lavoro e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; ove richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture del Corpo nazionale, provvede, secondo le direttive ricevute dai direttivi e dai dirigenti sanitari, all'assistenza infermieristica del personale del Corpo nazionale; cura la gestione e l'aggiornamento dei documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

     2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari, gli ispettori sanitari coordinatori, oltre a quanto specificato nel comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalità posseduta, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del ruolo. Gli ispettori sanitari coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o più unità organizzative afferenti al settore professionale di competenza.

 

     Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene:

     a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

     b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio.

     2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, ad eccezione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

     3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

     6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonchè il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purchè siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.

     7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

     8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

 

     Art. 115 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;

     f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

     g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso.

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

 

     Art. 116 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 115 sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori sanitari in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

     3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117, gli ispettori sanitari in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori sanitari. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

     4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

     7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 117 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 116, gli ispettori sanitari in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 116, comma 4;

     e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

     f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 118 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso del titolo di studio e abilitativo di cui all'articolo 115.

     2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

     3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

     4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità nonchè le modalità di svolgimento dell'esame finale.

     5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 119 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 118 gli ispettori sanitari in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;

     c) dichiarino di rinunciare al corso;

     d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

     e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

     f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

 

     Art. 120 (Promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 116 e del corso di formazione di cui all'articolo 118, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134.

 

     Art. 121 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari esperti). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 122 (Promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;

     b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.

 

     Art. 123 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari coordinatori). - 1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Capo V (Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente). - Sezione I (Ruoli della banda musicale).

 

     Art. 124 (Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale). - 1. La banda musicale è un complesso organico che rappresenta il Corpo nazionale ed è composta da orchestrali e da un maestro direttore, secondo la composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5.

     2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale del Corpo nazionale:

     a) ruolo degli orchestrali, articolato nelle qualifiche di orchestrale, orchestrale esperto e orchestrale superiore;

     b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica qualifica di maestro direttore.

     3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 125 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale). - 1. Il personale appartenente ai ruoli della banda musicale partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale e svolge, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale.

     2. La banda musicale del Corpo nazionale ha sede a Roma.

     3. Gli orchestrali della banda musicale svolgono compiti di esecuzione musicale e assicurano le attività di supporto logistico alla banda stessa.

     4. Il maestro direttore coordina le attività della banda musicale ed esercita le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio e di direzione artistica e musicale della banda stessa.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 128 nonchè ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento della banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. È, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.

     6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.

 

     Art. 127 (Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione di scatti convenzionali). - 1. La promozione alla qualifica di orchestrale esperto è conferita a ruolo aperto agli orchestrali che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Agli orchestrali esperti è attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

     3. La promozione alla qualifica di orchestrale superiore è conferita a ruolo aperto agli orchestrali esperti che abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica.

     4. Agli orchestrali superiori è attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

     5. Al maestro direttore sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo.

     6. Le promozioni e gli scatti convenzionali sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 128 (Sopravvenuta inidoneità). - 1. Il personale della banda musicale che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.

     2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.

     Sezione II (Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - Art. 129 (Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. È istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica qualifica di atleta.

     2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonchè di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

     2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.

     3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 133 nonchè ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. È, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

     3. Nei singoli bandi può essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse.

     4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.

     7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.

 

     Art. 132 (Attribuzione di scatti convenzionali). - 1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo.

     2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 133 (Sopravvenuta inidoneità). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.

     2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234.

 

     Capo VI (Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori).

 

     Art. 134 (Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori). - 1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione.

     2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonchè del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.

     3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.

     4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.

     5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

     6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.

     7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.

     8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.

 

     Capo VII (Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente).

 

     Art. 135 (Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

 

     Art. 136 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

     2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.

     3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 137 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.

 

     Art. 138 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

     a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

     b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

     c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

     d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;

     e) i criteri per la mobilità a domanda;

     f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

     g) la reperibilità;

     h) il congedo ordinario e straordinario;

     i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

     l) i permessi brevi per esigenze personali;

     m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

     n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

     o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

     p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

     q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

     r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

     2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.

 

     Art. 139 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

     2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo.

     3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

     4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.

     5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

     6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.

 

     Art. 140 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati). - 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1.

     2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

     3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».

 

     Art. 3. Modifiche al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

     1. Il titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

     «Titolo II (Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Capo I (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - Art. 141 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:

     a) ruolo dei direttivi;

     b) ruolo dei dirigenti.

     2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice direttore;

     b) direttore;

     c) direttore vicedirigente.

     3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) primo dirigente;

     b) dirigente superiore;

     c) dirigente generale.

     4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo.

     5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 142 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all'articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.

     2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonchè funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

     3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

     4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale.

 

     Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonchè idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

     f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

     g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 144 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco.

     2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

     5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

     6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 150, comma 1.

     8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

     9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

 

     Art. 145 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 144 i vice direttori in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 144, comma 2;

     e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

     f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 146 (Promozione alla qualifica di direttore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 144 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

 

     Art. 147 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

 

     Art. 148 (Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

     2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonchè quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi.

     3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

     4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonchè le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.

 

     Art. 149 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

 

     Art. 150 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

     2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

 

     Art. 151 (Nomina a dirigente generale). - 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.

     3. La commissione consultiva individua, nella misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unità, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonchè dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

     4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

     5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri.

 

     Art. 152 (Capo del Corpo nazionale). - 1. Il capo del Corpo nazionale, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 141, comma 4, al capo del Corpo nazionale è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     2. Il capo del Corpo nazionale è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

 

     Capo II (Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente). - Sezione I (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali).

 

     Art. 153 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali:

     a) ruolo dei direttivi logistico-gestionali;

     b) ruolo dei dirigenti logistico-gestionali.

     2. Il ruolo dei direttivi logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice direttore logistico-gestionale;

     b) direttore logistico-gestionale;

     c) direttore vicedirigente logistico-gestionale.

     3. Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali è costituito dalla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale.

     4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente logistico-gestionale, direttivi logistico-gestionali.

     5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 154 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

     2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

     3. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l'attività istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessità; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; può svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

     4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile.

 

     Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

     3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

     4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 156 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore logistico-gestionale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 155 sono nominati vice direttori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori logistico-gestionali in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 157, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     3. I vice direttori logistico-gestionali in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali con la qualifica di vice direttore logistico-gestionale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. I vice direttori logistico-gestionali sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 161.

     7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

     8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

 

     Art. 157 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 156 i vice direttori logistico-gestionali in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2;

     e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

     f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 158 (Promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale). - 1. La promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori logistico-gestionali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 156 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

 

     Art. 159 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

 

     Art. 160 (Accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali.

     2. La nomina a primo dirigente logistico-gestionale decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

     3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonchè le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.

 

     Art. 161 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

     Sezione II (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - Art. 162 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici:

     a) ruolo dei direttivi informatici;

     b) ruolo dei dirigenti informatici.

     2. Il ruolo dei direttivi informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice direttore informatico;

     b) direttore informatico;

     c) direttore vicedirigente informatico.

     3. Il ruolo dei dirigenti informatici è costituito dalla qualifica di primo dirigente informatico.

     4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente informatico, direttivi informatici.

     5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 163 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici di cui all'articolo 162 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

     2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

     3. Il personale del ruolo dei direttivi informatici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attività connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il personale con qualifica di direttore vicedirigente informatico, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente informatico, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, il direttore informatico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente informatico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

     4. I dirigenti informatici, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere informatico.

 

     Art. 164 (Accesso al ruolo dei direttivi informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

     3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

     4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 165 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore informatico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 164 sono nominati vice direttori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori informatici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     3. I vice direttori informatici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi informatici con la qualifica di vice direttore informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. I vice direttori informatici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 170.

     7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

     8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

 

     Art. 166 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 165 i vice direttori informatici in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 165, comma 2;

     e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

     f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 167 (Promozione alla qualifica di direttore informatico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 165 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

 

     Art. 168 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore informatico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

 

     Art. 169 (Accesso al ruolo dei dirigenti informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti informatici che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici.

     2. La nomina a primo dirigente informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

     3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonchè le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.

 

     Art. 170 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, i direttori vicedirigenti informatici che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

     Sezione III (Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - Art. 171 (Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. È istituito il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice direttore tecnico-scientifico;

     b) direttore tecnico-scientifico;

     c) direttore vicedirigente tecnico-scientifico.

     2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore vicedirigente tecnico-scientifico, direttore tecnico-scientifico e vice direttore tecnico-scientifico.

     3. La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 172 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all'articolo 171 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

     2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. All'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento.

     3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualità di responsabile di unità organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attività di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico, inoltre, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza.

 

     Art. 173 (Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo tecnico e scientifico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.

     3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

     4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

     6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 174 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore tecnico-scientifico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 173 sono nominati vice direttori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori tecnico-scientifici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 175, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     3. I vice direttori tecnico-scientifici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnico-scientifici con la qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. I vice direttori tecnico-scientifici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.

     7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

     8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

 

     Art. 175 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 174, comma 2;

     e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

     f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 176 (Promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori tecnico-scientifici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 174 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

 

     Art. 177 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico-scientifico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     Sezione IV (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - Art. 178 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari:

     a) ruolo dei direttivi sanitari;

     b) ruolo dei dirigenti sanitari.

     2. Il ruolo dei direttivi sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice direttore sanitario;

     b) direttore sanitario;

     c) direttore vicedirigente sanitario.

     3. Il ruolo dei dirigenti sanitari è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) primo dirigente sanitario;

     b) dirigente superiore sanitario.

     4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti sanitari e direttivi sanitari.

     5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 179 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

     2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

     a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;

     b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;

     c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

     d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro;

     e) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonchè alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;

     f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

     g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorchè vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;

     h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

     i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame;

     l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;

     m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

     n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

     o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti;

     p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

     3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi sanitari esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari, il vice direttore sanitario, il direttore sanitario e il direttore vicedirigente sanitario partecipano all'attività del dirigente sanitario e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

     4. I dirigenti sanitari sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.

     5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.

     6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).

 

     Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;

     f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

     g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 181 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore sanitario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 180 sono nominati vice direttori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     3. I vice direttori sanitari in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi sanitari con la qualifica di vice direttore sanitario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. I vice direttori sanitari sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 187.

     7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

     8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

 

     Art. 182 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 181 i vice direttori sanitari in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 181, comma 2;

     e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

     f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 183 (Promozione alla qualifica di direttore sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di direttore sanitario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori sanitari che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 181 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

 

     Art. 184 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore sanitario che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

 

     Art. 185 (Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti sanitari che, alla predetta data, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

     2. La nomina a primo dirigente sanitario decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

     3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonchè le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.

 

     Art. 186 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente sanitario che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

 

     Art. 187 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario, i direttori vicedirigenti sanitari che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

     Sezione V (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - Art. 188 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:

     a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;

     b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.

     2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice direttore ginnico-sportivo;

     b) direttore ginnico-sportivo;

     c) direttore vicedirigente ginnico-sportivo.

     3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) primo dirigente ginnico-sportivo;

     b) dirigente superiore ginnico-sportivo.

     4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.

     5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 189 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all'articolo 188 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

     2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

     a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale;

     b) provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi;

     c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale;

     d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza e partecipa, in qualità di componente, alle commissioni d'esame;

     e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie;

     f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;

     g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;

     h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.

     3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirigente ginnico-sportivo partecipano all'attività del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

     4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attività ginnico-sportiva.

 

     Art. 190 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti politici;

     b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

     2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

     3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 191 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore ginnico-sportivo). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 190 sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.

     2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori ginnico-sportivi in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

     3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi con la qualifica di vice direttore ginnico-sportivo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

     4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

     5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonchè i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

     6. I vice direttori ginnico-sportivi sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 197.

     7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

     8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

 

     Art. 192 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 191 i vice direttori ginnico-sportivi in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

     c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

     d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 191, comma 2;

     e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

     f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

     g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

     h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori ginnico-sportivi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

 

     Art. 193 (Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo). - 1. La promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori ginnico-sportivi che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 191 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

 

     Art. 194 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

 

     Art. 195 (Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

     2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

     3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonchè le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.

 

     Art. 196 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.

     2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

 

     Art. 197 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo, i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.

 

     Capo III (Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente).

 

     Art. 198 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi). - 1. Le posizioni organizzative, da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto viene stabilita la loro graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi; sono individuate, altresì, quelle posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.

     2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.

 

     Art. 199 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale direttivo). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite al personale appartenente ai ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.

     2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

 

     Art. 200 (Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.

     2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.

 

     Art. 201 (Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale). - 1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

     2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.

     4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.

     5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 206 e 233, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità il primo e il comando e il collocamento fuori ruolo il secondo.

 

     Art. 202 (Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti). - 1. L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonchè i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

     2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.

     4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

     a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;

     b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale o interregionale e dal comandante.

     5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento.

     6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione.

     7. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, su motivata proposta del capo del Corpo nazionale, al capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.

     8. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

     9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale.

     10. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.

 

     Art. 203 (Norme relative agli scrutini di promozione). - 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 202; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.

     2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 204, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

     3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

     a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta;

     b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

     c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

     4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

     Art. 204 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.

     2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

     3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1.

 

     Art. 205 (Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale). - 1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 201.

     2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal capo del Corpo nazionale e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.

     3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

 

     Art. 206 (Collocamento in disponibilità). - 1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

     2. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento.

     3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento, sentito il capo del Corpo nazionale.

     4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta.

     5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

 

     Art. 207 (Collocamento in disponibilità a domanda). - 1. I dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 206 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purchè abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

     2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

     Art. 208 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonchè in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonchè le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

     3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 226 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

 

     Art. 209 (Retribuzione di rischio e di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.

     3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.

 

     Art. 210 (Retribuzione di risultato). - 1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonchè delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:

     a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;

     b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.

 

     Art. 211 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.

     2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

     3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.

 

     Art. 212 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli.

 

     Capo IV (Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale). - Sezione I (Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative).

 

     Art. 213 (Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. È istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

     a) vice direttore aggiunto;

     b) direttore aggiunto;

     c) direttore coordinatore.

     2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto.

     3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

 

     Art. 214 (Funzioni dei direttivi aggiunti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all'articolo 213 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.

     2. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti esercita le funzioni di cui al comma 1, coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

 

     Art. 215 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore ad otto anni;

     b) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

     c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera b).

     2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

     4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

 

     Art. 216 (Corso di formazione per l'immissione nella qualifica di vice direttore aggiunto). - 1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 215 sono nominati vice direttori aggiunti in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali, finalizzato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 214.

     2. Al termine del corso di formazione, i vice direttori aggiunti in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

     3. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonchè le modalità di svolgimento dell'esame finale.

     4. L'assegnazione dei vice direttori aggiunti alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

 

     Art. 217 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 216 i vice direttori aggiunti in prova che:

     a) non superino gli esami del corso;

     b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;

     c) dichiarino di rinunciare al corso;

     d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi , salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);

     e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

     f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     2. Sono espulsi dal corso di formazione i vice direttori aggiunti in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

     3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.

     4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

 

     Art. 218 (Promozione alla qualifica di direttore aggiunto). - 1. La promozione alla qualifica di direttore aggiunto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori aggiunti che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220.

     2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 216 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

 

     Art. 219 (Promozione alla qualifica di direttore coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori aggiunti che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220.

 

     Art. 220 (Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione.

     2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonchè del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.

     3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.

     4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.

     5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

     6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.

     7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.

     8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.

 

     Art. 221 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo.

     2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 220, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, o sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, ai fini degli scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata la sola anzianità maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti.

 

     Art. 222 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Tali posizioni organizzative comportano l'individuazione delle specifiche funzioni di cui il titolare risponde nei confronti del responsabile dell'ufficio presso cui la stessa posizione organizzativa è incardinata. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le posizioni organizzative che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.

     2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.

 

     Art. 223 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite ai direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire, e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.

     2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

     3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio nella medesima struttura, qualora le procedure di mobilità siano andate deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze di servizio.

 

     Art. 224 (Procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti avviene nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, in un'apposita sezione del medesimo comparto di negoziazione.

 

     Capo V (Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente).

 

     Art. 225 (Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

 

     Art. 226 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

     2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.

     3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 227 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

 

     Art. 228 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

     a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

     b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

     c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

     d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro;

     e) il congedo ordinario e straordinario;

     f) la reperibilità;

     g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

     h) i permessi brevi per esigenze personali;

     i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

     l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

     m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

     n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

     o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

     p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

     2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.

 

     Art. 229 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

     2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

     3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

     4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.

     5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

     6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.

 

     Art. 230 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati). - 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1.

     2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

     3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».

 

     Art. 4. Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

     1. Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

     «Titolo IV (Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale). - Capo I (Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego). - Art. 231 (Accesso al Corpo nazionale). - 1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità:

     a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;

     b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali;

     c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 232.

     2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

     3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

 

     Art. 232 (Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio.

     2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità, che conserva l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.

     3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

 

     Art. 233 (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.

     2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.

     3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

     4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative disposizioni di attuazione.

 

     Art. 234 (Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica). - 1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.

     2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi e dei direttivi aggiunti che espleta funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

     3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnico-professionali, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

     4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.

 

     Art. 235 (Riammissione in servizio). - 1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

     2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

     3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonchè al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.

     4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

 

     Art. 236 (Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo). - 1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo nazionale sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     2. I limiti di età per il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, di cui al titolo I, capi I e II, sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Per il rimanente personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi I e II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 9, 42, comma 7 e 59, comma 7, per il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti di cui al titolo I, capi IV e V, e per quello dei ruoli direttivi e dirigenti di cui al titolo II, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     Capo II (Altre disposizioni comuni). - Art. 237 (Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio). - 1. Per il personale del Corpo nazionale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.

     2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

 

     Art. 238 (Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale). - 1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.

     2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

     Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

     a) rimprovero orale;

     b) rimprovero scritto;

     c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

     d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

     e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

     f) destituzione con preavviso;

     g) destituzione senza preavviso.

     2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

     a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;

     b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonchè della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;

     c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;

     d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;

     e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;

     f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;

     g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

     3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

     4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.

 

     Art. 240 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo.

 

     Art. 241 (Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale). - 1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, anche per tenere conto di specifiche abilitazioni, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

     Art. 242 (Formazione del personale). - 1. La formazione del personale del Corpo nazionale è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

     2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonchè di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

     3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

     4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 139 e 229. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

     5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.

     6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

     7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonchè a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e, nonchè dei direttivi aggiunti, e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

     9. Qualora il Dipartimento riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

 

     Art. 243 (Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi). - 1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati.

     2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio.

     3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

 

     Art. 244 (Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del telelavoro). - 1. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centoottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     2. Il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio attraverso il telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

     3. Il personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali che ricopre le posizioni organizzative di cui all'articolo 198 non è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale e attraverso il telelavoro.».

 

     Art. 5. Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

     1. Il Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

     «Titolo VI (Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie). - Capo I (Norme di inquadramento). - Art. 245 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco.

     2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.

     3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.

     4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

     7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

     8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 246 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. Il personale con la qualifica di capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra.

     2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto.

     3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.

     4. Il personale con la qualifica di capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto.

     5. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

     6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

     7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 247 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi). - 1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi.

     2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi.

     3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto.

     4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto.

     5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

     8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore.

     9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 248 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei pilota di aeromobile e del ruolo degli specialisti di aeromobile). - 1. Il personale in possesso del brevetto di pilota di aeromobile o del brevetto di specialista di aeromobile, già in servizio presso i reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e il soccorso tecnico del Dipartimento, è inquadrato, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile.

     2. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di aeromobile vigile del fuoco;

     b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;

     c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;

     d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto o di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;

     g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;

     h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     i) vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o di specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     3. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra o di specialista di aeromobile capo squadra;

     b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo squadra esperto o di specialista di aeromobile capo squadra esperto;

     c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera d);

     d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto;

     e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";

     f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

     4. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore;

     b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore o di specialista di aeromobile ispettore;

     c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto;

     d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto;

     e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore.

     5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     6. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     7. Le disposizioni di inquadramento di cui al presente articolo si applicano anche al personale del Corpo nazionale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota di aeromobile e del brevetto di specialista di aeromobile già in servizio presso i reparti volo e presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

 

     Art. 249 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

     2. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco;

     b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;

     c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;

     d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;

     g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;

     h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     i) vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     3. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra;

     b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra esperto;

     c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);

     d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto;

     e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";

     f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

     4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

     5. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;

     b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;

     c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;

     d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;

     e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore.

     6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 250 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, già in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina.

     2. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco;

     b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto;

     c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto;

     d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;

     g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;

     h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     i) vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     3. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista nautico di macchina capo squadra;

     b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di specialista nautico di macchina capo squadra esperto;

     c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);

     d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto;

     e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";

     f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

     4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i distaccamenti portuali e può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

     5. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;

     b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;

     c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;

     d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;

     e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore o di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore.

     6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     8. Il personale già in servizio presso i distaccamenti portuali di cui al comma 1 in possesso di entrambi i brevetti di specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina è inquadrato, a domanda e previa valutazione dell'amministrazione, in uno dei due ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero.

 

     Art. 251 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, già in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori.

     2. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco;

     b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto;

     c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto;

     d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;

     g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore;

     h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     i) vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     3. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra;

     b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra esperto;

     c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);

     d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto;

     e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";

     f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".

     4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di sommozzatore, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei sommozzatori e può essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

     5. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore;

     b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore;

     c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto;

     d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto;

     e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;

     g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore.

     6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 252 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con la qualifica di operatore è inquadrato nella istituita qualifica di operatore.

     2. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore.

     3. Il personale con la qualifica di operatore tecnico, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto.

     4. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto.

     5. Il personale con la qualifica di operatore professionale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     6. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     7. Il personale con la qualifica di operatore esperto, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

     8. Il personale con la qualifica di assistente è inquadrato nella istituita qualifica di assistente.

     9. Il personale con la qualifica di assistente capo è inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo".

     10. Il personale con la qualifica di assistente capo al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo".

     11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 253 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale.

     2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale.

     3. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto.

     4. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto.

     5. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     6. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     7. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

     8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore.

     9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile capo e di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato "esperto", è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 254 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il personale con la qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico.

     2. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico.

     3. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto.

     4. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto.

     5. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     6. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     7. Il personale con la qualifica di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

     8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico-informatico è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore.

     9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore tecnico-informatico capo e di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore informatico coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 255 (Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli della banda musicale dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di orchestrale nella banda musicale del Corpo nazionale, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale.

     2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di maestro direttore nella banda musicale del Corpo nazionale, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore.

     3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

     4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2 conserva, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

 

     Art. 256 (Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualità di atleta nel gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta.

     2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai fini del conseguimento degli scatti convenzionali, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

 

     Art. 257 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore logistico-gestionale.

     2. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore logistico-gestionale.

     3. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5.

     4. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5.

     5. Il personale con la qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale.

     6. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

 

     Art. 258 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi informatici). - 1. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di vice direttore informatico.

     2. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico.

     3. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore informatico vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5.

     4. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico, collocandosi dopo il personale di cui al comma 5.

     5. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico.

     6. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     Capo II (Concorsi straordinari). - Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

     a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143;

     b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5;

     c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5.

     2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

     4. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

     5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

 

     Art. 260 (Concorsi straordinari per primo dirigente). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari:

     a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento;

     b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento;

     c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonchè al personale inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli di provenienza del previgente ordinamento.

     2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

     4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami.

 

     Capo III (Disposizioni economico-finanziarie).

 

     Art. 261 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

 

     Art. 262 (Trattamento economico). - 1. Gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.».

 

     Art. 6. Modifiche alle Tabelle A, B e C del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

     1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

     2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

     3. La tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la dotazione organica del ruolo dei dirigenti logistico-gestionali di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di quattro unità ed è ridotta nella stessa misura la dotazione organica del ruolo dei direttivi logistico-gestionali. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la dotazione organica del ruolo dei dirigenti logistico-gestionali di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di ulteriori quattro unità ed è ridotta nella stessa misura la dotazione organica del ruolo dei direttivi logistico-gestionali. Con le stesse decorrenze, viene aggiornata la tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 7. Abrogazioni

     1. I Titoli III e V del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono abrogati.

 

Capo III

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

 

     Art. 8. Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

     1. La rubrica del capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituita dalla seguente: «Ruoli ad esaurimento».

     2. L'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituito dal seguente:

     «Art. 13 (Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito:

     a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;

     b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB e capo reparto AIB;

     c) ruolo degli ispettori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB e ispettore antincendi coordinatore AIB;

     d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore vicedirigente AIB;

     e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB;

     f) ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore speciale antincendi AIB, direttore speciale antincendi AIB e direttore coordinatore speciale antincendi AIB.

     2. Il personale già inquadrato nei ruoli ad esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è reinquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo ai sensi del titolo VI, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, polizia giudiziaria, progressione in carriera e trattamento economico. Il medesimo personale continua a svolgere le funzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

     3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli ad esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

     4. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli ad esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento AIB.».

     3. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:

     «Art. 13 bis. (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento). - 1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative;

     b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista;

     c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;

     d) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici;

     e) ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

 

     Art. 13 ter. (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche:

     1) vice direttore speciale;

     2) direttore speciale;

     3) direttore coordinatore speciale.

     2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.

     3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2.

     4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale.

     5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore speciale.

     6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.

     7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

     8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale.

     9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     11. La promozione alla qualifica di direttore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     13. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

     14. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

     15. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     17. Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

     18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unità in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi aggiunti, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.

     19. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     20. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono conferite, in via transitoria, al personale di cui al presente articolo.

 

     Art. 13 quater. (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante:

     a) Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile, articolato in tre qualifiche:

     1) pilota di aeromobile vice direttore speciale;

     2) pilota di aeromobile direttore speciale;

     3) pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale;

     b) Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile, articolato in tre qualifiche:

     1) specialista di aeromobile vice direttore speciale;

     2) specialista di aeromobile direttore speciale;

     3) specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale.

     2. Il personale specialista aeronavigante che presta servizio presso i reparti volo ovvero presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al comma 1 secondo quanto indicato ai commi seguenti.

     3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.

     4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale.

     5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale.

     6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.

     7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.

     8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale.

     9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     10. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile vice direttori speciali e agli specialisti di aeromobile vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     11. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile direttori speciali e agli specialisti di aeromobile direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     12. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

     13. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

     14. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 è inquadrato secondo quanto indicato al comma seguente.

     16. Il personale che riveste la qualifica di:

     a) ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui alla lettera b);

     b) sostituto direttore antincendi, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore;

     c) sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore o di specialista di aeromobile ispettore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

     17. Il personale specialista aeronavigante ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.

     18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialità aeronaviganti.

     19. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 13 quinquies. (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore, articolato in tre qualifiche:

     1) elisoccorritore vice direttore speciale;

     2) elisoccorritore direttore speciale;

     3) elisoccorritore direttore coordinatore speciale.

     2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.

     3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale.

     4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore speciale.

     5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6.

     6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.

     7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, è inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale.

     8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     9. La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     10. La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     11. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

     12. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

     13. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     14. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     15. Il personale specialista elisoccorritore ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.

     16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti elisoccorritori.

     17. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 13 sexies. (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico:

     a) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta, articolato in tre qualifiche:

     1) nautico di coperta vice direttore speciale;

     2) nautico di coperta direttore speciale;

     3) nautico di coperta direttore coordinatore speciale;

     b) Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina, articolato in tre qualifiche:

     1) nautico di macchina vice direttore speciale;

     2) nautico di macchina direttore speciale;

     3) nautico di macchina direttore coordinatore speciale.

     2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.

     3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale.

     4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale.

     5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6.

     6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.

     7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale.

     8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     9. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta vice direttori speciali e ai nautici di macchina vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     10. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta direttori speciali e ai nautici di macchina direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     11. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

     12. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

     13. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     14. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     15. Il personale specialista nautico ad esaurimento presta servizio presso i distaccamenti portuali e può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.

     16. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialità nautiche.

     17. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 13 septies. (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore, articolato in tre qualifiche:

     1) sommozzatore vice direttore speciale;

     2) sommozzatore direttore speciale;

     3) sommozzatore direttore coordinatore speciale.

     2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.

     3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale.

     4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore speciale.

     5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.

     6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto di sommozzatore, è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.

     7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto di sommozzatore è inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.

     8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli altri ruoli dei direttivi speciali del personale specialista in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.

     10. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

     11. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     12. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     13. Il personale specialista sommozzatore ad esaurimento presta servizio presso i nuclei sommozzatori e può essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.

     14. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti sommozzatori.

     15. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 13 octies. (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale, che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche:

     a) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali, articolato nelle seguenti qualifiche:

     1) vice direttore speciale logistico-gestionale;

     2) direttore speciale logistico-gestionale;

     3) direttore coordinatore speciale logistico-gestionale;

     b) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche, articolato nelle seguenti qualifiche:

     1) vice direttore speciale informatico;

     2) direttore speciale informatico;

     3) direttore coordinatore speciale informatico.

     2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto o di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.

     3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico.

     4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore speciale logistico-gestionale e direttore speciale informatico.

     5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui i commi 7 e 6.

     6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo o di sostituto direttore tecnico-informatico capo, è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.

     7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato «esperto» o di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" è inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico.

     8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

     9. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

     10. La promozione alle qualifiche di direttore speciale logistico-gestionale e di direttore speciale informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai vice direttori speciali logistico-gestionali e ai vice direttori speciali informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     11. La promozione alle qualifiche di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e di direttore coordinatore speciale informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai direttori speciali logistico-gestionali e ai direttori speciali informatici che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

     12. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 20, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

     13. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.

     14. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

     15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 è inquadrato nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali e nel ruolo degli ispettori informatici, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     16. Il personale di cui al presente articolo espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

     17. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni logistico-gestionali, implicanti specifica professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e con i direttivi logistico-gestionali; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l'attività istruttoria ed elabora atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza e con grado di complessità commisurato alla qualifica posseduta; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, ricerca e verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; svolge funzioni di consegnatario o economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, provvedendo anche alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

     18. Il personale di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni informatiche, implicanti specifica professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e con i direttivi informatici; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore di competenza con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito del settore di competenza, svolge attività di studio e ricerca, elabora proposte e progetti e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione e verifica; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, prefigura la struttura hardware e cura le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

     19. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori logistico-gestionali e del ruolo degli ispettori informatici.

     20. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 13 novies. (Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale con le qualifiche di direttore medico-vicedirigente, di primo dirigente medico e di dirigente superiore medico:

     a) Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici, articolato nella qualifica di direttore medico-vicedirigente;

     b) Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici, articolato nelle qualifiche di primo dirigente medico e dirigente superiore medico.

     2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, nonchè gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 13 decies. (Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Non è ammesso allo scrutinio il personale che:

     a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta;

     b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

     c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

     3. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     4. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

     5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonchè le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.

     7. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2.

     8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.

 

     Art. 13 undecies. (Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale con le qualifiche di direttore ginnico-sportivo-vicedirigente, di primo dirigente ginnico-sportivo e di dirigente superiore ginnico-sportivo:

     a) Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi, articolato nella qualifica di direttore ginnico-sportivo-vicedirigente;

     b) Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi, articolato nelle qualifiche di primo dirigente ginnico-sportivo e dirigente superiore ginnico-sportivo.

     2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, nonchè gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 13 duodecies. (Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.

     2. Non è ammesso allo scrutinio il personale che:

     a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un punteggio inferiore a ottanta;

     b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

     c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

     3. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     4. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

     5. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

     6. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonchè le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.

     7. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2.

     8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.».

 

Capo IV

Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

 

     Art. 9. Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

     1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

     2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:

     «Art. 14 bis. (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità nautiche). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuità del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina può essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attività specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.

 

     Art. 14 ter. (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti). - 1. In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti è posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

     Art. 14 quater. (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera). - 1. Le disposizioni dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e 197 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per un quinquennio.

     3. Ai fini del computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 e dal comma 2 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.

 

     Art. 14 quinquies. (Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera). - 1. Le disposizioni degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nei medesimi articoli.

 

     Art. 14 sexies. (Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale). - 1. Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove più favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonchè gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.

     2. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di età per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari discipline sportive il bando di concorso può individuare l'età per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.

 

     Art. 14 septies. (Disposizioni per l'espletamento dei concorsi). - 1. La procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è attivata non oltre il 30 giugno 2019.

     2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico e degli altri requisiti ivi previsti, può partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     3. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è autorizzata una procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla qualifica di capo squadra con decorrenza 1° gennaio 2018, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2017 nel ruolo dei capi squadra e dei capo reparto, nonchè per i cinquecento posti portati in incremento nel medesimo ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Per l'espletamento della suddetta procedura concorsuale si applica il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, nonchè l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.».

 

Capo V

Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

 

     Art. 10. Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

     1. L'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è sostituito dal seguente:

     «Art. 16 (Clausola di salvaguardia retributiva). - 1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.

     2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.».

     2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono inseriti i seguenti articoli:

     «Art. 17 bis. (Disposizioni economico-finanziarie). - 1. Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     2. A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato:

     a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonchè nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c);

     b) dalle risorse già destinate a remunerare il lavoro straordinario del personale interessato dal conferimento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     c) dall'importo di euro 1.050.000 che, a decorrere dall'anno 2019, viene destinato al finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; per gli anni 2022 e 2023 detto incremento è ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000. A tali importi si aggiungono le risorse di cui alla lettera b).

     3. A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilità del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttività di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente.

     4. Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate a finanziare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori sono incrementate dell'importo di euro 1.200.000. Per il solo anno 2018, gli accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità. A decorrere dall'anno 2019, il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definisce:

     a) la nuova configurazione degli istituti retributivi volta a valorizzare l'impiego operativo, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonchè lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità;

     b) la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

     6. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

 

     Art. 17 ter. (Valorizzazione retributiva e interpretazione dell'articolo 15). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 47, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2018, n. 48, sono da intendersi nel senso che la tredicesima mensilità, relativa agli incrementi delle componenti retributive ivi contemplate, è riconosciuta, per l'anno 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.».

 

Capo VI

Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria [1]

 

     Art. 11. Copertura finanziaria

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.030.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e finali [2]

     01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica [3].

     1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

     2. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Gli effetti ostativi connessi all'applicazione di sanzioni disciplinari pari a quella pecuniaria previsti nel presente decreto conseguono esclusivamente da condotte rilevanti ai fini disciplinari poste in essere in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Allegato 1

     (art. 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

 

     Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, ad incrementare il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, il fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 ed il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

 

 

     Sostituisce la tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

     (articolo 6)

 

     "Tabella A

     (prevista dagli articoli 1, 29, 68, 124, 129, 141, 153, 162, 171, 178, 188, 213 e 241)

 

 

 

 

     Sostituisce la tabella B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

     (articolo 6)

 

     "Tabella B

     (prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

 

 

 

 

     "Tabella C"

     (prevista dall'articolo 262)


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 12 bis del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 12 bis del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

[3] Comma inserito dall'art. 12 bis del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.