§ 27.4.268 - L. 4 dicembre 2017, n. 172.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:04/12/2017
Numero:172


Sommario
Art. 1. 


§ 27.4.268 - L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

(G.U. 5 dicembre 2017, n. 284)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;

     il comma 2 è soppresso;

     i commi da 4 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

     «4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

     a) dal 2000 al 2016:

     1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

     2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

     b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.

     5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

     6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

     7. L'agente della riscossione:

     a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

     b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

     8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):

     a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

     1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

     2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera b);

     b) il debitore è tenuto a pagare:

     1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

     2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

     3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

     9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

     a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

     b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto»;

     dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

     «10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

     10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

     10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".

     10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"»;

     al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1 del Decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonchè nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"»;

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

     11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     11-quater. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

 

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1-bis. (Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonchè a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".

 

     Art. 1-ter. (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

     2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

     a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonchè alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

     b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonchè l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

     3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

     4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

     6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

 

     All'articolo 2:

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-bis, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3-bis e 4.

     4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

     il comma 5 è soppresso;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

     5-ter. I redditi dei fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui ai commi 1 e 5-bis connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-bis»;

     dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     6-ter. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo.

     6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e ad euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     6-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

     6-sexies. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

     6-septies. La perdita di reddito di cui al comma 6-sexies è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni, ove disponibili, precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

     6-octies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

     6-novies. I contributi di cui al comma 6-sexies sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

     6-decies. I criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da 6-sexies a 6-novies sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     6-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6-sexies a 6-novies, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui agli articoli 6, comma 13, e 12, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione»;

     nella rubrica, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» sono inserite le seguenti: «e altri interventi».

 

     Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2-bis. (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

     2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonchè all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Con apposito provvedimento del Presidente della Regione-vice commissario può essere costituito presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dal presente decreto".

     3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le seguenti: ", su proposta dei Comuni,";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3".

     4. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonchè dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";

     b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2018";

     c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti: "Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

     5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa perizia giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

     6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonchè del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purchè sussistano le seguenti condizioni:

     a) il richiedente sia proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

     b) il richiedente sia altresì proprietario o suo parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

     c) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco, se ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

     d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo abilitativo non sia superiore a quella dell'immobile dichiarato inagibile;

     e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile;

     f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

     g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

     2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono allegati:

     a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 nonchè il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

     b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante i danni riportati dall'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, nonchè della conseguente ordinanza di inagibilità;

     c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.

     3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

     4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del parco.

     5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi".

     7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento".

     8. L'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.

     2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

     3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonchè le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

     4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.

     5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.

     6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto".

     9. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pubblici o paritari" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari" e le parole: "e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto";

     b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     "c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

     c) alla lettera a) del comma 2, le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

     d) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

     e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

     "3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente articolo";

     f) dopo il comma 3-sexies è inserito il seguente:

     "3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4";

     g) al comma 4-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto";

     h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16,".

     10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     11. L'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

     a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

     b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

     c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) l'Agenzia del demanio;

     e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

     12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

     b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2".

     13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

     "Art. 18. (Centrale unica di committenza). - 1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

     2. La centrale unica di committenza è individuata:

     a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

     b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

     3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

     4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

     5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al comma 1.

     6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

     14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonchè le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione".

     15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "pubblica e" sono soppresse.

     17. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

     b) al comma 3-bis:

     1) all'alinea, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: "fondamentale ed accessorio" e le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "è anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità";

     2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonchè dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

     b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario";

     c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di appartenenza";

     d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

     e) al comma 7, lettera b), le parole: ", nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse, le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";

     f) al comma 7, lettera c), le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;

     g) al comma 7-bis, dopo le parole: "al comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";

     h) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

     18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     19. In deroga alla previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3";

     b) al comma 3-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis".

     21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossà istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2020".

     22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

     23. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

     24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     25. Le autorità di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonchè del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

     26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º giugno 2018".

     27. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri comuni appartenenti a regioni diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, anche se non posti in posizione di confine.

     28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diritti reali di garanzia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "diritti reali di godimento".

     29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di due anni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

     30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "Dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 2023".

     31. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     "9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

     9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

     32. Dal 1º maggio 2018, gli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1º maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determinazione provvede anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1º maggio 2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici territoriali medesimi.

     33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

     34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,".

     35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

     36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

     37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

     39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

     40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

     41. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al comune.

     42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

     a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del citato articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

     b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

     43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

     44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

 

     Art. 2-ter. (Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel 2017). - 1. Ai fini di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

     a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     All'articolo 4, comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

     «0a) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali" e dopo le parole: "quotidiana e periodica" sono inserite le seguenti: "anche on line"».

     Nel titolo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 5-bis. (Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). - 1. All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2".

 

     Art. 5-ter. (Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore). - 1. All'articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),".

 

     Art. 5-quater. (Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso). - 1. All'articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro".

 

     Art. 5-quinquies. (Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali). - 1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonchè dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

     a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

 

     Art. 5-sexies. (Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117). - 1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 5-septies. (Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero). - 1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

     2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

     3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

     4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

     6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

 

     Art. 5-octies. (Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79). - 1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al citato comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,»;

     alla lettera c), al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali," sono inserite le seguenti: "nonchè al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,"»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 538-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

     b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto" sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa";

     b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197";

     c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1";

     d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

     e) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

 

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis. (Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonchè per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

     a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonchè per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;

     b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonchè per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

 

     All'articolo 7:

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

     a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

     b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture".

     4-ter. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia»;

     dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1º gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

     10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dallo stesso comma, le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "data del 31 ottobre 2017";

     b) al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017".

     10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

     10-quinquies. Dopo l'articolo 1917 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

     "Art. 1917-bis. (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli). - 1. A far data dall'entrata in vigore dei decreti legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95, il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli".

     10-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, riferite all'anno 2017 e non utilizzate per le finalità ivi previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017».

     Nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

     «Art. 7-bis. (Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, alla modifica delle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e, per gli effetti della medesima disposizione, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di polizia penitenziaria assegnato agli istituti penitenziari.

     3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e lo stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

     4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

 

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis. (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati). - 1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

     2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

 

     All'articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono inserite le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

 

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis. (Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi). - 1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo la parola: "professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

 

     All'articolo 11:

     al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17".

     2-ter. In sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91».

 

     Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis. (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa). - 1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

     "1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici"».

 

     All'articolo 12:

     al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo» sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».

 

     Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 12-bis. (Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo). - 1. Al fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e di garantire l'efficienza e la sicurezza in volo:

     a) al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,";

     b) all'articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, i commi 3 e 4 sono abrogati.

     2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 12-ter. (Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 91 è sostituito dal seguente:

     "91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

 

     All'articolo 13:

     al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole da: «La CONSOB detta» fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni» e il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonchè è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte".

     1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sono adottate entro il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, a decorrere dal 1º dicembre 2018».

 

     Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di concessioni autostradali). - 1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

     a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

     c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

     2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.

     3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.

     5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

 

     Art. 13-ter. (Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria). - 1. Il comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:

     "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonchè dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

 

     All'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro della difesa».

 

     All'articolo 15, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

     1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza, nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

     1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     1-quinquies. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

     1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-quinquies, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

     1-septies. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

 

     Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 15-bis. (Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria). - 1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere".

 

     Art. 15-ter. (Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonchè alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonchè ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonchè ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".

     2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANFS) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonchè per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

     4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:

     a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonchè gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162;

     b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

     c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare".

 

     Art. 15-quater. (Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po). - 1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi dell'ANAS Spa sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15-quinquies. (Modifica all'articolo 703 del codice della navigazione). - 1. Il quinto comma dell'articolo 703 del codice della navigazione è sostituito dai seguenti:

     "Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente.

     Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

     Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

     In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.

     La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate».

 

     All'articolo 16:

     al comma 1:

     alla lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili"»;

     alla lettera d), numero 1), settimo periodo, le parole: «1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1º aprile 2018»;

     alla lettera d), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

     «2-bis) al quinto periodo, le parole: "1º gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1º aprile 2018"»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può essere collocato in mobilità, a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di seconda fascia di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio 2002-2005, nonchè nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.

     1-ter. Il personale della CRI, di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».

 

     Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 17-bis. (Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria). - 1. All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni".

 

     Art. 17-ter. (Disposizioni in materia di 5 per mille). - 1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi nonchè di riparto ed erogazione delle somme".

 

     Art. 17-quater. (Sostegno alla progettazione degli enti locali). - 1. All'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, e successive modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi";

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

     a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;

     b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

     c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione";

     d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2017,";

     e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

     a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

     b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

     c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico";

     f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019";

     g) al secondo periodo del comma 5, le parole: "banca dati l'ultimo" sono sostituite dalle seguenti: "banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo";

     h) al comma 10, dopo la parola: "statali" sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune";

     i) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019";

     l) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".

     2. La rubrica del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita dalla seguente: "Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico".

     3. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     "d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".

     4. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

     5. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito dall'articolo 202, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione.

 

     Art. 17-quinquies. (Disposizioni in materia di enti locali). - 1. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" sono inserite le seguenti: "e del Comune di San Salvo (Chieti)"».

 

     All'articolo 18:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

 

     Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 18-bis. (Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale). - 1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quarto periodo, le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

     b) al quinto periodo, le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

 

     Art. 18-ter. (Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie). - 1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

     2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

 

     Art. 18-quater. (Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico). - 1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

     2. Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

     3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonchè alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

     4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

     5. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

     6. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonchè per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

     7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18-quinquies. (Debiti sanitari della Regione Sardegna). - 1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione».

 

     Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). - 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

     2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

 

     Art. 19-ter. (Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.

 

     Art. 19-quater. (Banca dati nazionale degli operatori economici). - 1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 19-quinquies. (Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche). - 1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis è effettuata in via esclusiva";

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma".

     2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

     b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" fino alla fine del comma sono soppresse.

     3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.

 

     Art. 19-sexies. (Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare). - 1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno".

 

     Art. 19-septies. (Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2018:

     a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

     b) il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

     "4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 19-octies. (Disposizioni in materia di riscossione). - 1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze".

     2. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale" sono aggiunte le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

     3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e gli enti pubblici non economici" sono sostituite dalle seguenti: ", gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione".

     4. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

     5. La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

     6. All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

     "4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza".

     Art 19-novies. (Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria). - 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "a sè e" sono soppresse.

 

     Art. 19-decies. (Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento). - 1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 19-undecies. (Misure per favorire la candidatura di Milano come sede dell'Agenzia EMA). - 1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonchè per le attività di promozione della candidatura medesima. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

     Art. 19-duodecies. (Modifica alla tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994). - 1. Alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce: "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)".

 

     Art. 19-terdecies. (Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di documentazione antimafia). - 1. Al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro";

     b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le seguenti: "per un importo superiore a 5.000 euro".

 

     Art. 19-quaterdecies. (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati). - 1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

     "Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). - 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonchè di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

     2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonchè al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

     3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

     4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

     5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

     a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

     b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

     c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

     d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

     e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

     f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

     g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

     h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

     i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

     6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

     7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

     8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

     9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

     10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

     11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

     3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 19-quinquiesdecies. (Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

     1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     1-quater. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

     1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni";

     b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1-quinquies è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice";

     c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

     2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

     3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

 

     All'articolo 20:

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "100 chilometri" sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate,";

     b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse;

     c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018".

     8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis».