§ 98.1.26270 - Legge 5 aprile 1985, n. 124.
Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/04/1985
Numero:124


Sommario
Art. 1.      Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 [...]


§ 98.1.26270 - Legge 5 aprile 1985, n. 124.

Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(G.U. 12 aprile 1985, n. 87)

 

     Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, e dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

     Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonchè tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

     Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.

     Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

     Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.

     Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.

     Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457.

     L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

 

          Art. 2.

     In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare.

     Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresì alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

     Le denunce della manodopera assunta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge secondo termini e modalità diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravame di interessi per ritardato pagamento.