§ 55.3.91 - L. 12 luglio 2011, n. 106.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:12/07/2011
Numero:106


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 55.3.91 - L. 12 luglio 2011, n. 106.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

(G.U. 12 luglio 2011, n. 160)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70

 

     All'articolo 1:

     al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato»;

     al comma 3, alla lettera a):

     al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

     al numero 3), le parole: «dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006»;

     al comma 4, secondo periodo, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

 

     All'articolo 2:

     al comma 2, al terzo periodo, le parole: «dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 7:

     alla lettera a), le parole: «se, il numero complessivo dei dipendenti, è» sono sostituite dalle seguenti: «se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è» e le parole: «all'arco temporale di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     alla lettera c), le parole: «sono state irrogate» sono sostituite dalle seguenti: «siano state irrogate»;

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni»;

     al comma 9, terzo periodo, le parole: «ex lege n. 183/1987» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). - 1. In coerenza con la decisione assunta nel "Patto Europlus" del 24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi strutturali europei.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonchè le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.

     3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

     4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

     5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

     All'articolo 3:

     i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

     al comma 4, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio»;

     al comma 6:

     all'alinea, le parole: «turistico-alberghieri» sono sostituite dalla seguente: «turistici»;

     alla lettera a), al primo periodo, le parole: «comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter» e, al secondo periodo, la parola: «altresì» è sostituita dalla seguente: «comunque»;

     alla lettera b), le parole da: «gli eventuali maggiori oneri» fino alla fine della lettera sono soppresse;

     alla lettera c):

     al secondo periodo, le parole: «, nonchè presentare richieste ed istanze, nonchè ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale» sono sostituite dalle seguenti: «e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonchè ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «sono emanate» sono inserite le seguenti: «, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica,» e le parole: «delle amministrazioni statali,» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali.»;

     al comma 8, lettera b), le parole: «delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, come definiti sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «appositamente definiti nell'ambito»;

     nella rubrica, le parole: «Distretti turistico-alberghieri» sono sostituite dalle seguenti: «Distretti turistici».

     All'articolo 4:

     al comma 2:

     alla lettera b):

     al numero 1.1), dopo le parole: «o il socio unico» sono inserite le seguenti: «persona fisica»;

     al numero 1.2), le parole: «gli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «degli amministratori», le parole: «il direttore tecnico» dalle seguenti: «del direttore tecnico» e le parole: «o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza» dalle seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza»;

     il numero 1.4) è soppresso;

     il numero 1.7) è soppresso;

     al numero 1.9), la parola: «eliminate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;

     al numero 2), la parola: «limitatamente» è sostituita dalla seguente: «, limitatamente» e la parola: «affidamento» dalla seguente: «affidamento,»;

     al numero 4), capoverso 2:

     al secondo periodo, le parole: «le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima» sono sostituite dalle seguenti: «le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione»;

     il terzo periodo è soppresso;

     al sesto periodo, le parole: «con alcun soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto ad alcun soggetto»;

     alla lettera c):

     al numero 1), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: ", ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari"»;

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11"»;

     la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) all'articolo 48, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»;

     dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

     «e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento";

     e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "Alle procedure ristrette," sono inserite le seguenti: "per l'affidamento di lavori,"»;

     dopo la lettera g) è inserita la seguente:

     «g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: "Nelle procedure ristrette relative a" sono inserite le seguenti: "servizi o forniture, ovvero a"»;

     dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:

     «i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     "3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

     i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) è abrogata»;

     alla lettera l), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste»; al secondo periodo, le parole: «punto 5» sono sostituite dalle seguenti: «punto quinto» e le parole: «di cui all'articolo 122, commi 3 e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,»;

     dopo la lettera m) è inserita la seguente:

     «m-bis) all'articolo 125, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro"»;

     alla lettera o):

     all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono soppresse;

     al capoverso comma 4, le parole: «Ministero delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     alla lettera q), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, le parole: «da una banca» sono sostituite dalle seguenti: «da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo,»;

     alla lettera r), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti: «2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonchè, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare";

     2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso»;

     alla lettera s):

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso»;

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità"»;

     il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

     5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera"»;

     alla lettera t):

     al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) al comma 5, primo periodo, le parole: "nei tempi previsti dall'articolo 166." sono sostituite dalle seguenti: "nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4."»;

     al numero 2), le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10»;

     alla lettera u):

     al numero 1) sono premessi i seguenti:

     «01) nella rubrica, la parola: "definitivo" è sostituita dalla seguente: "preliminare";

     02) al comma 1, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 166" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 165"»;

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto preliminare" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare"»;

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare" e le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; al terzo periodo, le parole: "il progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto preliminare"»;

     il numero 3) è sostituito dal seguente:

     «3) al comma 4, primo periodo, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno" e le parole: "ricezione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "ricezione del progetto preliminare"»;

     dopo il numero 3) è inserito il seguente:

     «3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: "con la localizzazione" e le parole: "individuati nel progetto preliminare laddove già approvato" sono soppresse»;

     il numero 4) è sostituito dal seguente:

     «4) al comma 6, primo periodo, le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto preliminare" e le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"»;

     la lettera v) è sostituita dalla seguente:

     «v) all'articolo 169, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" sono inserite le seguenti: "ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti"»;

     alla lettera bb), le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»;

     la lettera cc) è sostituita dalla seguente: «cc) all'articolo 189:

     1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonchè quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie";

     2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: "di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti," sono sostituite dalle seguenti: "di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonchè"»;

     alla lettera dd), le parole: «un milione e cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «ultimo periodo» dalle seguenti: «secondo e terzo periodo»;

     alla lettera gg):

     al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale"»;

     al numero 4), la parola: «composizione» è sostituita dalla seguente: «commissione»;

     alla lettera ii):

     all'alinea, sono premesse le seguenti parole: «nella parte IV,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

     al capoverso Art. 246-bis, comma 1, primo periodo, la parola: «104» è sostituita dalle seguenti: «n. 104» e le parole: «non superiore al triplo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quintuplo»;

     alla lettera ll):

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) al comma 15, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"»;

     al numero 3), capoverso 20-bis le parole: «all'articolo 122» sono sostituite dalla seguenti: «agli articoli 122»;

     alla lettera mm):

     al numero 1), le parole «le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all' 8 per cento"»;

     al numero 2), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori»;

     al numero 3), le parole: «per i lavori» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori»;

     la lettera nn) è sostituita dalla seguente:

     «nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

     1) le parole: "responsabile della condotta dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto o responsabile di cantiere";

     2) prima delle parole: "Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori" è inserita la seguente tabella:

     "Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

    

Impresa

Codice fiscale

Categoria

Importo in cifre

Importo in lettere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 3, le parole: «lettere b), l) e dd)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis)»;

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità»;

     al comma 7, le parole: «si applicano ai progetti preliminari non approvati» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano ai progetti preliminari già approvati»;

     al comma 10, la parola: «u)» è soppressa;

     dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data»;

     al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «in modalità tematica» sono sostituite dalle seguenti: «per via telematica» e le parole: «n. 445 del 2000» dalle seguenti: «28 dicembre 2000, n. 445»;

     dopo il comma 14 è inserito il seguente:

     «14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000»;

     al comma 15:

     dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è abrogato;

     a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

     a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";

     a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara"»;

     alla lettera b), le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» sono soppresse;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) all'articolo 267, comma 10, le parole: "secondo periodo," sono soppresse»;

     alla lettera c):

     i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";

     2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e, al secondo periodo, le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse»;

     dopo il numero 2) è inserito il seguente:

     «2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     "12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento"»;

     i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

     «3) al comma 14, al primo periodo, la parola: "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo" e le parole: "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

     "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5";

     4) al comma 15, al primo periodo, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo" e le parole "OG 10," e "OS 20," sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5"»;

     al numero 7), le parole: «n. 554 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 1999, n. 554»;

     dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali"»;

     al comma 16:

     dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera d), la parola: ", comunque," è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rinnovabili una sola volta"»;

     la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) all'articolo 146:

     1) al comma 4, terzo periodo, la parola: "valida" è sostituita dalla seguente: "efficace";

     2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonchè della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole";

     3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "degli enti locali," sono inserite le seguenti: "agli enti parco,";

     4) al comma 7, primo periodo, le parole: "141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonchè dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonchè con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo";

     5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità";

     6) al comma 11, le parole: "diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed" sono soppresse;

     7) il comma 14 è sostituito dal seguente:

     "14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonchè per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134";

     8) il comma 15 è abrogato»;

     al comma 17, lettera b), capoverso comma 5-bis:

     al primo periodo, dopo le parole: «ovvero ad altri enti territoriali,» sono inserite le seguenti: «qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «dell'Agenzia del demanio,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

     al comma 19, le parole: «legge 22 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

     dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

     «19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "Il Fondo è ripartito," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonchè"».

     All'articolo 5: al comma 1:

     alla lettera d), la parola: «compravendita» è sostituita dalla seguente: «trasferimento»;

     dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

     «h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti»;

     al comma 2:

     alla lettera a):

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;

     il numero 2) è soppresso;

     alla lettera b), numero 2), alinea, le parole: «corredata dalle» sono sostituite dalle seguenti: «corredata delle», le parole: «a mezzo posta con raccomandata» dalle seguenti: «mediante posta raccomandata» e, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica»;

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «, comma 1,» sono soppresse; il capoverso 2-bis) è sostituito dal seguente:

     «2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:

     "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

     al comma 4, la parola: «compravendita» è sostituita dalla seguente: «trasferimento»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. E' consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. E' comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011»;

     al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: «alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purchè non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16"»;

     al comma 9, alinea, le parole: «le Regioni,» sono sostituite dalle seguenti: «le Regioni» e le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al comma 13:

     all'alinea, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale»;

     al comma 14:

     al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     al secondo periodo, le parole: «comma 6 lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9, lettera a)».

     All'articolo 6: al comma 1:

     all'alinea, la parola: «ulteriori» è sostituita dalla seguente: «ulteriore»;

     dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali»;

     alla lettera e), le parole: «un autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'autorizzazione»;

     è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi»;

     al comma 2:

     alla lettera a), numero 2), alinea, le parole: «, comma 5,» sono soppresse;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) all'articolo 67-sexies decies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. E' fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico"»;

     alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre 2011,»;

     al numero 6), la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e dopo le parole: «di cui alla lettera c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

     alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004»;

     alla lettera d), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

     «2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:

     1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "entro il 31 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "annualmente";

     2) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:

     "248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS";

     3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici";

     4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:

     4.1) il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo";

     4.2) l'articolo 18 è abrogato»;

     la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     "9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio"»;

     alla lettera f), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro per i rapporti con le regioni» sono inserite le seguenti: «e per la coesione territoriale»;

     sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     «f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

     "3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

     3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie";

     f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: "dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro";

     f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

     Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";

     2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni";

     f-quinquies) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

     "Art. 43-bis (Certificazione e documentazione d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

     a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

     b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

     2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

     3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

     4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

     f-sexies) nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

     3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonchè le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonchè ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

     4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

     5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

     f-septies) per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e favorire l'accesso delle imprese agricole ai mercati, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti;

     f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1º giugno 2012»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

     2-ter. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo"».

     All'articolo 7: al comma 1:

     alla lettera p), le parole: «mediante di atto notorio» sono sostituite dalle seguenti: «mediante atto notorio»;

     è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «in particolare» sono soppresse;

     alla lettera a):

     all'alinea, dopo le parole: «Raccomandazione 2003/361/CE» sono inserite le seguenti: «della Commissione, del 6 maggio 2003,»;

     al numero 1):

     al primo periodo, le parole: «di natura non regolamentare» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese»;

     al numero 2), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

     al numero 5), le parole: «9 ottobre 2008, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «9 aprile 2008, n. 81»;

     alla lettera b), le parole: «comma 2, lettera e), m), p), r)» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, lettere e), m), p) e r),» e le parole: «ai commi precedenti» dalle seguenti: «alla lettera a)»;

     alla lettera c), dopo le parole: «non può essere superiore a quindici giorni» sono inserite le seguenti: «lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre,» e le parole: «autonomi; anche in tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «autonomi. In entrambi i casi»;

     alla lettera d), le parole: «del legge del 27 luglio 2000 n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

     alla lettera e), numero 2), dopo la parola: «successivi.» è inserito il seguente periodo: «L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni»;

     la lettera f) è soppressa;

     alla lettera h):

     al primo periodo, le parole: «le stesse» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi»;

     al terzo periodo, le parole: «al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

     alla lettera i), le parole: «nell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2»;

     alla lettera m), le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire seicento milioni»;

     alla lettera n):

     al numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalla seguente: «alinea»;

     al numero 2.1), dopo le parole: «dell'imposta» è inserita la seguente: «regionale»;

     al numero 2.2), la parola: «eliminata» è sostituita dalla seguente: «soppressa»;

     il numero 3) è sostituito dai seguenti:

     «3) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonchè ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore";

     3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)"»;

     al numero 4), le parole: «ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini»;

     alla lettera p), il capoverso 4 è rinumerato come capoverso 3-bis;

     alla lettera s), le parole: «approvato con del» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al» e le parole: «è aggiunto il seguente paragrafo» dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti periodi», le parole: «di importo» sono soppresse e la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «1.000»;

     alla lettera t), numero 2), le parole: «dal successivo numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «dal numero 3) della presente lettera»;

     alla lettera u) è aggiunto, in fine, il seguente numero: «3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito"»;

     dopo la lettera u) è inserita la seguente:

     «u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1"»;

     la lettera v) è soppressa;

     alla lettera aa):

     ai numeri 1) e 2), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

     al numero 3), dopo le parole: «dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «dei commi 1 e 6» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

     dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:

     «cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni". Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

     cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), dopo le parole: "depositi fiscali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni";

     1.2) alla lettera b), dopo le parole: "depositi doganali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni";

     2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dei beni dal deposito" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,";

     3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43";

     4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate"»;

     dopo la lettera dd) è inserita la seguente:

     «dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità»;

     alla lettera ee), primo periodo, la parola: «partecipazione» è sostituita dalla seguente: «partecipazioni» e dopo la parola: «ovvero» è soppresso il segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera gg), le parole: «a decorre» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;

     sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     «gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ", succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" sono soppresse;

     gg-ter) a decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonchè le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

     gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

     1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonchè secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

     2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni;

     gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

     gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonchè quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

     gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):

     1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;

     2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "degli enti locali" fino a: "dati e" sono sostituite dalle seguenti: "tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentito di accedere ai dati e alle";

     3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;

     4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

     gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;

     gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa";

     gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

     1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

     2) ottomila euro, negli altri casi;

     gg-undecies) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

     a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     b) ottomila euro, negli altri casi";

     2) al comma 2, le parole: "all'importo indicato" sono sostituite dalle seguenti: "agli importi indicati";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

     2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

     2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonchè ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.

     2-quinquies. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: "la metà" sono sostituite dalle seguenti: "un terzo".

     2-sexies. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo

     la parola: "ruolo" sono inserite le seguenti: ", esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,".

     2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "tre punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale".

     2-novies. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio delle dogane"».

     All'articolo 8:

     al comma 1, lettera b), le parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008» sono soppresse;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello"»;

     al comma 3:

     alla lettera b), le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)» e le parole: «articoli 69 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 69 a 77»;

     alla lettera c):

     al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) all'articolo 38, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Nei casi di cui all'articolo 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale"»;

     al numero 3), le parole: «Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, il Ministro dello sviluppo economico può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nominare un nuovo e unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo»;

     al numero 4):

     all'alinea, dopo le parole: «articolo 47,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

     al capoverso 1), ultimo periodo, le parole: «del R.D.» sono sostituite dalle seguenti: «, del regio decreto»;

     al numero 5):

     all'alinea, le parole: «il primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

     il capoverso e) è ridenominato con la seguente lettera: «d-bis)»;

     al comma 4:

     alla lettera a), le parole: «Testo unico bancario e» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e delle»;

     alla lettera b), le parole: «Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993»;

     alla lettera c), le parole: «di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b) del presente comma»;

     alla lettera e), le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)» e le parole: «di cui ai precedenti commi» dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d)»;

     alla lettera g), le parole: «, della legge n. 191 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

     a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito, di seguito denominato "Ente";

     b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonchè delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

     c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;

     d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario e il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nella carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;

     e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito in data 17 febbraio 2009, diminuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

     f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. All'attuazione del periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione alle assunzioni di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;

     g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma»;

     al comma 5: alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «n. 266,»;

     al numero 3), dopo la parola: «dopo» sono inserite le seguenti: «le parole» e le parole: «di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «di finanziamento,»;

     alla lettera b), le parole: «di concerto con del» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il» e dopo le parole: «del Fondo di cui al decreto del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

     alla lettera c):

     al capoverso 361-bis:

     all'alinea, le parole: «fino al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per cento» e le parole: «sono destinate» dalle seguenti: «è destinata»;

     i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente ridenominati con le lettere a), b) e c);

     al capoverso 361-ter, le parole: «del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 361-bis»;

     la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto"»;

     la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci»;

     al comma 6:

     alla lettera a), le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», le parole: «150 mila euro» dalle seguenti: «200 mila euro», le parole: «al comma 2 del presente articolo» dalle seguenti: «alla lettera b)» e le parole: «30 mila euro e» dalle seguenti: «35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti,»;

     alla lettera b), dopo le parole: «la rinegoziazione assicura» sono inserite le seguenti: «, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,» e la parola: «reuters» è sostituita dalla seguente: «Reuters»;

     alla lettera d):

     al primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

     al terzo periodo, le parole: «al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «alla presente lettera»;

     al comma 7:

     alla lettera b):

     al numero 1), l'alinea è sostituito dal seguente:

     «1) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

     al numero 2), le parole da: «l'articolo 45» fino a: «con dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

     "3) con dichiarazione»;

     al numero 3), l'alinea è sostituito dal seguente:

     «3) all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;

     al numero 4), le parole: «comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «comma 3» dalle seguenti: «terzo comma»;

     alla lettera c):

     le parole: «le copie informatiche» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le copie informatiche»;

     le parole: «delle successive lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70"»;

     alla lettera d), le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     alla lettera f), le parole: «le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla» sono sostituite dalle seguenti: «le modifiche apportate al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla»;

     è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     «f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego"»;

     al comma 8:

     alla lettera b), le parole: «120-ter del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «120-ter,»;

     alla lettera c), numero 2), capoverso comma 7, primo periodo, le parole: «poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo» sono soppresse;

     al comma 9: alla lettera c):

     al capoverso comma 4, quinto periodo, le parole: «degli risultati» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati»;

     al capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «sostitutiva delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «nella misura»;

     alla lettera d), capoverso comma 5, al terzo periodo, le parole: «la restante parte» sono sostituite dalle seguenti: «, per la restante parte,» e, all'ultimo periodo, le parole: «il 16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 febbraio»;

     alla lettera e), dopo le parole: «all'imposta sostitutiva di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;

     il comma 10 è soppresso;

     al comma 11, le parole: «nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/ 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009» e le parole: «al comma 2 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727»;

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "consorzi con attività esterna", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "nonchè quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti"»;

     b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè da liberi professionisti"».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). - 1. In caso di regolarizzazione dei pagamento, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

     2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo».

     All'articolo 9: al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001»;

     al comma 2, le parole: «ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1997, n. 297» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,»;

     al comma 4, le parole: «delle ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «della ricerca»;

     al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei donatori» sono inserite le seguenti: «, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,»;

     al comma 6, lettera e), il capoverso è soppresso;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi»;

     al comma 8, le parole: «della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;

     al comma 9, primo periodo, le parole: «successivo comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;

     al comma 15, primo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 2010, n. 240» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

     al comma 16, lettera b), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

     al comma 17:

     al primo periodo, le parole: « processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 » sono sostituite dalle seguenti: « processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     al secondo periodo, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

     al comma 18, le parole: «di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

     il comma 19 è sostituito dal seguente:

     «19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 luglio", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";

     b) il comma 3 è abrogato»;

     al comma 20, le parole: «è così modificato "a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dal seguente: "A decorrere», dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012» sono inserite le seguenti: «, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti,», le parole: «in forza dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in forza dell'articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale»;

     il comma 21 è sostituito dai seguenti:

     «21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".

     21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente».

     All'articolo 10:

     al comma 3, primo periodo, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «dal comma 1 ed» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1, e» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

     al comma 5:

     alla lettera a), capoverso, la parola: «à» è sostituita dalla seguente: «a» e le parole: «la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «la loro residenza»;

     alla lettera b), numero 2), la parola: «esentate» è sostituita dalla seguente: «esentati»;

     alla lettera c), capoverso, le parole: «su una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «in una dichiarazione»;

     al comma 9, primo periodo, le parole: «procedure concorsuali a capo reparto» sono sostituite dalle seguenti: «procedure concorsuali per la nomina a capo reparto»;

     al comma 11, le parole: «Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua»;

     al comma 14:

     alla lettera a), la parola: «comminando» è sostituita dalla seguente: «irrogando»;

     alla lettera c), le parole: «, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio chi inquina paga», sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività»;

     alla lettera d), le parole: «sia pienamente realizzato» sono sostituite dalle seguenti: «siano pienamente attuati» e le parole: «intesa con la Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata»;

     alla lettera l), le parole: «che è trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «e la trasmette»;

     al comma 16:

     il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     all'ottavo periodo, le parole: «amministrativo contabile» sono sostituite dalla seguente: «amministrativo-contabile»;

     al comma 17:

     al secondo periodo, le parole: «Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Dà attuazione», la parola: «questo» dalla seguente: «questa» e le parole: «assicura gli adempimenti» dalle seguenti: «assicura l'esecuzione degli adempimenti»;

     il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il direttore generale è nominato dall'Agenzia per un periodo di tre anni, non rinnovabile»;

     al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico»;

     al comma 19:

     al primo periodo, la parola: «direttamente» è sostituita dalla seguente: «, direttamente»;

     al secondo periodo, le parole: «, per l'intera durata» sono sostituite dalle seguenti: «per l'intera durata»;

     al comma 20:

     al primo periodo, la parola: «membri» è sostituita dalla seguente: «componenti» e le parole: «nei settore» dalle seguenti: «nel settore»;

     al terzo periodo, le parole: «si applica la» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano una»;

     al quarto periodo, le parole: «di tali sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo»;

     al comma 22, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei Ministri» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

     al comma 23:

     al primo periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22», dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero» e le parole: «della presente legge» dalle seguenti: «del presente decreto»;

     al secondo periodo, le parole: «comma 18» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22»;

     al comma 24, lettera a), primo periodo, la parola: «relativo» è soppressa e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     al comma 25, la parola: «applicazione» è sostituita dalla seguente: «applicazione,», dopo le parole: «comma 22» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo» e le parole: «le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite»;

     al comma 26, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

     dopo il comma 26 è inserito il seguente:

     «26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti dell'Agenzia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agenzia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni».

     All'articolo 11: al comma 2:

     all'alinea, le parole: «dal precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo»;

     alla lettera a), le parole: «della soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abrogazione»;

     alla lettera b), le parole: «5 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 9».

     E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

 

     « ALLEGATO 1

     (Articolo 5, comma 4-bis)

 

     Tabella delle tasse ipotecarie

    

N. ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note

1

Esecuzione di formalità

 

 

1.1.

per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione

35,00

Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.

1.2.

per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente

55,00

 

2

Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio

 

 

2.1.

ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile

 

 

2.1.1.

ricerca su base informativa:

 

L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

 

per ogni nominativo richiesto;

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.

 

ovvero

 

 

 

per ciascuna unità immobiliare richiesta;

 

 

 

ovvero

 

 

 

per ciascuna richiesta congiunta

7,00

 

2.1.2.

per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico

3,50

L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

2.1.3.

ricerca nei registri cartacei:

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

per ogni nominativo richiesto

3,00

Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari.

 

 

 

Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.

2.1.4.

per ogni titolo stampato

8,00

È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.

 

per ogni nota stampata

4,00

 

2.1.5.

per ogni nota o titolo visionati

4,00

Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.

2.1.6.

tentativo di accesso non produttivo

0,15

L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

3

Ricerca di un soggetto in ambito nazionale

 

 

3.1.

per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale

20,00

Il servizio sarà fornito progressivamente.

4

Certificazione:

 

 

4.1.

certificati ipotecari

 

 

4.1.1.

per ogni certificato riguardante una sola persona

30,00

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

 

 

Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.

4.1.2.

per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note

2,00

Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.

4.2.

rilascio di copia

 

 

4.2.1.

per ogni richiesta di copia di nota o titolo

10,00

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

4.3.

altre certificazioni

 

 

4.3.1.

per ogni altra certificazione o attestazione

5,00

 

5

Note d'ufficio

 

 

5.1.

per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile

10,00

 

6

Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno

 

 

6.1.

per ogni soggetto

1,00

L'importo è dovuto anticipatamente.

 

 

 

Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.».