§ 95.15.73 - D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:09/12/1996
Numero:695


Sommario
Art. 1.  Contabilità di magazzino.
Art. 2.  Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia.
Art. 3.  Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.
Art. 4.  Formalità contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti gli esercenti attività di impresa, di arti e professioni in regime di contabilità semplificata.
Art. 5.  Deducibilità dei componenti negativi.
Art. 6.  Adempimenti in materia di IVA.
Art. 7.  Norma finale.


§ 95.15.73 - D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.

(G.U. 6 febbraio 1997, n. 30)

 

     Art. 1. Contabilità di magazzino.

     1. Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati [1].

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 2. Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia.

     1. Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

     2. Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di fatturazione e registrazione tramite il bollettario di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni attive non soggette ad imposta sul valore aggiunto, possono essere annotate, anche ai fini delle imposte sui redditi, nel suddetto bollettario.

 

          Art. 3. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

     1. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono il registro di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri deve essere riportato, con riferimento alle distinte operazioni, l'importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti. I singoli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati nei registri stessi con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.

     2. I contribuenti di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per il regime di contabilità ordinaria, per il periodo d'imposta in corso, nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA, relativa all'anno precedente, o nella dichiarazione di inizio di attività. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. In tal caso devono tenere:

     a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

     b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

     c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fermo restando la facoltà di eseguire le annotazioni esclusivamente nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotta dall'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

 

          Art. 4. Formalità contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti gli esercenti attività di impresa, di arti e professioni in regime di contabilità semplificata.

     1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla vigente legislazione speciale sul lavoro.

 

          Art. 5. Deducibilità dei componenti negativi.

     1. Il comma 6 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

 

          Art. 6. Adempimenti in materia di IVA.

     1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a euro 300 può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata [2].

     2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili.

     3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

     4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo. [3]

     5. [4].

     6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300, può essere annotato, entro il termine di cui all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota [5].

     6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo [6].

     7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     8. [7]

     9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

     a) articolo 23, quarto comma;

     b) articolo 24, primo comma, terzo periodo;

     c) articolo 25, primo e quarto comma.

     10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.

 

          Art. 7. Norma finale.

     1. I riferimenti alle disposizioni abrogate nei precedenti articoli, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del presente regolamento.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[3] Comma così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[6] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[7] Comma soppresso dall'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R..