§ 46.9.196 - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.
Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:19/08/2016
Numero:177


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Comparti di specialità delle Forze di polizia
Art. 3.  Razionalizzazione dei presidi di polizia
Art. 4.  Razionalizzazione dei servizi navali
Art. 5.  Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia
Art. 6.  Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 112»
Art. 7.  Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni
Art. 8.  Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.
Art. 9.  Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato
Art. 10.  Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato
Art. 11.  Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato
Art. 12.  Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato
Art. 13.  Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato
Art. 14.  Arma dei carabinieri
Art. 15.  Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 16.  Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza
Art. 17.  Personale che transita nella Polizia di Stato
Art. 18.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 19.  Disposizioni finanziarie
Art. 20.  Entrata in vigore


§ 46.9.196 - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

(G.U. 12 settembre 2016, n. 213)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Visto l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

     Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

     Visto il regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     Visto il regolamento n. 907/2014/UE dell'11 marzo 2014;

     Visto l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 aprile 2016;

     Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari del 12 e 13 luglio 2016;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione del 20 luglio 2016;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016;

     Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Ambito di applicazione

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, di seguito denominata «legge»:

     a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia;

     b) l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonchè il conseguente transito del personale del medesimo Corpo.

 

Capo II

Razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali

 

     Art. 2. Comparti di specialità delle Forze di polizia

     1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonchè le disposizioni di cui alla medesima legge:

     a) Polizia di Stato:

     1) sicurezza stradale;

     2) sicurezza ferroviaria;

     3) sicurezza delle frontiere;

     4) sicurezza postale e delle comunicazioni;

     b) Arma dei carabinieri:

     1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;

     2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;

     3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;

     4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

     c) Corpo della Guardia di finanza:

     1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;

     2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.

     2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

 

     Art. 3. Razionalizzazione dei presidi di polizia

     1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e la garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di presidio del territorio, nonchè l'articolo 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinate misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, salvo specifiche deroghe per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, tenendo anche conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto, dell'articolo 1, comma 147, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonchè della revisione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge.

     2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia di finanza ridefinisce la dislocazione territoriale dei comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonchè, ai sensi del comma 1, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della guardia di finanza, nonchè le denominazioni dei comandi e reparti del medesimo Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.

 

     Art. 4. Razionalizzazione dei servizi navali

     1. Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell'articolo 2, sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonchè i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno.

     2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia.

     3. Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonchè al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     5. Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonchè per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata la spesa di euro 708.502 per l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.

 

     Art. 5. Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia

     1. Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia.

     2. Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.a., adottano, nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121, specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici:

     a) strutture per l'addestramento al tiro;

     b) mense di servizio;

     c) pulizie e manutenzione;

     d) procedure per l'acquisizione e l'addestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili e acquisto dei relativi generi alimentari;

     e) approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo;

     f) programmi di formazione specialistica del personale;

     g) adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme;

     h) approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente già avviati;

     i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali;

     l) approvvigionamento di veicoli.

     3. Con appositi protocolli d'intesa tra i Ministeri interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2.

     4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo le Forze di polizia hanno facoltà di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.

 

     Art. 6. Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 112»

     1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.

 

Capo III

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato

 

     Art. 7. Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni

     1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonchè delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

     2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:

     a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;

     b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

     c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonchè collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

     e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

     f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;

     g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

     h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

     i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonchè delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;

     l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonchè degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

     m) contrasto al commercio illegale nonchè controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;

     n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

     o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonchè attività consultive e statistiche ad essi relative;

     p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;

     q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

     s) educazione ambientale;

     t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;

     u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;

     v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;

     z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei carabinieri [1].

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.

 

     Art. 8. Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le professionalità esistenti, le specialità e l'unitarietà delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7:

     a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;

     b) l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la formazione specialistica del personale dedicato all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui all'articolo 7;

     c) l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello Stato confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9;

     d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri;

     e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato, nonchè le restanti componenti centrali e periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle attività dirette alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo articolo 9.

     2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

     «c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;»;

     b) all'articolo 174, comma 2, lettera b), le parole «Comandi di divisione, retti da generale di divisione,» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»;

     c) dopo l'articolo 174, è inserito il seguente:

     «Art. 174 bis. (Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) - 1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonchè nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

     2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

     a) Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando è retto da generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare è attribuito al Generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;

     b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».

     3. [In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nell'organizzazione di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento Ordinario] [2].

 

     Art. 9. Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato

     1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:

     a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma;

     b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);

     c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

     c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 [3].

     2. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate:

     a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali;

     b) l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali.

     3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri.

 

     Art. 10. Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato

     1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite:

     a) alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze;

     b) al Corpo della guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in relazione all'attività di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 176 dell'8 luglio 2005, anche tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri.

 

     Art. 11. Disposizioni concernenti altre attività del Corpo forestale dello Stato

     1. In relazione al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonchè nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alle seguenti attività:

     a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

     b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta [4];

     c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

     2. All'esercizio delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero [5].

 

     Art. 12. Contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato

     1. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unità corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, è assegnato, con corrispondente incremento della dotazione organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di cui al comma 2.

     2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata:

     a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:

     1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7:

     tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari;

     2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9:

     centri operativi antincendio boschivo (COAB);

     nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);

     linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1;

     centro operativo aereo unificato (COAU);

     3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a):

     aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA);

     4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b):

     servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);

     squadre nautiche e marittime (SNEM);

     5) per le attività a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11:

     servizio centrale certificazione CITES;

     unità organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le regioni e attività di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005;

     b) tenendo altresì conto dei seguenti criteri:

     1) per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti, servizio svolto nelle unità dedicate di cui alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonchè specializzazioni possedute o particolari incarichi ricoperti;

     2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, la minore età anagrafica;

     3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), la frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attività di ordine pubblico in assetto e la minore età anagrafica;

     4) per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, l'impiego presso unità amministrative, contabili e logistiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

     c) qualora, in base ai criteri sopra specificati, le unità assegnate alle Amministrazioni di cui al comma 1 siano in numero inferiore ai contingenti stabiliti nella tabella A, tenendo altresì conto, fino alla concorrenza dei medesimi contingenti, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni.

     3. Nello stesso termine di cui al comma 2, ai fini della determinazione del contingente limitato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, sono individuate, preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare, le Amministrazioni statali, verso le quali è consentito il transito di cui al comma 4, con conseguente attribuzione al personale interessato dell'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo della legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le medesime modalità di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire alle amministrazioni destinatarie.

     4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, primo periodo, può presentare domanda per il transito in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e con le modalità ivi indicate. Nella medesima domanda può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'Amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui al comma 2 e, in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'Amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6.

     5. Al personale assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali compete, a decorrere dall'effettivo transito, l'assegno ad personam di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge.

     6. Nel caso in cui, alla data del 15 novembre 2016, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 4, non sia stato ricollocato in altra amministrazione statale tra quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, primo periodo, e non abbia optato per la riassegnazione ai sensi del comma 4, secondo periodo, si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione. In caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessa di appartenere al comparto sicurezza e difesa e nei suoi confronti si applicano le disposizioni dell'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale ricollocato ai sensi del presente comma è attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

     7. Qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione di cui ai commi 2 e 4, secondo periodo, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, si può ricorrere esclusivamente:

     a) alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla tabella A di cui al comma 1. La ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati;

     b) ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato ai sensi del comma 4, accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati alle amministrazioni interessate sulla base della ripartizione prevista dal presente comma.

     8. Le residue quote delle dotazioni organiche indicate nella tabella A di cui al comma 1, eventualmente non interessate dall'applicazione del comma 7, sono rese indisponibili sino al verificarsi della cessazione dal servizio del personale trasferito ai sensi dei commi 4 e 6.

     9. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate e assegnate alle amministrazioni di cui al comma 1, ai fini delle assunzioni previste a legislazione vigente in relazione alle quote di dotazioni organiche indisponibili di cui al comma 8, le risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al medesimo comma 8, nonchè definite le modalità di attuazione dello stesso comma per l'individuazione delle dotazioni organiche da rendere indisponibili. Le restanti risorse finanziarie che si rendono disponibili all'atto delle cessazioni dal servizio previste al comma 8, sono destinate secondo le modalità previste dal successivo comma 10.

     10. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge, le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa non utilizzati ai sensi del comma 7, lettera b), sono destinati, nella misura del 50 per cento, all'attuazione della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, della legge [6].

     11. In relazione alle eventuali modifiche che possono intervenire fino alla data del 1° gennaio 2017, la tabella A di cui al comma 1 è aggiornata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 13. Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

     1. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento.

     1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture [7].

     2. All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti.

     3. Al fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti:

     a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato;

     b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attività alle stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato:

     a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonchè dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all' Arma dei carabinieri per i controlli effettuati ai sensi del Regolamento n. 907/2014/UE;

     b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme già di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     6. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo IV

Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato

 

     Art. 14. Arma dei carabinieri

     1. Al citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 664, è inserito il seguente: «Art. 664 bis. (Alimentazione del ruolo forestale).- 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare:

     a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di età e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonchè del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo;

     b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.

     2. I vincitori del concorso sono:

     a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

     b) ammessi a frequentare un corso di formazione.»;

 

     b) all'articolo 666, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non può in ogni caso superare un ottavo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di detto ruolo.»;

 

     c) all'articolo 683, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. AI fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

 

     d) all'articolo 692, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale, il numero di posti dei sovrintendenti da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

 

     e) all'articolo 708, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il numero di posti dei carabinieri da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.»;

 

     f) dopo l'articolo 737, è inserito il seguente: «Art. 737-bis. (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale).- 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a due anni, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.»;

 

     g) all'articolo 738, comma 3, dopo le parole «tecnico-logistico» sono inserite le seguenti: «e del ruolo forestale,»;

 

     h) dopo l'articolo 765, è inserito il seguente: «Art. 765-bis. (Corso di specializzazione per ispettori dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. Gli ispettori arruolati nella riserva prevista all'articolo 683, comma 4-bis, al termine dei corsi di formazione di base di cui agli articoli 767 e 771, comma 3-bis, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.»;

 

     i) dopo l'articolo 776, è inserito il seguente: «Art. 776-bis. (Corso di specializzazione per sovrintendenti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I sovrintendenti arruolati nella riserva prevista all'articolo 692, comma 4-bis, al termine dei corsi di cui agli articoli 775 e 776, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione della durata non inferiore a tre mesi.»;

 

     l) dopo l'articolo 783, è inserito il seguente: «Art. 783-bis. (Corso di specializzazione per carabinieri dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare). - 1. I carabinieri arruolati nella riserva prevista all'articolo 708, comma 1-bis, al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 783, sono ammessi a frequentare un corso di specializzazione, della durata non inferiore a tre mesi.»;

 

     m) all'articolo 800, comma 1, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti «, tecnico-logistico e forestale» e la parola «3.797» è sostituita dalla seguente: «4.188»;

 

     n) all'articolo 800, comma 2:

     1) dopo la parola «ispettori» sono inserite le seguenti: «e dei periti»;

     2) la parola «29.531 » è sostituita dalla seguente: «30. 979»;

     3) la parola «13.500» è sostituita dalla seguente: «13.920»;

     4) dopo le parole «pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e periti superiori»;

 

     o) all'articolo 800, comma 3:

     1) dopo la parola «sovrintendenti» sono inserite le seguenti: «e dei revisori»;

     2) la parola «20.000» è sostituita dalla seguente: «21.182»;

 

     p) all'articolo 800, comma 4:

     1) dopo la parola «carabinieri» sono inserite le seguenti: «e degli operatori e collaboratori»;

     2) la parola «61.450» è sostituita dalla seguente: «65.464»;

 

     q) all'articolo 821, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) ruolo forestale.»;

 

     r) all'articolo 823, comma 1:

     1) lettera b), la parola «21» è sostituita con «22»;

     2) lettera c), la parola «64» è sostituita con «80»;

     3) lettera d), la parola «386» è sostituita con «465»;

 

     s) l'articolo 907 è abrogato;

 

     t) all'articolo 973, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, ovvero d'autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.»;

 

     u) all'articolo 1040, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis). dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.»;

 

     v) all'articolo 1045, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.»;

 

     z) all'articolo 1226-bis, le parole «e tecnico-logistico» sono sostituite dalle seguenti: «, tecnico-logistico e forestale»;

 

     aa) dopo l'articolo 2203, è inserito il seguente: «Art. 2203 bis. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri). - 1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa.»;

 

     bb) dopo l'articolo 2203-bis, è inserito il seguente: «Art. 2203 ter. (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri per le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri ed alla progressiva specializzazione di personale reclutato nella stessa Arma al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, il numero dei posti riservati al personale da formare nelle relative specializzazioni di cui agli articoli 683, comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è determinato annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in corrispondenza delle vacanze organiche verificatesi nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19.»;

 

     cc) dopo l'articolo 2212, è inserito il seguente: «Art. 2212 bis. (Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.

     2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.

     3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.

     4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.

     5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.

     6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.

     7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato è istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente.»;

 

     dd) dopo l'articolo 2212-bis, è inserito il seguente: «Art. 2212 ter. (Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonchè nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera c-bis).

     2. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

 

     ee) dopo l'articolo 2212 ter, è inserito il seguente:

     «Art. 2212 quater. (Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla costituzione iniziale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, al fine del progressivo riassorbimento e fino al completo avvicendamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei periti, dei sovrintendenti, dei revisori, degli appuntati e carabinieri, degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19, le vacanze organiche verificatesi nei predetti ruoli sono progressivamente devolute in aumento alla consistenza dei corrispondenti ed equiparati ruoli dell'Arma dei carabinieri.»;

 

     ff) dopo l'articolo 2212-quater, è inserito il seguente: «Art. 2212 quinquies. (Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Svolge altresì funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi.

     2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attività che con l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

     3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.

     4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale.

     5. Nell'ambito del ruolo forestale dei periti, il personale appartenente ai gradi di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchica»;

 

     gg) dopo l'articolo 2212-quinquies, è inserito il seguente: «Art. 2212 sexies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresì funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

     2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza.

     3. Al personale del grado di revisore capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato.»;

 

     hh) dopo l'articolo 2212-sexies, è inserito il seguente: «Art. 2212 septies. (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori). - 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

     2. I collaboratori e i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalità posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilità di guida e di controllo di altre persone.»;

 

     ii) dopo l'articolo 2212 septies, è inserito il seguente: «Art. 2212 octies. (Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono così determinate in ordine crescente:

     a) vice revisore: vice brigadiere;

     b) revisore: brigadiere;

     c) revisore capo: brigadiere capo;

     d) vice perito: maresciallo;

     e) perito: maresciallo ordinario;

     f) perito capo: maresciallo capo;

     g) perito superiore: maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

     2. La denominazione di perito superiore scelto corrisponde alla qualifica di luogotenente.»;

 

     ll) dopo l'articolo 2212-octies, è inserito il seguente: «Art. 2212 nonies. Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri. 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei graduati dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori sono così determinate in ordine crescente:

     a) operatore: carabiniere;

     b) operatore scelto: carabiniere scelto;

     c) collaboratore: appuntato;

     d) collaboratore capo: appuntato scelto.

 

     mm) dopo l'articolo 2214-ter, è inserito il seguente: «Art. 2214 quater. Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

     1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori.

     2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.

     3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

     4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III.

     5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello è necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni.

     6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2.

     7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3.

     8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4.

     9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5.

     10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6.

     11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell' Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 7.

     12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179.

     13. Al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite.

     14. Al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, limitatamente all' esercizio delle funzioni attribuite.

     15. Il personale dei ruoli forestali dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale degli ispettori, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a sei mesi.

     16. Il personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri con almeno quattro anni di servizio effettivo può accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.

     17. Gli appuntati scelti del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri possono accedere al ruolo forestale dei sovrintendenti, nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso di formazione specialistica di durata non inferiore a tre mesi.

     18. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni può accedere al ruolo forestale dei periti, in misura non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a sei mesi. Un terzo dei posti è riservato al personale del ruolo forestale dei revisori, anche se privo del titolo di studio previsto.

     19. Il personale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dei carabinieri con almeno quattro anni di effettivo servizio può accedere al ruolo forestale dei revisori, in misura non inferiore al settantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, secondo modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa, e previo superamento di un corso tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi. Il trenta per cento dei posti è riservato ai collaboratori capo.

     20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri:

     a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialità e dell'unitarietà delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare.

     21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri è chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonchè presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unità di base per aree geografiche.

     22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a).

     23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale è chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale.

     24. Al personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è consentito il transito nei corrispondenti ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri per anzianità, in misura non superiore al dieci per cento delle consistenze organiche del ruolo di destinazione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;

 

     nn) dopo l'articolo 2223, è inserito il seguente: «Art. 2223 bis. (Regime transitorio per gli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2037 compreso, in relazione alla progressiva devoluzione delle dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e al fine del progressivo assestamento del ruolo forestale, le disposizioni di cui agli articoli 900 e 1099 non si applicano ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;

 

     oo) dopo l'articolo 2247, è inserito il seguente: «Art. 2247 bis. (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.

     2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri:

     a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, è integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo;

     b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, è integrata da:

     1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri;

     2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.

     3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

     4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.

     5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice.

     6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice.

     7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice.

     8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice.

     9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice.

     10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice.

     11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 1047, sono:

     a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente;

     b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

     c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario;

     d) due marescialli aiutanti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;

     e) due marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;

     f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

     g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

     h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

     i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri;

     l) un perito superiore o un revisore capo o un collaboratore capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale, rispettivamente, dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.

     12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.»;

 

     pp) dopo l'articolo 2247-bis, è inserito il seguente: «Art. 2247 ter. (Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Nelle valutazioni del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi di cui all'articolo 1032, e fondandosi sulle risultanze emerse dai fascicoli personali e dalle note informative, dai rapporti informativi e dalle schede di valutazione dell'attività svolta per i dirigenti riferiti al servizio antecedente al transito, prestato nel Corpo forestale dello Stato.»;

 

     qq) dopo l'articolo 2247-ter, è inserito il seguente: «Art. 2247 quater. (Nomina del Vice Comandante del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri). - 1. All'atto del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, per la costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e per l'istituzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle politiche agricole e forestali, adottato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e trasmesso per il tramite del Capo di Stato maggiore della difesa, si procede alla nomina del Vice comandante del predetto Comando, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, a cui è conferito il grado di generale di divisione del medesimo ruolo.»;

 

     rr) dopo l'articolo 2248, è inserito il seguente: «Art. 2248 bis. (Regime transitorio per gli ufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino all'anno 2027 compreso, in relazione alle esigenze connesse con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonchè alle necessarie variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e alla contestuale determinazione delle consistenze organiche dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa è autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni a scelta al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi.».

 

     Art. 15. Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.

     2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'articolo 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

     3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, è confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.

     5. Per assicurare i livelli di funzionalità della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".

 

     Art. 16. Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza

     1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonchè prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica [8].

     2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.

 

     Art. 17. Personale che transita nella Polizia di Stato

     1. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 12, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonchè prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.

     2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 180.000 per l'anno 2017.

 

Capo V

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

     1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate.

     2. In deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attività del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11.

     3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, è individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

     4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilità continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

     5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale [9].

     6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonchè dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     7. In relazione al riassetto dei comparti di specialità e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.

     8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale.

     9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, è inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è corrispondentemente ridotto.

     10. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri è resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale.

     11. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza.

     12. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.

     12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [10].

     12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:

     a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili [11].

     12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [12].

     12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

     a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi;

     b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione;

     c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi [13].

     12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018 [14].

     12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare più grave della multa [15].

     12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

     a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004;

     b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a) [16].

     12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a) [17].

     12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2004;

     b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a);

     c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a) [18].

     12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni:

     a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

     b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

     c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi;

     d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione [19].

     12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

     a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

     b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

     c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole [20].

     13. Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86.

     13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto [21].

     13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianità di servizio di cui all'articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell'Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, è considerato servizio militare [22].

     14. Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge.

     15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalità di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato.

     15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [23].

     16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo [24].

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie

     1. I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 4, comma 5, 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 58.375.240 euro per l'anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonchè quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015. Il restante 50 per cento è destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. Le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all' articolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo [25].

 

ALLEGATO


[1] Lettera aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 23 bis del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[7] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2018, n. 229, ha annullato il presente comma nella parte in cui prevede che «[e]ntro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale».

[10] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[11] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[12] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[13] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[14] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[15] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[16] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[17] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[18] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[19] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[20] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[21] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[22] Comma inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 dicembre 2017, n. 228.

[23] Comma inserito dall'art. 8 del del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

[24] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

[25] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.