§ 58.4.263 - D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47.
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:26/03/2018
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Incremento dell'indennità di rischio
Art. 3.  Indennità mensile
Art. 4.  Assegno di specificità
Art. 5.  Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017
Art. 6.  Fondo di amministrazione
Art. 7.  Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo
Art. 8.  Disposizioni finanziarie


§ 58.4.263 - D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego.

(G.U. 14 maggio 2018, n. 110)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

     Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

     Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

     Visto l'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAL VV.F.; le organizzazioni sindacali CO.NA.PO. e USB PI VV.F. non hanno sottoscritto la predetta ipotesi;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

 

     Art. 2. Incremento dell'indennità di rischio

     1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     2. L'incremento di cui al comma 1 non è attribuito all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova.

     3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità, fermo restando quanto previsto al comma 2.

 

     Art. 3. Indennità mensile

     1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

 

 

     3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per dodici mensilità per l'anno 2017 e per tredici mensilità a decorrere dall'anno 2018.

 

     Art. 4. Assegno di specificità

     1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:

 

 

     2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuità delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.

     3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

     4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

 

     Art. 5. Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017

     1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di € 37.257.326, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio una tantum al personale di cui all'articolo 1 pari ad € 72,14 per dodici mensilità, lordo dipendente. Per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche la misura di tale istituto retributivo è pari a € 36,07 per dodici mensilità, lordo dipendente.

 

     Art. 6. Fondo di amministrazione

     1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 è annualmente incrementato a decorrere dall'anno 2018 dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dell'applicazione dei miglioramenti retributivi previsti dal presente decreto.

 

     Art. 7. Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

     1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad € 143.195.529 per l'anno 2018 e ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

     a) quanto ad € 57.962.142 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

     b) quanto ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 800

 

     Allegato 1

     Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.