Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 02/07/1993 |
Numero: | 2454 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: |
Art. 1 bis. |
Art. 2. Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e [...] |
Art. 3. Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene [...] |
Art. 4. La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata. |
Art. 4 bis. |
Art. 4 ter. |
Art. 4 quater. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale prima del 1° gennaio 1991. |
Art. 25. |
Art. 35. Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie [...] |
Art. 36. Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una [...] |
Art. 37. Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa [...] |
Art. 38. Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce [...] |
Art. 39. Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o [...] |
Art. 40. Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del [...] |
Art. 41. 1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati [...] |
Art. 42. La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto: |
Art. 43. Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono: |
Art. 44. Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il [...] |
Art. 45. Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato [...] |
Art. 46. Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare: |
Art. 47. Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni: |
Art. 48. 1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b). |
Art. 49. Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato. Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli [...] |
Art. 50. 1. Il formato del certificato è di 210 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non [...] |
Art. 51. |
Art. 52. Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su [...] |
Art. 53. Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto [...] |
Art. 54. Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni. |
Art. 55. Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari [...] |
Art. 56. 1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari [...] |
Art. 57. 1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura "originale" figurante accanto [...] |
Art. 58. 1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta [...] |
Art. 59. 1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. |
Art. 60. 1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero [...] |
Art. 61. Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate [...] |
Art. 62. In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione [...] |
Art. 63. 1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il [...] |
Art. 64. 1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o [...] |
Art. 65. 1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità. |
Art. 66. |
Art. 67. |
Art. 68. |
Art. 69. |
Art. 70. |
Art. 70 bis. |
Art. 71. |
Art. 72. |
Art. 72 bis. |
Art. 72 ter. |
Art. 73. |
Art. 74. |
Art. 75. |
Art. 76. |
Art. 77. |
Art. 78. |
Art. 79. |
Art. 80. |
Art. 81. |
Art. 82. |
Art. 83. |
Art. 84. |
Art. 85. |
Art. 86. |
Art. 87. |
Art. 88. |
Art. 89. |
Art. 90. |
Art. 90 bis. |
Art. 90 ter. |
Art. 90 quater. |
Art. 91. |
Art. 92. |
Art. 93. |
Art. 93 bis. |
Art. 94. |
Art. 95. |
Art. 96. |
Art. 97. |
Art. 98. |
Art. 99. |
Art. 100. |
Art. 101. |
Art. 101 bis. |
Art. 102. |
Art. 103. |
Art.104. |
Art. 105. |
Art. 106. |
Art. 107. |
Art. 108. |
Art. 110. |
Art. 111. |
Art. 112. |
Art. 113. |
Art. 114. |
Art. 115. |
Art. 116. |
Art. 117. |
Art. 118. |
Art. 119. |
Art. 120. |
Art. 121. |
Art. 122. |
Art. 123. |
Art. 141. 1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23. |
Art. 142. 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: |
Art. 143. 1. Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se |
Art. 144. 1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in [...] |
Art. 145. |
Art. 146. |
Art. 147. 1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse [...] |
Art. 148. |
Art. 149. 1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del codice, l'espressione "attività riguardanti la commercializzazione" comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione [...] |
Art. 150. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di [...] |
Art. 151. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice, (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di [...] |
Art. 152. 1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, [...] |
Art. 153. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità [...] |
Art. 154. |
Art. 155. |
Art. 156. Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c), del codice si applica mutatis mutandis. |
Art. 156 bis. |
Art. 157. 1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti: |
Art. 158. 1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare dev'essere opportunamente corretto solo se il [...] |
Art. 159. |
Art. 160. Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una [...] |
Art. 161. Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale [...] |
Art. 162. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza. |
Art. 163. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende: |
Art. 164. Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice, |
Art. 165. 1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse [...] |
Art. 166. Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25. |
Art. 167. |
Art. 168. |
Art. 169. 1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la [...] |
Art. 170. |
Art. 171. 1. Quando il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, [...] |
Art. 172. |
Art. 173. |
Art. 174. |
Art. 175. |
Art. 176. |
Art. 177. |
Art. 178. 1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è [...] |
Art. 179. 1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo [...] |
Art. 180. Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di [...] |
Art. 181. 1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore [...] |
Art. 181 bis. |
Art. 182. 1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice è ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorità doganale, [...] |
Art. 183. 1. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la redige. |
Art. 184. 1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafo 1, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta [...] |
Art. 185. 1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati "magazzini di [...] |
Art. 186. L'introduzione delle merci in un magazzino di custodia temporanea avviene in base alla dichiarazione sommaria. Tuttavia l'autorità doganale può richiedere la presentazione di una dichiarazione [...] |
Art. 187. Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione [...] |
Art. 188. |
Art. 189. Quando le merci provenienti da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea e inoltrate con un titolo di trasporto unico, per la stessa via e [...] |
Art. 190. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per: |
Art. 191. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati: |
Art. 192. Qualsiasi controllo e formalità applicabili: |
Art. 193. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano: |
Art. 194. 1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro [...] |
Art. 195. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché: |
Art. 196. I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano [...] |
Art. 197. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di "aeroporto comunitario di carattere internazionale", di cui all'articolo 190, lettera b). La [...] |
Art. 198. 1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata. |
Art. 199. |
Art. 200. I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati [...] |
Art. 201. 1. La dichiarazione deve essere depositata nell'ufficio doganale in cui sono state presentate le merci. Essa può essere depositata non appena abbia avuto luogo tale presentazione. |
Art. 202. 1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo. |
Art. 203. La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione medesima. |
Art. 204. L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella [...] |
Art. 205. 1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro [...] |
Art. 206. Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra [...] |
Art. 207. Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, [...] |
Art. 208. 1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce [...] |
Art. 209. 1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o [...] |
Art. 210. Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo [...] |
Art. 211. La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità. |
Art. 212. 1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto [...] |
Art. 213. I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38. |
Art. 214. Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto [...] |
Art. 215. 1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che [...] |
Art. 216. |
Art. 217. Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al [...] |
Art. 218. 1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti: |
Art. 219. 1. La dichiarazione di transito comunitario è accompagnata dal documento di trasporto. |
Art. 220. |
Art. 221. 1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che [...] |
Art. 222. |
Art. 223. |
Art. 224. |
Art. 225. Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale: |
Art. 226. Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale: |
Art. 227. 1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello [...] |
Art. 228. Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato [...] |
Art. 229. 1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 497, paragrafo 3, secondo comma, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti: |
Art. 230. Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233: |
Art. 231. Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b): |
Art. 232. 1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto [...] |
Art. 233. |
Art. 234. 1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è [...] |
Art. 235. Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di [...] |
Art. 236. Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per "viaggiatore" si intende: |
Art. 237. 1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana: |
Art. 238. L'articolo 237 non si applica: |
Art. 239. 1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste. |
Art. 240. 1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante. |
Art. 241. 1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non [...] |
Art. 242. 1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante. |
Art. 243. 1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione. |
Art. 244. Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando [...] |
Art. 245. 1. Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata. |
Art. 246. 1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità [...] |
Art. 247. 1. L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa [...] |
Art. 248. 1. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i [...] |
Art. 249. 1. La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di [...] |
Art. 250. 1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino, del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine [...] |
Art. 251. In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni: |
Art. 252. |
Art. 253. 1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che [...] |
Art. 253 bis. |
Art. 254. |
Art. 255. 1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere [...] |
Art. 256. 1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere [...] |
Art. 257. 1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. [...] |
Art. 258. Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito [...] |
Art. 259. La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra [...] |
Art. 260. 1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di [...] |
Art. 261. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di [...] |
Art. 262. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260: |
Art. 263. L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far [...] |
Art. 264. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che: |
Art. 265. 1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando: |
Art. 266. 1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto: |
Art. 267. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare: |
Art. 268. 1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che l'ufficio doganale di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui [...] |
Art. 269. 1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata [...] |
Art. 270. 1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione. |
Art. 271. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, in particolare: |
Art. 272. 1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274. |
Art. 273. 1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo [...] |
Art. 274. L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare: |
Art. 275. |
Art. 276. Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di [...] |
Art. 277. Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento [...] |
Art. 277 bis. |
Art. 278. 1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi [...] |
Art. 279. Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo. |
Art. 280. |
Art. 281. Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il [...] |
Art. 282. 1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e [...] |
Art. 283. L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso [...] |
Art. 284. Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis. |
Art. 285. 1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283: |
Art. 286. 1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede [...] |
Art. 287. 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina, in particolare: |
Art. 288. 1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione [...] |
Art. 289. Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel [...] |
Art. 290. 1. Quando merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA. |
Art. 290 bis. |
Art. 290 ter. |
Art. 290 quater. |
Art. 290 quinquies. |
Art. 291. |
Art. 292. |
Art. 293. |
Art. 294. |
Art. 295. |
Art. 296. |
Art. 297. |
Art. 298. |
Art. 299. |
Art. 300. |
Art. 308 bis. |
Art. 308 ter. |
Art. 308 quater. |
Art. 308 quinquies. |
Art. 309. |
Art. 310. |
Art. 311. |
Art. 312. |
Art. 313. |
Art. 313 bis. |
Art. 313 ter. |
Art. 314. |
Art. 314 bis. |
Art. 314 ter. |
Art. 315. |
Art. 315 bis. |
Art. 316. |
Art. 317. 1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci |
Art. 317 bis. |
Art. 317 ter. |
Art. 318. |
Art. 319. 1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, apponendo in modo visibile nella casella riservata alla [...] |
Art. 320. Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario: |
Art. 321. Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario: |
Art. 322. 1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come [...] |
Art. 323. Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate [...] |
Art. 323 bis. |
Art. 324. |
Art. 324 bis. |
Art. 324 ter. |
Art. 324 quater. |
Art. 324 quinquies. |
Art. 324 sexies. |
Art. 324 septies. |
Art. 325. |
Art. 326. |
Art. 327. 1. Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43. |
Art. 328. |
Art. 329. |
Art. 330. |
Art. 331. |
Art. 332. |
Art. 333. |
Art. 334. |
Art. 335. |
Art. 336. |
Art. 337. |
Art. 338. |
Art. 339. |
Art .340. |
Art. 340 bis. |
Art. 340 ter. |
Art. 340 quater. |
Art. 340 quinquies. |
Art. 340 sexies. |
Art. 342. |
Art. 343. |
Art. 344. |
Art. 345. |
Art. 346. |
Art. 347. |
Art. 348. |
Art. 349. |
Art. 350. |
Art. 351. |
Art. 352. |
Art. 353. |
Art. 354. |
Art. 355. |
Art. 356. |
Art. 357. |
Art. 358. |
Art. 359. |
Art. 360. |
Art. 361. |
Art. 362. |
Art. 363. |
Art. 364. |
Art. 365. |
Art. 366. |
Art. 367. |
Art. 368. |
Art. 368 bis. |
Art. 369. |
Art. 369 bis. |
Art. 370. |
Art. 371. |
Art. 372. |
Art. 373. |
Art. 374. |
Art. 375. |
Art. 376. |
Art. 377. |
Art. 378. |
Art. 379. |
Art. 380. |
Art. 381. |
Art. 382. |
Art. 383. |
Art. 384. |
Art. 385. |
Art. 386. |
Art. 387. |
Art. 397. |
Art. 398. |
Art. 399. |
Art. 400. |
Art. 401. |
Art. 402. |
Art. 403. |
Art. 404. |
Art. 405. |
Art. 406. |
Art. 407. |
Art. 408. |
Art. 408 bis. |
Art. 409. |
Art. 410. |
Art. 411. |
Art. 412. |
Art. 413. Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle [...] |
Art. 414. |
Art. 415. Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi. |
Art. 416. 1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, [...] |
Art. 417. Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura [...] |
Art. 418. Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare: |
Art. 419. 1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata [...] |
Art. 420. Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli. |
Art. 421. 1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 [...] |
Art. 422. 1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420. |
Art. 423. 1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la [...] |
Art. 424. 1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di [...] |
Art. 425. Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro [...] |
Art. 426. |
Art. 427. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per: |
Art. 428. |
Art. 429. 1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto - tramite i suoi rappresentanti nazionali - tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi [...] |
Art. 430. 1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale. |
Art. 431. Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non [...] |
Art. 432. L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura [...] |
Art. 433. In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina: |
Art. 434. 1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve [...] |
Art. 435. |
Art. 436. 1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR. |
Art. 437. 1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435. |
Art. 438. 1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la [...] |
Art. 439. 1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione [...] |
Art. 440. Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga [...] |
Art. 441. 1. Le disposizioni degli articoli 350 e 385 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è [...] |
Art. 442. 1. Quando si applichi il regime di transito comunitario, le disposizioni degli articoli da 412 a 441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli da 344 a 362, [...] |
Art. 442 bis. |
Art. 443. |
Art. 444. |
Art. 445. |
Art. 446. |
Art. 447. |
Art. 448. |
Art. 449. |
Art. 450. 1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture. |
Art. 450 bis. |
Art. 450 ter. |
Art. 450 quater. |
Art. 450 quinquies. |
Art. 451. |
Art. 452. Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità [...] |
Art. 453. 1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere [...] |
Art. 454. |
Art. 454 bis. |
Art. 454 ter. |
Art. 454 quater. |
Art. 455. |
Art. 455 bis. |
Art. 456. |
Art. 457. |
Art. 457 bis. |
Art. 457 ter. |
Art. 457 quater. |
Art. 457 quinquies. |
Art. 458. 1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA. |
Art. 459. 1. Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene inviato, al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato [...] |
Art. 460. 1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 [...] |
Art. 461. 1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato [...] |
Art. 462. 1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale [...] |
Art. 462 bis. |
Art. 496. |
Art. 497. |
Art. 499. |
Art. 500. |
Art. 501. |
Art. 502. |
Art. 503. |
Art. 504. |
Art. 505. |
Art. 506. |
Art. 507. |
Art. 508. |
Art. 510. |
Art. 511. |
Art. 512. |
Art. 514. |
Art. 515. |
Art. 516. |
Art. 517. |
Art. 518. |
Art. 519. |
Art. 520. |
Art. 521. |
Art. 522. |
Art. 523. |
Art. 524. |
Art. 525. |
Art. 526. |
Art. 527. |
Art. 528. |
Art. 529. |
Art. 530. |
Art. 531. |
Art. 532. |
Art. 533. |
Art. 534. |
Art. 535. |
Art. 536. |
Art. 537. |
Art. 538. |
Art. 539. |
Art. 540. |
Art. 541. |
Art. 542. |
Art. 543 |
Art. 544 |
Art. 545. |
Art. 546. |
Art. 547. |
Art. 547 bis. |
Art. 548. |
Art. 549. |
Art. 550. |
Art. 551. |
Art. 552. |
Art. 553. |
Art. 554. |
Art. 555. |
Art. 556. |
Art. 557. |
Art. 558. |
Art. 559. |
Art. 560. |
Art. 561. |
Art. 562. |
Art. 563. |
Art. 564. |
Art. 565. |
Art. 566. |
Art. 567. |
Art. 568. |
Art. 569. |
Art. 570. |
Art. 571. |
Art. 572. |
Art. 573. |
Art. 574. |
Art. 575. |
Art. 576. |
Art. 577. |
Art. 578. |
Art. 579. |
Art. 580. |
Art. 581. |
Art. 582. |
Art. 583. |
Art. 584. |
Art. 585. |
Art. 586. |
Art. 587. |
Art. 588. |
Art. 589. |
Art. 590. |
Art. 591. |
Art. 592. |
Art. 788. 1. È considerato esportatore ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è [...] |
Art. 789. In caso di subappalto, la dichiarazione di esportazione può essere depositata anche nell'ufficio doganale competente nel luogo in cui il subappaltatore è stabilito. |
Art. 790. Qualora, per motivi di organizzazione amministrativa, l'articolo 161, paragrafo 5, prima frase, del codice non possa venir applicato, la dichiarazione può essere depositata in qualsiasi ufficio [...] |
Art. 791. 1. Per motivi debitamente giustificati la dichiarazione di esportazione può essere accettata: |
Art. 792. Fatto salvo l'articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale [...] |
Art. 793. 1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate in dogana nell'ufficio doganale di uscita. |
Art. 794. 1. Le merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore per spedizione e per dichiarante non sia superiore a 3.000 ECU possono essere dichiarate nell'ufficio doganale di [...] |
Art. 795. Quando una merce sia uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa deve essere depositata a posteriori dall'esportatore [...] |
Art. 796. 1. Qualora la merce per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione non sia uscita dal territorio doganale della Comunità, il dichiarante ne dà senza indugio comunicazione [...] |
Art. 797. 1. L'esportazione può essere effettuata a fronte di un carnet ATA quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: |
Art. 798. Quando una merce che ha lasciato il territorio doganale della Comunità scortata da un carnet ATA non sia più destinata ed essere reimportata, all'ufficio doganale di esportazione deve essere [...] |
Art. 799. |
Art. 800. |
Art. 801. |
Art. 802. |
Art. 803. |
Art. 804. |
Art. 805. |
Art. 806. |
Art. 807. |
Art. 808. |
Art. 809. |
Art. 810. |
Art. 811. |
Art. 812. |
Art. 813. |
Art. 814. |
Art. 841. |
Art. 842. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 182, paragrafo 3, del codice, la notifica della distruzione delle merci deve essere fatta per iscritto e firmata dall'interessato. La notifica deve [...] |
Art. 843. |
Art. 844. 1. In applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del codice, sono esonerate dai dazi all'importazione le merci: |
Art. 845. Le merci in reintroduzione beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione anche quando costituiscono una frazione delle merci precedentemente esportate dal territorio doganale della [...] |
Art. 846. 1. In deroga all'articolo 186 del codice sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione le merci in reintroduzione che si trovano in una delle seguenti situazioni: |
Art. 847. Su richiesta dell'interessato, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, l'autorità doganale rilascia un documento contenente gli elementi d'informazione necessari per [...] |
Art. 848. 1. Sono ammesse come merci in reintroduzione: |
Art. 849. 1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 848, a sostegno di qualsiasi dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in reintroduzione, la cui esportazione può aver dato luogo [...] |
Art. 850. Il bollettino d'informazione INF 3 è redatto in un originale e due copie su formulari conformi ai modelli figuranti nell'allegato 110. |
Art. 851. 1. Fatto salvo il paragrafo 3, il bollettino INF 3 è rilasciato, su domanda dell'esportatore, dall'autorità doganale dell'ufficio di esportazione al momento dell'espletamento delle formalità di [...] |
Art. 852. 1. Il bollettino INF 3 deve contenere tutti gli elementi d'informazione stabiliti dall'autorità doganale per identificare le merci esportate. |
Art. 853. L'originale e una copia del bollettino INF 3 sono consegnati all'esportatore per essere presentati all'ufficio doganale di reintroduzione. La seconda copia è archiviata dall'autorità doganale [...] |
Art. 854. L'amministrazione dell'ufficio doganale di reintroduzione indica sull'originale e sulla copia del bollettino INF 3 la quantità di merci in reintroduzione che beneficia dell'esenzione dai dazi [...] |
Art. 855. |
Art. 856. 1. L'autorità doganale dell'ufficio di esportazione trasmette all'autorità doganale dell'ufficio di reimportazione, su domanda di questa, tutte le informazioni di cui dispone per accertare se le [...] |
Art. 856 bis. |
Art. 857. 1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione, ai sensi degli articoli 193, 194 e 195 del codice, nonché il deposito in contanti oppure la consegna di titoli che [...] |
Art. 858. La costituzione di una garanzia in forma di deposito in contanti non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale. |
Art. 859. Ai sensi dell'articolo 204, paragrafo 1, del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerate le [...] |
Art. 860. Conformemente all'articolo 204, paragrafo 1, del codice, l'autorità doganale ritiene sorta l'obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono [...] |
Art. 861. Il fatto che le inosservanze di cui all'articolo 859 non facciano sorgere l'obbligazione doganale non osta all'applicazione delle disposizioni repressive in vigore, né all'applicazione delle [...] |
Art. 862. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 206 del codice, l'autorità doganale tiene conto, a richiesta dell'interessato, delle quantità mancanti, quando dalle prove da questi fornite risulti [...] |
Art. 863. L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornirle la prova che la perdita irrimediabile della merce è dovuta alla sua stessa natura quando sia certa che tale perdita non è imputabile [...] |
Art. 864. Le disposizioni nazionali, in vigore negli Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando [...] |
Art. 865. |
Art. 866. Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma degli [...] |
Art. 867. La confisca di una merce, a norma dell'articolo 233, lettere c) e d), del codice, non modifica la posizione doganale di tale merce. |
Art. 867 bis. |
Art. 868. Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ECU. |
Art. 869. Spetta all'autorità doganale decidere di non contabilizzare a posteriori i dazi non riscossi: |
Art. 870. |
Art. 871. |
Art. 872. La Commissione trasmette agli Stati membri copia della pratica di cui all'articolo 871, primo comma, entro quindici giorni dal ricevimento. L'esame della pratica viene iscritto, non appena [...] |
Art. 872 bis. |
Art. 873. |
Art. 874. La decisione di cui all'articolo 873 deve essere notificata allo Stato membro interessato il più presto possibile e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo [...] |
Art. 875. Ove la decisione di cui all'articolo 873 stabilisca che il caso esaminato consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi, la Commissione può, alle condizioni [...] |
Art. 876. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 873 o non ha notificato alcuna decisione allo Stato membro interessato nel termine di cui all'articolo 874, [...] |
Art. 876 bis. |
Art. 877. 1. Ai sensi del presente titolo si intende per: |
Art. 878. 1. La domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, qui di seguito denominata "domanda di rimborso o di sgravio", è fatta dalla persona che ha pagato tali dazi o [...] |
Art. 879. 1. La domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice, deve essere presentata all'ufficio doganale di contabilizzazione, a meno che [...] |
Art. 880. Fatte salve le disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune, quando la domanda riguardi una merce che ha dato luogo alla presentazione di titoli d'importazione, di [...] |
Art. 881. 1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 879 può accettare una domanda che non contenga tutti gli elementi d'informazione previsti nel formulario di cui all'articolo 878, paragrafo 2. Tuttavia, [...] |
Art. 882. 1. Per merci in reintroduzione che all'atto della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di dazi all'esportazione, il rimborso o lo [...] |
Art. 883. L'autorità doganale di decisione può autorizzare l'espletamento delle formalità doganali, alle quali potrà essere subordinato il rimborso o lo sgravio, prima di aver deliberato sulla domanda di [...] |
Art. 884. Fatto salvo l'articolo 883, e fino a quando non sarà stata presa una decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio, la merce alla quale si riferisce l'importo dei dazi di cui si chiede il [...] |
Art. 885. 1. Se la domanda di rimborso o di sgravio riguarda un caso per il quale è necessario ottenere informazioni complementari o procedere al controllo della merce, in particolare per assicurarsi che [...] |
Art. 886. 1. L'autorità doganale di decisione, una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, delibera per iscritto sulla domanda di rimborso o di sgravio, conformemente all'articolo 6, paragrafi [...] |
Art. 887. 1. L'ufficio doganale di esecuzione interviene per accertarsi: |
Art. 888. Se l'autorità doganale di decisione ha deliberato favorevolmente sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi procede a tale rimborso o sgravio soltanto quando dispone dell'attestato di cui [...] |
Art. 889. 1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fondi sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione [...] |
Art. 890. |
Art. 891. Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi quando a sostegno della domanda sono presentati titoli comportanti la fissazione anticipata dei prelievi. |
Art. 892. Conformemente all'articolo 238 del codice, non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando: |
Art. 893. 1. Fatto salvo l'articolo 900, paragrafo 1, lettera c), l'autorità doganale di decisione stabilisce un termine, non eccedente due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione della decisione [...] |
Art. 894. Se dalla distruzione della merce, autorizzata dall'autorità doganale di decisione, si ricavano rottami e residui, questi ultimi sono da considerarsi merci non comunitarie non appena sarà stata [...] |
Art. 895. Quando è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 238, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni utili affinché le merci [...] |
Art. 896. 1. Le merci che, nel quadro della politica agraria comune, sono vincolate ad un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione a fronte di un titolo d'importazione o di [...] |
Art. 897. Quando l'esportazione, la riesportazione, la distruzione o qualsiasi altra destinazione autorizzata riguardi, invece del materiale completo, uno o più pezzi staccati o uno o più elementi di tale [...] |
Art. 898. L'importo di cui all'articolo 240 del codice è fissato in 10 ECU. |
Art. 899. Fatte salve altre situazioni da esaminare caso per caso nell'ambito della procedura prevista agli articoli da 905 a 909 e quando l'autorità doganale di decisione, cui è stata presentata la [...] |
Art. 900. 1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando: |
Art. 901. 1. Inoltre, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando: |
Art. 902. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 901, paragrafo 2: |
Art. 903. 1. Per le merci in reintroduzione che al momento della loro esportazione fuori del territorio doganale della Comunità avevano dato luogo alla riscossione di un dazio all'esportazione, la loro [...] |
Art. 904. Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando, secondo il caso, l'unico motivo a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio è costituito: |
Art. 905. 1. Quando l'autorità doganale di decisione, alla quale è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio in virtù dell'articolo 239, paragrafo 2, del codice, non sia in grado di decidere, [...] |
Art. 906. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della pratica di cui all'articolo 905, paragrafo 2, la Commissione ne trasmette copia agli Stati membri. |
Art. 906 bis. |
Art. 907. |
Art. 908. 1. La comunicazione della decisione di cui all'articolo 907 deve essere fatta allo Stato membro interessato al più presto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui [...] |
Art. 909. Se la Commissione non ha adottato alcuna decisione nel termine di cui all'articolo 907 o non ha comunicato alcuna decisione allo Stato membro in causa nel termine di cui all'articolo 908, [...] |
Art. 910. Nei casi di cui all'articolo 885, paragrafo 2, la domanda dell'autorità doganale di decisione all'ufficio doganale di controllo deve essere fatta per iscritto, in duplice copia, sul documento il [...] |
Art. 911. 1. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda l'ufficio doganale di controllo si procura le informazioni o effettua i controlli richiesti dall'autorità doganale di decisione. [...] |
Art. 912. L'attestato di cui all'articolo 887, paragrafo 5, è fornito all'autorità doganale di decisione dall'ufficio doganale di esecuzione su un documento il cui modello figura nell'allegato 113. |
Art. 912 bis. |
Art. 912 ter. |
Art. 912 quater. |
Art. 912 quinquies. |
Art. 912 sexies. |
Art. 912 septies. |
Art. 912 octies. |
Art. 913. I regolamenti e le direttive indicati qui di seguito sono abrogati: |
Art. 914. I riferimenti fatti alle disposizioni abrogate devono intendersi fatti al presente regolamento. |
Art. 915. |
§ 14.1.6 – Regolamento 2 luglio 1993, n. 2454.
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
(G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il
considerando che il codice ha riunito in uno strumento giuridico unico la normativa doganale esistente; che nello stesso tempo esso ha apportato delle modifiche a detta normativa al fine di renderla più coerente, di semplificarla e di colmarne alcune lacune; che esso costituisce per ciò stesso una normativa comunitaria completa in questo campo;
considerando che le stesse ragioni che hanno condotto all'adozione del codice sono valide anche per la normativa doganale applicativa; che è quindi opportuno riunire in un unico regolamento le disposizioni di applicazione del diritto doganale attualmente disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitari;
considerando che nel codice doganale comunitario d'applicazione così stabilito, dovranno figurare le norme doganali attualmente applicabili; che è tuttavia opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita:
- apportare a tali norme talune modifiche per adattarle alle disposizioni figuranti nel codice;
- ampliare la portata di talune disposizioni, attualmente limitata a taluni regimi doganali, per tener conto del campo di applicazione generale del codice;
- precisare talune norme per garantirne una maggiore sicurezza giuridica in sede di applicazione;
che le modifiche apportate riguardano soprattutto alcune disposizioni relative all'obbligazione doganale;
considerando che conviene limitare l'applicabilità dell'articolo 791, paragrafo 2, al 1° gennaio 1995 e procedere prima di tale data al riesame della questione alla luce dell'esperienza acquisita;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
PARTE I
DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE
TITOLO I
Generalità
Capitolo 1
Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
1) "codice":
il
2) carnet ATA:
il documento doganale internazionale di ammissione temporanea rilasciato nel quadro delle convenzioni ATA o di Istanbul [1].
3) "comitato":
il comitato del codice doganale istituito dagli articoli 247 bis e 248 bis del codice [2];
4) "Consiglio di cooperazione doganale":
l'organismo istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
5) diciture necessarie ad identificare le merci:
da una parte, le diciture utilizzate nel settore commerciale, che permettono all'autorità doganale di determinarne la classificazione tariffaria, e, dall'altra la loro quantità;
6) "merci prive di carattere commerciale":
- le merci il cui vincolo al regime doganale in causa ha carattere occasionale e
- che appaiono riservate, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che le trasportano ovvero appaiono destinate ad essere offerte in regalo;
7) "misure di politica commerciale":
le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di sorveglianza o di salvaguardia, le restrizioni o i limiti quantitativi e i divieti all'importazione o all'esportazione;
8) "nomenclatura doganale":
una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6 del codice;
9) "sistema armonizzato":
il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
10) "Trattato":
il trattato che istituisce la Comunità europea [3];
11) Convenzione di Istanbul:
Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 [4].
Ai fini dell'applicazione degli articoli da 291 a 300, i paesi dell'Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro.
Capitolo 2
Decisioni
Quando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso.
Una decisione in materia di garanzia favorevole ad una persona che abbia sottoscritto un impegno di pagare, alla prima richiesta scritta dell'autorità doganale, le somme reclamate, viene revocata quando detto impegno non sia soddisfatto.
La revoca non concerne le merci che, al momento in cui essa prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata.
L'autorità doganale può tuttavia esigere che tali merci ricevano, nel termine da essa stabilito, una delle destinazioni doganali ammesse.
Capitolo 3 [6]
Procedimenti informatici
1. L'autorità doganale può prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che determinate formalità siano espletate con procedimenti informatici, si intende per:
- procedimenti informatici:
a) lo scambio con le autorità doganali di messaggi normalizzati EDI;
b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici doganali;
- EDI (Electronic Data Interchange): la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;
- messaggio normalizzato: una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati.
2. Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte e della sicurezza dei dati contro il rischio di accesso non autorizzato, perdita, alterazione e distruzione.
Quando le formalità sono espletate mediante procedimenti informatici, l'autorità doganale stabilisce le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica, eventualmente basata sull'uso di codici.
In relazione ai programmi di prova volti a esaminare la possibilità di semplificazioni e che utilizzano procedimenti informatici, le autorità doganali, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del programma, possono non esigere le seguenti informazioni:
a) la dichiarazione di cui all'articolo 178, paragrafo1;
b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune caselle del documento amministrativo unico, non necessari ai fini dell'identificazione delle merci e non consistenti negli elementi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione.
Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro di un'operazione di controllo.
L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si applica una delle deroghe di cui al primo comma non può essere inferiore a quello che sarebbe applicato in assenza di deroga.
Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione informa tutti gli altri Stati membri.
TITOLO II [10]
Informazioni vincolanti
Capitolo 1 [11]
Definizioni
Ai sensi del presente titolo, si intende per:
1) informazione vincolante:
un'informazione tariffaria o un'informazione in materia d'origine che impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità, quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;
2) richiedente:
- in materia tariffaria: qualsiasi persona che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione tariffaria vincolante;
- in materia d'origine: qualsiasi persona che abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di informazione vincolante in materia d'origine;
3) titolare:
la persona a nome della quale l'informazione vincolante viene fornita.
Capitolo 2 [13]
Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti -
Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione
1. La richiesta di informazione vincolante dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente.
Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter [15].
2. La richiesta d'informazione tariffaria vincolante può riguardare un solo tipo di merci; la domanda d'informazione vincolante in materia d'origine può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine.
3. A) La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve contenere, in particolare, i seguenti elementi d'informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) nomenclatura doganale nella quale dev'essere effettuata la classificazione. Qualora il richiedente desideri ottenere la classificazione di una merce in una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 6, lettera b), del codice, la nomenclatura in questione dev'essere menzionata espressamente nella sua domanda d'informazione tariffaria vincolante;
d) descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e determinazione della sua classificazione nella nomenclatura doganale;
e) composizione della merce e metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, qualora siano determinanti per la sua classificazione;
f) eventuale fornitura sotto forma di allegati di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione per consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione della merce nella nomenclatura doganale;
g) classificazione prevista;
h) disponibilità a fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi d'informazione da considerare "riservati";
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante per una merce identica o simile;
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione e che i dettagli delle informazioni tariffarie vincolanti, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., siano divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni che il richiedente ha classificato confidenziali; si applicano le disposizioni in vigore in materia di protezione delle informazioni [16].
B) La richiesta d'informazione vincolante in materia d'origine deve contenere in particolare i seguenti elementi d'informazione:
a) nome e indirizzo del titolare;
b) nome e indirizzo del richiedente nel caso in cui questi non sia il titolare;
c) quadro giuridico adottato, ai sensi degli articoli 22 e 27 del codice;
d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce;
e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;
f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione;
g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;
h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorità doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;
j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, è stata già chiesta o fornita nella Comunità un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);
k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri.
4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorità doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorità doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere.
5. L'elenco delle autorità doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni è oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile.
a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non è stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorità doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.
b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda.
2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilità di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice.
1. Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue:
a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter;
b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1);
c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1.
Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorità doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata.
Le trasmissioni sono effettuate per via telematica.
2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione è effettuata per via telematica.
3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata.
Capitolo 3 [19]
Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti
1. In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:
- la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;
- secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso.
2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci:
- che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse regole e,
- che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.
Capitolo 4 [21]
Portata giuridica delle informazioni vincolanti
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare.
2. a) in materia tariffaria: l'autorità doganale può esigere che, al momento dell'espletamento delle formalità doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento;
b) in materia d'origine: le autorità preposte alla verifica dell'applicabilità delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalità, indichi a dette autorità che per le merci oggetto di tali formalità è in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine.
3. Il titolare di un'informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce soltanto se si è potuto accertare:
a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorità doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata;
b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorità di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate.
4. Le autorità doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.
L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.
1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5, del codice, l'autorità doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinché le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.
2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i), del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilità;
- per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i), del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L;
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, quella in cui è pronunciata la sentenza;
- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione è la seguente:
- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i), del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilità;
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza;
- per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C;
- per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilità.
3. La Commissione comunica quanto prima alle autorità doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo.
Capitolo 5 [25]
Disposizioni applicabili alla cessazione
di validità delle informazioni vincolanti
Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase, e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non è valida o cessi di essere valida, l'autorità doganale che l'ha fornita ne informa al più presto la Commissione.
1. Quando il titolare di un'informazione vincolante che abbia cessato di essere valida per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, desideri avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, conformemente al paragrafo 6 dello stesso articolo, egli lo comunica all'autorità doganale fornendo, all'occorrenza, i documenti giustificativi necessari per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste a tal fine.
2. Nei casi eccezionali in cui, a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma, del codice, la Commissione abbia adottato una misura che deroga al paragrafo 6 dello stesso articolo, nonché nel caso in cui non sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per poter continuare ad invocare l'informazione vincolante, l'autorità doganale ne informa per iscritto il titolare.
Capitolo 6
Disposizione transitoria
Rimangono valide le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale prima del 1° gennaio 1991.
Tuttavia, le informazioni tariffarie vincolanti fornite a livello nazionale, e la cui validità superi la data del 1° gennaio 1997, cessano di essere valide a decorrere da tale data.
TITOLO III [28]
Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura della merce
Capitolo 1 [29]
Merci subordinate alla condizione che siano denaturate
Artt. 16. - 19. [30]
Capitolo 2 [31]
Condizioni per la classificazione tariffaria
di talune merci, ad esempio sementi
Artt. 20. - 24. [32]
Capitolo 3 [33]
Condizioni per la classificazione tariffaria dei
veli e delle tele da buratti, non confezionati
Capitolo 4 [35]
Merci soggette alla condizione della presentazione
di un certificato di autenticità, di qualità o altro
Artt. 26. - 34. [36]
TITOLO IV
Origine delle merci
Capitolo 1
Origine non preferenziale
Sezione 1
Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine
Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.
Per "paese" s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.
Sottosezione 1
Materie tessili e loro manufatti della
sezione XI della nomenclatura combinata
Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.
Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.
Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.
Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.
Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).
Sottosezione 2
Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro
manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata
Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.
Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.
Sottosezione 3
Disposizioni comuni per tutti i prodotti
Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:
- per "valore" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per "valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio" s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.
Sezione 2
Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio
1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati [37].
2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione [38].
La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:
- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.
Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:
a) per "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli": le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
b) per "pezzi di ricambio essenziali" quelli che contemporaneamente:
- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
- sono caratteristici di queste merci, e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.
Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 ("n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci") la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.
D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).
Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.
Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:
- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.
Sezione 3
Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine
Sottosezione 1
Disposizioni relative ai certificati generali di origine
Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
- il tipo di prodotto,
- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni,
- il nome dello speditore;
c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.
1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.
Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.
Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.
Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato. Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.
È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.
Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.
1. Il formato del certificato è di 210 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2 o di 25-30 g/m2 quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.
3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.
I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.
Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso. Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.
Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.
Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.
Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.
Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.
Sottosezione 2
Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per
taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali
Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.
a) Certificati d'origine
1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.
2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate "autorità emittenti", se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.
3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.
4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.
1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura "originale" figurante accanto al titolo del documento. Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura "copia".
2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.
1. Il formato del certificato d'origine è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m2. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.
2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.
1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.
1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.
2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.
Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.
Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.
In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.
Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella "osservazioni" una delle seguenti diciture:
(Omissis)
- rilasciato a posteriori.
(Omissis) [40]
b) Cooperazione amministrativa
1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.
A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:
- il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.
Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.
2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.
1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.
Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.
Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.
2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.
Qualora si soprassieda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.
1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità.
Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.
2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.
Capitolo 2 [41]
Origine preferenziale
Ai fini del presente capitolo:
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" nell'elenco dell'allegato 15, si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" nell'elenco dell'allegato 15, si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, o nella repubblica beneficiaria ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, mutatis mutandis, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;
h) per "capitoli" e "voci" se intendono i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;
i) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
j) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.
Sezione 1
Sistema delle preferenze generalizzate
Sottosezione 1
Definizione della nozione di prodotti originari
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in prosieguo denominati "paesi beneficiari"), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:
a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso a norma dell'articolo 68;
b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 69 [44].
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.
4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.
Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.
Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (Serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.
1. Si considerano "interamente ottenuti" in un paese beneficiario o nella Comunità:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
- che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;
- che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese beneficiario o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.
3. I termini "paese beneficiario" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.
4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 69:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
p) la macellazione degli animali. [48]
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese beneficiario o nella Comunità su quel prodotto.
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
1. In deroga all'articolo 69, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).
2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 72 bis.
3. Il cumulo regionale si applica ai seguenti gruppi regionali distinti di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:
a) gruppo I: Brunei-Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia, Vietnam;
b) gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;
c) gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. [52]
4. S'intende per “gruppo regionale”: il gruppo I, il gruppo II o il gruppo III, secondo il caso [53].
1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:
a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e
b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.
2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.
3. Per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.
4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.
5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.
6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:
- il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;
- il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previe lavorazioni o trasformazioni supplementari.
1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:
a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;
b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.
Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite i segretariati seguenti, secondo il caso:
i) gruppo I: il segretariato generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN);
ii) gruppo II: il comitato congiunto permanente per l'origine Comunità andina - Mercato comune centroamericano e Panama (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina - Mercado Común y Panamá);
iii) gruppo III: il segretariato dell'Associazione dell'Asia meridionale per la cooperazione regionale (SAARC). [56]
2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.
3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate ulteriori lavorazioni o trasformazioni.
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibili;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo giustificativo costituito a norma del paragrafo 3.
2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:
a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe notevolmente la capacità di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunità, segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attività;
b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;
c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunità.
3. Per agevolare l'esame delle richieste di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni più complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:
- la denominazione del prodotto finito;
- la natura e la quantità dei materiali originari di paesi terzi;
- i metodi di fabbricazione;
- il valore aggiunto;
- i dipendenti dell'impresa in questione;
- il previsto volume delle esportazioni nella Comunità;
- le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;
- la giustificazione della durata richiesta;
- altre osservazioni.
4. La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura del comitato [61].
5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 89 deve figurare la seguente dicitura:
"Deroga - regolamento (CE) n..../...".
6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.
Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel paese beneficiario o nella Comunità.
Le merci originarie esportate dal paese beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente:
- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:
a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;
b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
c) i prodotti il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunità, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;
d) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del paese beneficiario o della Comunità.
2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- una descrizione esatta dei prodotti,
- la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
- la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
1. I prodotti originari spediti da un paese beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;
c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Sottosezione 2
Prove dell'origine
I prodotti originari dei paesi beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione:
a) di un certificato di origine, modulo A, il cui modello figura nell'allegato 17; oppure
b) nei casi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 18, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.
a) Certificato di origine, modulo A
1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché questo:
- abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 93, e
- assista la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.
2. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.
3. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.
5. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario se i prodotti da esportare possono considerarsi originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.
6. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.
7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.
8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca obbligatoriamente la dicitura "Comunità europea" o l'indicazione di uno Stato membro.
9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, viene indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.
1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 5, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A conforme alle disposizioni della presente sezione.
3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura "Délivré a posteriori" o "Issued retrospectively".
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, modulo A, l'esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura "Duplicata" o "Duplicate", nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 ter, il duplicato è valido a decorrere dalla data del certificato originale.
1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità, in Svizzera o in Norvegia. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 88 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.
3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.
La casella n. 4 reca la dicitura: "Certificat de remplacement" o "Replacement certificate", nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.
La casella n. 1 reca il nome del riesportatore.
La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale.
Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture contenute nel certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.
La casella n. 10 reca gli estremi della fattura del riesportatore.
La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.
4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale viene conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.
5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.
6. Quando determinate merci siano ammesse nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in forza di una deroga prevista dall'articolo 76, la procedura di cui al presente articolo si applica unicamente per le merci destinate alla Comunità.
I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità permettendo alle autorità doganali della stessa di verificare l'autenticità e l'esattezza dei certificati rilasciati. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3, diviene otto mesi.
b) Dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:
a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 90; oppure
b) da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale o altri autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 18, in francese o in inglese. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 90, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:
a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.
Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.
1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, viene fornita presentando:
a) un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato 21; o
b) la dichiarazione di cui all'articolo 89.
2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "Pays bénéficiaires du SPG" e "PCE" o "GSP beneficiary countries" e "EC" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR. 1.
3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.
1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:
a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisito, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;
c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.
Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.
1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
1. Nei casi in cui si applica l'articolo 67, paragrafi 2, 3 e 4, le competenti autorità del paese beneficiario alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 oppure, eventualmente, la dichiarazione su fattura.
2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati nel caso di cui al paragrafo 1 recano nella casella n. 4 la dicitura "Cumul CE", "Cumul Norvège", "Cumul Suisse" oppure "EC cumulation".
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato d'origine, modulo A, sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, in un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Sottosezione 3
Metodi di cooperazione amministrativa
1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione.
La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui i nuovi paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 97 hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.
3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, i paesi beneficiari osservano o fanno osservare le regole concernenti l'origine delle merci, la compilazione e il rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione delle dichiarazioni su fattura e i metodi di cooperazione amministrativa.
1. Il controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
Qualora le autorità in questione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali della Comunità entro sei mesi. Questi risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestati riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un paese beneficiario o della Comunità.
4. Nel caso di certificati d'origine, modulo A, rilasciati in applicazione dell'articolo 91, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.
5. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati conformemente alla presente sezione.
6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.
7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.
Le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88 si applicano unicamente nell'ambito delle preferenze tariffarie accordate dalla Norvegia e dalla Svizzera per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, la Norvegia e la Svizzera applicano disposizioni analoghe a quelle della Comunità.
La Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri dell'adozione, da parte della Norvegia e della Svizzera, di tali disposizioni e comunica loro la data di inizio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88, nonché delle disposizioni analoghe adottate dalla Norvegia e dalla Svizzera.
L'applicazione di queste disposizioni è subordinata alla conclusione, tra la Comunità, la Norvegia e la Svizzera, di un accordo con il quale le parti si impegnino, fra l'altro, a prestarsi la necessaria assistenza reciproca in materia di cooperazione amministrativa.
Sottosezione 4
Ceuta e Melilla
1. L'espressione "la Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese d'esportazione beneficiario del sistema di preferenze generalizzate o di Ceuta e Melilla.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.
5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.
Sottosezione 5
Disposizioni finali
Le merci originarie di un paese o territorio che venga ammesso o riammesso fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti riportati nei regolamenti CE del Consiglio o nella decisione CECA possono beneficiare di detto sistema se sono esportate dal paese o territorio in oggetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 2.
Sezione 2
Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse
unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori [87]
Sottosezione 1
Definizione della nozione di prodotti originari
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati "paesi o territori beneficiari"), ad esclusione di quelli contemplati nella sezione 1 e dei paesi d'oltremare associati alla Comunità, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario [89]:
a) i prodotti interamente ottenuti nella paese o territorio beneficiario stesso a norma dell'articolo 99 [90];
b) i prodotti ottenuti in tale paese o territorio beneficiario e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 100 [91].
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese o territorio beneficiario quando subiscono, nel paese o territorio beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 101 [92].
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.
1. Si considerano "interamente ottenuti" in un paese o territorio beneficiario o nella Comunità [94]:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressione "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate nel paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro;
- che battono bandiera del paese o territorio beneficiario o di uno Stato membro;
- che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o territorio beneficiario o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese o territorio beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o territorio beneficiario o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese o territorio beneficiario o di Stati membri;
- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri; e
- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri. [95]
3. I termini "paese beneficiari" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese o territorio beneficiario o degli Stati membri [96].
4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2 [97].
Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese o territorio beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
1. Salvo il disposto del paragrafo 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 100:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la macinatura parziale o totale dello zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, sacchi, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando una o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni previste dalla presente sezione per poter essere considerate originarie di un paese beneficiario o della Comunità;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
p) la macellazione degli animali. [100]
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese o territorio beneficiario o nella Comunità su quel prodotto [101].
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
1. In deroga all'articolo 100, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibili;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nel paese o territorio beneficiario o nella Comunità.
Le merci originarie esportate dal paese o territorio beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente:
- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
1. Sono considerate come trasportati direttamente dal paese o territorio beneficiario nella Comunità o da questa nel paese o territorio beneficiario [109]:
a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;
b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese o territorio beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato [110];
c) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzioni di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli del paese o territorio beneficiario o della Comunità [111].
2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- una descrizione esatta dei prodotti,
- la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
- la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. [112]
1. I prodotti originari spediti da un paese o territorio beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese o territorio beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese o territorio beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;
c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. [114]
2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Sottosezione 2
Prova dell'origine
Art .109. [115]
I prodotti originari dei paesi o territori beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 su presentazione:
a) di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato 21; oppure
b) nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportata nell'allegato 22, compilata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in prosieguo denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
a) Certificato di circolazione delle merci EUR. 1
1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di paesi o territori beneficiari, purché questi paesi o territori [117]:
- abbiano comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 121, e
- assistano la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.
2. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21, debitamente compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.
Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione [118].
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorità ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi della presente sezione [119].
6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato [120].
7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile [121].
8. Spetta alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati [122].
9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.
10. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata [123].
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.
1. In deroga all'articolo 110, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR. 1 conforme alle disposizioni della presente sezione.
3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture [127]:
- (Omissis)
- "RILASCIATO A POSTERIORI"
- (Omissis) [128]
4. La dicitura di cui al paragrafo 3 deve figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1 [129].
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
- (Omissis)
- "DUPLICATO"
- (Omissis) [131]
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità. I certificati sostituivi di circolazione delle merci EUR.1 sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
b) Dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:
a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 117, oppure
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura [134].
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese o territorio beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione [135].
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Comunità o delle autorità competenti del paese o territorio beneficiario d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione [136].
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:
a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;
b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.
Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.
1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in prosieguo denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti dalla presente sezione [138].
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate [139].
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.
1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine [141].
4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:
a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;
b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;
c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità [142].
Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.
1. Sono ammessi come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione [144].
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Sottosezione 3
Metodi di cooperazione amministrativa
1. I paesi o territori beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo [147].
2. La Commissione comunica ai paesi o territori beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 [148].
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione [150].
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d'importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
Qualora le autorità doganali dello Stato membro d'importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie [151].
3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti del paese o territorio beneficiario entro sei mesi. Questi risultati devono consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di una paese o territorio beneficiario o della Comunità [152].
4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali [153].
5. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese o territorio beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste [154].
6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno un triennio [155].
Sottosezione 4
Ceuta e Melilla
1. L'espressione "la Comunità" utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla [157].
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese o territorio beneficiario delle preferenze o di Ceuta e Melilla [158].
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.
5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.
TITOLO V
Valore in dogana
Capitolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. Per applicare le disposizioni degli articoli da 28 a 36 del codice e quelle del presente titolo, gli Stati membri si attengono alle disposizioni di cui all'allegato 23.
Le disposizioni della colonna n. 1 dell'allegato 23 si applicano come indicato nella corrispondente nota interpretativa della colonna n. 2.
2. Se nel determinare il valore in dogana occorre fare riferimento ai principi di contabilità generalmente ammessi, si applicano le disposizioni dell'allegato 24 [159].
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) Accordo: l'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali degli anni dal 1973 al 1979, di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo trattino, del codice;
b) merci prodotte: le merci coltivate, fabbricate od estratte;
c) merci identiche: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche merci peraltro conformi alla presente definizione [160];
d) merci similari: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari [161];
e) merci della stessa categoria o della stessa specie: le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una branca di produzione particolare o da un settore particolare in una branca di produzione, e comprendenti le merci identiche o similari [162].
2. Le espressioni "merci identiche" e "merci similari" non si applicano alle merci che incorporano o comportano attività di ingegneria, studio, arte o design, piani e schizzi cui non è stata apportata alcuna correzione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice in quanto tali attività sono state intraprese nella Comunità [163].
1. Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se [164]:
a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa;
b) hanno la veste giuridica di associati;
c) l'una è il datore di lavoro dell'altra;
d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra;
e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra;
f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se
h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti:
- marito e moglie
- ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado
- fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini) [165]
- ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado
- zii/zie e nipoti
- suoceri e generi o nuore
- cognati e cognate.
2. Ai fini del presente titolo, le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1.
1. Nel determinare, a norma delle disposizioni dell'articolo 29 del codice, il valore in dogana di merci il cui prezzo non sia stato effettivamente pagato al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, detto valore viene, in generale, basato sul prezzo da pagare a titolo di saldo in tale momento.
2. La Commissione e gli Stati membri si consultano in seno al comitato in merito all'applicazione del paragrafo 1 [166].
1. Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistato in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato.
L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.
2. Dopo l'immissione in libera pratica, la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi, effettuata dal venditore in favore dell'acquirente, può essere presa in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 29 del codice qualora sia dimostrato alle autorità doganali:
a) che le merci erano difettose alla data di cui all'articolo 67 del codice;
b) che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell'immissione in libera pratica delle merci;
c) che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita.
3. La modificazione del prezzo pagato o da pagare per le merci, effettuata a norma del paragrafo 2, può essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.
Quando il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice comprende un elemento corrispondente ad un'imposta nazionale applicabile nel paese di origine o di esportazione alle merci in questione, tale importo non viene incorporato nel valore in dogana a condizione che si possa dimostrare in modo soddisfacente all'autorità doganale interessata che le merci in questione sono state o saranno esentate dal pagamento dell'imposta a beneficio dell'acquirente.
1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci.
Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale, che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione. Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis [169].
2. Quando le merci vengano utilizzate in un paese terzo tra il momento della vendita e il momento dell'immissione in libera pratica, non si impone necessariamente il ricorso al metodo del valore di transazione [170].
3. L'acquirente non deve soddisfare altra condizione se non quella di essere parte del contratto di vendita.
Se applicando l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del codice si stabilisce che la vendita o il prezzo delle merci importate è soggetta(o) a una condizione o a una prestazione il cui valore si può determinare in relazione alle merci oggetto della valutazione, tale valore va considerato un pagamento indiretto al venditore da parte dell'acquirente di parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare, sempreché la suddetta condizione o prestazione non si riferisca:
a) ad un'attività cui si applica l'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del codice, oppure
b) ad un elemento da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma delle disposizioni dell'articolo 32 del codice.
1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del codice, l'espressione "attività riguardanti la commercializzazione" comprende tutte le attività attinenti alla pubblicità e promozione delle vendite delle merci in questione e tutte le attività attinenti alle relative garanzie [172].
2. Tali attività svolte dall'acquirente si considerano svolte per conto proprio anche se derivano da un obbligo gravante sull'acquirente a seguito di un accordo con il venditore.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del codice (valore di transazione di merci identiche), per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente equivalenti a quello delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo, ci si basa sul valore di transazione di merci identiche vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una diminuzione del valore [173].
2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci identiche in questione derivanti dalle diverse distanze e dai diversi modi di trasporto.
3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.
4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione [174].
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "valore di transazione di merci identiche importate" si intende il valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo [175].
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del codice, (valore di transazione delle merci similari) per determinare il valore in dogana ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute allo stesso livello commerciale e in quantitativi sostanzialmente corrispondenti a quelli delle merci oggetto della valutazione. Qualora non si possano identificare vendite di questo tipo ci si basa sul valore di transazione di merci similari vendute a un altro livello commerciale e/o in quantitativi diversi, apportando le opportune correzioni per tener conto delle differenze imputabili al livello commerciale e/o ai quantitativi, sempreché si possano apportare simili correzioni in base a elementi comprovati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza e l'accuratezza, indipendentemente dal fatto che le correzioni provochino un aumento o una riduzione del valore [176].
2. Se il valore di transazione incorpora le spese di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), del codice, si apporta una correzione per tener conto delle differenze significative di queste spese tra le merci importate e le merci similari in questione derivanti dalle diverse distanze o dai diversi modi di trasporto.
3. Se nell'applicare il presente articolo si riscontrano due o più valori di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate si deve prendere in considerazione il valore più basso.
4. Per l'applicazione del presente articolo si tiene conto del valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trova un valore di transazione a norma del paragrafo 1 per merci similari prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "valore di transazione di merci similari importate" si intende un valore in dogana già determinato a norma dell'articolo 29 del codice, rettificato secondo le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo [177].
1. a) Se le merci importate o merci importate identiche o similari sono vendute nella Comunità tal quali, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice, si basa sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate o merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, al momento o pressappoco al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, a persone non legate alle persone da cui acquistano tali merci, previa deduzione dei seguenti elementi:
i) le commissioni generalmente pagate o di cui si è convenuto il pagamento, oppure i margini generalmente praticati per utili e spese generali (compresi i costi di commercializzazione diretti e indiretti delle merci in questione) in rapporto alle vendite nella Comunità di merci importate della stessa natura o della stessa o specie;
ii) le abituali spese di trasporto e di assicurazione e le spese connesse sostenute nella Comunità, e
iii) dazi all'importazione ed altre imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci [178].
a) bis Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente.
i) Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera
a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione.
ii) Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì.
iii) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari.
iv) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione.
Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) bis sono riportate nell'allegato 26. [179]
b) Nel caso in cui le merci importate o le merci identiche o similari importate non siano vendute al momento o pressappoco al momento dell'importazione delle merci oggetto della valutazione, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è basato, fatto salvo quanto peraltro disposto dal paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale sono vendute, tal quali, nella Comunità le merci importate o merci identiche o similari importate alla data più ravvicinata dopo l'importazione delle merci oggetto della valutazione, e comunque entro novanta giorni dalla loro importazione [180].
2. Nel caso in cui le merci importate, o le merci identiche o similari importate non siano vendute tal quali nella Comunità, su richiesta dell'importatore, il valore in dogana è basato sul prezzo unitario al quale sono vendute le merci importate, dopo lavorazione o trasformazione successiva, nella massima quantità complessiva a persone residenti nella Comunità non legate alle persone da cui acquistano tali merci, tenuto conto del valore aggiunto connesso a tale lavorazione o trasformazione e delle deduzioni previste dal paragrafo 1, lettera a) [181].
3. Ai fini del presente articolo, il prezzo unitario al quale sono vendute le merci nella massima quantità complessiva è il prezzo al quale viene venduto il maggior numero di unità a persone non legate alle persone da cui acquistano le merci in questione al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano le vendite [182].
4. Per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si dovrebbe tener conto delle vendite effettuate nella Comunità a persone che forniscono direttamente o indirettamente senza spese o a costo ridotto uno o più elementi specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice per l'impiego nell'ambito della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate [183].
5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), "la data più ravvicinata" è la data alla quale si effettuano vendite delle merci importate o di merci identiche o similari importate in quantitativi sufficienti a stabilire il prezzo unitario [184].
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del codice (valore calcolato), l'autorità doganale non può richiedere o imporre a una persona non residente nella Comunità di presentare documenti contabili o altra documentazione giustificativa per esaminarli, né di darle accesso a tali documenti, per determinare tale valore. Le informazioni fornite dal produttore delle merci per determinare il valore in dogana a norma del presente articolo possono tuttavia essere verificate in un paese non facente parte della Comunità dall'autorità doganale di uno Stato membro, con l'accordo del produttore e a condizione che detta autorità dia un preavviso sufficiente all'autorità del paese in questione e che questa ultima dia il suo assenso all'inchiesta.
2. Il costo o il valore dei materiali e delle lavorazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, del codice comprende il costo degli elementi indicati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del codice.
Esso comprende inoltre il valore, nella proporzione adeguata, di ogni prodotto o servizio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del codice fornito direttamente o indirettamente, dall'acquirente, per essere impiegato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice effettuati nella Comunità è compreso solo nella misura in cui tali lavori sono a carico del produttore [185].
3. Se per determinare il valore calcolato si utilizzano informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome, l'autorità doganale comunica al dichiarante, su richiesta di quest'ultimo, la fonte di tali informazioni, dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sui suddetti dati, fatto salvo l'articolo 15 del codice [186].
4. Le "spese generali" di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino, del codice comprendono i costi diretti e indiretti di produzione e di commercializzazione delle merci per l'esportazione non compresi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), primo trattino, del codice [187].
Se i contenitori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del codice sono destinati ad essere riutilizzati per importazioni successive, il relativo costo viene ripartito, su richiesta del dichiarante, in maniera adeguata, conformemente ai principi di contabilità generalmente ammessi.
Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del codice, il valore in dogana non comprende le spese di ricerca e il costo degli schizzi preliminari di design.
Quando il valore in dogana è determinato applicando un metodo diverso dal valore di transazione l'articolo 33, lettera c), del codice si applica mutatis mutandis.
1. Le autorità doganali possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare che:
- in deroga all'articolo 32, paragrafo 2, del codice, alcuni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare, i quali non sono quantificabili al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,
- in deroga all'articolo 33 del codice, alcuni elementi che non devono essere inclusi nel valore in dogana, qualora i relativi importi non siano distinti dal prezzo pagato o da pagare al momento in cui sorge l'obbligazione doganale,
- siano calcolati sulla base di criteri adeguati e specifici.
In questo caso, il valore dichiarato in dogana non va considerato provvisorio ai sensi dell'articolo 254, secondo trattino.
2. L'autorizzazione sarà concessa a condizione che:
a) l'espletamento della procedura prevista dall'articolo 259 rappresenta, nel caso di specie, un costo amministrativo sproporzionato,
b) il ricorso all'applicazione degli articoli 30 e 31 del codice sembra inappropriato, in particolari circostanze,
c) vi siano valide ragioni per ritenere che l'importo dei dazi all'importazione da percepire nel periodo coperto dall'autorizzazione non sarà inferiore a quello che sarebbe richiesto in assenza di autorizzazione,
d) ciò non implichi distorsioni della concorrenza.
Capitolo 2
Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza
1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, per corrispettivi e diritti di licenza, si intende, in particolare, il pagamento per l'uso di diritti inerenti:
- alla fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti, progetti, modelli e "know-how" per la fabbricazione);
- alla vendita per l'esportazione della merce importata (in particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati);
- all'impiego e alla rivendita delle merci importate (in particolare diritti d'autore e procedimento di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).
2. Indipendentemente dai casi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del codice, quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento:
- si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e
- costituisce una condizione di vendita delle merci in causa.
1. Quando le merci importate sono solo un elemento o un componente di merci fabbricate nella Comunità, il prezzo effettivamente pagato o da pagare dev'essere opportunamente corretto solo se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a tali merci [191].
2. Se le merci vengono importate non assiemate o devono subire solo lavorazioni secondarie prima di essere rivendute (ad esempio diluizione o imballaggio), ciò non impedisce di considerare attinente alle merci importate un corrispettivo o un diritto di licenza.
3. Se i corrispettivi e i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci importate e in parte ad altri elementi o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi svolti successivamente all'importazione, si effettua l'opportuna ripartizione, basandosi solo su dati obiettivi e quantificabili, in conformità della nota interpretativa figurante nell'allegato 23 e relativa all'articolo 32, paragrafo 2, del codice.
Al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se:
- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione,
- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e
- l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.
Qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.
Quando il metodo di calcolo dell'ammontare di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione.
Tuttavia, il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, può riferirsi alle merci oggetto della valutazione quando l'ammontare di tale corrispettivo o diritto di licenza venga calcolato senza tener conto del prezzo delle merci importate.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza.
Capitolo 3
Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice, per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende:
a) per le merci trasportate via mare, il porto di sbarco o il porto di trasbordo, a condizione che detto trasbordo venga certificato dall'autorità doganale del porto in questione;
b) per le merci trasportate via mare senza trasbordo e poi per via navigabile, il primo porto - situato all'imboccatura o a monte del fiume o del canale - in cui si può effettuare lo scarico delle merci, a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il nolo dovuto fino al porto di sbarco è superiore a quello dovuto fino al primo porto considerato;
c) per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale;
d) per le merci trasportate per altre vie, il luogo in cui si attraversa la frontiera terrestre del territorio doganale della Comunità.
2. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate a destinazione in un'altra parte di detto territorio attraversando il territorio bielorusso, bulgaro, russo, rumeno, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci vengano trasportate direttamente attraverso il territorio di questi paesi, lungo uno degli itinerari consueti che portano al luogo di destinazione attraversando tali territori [193].
3. Il valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate via mare a destinazione in un'altra parte del suddetto territorio si determina in rapporto al primo luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci siano trasportate direttamente al luogo di destinazione lungo uno degli itinerari consueti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 si applicano anche nei casi di merci scaricate, trasbordate o temporaneamente immobilizzate, per motivi attinenti unicamente al trasporto, nel territorio bielorusso, bulgaro, russo, rumeno, svizzero, bosniaco, croato, jugoslavo e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. [194].
5. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e trasportate direttamente da uno dei territori francesi d'oltremare verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità o viceversa, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo di cui ai paragrafi 1 e 2 situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono le merci, a condizione che esse vi siano state scaricate o trasbordate e tali operazioni siano state certificate dall'autorità doganale.
6. Quando non sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 5, il luogo d'introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto al paragrafo 1, situato nella parte del territorio doganale della Comunità dove avviene la consegna delle merci.
Capitolo 4
Disposizioni relative alle spese di trasporto
Per l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 33, lettera a), del codice,
a) quando le merci sono trasportate con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, si ripartiscono le spese di trasporto in proporzione alla distanza coperta all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non si fornisca all'autorità doganale un giustificativo delle spese che si sarebbero sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per trasportare le merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
b) quando le merci sono fatturate a un prezzo unico franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto all'interno della Comunità non vengono dedotte da tale prezzo. Tale deduzione sarebbe tuttavia ammessa a condizione che si dimostri all'autorità doganale che il prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo unico franco destinazione [195];
c) quando il trasporto è gratuito o a carico dell'acquirente, il valore in dogana comprende le spese di trasporto fino al luogo d'introduzione, calcolate in base alla tariffa normalmente applicata per gli stessi modi di trasporto.
1. Il valore in dogana delle merci comprende tutte le tasse postali gravanti sulle merci spedite per posta fino al luogo di destinazione, tranne eventuali tasse postali supplementari riscosse nel paese di importazione.
2. Per determinare il valore delle merci formanti oggetto di spedizioni di carattere non commerciale, tuttavia, tali tasse non comportano alcuna rettifica del valore dichiarato.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle m
merci trasportate dai servizi postali espressi denominati EMS-Datapost (in Danimarca EMS- Jetpost, in Germania EMS-Kurierpostsendungen, in Italia CAI-Post).
Le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana delle merci si determinano applicando le regole e le percentuali di cui all'allegato 25.
Capitolo 5 [196]
Valutazione dei supporti informatici destinati ad essere
impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati
Capitolo 6
Disposizioni relative ai tassi di cambio
Ai fini degli articoli da 169 a 172 del presente capitolo,
a) per "tasso constatato" si intende:
- l'ultimo tasso di cambio di vendita constatato in rapporto alle transazioni commerciali sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro interessato, oppure
- ogni altro tasso di cambio così constatato e indicato da tale Stato membro come "tasso constatato", a condizione che corrisponda con la massima fedeltà possibile al valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali;
b) per "pubblicato" si intende reso pubblico secondo le modalità previste dallo Stato membro interessato;
c) per "moneta" si intende qualsiasi unità monetaria utilizzata come mezzo di pagamento tra autorità monetarie o sul mercato internazionale.
1. Se i fattori utilizzati per determinare il valore in dogana di una merce sono espressi, al momento di tale determinazione, in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, il tasso di cambio da applicare per determinare tale valore nella moneta dello Stato membro interessato è quello constatato il penultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo [199].
2. Il tasso constatato il penultimo mercoledì del mese si applica durante tutto il mese successivo, a meno che non venga sostituito da un tasso stabilito in applicazione dell'articolo 171 [200].
3. Se il penultimo mercoledì del mese di cui al paragrafo 1 non si constata un tasso di cambio o se tale tasso di cambio viene constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso constatato quel mercoledì l'ultimo tasso constatato e pubblicato per la moneta in questione nei quattordici giorni precedenti [201].
Qualora non si possa stabilire un tasso di cambio in applicazione delle disposizioni dell'articolo 169, il tasso di cambio da utilizzare per l'applicazione dell'articolo 35 del codice è stabilito dallo Stato membro interessato e corrisponde con la massima fedeltà possibile al valore corrente della moneta in questione nelle transazioni commerciali, espresso nella divisa di quello Stato membro.
1. Quando il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o più dal tasso stabilito, a norma dell'articolo 169, per essere applicato il mese successivo, a decorrere dal primo mercoledì di tale mese si applica il primo tasso in sostituzione del secondo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del codice [203].
2. Se durante un periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti il tasso di cambio constatato un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo si discosta del 5% o più dal tasso utilizzato in applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il primo sostituisce il secondo ed entra in vigore il mercoledì successivo quale tasso da utilizzare ai fini dell'articolo 35 del codice. Questo tasso sostitutivo resta in vigore fino al termine del mese in corso, sempreché non venga a sua volta sostituito in virtù di quanto disposto nella prima frase del presente paragrafo [204].
3. Qualora in uno Stato membro un mercoledì il tasso di cambio non sia constatato o sia constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 in tale Stato membro il tasso constatato è l'ultimo tasso constatato e pubblicato prima del mercoledì in questione [205].
Quando l'autorità doganale di uno Stato membro autorizzi un dichiarante a fornire o a comunicare in un secondo tempo taluni elementi relativi alla dichiarazione di immissione in libera pratica di merci in forma di dichiarazione periodica, la suddetta autorizzazione può disporre, su richiesta del dichiarante, l'impiego di un unico tasso per la conversione degli elementi costitutivi del valore in dogana espressi in una determinata valuta nella moneta nazionale dello Stato membro interessato. In tal caso, tra i tassi constatati in conformità al presente capitolo si utilizza quello applicabile il primo giorno del periodo coperto dalla dichiarazione in causa.
Capitolo 7
Procedure semplificate per determinate merci deperibili
[1. Ai fini della determinazione del valore in dogana dei prodotti di cui all'allegato 26, la Commissione stabilisce, per ogni singola classificazione, un valore unitario per quintale netto di peso, espresso nelle monete degli Stati membri.
I valori unitari si applicano per periodi di quattordici giorni, a decorrere da un venerdì [208].
2. I valori unitari sono stabiliti in base ai seguenti elementi, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per ogni singola classificazione:
a) il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, espresso nella moneta dello Stato membro in questione per quintale netto di peso e calcolato in base al prezzo delle merci non avariate nei centri di commercializzazione di cui all'allegato 27 nel periodo di riferimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1 [209];
b) i quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile e soggetti a riscossione di dazi all'importazione.
3. Il prezzo unitario medio franco frontiera, non sdoganato, si calcola in base ai proventi lordi delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Per quanto riguarda i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis, tuttavia, i proventi lordi sono quelli registrati al livello commerciale al quale le merci in questione sono più comunemente vendute su tali centri di commercializzazione.
Dalla cifra così calcolata si deducono:
- un margine di commercializzazione del 15% per i centri di commercializzazione di Londra, Milano e Rungis e dell'8% per gli altri centri di commercializzazione;
- le spese di trasporto e di assicurazione all'interno del territorio doganale;
- un importo forfettario di 5 ECU a copertura di tutte le altre spese da non incorporare nel valore in dogana. Detto importo va convertito nelle monete degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi in vigore stabiliti in conformità dell'articolo 18 del codice;
- i dazi all'importazione ed altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana [210].
4. Gli Stati membri possono fissare deduzioni forfettarie per le spese di trasporto e di assicurazione di cui al paragrafo 3. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono immediatamente comunicati alla Commissione.]
[1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi valori unitari.
2. I prezzi unitari medi vengono notificati dagli Stati membri entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui si stabiliscono i valori unitari a norma dell'articolo 173. Se tale giorno è festivo, la notifica si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente.
3. I quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile per ogni singola classificazione vengono comunicati da tutti gli Stati membri alla Commissione entro il 15 giugno dell'anno successivo.]
[1. I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, sono stabiliti dalla Commissione ogni due martedì in base alla media ponderata dei prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), in rapporto ai quantitativi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera b).
2. Per determinare la media ponderata, si convertono in ECU tutti i prezzi unitari medi di cui all'articolo 173, paragrafo 2, lettera a), in base agli ultimi tassi di conversione determinati dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima della settimana in cui si devono stabilire i valori unitari. Per riconvertire i valori unitari così ottenuti nelle monete degli Stati membri si applicano gli stessi tassi di conversione [213].
3. Gli ultimi valori unitari pubblicati rimangono in vigore fino alla pubblicazione di nuovi valori unitari. Tuttavia, nel caso di forti fluttuazioni di prezzo in uno o più Stati membri, ad esempio in conseguenza di un'interruzione delle importazioni di un determinato prodotto, si possono determinare nuovi valori unitari in base ai prezzi effettivamente praticati al momento della fissazione di tali valori.]
[1. Si considerano avariate le partite che al momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana contengono almeno il 5% di prodotto inadatto al consumo umano nello stato in cui si trova, o il valore delle quali si è ridotto almeno del 20% rispetto al prezzo medio di mercato del prodotto sano.
2. La valutazione delle partite avariate può avvenire nei modi seguenti:
- applicando, previa selezione, i valori unitari alla parte sana, e distruggendo sotto controllo doganale la parte avariata;
- applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano dopo aver dedotto dal peso della partita una percentuale pari alla quota avariata constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale;
- applicando i valori unitari stabiliti per il prodotto sano ridotti della percentuale di prodotto avariato constatata da un esperto giurato ed accettata dall'autorità doganale.]
[1. Dichiarando o facendo dichiarare il valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati facendo riferimento ai valori unitari stabiliti in applicazione del presente capitolo, l'interessato aderisce al sistema delle procedure semplificate per l'anno civile in corso per quanto riguarda il prodotto o i prodotti in questione.
2. Qualora l'interessato in un secondo tempo richieda l'applicazione di un metodo diverso dalle procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di uno o più prodotti da lui importati, l'autorità doganale dello Stato membro in causa può comunicargli che è escluso dal beneficio delle procedure semplificate per il prodotto o i prodotti in questione per il resto dell'anno civile in corso; tale esclusione può essere estesa all'anno civile successivo. La misura di esclusione notificata dall'autorità doganale dello Stato membro viene comunicata tempestivamente alla Commissione, che a sua volta informa al più presto le autorità doganali degli altri Stati membri.]
Capitolo 8
Dichiarazione degli elementi e fornitura dei relativi documenti
1. Qualora sia necessario determinare il valore in dogana ai fini dell'applicazione degli articoli da 28 a 36 del codice, la dichiarazione doganale effettuata per le merci importate è accompagnata da una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore) compilata su un modulo D.V. 1 corrispondente al facsimile figurante nell'allegato 28, eventualmente integrata da uno o più moduli D.V. 1 BIS corrispondenti al facsimile figurante nell'allegato 29.
2. La dichiarazione del valore di cui al paragrafo 1 deve essere compilata solo da una persona che risieda nel territorio doganale della Comunità e sia in possesso delle relative informazioni.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera b, secondo trattino, e paragrafo 3 [216].
3. Se il valore in dogana delle merci in questione non può essere determinato a norma dell'articolo 29 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere una dichiarazione redatta secondo le modalità di cui al paragrafo 1. In tal caso, la persona di cui al paragrafo 2 è tenuta a fornire o a far fornire all'autorità doganale in questione le altre informazioni eventualmente richieste per la determinazione del valore in dogana a norma di un altro articolo del predetto codice; tali informazioni vengono fornite nella forma e con le modalità stabilite dall'autorità doganale.
4. Fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione di una dichiarazione di cui al paragrafo 1 in un ufficio doganale equivale a un'assunzione di responsabilità da parte della persona di cui al paragrafo 2 in merito:
- alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,
- all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e
- all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.
5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana viene determinato con il sistema delle procedure semplificate stabilito in conformità delle disposizioni degli articoli da 173 a 177 [217].
1. Tranne quando sia indispensabile per la corretta riscossione dei dazi all'importazione, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere la dichiarazione prevista dall'articolo 178, paragrafo 1, o parte di tale dichiarazione, nei seguenti casi:
a) quando il valore in dogana delle merci importate non sia superiore a 10.000 EUR per spedizione, a condizione che non si tratti di forniture multiple o parziali aventi lo stesso mittente e lo stesso destinatario [218];
b) quando le importazioni in questione non abbiano carattere commerciale;
c) quando l'indicazione degli elementi in questione non sia necessaria per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee o quando non si possano applicare i dazi doganali previsti dalla predetta tariffa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale.
2. L'importo espresso in ECU di cui al paragrafo 1, lettera a), è convertito conformemente all'articolo 18 del codice. L'autorità doganale può arrotondare per eccesso o per difetto quest'ultimo valore. L'autorità doganale può mantenere invariato il controvalore in divisa nazionale dell'importo determinato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto dall'articolo 18 del codice, la conversione del suddetto importo, prima dell'arrotondamento previsto dal presente paragrafo, porta ad un aumento inferiore al 5% o a una riduzione di tale controvalore.
3. Nel caso di un traffico continuo di merci d'importazione fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse condizioni commerciali, l'autorità doganale può rinunciare a richiedere che vengano forniti tutti gli elementi previsti dall'articolo 178, paragrafo 1, a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma deve richiederli ogniqualvolta muti la situazione e almeno ogni tre anni.
4. Qualora si rilevi che è venuta o viene a mancare una condizione necessaria per la concessione di un'esenzione ai sensi del presente articolo, si può ritirare tale esenzione e richiedere la presentazione di un modulo D.V. 1.
Quando si utilizzino sistemi computerizzati o le merci in questione formino oggetto di una dichiarazione globale, periodica o riepilogativa, l'autorità doganale può autorizzare variazioni di forma nella presentazione dei dati richiesti per determinare il valore in dogana.
1. La persona di cui all'articolo 178, paragrafo 2, deve fornire all'autorità doganale una copia della fattura in base alla quale dichiara il valore in dogana delle merci importate. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, tale copia viene conservata dall'autorità doganale.
2. Se il valore in dogana è oggetto di dichiarazione scritta, e la fattura relativa alle merci importate è intestata ad una persona residente in uno Stato membro diverso da quello in cui il valore in dogana viene dichiarato, il dichiarante fornisce all'autorità doganale due copie della predetta fattura. Di queste copie, una viene conservata dall'autorità doganale e l'altra, corredata del timbro dell'ufficio in causa e del numero di registrazione della dichiarazione, viene restituita al dichiarante che la trasmette alla persona cui è intestata la fattura.
3. L'autorità doganale può estendere le disposizioni del paragrafo 2 ai casi in cui l'intestatario della fattura risieda nello Stato membro in cui viene dichiarato il valore in dogana.
1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi dell'articolo 29 del codice doganale.
2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto.
TITOLO VI
Introduzione delle merci nel territorio doganale
Capitolo 1
Visita delle merci e prelevamento
di campioni da parte dell'interessato
1. La visita delle merci di cui all'articolo 42 del codice è ammessa su richiesta verbale della persona abilitata a dare alle merci una destinazione doganale, a meno che l'autorità doganale, considerate le circostanze, non reputi necessaria la presentazione di una richiesta scritta.
Il prelevamento di campioni può essere autorizzato unicamente su richiesta scritta dell'interessato.
2. Le richieste scritte di cui al paragrafo 1 devono essere presentate, firmate dall'interessato, all'autorità doganale in causa. Esse devono recare le indicazioni seguenti:
- cognome, nome e indirizzo del richiedente,
- luogo ove si trovano le merci,
- numero della dichiarazione sommaria, quando questa sia già stata presentata, salvo i casi in cui l'autorità doganale s'incarichi dell'apposizione di questa indicazione, oppure riferimento al regime doganale precedente, o, ancora, informazioni necessarie ad identificare il mezzo di trasporto sul quale si trovano le merci,
- ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.
L'autorità doganale concede l'autorizzazione su richiesta dell'interessato. Quando trattasi di una richiesta di prelevamento di campioni, la suddetta autorità indica la quantità di merci da prelevare.
3. La visita preventiva delle merci ed il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità caso per caso.
Il disimballaggio, la pesatura, il successivo reimballaggio ed ogni altra manipolazione delle merci vengono effettuati a rischio e a spese dell'interessato. Le eventuali spese di analisi sono ugualmente a carico di quest'ultimo.
4. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale. Ai residui si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.
Capitolo 2
Dichiarazione sommaria
1. La dichiarazione sommaria deve essere firmata dalla persona che la redige.
2. La dichiarazione sommaria è vistata dall'autorità doganale e conservata dalla stessa per controllare che le merci cui si riferisce vengano assegnate ad una destinazione doganale nei termini stabiliti nell'articolo 49 del codice.
3. La dichiarazione sommaria per merci che, prima della loro presentazione in dogana, hanno circolato vincolate ad una procedura di transito è costituita dall'esemplare del documento di transito destinato all'ufficio doganale di destinazione.
4. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione sommaria venga fatta con procedimenti informatici. In tal caso, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono adattate in conseguenza [220].
1. Fino a quando le merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale la persona di cui all'articolo 183, paragrafo 1, è tenuta a ripresentare, nella loro integralità e ad ogni richiesta dell'autorità doganale, le merci che hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria e che non sono state scaricate dal mezzo di trasporto su cui si trovano.
2. Chiunque, dopo il loro scarico, detenga in seguito le merci per provvedere alla loro rimozione o al loro immagazzinamento, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di ripresentare le merci nella loro integralità ad ogni richiesta dell'autorità doganale.
Capitolo 3
Custodia temporanea
1. Quando i luoghi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del codice siano stati autorizzati in via permanente a ricevere merci in custodia temporanea, tali luoghi sono denominati "magazzini di custodia temporanea".
2. Per garantire l'applicazione della normativa doganale l'autorità doganale può esigere, quando non gestisca direttamente il magazzino di custodia temporanea:
a) che i magazzini di custodia temporanea siano chiusi a doppia chiave, di cui una tenuta dalla stessa autorità doganale;
b) che la persona che gestisce il magazzino di custodia temporanea tenga una contabilità di magazzino che permetta di seguire i movimenti delle merci.
L'introduzione delle merci in un magazzino di custodia temporanea avviene in base alla dichiarazione sommaria. Tuttavia l'autorità doganale può richiedere la presentazione di una dichiarazione specifica redatta su un formulario conforme al modello da essa stabilito.
Fatto salvo l'articolo 56 del codice e le disposizioni applicabili alla vendita in dogana sono tenute a dare attuazione alle disposizioni prese dall'autorità doganale, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, del codice ed a sostenerne le spese, le persone che hanno effettuato la dichiarazione sommaria o, quando siffatta dichiarazione non sia stata depositata, le persone di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del codice.
Capitolo 4
Disposizioni particolari applicabili
alle merci spedite per via marittima o aerea
Sezione 1
Disposizioni di carattere generale
Quando le merci provenienti da paesi terzi sono introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea e inoltrate con un titolo di trasporto unico, per la stessa via e senza trasbordo verso un altro porto o aeroporto della Comunità, sono presentate in dogana ai sensi dell'articolo 40 del codice solo nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.
Sezione 2
Disposizioni particolari applicabili ai bagagli a
mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori
Ai fini dell'applicazione del presente capitolo si intende per:
a) aeroporto comunitario: qualsiasi aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità;
b) aeroporto comunitario di carattere internazionale: qualsiasi aeroporto comunitario che, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, è abilitato al traffico aereo con i paesi terzi;
c) volo intracomunitario: il volo senza scalo di un aeromobile tra due aeroporti comunitari, il quale non inizia né termina in un aeroporto non comunitario;
d) porto comunitario: qualsiasi porto marittimo situato nel territorio doganale della Comunità;
e) traversata marittima intracomunitaria: una traversata effettuata senza scalo tra due porti comunitari da una nave che collega regolarmente due o più porti comunitari determinati;
f) imbarcazioni da diporto: le imbarcazioni private destinate a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
g) aeromobili da turismo o d'affari: aeromobili privati destinati a viaggi il cui itinerario è fissato liberamente dagli utilizzatori;
h) bagagli: tutti gli oggetti trasportati, in qualunque modo, dalla persona nel corso del suo viaggio.
Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, per quanto riguarda il trasporto aereo, i bagagli sono considerati:
- registrati: quando, dopo la registrazione nell'aeroporto di partenza, non sono accessibili per la persona nel corso del volo, né, eventualmente, durante lo scalo di cui all'articolo 192, punti 1 e 2, e all'articolo 194, punti 1 e 2, del presente capitolo.
- a mano quando la persona li porta con sé nella cabina dell'aeromobile.
Qualsiasi controllo e formalità applicabili:
1) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che proviene da un aeroporto non comunitario e che deve proseguire, dopo uno scalo in un aeroporto comunitario, detto volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario, sono effettuati in quest'ultimo aeroporto, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, i bagagli sono soggetti alla normativa sui bagagli delle persone provenienti da paesi terzi quando l'interessato non sia in grado di fornire la prova, considerata sufficiente dalle autorità competenti, del carattere comunitario dei beni trasportati;
2) ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano un volo a bordo di un aeromobile che fa scalo in un aeroporto comunitario prima di proseguire detto volo a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati nell'aeroporto di partenza, purché quest'ultimo sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale; in tal caso, un controllo dei bagagli a mano può essere effettuato nell'aeroporto comunitario di scalo per accertare che i beni in essi contenuti siano conformi alle condizioni prescritte per la libera circolazione all'interno della Comunità;
3) ai bagagli delle persone che utilizzano un servizio marittimo che è effettuato dalla stessa nave e che comporta percorsi successivi che sono iniziati o prevedono uno scalo o terminano in un porto non comunitario, sono effettuati nel porto in cui questi bagagli sono, a seconda dei casi, imbarcati o sbarcati.
Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli delle persone che utilizzano:
1) imbarcazioni da diporto, sono effettuati, indipendentemente dalla provenienza o dalla destinazione di tali imbarcazioni, in qualsiasi porto comunitario;
2) aeromobili da turismo o d'affari, sono effettuati:
- nel primo aeroporto di arrivo, il quale deve essere un aeroporto comunitario di carattere internazionale, per i voli provenienti da un aeroporto non comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare, dopo uno scalo, un volo a destinazione di un altro aeroporto comunitario;
- nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale per i voli provenienti da un aeroporto comunitario, qualora l'aeromobile debba effettuare dopo uno scalo, un volo a destinazione di un aeroporto non comunitario.
1. Ove i bagagli arrivino in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non comunitario e siano trasbordati, nello stesso aeroporto comunitario, su un altro aeromobile effettuante un volo intracomunitario:
- qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di arrivo del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;
- qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nel primo aeroporto comunitario di carattere internazionale; un controllo supplementare di tali bagagli può aver luogo, in via eccezionale, nell'aeroporto d'arrivo del volo intracomunitario, quando esso risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;
- un controllo dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nel primo aeroporto comunitario quando tale controllo supplementare risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.
2. Ove i bagagli siano imbarcati, in un aeroporto comunitario, su un aeromobile effettuante un volo intracomunitario e siano trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario:
- qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli registrati sono effettuati all'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, purché esso sia un aeroporto comunitario di carattere internazionale;
- qualsiasi controllo dei bagagli a mano è effettuato nell'ultimo aeroporto comunitario di carattere internazionale; in via eccezionale, un controllo preventivo di tali bagagli può essere effettuato nell'aeroporto di partenza del volo intracomunitario, quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli registrati;
- un controllo supplementare dei bagagli registrati può essere effettuato, in via eccezionale, nell'ultimo aeroporto comunitario quando risulti necessario in seguito al controllo dei bagagli a mano.
3. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli che arrivano in un aeroporto comunitario a bordo di un aeromobile di linea o di un charter proveniente da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in detto aeroporto comunitario, su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario, sono effettuati all'aeroporto di arrivo dell'aeromobile di linea o del charter.
4. Qualsiasi controllo e formalità applicabili ai bagagli imbarcati in un aeroporto comunitario su un aeromobile da turismo o d'affari che effettua un volo intracomunitario per poi essere trasbordati, in un altro aeroporto comunitario, su un aeromobile di linea o un charter a destinazione di un aeroporto non comunitario, sono effettuati all'aeroporto di partenza dell'aeromobile di linea o del charter.
5. Gli Stati membri possono effettuare, nell'aeroporto comunitario a carattere internazionale in cui ha luogo il trasbordo dei bagagli registrati, il controllo dei bagagli:
- provenienti da un aeroporto non comunitario e trasbordati, in un aeroporto comunitario a carattere internazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale;
- imbarcati su un aeromobile in un aeroporto a carattere internazionale per poi essere trasbordati in un altro aeroporto a carattere internazionale situato sullo stesso territorio nazionale, su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:
- all'arrivo delle persone non possa essere effettuato anteriormente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,
- alla partenza delle persone non possa essere effettuato successivamente al controllo dei bagagli a mano non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, alcun trasferimento di beni,
- all'arrivo delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni anteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio,
- alla partenza delle persone, si utilizzino dispositivi adeguati per impedire qualsiasi trasferimento di beni posteriore al controllo dei bagagli registrati non contemplato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio.
I bagagli registrati in un aeroporto comunitario sono contrassegnati mediante un'etichetta apposta nello stesso aeroporto. Il modello dell'etichetta e le sue caratteristiche tecniche figurano nell'allegato 30.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeroporti rispondenti alla definizione di "aeroporto comunitario di carattere internazionale", di cui all'articolo 190, lettera b). La Commissione pubblica tale elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
TITOLO VII
Dichiarazione in dogana - Procedura normale
Capitolo 1
Dichiarazione in dogana fatta per iscritto
Sezione 1
Disposizioni di carattere generale
1. Qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata.
2. Sono considerati costituire una sola merce gli elementi costitutivi di complessi industriali che formano oggetto di un unico codice nella nomenclatura combinata.
1. Fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:
- l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti acclusi, e
- l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato.
2. Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per la stampa delle dichiarazioni in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un altra tecnica di identificazione eventualmente basata sull'uso di codici. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità doganali.
L'autorità doganale può altresì prevedere che le dichiarazioni redatte a mezzo dei sistemi informatici delle dogane siano direttamente autenticate da tali sistemi anziché mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.
3. L'autorità doganale può consentire, alle condizioni e secondo le modalità da essa determinate, che determinati elementi della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 siano sostituiti dalla trasmissione elettronica, all'ufficio doganale all'uopo designato, di tali elementi, se del caso in forma codificata.
I documenti presentati a sostegno della dichiarazione devono essere conservati dall'autorità doganale, salvo disposizioni contrarie e fatta eccezione per i casi in cui possono essere utilizzati dall'interessato per altre operazioni. In quest'ultimo caso, l'autorità doganale prenderà le disposizioni necessarie affinché tali documenti possano essere utilizzati solo per il quantitativo o il valore per il quale restano validi.
1. La dichiarazione deve essere depositata nell'ufficio doganale in cui sono state presentate le merci. Essa può essere depositata non appena abbia avuto luogo tale presentazione.
2. L'autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione prima che il dichiarante sia in grado di presentarle le merci. In tal caso, l'autorità doganale può fissare un termine per tale presentazione, stabilito in base alle circostanze. Trascorso tale termine, la dichiarazione si considera non depositata.
3. Qualora sia stata depositata una dichiarazione prima dell'arrivo delle merci cui essa si riferisce nell'ufficio doganale o in altro luogo designato dall'autorità doganale, essa può essere accettata soltanto dopo la presentazione delle merci in dogana.
1. Il deposito della dichiarazione nell'ufficio doganale competente va effettuato nei giorni e nelle ore di apertura del medesimo.
Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare, su richiesta e a spese del dichiarante, il deposito della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli di apertura.
2. È equiparata al deposito della dichiarazione in un ufficio doganale la presentazione di tale dichiarazione ai funzionari di detto ufficio in un altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato.
La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla dichiarazione medesima.
L'autorità doganale può ammettere o esigere che le rettifiche di cui all'articolo 65 del codice siano effettuate con il deposito di una nuova dichiarazione destinata a sostituire quella iniziale. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale in causa è la data di accettazione della dichiarazione iniziale.
Sezione 2
Formulari da utilizzare
1. Il modello ufficiale per la dichiarazione in dogana delle merci fatta per iscritto, nel quadro della procedura normale, ai fini del loro vincolo ad un regime doganale o della loro riesportazione, conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del codice, è il documento amministrativo unico.
2. Possono anche essere utilizzati a tal fine altri formulari, qualora le disposizioni del regime doganale in causa lo prevedano.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
- la dispensa dalla dichiarazione scritta prevista dagli articoli da 225 a 236 per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o l'ammissione temporanea,
- la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1 quando si applichino le disposizioni particolari previste dagli articoli 237 e 238 per le spedizioni postali di lettere e pacchi,
- l'impiego di formulari speciali per facilitare la dichiarazione in casi particolari, quando l'autorità doganale l'autorizzi,
- la possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui al paragrafo 1, in caso di accordi o intese conclusi(e) o da concludere tra le amministrazioni di due o più Stati membri al fine di ulteriormente semplificare le formalità per tutti o parte degli scambi tra detti Stati membri,
- la possibilità per gli interessati di utilizzare distinte di carico per l'espletamento delle formalità di transito comunitario, per le spedizioni concernenti diverse categorie di merci,
- la stampa con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, all'occorrenza su carta vergine, di dichiarazioni d'importazione, transito o di esportazione, e di documenti comprovanti il carattere comunitario delle merci non vincolate al regime di transito comunitario interno,
- la possibilità per gli Stati membri, quando ci si avvalga di un sistema di trattamento informatizzato delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione, ai sensi del paragrafo 1, sia costituita dal documento unico stampato dal sistema di cui sopra.
4. [223].
5. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione, di riesportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, gli Stati membri possono richiedere soltanto documenti amministrativi:
- espressamente istituiti o previsti da atti comunitari,
- richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato,
- richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica,
- richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora ciò non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui al paragrafo 1.
Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'esemplare n. 2, oppure, secondo il caso, l'esemplare n. 7 dei formulari utilizzati negli scambi con la Spagna e il Portogallo oppure tra questi due Stati membri viene distrutto. Esso è, inoltre, utilizzato nell'ambito degli scambi di merci comunitarie tra le parti del territorio doganale della Comunità alle quali sono applicabili le disposizioni della
Fatto salvo l'articolo 205, paragrafo 3, le amministrazioni doganali degli Stati membri possono rinunciare in generale, ai fini dell'adempimento delle formalità d'importazione o d'esportazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento unico destinati all'autorità di questo Stato membro, a condizione che i dati in causa siano disponibili su altri supporti.
1. Il documento amministrativo unico deve essere presentato in fascicoli comprendenti il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale al quale la merce deve essere vincolata.
2. Quando il regime di transito comunitario o di transito comune sia preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l'espletamento delle formalità relative al regime di transito e al regime doganale precedente o successivo.
3. I fascicoli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricavati:
- da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 31, oppure
- segnatamente, in caso di stampa con un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 32.
4. Fatti salvi gli articoli 205, paragrafo 3, da 222 a 224 e da 254 a 289, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari di dichiarazione previsti per l'espletamento delle formalità relative al regime doganale cui le merci devono essere vincolate, ai quali possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari previsti per l'espletamento delle formalità relative ai regimi doganali precedenti o successivi.
Questi fascicoli sono ricavati:
- da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 33,
oppure
- da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato 34.
I formulari complementari fanno parte integrante del documento amministrativo unico al quale si riferiscono.
5. In deroga al paragrafo 4, l'autorità doganale può prevedere il non uso dei formulari complementari qualora venga utilizzato un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni che provveda alla loro edizione.
1. Ove si applichi l'articolo 208, paragrafo 2, ciascun interveniente s'impegna unicamente per i dati relativi al regime da lui chiesto in veste di dichiarante, obbligato principale o rappresentante dell'uno o dell'altro.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora il dichiarante utilizzi un documento unico rilasciato nel corso del precedente regime doganale, egli è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.
Nei casi di cui al primo comma, ove il dichiarante constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento deve informare immediatamente l'ufficio doganale in cui la dichiarazione è depositata. In tal caso, il dichiarante deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari del formulario di documento unico.
Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più regimi doganali successivi, l'autorità doganale si assicura della concordanza delle indicazioni riportate in un secondo tempo sulle dichiarazioni relative ai vari regimi in causa.
La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.
Ove occorra, l'autorità doganale dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o a colui che lo rappresenta nello Stato membro di cui trattasi, la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato. La traduzione si sostituisce alle indicazioni della dichiarazione in oggetto.
In deroga al comma precedente, la dichiarazione deve essere fatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione ogniqualvolta la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga fatta su esemplari di dichiarazione diversi da quelli inizialmente presentati all'ufficio doganale dello Stato membro di partenza.
1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, deve essere compilato conformemente alle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato 37 e, all'occorrenza, tenuto conto delle indicazioni complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.
2. L'autorità doganale agevolerà in ogni modo gli utilizzatori affinché dispongano del libretto di istruzioni di cui al paragrafo 1.
3. L'amministrazione doganale di ciascuno Stato membro completa, ove occorra, le predette istruzioni.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei dati che essi richiedono per ciascuna delle procedure di cui all'allegato 37. La Commissione pubblica l'elenco di tali dati [224].
I codici da utilizzare per compilare il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, figurano nell'allegato 38.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per le caselle 37, seconda suddivisione, 44 e 47, prima suddivisione. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici [225].
Nei casi in cui la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, il dichiarante può utilizzare a tal fine e per quanto necessario esemplari supplementari o fotocopie del predetto formulario.
Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dal dichiarante, presentati(e) all'autorità doganale competente e vidimati(e) da quest'ultima alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorità doganale allo stesso titolo dei documenti originali, sempreché la loro qualità e la loro leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorità.
1. Il formulario di cui all'articolo 205, paragrafo 1, è stampato su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 gr al metro quadrato. L'opacità di questa carta deve far sì che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.
La carta è di color bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (per quanto riguarda la prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.
I formulari sono stampati in verde. [226]
2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.
3. I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:
a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 31 e 33:
- gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
- gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati 32 e 34, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.
La larghezza di questi bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm fra l'uno e l'altro.
4. L'allegato 35 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 31 e 33 devono figurare a ricalco.
L'allegato 36 reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati riportati sui formulari di cui agli allegati 32 e 34 devono figurare a ricalco.
5. Il formato dei formulari è di 210 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
6. Le amministrazioni doganali degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad una preventiva autorizzazione di carattere tecnico.
Sezione 3
Indicazioni richieste secondo il regime doganale previsto
L'elenco delle caselle che possono essere compilate per una dichiarazione di vincolo ad un determinato regime doganale in caso di uso del documento amministrativo unico figura all'allegato 37.
Le indicazioni necessarie in caso di utilizzo di uno dei formulari di cui all'articolo 205, paragrafo 2, figurano nel medesimo e sono completate, all'occorrenza, dalle disposizioni relative al regime doganale in causa.
Sezione 4
Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana
1. I documenti da allegare alla dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica sono i seguenti:
a) la fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana delle merci, quale deve essere presentata in applicazione dell'articolo 181;
b) quando sia richiesta in virtù dell'articolo 178, la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate, redatta conformemente a quanto stabilito dal predetto articolo;
c) i documenti necessari per l'applicazione di un regime tariffario preferenziale o di qualsiasi altra misura derogativa al regime di diritto comune applicabile alle merci dichiarate;
d) ogni altro documento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci dichiarate.
2. L'autorità doganale può esigere, all'atto del deposito della dichiarazione, la presentazione dei documenti di trasporto o, secondo il caso, dei documenti inerenti al precedente regime doganale.
Essa può anche esigere, qualora la stessa merce sia presentata in più colli, la presentazione della distinta dei colli o di un documento equivalente che indichi il contenuto di ciascun collo.
3. Tuttavia, quanto si tratti di merce che può fruire della tassazione forfettaria di cui alla sezione II D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata, oppure quando si tratti di merce che può fruire della franchigia dai dazi all'importazione, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono non essere richiesti, salvo che l'autorità doganale lo reputi necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica della merce in oggetto [228].
1. La dichiarazione di transito comunitario è accompagnata dal documento di trasporto.
L'autorità doganale dell'ufficio di partenza può dispensare dalla presentazione di tale documento all'atto dell'espletamento delle formalità. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto dev'essere presentato ad ogni richiesta dell'autorità doganale o di ogni altra autorità abilitata.
2. Fatte salve le misure di semplificazione eventualmente applicabili, il documento doganale di esportazione/spedizione o di riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità o qualsiasi documento di effetto equivalente dev'essere presentato all'ufficio di partenza unitamente alla dichiarazione di transito comunitario cui si riferisce.
3. L'autorità doganale può, eventualmente, richiedere la presentazione del documento relativo al precedente regime doganale.
1. Fatte salve altre disposizioni specifiche, i documenti da allegare alla dichiarazione di vincolo a un regime doganale economico sono i seguenti:
a) per il regime del deposito doganale:
- di tipo D, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b),
- di tipo diverso dal tipo D, nessun documento;
b) per il regime del perfezionamento attivo:
- sistema del rimborso, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,
- sistema della sospensione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b), e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 508, paragrafo 1 [230];
c) per il regime di trasformazione sotto controllo doganale, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b) e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 [231];
d) per il regime d'ammissione temporanea:
- con sgravio parziale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1,
- con sgravio totale dei dazi all'importazione, i documenti di cui all'articolo 218, paragrafo 1, lettere a) e b), e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o la copia della relativa domanda ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 [232];
e) per il regime del perfezionamento passivo, i documenti di cui all'articolo 221, paragrafo 1, e, all'occorrenza, l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 508, paragrafo 1 [233].
2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di vincolo a qualsiasi regime doganale economico.
3. Le autorità doganali possono consentire che l'autorizzazione scritta al regime doganale di cui trattasi o una copia della domanda di autorizzazione sia tenuta a loro disposizione senza essere allegata alla dichiarazione.
1. Alla dichiarazione di esportazione o di riesportazione dev'essere allegato qualsiasi documento necessario per la corretta applicazione dei dazi all'esportazione e delle disposizioni che disciplinano l'esportazione o la riesportazione delle merci in causa.
2. L'articolo 218, paragrafo 2, si applica alle dichiarazioni di esportazione o di riesportazione.
Capitolo 2 [234]
Dichiarazione in dogana con procedura informatica
1. Quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.
2. Una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è considerata presentata all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale.
L'accettazione di una dichiarazione doganale effettuata mediante EDI è comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.
3. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, l'autorità doganale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 247.
4. Quando la dichiarazione doganale è effettuata mediante EDI, lo svincolo delle merci è notificato al dichiarante indicando almeno gli estremi della dichiarazione e la data dello svincolo.
5. In caso di introduzione degli elementi della dichiarazione doganale nei sistemi informatici doganali, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 si applicano per quanto di ragione.
Qualora la redazione di un esemplare della dichiarazione doganale su supporto cartaceo sia richiesta per l'espletamento di altre formalità, detto esemplare sarà redatto e vistato, su domanda del dichiarante, dal competente ufficio doganale, ovvero conformemente all'articolo 199, paragrafo 2, secondo comma.
L'autorità doganale può autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essa stabilite, che i documenti necessari al vincolo delle merci ad un regime doganale siano redatti e trasmessi con procedimenti informatici.
Capitolo 3
Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto
Sezione 1
Dichiarazioni verbali
Per l'immissione in libera pratica possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:
a) le merci prive di carattere commerciale:
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure
- inviate a privati, oppure
- quando l'autorità doganale lo autorizzi, in altri casi d'importanza trascurabile;
b) le merci di carattere commerciale, quando:
- il loro valore globale non superi, per spedizione e per dichiarante, il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti,
- la spedizione non faccia parte di una serie regolare di operazioni similari, e
- le merci non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di un'operazione di trasporto più ampia;
c) le merci di cui all'articolo 229, quando si tratti di merci che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
d) le merci di cui all'articolo 230, lettere b) e c).
Per l'esportazione possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale:
a) le merci prive di carattere commerciale:
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, oppure
- inviate da privati, oppure
b) le merci di cui all'articolo 225, lettera b);
c) le merci di cui all'articolo 231, lettere b) e c);
d) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.
1. L'autorità doganale può stabilire che gli articoli 225 e 226 non vengano applicati quando la persona che effettua lo sdoganamento agisca per conto di terzi in veste di professionista dello sdoganamento.
2. Quando l'autorità doganale abbia dei dubbi sull'esattezza degli elementi dichiarati o sulla loro integralità, può richiedere una dichiarazione scritta.
Quando le merci dichiarate in dogana verbalmente, conformemente agli articoli 225 o 226, siano soggette ai dazi all'importazione o all'esportazione, l'autorità doganale rilascia all'interessato una ricevuta dietro pagamento dei dazi in causa.
Detta ricevuta contiene almeno le informazioni seguenti:
a) la descrizione delle merci, formulata in maniera sufficientemente precisa per consentire l'identificazione delle stesse; tale descrizione può essere completata, se del caso, dall'indicazione della voce tariffaria;
b) il valore fatturato e/o, secondo il caso, la quantità delle merci;
c) l'indicazione dettagliata delle imposte riscosse;
d) la data di emissione;
e) l'identificazione dell'autorità che l'ha emessa [238].
Gli Stati membri informano la Commissione dei modelli di ricevuta utilizzati ai fini dell'applicazione del presente articolo. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri [239].
1. Conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 497, paragrafo 3, secondo comma, possono formare oggetto di dichiarazione in dogana verbale per l'ammissione temporanea le merci seguenti:
a) - gli animali per la transumanza o il pascolo o per l'esecuzione di un lavoro o un trasporto e altre merci che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 567, secondo comma, lettera a),
- gli imballaggi di cui all'articolo 571, lettera a), quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
- i materiali per la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi, nonché i veicoli specialmente allestiti per tali fini e le loro attrezzature importati da enti pubblici o privati, stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità, autorizzati dall'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per il regime ad importare tali materiali e veicoli,
- gli strumenti e apparecchi necessari ai medici per assistere malati in attesa del trapianto di un organo in applicazione dell'articolo 569;
b) le merci di cui all'articolo 232;
c) altre merci, quando l'autorità doganale lo autorizzi. [240]
2. Le merci di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di dichiarazioni verbali anche per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea.
Sezione 2
Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto
Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica con l'atto di cui all'articolo 233:
a) le merci prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, che beneficiano della franchigia in virtù del Capitolo I, Titolo XI, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio o in quanto merci in reintroduzione;
b) le merci che beneficiano delle franchigie di cui al Capitolo I, Titoli IX e X, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
c) i mezzi di trasporto che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione;
d) le merci importate nel quadro di uno scambio d'importanza trascurabile e dispensate dall'obbligo di essere presentate ad un ufficio doganale conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, del codice, a condizione che esse non siano soggette ai dazi all'importazione.
Quando non formino oggetto di dichiarazione in dogana specifica, sono considerate dichiarate per l'esportazione con l'atto di cui all'articolo 233, lettera b):
a) le merci non soggette ai dazi all'esportazione e prive di carattere commerciale, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
b) i mezzi di trasporto immatricolati nel territorio doganale della Comunità e destinati ad essere reimportati;
c) le merci di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio;
d) altre merci, quando l'autorità doganale l'autorizzi e in casi d'importanza economica trascurabile.
1. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, quanto segue è considerato dichiarato per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233, salvo il disposto dell'articolo 579:
a) gli effetti personali e le merci importate per fini sportivi conformemente all'articolo 563;
b) i mezzi di trasporto di cui agli articoli da 556 a 561;
c) materiale di conforto per marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, conformemente all'articolo 564, lettera a) [241].
2. Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, le merci di cui al paragrafo 1 sono considerate dichiarate per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea, con l'atto di cui all'articolo 233.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 230 a 232, l'atto che è considerato una dichiarazione in dogana può essere effettuato nelle seguenti forme:
a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice:
- percorrendo la corsia verde - "niente da dichiarare" - negli uffici doganali in cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo,
- passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana,
- applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva "niente da dichiarare" sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali;
b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, in caso di esportazione, conformemente all'articolo 231 e, in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2:
- varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità.
2. Quando le merci di cui all'articolo 230, lettera a), all'articolo 231, lettera a), e all'articolo 232, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, purché contenute nel bagaglio di un viaggiatore, sono trasportate per ferrovia, non accompagnate dal viaggiatore e dichiarate in dogana senza che quest'ultimo sia presente, può essere usato il documento di cui all'allegato 38 bis, nei limiti e alle condizioni ivi enunciate.
1. Quando siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 230 a 232, le merci in causa sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione è considerata accettata e lo svincolo concesso nel momento in cui è compiuto l'atto di cui all'articolo 233.
2. Se da un controllo dovesse emergere che l'atto di cui all'articolo 233 è compiuto senza che le merci introdotte o portate fuori soddisfino le condizioni degli articoli da 230 a 232, tali merci sono da considerarsi introdotte o esportate illegalmente.
Sezione 3
Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2
Gli articoli da 225 a 232 non si applicano alle merci per le quali venga chiesta(o) la concessione di restituzioni o di altri importi o il rimborso dei dazi o alle merci soggette a misure di divieto o restrizione o ad altra formalità particolare.
Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per "viaggiatore" si intende:
A. all'importazione:
1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale, nonché
2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo;
B. all'esportazione:
1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunità in cui ha la residenza normale, nonché
2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunità in cui non ha la residenza normale.
Sezione 4
Traffico postale
1. Nel quadro del traffico postale sono considerate dichiarate in dogana:
A. per l'immissione in libera pratica:
a) al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, le merci seguenti:
- le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali,
- i cecogrammi,
- gli stampati non soggetti ai dazi all'importazione e
- ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere e pacchi dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana, conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice;
b) al momento della loro presentazione in dogana:
- le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi diverse da quelle di cui alla lettera a), sempre che siano scortate dalla dichiarazione CN22 e/o CN23 [243];
B. per l'esportazione:
a) all'atto della loro presa in carico da parte dell'amministrazione delle poste, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi non soggette ai dazi all'esportazione.
b) all'atto della loro presentazione in dogana, le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi soggette ai dazi all'esportazione, sempre che siano scortate dalla dichiarazione CN22 e/o CN23 [244].
2. È considerato dichiarante e, all'occorrenza, debitore, nei casi di cui al paragrafo 1, punto A, il destinatario, nei casi di cui al punto B, lo speditore. L'autorità doganale può stabilire che l'amministrazione delle poste sia considerata come dichiarante ed eventualmente, come debitrice.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1 le merci non soggette ai dazi sono considerate presentate in dogana ai sensi dell'articolo 63 del codice, la dichiarazione doganale è considerata accettata e lo svincolo concesso:
a) all'importazione, all'atto della consegna della merce al destinatario,
b) all'esportazione, all'atto della presa in carico della merce da parte dell'amministrazione delle poste.
4. Quando una spedizione postale sotto forma di lettere o colli che non è dispensata dall'obbligo di essere presentata in dogana conformemente alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 4, del codice, venga presentata senza la dichiarazione CN22 e/o CN23 o quando tale dichiarazione sia incompleta, l'autorità doganale determina la forma in cui essa va fatta o va completata [245].
L'articolo 237 non si applica:
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali il cui valore globale superi il limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti; l'autorità doganale può stabilire limiti più elevati;
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci destinate a fini commerciali facenti parte di una serie regolare di operazioni similari;
- quando la dichiarazione in dogana sia fatta per iscritto, verbalmente o con un procedimento informatizzato;
- alle spedizioni o ai pacchi contenenti merci di cui all'articolo 235.
TITOLO VIII
Visita delle merci, riconoscimento dell'ufficio
doganale ed altre misure prese dall'ufficio doganale
1. La visita delle merci avviene nei luoghi all'uopo stabiliti e nelle ore previste.
2. Tuttavia, su domanda del dichiarante, l'autorità doganale può permettere che la visita delle merci avvenga in luoghi o in ore diverse da quelli(e) di cui al paragrafo 1.
Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.
1. Quando l'autorità doganale decide di procedere alla visita delle merci ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. Quando l'autorità doganale decide di visitare solo parte delle merci dichiarate indica al dichiarante o al suo rappresentante quali merci vuole esaminare, senza che questi possa opporsi.
1. Il dichiarante o la persona da esso designata ad assistere alla visita delle merci fornisce all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitarne i compiti. Se l'autorità doganale non ritiene soddisfacente l'assistenza fornitale può chiedere al dichiarante di designare un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza ritenuta necessaria dall'autorità doganale, quest'ultima, a meno che non ritenga di poter rinunciare a detta visita, gli impone un termine entro il quale assolvere tale obbligo.
Se alla scadenza di detto termine il dichiarante non ha ottemperato alle ingiunzioni dell'autorità doganale, quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 75, lettera a), del codice, procede d'ufficio alla visita delle merci, a rischio e a spese del dichiarante, ricorrendo, qualora lo ritenga necessario, all'assistenza di un esperto o di qualsiasi altra persona designata secondo le disposizioni in vigore.
3. Gli accertamenti fatti dall'autorità doganale in occasione della visita effettuata alle condizioni di cui al precedente paragrafo fanno fede come se la visita fosse avvenuta in presenza del dichiarante.
4. In sostituzione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 l'autorità doganale ha la facoltà di reputare senza effetto la dichiarazione quando non vi sia alcun dubbio che il rifiuto del dichiarante di assistere alla visita delle merci o di designare una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria non abbia per oggetto o per effetto di impedirle di constatare un'infrazione alle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime doganale considerato o di sottrarsi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 1, o dell'articolo 80, paragrafo 2, del codice.
1. Qualora l'autorità doganale decida di effettuare un prelievo di campioni, ne informa il dichiarante o il suo rappresentante.
2. I prelievi sono effettuati dall'autorità doganale. Tuttavia, essa può chiedere che siano effettuati, sotto il suo controllo, dal dichiarante o da una persona da questi designata.
I prelievi sono effettuati secondo i metodi previsti a tal fine dalle disposizioni in vigore.
3. Le quantità da prelevare non devono essere superiori a quelle necessarie per permettere l'analisi o il controllo approfondito, compresa l'eventuale controanalisi.
1. Il dichiarante o la persona da questi designata per assistere al prelievo di campioni è tenuto a fornire all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione.
2. Qualora il dichiarante rifiuti di assistere al prelievo di campioni o di designare a tale scopo una persona o non fornisca all'autorità doganale l'assistenza necessaria per facilitare l'operazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 241, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafi 2, 3 e 4 [246].
Ove nulla osti e sempre che, qualora sia sorta o possa sorgere un'obbligazione doganale, l'importo dei dazi corrispondenti sia stato preventivamente contabilizzato e pagato o garantito, quando l'autorità doganale abbia prelevato dei campioni per procedere alla loro analisi o ad un controllo approfondito, essa concede lo svincolo delle merci in causa senza attendere il risultato di tale analisi o controllo.
1. Le quantità prelevate a titolo di campioni dall'autorità doganale non sono deducibili dalla quantità dichiarata.
2. In caso di dichiarazione d'esportazione o di perfezionamento passivo il dichiarante è autorizzato, quando le circostanze lo permettano, a sostituire le quantità di merci prelevate a titolo di campioni con delle merci identiche al fine di completare la spedizione.
1. I campioni prelevati, qualora non siano stati distrutti nel corso dell'analisi o del controllo approfondito, sono restituiti al dichiarante, a sua richiesta e a sue spese, quando l'autorità doganale non abbia più alcun motivo di conservarli, in particolare quando sia venuta meno ogni possibilità di ricorso, da parte del dichiarante, contro la decisione adottata dall'autorità doganale in base al risultato dell'analisi o del controllo approfondito.
2. I campioni di cui il dichiarante non abbia chiesto la restituzione possono essere distrutti oppure conservati dall'autorità doganale. Tuttavia, in alcuni casi particolari, l'autorità doganale può esigere che l'interessato ritiri i campioni giacenti.
1. L'autorità doganale, qualora proceda alla verifica della dichiarazione e dei documenti ad essi allegati o alla visita delle merci, indica, almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinato o su un documento ad essa allegato, le indicazioni che sono state verificate o esaminate, nonché i risultati a cui è pervenuta tale verifica o controllo. In caso di esame parziale delle merci devono essere parimenti indicati i riferimenti alla partita esaminata.
Se del caso, l'autorità doganale indica nella dichiarazione se il dichiarante o il suo rappresentante non ha partecipato alle operazioni.
2. Qualora il risultato della verifica della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati o della visita delle merci non sia conforme alla dichiarazione, l'autorità doganale precisa almeno sull'esemplare della dichiarazione ad essa destinata o sul documento ad essa allegato gli elementi da prendere in considerazione ai fini della tassazione delle merci in causa e, all'occorrenza, del calcolo delle restituzioni e degli altri importi all'esportazione, e dell'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano il regime doganale cui le merci sono vincolate.
3. Le constatazioni dell'autorità doganale devono evidenziare, all'occorrenza, i mezzi d'identificazione adottati.
Esse devono, inoltre, essere datate e recare le informazioni necessarie ad identificare il funzionario che le ha redatte.
4. L'autorità doganale può non apporre alcuna menzione sulla dichiarazione o sul documento ad essa allegato, di cui al paragrafo 1, quando non proceda alla verifica della dichiarazione o alla visita delle merci.
1. La concessione dello svincolo dà luogo alla contabilizzazione dei dazi all'importazione determinati sulla base degli elementi della dichiarazione. Quando l'autorità doganale ritenga che i controlli intrapresi possono condurre alla determinazione di un importo di dazi superiore a quello risultante dagli elementi della dichiarazione, essa esige anche la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra l'importo risultante dagli elementi della dichiarazione e quello di cui le merci possono in definitiva essere passibili. Tuttavia, il dichiarante ha la facoltà, invece di costituire una garanzia, di richiedere la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci.
2. Quando, in base ai controlli effettuati, l'autorità doganale determini un importo di dazi differente da quello risultante dagli elementi della dichiarazione, lo svincolo delle merci dà luogo alla contabilizzazione immediata dell'importo così determinato.
3. Quando l'autorità doganale nutra dei dubbi sull'applicabilità o meno di divieti o restrizioni e quando a questi dubbi non possa essere data risposta se non al termine dei controlli che la predetta autorità ha intrapreso, le merci in causa non possono essere oggetto di svincolo.
4. Salvo il disposto del paragrafo 1, le autorità doganali possono rinunciare a richiedere la costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario qualora accertino, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, che il contingente tariffario non è in una situazione critica ai sensi dell'articolo 308 quater [247].
1. La forma con la quale l'autorità doganale concede lo svincolo è da questa determinata, tenuto conto del luogo in cui si trovano le merci e delle modalità particolari con cui esercita su di esse la propria sorveglianza.
2. In caso di dichiarazione scritta, una menzione dello svincolo e della data alla quale esso viene concesso è apposta sulla dichiarazione o all'occorrenza, su un documento ad essa accluso ed una copia di questa è restituita al dichiarante.
1. Quando lo svincolo non possa essere concesso per uno dei motivi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo o terzo trattino, del codice, l'autorità doganale fissa al dichiarante un termine per regolarizzare la posizione delle merci.
2. Qualora, nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), secondo trattino, del codice, il dichiarante non abbia presentato i documenti richiesti prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, la dichiarazione in causa è considerata priva di effetti e l'autorità doganale procede al suo annullamento. Si applica l'articolo 66, paragrafo 3 del codice.
3. Nei casi di cui all'articolo 75, lettera a), terzo trattino, del codice e fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 182 del codice, quando il dichiarante non abbia né pagato né garantito l'importo dei dazi esigibili prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale può iniziare le formalità preliminari alla vendita delle merci. In tal caso, si procederà alla vendita delle merci, se la loro posizione non è stata nel frattempo regolarizzata, eventualmente per via di ingiunzione, quando la legislazione dello Stato membro da cui dipende la predetta autorità lo consenta. L'autorità doganale informa di ciò il dichiarante.
L'autorità doganale può, a rischio e spese del dichiarante, trasferire le merci in causa in un luogo speciale posto sotto la sua sorveglianza.
In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del codice la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:
1) quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:
- le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate,
- nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste,
e
- le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.
La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata.
L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati;
1 bis) quando è accertato che le merci sono state per errore dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare dazi all'importazione, al posto di un'altra merce, l'autorità doganale annulla la dichiarazione se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:
- le merci originariamente dichiarate:
i) non siano state utilizzate in modo diverso da quello autorizzato nella loro posizione precedente e
ii) siano state ricollocate nella loro posizione precedente, e che
- le merci che avrebbero dovuto essere dichiarate per il regime doganale inizialmente previsto:
i) avrebbero potuto, al momento della presentazione della dichiarazione iniziale, essere presentate allo stesso ufficio doganale e
ii) siano state dichiarate per lo stesso regime doganale di quello inizialmente previsto.
L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine succitato in casi eccezionali debitamente comprovati [248].
1 ter) quando le merci sono state rifiutate nell'ambito di un contratto di vendita per corrispondenza, le autorità doganali invalidano la dichiarazione di immissione in libera pratica se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché le merci siano state esportate all'indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato da quest'ultimo [249];
1 quater) Quando viene concessa un'autorizzazione ad efficacia retroattiva, conformemente:
- all'articolo 294 per l'immissione in libera pratica di merci con un trattamento tariffario favorevole o con un'aliquota del dazio ridotta o pari a zero in funzione della loro destinazione,
- all'articolo 508 per un regime doganale economico [250].
2) quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è annullata sempreché:
a) si tratti di merci soggette ai dazi all'esportazione, oppure oggetto di una domanda di rimborso dei dazi all'importazione, di restituzioni o di altri importi all'esportazione o di un'altra misura particolare all'esportazione,
- il dichiarante fornisce all'ufficio doganale di esportazione la prova che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità,
- il dichiarante ripresenta alla suddetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana unitamente a tutti gli altri documenti che gli sono stati consegnati dopo l'accettazione della dichiarazione,
- il dichiarante fornisce la prova, all'occorrenza, all'ufficio doganale di esportazione che le restituzioni e gli altri importi concessi a seguito della dichiarazione di esportazione delle merci in causa sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie perché non siano più corrisposti,
- il dichiarante, all'occorrenza e conformemente alle disposizioni vigenti, soddisfi agli altri obblighi che possono essere previsti dall'ufficio doganale di esportazione per regolarizzare la posizione delle merci in causa.
L'annullamento della dichiarazione comporta all'occorrenza l'annullamento delle imputazioni annotate sul (sui) certificato(i) di esportazione o di prefissazione che è (sono) stato(i) presentato(i) a corredo di questa dichiarazione.
Qualora l'uscita dal territorio doganale della Comunità delle merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'annullamento della relativa dichiarazione;
b) quando si tratti di altre merci, l'ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all'articolo 796 che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.
3) Quando per la riesportazione delle merci occorra presentare una dichiarazione, il punto 2 si applica mutatis mutandis.
4) Quando le merci comunitarie siano state vincolate al regime di deposito doganale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), del codice, può essere chiesto ed operato l'annullamento della dichiarazione di vincolo a tale regime non appena siano state prese le misure stabilite dalla normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione prevista. Se allo scadere del termine stabilito per la durata del vincolo al regime di deposito doganale delle merci suindicate, queste non hanno formato oggetto di alcuna domanda per dar loro una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorità doganale adotta le misure contemplate da tale normativa.
Quando le autorità doganali procedono alla vendita di merci comunitarie in conformità dell'articolo 75, lettera b), del codice, questa si effettua secondo le procedure in vigore negli Stati membri.
TITOLO IX
Procedure semplificate
Capitolo 1
Disposizioni generali [252]
1. La procedura della dichiarazione incompleta permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati, una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.
2. La procedura della dichiarazione semplificata permette di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.
3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.
Quando una procedura semplificata è applicata utilizzando sistemi informatici per la redazione di dichiarazioni doganali o con procedure informatiche, si applica, mutatis mutandis, il disposto degli articoli 199, paragrafo 2 e 3, e articoli 222, 223 e 224.
Capitolo 2
Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica
Sezione 1
Dichiarazione incompleta
Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37, devono contenere almeno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico, nonché: [254]
- la designazione delle merci in termini sufficientemente precisi per permettere all'autorità doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità la voce o la sottovoce della nomenclatura combinata cui esse si riferiscono,
- nel caso di merci soggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana, oppure, qualora si constati che il dichiarante non è in grado di dichiarare tale valore, un'indicazione provvisoria del valore ritenuto accettabile dall'autorità doganale, tenuto conto, in particolare, degli elementi in possesso del dichiarante,
- ogni altro elemento ritenuto necessario per l'identificazione delle merci e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la loro immissione in libera pratica, nonché per la determinazione della garanzia alla cui costituzione può essere subordinato lo svincolo delle merci.
1. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, pur non essendovi allegati alcuni dei documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione, devono essere accompagnate almeno dai documenti richiesti per l'immissione in libera pratica.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, può essere accettata una dichiarazione priva dell'uno o dell'altro documento alla cui presentazione è subordinata l'immissione in libera pratica quando sia accertato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che:
a) il documento in causa esiste ed è valido;
b) detto documento non ha potuto essere accluso alla dichiarazione a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del dichiarante;
c) qualsiasi ritardo nell'accettazione della dichiarazione impedirebbe l'immissione in libera pratica delle merci o sottoporrebbe queste ultime ad un'aliquota di dazi più elevata.
I dati relativi ai documenti mancanti devono comunque essere indicati nella dichiarazione.
1. Il termine accordato dall'autorità doganale al dichiarante per comunicare le indicazioni o per presentare i documenti mancanti al momento dell'accettazione della dichiarazione non può essere superiore ad un mese a decorrere dalla data d'accettazione della dichiarazione.
Quando si tratti di un documento alla cui presentazione è subordinata l'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo, sempre che l'autorità doganale abbia validi motivi per ritenere che alle merci cui si riferisce la dichiarazione incompleta possa essere effettivamente applicato tale dazio ridotto o nullo, su richiesta del dichiarante, può essere concesso per la sua presentazione un termine più lungo rispetto a quello indicato al primo comma, se le circostanze lo giustificano. Tale termine non può superare i quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione. Esso non può essere prorogato.
Quando si tratti di comunicare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana l'autorità doganale può, ove sia indispensabile, stabilire un termine più lungo o prorogare il termine già stabilito. La durata del periodo complessivamente accordato deve tener conto dei termini di prescrizione in vigore. [255]
2. Qualora un dazio all'importazione ridotto o nullo sia applicabile alle merci immesse in libera pratica nel quadro di determinati contingenti tariffari, oppure sempreché non sia reintrodotta la riscossione del dazio doganale normale, nel quadro dei massimali tariffari o di altre misure tariffarie preferenziali, il beneficio del contingente tariffario o della misura tariffaria preferenziale viene riconosciuto solo previa presentazione alle autorità doganali del documento a cui è subordinata la concessione del dazio ridotto o nullo. Tale presentazione deve in ogni caso aver luogo:
- prima dell'esaurimento del contingente tariffario, oppure
- negli altri casi, prima della data in cui una misura comunitaria reintroduce la riscossione di dazi all'importazione normali [256].
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il documento alla cui presentazione è subordinata la concessione del dazio all'importazione ridotto o nullo può essere presentato dopo la scadenza del periodo per il quale è stato fissato tale dazio se la dichiarazione relativa alle merci in causa è stata accettata prima della predetta data.
1. L'accettazione da parte dell'autorità doganale di una dichiarazione incompleta non può avere per effetto d'impedire o di ritardare lo svincolo delle merci cui tale dichiarazione si riferisce. Fatto salvo l'articolo 248, lo svincolo è operato alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 qui di seguito.
2. Quando la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione non abbia alcuna influenza sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'autorità doganale procede immediatamente alla loro contabilizzazione secondo le condizioni usuali.
3. Quando, in applicazione dell'articolo 254 la dichiarazione contenga un'indicazione provvisoria del valore, l'autorità doganale:
- procede alla contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tali indicazioni,
- esige, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente per coprire la differenza tra tale importo e quello cui in definitiva possono essere soggette le merci.
4. Qualora, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3, la presentazione, in un secondo tempo, di un'indicazione della dichiarazione o di un documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione possa incidere sull'importo dei dazi applicabili alle merci in causa:
a) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'autorità doganale:
- procede all'immediata contabilizzazione dell'importo dei dazi calcolati sulla base di tale aliquota ridotta,
- esige la costituzione di una garanzia che copra la differenza tra tale importo e quello che risulterebbe dall'applicazione alle suddette merci dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale;
b) se la presentazione in un secondo tempo dell'indicazione o del documento mancante può comportare l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci in causa, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia che copra l'eventuale riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base dell'aliquota normale.
5. Senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero intervenire, in particolare a seguito della determinazione definitiva del valore in dogana, il dichiarante ha la facoltà di chiedere, invece di costituire la garanzia, la contabilizzazione immediata:
- ove si applichi il paragrafo 3, secondo trattino, o il paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci,
- ove si applichi il paragrafo 4, lettera b), dell'importo dei dazi calcolati secondo l'aliquota normale.
Se, alla scadenza del termine di cui all'articolo 256 il dichiarante non ha apportato gli elementi necessari per la determinazione definitiva del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'indicazione o il documento mancante, l'autorità doganale contabilizza immediatamente, a titolo dei dazi applicabili alle merci in causa, l'importo della garanzia costituita conformemente alle disposizioni dell'articolo 257, paragrafo 3, secondo trattino, o paragrafo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b).
La dichiarazione incompleta accettata alle condizioni di cui agli articoli da 254 a 257 può o essere completata dal dichiarante o sostituita, con l'accordo dell'autorità doganale, da un'altra dichiarazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 62 del codice.
In entrambi i casi, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi eventualmente esigibili e per l'applicazione delle altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica è la data di accettazione della dichiarazione incompleta.
Sezione 2
Procedura di dichiarazione semplificata
1. Su domanda scritta, recante tutti gli elementi necessari, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di immissione in libera pratica in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.
2. La dichiarazione semplificata può avere la forma:
- di una dichiarazione incompleta redatta sul formulario di documento amministrativo unico, oppure
- di un documento amministrativo o commerciale corredato della domanda di immissione in libera pratica.
Essa deve contenere almeno le indicazioni necessarie ad identificare le merci.
3. Quando le circostanze lo consentano l'autorità doganale può accettare che la domanda di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sia sostituita da una domanda globale per tutte le operazioni d'immissione in libera pratica che verranno effettuate in un determinato periodo. Il riferimento all'autorizzazione concessa a fronte di questa domanda globale dev'essere indicato nel documento commerciale o amministrativo da presentare conformemente al paragrafo 1.
4. Alla dichiarazione semplificata devono essere acclusi tutti i documenti alla cui presentazione sia eventualmente subordinata l'immissione in libera pratica. Si applica l'articolo 255, paragrafo 2.
5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio dell'articolo 278.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 è accordata al dichiarante purché possa essere assicurato l'efficace controllo del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.
2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che la richiede:
- ha violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale,
- procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.
Essa può essere rifiutata quando la persona in oggetto agisca per conto di un terzo che fa procedere solo saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.
3. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata quando si verifichino i casi di cui al paragrafo 2.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260:
- designa l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate,
- determina la forma e il contenuto delle dichiarazioni semplificate,
- determina le merci alle quali è applicabile, nonché le indicazioni che devono figurare nella dichiarazione semplificata ai fini dell'identificazione delle merci,
- precisa il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale.
Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.
2. L'autorità doganale può dispensare dalla presentazione della dichiarazione complementare quando la dichiarazione semplificata concerne una merce il cui valore è inferiore al limite statistico stabilito nelle disposizioni comunitarie vigenti e sempreché la dichiarazione semplificata contenga tutti gli elementi necessari per l'immissione in libera pratica.
Sezione 3
Procedura di domiciliazione
L'autorizzazione ad utilizzare la procedura di domiciliazione viene accordata alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 264, 265 e 266 a qualsiasi persona che desideri far procedere all'immissione in libera pratica delle merci nei propri locali o negli altri luoghi di cui all'articolo 253 e a tale scopo presenti all'autorità doganale una domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione:
- per le merci che sono soggette al regime di transito comunitario e per le quali la persona di cui sopra fruisce di una semplificazione delle formalità da espletare nell'ufficio di destinazione, conformemente agli articoli 406, 407 e 408 [257],
- per le merci precedentemente vincolate ad un regime doganale economico, senza pregiudizio dell'articolo 278,
- per le merci trasportate, dopo la loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 40 del codice, nei suddetti locali o luoghi secondo una procedura di transito diversa da quella di cui al primo trattino,
- per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità senza passare da un ufficio doganale, conformemente all'articolo 41, lettera b), del codice.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 263 è accordata a condizione che:
- le scritture della persona che ne fa domanda consentano all'autorità doganale di effettuare un controllo efficace, in particolare un controllo a posteriori,
- possa essere garantito un controllo efficace del rispetto dei divieti o delle restrizioni all'importazione o di altre disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica.
2. L'autorizzazione viene in linea di massima rifiutata se la persona che ne fa domanda:
- ha commesso un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa doganale,
- procede soltanto saltuariamente ad operazioni di immissione in libera pratica.
1. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorità doganale può rinunciare a revocare l'autorizzazione quando:
- il suo titolare si conformi ai propri obblighi in un termine eventualmente da essa stabilito,
oppure
- l'inosservanza non abbia prodotto conseguenze effettive sulla corretta applicazione del regime.
2. L'autorizzazione è in linea di massima revocata allorché si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, primo trattino.
3. L'autorizzazione può essere revocata allorché si verifichi il caso di cui all'articolo 264, paragrafo 2, secondo trattino.
1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 263 è tenuto:
a) nei casi previsti dall'articolo 263, primo e terzo trattino:
i) qualora le merci siano immesse direttamente in libera pratica, subito dopo l'arrivo delle stesse nei luoghi a tal fine designati:
- a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
- a iscrivere le merci nelle proprie scritture;
ii) qualora l'immissione in libera pratica sia preceduta da un deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 50 del codice nei medesimi luoghi, prima della scadenza dei termini fissati in applicazione dell'articolo 49 del codice:
- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
b) nei casi previsti dall'articolo 263, secondo trattino:
- a comunicare all'autorità doganale l'intenzione di immettere le merci in libera pratica, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci e
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture.
La comunicazione di cui al primo trattino non è necessaria per l'immissione in libera pratica di merci precedentemente assoggettate al regime del deposito doganale in un deposito di tipo D;
c) nei casi previsti dall'articolo 263, quarto trattino, subito dopo l'arrivo delle merci nei luoghi a tal fine designati:
- ad iscrivere le merci nelle proprie scritture;
d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale, a partire dal momento dell'iscrizione di cui alle lettere a), b) e c), qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica [258].
2. Sempreché il controllo della regolarità delle operazioni non risulti inficiato, l'autorità doganale può:
a) consentire che la comunicazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia effettuata quando l'arrivo delle merci sia imminente [259];
b) in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicare al servizio doganale competente ogni arrivo di merci, a condizione che egli fornisca a tale servizio qualsiasi informazione che esso reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.
In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture produce gli effetti dello svincolo.
3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa deve recare la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci [260].
L'autorizzazione di cui all'articolo 263 fissa le modalità pratiche di funzionamento della procedura e determina, in particolare:
- le merci cui è applicabile,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 266, nonché il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato,
- il momento in cui avviene lo svincolo delle merci,
- il termine entro cui la dichiarazione complementare deve essere depositata nell'ufficio doganale competente designato a tal fine,
- le condizioni in cui le merci formano oggetto, all'occorrenza, di dichiarazioni di carattere globale, periodico o riepilogativo.
Capitolo 3
Merci dichiarate per un regime doganale economico
Sezione 1
Vincolo ad un regime doganale economico
Sottosezione 1
Merci dichiarate per il regime di deposito doganale
A. Dichiarazione incompleta
1. Le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che l'ufficio doganale di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie ad identificare le merci di cui alla relativa dichiarazione, compresa la loro quantità.
2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.
3. Il presente articolo non si applica alle dichiarazioni di vincolo al regime di merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 [261].
B. Procedura di dichiarazione semplificata
1. A richiesta, l'interessato è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 270, a fare la dichiarazione di vincolo al regime esibendo una dichiarazione semplificata al momento della presentazione delle merci in dogana. La dichiarazione semplificata può assumere la forma:
- di dichiarazione incompleta, di cui all'articolo 268, oppure
- di documento amministrativo o commerciale, accompagnato da una domanda di vincolo al regime.
Essa deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 268, paragrafo 1.
2. Quando tale procedura venga applicata in un deposito di tipo D, nella dichiarazione semplificata va indicata anche la specie delle merci, in termini sufficientemente precisi per consentirne la classificazione immediata e sicura, nonché il loro valore in dogana.
3. La procedura di cui al paragrafo 1 non si applica nei depositi di tipo F né al vincolo al regime delle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 in qualsiasi tipo di deposito [262].
4. La procedura di cui al paragrafo 1, secondo trattino, si applica ai depositi di tipo B, ma è esclusa la possibilità di utilizzare un documento commerciale. Se il documento amministrativo non contiene tutti gli elementi di cui all'allegato 37, titolo I, parte B, tali elementi devono essere forniti nella domanda di vincolo al regime che accompagna il documento [263].
1. La domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, deve essere fatta per iscritto e recare tutti gli elementi necessari al rilascio dell'autorizzazione.
Quando le circostanze lo consentano, la domanda di cui all'articolo 269, paragrafo 1, può essere sostituita da una domanda globale concernente le operazioni da effettuare in un determinato periodo di tempo.
In tal caso, la domanda deve essere redatta alle condizioni di cui agli articoli 497, 498 e 499 ed essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione a gestire il deposito doganale o come modifica dell'autorizzazione iniziale, all'autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione a fruire del regime [264].
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, viene concessa all'interessato sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni.
3. L'autorizzazione è respinta, in linea di massima, quando:
- non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni,
- l'interessato non effettui di frequente operazioni di vincolo al regime,
- l'interessato abbia violato in modo grave o ripetuto la normativa doganale.
4. Fatto salvo l'articolo 9 del codice, l'autorizzazione può essere revocata allorché si verifichino i casi di cui al precedente paragrafo 3.
L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, in particolare:
- l'(gli) ufficio (uffici) di vincolo,
- la forma ed il contenuto delle dichiarazioni semplificate.
Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.
C. Procedura di domiciliazione
1. La procedura di domiciliazione viene autorizzata alle condizioni e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 ed agli articoli 273 e 274.
2. La procedura di domiciliazione non si applica ai depositi di tipo B ed F né al vincolo al regime doganale in qualsiasi tipo di deposito dei prodotti agricoli comunitari di cui all'articolo 524 [265].
3. L'articolo 270 si applica mutatis mutandis [266].
1. Per consentire all'autorità doganale di accertarsi della regolarità delle operazioni, il titolare di cui all'autorizzazione è tenuto, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, a:
a) comunicare detto arrivo all'ufficio di controllo entro i termini e secondo le modalità da questo stabiliti;
b) effettuare, in conformità dell'articolo 520, le iscrizioni nella contabilità di magazzino;
c) tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.
L'iscrizione di cui alla lettera b) deve contenere, per lo meno, talune diciture utilizzate nel commercio per identificare le merci, compresa la loro quantità.
2. Si applica l'articolo 266, paragrafo 2.
L'autorizzazione di cui all'articolo 272, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina in particolare:
- le merci alle quali si applica,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 273,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo delle merci.
Non deve essere presentata alcuna dichiarazione complementare.
Sottosezione 2
Merci dichiarate per il perfezionamento attivo, la trasformazione
sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea
A. Dichiarazione incompleta
1. Le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale, che l'ufficio di vincolo può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni di cui all'allegato 37, o senza che vi siano allegati taluni documenti di cui all'articolo 220, devono contenere per lo meno le indicazioni di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 14, 21 (nazionalità), 31, 37, 40 e 54 del documento amministrativo unico e nella casella 44, il riferimento all'autorizzazione o il riferimento alla domanda, ove si applichi l'articolo 508, paragrafo 1 [267].
2. Gli articoli 255, 256 e 259 si applicano mutatis mutandis.
3. In caso di vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, si applicano anche, mutatis mutandis, gli articoli 257 e 258.
B. Procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione
Gli articoli da 260 a 267, applicabili alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, e 270 si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per i regimi doganali economici di cui alla presente sottosezione.
Sottosezione 3
Merci dichiarate per il perfezionamento passivo
Gli articoli da 279 a 289, applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione, si applicano, mutatis mutandis, alle merci dichiarate per l'esportazione a fronte del regime di perfezionamento passivo.
Sottosezione 4 [268]
Disposizioni comuni
Quando due o più autorizzazioni relative a regimi doganali economici sono rilasciate alla stessa persona ed un regime è appurato mediante il vincolo ad un altro regime ricorrendo alla procedura di domiciliazione, la dichiarazione complementare può non essere richiesta.
Sezione 2
Appuramento di un regime doganale economico
1. In caso di appuramento di un regime doganale economico, ad eccezione dei regimi di perfezionamento passivo e di deposito doganale, le procedure semplificate previste possono applicarsi all'immissione in libera pratica, all'esportazione e alla riesportazione. Nel caso della riesportazione, si applica mutatis mutandis il disposto degli articoli da 279 a 289.
2. In caso di immissione in libera pratica di merci, fruendo del regime di perfezionamento passivo, si possono applicare le procedure semplificate di cui agli articoli da 254 a 267.
3. In caso di appuramento del regime di deposito doganale, si possono applicare le procedure semplificate previste per l'immissione in libera pratica e l'esportazione.
Tuttavia:
a) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo F non può essere autorizzata alcuna procedura semplificata;
b) per le merci vincolate al regime in un deposito di tipo B sono applicabili solo le dichiarazioni incomplete o la procedura della dichiarazione semplificata;
c) il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta l'applicazione automatica della procedura di domiciliazione per l'immissione in libera pratica.
Tuttavia, quando l'interessato voglia beneficiare dell'applicazione di elementi di tassazione che non possono essere controllati senza visitare le merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, ci si può avvalere delle altre procedure che comportano la presentazione in dogana delle merci;
d) alle merci agricole comunitarie di cui all'articolo 524 vincolate al regime di deposito doganale non può essere applicata alcuna procedura semplificata [270].
Capitolo 4
Merci dichiarate per l'esportazione
Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
Al presente capitolo si applicano gli articoli 793 e 796.
Sezione 1
Dichiarazione incompleta
1. Le dichiarazioni di esportazione che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune diciture di cui all'allegato 37, devono recare almeno le diciture di cui alle caselle 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 e 54 del documento amministrativo unico, nonché tutti gli altri elementi considerati necessari per identificare le merci ed applicare le disposizioni che ne disciplinano l'esportazione, nonché per determinare la garanzia alla cui costituzione può essere subordinata l'esportazione delle merci.
Inoltre, nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nell'ambito della politica agricola comune, le dichiarazioni di esportazione recano tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure [271].
2. L'autorità doganale può esonerare il dichiarante dal compilare le caselle 17a e 33, a condizione che questi dichiari che l'esportazione delle merci non è soggetta a misure di restrizione o di divieto, che l'autorità doganale non abbia alcun dubbio in proposito e che la designazione delle merci consenta di stabilirne, immediatamente e senza ambiguità, la classificazione tariffaria [272].
3. L'esemplare n. 3 deve recare, nella casella n. 44, una delle seguenti diciture:
- (Omissis)
- Esportazione semplificata.
- (Omissis) [273]
4. Gli articoli da 255 a 259 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione d'esportazione.
Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare o sostitutiva può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito. Quando il subappaltatore risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, tale possibilità si applica solo a condizione che siano stati stipulati accordi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.
Nella dichiarazione incompleta deve essere indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva. L'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione incompleta invia gli esemplari n. 1 e 2 all'ufficio doganale in cui è depositata la dichiarazione complementare o sostitutiva.
Sezione 2
Procedura di dichiarazione semplificata
1. Su domanda scritta contenente tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione, il dichiarante è autorizzato, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 261 e 262, a fare la dichiarazione di esportazione in forma semplificata quando le merci sono presentate in dogana.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 288, la dichiarazione semplificata è costituita dal documento amministrativo unico incompleto, nel quale devono figurare almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 280 si applicano mutatis mutandis.
Sezione 3
Procedura di domiciliazione
L'autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa su domanda scritta, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 284 a qualsiasi persona, in appresso denominata "esportatore autorizzato", che desideri effettuare le formalità d'esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale.
Gli articoli 264 e 265 si applicano mutatis mutandis.
1. Per consentire all'autorità doganale di accertare la regolarità delle operazioni, l'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283:
a) a comunicare tale partenza all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da questa stabilite, al fine di ottenere lo svincolo delle merci;
b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. Questa iscrizione può essere sostituita da qualsiasi altra formalità stabilita dall'autorità competente che presenti garanzie analoghe. Essa deve comportare l'indicazione della data in cui l'iscrizione ha avuto luogo, nonché le indicazioni necessarie ad identificare le merci;
c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento alla cui presentazione è eventualmente subordinata l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esportazione.
2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di comunicarle ogni partenza di merci, sempreché egli fornisca a tale autorità tutte le informazioni che questa ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.
In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.
1. Per controllare l'uscita effettiva dal territorio doganale della Comunità, l'esemplare n. 3 del documento unico deve essere utilizzato come giustificativo d'uscita. L'autorizzazione prevede che l'esemplare n. 3 del documento unico sia preautenticata.
2. La preautenticazione può essere effettuata:
a) mediante preventiva apposizione, nella casella A, dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario di detto ufficio;
b) mediante l'apposizione, da parte dell'esportatore autorizzato, dell'impronta di un timbro speciale conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando questi siano stampati da una tipografia autorizzata.
3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato è tenuto:
- ad espletare le formalità di cui all'articolo 285;
- ad indicare nell'esemplare n. 3 del documento unico il riferimento all'iscrizione nelle scritture e la data dell'iscrizione stessa.
4. L'esemplare n. 3, compilato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, deve recare nella casella n. 44:
- il numero dell'autorizzazione e il nome dell'ufficio doganale che l'ha rilasciata,
- una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura e determina, in particolare:
- le merci alle quali si applica,
- la forma degli obblighi di cui all'articolo 285,
- il momento in cui ha luogo lo svincolo,
- il contenuto dell'esemplare n. 3 nonché le modalità per la sua vidimazione,
- le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata.
2. L'autorizzazione comporta l'impegno dell'esportatore autorizzato di adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari corredati dell'impronta del timbro dell'ufficio di esportazione o dell'impronta del timbro speciale.
Sezione 4
Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3
1. Gli Stati membri possono prevedere che al posto del documento unico venga utilizzato un documento commerciale o amministrativo o qualunque altro supporto quando tutta l'operazione d'esportazione si svolga sul territorio dello stesso Stato membro o quando tale possibilità sia prevista da accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.
2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le diciture necessarie all'identificazione delle merci, nonché una delle diciture di cui all'articolo 280, paragrafo 3, ed essere corredati della domanda di esportazione.
Quando le circostanze lo consentano, l'autorità doganale può accettare che detta domanda venga sostituita da una domanda globale che copra le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Un riferimento all'autorizzazione concessa a seguito di detta domanda globale deve essere annotato nei documenti o supporti in causa.
3. Il documento commerciale o amministrativo attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità allo stesso titolo dell'esemplare n. 3 del documento unico. Laddove siano utilizzati altri supporti, le modalità per il visto d'uscita vengono determinate, se del caso, nel quadro degli accordi conclusi tra le amministrazioni degli Stati membri interessati.
Quando tutta l'operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere altre semplificazioni oltre alle procedure di cui alle sezioni 2 e 3, nel rispetto delle politiche comunitarie.
PARTE II
DESTINAZIONI DOGANALI
TITOLO I
Immissione in libera pratica
Capitolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. Quando merci comunitarie sono esportate a fronte di un carnet ATA in applicazione dell'articolo 797 l'immissione in libera pratica di queste merci può essere effettuata in base al carnet ATA.
2. In tal caso l'ufficio in cui le merci sono immesse in libera pratica espleta le seguenti formalità:
a) verifica i dati riportati nelle caselle da "A" a "G" del volet "reimportazione";
b) compila la matrice e la casella "H" del volet "reimportazione";
c) trattiene il volet "reimportazione".
3. Quando le formalità relative all'appuramento dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono effettuate in un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui le merci entrano nel territorio doganale della Comunità, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio in cui esse sono espletate non comporta alcuna formalità.
Capitolo 1 bis [274]
Disposizioni relative alle banane
Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:
a) "pesatore autorizzato": qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;
b) "documentazione del richiedente": qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;
c) "peso netto delle banane fresche": peso delle banane senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
d) "partita di banane fresche": partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;
e) "luogo di scarico": ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall’aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.
1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell’importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:
a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;
b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;
c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.
L’ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.
L’autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall’ufficio doganale che ha autorizzato l’operatore.
2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.
1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 08030019 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.
La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all’allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.
La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.
2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.
3. L’ufficio doganale verifica, in base a un’analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.
La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.
Capitolo 2 [279]
Destinazione particolare
1. Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.
2. Ai fini del presente capitolo si intende per:
a) autorizzazione unica: un'autorizzazione che interessa diverse amministrazioni doganali;
b) contabilità: la contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;
c) scritture: i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sulle operazioni.
1. Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all'articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta.
Se le merci sono immesse in libera pratica ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all'articolo 82 del codice, è necessaria un'autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.
2. Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all'allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.
3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché
- la domanda interessi una sola amministrazione doganale,
- il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e
- sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.
4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.
In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l'articolo 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:
a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
b) natura della destinazione particolare;
c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;
d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;
e) termine previsto per l'assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;
f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare.
5. Qualora si richieda un'autorizzazione unica, essa è concessa, previo accordo delle autorità competenti, in base alla procedura che segue.
La domanda è presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:
- in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente l'audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure
- negli altri casi, in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente, che consenta i controlli mediante revisione contabile dei regimi. [282]
Le autorità doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.
Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.
Le autorità doganali possono rilasciare l'autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.
Le autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorità doganali interessate.
6. In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, le due o più amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica è sufficiente quando venga rinnovata o revocata un'autorizzazione unica.
7. Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del diniego, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui queste autorità ricevono le informazioni mancanti o supplementari richieste.
Tale termine non si applica nel caso dell'autorizzazione unica, salvoché questa sia concessa a norma del paragrafo 6 [283].
1. Un'autorizzazione richiesta utilizzando il modello indicato all'allegato 67 può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le attività indicate siano coerenti con la destinazione particolare prevista e con le disposizioni per il trasferimento delle merci conformemente all'articolo 296 e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni;
b) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni da effettuare e rispetti l'obbligo:
- di assegnare integralmente o in parte le merci alla destinazione particolare prevista o di trasferirle e di fornire prova della loro assegnazione o trasferimento conformemente alle disposizioni in vigore,
- di non intraprendere azioni incompatibili con la finalità della destinazione particolare prevista,
- di notificare tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti;
c) sia assicurato un efficace controllo doganale e le misure amministrative adottate dalle autorità doganali non siano sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;
d) sia tenuta e conservata una contabilità appropriata;
e) sia fornita una garanzia qualora le autorità doganali lo ritengano necessario.
2. Per una domanda presentata a norma dell'articolo 292, paragrafo 3, l'accettazione della dichiarazione doganale costituisce l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità alle condizioni indicate al paragrafo 1.
3. Nell'autorizzazione devono figurare i seguenti elementi, a meno che tali dati non siano ritenuti superflui:
a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione,
b) all'occorrenza, il codice NC o il codice TARIC, il tipo e la descrizione delle merci e delle operazioni connesse alla destinazione particolare e le disposizioni relative ai tassi di rendimento,
c) modalità e mezzi di identificazione e di controllo doganale, comprese le modalità per:
- l'immagazzinamento comune, cui si applica mutatis mutandis l'articolo 534, paragrafi 2 e 3,
- l'immagazzinamento di miscugli di prodotti soggetti al controllo della destinazione particolare rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00 [285],
d) la scadenza entro cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
e) gli uffici doganali in cui le merci sono immesse in libera pratica e gli uffici di controllo,
f) i luoghi in cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,
g) eventualmente, la garanzia da prestare,
h) il periodo di validità dell'autorizzazione,
i) l'eventuale possibilità di trasferire le merci conformemente all'articolo 296, paragrafo 1,
j) eventualmente, le misure semplificate relative al trasferimento delle merci ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,
k) eventualmente, le procedure semplificate autorizzate conformemente all'articolo 76 del codice,
l) le modalità di comunicazione.
Se le merci di cui al primo comma, lettera c), secondo trattino, non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre e non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento dei miscugli può essere autorizzato soltanto se questi sono interamente destinati a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata [286].
4. Fatto salvo l'articolo 294, l'autorizzazione è valida a decorrere dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nell'autorizzazione.
La durata di validità non può superare i tre anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione, salvoché sussistano comprovati motivi [287].
1. Le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto retroattivo.
Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un'autorizzazione con effetto retroattivo è valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
2. Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale.
3. In circostanze eccezionali l'effetto retroattivo di un'autorizzazione può essere prolungato, ma non può superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica certa e:
a) la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,
b) la contabilità del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all'occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilità consenta il controllo del regime,
c) possano essere espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilità di invalidare la dichiarazione.
La scadenza dell'autorizzazione non produce effetti sulle merci immesse in libera pratica in forza dell'autorizzazione stessa in data anteriore a quella di scadenza.
1. Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza espletamento di formalità doganali.
2. Se un trasferimento di merci viene effettuato tra due titolari di autorizzazione stabiliti in diversi Stati membri e le autorità doganali interessate non hanno autorizzato il ricorso alle procedure semplificate conformemente al paragrafo 3, l'esemplare di controllo T5 indicato all'allegato 63, è utilizzato conformemente alla seguente procedura:
a) il cedente compila l'esemplare di controllo T5 in triplice copia (in originale e due copie) [291].
b) Nell'esemplare di controllo T5 figurano:
- nella casella A ("Ufficio di partenza"), l'indirizzo dell'ufficio doganale competente indicato nell'autorizzazione del cedente,
- nella casella n. 2, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cedente,
- nella casella n. 8, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cessionario,
- nella casella "Nota importante" e nella casella B occorre barrare il testo,
- rispettivamente nelle caselle n. 31 e 33 la descrizione delle merci al momento del trasferimento, incluso il numero di articoli e il codice NC corrispondente,
- nella casella n. 38, la massa netta delle merci,
- nella casella n. 103, la quantità netta delle merci in lettere,
- nella casella 104 apporre una X nella casella "Altri (specificare)", e aggiungere una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:
- (Omissis)
- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296]
- (Omissis) [292]
- nella casella n. 106:
- gli elementi relativi all'imposizione delle merci, salvo dispensa concessa dalle autorità doganali [293];
- il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio doganale a cui è stata presentata la dichiarazione.
c) Il cedente invia tutti gli esemplari di controllo T5 al cessionario.
d) Il cessionario allega l'originale del documento commerciale comprovante la data di ricevimento delle merci agli esemplari di controllo T5 e presenta tutti i documenti all'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione.
Inoltre, egli notifica immediatamente all'ufficio doganale ogni eccedenza, disavanzo, sostituzione o altra irregolarità.
e) L'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione del cessionario compila la casella J dell'originale, indicando anche la data di ricevimento, dopo aver verificato i documenti commerciali corrispondenti, appone data e timbro sull'originale alla casella J e sulle due copie alla casella E. L'ufficio doganale conserva la seconda copia e restituisce l'originale e la prima copia al cessionario.
f) Il cessionario conserva la prima copia nelle scritture e invia l'originale al cedente.
g) Il cedente conserva l'originale fra le scritture.
Le autorità doganali interessate possono autorizzare il ricorso alle procedure semplificate conformemente alle disposizioni relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5.
3. Se ritengono che il corretto svolgimento delle operazioni è salvaguardato, le autorità doganali possono permettere che un trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due diversi Stati membri sia effettuato senza utilizzare l'esemplare di controllo T5.
4. Il trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nello stesso Stato membro viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.
5. Al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite.
6. Il cedente non ha più obblighi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- il cessionario ha ricevuto le merci ed è stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare;
- il controllo doganale è stato trasferito all'autorità doganale del cessionario; salvo diversa indicazione delle autorità doganali, ciò si verifica quando il cessionario registra le merci nelle scritture.
1. In caso di trasferimento, da parte di compagnie aeree che operano su rotte internazionali, di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili nel quadro di accordi di scambio o per esigenze proprie delle compagnie aeree, una lettera di vettura aerea o un documento equivalente possono essere utilizzati in sostituzione dell'esemplare di controllo T5.
2. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti:
a) denominazione della compagnia aerea speditrice;
b) denominazione dell'aeroporto di partenza;
c) denominazione della compagnia aerea destinataria;
d) denominazione dell'aeroporto di destinazione;
e) descrizione dei materiali;
f) numero dei pezzi.
Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere espresse sotto forma di codici o richiamandosi ad un documento allegato.
3. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla pagina anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture:
- (Omissis)
- DESTINAZIONE PARTICOLARE
- (Omissis) [295]
4. La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.
La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea destinataria, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.
5. I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. La compagnia aerea destinataria registra tali materiali nelle proprie scritture contabili.
6. Gli obblighi risultanti dai paragrafi da 1 a 5 passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali originari e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima.
1. Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, approvare l'esportazione delle merci o la loro distruzione.
2. In caso di esportazione di prodotti agricoli, nella casella n. 44 del documento amministrativo unico o in ogni altro documento utilizzato deve figurare una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:
- (Omissis)
- ARTICOLO 298 (CEE) N. 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE - APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA
- (Omissis) [297]
3. In caso di esportazione, le merci sono considerate non comunitarie a partire dal momento in cui la dichiarazione di esportazione viene accettata.
4. In caso di distruzione si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.
Se le autorità doganali ritengono che un'utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione sia giustificata, tale utilizzazione, fatta eccezione per l'esportazione o la distruzione, comporta l'insorgenza di un'obbligazione doganale. L'articolo 208 del codice si applica mutatis mutandis.
1. Le merci di cui all'articolo 291, paragrafo 1, rimangono sotto controllo doganale e sono soggette ai dazi all'importazione fino a quando:
a) sono assegnate alla destinazione prevista,
b) sono esportate, distrutte o assegnate ad una diversa destinazione conformemente agli articoli 298 e 299.
Tuttavia, se le merci possono essere usate ripetutamente e se, per evitare frodi, le autorità doganali lo ritengono opportuno, il controllo doganale continua per un periodo che non supera i due anni dalla data della prima assegnazione.
2. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o trasformazione delle merci nonché le perdite per cause naturali sono considerati merci assegnate alla destinazione particolare prevista.
3. Per i cascami e i rottami risultanti dalla distruzione delle merci, il controllo doganale ha termine quando essi hanno ricevuto una destinazione doganale consentita.
Artt. 301. - 308. [300]
Capitolo 3 [301]
Gestione delle misure tariffarie
Sezione 1 [302]
Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine
cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni
1. Salvo altrimenti disposto, i contingenti tariffari aperti mediante una misura comunitaria vengono gestiti secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
2. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata da una richiesta valida del dichiarante al fine di beneficiare di un contingente tariffario, è accettata, lo Stato membro interessato preleva dal contingente tariffario, tramite la Commissione, la quantità necessaria.
3. Gli Stati membri presentano una richiesta di prelievo solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3.
4. Salvo il disposto del paragrafo 8, le attribuzioni vengono concesse dalla Commissione in base alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ed entro i limiti consentiti dalla disponibilità del contingente tariffario. L'ordine di precedenza è determinato in base all'ordine cronologico di tali date.
5. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le richieste di prelievo valide. Tali comunicazioni comprendono la data di cui al paragrafo 4, e le quantità esatte richieste nella dichiarazione doganale interessata.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, qualora l'atto comunitario di apertura del contingente tariffario non vi abbia provveduto, la Commissione definisce i numeri d'ordine.
7. Qualora le quantità da prelevare da un contingente tariffario superino la quantità disponibile, l'attribuzione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste.
8. Ai fini del presente articolo, l'accettazione di una dichiarazione da parte delle autorità doganali nei giorni 1, 2 o 3 gennaio si considera avvenuta il 3 gennaio. Se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l'accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio.
9. All'apertura di un nuovo contingente tariffario, la Commissione non concede prelievi prima dell'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione dell'atto che ha istituito il contingente tariffario.
10. Gli Stati membri restituiscono immediatamente alla Commissione le parti di prelievo non utilizzate. Tuttavia, qualora dopo il primo mese successivo al termine del periodo di validità del contingente tariffario interessato venga scoperto un prelievo erroneo corrispondente a un'obbligazione doganale pari o inferiore a 10 ECU, gli Stati membri non eseguono la restituzione.
11. Se le autorità doganali invalidano una dichiarazione di immissione in libera pratica concernente merci oggetto di una domanda di utilizzazione di un contingente tariffario, l'intera domanda è annullata in relazione a tali merci. Gli Stati membri interessati restituiscono immediatamente alla Commissione tutte le quantità prelevate, in relazione a tali merci, dal contingente tariffario.
12. I dati concernenti i prelievi richiesti da un singolo Stato membro sono trattati dalla Commissione e dagli altri Stati membri in modo riservato.
1. La Commissione procede ad una ripartizione delle quantità richieste una volta al giorno, tutti i giorni lavorativi ad eccezione:
- dei giorni festivi per le istituzioni comunitarie a Bruxelles, o
- in circostanze eccezionali, di qualsiasi altro giorno, a condizione che le autorità competenti degli Stati membri ne siano state preventivamente informate.
2. Salvo il disposto dell'articolo 308 bis, paragrafo 8, l'attribuzione delle quantità tiene conto di tutte le domande insoddisfatte concernenti dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate fino all'antivigilia, tale giorno incluso, e comunicate alla Commissione.
1. Un contingente tariffario è considerato critico quando il 75 % del volume iniziale sia esaurito, oppure a discrezione delle autorità competenti.
2. In deroga al paragrafo 1, un contingente tariffario è considerato critico dalla data di apertura in uno dei casi seguenti:
a) quando sia aperto per meno di tre mesi;
b) quando nei due anni precedenti non siano stati aperti contingenti tariffari riguardanti lo stesso prodotto e aventi la medesima origine e un periodo contingentale equivalente a quello del contingente tariffario in oggetto (contingenti tariffari equivalenti);
c) quando un contingente tariffario equivalente aperto nei due anni precedenti sia stato esaurito entro l'ultimo giorno del terzo mese del suo periodo contingentale, o il suo volume iniziale sia stato superiore al contingente tariffario in oggetto.
3. Un contingente tariffario il cui unico obiettivo consista nell'applicazione, secondo le regole dell'OMC, di una misura di salvaguardia o di una misura di ritorsione, è considerato critico quando il 75 % del volume iniziale sia esaurito, a prescindere dal fatto che contingenti tariffari equivalenti siano stati aperti o meno nei due anni precedenti.
Sezione 2 [306]
Sorveglianza comunitaria [307]
1. Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta al mese, dei resoconti di sorveglianza che contengano i dati sulle quantità di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi. Per quanto riguarda le importazioni e su richiesta della Commissione, gli Stati membri limitano tale comunicazione alle importazioni che hanno beneficiato di regimi preferenziali [309].
2. I resoconti di sorveglianza emanati dagli Stati membri indicano le quantità totali di prodotti immessi in libera pratica o esportati, secondo i casi, dal primo giorno del periodo interessato [310].
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i loro resoconti mensili di sorveglianza entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla conclusione del periodo oggetto del resoconto.
4. Le informazioni comunicate dai singoli Stati membri sono trattate in modo riservato.
TITOLO II
Posizione doganale e transito delle merci [311]
Capitolo 1 [312]
Disposizioni di carattere generale
Capitolo 2 [314]
Campo d'applicazione
Capitolo 3
Posizione doganale delle merci [318]
Sezione 1 [319]
Disposizioni generali
1. Salvo il disposto dell'articolo 180 del codice e del paragrafo 2 del presente articolo, tutte le merci che si trovano sul territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria.
2. Non sono considerate merci comunitarie, salvo che la loro posizione comunitaria venga debitamente accertata conformemente agli articoli da 314 a 323:
a) le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell'articolo 37 del codice.
Tuttavia, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5 del codice, sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che non hanno posizione comunitaria, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità:
- per via aerea, imbarcate o trasbordate in un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità e destinate a un altro aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità, purché il trasporto venga effettuato con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure
- via mare, qualora siano trasportate tra due porti situati all'interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare, autorizzato ai sensi degli articoli 313 bis e 313 ter [321];
b) le merci vincolate al regime della custodia temporanea o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, secondo le disposizioni dell'articolo 799 o introdotte in un deposito franco [322];
c) le merci vincolate ad un regime sospensivo o collocate in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, secondo le disposizioni dell'articolo 799 [323]. [324]
1. Per collegamento marittimo regolare si intende un servizio regolare di trasporto delle merci a bordo di navi che eseguono trasporti solamente tra porti situati nel territorio doganale della Comunità e non possono provenire, essere dirette o fare scalo in nessun punto al di fuori di tale territorio o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, di un porto nel suddetto territorio [326].
2. Le autorità doganali competenti possono richiedere la presentazione di prove del rispetto delle disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati.
Qualora le autorità doganali constatino che non sono state rispettate le disposizioni relative ai servizi di linea autorizzati, ne informano immediatamente tutte le autorità doganali interessate.
1. Su richiesta della società di navigazione marittima che definisce il servizio, le autorità doganali di uno Stato membro sul cui territorio la compagnia è stabilita possono autorizzare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, l'istituzione di un servizio regolare [328].
2. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'indicazione dei porti interessati,
b) i nomi delle navi destinate al servizio regolare, e
c) qualsiasi altra informazione richiesta dalle autorità doganali, in particolare gli orari del servizio regolare [329].
3. L'autorizzazione è concessa esclusivamente alle compagnie di navigazione marittima:
a) stabilite nella Comunità e che mettono la propria documentazione a disposizione delle autorità doganali competenti [330];
b) che non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute in relazione al funzionamento di un servizio regolare [331];
c) che possono provare alle autorità competenti di effettuare un servizio di linea ai sensi dell'articolo 313 bis, paragrafo 1;
d) che si impegnino:
- sulle rotte per le quali è richiesta un'autorizzazione, non verrà effettuato nessuno scalo nei porti di paesi terzi o nelle zone franche sottoposte a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità, e che non verrà effettuato alcun trasbordo in alto mare e che
- a tenere a bordo della nave il certificato di autorizzazione e a presentarlo, su richiesta, alle autorità doganali competenti [332]
4. Le autorità doganali dello Stato membro che ricevono una domanda (in prosieguo: "le autorità richiedenti") ne informano senza indugio le autorità doganali degli altri Stati membri nel cui territorio sono situati i porti interessati dal servizio regolare (in prosieguo: "le autorità interpellate").
Le autorità interpellate accusano ricevuta della domanda.
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, le autorità interpellate notificano l'assenso o il rifiuto. Il rifiuto dev'essere motivato. In assenza di risposta, le autorità richiedenti rilasciano l'autorizzazione, che sarà accettata dagli altri Stati membri interessati.
Le autorità richiedenti rilasciano il certificato di autorizzazione in uno o più esemplari, secondo il caso, conformemente al modello che figura all'allegato 42 bis e ne informano le autorità interpellate degli altri Stati membri interessati. Ciascun certificato di autorizzazione viene contraddistinto da un numero di serie. Tale numero è lo stesso per ogni esemplare.
5. Il rilascio dell'autorizzazione rende obbligatorio per la compagnia di navigazione l'esercizio del servizio di linea. La soppressione o la modificazione delle caratteristiche del servizio di linea autorizzato viene comunicata alle autorità richiedenti.
6. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la revoca o la soppressione del servizio regolare. Le autorità richiedenti comunicano alle autorità interpellate degli altri Stati membri interessati la modificazione del servizio di linea. In caso di modifica delle informazioni previste al paragrafo 2, lettera a), si applica la procedura di cui al paragrafo 4 [333].
7. Quando una nave del tipo indicato all'articolo 313 bis, paragrafo 1, è costretta da caso fortuito o forza maggiore ad effettuare un trasbordo in mare o a fare temporaneamente scalo in un porto situato in un paese terzo o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799, istituita in un porto situato nel territorio doganale della Comunità, la compagnia di navigazione marittima informa immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo previsti nell'itinerario della nave [334].
1. Qualora le merci non siano considerate comunitarie, ai sensi dell'articolo 313, la loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente all'articolo 314 quater, paragrafo 1 soltanto quando [336]:
a) vengano trasportate da un altro Stato membro senza attraversamento del territorio di un paese terzo, oppure
b) vengano trasportate da un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro, oppure
c) vengano trasbordate in un paese terzo su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, e sia stato rilasciato un nuovo documento di trasporto, purché una copia dell'originale del documento di trasporto rilasciato per il trasporto delle merci dallo Stato membro di partenza allo Stato membro di destinazione venga allegata al nuovo documento di trasporto. Le autorità doganali dell'ufficio di destinazione effettuano controlli a posteriori, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati membri, per verificare l'esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale.
2. [337].
3. I documenti o le modalità di cui all'articolo 314 quater, paragrafo 1 non possono essere utilizzati per le merci nei confronti delle quali sono state espletate le formalità di esportazione o vincolate al regime di perfezionamento attivo, sistema di rimborso [338].
4. [339].
Le amministrazioni doganali degli Stati membri si prestano mutua assistenza nel controllo dell'autenticità e dell'esattezza dei documenti, nonché della regolarità delle modalità seguite per comprovare la posizione comunitaria delle merci, secondo le disposizioni del presente titolo.
Sezione 2 [341]
Prova della posizione comunitaria
Ai sensi della presente sezione, per "ufficio competente" si intendono le autorità doganali competenti ad attestare la posizione comunitaria delle merci.
Art .314 quater. [343]
1. Senza pregiudizio per le merci vincolate al regime di transito comunitario interno, la posizione comunitaria delle merci può essere comprovata soltanto con uno dei seguenti mezzi:
a) da uno dei documenti previsti dagli articoli da 315 a 317 ter,
b) con le modalità di cui agli articoli da 319 a 323,
c) dal documento di accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione,
d) dal documento di cui all'articolo 325,
e) dall'etichetta prevista dall'articolo 462 bis, paragrafo 2,
f) dal documento di cui all'articolo 812, che attesta la posizione comunitaria delle merci, [344]
g) dall'esemplare di controllo T5, ai sensi dell'articolo 843.
2. I documenti o le modalità di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per le merci comunitarie provviste di imballaggi non comunitari, purché il documento che attesta la posizione comunitaria delle merci contenga una delle seguenti indicazioni:
- (Omissis)
- imballaggi N.
- (Omissis) [345]
3. Purché siano rispettate le condizioni per il rilascio, i documenti di cui agli articoli da 315 a 323 possono essere rilasciati a posteriori. In tal caso recano, in rosso, una delle seguenti diciture:
- (Omissis)
- Rilasciato a posteriori.
- (Omissis) [346]
Sottosezione 1 [347]
Documento T2L
1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita mediante presentazione di un documento T2L. Il documento viene compilato conformemente ai paragrafi da 3 a 5.
2. La prova della posizione comunitaria delle merci destinate a una parte del territorio doganale comunitario in cui non si applicano le disposizioni della
I paragrafi da 3 a 5 del presente articolo e gli articoli da 316 a 324 septies si applicano per analogia al documento T2LF.
3. Il documento T2L è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 31 e 32.
Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di cui agli allegati 33 e 34.
Qualora gli Stati membri non autorizzino l'uso dei formulari complementari nel caso di ricorso ad un sistema informatizzato di elaborazione delle dichiarazioni per l'edizione delle medesime, il formulario è completato da uno o più formulari conformi all'esemplare n. 4 o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario di cui agli allegati 31 e 32.
4. L'interessato appone la sigla "T2L" nella sottocasella destra della casella n. 1 del formulario e la sigla "T2L bis" nella sottocasella destra della casella n. 1 del o dei formulari complementari utilizzati.
5. Possono essere utilizzate distinte di carico, redatte secondo il modello di cui all'allegato 45 e completate conformemente all'allegato 44 bis, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L.
Le autorità doganali possono autorizzare qualsiasi persona che non rispetta le condizioni di cui all'articolo 373 a utilizzare quali distinte di carico distinte che non rispettano tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.
Il secondo capoverso del paragrafo 1 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 385 si applicano per analogia.
1. Fatto salvo l'articolo 324 septies, il documento T2L è redatto in un unico esemplare.
2. Il documento T2L e, se del caso, il formulario o i formulari complementari utilizzati o la o le distinte di carico utilizzate sono vistati, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio competente. Il visto reca le seguenti menzioni da indicare, per quanto possibile, nella casella "C. Ufficio di partenza" di detti documenti:
a) per il documento T2L, il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di tale ufficio, la data del visto ed un numero di registrazione ovvero il numero della dichiarazione di spedizione qualora questa sia necessaria;
b) per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero indicato nel documento T2L, apposto per mezzo di un timbro recante il nome dell'ufficio competente oppure scritto a mano; in quest'ultimo caso deve essere anche apposto il timbro ufficiale dell'ufficio competente.
Tali documenti sono consegnati all'interessato.
Sottosezione 2
Documenti commerciali [351]
1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a dette merci [352].
2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono almeno citare il nome e l'indirizzo completo dello speditore o dell'interessato se quest'ultimo non è lo speditore, il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in kg e, se necessario, i numeri dei container.
L'interessato deve apporre in modo evidente, nel suddetto documento, la sigla "T2L" accompagnata dalla sua firma manoscritta [353].
3. La fattura o il documento di trasporto debitamente completati e firmati dall'interessato sono vistati, su richiesta di quest'ultimo, dall'ufficio competente. Tale visto deve comportare il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione, se tale dichiarazione è necessaria [354].
4. Se il valore globale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto compilato e firmato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o conformemente all'articolo 224 non eccede i 10.000 EUR, l'interessato è esentato dal sottoporre il documento al visto dell'ufficio competente.
In tal caso, la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio competente [355].
5. Il presente articolo si applica soltanto quando la fattura o il documento di trasporto riguardi merci comunitarie.
1. La prova della posizione comunitaria delle merci è fornita, alle condizioni qui di seguito indicate, mediante presentazione del manifesto della compagnia di navigazione marittima relativo a tali merci.
2. Il manifesto contiene almeno le indicazioni seguenti:
a) nome e indirizzo completi della compagnia di navigazione,
b) identità della nave,
c) luogo e data di carico delle merci,
d) luogo di scarico delle merci.
Inoltre, per ciascuna spedizione, il manifesto contiene quanto segue:
a) un riferimento alla polizza di carico o a qualsiasi altro documento commerciale,
b) quantità, natura, marche e numeri dei colli,
c) la designazione delle merci secondo la loro denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione [357],
d) massa lorda in chilogrammi,
e) all'occorrenza, i numeri dei contenitori,
f) i seguenti indicatori della posizione delle merci:
- la lettera "C" (che equivale a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
- la lettera "F" (che equivale a "T2LF") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria, destinate a o provenienti da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della
- la lettera "N" per le altre merci [358].
3. Il manifesto, debitamente compilato e firmato dalla società di navigazione è vistato, su richiesta di quest'ultima, dall'ufficio competente. Il visto deve includere il nome e il timbro dell'ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto [359].
Quando sono utilizzate le procedure semplificate di transito comunitario di cui agli articoli 445 e 448, la prova della posizione comunitaria delle merci è fornita dall'apposizione della lettera "C" (equivalente a "T2L") sul manifesto, accanto agli articoli in questione.
Sottosezione 3
Altre prove applicabili a talune operazioni [362]
1. Quando le merci sono trasportate con un carnet TIR o un carnet ATA, il dichiarante può comprovare il carattere comunitario delle merci, apponendo in modo visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla T2L seguita dalla sua firma su tutti i fogli pertinenti del carnet utilizzato, prima che questo venga presentato per il visto all'ufficio di partenza. La sigla T2L apposta sui fogli deve essere autenticata con timbro dell'ufficio di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente [363].
2. Nei carnet TIR o ATA relativi nel contempo a merci comunitarie e non comunitarie le due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla T2L deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.
Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro, il veicolo è considerato comunitario:
a) a condizione che sia munito di targa e del documento d'immatricolazione e le caratteristiche della sua immatricolazione, risultanti dal relativo documento ed eventualmente dalla targa, comprovino in modo sicuro il carattere comunitario del veicolo;
b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 319 nonché 321, 322 e 323 [364].
Quando debba essere accertato il carattere comunitario di un vagone di merci appartenente ad un'azienda ferroviaria di uno Stato membro, il vagone è considerato comunitario:
a) a condizione che il numero di codice e il marchio di proprietà (sigla) su di esso apposti ne dimostrino in modo certo il carattere comunitario;
b) negli altri casi, su presentazione di uno dei documenti di cui agli articoli da 315 a 317 ter [365].
1. Quando debba essere accertato il carattere comunitario degli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci nell'ambito degli scambi intracomunitari, i quali siano riconoscibili come appartenenti ad una persona residente in uno Stato membro e, previo impiego, siano rispediti vuoti da un altro Stato membro, tali imballaggi sono considerati comunitari:
a) a condizione che siano dichiarati come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;
b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 323.
2. La semplificazione di cui al paragrafo 1 è ammessa per recipienti, imballaggi, palette e altri materiali similari, esclusi i contenitori [366].
Quando debba essere accertato il carattere comunitario delle merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, tali merci, purché non destinate a fini commerciali, sono considerate comunitarie:
a) quando siano dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione;
b) negli altri casi, secondo le modalità di cui agli articoli da 315 a 322.
Sottosezione 4 [369]
Prova della posizione comunitaria delle
merci fornita da uno speditore autorizzato
1. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona, denominata in prosieguo "speditore autorizzato", che possieda i requisiti di cui all'articolo 373 e intenda comprovare la posizione comunitaria delle merci con un documento T2L previsto dall'articolo 315 o con uno dei documenti previsti dagli articoli da 317 a 317 ter, in prosieguo denominati "documenti commerciali", ad utilizzare tali documenti senza doverli presentare, per il visto, all'ufficio competente.
2. Le disposizioni degli articoli da 374 a 378 si applicano per analogia all'autorizzazione di cui al paragrafo 1.
L'autorizzazione determina in particolare:
a) l'ufficio incaricato della preventiva autentificazione, ai sensi dell'articolo 324 quater, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati ai fini della redazione dei documenti interessati;
b) le condizioni alle quali lo speditore autorizzato deve giustificare l'uso dei suddetti formulari;
c) le categorie o i movimenti di merci esclusi;
d) il termine e le condizioni nel cui rispetto lo speditore autorizzato informa l'ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.
1. L'autorizzazione stabilisce che il recto dei documenti commerciali interessati o la casella "C. Ufficio di partenza" figurante sul recto dei formulari utilizzati per redigere il documento T2L e, se del caso, del o dei formulari complementari:
a) è preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di cui all'articolo 324 ter, lettera a) e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
b) reca, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta del timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato 62. L'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa degli stessi sia affidata ad una tipografia a ciò autorizzata.
Le disposizioni dell'articolo 401 si applicano per analogia.
2. Lo speditore autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo al più tardi all'atto della spedizione delle merci. Egli deve inoltre indicare nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" del documento T2L, o in un punto visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell'ufficio competente, la data di redazione del documento, nonché una delle seguenti diciture:
- (Omissis)
- Speditore autorizzato
- (Omissis). [373]
1. Allo speditore autorizzato può essere consentito non sottoscrivere i documenti T2L o i documenti commerciali utilizzati, muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. L'autorizzazione può essere accordata a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente consegnato alle autorità doganali un impegno scritto col quale si assume la responsabilità delle conseguenze giuridiche dell'emissione di qualsiasi documento T2L o documento commerciale munito dell'impronta del timbro speciale.
2. I documenti T2L o i documenti commerciali redatti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, in luogo della firma dello speditore autorizzato, una delle seguenti diciture [375]:
- (Omissis)
- Dispensa dalla firma
- (Omissis). [376]
1. Le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare le società di navigazione aventi la posizione di speditore autorizzato a posporre la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione comunitaria delle merci fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle società di navigazione internazionali che
a) rispettano le condizioni di cui all'articolo 373; tuttavia, in deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale, e
b) utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori della Comunità, e
c) effettuano un numero significativo di viaggi tra gli Stati membri secondo itinerari riconosciuti.
3. Al ricevimento della domanda, le autorità doganali dello Stato membro nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza o di destinazione previsti.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali accordano la procedura semplificata descritta al paragrafo 4.
Tale autorizzazione è valida negli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.
4. La procedura semplificata si applica come segue:
a) il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione,
b) la società di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano all'articolo 317 bis, paragrafo 2,
c) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata, su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità doganali del porto di partenza, e in ogni caso prima dell'arrivo della nave al porto di destinazione,
d) una versione su carta del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio di dati è presentata alle autorità doganali del porto di destinazione.
5. Il paragrafo 5 dell'articolo 448 si applica per analogia [378].
Lo speditore autorizzato è tenuto a redigere una copia di ciascun documento T2L, ovvero di ciascun documento commerciale rilasciato a norma della presente sottosezione. Le autorità doganali determinano le modalità secondo le quali detta copia è presentata a fini di controllo e conservata per almeno due anni.
Sottosezione 5 [380]
Disposizioni particolari relative ai prodotti della pesca marittima
e agli altri prodotti estratti dal mare mediante navi [381]
1. Ai fini della presente sottosezione si intende per [383]:
a) nave da pesca comunitaria: la nave immatricolata e registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che effettua la cattura dei prodotti della pesca marittima e, eventualmente, il loro trattamento a bordo;
b) nave officina comunitaria; la nave immatricolata o registrata nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità e battente bandiera di uno Stato membro, che non effettua la cattura ma che effettua il trattamento a bordo dei prodotti della pesca marittima.
2. Un formulario T2M, redatto conformemente alle disposizioni degli articoli da 327 a 337, viene presentato come prova del carattere comunitario:
a) dei prodotti della pesca marittima catturati al di fuori delle acque territoriali di un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità da parte di una nave da pesca comunitaria, e
b) delle merci ottenute da detti prodotti a bordo di tale nave o di una nave officina comunitaria, nella cui fabbricazione, eventualmente, sono entrati altri prodotti aventi tale carattere,
che sono provvisti, eventualmente, di imballaggi aventi tale carattere, e che sono destinati a essere introdotti nel territorio doganale della Comunità secondo il disposto dell'articolo 326.
3. La prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima e degli altri prodotti catturati o estratti dal mare, fuori delle acque territoriali di un paese o di un territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, da navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate o registrate nella parte del territorio di uno Stato membro appartenente al territorio doganale della Comunità, o di detti prodotti estratti o catturati nelle acque del territorio doganale della Comunità da parte di navi di un paese terzo, viene esibita mediante il libro di bordo o mediante qualsiasi mezzo che attesti tale carattere.
1. Il formulario T2M viene presentato per i prodotti e le merci di cui all'articolo 325, paragrafo 2, che sono trasportati direttamente a destinazione del territorio doganale della Comunità:
a) dalla nave da pesca comunitaria che ha effettuato la cattura e, eventualmente, il trattamento di detti prodotti, o
b) da un'altra nave da pesca comunitaria o dalla nave officina comunitaria che ha effettuato il trattamento di detti prodotti trasbordati dalla nave di cui alla lettera a), o
c) da qualsiasi altra nave sulla quale sono stati trasbordati detti prodotti e merci dalle navi di cui alle lettere a) e b) senza procedere ad alcun mutamento, o
d) da un mezzo di trasporto provvisto di un titolo di trasporto unico, rilasciato nel paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità in cui detti prodotti e merci non sono stati sbarcati dalle navi di cui alle lettere a), b) e c).
Dopo tale presentazione il formulario T2M non può più essere utilizzato come prova del carattere comunitario dei prodotti e delle merci da esso accompagnati.
2. Le autorità doganali responsabili del porto dove i prodotti o le merci sono scaricati dalla nave di cui al paragrafo 1, lettera a), possono non applicare il paragrafo quando non sussista alcun dubbio sull'origine di detti prodotti o merci, in assenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.
1. Il formulario sul quale è redatto il documento T2M deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 43.
2. Per l'originale del formulario T2M deve essere utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante almeno 55 g/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.
3. Il formato del formulario T2M è di 210 297 mm, salvo una tolleranza massima nel senso della lunghezza di 5 mm in meno o di 8 mm in più.
4. Il formulario T2M deve essere stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità indicata dall'autorità competente dello Stato membro cui appartiene la nave da pesca.
5. I formulari T2M sono riuniti in blocchetti da dieci e ciascun formulario comporta un originale staccabile dal blocchetto ed una copia non staccabile ottenuta per ricalco. I blocchetti contengono, a pagina 2 della copertina, le note di cui all'allegato 44.
6. Ogni formulario T2M reca un numero di serie che lo contraddistingue e che è lo stesso per l'originale e per la copia.
7. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari T2M e la loro legatura in blocchetti oppure possono affidare tali compiti a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati sulla prima pagina della copertina di ogni blocchetto, nonché sull'originale di ciascun formulario. Detta pagina e l'originale di ciascun formulario devono, inoltre, recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.
8. Il formulario T2M deve essere compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità, sia a macchina, sia in modo leggibile a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello. Non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le nuove indicazioni. Ogni modifica deve essere approvata dalla persona che ha sottoscritto la dichiarazione che la contiene.
Un blocchetto di formulari T2M è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio doganale comunitario competente per la sorveglianza del porto d'esercizio della nave da pesca comunitaria destinatario del blocchetto stesso. Si procede al rilascio unicamente quando l'interessato abbia compilato, nella lingua nella quale il formulario è stampato, i riquadri 1 e 2, e compilato e firmato la dichiarazione contenuta nel riquadro 3 di tutti gli originali e di tutte le copie dei formulari contenuti nel blocchetto. Al momento del rilascio del blocchetto, il suddetto ufficio compila il riquadro A di tutti gli esemplari originali e di tutte le copie di formulari che esso contiene.
Il blocchetto ha una validità di due anni dalla data del rilascio indicata alla pagina 2 della sua copertina. Inoltre, la validità di detti formulari è garantita dalla presenza nel riquadro A di tutti gli originali e di tutte le copie di un timbro dell'autorità competente per la registrazione della nave da pesca comunitaria destinataria del blocchetto stesso.
Il capitano della nave da pesca comunitaria compila il riquadro 4 e il riquadro 6 se vi è stato un trattamento a bordo dei prodotti pescati, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 9 dell'originale e della copia di uno dei formulari che compongono il blocchetto, ogniqualvolta:
a) detti prodotti siano trasbordati su una delle navi di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), che effettua il loro trattamento,
b) detti prodotti o merci siano trasbordati su qualsiasi altra nave che li trasporta direttamente, senza alcun trattamento, in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto affinché siano in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità,
c) detti prodotti o merci siano sbarcati in un porto del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto dell'articolo 326, paragrafo 2,
d) detti prodotti o merci siano sbarcati in un altro porto per essere in seguito spediti nel territorio doganale della Comunità.
Il trattamento effettuato sui prodotti suindicati viene registrato nel libro di bordo.
Il capitano della nave di cui all'articolo 326, paragrafo 1, lettera b), compila il riquadro 6, compila e firma la dichiarazione contenuta nel riquadro 11 dell'originale del formulario T2M ogniqualvolta le merci sono sbarcate in un porto del territorio doganale della Comunità o in un altro porto - per essere in seguito spedite nel territorio doganale della Comunità - o sono trasbordate su un'altra nave ai fini della medesima. Il trattamento effettuato sui prodotti trasbordati viene registrato nel libro di bordo.
All'atto del primo trasbordo dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 329, lettera a) o b), viene compilato il riquadro 10 dell'originale e della copia del formulario T2M; in caso di un secondo trasbordo come previsto dall'articolo 330, viene compilato il riquadro 12 dell'originale del formulario T2M. La dichiarazione di trasbordo corrispondente viene firmata dai due capitani interessati e l'originale del formulario T2M è consegnato al capitano della nave sulla quale vengono trasbordati i prodotti o le merci. Ogni operazione di trasbordo è registrata nel libro di bordo di entrambe le navi.
1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità, detto formulario è valido soltanto se l'indicazione del suo riquadro 13 è compilata e vidimata dalle autorità doganali di tale paese o territorio.
2. Qualora alcuni lotti di prodotti o merci non siano stati avviati verso il territorio doganale della Comunità, saranno indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata ai lotti di tali prodotti o merci.
1. Qualora i prodotti e le merci ai quali si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese o territorio non appartenente al territorio doganale della Comunità e siano destinati ad essere inoltrati verso il territorio doganale della Comunità in spedizioni parziali, per ciascuna spedizione, l'interessato o il suo rappresentante:
a) indica, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale, il numero e la natura dei colli, la massa lorda (kg), la destinazione assegnata alla spedizione nonché il numero dell'estratto di cui alla lettera b);
b) redige un "Estratto" T2M utilizzando a tal fine un formulario originale staccato dal blocchetto di formulari T2M rilasciato conformemente all'articolo 328. Ciascun "Estratto" e la relativa copia che resta nel blocchetto T2M contengono un riferimento al formulario T2M iniziale di cui alla lettera a), nonché una delle seguenti diciture, in caratteri leggibili:
- (Omissis)
- Estratto
- (Omissis). [391]
Il formulario "Estratto" T2M che accompagna la spedizione parziale verso il territorio doganale della Comunità indica nei riquadri 4, 5, 6, 7 e 8 la natura, il codice NC e la quantità dei prodotti o delle merci che formano oggetto di spedizione parziale. Inoltre, l'indicazione del riquadro 13 viene compilata e vidimata dalle autorità doganali del paese o territorio nel quale hanno sostato i prodotti o le merci.
2. Quando la totalità dei prodotti e delle merci oggetto del formulario T2M iniziale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono stati spediti verso il territorio doganale della Comunità, l'indicazione del riquadro 13 di detto formulario viene compilata e vidimata dalle autorità di cui al paragrafo 1. Il formulario viene quindi inviato all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.
3. Qualora alcuni lotti di prodotti o di merci non siano avviati verso il territorio doganale della Comunità, il nome, la natura, la massa lorda e la destinazione assegnata a detti lotti vengono indicati nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M iniziale.
Ogni formulario T2M, iniziale o "Estratto", viene presentato all'ufficio doganale d'introduzione nel territorio doganale della Comunità dei prodotti e delle merci ai quali si riferisce. Ciononostante, nel caso in cui l'introduzione avvenga in regime di transito al di fuori di detto territorio, il formulario viene presentato all'ufficio doganale di destinazione di detto regime. Le autorità di detto ufficio possono chiederne la traduzione. Possono inoltre, per controllare l'esattezza delle diciture apposte sul formulario T2M, esigere la presentazione di tutti i documenti appropriati e, all'occorrenza, dei documenti di bordo delle navi. Tale ufficio compila il riquadro C del formulario T2M e di una copia di quest'ultimo che sarà spedita all'ufficio doganale di cui all'articolo 328.
In deroga agli articoli 332, 333 e 334, qualora i prodotti o le merci cui si riferisce il formulario T2M siano stati trasportati in un paese terzo che aderisce alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e siano destinati ad essere inoltrati nel territorio doganale della Comunità con procedura "T2" in una sola spedizione o in spedizioni parziali, nel riquadro "Osservazioni" del formulario T2M vengono indicati i riferimenti di tale procedura.
Qualora la totalità dei prodotti o delle merci oggetto del suddetto formulario T2M sia stata spedita nel territorio doganale della Comunità, il riquadro 13 del formulario viene compilato e vidimato dalle autorità doganali. Una copia del formulario già compilato viene trasmessa all'ufficio doganale di cui all'articolo 328. Se del caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 332, paragrafo 2.
Il blocchetto dei formulari T2M viene presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali.
Se, prima dell'utilizzazione della totalità dei formulari T2M, la nave alla quale il blocchetto di cui all'articolo 327 si riferisce cessa di soddisfare tutte le condizioni previste, o se tutti gli esemplari contenuti nel blocchetto sono stati utilizzati, oppure se ne è scaduta la validità, il blocchetto viene immediatamente restituito all'ufficio doganale che lo ha rilasciato.
Capitolo 4 [399]
Transito comunitario
Sezione 1
Disposizioni generali
Se non specificato altrimenti, le disposizioni del presente capitolo si applicano al transito comunitario esterno e al transito comunitario interno.
Le merci che presentano ingenti rischi di frode sono elencate nell'allegato 44 quater. Quando una disposizione del presente regolamento fa riferimento a tale allegato, le misure relative alle merci in esso elencate si applicano soltanto quando la quantità di tali merci supera la quantità minima corrispondente. L'allegato 44 quater viene riesaminato almeno ogni anno.
Ai fini del presente capitolo, si intende per:
1) "ufficio di partenza", l'ufficio doganale presso il quale viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime di transito comunitario;
2) "ufficio di passaggio",
a) l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità quando la spedizione lascia tale territorio nel corso dell'operazione di transito attraverso una frontiera tra uno Stato membro e un paese terzo diverso da un paese dell'EFTA, oppure
b) l'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il territorio di un paese terzo nel corso dell'operazione di transito;
3) "ufficio di destinazione", l'ufficio doganale al quale le merci vincolate al regime di transito comunitario devono essere presentate per porre termine a tale regime;
4) "ufficio di garanzia", l'ufficio, quale determinato dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro, presso il quale viene costituita una garanzia mediante fideiussione;
5) "paese dell'EFTA", qualsiasi paese dell'EFTA o qualsiasi paese che ha aderito alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.
1. Circolano in regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che sono spedite:
a) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui si applicano le disposizioni della
b) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano le disposizioni della
c) da una parte del territorio doganale della Comunità in cui le disposizioni della
2. Fatto salvo il paragrafo 3, le merci comunitarie che sono spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario interno.
Per le merci di cui al primo comma, trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il vincolo al regime di transito comunitario interno non è obbligatorio.
3. Qualora merci comunitarie siano esportate verso un paese dell'EFTA o transitino attraverso il territorio di uno o più paesi dell'EFTA, conformemente alla convenzione relativa ad un regime di transito comune, circolano in regime di transito comunitario esterno ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) le merci sono state oggetto delle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
b) le merci provengono dalle scorte di intervento e sono soggette a misure di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione e sono state oggetto di formalità doganali all'esportazione in paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune,
c) le merci beneficiano di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione, subordinato alla condizione che siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità,
d) le merci sono state oggetto, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, delle formalità doganali di esportazione in paesi terzi nell'ambito dell'appuramento del regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso, in vista del rimborso o dello sgravio dei dazi.
Il trasporto da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo che non sia un paese dell'EFTA, di merci cui è applicabile il transito comunitario può essere effettuato in regime di transito comunitario, a condizione che l'attraversamento di tale paese terzo venga effettuato in base ad un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; in tal caso, l'effetto di tale regime è sospeso nel territorio del paese terzo.
1. Il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate per via aerea soltanto qualora siano imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità.
2. Fermo restando l'articolo 91, paragrafo 1 del codice, il regime di transito comunitario è obbligatorio per le merci trasportate via mare qualora si tratti di un servizio di linea regolare autorizzato a norma degli articoli 313 bis e 313 ter.
Art .341. [405]
Le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del titolo VII del codice e le disposizioni del presente titolo si applicano per analogia alle altre imposte ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.
1. La garanzia fornita dall'obbligato principale è valida in tutta la Comunità.
2. Quando la garanzia è costituita da un garante, il garante deve scegliere un domicilio o designare un mandatario in ciascuno Stato membro.
3. Occorre fornire una garanzia relativa alle operazioni di transito comunitario effettuate dalle aziende ferroviarie degli Stati membri in base a una procedura diversa dalla procedura semplificata di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g), i).
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, secondo il formato previsto, l'elenco, il numero di identificazione, le attribuzioni e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario. Qualsiasi modifica apportata a tali informazioni dovrà essere notificata alla Commissione.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Le caratteristiche dei formulari diversi dal documento amministrativo unico utilizzati nell'ambito del regime di transito comunitario sono descritti nell'allegato 44 ter.
Sezione 2 [409]
Funzionamento del regime
Sottosezione 1
Garanzia isolata
1. La garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile al medesimo tipo di merci nello Stato membro di partenza. Ai fini del calcolo, le merci comunitarie che devono essere trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.
Tuttavia, le aliquote da prendere in considerazione per il calcolo della garanzia isolata non possono essere inferiori a un'aliquota minima, quando detta aliquota figura nella quinta colonna dell'allegato 44 quater [411].
2. La garanzia isolata mediante deposito in contanti viene costituita presso l'ufficio di partenza. Essa è rimborsata quando il regime è appurato.
3. La garanzia isolata costituita mediante fideiussione può basarsi sull'utilizzazione di titoli di garanzia isolata dell'importo di 7.000 euro, emessi dal garante e utilizzabili da coloro che intendono agire in qualità di obbligato principale.
La responsabilità del garante è impegnata fino all'importo di 7.000 euro per titolo.
1. La garanzia isolata mediante fideiussione deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 49.
Qualora l'ufficio di partenza sia diverso dall'ufficio di garanzia, quest'ultimo conserva una copia dell'atto con il quale ha accettato l'impegno del garante. L'originale è presentato dall'obbligato principale all'ufficio di partenza presso il quale viene conservato. Questo ufficio può chiederne, se del caso, la traduzione nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro.
Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, l'ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di fideiussione e non viene presentata alcuna copia su carta all'ufficio di partenza [413].
2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigano, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia di cui al paragrafo 1, secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.
1. Nel caso di cui all'articolo 345, paragrafo 3, la garanzia isolata deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 50.
L'articolo 346, paragrafo 2 si applica per analogia.
2. Il formulario sul quale viene emesso il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell'allegato 54. Il garante indica sul certificato la data limite di utilizzazione, che non può essere fissata oltre il termine di un anno a decorrere dalla sua emissione.
3. Il garante può rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un'operazione di transito comunitario relativamente a merci contenute nell'elenco di cui all'allegato 44 quater.
A tal fine, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia una delle menzioni seguenti:
- (Omissis)
- Validità limitata
- (Omissis). [415]
3 bis Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità decise dalle autorità doganali [416].
4. L'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7.000 EUR necessario a coprire l'importo di cui all'articolo 345, paragrafo 1. Tali certificati sono conservati dall'ufficio di partenza.
1. L'ufficio di garanzia revoca la decisione con la quale ha accettato l'obbligazione del garante quando non sussistono più le condizioni stabilite al momento della sua emissione.
Il garante può parimenti risolvere in qualsiasi momento l'obbligazione assunta.
2. La revoca o la risoluzione hanno efficacia dal sedicesimo giorno successivo alla notificazione effettuata, a seconda dei casi, al garante o all'ufficio di garanzia.
Dalla data di effetto della revoca o della risoluzione, i certificati di garanzia isolata emessi precedentemente non possono più essere utilizzati per far circolare le merci in regime di transito comunitario.
3. Lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di garanzia notifica immediatamente alla Commissione la revoca o la risoluzione e la relativa data di efficacia. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Sottosezione 2
Mezzi di trasporto e dichiarazioni
1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate da uno stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.
Per l'applicazione del presente articolo sono considerati un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono essere oggetto di un'unica spedizione:
a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
c) le navi componenti un unico convoglio;
d) i container caricati su un solo mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.
2. Un solo mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.
Le distinte di carico redatte in conformità dell'allegato 44 bis e secondo il modello di cui all'allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva delle dichiarazioni di transito, di cui fanno parte integrante.
Per le spedizioni concernenti nel contempo merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno, il formulario di dichiarazione di transito su cui è apposta la sigla T va completato:
a) con formulari complementari su cui sono apposte rispettivamente le sigle "T1bis", "T2bis" o "T2Fbis", oppure
b) con distinte di carico su cui sono apposte rispettivamente le sigle "T1", "T2" o "T2F".
Nei casi in cui una delle sigle "T1", "T2" o "T2F" non sia stata apposta nella sottocasella di destra della casella n. 1 della dichiarazione di transito o quando, nel caso di spedizioni concernenti nel contempo merci vincolate al regime di transito comunitario interno e merci vincolate al regime di transito comunitario esterno, le disposizioni dell'articolo 351 non siano state rispettate, le merci si considerano vincolate al regime di transito comunitario esterno.
Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione o delle misure previste per l'esportazione nell'ambito della politica commerciale comune, tali merci si considerano circolare vincolate al regime di transito comunitario interno.
1. Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dell’allegato 37 bis e devono essere presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico.
2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi:
a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona;
b) se l’applicazione dell’obbligato principale non funziona.
3. L’utilizzazione di una dichiarazione di transito resa per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.
4. Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l’ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31.
In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.
[Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità che esse stesse determinano e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione di transito o alcuni dei suoi elementi siano depositati sotto forma di disco o di banda magnetica o mediante uno scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.]
Sottosezione 3
Procedure da seguire presso l'ufficio di partenza
1. Le merci che circolano vincolate al regime di transito comunitario devono essere trasportate fino all'ufficio di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.
2. Fermo restando l'articolo 387, per le merci che figurano nell'elenco dell'allegato 44 quater o quando le autorità doganali o l'obbligato principale lo ritengano necessario, l'ufficio di partenza fissa un itinerario vincolante, indicando nella casella 44 della dichiarazione di transito almeno gli Stati membri da attraversare, tenendo conto degli elementi comunicati dall'obbligato principale.
1. L'ufficio di partenza fissa la data limite entro la quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, tenendo conto dell'itinerario da seguire, delle disposizioni della normativa in materia di trasporti e delle altre normative applicabili e, se del caso, degli elementi comunicati dall'obbligato principale.
2. Il termine stabilito dall'ufficio di partenza vincola le autorità doganali degli Stati membri il cui territorio viene attraversato nel corso dell'operazione di transito comunitario e non può essere da queste modificato.
3. Quando le merci vengono presentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall'ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall'ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine prescritto.
1. Salve le disposizioni del paragrafo 4, lo svincolo delle merci da vincolare al regime di transito comunitario è subordinato alla loro sigillatura.
2. La sigillatura è effettuata:
a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato autorizzato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza;
b) per collo, negli altri casi. I sigilli devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 46 bis.
3. Possono essere considerati idonei ad essere sigillati per volume i mezzi di trasporto:
a) che possono essere sigillati in maniera semplice ed efficace;
b) che sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazione o introduzione di merci senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei sigilli;
c) che non presentano spazi idonei all'occultamento di merci, e
d) i cui spazi riservati al carico sono facilmente accessibili per la visita delle autorità doganali.
Qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio o container autorizzato per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui la Comunità europea è parte contraente è riconosciuto idoneo alla sigillatura.
4. L'ufficio di partenza può rinunciare alla sigillatura quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari ne permetta l'identificazione.
Si considera che la descrizione delle merci permetta la loro identificazione quando essa è sufficientemente particolareggiata da consentire un facile riconoscimento del loro volume e della loro natura.
Quando concede una dispensa dalla sigillatura, l'ufficio di partenza indica nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" della dichiarazione di transito, sotto la voce "Sigilli apposti", una delle seguenti menzioni:
- (Omissis)
- Dispensa
- (Omissis). [427]
1. Quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, gli esemplari n. 4 e 5 di tale dichiarazione sono sostituiti dal documento d'accompagnamento transito il cui modello e le cui enunciazioni figurano nell'allegato 45 bis.
2. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli il cui modello e i cui enunciati figurano nell'allegato 45 ter. Tale elenco fa parte integrante del documento d'accompagnamento transito [429].
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione di transito e concede lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito.
4. Previa autorizzazione, il documento d'accompagnamento transito può essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale.
5. Quando le disposizioni del presente titolo fanno riferimento ad esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione, queste disposizioni si applicano per analogia al documento d'accompagnamento transito.
Sottosezione 4
Procedure da seguire in fase di trasporto
1. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comunitario è effettuato in base agli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito consegnati all'obbligato principale dall'ufficio di partenza.
La spedizione e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.
2. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato 46. Qualora, tuttavia, l'ufficio di partenza e l'ufficio di passaggio procedano allo scambio di dati relativi al transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun avviso di passaggio [431].
3. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette senza indugio l'avviso di passaggio all'ufficio di passaggio inizialmente previsto, oppure comunica il passaggio all'ufficio di partenza nei casi e modi stabiliti di comune accordo tra le autorità doganali [432].
1. Il trasportatore è tenuto ad annotare gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito e a presentarli insieme alla spedizione alle autorità doganali dello Stato membro sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto, nei casi seguenti:
a) in caso di cambiamento di itinerario vincolante, quando si applicano le disposizioni dell'articolo 355, paragrafo 2;
b) in caso di rottura dei sigilli durante il trasporto per causa indipendente dalla volontà del trasportatore;
c) in caso di trasbordo delle merci su un altro mezzo di trasporto; tale trasbordo deve essere effettuato sotto vigilanza delle autorità doganali ma queste ultime possono autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza;
d) in caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto;
e) quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti, l'obbligato principale o il trasportatore non è in grado di far fronte ai propri impegni.
2. Se ritengono che l'operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato eventualmente le misure necessarie, vistano gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito.
Sottosezione 5
Procedure da seguire presso l'ufficio di destinazione
1. Le merci e gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito devono essere presentati all'ufficio di destinazione.
2. L'ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, vi menziona la data di arrivo e li annota in base ai risultati del controllo effettuato.
3. Su richiesta dell'obbligato principale, l'ufficio di destinazione vista un esemplare n. 5 supplementare o una copia dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito come prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2, indicando una delle menzioni seguenti:
- (Omissis)
- Prova alternativa.
- (Omissis) [435]
4. L'operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa allora l'ufficio di destinazione.
Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l'ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve indicare nella casella "I. Controllo effettuato dall'ufficio di destinazione" dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, in aggiunta alle menzioni usuali, una delle diciture seguenti:
- (Omissis)
- Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese).
- (Omissis) [436]
1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 4 e 5 di una dichiarazione di transito, può, su richiesta, ottenere una ricevuta.
2. Il formulario su cui è redatta la ricevuta deve essere conforme al modello figurante nell'allegato 47. In caso contrario, la ricevuta può essere redatta sul verso, in basso, dell'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito.
3. La ricevuta deve essere previamente compilata dall'interessato. Essa può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori dello spazio riservato all'ufficio di destinazione. La ricevuta non può servire da prova della fine del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.
Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione rinviano l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di un mese dalla conclusione del regime.
Ciascuno Stato membro informa la Commissione della creazione di organismi centrali responsabili della centralizzazione del ricevimento e della trasmissione dei documenti, del tipo di documenti interessati e delle competenze attribuite a tali organismi. La Commissione ne dà notizia agli altri Stati membri.
Sottosezione 6
Controllo sulla conclusione del regime
1. Qualora l'esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non venga restituito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza, allo scadere di un termine di due mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, tali autorità informano l'obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime è concluso.
1 bis Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7 e le autorità doganali degli Stati membri di partenza non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione, esse informano l'obbligato principale e gli chiedono di fornire la prova della conclusione del regime [441].
2. La prova di cui al paragrafo 1 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all'ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell'articolo 406, presso il destinatario autorizzato.
3. Il regime di transito comunitario è considerato concluso anche se l'obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.
1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, le autorità doganali dello Stato membro di partenza non dispongono della prova che il regime è concluso, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento del regime o, in mancanza, stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione.
La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che il regime non si è concluso o se lo sospettano.
Ove si applichino le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, le autorità doganali avviano altresì immediatamente la procedura di ricerca ogniqualvolta non abbiano ricevuto il messaggio di arrivo previsto entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione o il messaggio "risultati del controllo" entro sei giorni dal ricevimento del messaggio di arrivo previsto [443].
2. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per giungere agli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione.
4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, se del caso, gli uffici di passaggio chiamati ad intervenire nell'ambito di una procedura di ricerca rispondono alla richiesta senza indugio.
5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza ne informano senza indugio l'obbligato principale come pure, se del caso, le autorità doganali che avrebbero intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice.
Sottosezione 7
Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra
le autorità competenti di dati riguardanti il transito mediante
l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche
1. Fatte salve le circostanze particolari e le disposizioni relative al regime di transito comunitario che, se necessario, si applicano per analogia, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti descritti nella presente sottosezione hanno luogo con l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.
2. Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate tipiche di alcuni modi di trasporto di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g).
1. Oltre ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.
2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni.
3. Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza.
4. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.
Qualora l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza siano situati in Stati membri diversi, i messaggi da utilizzare per lo scambio di dati relativi alla garanzia sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.
Al momento dello svincolo delle merci, l'ufficio di partenza notifica l'operazione di transito comunitario all'ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio di arrivo previsto, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio di transito previsto. Tali messaggi si basano su dati desunti dalla dichiarazione di transito, se del caso modificati, e devono essere debitamente completati. Essi sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.
L'ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio di transito previsto inviato dall'ufficio di partenza. Eventuali controlli delle merci vengono effettuati sulla base del messaggio di transito previsto. Il passaggio viene notificato all'ufficio di partenza attraverso il messaggio "notifica di attraversamento della frontiera". Tale messaggio è conforme alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo fra le autorità doganali.
1. L'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito e informa l'ufficio di partenza dell'arrivo delle merci, lo stesso giorno della presentazione all'ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio "arrivo previsto". Tale messaggio non può servire da prova della conclusione del regime ai sensi dell'articolo 365, paragrafo 2.
2. Salvo circostanze debitamente giustificate, l'ufficio di destinazione comunica il messaggio "risultati del controllo" all'ufficio di partenza entro il giorno lavorativo successivo al giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione.
3. I messaggi da utilizzare sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.
Il controllo delle merci è effettuato prendendo il messaggio "arrivo previsto anticipato" ricevuto dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.
Sezione 3 [451]
Semplificazioni
Sottosezione 1
Disposizioni generali in materia di semplificazioni
1. Su richiesta dell'obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni:
a) l'uso di una garanzia globale o la dispensa dalla garanzia;
b) l'uso di distinte di carico speciali;
c) l'uso di sigilli di un modello particolare;
d) la dispensa dall'itinerario vincolante;
e) lo statuto di speditore autorizzato;
f) lo statuto di destinatario autorizzato;
g) l'applicazione di procedure semplificate specifiche per il trasporto di merci:
i) per ferrovia o in grandi container;
ii) per via aerea;
iii) via mare;
iv) mediante condutture;
h) l'applicazione di altre procedure semplificate basate sull'articolo 97, paragrafo 2 del codice.
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell'autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui alle lettere c), d) ed e), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa. Quando è accordata la semplificazione di cui alla lettera f), essa è applicabile unicamente nello Stato membro in cui l'autorizzazione è stata concessa.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che:
a) sono stabilite nella Comunità; tuttavia, l'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale può essere concessa soltanto alle persone stabilite nello Stato membro in cui la garanzia è costituita;
b) ricorrono regolarmente al regime di transito comunitario o le cui autorità doganali sanno che sono in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questo regime o, quando si tratta della semplificazione di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera f), ricevono regolarmente merci vincolate al regime di transito comunitario; e
c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.
2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione è concessa solamente:
a) se le autorità doganali possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dovere creare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa, e
b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.
1. La domanda di autorizzazione volta a beneficiare delle semplificazioni, in prosieguo "la domanda", è presentata per iscritto. Essa è datata e firmata.
2. La domanda deve contenere elementi che consentano alle autorità doganali di assicurarsi del rispetto delle condizioni per la concessione delle semplificazioni chieste.
1. La domanda è presentata alle autorità doganali dello Stato membro nel quale il richiedente risiede.
2. L'autorizzazione è rilasciata o la domanda respinta entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda da parte delle autorità doganali.
1. L'originale dell'autorizzazione, datato e firmato, ed una o più copie sono consegnate al titolare.
2. L'autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e ne definisce le modalità di funzionamento e di controllo. È applicabile a decorrere dalla data del rilascio.
3. Nel caso delle semplificazioni di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettere c), d) e g), l'autorizzazione deve essere presentata all'ufficio di partenza ad ogni richiesta.
1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell'autorizzazione e suscettibile di incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
2. La data di effetto deve essere indicata sulla decisione di revoca o di modifica dell'autorizzazione.
1. Le autorità doganali conservano le domande e i relativi allegati come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.
2. Quando una domanda è respinta o un'autorizzazione è annullata o revocata, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento o di revoca e i suoi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a partire dalla fine dell'anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.
Sottosezione 2
Garanzia globale e dispensa dalla garanzia
1. L'obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell'importo di riferimento.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, si calcola l'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere per ciascuna operazione di transito. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l'importo sia pari a 7.000 EUR salvo che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, venga fissato un importo diverso [460].
2. L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall'obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana.
Esso è stabilito dall'ufficio di garanzia in collaborazione con l'interessato sulla base dei dati relativi alle merci trasportate in passato e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario da effettuare, risultanti in particolare dalla documentazione commerciale e contabile dell'interessato.
Per stabilire l'importo di riferimento si tiene altresì conto dei tassi più elevati relativi alle merci nello Stato membro dell'ufficio di garanzia. Ai fini di tale calcolo, le merci comunitarie che devono essere o che sono state trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie [461].
3. L'ufficio di garanzia procede a un esame annuale dell'importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l'ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, aggiorna tale importo.
4. L'obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l'importo di riferimento.
Quando l'importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a segnalarlo all'ufficio di garanzia.
1. L'importo da coprire con la garanzia globale è pari all'importo di riferimento di cui all'articolo 379.
2. L'importo della garanzia globale può essere ridotto:
a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana e di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario;
b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali.
3. Può essere concessa una dispensa dalla garanzia se l'obbligato principale dimostra di osservare le norme di affidabilità di cui al paragrafo 2, lettera b), di avere il controllo del trasporto e di disporre di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.
4. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.
1. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato 44 quater, l'obbligato principale, per essere autorizzato a fornire una garanzia globale, deve dimostrare, oltre che di rispettare le condizioni di cui all'articolo 373, di godere di una situazione finanziaria sana, di possedere un'esperienza sufficiente nell'uso del regime di transito comunitario e o di avere raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali o di avere il controllo del trasporto.
2. L'importo della garanzia globale di cui al paragrafo 1 può essere ridotto:
a) al 50% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali e di avere il controllo del trasporto;
b) al 30% dell'importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto un elevato livello di collaborazione con le autorità doganali, di avere il controllo del trasporto e di godere di una buona capacità finanziaria, sufficiente a fargli rispettare gli impegni.
3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità doganali tengono conto dei criteri di cui all'allegato 46 ter.
3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la domanda concerne esplicitamente l'uso di uno stesso certificato di garanzia globale per le merci di cui all'allegato 44 quater e per quelle non elencate in tale allegato [464].
4. L'allegato 47 bis indica le modalità di applicazione dell'articolo 94, paragrafi 6 e 7 del codice, relative al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale di importo ridotto o della garanzia globale.
La garanzia globale è costituita da una fideiussione.
Deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura nell'allegato 48.
Le disposizioni dell'articolo 346, paragrafo 2 si applicano per analogia.
1. Sulla base dell'autorizzazione, le autorità doganali rilasciano all'obbligato principale uno o più certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia, in appresso denominati "certificati", redatti conformemente al modello che figura all'allegato 51 o all'allegato 51 bis, a seconda dei casi, e completati conformemente all'allegato 51 ter, che gli permettono di giustificare una garanzia globale o un esonero dalla garanzia.
2. Il certificato deve essere presentato all'ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato.
Qualora, tuttavia, l'ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, non viene presentato alcun certificato all'ufficio di partenza [467].
3. La validità di un certificato è limitata a due anni. Essa può essere prorogata dall'ufficio di garanzia, una sola volta, per un periodo non superiore a due anni.
1. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 348 si applicano per analogia alla revoca e allo scioglimento della garanzia globale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della revoca dell'autorizzazione della garanzia globale o della dispensa dalla garanzia da parte delle autorità doganali o della revoca della decisione con la quale l'ufficio di garanzia ha accettato l'impegno del garante o della risoluzione dell'obbligazione da parte del garante, i certificati emessi anteriormente non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comunitario e devono essere senza indugio restituiti dall'obbligato principale all'ufficio di garanzia.
3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai certificati che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati.
Sottosezione 3
Distinte di carico speciali
1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni degli allegati 44 bis e 45.
L'uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:
a) se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;
b) se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità doganali;
c) se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste in virtù dell'allegato 44 bis.
2. Può inoltre essere autorizzato l'uso come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi stilati ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.
3. Le imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione è resa necessaria in considerazione dei programmi informatici delle imprese interessate.
Sottosezione 4
Utilizzazione di sigilli di modello speciale
1. Le autorità doganali possono autorizzare l'obbligato principale ad utilizzare sigilli di modello speciale, per i mezzi di trasporto o i colli, purché questi siano considerati dalle autorità doganali conformi alle caratteristiche indicate nell'allegato 46 bis.
2. L'obbligato principale indica nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza" della dichiarazione di transito, sotto la voce "Sigilli apposti", la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti.
L'obbligato principale appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo della merce.
Sottosezione 5
Dispensa dall'itinerario vincolante
1. Le autorità doganali possono concedere una dispensa dall'itinerario vincolante all'obbligato principale che adotta misure che permettono alle autorità doganali di accertare in qualsiasi momento dove si trova la spedizione.
2. Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, una delle menzioni seguenti:
(Omissis)
- Dispensa dall'itinerario vincolante
(Omissis) [472]
Artt. 388. - 388 undecies. [473]
Capitolo 7 [474]
Sezione 1
Artt. 389. - 396. [475]
Sezione 2
Sottosezione 6 [477]
Statuto di speditore autorizzato
Può ottenere il riconoscimento dello statuto di speditore autorizzato chiunque intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all'ufficio di partenza né le merci, né la pertinente dichiarazione di transito.
Il riconoscimento è accordato soltanto alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.
L'autorizzazione determina in particolare:
a) l'ufficio o gli uffici di partenza competenti per le operazioni di transito comunitario da effettuare;
b) le modalità e il termine per la comunicazione all'ufficio di partenza da parte dello speditore autorizzato delle operazioni di transito comunitario da effettuare al fine di consentire eventuali controlli prima della partenza delle merci;
c) le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i pacchi siano provvisti di sigilli di un modello speciale, ammesso dalle autorità doganali in quanto rispondente alle caratteristiche dell'allegato 46 bis e apposti dallo speditore autorizzato;
d) le categorie o i movimenti di merci esclusi.
1. L'autorizzazione prevede che il riquadro "C. Ufficio di partenza" dei formulari di dichiarazione di transito:
a) sia preventivamente munito dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario del suddetto ufficio oppure
b) rechi, a cura dello speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello che figura nell'allegato 62; l'impronta di tale timbro può essere prestampata sui formulari qualora ciò venga fatto da una tipografia autorizzata.
Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell'autorizzazione.
2. Le autorità doganali possono imporre l'uso di formulari recanti un segno distintivo che ne faciliti l'individuazione.
1. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o di un timbro speciale.
Egli informa le autorità doganali delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.
2. In caso di utilizzazione abusiva di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposte divenute esigibili in un determinato Stato membro e afferenti alle merci trasportate accompagnate da tali formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 1.
1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente nella casella 44 l'itinerario vincolante fissato conformemente all'articolo 355, paragrafo 2 e, nella casella "D. Controllo dell'ufficio di partenza", il termine fissato conformemente all'articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione adottate e una delle menzioni seguenti:
- (Omissis)
- Speditore autorizzato
- (Omissis). [483]
2. Quando le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione, appongono il loro visto nella casella "D. Controllo da parte dell'ufficio di partenza" della dichiarazione di transito.
3. Dopo la spedizione, l'esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all'ufficio di partenza. Le autorità doganali possono stabilire, nell'autorizzazione, che l'esemplare n. 1 sia inviato alle autorità doganali dello Stato membro di partenza non appena la dichiarazione di transito viene completata. Gli altri esemplari accompagnano le merci.
1. Lo speditore autorizzato può essere autorizzato a non apporre firme sulle dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilate tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa autorizzazione può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un impegno scritto con il quale riconosce di essere l'obbligato principale di ogni operazione di transito comunitario effettuata sotto la scorta di dichiarazioni di transito recanti l'impronta del timbro speciale.
2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell'obbligato principale, una delle menzioni seguenti:
- (Omissis)
- Dispensa dalla firma
- (Omissis). [485]
1. Se la dichiarazione di transito è presentata a un ufficio di partenza che applica le disposizioni della sottosezione 7 della sezione 2, l'autorizzazione può essere accordata soltanto a una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate agli articoli 373 e 398, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità competenti utilizzando procedimenti informatici.
2. Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo delle merci.
3. L'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinché le autorità doganali possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo delle merci.
Sottosezione 7 [488]
Statuto di destinatario autorizzato
1. Chiunque voglia ricevere nei suoi locali o in altre sedi determinate merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito siano presentati all'ufficio di destinazione può ottenere lo statuto di "destinatario autorizzato".
2. L'obbligato principale ha adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) del codice e il regime si è concluso quando, entro il termine fissato, gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato la spedizione e le merci sono consegnate tali quali al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell'autorizzazione, avendo rispettato le misure di identificazione stabilite.
3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all'articolo 362, che si applica per analogia.
1. L'autorizzazione designa in particolare:
a) l'ufficio o gli uffici di destinazione per le merci che il destinatario autorizzato riceve;
b) le modalità e il termine per la comunicazione da parte del destinatario autorizzato all'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, al fine di permettergli di effettuare eventuali controlli all'arrivo delle merci;
c) le categorie o i movimenti di merci esclusi.
2. Le autorità doganali indicano nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce all'arrivo della stessa, senza intervento dell'ufficio di destinazione.
1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:
a) segnalare immediatamente all'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarità quali la non integrità dei sigilli;
b) ad inviare senza indugio all'ufficio di destinazione gli esemplari nn. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalandone, tranne qualora tali informazioni vengano comunicate per via informatica, la data di arrivo e lo stato dei sigilli eventualmente apposti [492].
2. L'ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste dall'articolo 361.
1. Qualora l'ufficio di destinazione applichi le disposizioni della sezione 2, sottosezione 7, lo status di destinatario autorizzato può essere accordato ad un soggetto che, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 373, comunichi con le autorità doganali mediante procedimenti informatici.
2. Il destinatario autorizzato informa l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci prima dello scarico.
3. L'autorizzazione indica segnatamente le modalità e il termine entro il quale il destinatario autorizzato riceve il messaggio di arrivo previsto dall'ufficio di destinazione ai fini dell'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 371.
Sottosezione 3 [495]
Altre disposizioni
Sottosezione 8 [498]
Procedure semplificate specifiche per le merci
trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori
A. Disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari [499]
L'articolo 359 non è applicabile ai trasporti di merci per ferrovia.
Quando si applichi il regime di transito comunitario le formalità relative a tale regime sono semplificate secondo gli articoli da 414 a 425, 441 e 442 per i trasporti di merci eseguiti dalle aziende ferroviarie con la "lettera di vettura (CIM) e collo espresso", di seguito denominata "lettera di vettura CIM".
La lettera di vettura CIM equivale alla dichiarazione di transito comunitario.
Al fine di eventuali controlli, l'azienda ferroviaria di ciascuno Stato membro tiene a disposizione dell'autorità doganale nazionale le scritture dei centri contabili presso i medesimi.
1. L'azienda ferroviaria che accetta il trasporto della merce accompagnata da una lettera di vettura CIM equivalente alla dichiarazione di transito comunitario diviene, per tale operazione, obbligato principale [502].
2. L'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità diviene obbligato principale per le operazioni relative alle merci che l'azienda ferroviaria di un paese terzo ha accettato di trasportare.
Le aziende ferroviarie provvedono affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58.
Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura CIM, nonché sul vagone nel caso di un carico completo, o sui singoli colli negli altri casi.
L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58 [503].
Quando il contratto di trasporto venga modificato per far terminare:
- all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,
- all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,
le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.
In tutti gli altri casi, le aziende ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modificazione intervenuta.
1. Quando un trasporto cui si applica il regime di transito comunitario inizia e deve terminare all'interno del territorio doganale della Comunità, la lettera di vettura CIM è presentata all'ufficio di partenza.
2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:
a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo il caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [504];
c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [505];
La sigla "T2" oppure "T2F" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza [506].
3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono consegnati all'interessato.
4. Le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2, sono vincolate al regime di transito comunitario interno, secondo le modalità stabilite da ogni Stato membro, per l'intero tragitto da percorrere dalla stazione di partenza alla stazione di destinazione situata nel territorio doganale della Comunità, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 417. Tuttavia, tale dispensa non si applica alle lettere di vettura CIM relative a merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 843 [507].
5. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, l'ufficio da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.
Nessuna formalità deve essere espletata nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2 [508].
6. Ai fini del controllo di cui all'articolo 415, le aziende ferroviarie nei paesi di destinazione devono tenere a disposizione dell'autorità doganale, all'occorrenza secondo modalità da convenire con la medesima, tutte le lettere di vettura CIM che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 4.
7. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dei paragrafi 4, 5, secondo comma, e 6.
Di regola, e tenuto conto delle misure d'identificazione applicate dalle aziende ferroviarie, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.
1. Nei casi di cui all'articolo 419, paragrafo 5, primo comma, l'azienda ferroviaria dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari n. 2 e n. 3 della lettera di vettura CIM.
2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria, dopo averlo vistato, l'esemplare n. 2 e conserva l'esemplare n. 3.
1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo esterno, si applicano le disposizioni degli articoli 419 e 420.
2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.
3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.
1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve terminare al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza.
Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.
2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Le formalità di cui all'articolo 421 devono essere espletate nell'ufficio di destinazione [509].
3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tale ufficio doganale vista gli esemplari 2 e 3 e una copia supplementare dell'esemplare 3 presentato dall'azienda ferroviaria e appone su detti esemplari una delle seguenti menzioni:
(Omissis)
- Sdoganato
(Omissis) [510]
Tale ufficio restituisce, senza indugio, all'azienda ferroviaria gli esemplari 2 e 3 dopo averli vistati e conserva una copia supplementare dell'esemplare 3 [511].
4. La procedura del paragrafo 3 non si applica ai prodotti soggetti ad accise di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio [512].
5. Nei casi di cui al paragrafo 3 le autorità doganali competenti per la stazione di destinazione possono chiedere un controllo a posteriori delle diciture apposte dalle autorità doganali competenti per la stazione intermedia sugli esemplari 2 e 3 [513].
1. Quando un trasporto ha inizio e deve terminare all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono, rispettivamente, quelli di cui all'articolo 423, paragrafo 1, e all'articolo 422, paragrafo 2.
2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.
Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 423, paragrafo 1, o all'articolo 424, paragrafo 1, si considerano circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che il loro carattere comunitario sia comprovato secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.
B. Disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori [514]
Quando si applica il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime sono semplificate conformemente agli articoli da 427 a 442 per il trasporto di merci che le aziende ferroviarie eseguono mediante grandi contenitori, tramite imprese di trasporto, e sulla scorta di bollettini di consegna denominati, ai fini del presente titolo, "bollettini di consegna TR". Detti trasporti comprendono, se del caso, l'inoltro di queste spedizioni, a cura di imprese di trasporto che si avvalgono di mezzi di trasporto non ferroviari, fino alla stazione adeguata più vicina al punto di carico ed alla stazione adeguata più vicina al punto di scarico, nonché il trasporto marittimo che potrebbe essere eseguito durante il percorso tra queste due stazioni.
Ai fini dell'applicazione degli articoli da 426 a 442 si intende per:
1) "impresa di trasporto", un'impresa che le aziende ferroviarie hanno costituito in forma di società, e di cui sono le socie per eseguire trasporti di merci mediante grandi contenitori avvalendosi del bollettino di consegna TR;
2) "grande contenitore", un contenitore [516]:
- preparato per essere sigillato efficacemente, qualora ciò sia richiesto in forza dell'articolo 435, e
- di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia di almeno 7 m2;
3) "bollettino di consegna TR", il documento relativo al contratto di trasporto con il quale l'impresa di trasporto provvede ad inoltrare in traffico internazionale, dal mittente al destinatario, uno o più grandi contenitori. Il bollettino di consegna TR è munito, nell'angolo superiore destro, di un numero d'ordine che ne permette l'identificazione. Detto numero è composto di otto cifre precedute dalle lettere TR.
Il bollettino di consegna TR è composto dai seguenti esemplari che si presentano come segue, nell'ordine di:
- numero 1: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 2: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di destinazione;
- numero 3 A: esemplare per la dogana;
- numero 3 B: esemplare per il destinatario;
- numero 4: esemplare per la direzione generale dell'impresa di trasporto;
- numero 5: esemplare per il rappresentante nazionale dell'impresa di trasporto nella stazione di partenza;
- numero 6: esemplare per il mittente.
Ciascun esemplare del bollettino di consegna TR, eccettuato l'esemplare n. 3 A, ha un bordo, sulla destra, di colore verde della larghezza di circa 4 cm;
4) "distinta dei grandi contenitori", in prosieguo denominata "distinta", il documento allegato ad un bollettino di consegna TR, di cui fa parte integrante, destinato a scortare la spedizione di una pluralità di grandi contenitori da una stessa stazione di partenza ad una stessa stazione di destinazione, le formalità doganali dovendo essere espletate in dette stazioni.
La distinta è presentata nello stesso numero di esemplari del bollettino di consegna TR cui si riferisce.
Il numero di distinte è indicato nell'apposita casella figurante nell'angolo superiore destro del bollettino di consegna TR.
Inoltre, il numero d'ordine del bollettino di consegna TR corrispondente deve essere indicato nell'angolo superiore destro di ciascuna distinta.
5) "la stazione adeguata più vicina", la stazione ferroviaria o il terminal più vicini al punto di carico o scarico, equipaggiati per la movimentazione dei grandi contenitori ai sensi del punto 21 [517].
Il bollettino di consegna TR utilizzato dall'impresa di trasporto equivale alla dichiarazione di transito comunitario.
1. In ciascuno Stato membro l'impresa di trasporto - tramite i suoi rappresentanti nazionali - tiene a disposizione dell'autorità doganale, nei propri centri contabili o in quelli dei suoi rappresentanti, le scritture di detti centri, al fine di eventuali controlli.
2. Su richiesta dell'autorità doganale l'impresa di trasporto o i suoi rappresentanti nazionali le comunicano, senza indugio, tutti i documenti, scritture contabili od informazioni relative alle spedizioni effettuate o in corso di cui detta autorità ritenga di dover essere a conoscenza.
3. Nei casi in cui, conformemente all'articolo 428, i bollettini di consegna TR equivalgano a dichiarazioni di transito comunitario, l'impresa di trasporto o suoi rappresentanti nazionali informano [519]:
a) gli uffici doganali di destinazione, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 sono giunti privi del visto della dogana;
b) gli uffici doganali di partenza, dei bollettini di consegna TR i cui esemplari n. 1 non sono stati loro restituiti e riguardo ai quali non è stato possibile determinare se la spedizione sia stata regolarmente presentata all'ufficio doganale di destinazione, oppure, in caso di applicazione dell'articolo 437, abbia lasciato il territorio doganale della Comunità a destinazione di un paese terzo.
1. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in uno Stato membro, l'azienda ferroviaria di tale Stato diviene l'obbligato principale.
2. Per i trasporti di cui all'articolo 426, accettati dall'impresa di trasporto in un paese terzo, l'azienda ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nel territorio doganale della Comunità diviene l'obbligato principale.
Se alcune formalità doganali debbono essere espletate durante il percorso, effettuato per via non ferroviaria, fino alla stazione di partenza o durante il percorso effettuato per via non ferroviaria dalla stazione di destinazione, il bollettino di consegna TR deve riguardare un solo grande contenitore.
L'impresa di trasporto provvede affinché i trasporti effettuati in regime di transito comunitario siano caratterizzati dall'uso di etichette munite di un pittogramma il cui modello figura nell'allegato 58. Le etichette sono apposte sul bollettino di consegna TR e sui grandi contenitori.
L'etichetta di cui al primo comma può essere sostituita da un timbro che riproduce in inchiostro verde il pittogramma riportato nell'allegato 58 [520].
In caso di modificazione del contratto di trasporto, in virtù della quale termina:
- all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo esterno,
- all'esterno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al suo interno,
l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.
In tutti gli altri casi, l'impresa di trasporto può procedere all'esecuzione del contratto modificato; essa comunica immediatamente all'ufficio di partenza l'avvenuta modificazione.
1. Quando un trasporto al quale si applica il regime di transito comunitario inizia e deve concludersi all'interno del territorio doganale della Comunità, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di partenza.
2. L'ufficio di partenza appone, in modo visibile, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR:
a) la sigla "T1", se le merci circolano in regime di transito comunitario esterno;
b) la sigla "T2" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [521];
c) la sigla "T2F" se le merci circolano in regime di transito comunitario interno, conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [522];
La sigla "T2" oppure "T2P" è autenticata con timbro dell'ufficio di partenza [523].
3. L'ufficio di partenza annota, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, riferimenti ben distinti ai contenitori, secondo il tipo di merci ivi contenute, e appone rispettivamente la sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" in corrispondenza del riferimento ai relativi contenitori, qualora un bollettino di consegna TR riguardi contemporaneamente:
a) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario esterno,
b) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 165 del codice, salvo nel caso di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [524];
c) contenitori di merci che circolano in regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1 [525]. [526]
4. Qualora, nella fattispecie di cui al paragrafo 3, sia fatto uso delle distinte di grandi contenitori, vengono compilate distinte separate per ogni categoria di contenitori e il riferimento ad essi è indicato con la menzione, nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR, del numero d'ordine delle distinte. La sigla "T1" e "T2" oppure "T2F" viene apposta a lato del numero d'ordine delle distinte secondo la categoria di contenitori cui si riferiscono [527].
5. Tutti gli esemplari del bollettino di consegna TR vengono restituiti all'interessato.
6. Le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2, sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro e per l'intero percorso, al regime di transito comunitario interno, senza che occorra presentare all'ufficio di partenza il bollettino di consegna TR relativo a queste merci e senza che occorra apporre le etichette di cui all'articolo 432. Tuttavia, questa dispensa non si applica ai bollettini di consegna TR compilati per merci alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 843 [528].
7. Per quanto riguarda le merci di cui al paragrafo 2, il bollettino di consegna TR deve essere presentato all'ufficio di destinazione in cui le merci sono oggetto di dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale.
Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione per le merci di cui all'articolo 340 quater, paragrafo 2 [529].
8. Ai fini del controllo di cui all'articolo 429, l'impresa di trasporto deve tenere a disposizione dell'autorità doganale, nel paese di destinazione, all'occorrenza secondo modalità da convenire con detta autorità, tutti i bollettini di consegna TR che si riferiscono alle operazioni di transito di cui al paragrafo 6.
9. Quando le merci comunitarie vengono trasportate per ferrovia da un punto situato in uno Stato membro ad un punto situato in un altro Stato membro con attraversamento di un paese terzo che non faccia parte dell'EFTA, si applica il regime di transito comunitario interno. In questo caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 6, 7, secondo comma, e 8 si applicano mutatis mutandis.
L'identificazione delle merci avviene secondo le disposizioni dell'articolo 357. Tuttavia, l'ufficio di partenza non procede, in generale, al suggellamento dei grandi contenitori se le aziende ferroviarie applicano misure d'identificazione. In caso di apposizione di sigilli, questi sono menzionati nello spazio riservato alla dogana degli esemplari n. 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR.
1. Nei casi di cui all'articolo 434, paragrafo 7, primo comma, l'impresa di trasporto consegna all'ufficio di destinazione gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR.
2. L'ufficio di destinazione restituisce, senza indugio, all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari n. 1 e 2 e conserva l'esemplare n. 3 A.
1. Quando un trasporto ha inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo esterno, si applicano gli articoli 434, paragrafi da 1 a 5, e 435.
2. L'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio doganale della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.
3. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di destinazione.
1. Quando un trasporto ha inizio all'esterno del territorio doganale della Comunità e deve concludersi al suo interno, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità è da espletare nell'ufficio di partenza.
2. L'ufficio doganale nel quale le merci sono ripresentate assolve la funzione di ufficio di destinazione.
Le formalità di cui all'articolo 436 vanno espletate nell'ufficio di destinazione.
3. Quando le merci sono immesse in libera pratica o vincolate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. L'ufficio doganale vista gli esemplari 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR presentati dall'impresa di trasporto e appone sugli stessi almeno una delle diciture seguenti:
- (Omissis
- Sdoganato
- (Omissis
Detto ufficio restituisce senza indugio all'impresa di trasporto, dopo averli vistati, gli esemplari 1 e 2 e conserva l'esemplare 3 A [531].
4. L'articolo 423, paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis [532].
1. Quando un trasporto ha inizio e deve concludersi all'esterno del territorio doganale della Comunità, gli uffici doganali aventi funzione di ufficio di partenza e di ufficio di destinazione sono quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 438, paragrafo 1, e dall'articolo 437, paragrafo 2.
2. Nessuna formalità è da espletare negli uffici di partenza e di destinazione.
Le merci oggetto di un trasporto di cui all'articolo 438, paragrafo 1, o all'articolo 439, paragrafo 1, sono considerate circolare in regime di transito comunitario esterno, salvo che ne venga comprovato il carattere comunitario, secondo le disposizioni degli articoli da 313 a 340.
C. Altre disposizioni [533]
1. Le disposizioni degli articoli 350 e 385 si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR. Il numero di dette distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.
Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del contenitore delle merci [534].
2. Per i trasporti aventi inizio all'interno del territorio doganale della Comunità e concernenti sia merci vincolate al regime di transito comunitario esterno sia merci vincolate al regime di transito comunitario interno, devono essere compilate distinte di carico separate; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna TR le distinte di carico devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori ove si trovano nel contempo le due categorie di merci. I numeri d'ordine delle distinte di carico relative a ciascuna delle due categorie di merci devono essere indicati nella casella riservata alla designazione delle merci, secondo i casi, della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 413 a 442, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.
L'originale delle distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.
D. Campo di applicazione delle procedure normali
e delle procedure semplificate [535]
1. Quando si applichi il regime di transito comunitario, le disposizioni degli articoli da 412 a 441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli da 344 a 362, da 367 a 371 e 385, ferma restando tuttavia l'applicazione degli articoli 415 e 417 oppure 429 e 432 [536].
2. Nel caso di cui al paragrafo 1 occorre apporre un chiaro riferimento al(ai) documento(i) di transito comunitario utilizzato(i) al momento della redazione della lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR nella casella riservata alla designazione degli allegati di tali documenti. Questo riferimento deve indicare il tipo di documento, l'ufficio emittente, la data e il numero di registrazione di ciascun documento utilizzato.
Inoltre, l'esemplare n. 2 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1 e 2 del bollettino di consegna TR devono recare il visto dell'azienda ferroviaria cui fa capo l'ultima stazione interessata dall'operazione di transito comunitario. L'azienda vi appone il proprio visto dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dal(dai) documento(i) di transito comunitario cui è fatto riferimento.
3. Qualora un'operazione di transito comunitario venga effettuata con un bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 426 a 440, la lettera di vettura CIM utilizzata nell'ambito di questa operazione è esclusa dal campo di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli da 412 a 425. La lettera di vettura CIM deve essere corredata, nella casella riservata alla designazione degli allegati e in modo visibile, di un riferimento al bollettino di consegna TR. Il riferimento deve contenere l'indicazione "Bollettino di consegna TR" seguita dal numero d'ordine.
1. Qualora la dispensa dalla presentazione della dichiarazione di transito comunitario all'ufficio di partenza si applichi a merci destinate ad essere spedite con la lettera di vettura CIM o con il bollettino di consegna TR, secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442, le autorità doganali stabiliscono le misure necessarie affinché gli esemplari n. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2, 3 A e 3 B del bollettino di consegna TR siano muniti, secondo il caso, della sigla "T1", "T2" o "T2F".
2. Qualora le merci trasportate secondo le disposizioni degli articoli da 413 a 442 siano destinate a un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 406, paragrafo 2, e 408, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari n. 2 e 3 della lettera di vettura CIM o gli esemplari n. 1, 2 e 3 A del bollettino di consegna TR siano consegnati direttamente all'ufficio di destinazione dall'azienda ferroviaria o dall'impresa di trasporto.
Capitolo 8
Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto [538]
Sottosezione 9 [539]
Procedure semplificate specifiche per i trasporti per via aerea
1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare il manifesto aereo come dichiarazione di transito se il suo contenuto corrisponde al modello che figura nell'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (procedura semplificata è livello 1).
La forma del manifesto, come pure gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario, sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla compagnia aerea alle autorità doganali di ciascun aeroporto interessato.
2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.
3. Il manifesto reca una menzione datata e firmata dalla compagnia aerea, che lo identifica:
- mediante la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- mediante la sigla "T2F" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno previsto dall'articolo 340 quater, paragrafo 1.
4. Il manifesto inoltre reca i dati seguenti:
a) il nome della compagnia aerea che trasporta le merci,
b) il numero del volo,
c) la data del volo,
d) il nome dell'aeroporto di carico (aeroporto di partenza) e di scarico (aeroporto di destinazione).
Esso indica anche per ogni spedizione in esso ripresa:
a) il numero della lettera di vettura aerea,
b) il numero di colli,
c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
d) la massa lorda.
In caso di collettame, la designazione delle merci è sostituita, se necessario, dalla menzione "Consolidamento", eventualmente in forma abbreviata. In questo caso, le lettere di trasporto aereo concernenti le spedizioni riprese sul manifesto devono comportare la denominazione abituale delle merci con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione.
5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, che ne conservano uno.
6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione.
7. Le autorità doganali di ciascun aeroporto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.
La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere fatta mediante le indicazioni seguenti:
a) il numero di riferimento del manifesto,
b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,
c) il nome (eventualmente abbreviato) della compagnia aerea che ha trasportato le merci,
d) il numero del volo,
e) la data del volo.
L'autorizzazione può inoltre stabilire che le compagnie aeree procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.
In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione informano le autorità doganali dell'aeroporto di partenza, oltre che l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di trasporto aereo relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati come dichiarazione di transito se effettua un numero significativo di voli tra gli Stati membri (procedura semplificata è livello 2).
In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le compagnie aeree possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.
2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi di scambio elettronico di dati.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni dalla data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.
Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra gli aeroporti considerati dalla suddetta autorizzazione.
3. Ai fini della semplificazione il manifesto predisposto all'aeroporto di partenza è trasmesso mediante sistemi di scambio elettronico di dati all'aeroporto di destinazione.
La compagnia aerea indica sul manifesto, a fronte degli articoli pertinenti:
a) la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
b) la sigla "TF" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,
c) la sigla "TD" per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la compagnia aerea indica anche la sigla "TD" sulla lettera di trasporto aereo corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito o di trasferimento,
d) la lettera "C" (equivalente a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
e) la lettera "X" per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito.
Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni di cui all'articolo 444, paragrafo 4.
4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso appena il manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è a disposizione delle autorità doganali dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.
Le scritture tenute dalla compagnia aerea devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma.
Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione trasmettono, se necessario, dettagli dei manifesti ricevuti tramite un sistema di scambio elettronico di dati alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica.
5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice si procede alle seguenti notificazioni:
a) la compagnia aerea notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,
b) le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Sottosezione 10 [543]
Procedure semplificate specifiche per i trasporti marittimi
In caso di applicazione degli articoli 447 e 448, non occorre costituire alcuna garanzia.
1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto marittimo relativo alle merci (procedura semplificata - livello 1).
La forma del manifesto nonché i porti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comunitario sono indicati nell'autorizzazione. Una copia certificata conforme dell'autorizzazione è trasmessa dalla società di navigazione alle autorità doganali di ciascun porto interessato.
2. Quando il trasporto concerne sia merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno che merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1, tali merci devono figurare in manifesti distinti.
3. Il manifesto deve recare una menzione datata e firmata dalla società di navigazione, che lo identifica:
- mediante la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
- mediante la sigla "T2F" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1.
4. Il manifesto comporta inoltre le menzioni seguenti:
a) il nome e l'indirizzo completo della società di navigazione che trasporta le merci,
b) l'identità della nave,
c) il luogo di carico,
d) il luogo di scarico.
Esso indica anche, per ogni spedizione in esso ripresa:
a) il riferimento alla polizza di carico marittima,
b) il numero, la natura, le marche e i numeri dei colli,
c) la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale con l'indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione,
d) la massa lorda in chilogrammi,
e) se necessario, i numeri dei container.
5. Il manifesto deve essere presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali del porto di partenza, che ne conservano un esemplare.
6. Un esemplare del manifesto deve essere presentato alle autorità doganali del porto di destinazione.
7. Le autorità doganali di ciascun porto di destinazione trasmettono mensilmente alle autorità doganali di ciascun porto di partenza, dopo averlo autenticato, l'elenco, redatto dalle società di navigazione, dei manifesti che sono stati presentati loro nel corso del mese precedente.
La designazione di ogni manifesto in tale elenco deve essere effettuata tramite le indicazioni seguenti:
a) il numero di riferimento del manifesto,
b) la sigla che lo identifica in quanto dichiarazione di transito, conformemente al paragrafo 3,
c) il nome (eventualmente in forma abbreviata) della società di navigazione che ha trasportato le merci,
d) la data del trasporto marittimo.
L'autorizzazione può anche stabilire che le società di navigazione procedano esse stesse alla trasmissione di cui al primo capoverso.
In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle indicazioni dei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali del porto di destinazione ne informano le autorità doganali del porto di partenza, come pure l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle polizze di carico marittime relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
1. Una società di navigazione può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito un manifesto unico se effettua un numero significativo di viaggi regolari tra gli Stati membri (procedura semplificata - livello 2).
In deroga all'articolo 373, paragrafo 1, lettera a), le società di navigazione possono non essere stabilite nella Comunità se vi dispongono di un ufficio regionale.
2. Al ricevimento della domanda di autorizzazione, le autorità doganali notificano tale domanda agli altri Stati membri sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro sessanta giorni della data della notifica, le autorità doganali rilasciano l'autorizzazione.
Tale autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri interessati e si applica soltanto alle operazioni di transito comunitario effettuate tra i porti considerati dalla suddetta autorizzazione.
3. Ai fini della semplificazione, la società di navigazione può utilizzare un solo manifesto per l'insieme delle merci trasportate; in questo caso, essa indica, a fronte degli articoli pertinenti:
a) la sigla "T1" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario esterno,
b) la sigla "TF" se le merci sono vincolate al regime di transito comunitario interno conformemente all'articolo 340 quater, paragrafo 1,
c) la sigla "TD" per le merci già vincolate ad un regime di transito o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi, la società di navigazione indica anche la sigla "TD" sulla polizza di carico marittima o altro documento commerciale corrispondente, nonché un riferimento alla procedura seguita, il numero di riferimento, la data e l'ufficio di emissione della dichiarazione di transito,
d) la lettera "C" (equivalente a "T2L") per le merci di cui si può giustificare la posizione comunitaria,
e) la lettera "X" per le merci comunitarie destinate all'esportazione, che non sono vincolate a un regime di transito,
Il manifesto deve inoltre riprendere le menzioni previste all'articolo 447, paragrafo 4.
4. Il regime di transito comunitario è considerato concluso al momento della presentazione del manifesto e delle merci alle autorità doganali del porto di destinazione.
Le scritture tenute dalla società di navigazione conformemente all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), devono comprendere almeno le informazioni di cui al paragrafo 3.
Le autorità doganali del porto di destinazione trasmettono, se necessario, i dettagli dei manifesti alle autorità doganali del porto di partenza, a fini di verifica.
5. Fatte salve le disposizioni degli articoli 365 e 366, da 450 bis a 450 quinquies nonché del titolo VII del codice, si procede alle seguenti notificazioni:
a) la società di navigazione notifica alle autorità doganali qualsiasi infrazione o irregolarità,
b) le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Sottosezione 11
Procedura semplificata specifica
per i trasporti mediante condutture [548]
1. Qualora si applichi il regime di transito comunitario, le formalità relative a tale regime vengono adeguate in conformità dei paragrafi da 2 a 6 per i trasporti di merci a mezzo di condutture.
2. Le merci trasportate a mezzo di condutture sono considerate vincolate al regime di transito comunitario:
- fin dall'entrata nel territorio doganale della Comunità, quando si tratti di merci che entrano in detto territorio a mezzo di condutture;
- fin dall'introduzione nelle condutture, quando si tratti di merci che sono già nel territorio doganale della Comunità.
Ove occorra, il carattere comunitario di queste merci viene stabilito conformemente alle disposizioni degli articoli da 313 a 340.
3. Per le merci di cui al paragrafo 2, l'obbligato principale è il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale della Comunità o il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro dove ha inizio il trasporto.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, paragrafo 2, del codice, è considerato trasportatore il gestore della conduttura stabilito nello Stato membro attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di condutture.
5. L'operazione di transito comunitario si considera conclusa nel momento in cui le merci trasportate a mezzo di condutture giungono negli impianti del destinatario o nella rete di distribuzione del medesimo e sono registrate nelle scritture di quest'ultimo.
6. Le imprese che partecipano al trasporto delle merci devono tenere delle scritture da mettere a disposizione dell'autorità doganale per qualsiasi controllo che questa ritenga necessario nell'ambito delle operazioni di transito comunitario di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Sezione 4 [549]
Obbligazione doganale e riscossione
Il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice è di dieci mesi a partire dall'accettazione della dichiarazione di transito.
1. Qualora, dopo l'avvio di un'azione di riscossione delle altre imposte, la prova del luogo in cui si sono prodotti i fatti che hanno fatto insorgere l'obbligazione è portata a conoscenza, con qualsiasi mezzo, delle autorità doganali determinate conformemente all'articolo 215 del codice (in prosieguo autorità richiedenti), queste ultime inviano immediatamente alle autorità doganali competenti per tale luogo (in prosieguo autorità interpellate) tutti i documenti utili, compresa una prova certificata conforme degli elementi di prova.
Le autorità interpellate ne confermano il ricevimento indicando se si riconoscono competenti. Se non c'è risposta entro tre mesi, le autorità richiedenti riprendono immediatamente l'azione di riscossione che avevano avviato.
2. Se le autorità interpellate sono competenti, intraprendono se del caso dopo il termine di tre mesi indicato al paragrafo precedente e previa informazione immediata delle autorità richiedenti una nuova azione di riscossione delle altre imposte.
Le procedure di riscossione delle altre imposte avviate dalle autorità richiedenti non ancora concluse sono sospese appena le autorità interpellate comunicano la propria decisione di procedere alla riscossione. Non appena la prova della riscossione è fornita dalle autorità interpellate, le autorità richiedenti rimborsano le altre imposte già riscosse oppure annullano l'azione di riscossione di tali imposte conformemente alle disposizioni in vigore.
1. Quando il regime non è stato appurato, il mancato appaiamento deve essere comunicato al garante dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito [553].
1 bis. Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 215 del codice, comunicano al garante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito comunitario; tale comunicazione deve recare il numero e la data della dichiarazione, il nome dell'ufficio di partenza, il nome dell'obbligato principale e l'importo dell'obbligazione di cui trattasi [554].
2. Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sia stata effettuata entro il termine prescritto [555].
3. Qualora una delle notifiche di cui al una di queste notifiche è stata inviata, il garante viene informato dell'avvenuta riscossione dell'obbligazione doganale o dell'appuramento del regime.
Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per la riscossione.
Le autorità competenti per la riscossione informano l'ufficio di partenza e l'ufficio di garanzia di tutti i casi di insorgenza di un'obbligazione doganale in relazione a dichiarazioni di transito comunitario accettate dall'ufficio di partenza, oltre che delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti.
Capitolo 9
Trasporti effettuati in procedura TIR o ATA [557]
Sezione 1
Disposizioni comuni
1. Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione del carnet TIR e ATA, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio, qualora le merci siano trasportate da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), oppure con carnet ATA (convenzione ATA/convenzione di Istanbul) [558].
2. Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per "transito" s'intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio.
Qualora il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi ai regimi TIR e ATA vengono effettuati nei punti in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale della Comunità o vi rientra.
1. Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR o ATA, sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.
2. Il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 è comprovato conformemente agli articoli da 314 ter a 324 septies o, se del caso, gli articoli da 325 a 334, nei limiti previsti all'articolo 326 [559].
Sezione 2 [560]
Procedura TIR
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai trasporti effettuati utilizzando i carnet TIR quando si tratta di dazi all'importazione o di altre imposizioni all'interno della Comunità.
1. Le autorità doganali, su domanda del destinatario, possono autorizzarlo a ricevere, nei propri locali o in altri luoghi determinati, merci trasportate sotto il regime TIR, riconoscendogli la qualità di destinatario autorizzato.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente alle persone che
a) sono stabilite nella Comunità;
b) ricevono regolarmente merci vincolate al regime TIR o sono in grado, secondo le informazioni delle autorità doganali, di soddisfare agli obblighi imposti dall’autorizzazione; e
c) non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate nei confronti della legislazione doganale o fiscale.
L’articolo 373, paragrafo 2, si applica per analogia.
L'autorizzazione si applica unicamente nello Stato membro in cui essa è stata concessa.
L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell’autorizzazione.
3. Gli articoli 374 e 375, l’articolo 376, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 377 e 378 si applicano per analogia alla procedura relativa alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. L’articolo 407 si applica per analogia alle modalità previste nell’autorizzazione di cui al paragrafo 1.
1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 457 quater, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:
a) informare le autorità doganali dell’ufficio di destinazione dell’arrivo delle merci;
b) informare immediatamente le autorità doganali dell’ufficio di destinazione qualora i suggelli non fossero intatti o si accertassero altre irregolarità, quali eventuali eccedenze, mancanze o sostituzioni;
c) iscrivere immediatamente le merci scaricate nei registri contabili; e
d) presentare immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione un avviso in cui si segnalano i particolari e lo stato dei suggelli nonché la data di iscrizione nei registri contabili.
2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione.
3. Le autorità doganali dell’ufficio di destinazione appongono le necessarie annotazioni sul carnet TIR e, conformemente alla procedura stabilita nell’autorizzazione, provvedono a restituirlo al titolare o al di lui rappresentante.
4. La data di termine dell’operazione TIR è la data di iscrizione nei registri contabili di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), la data di termine dell’operazione TIR è quella delle annotazioni apposte sul carnet TIR.
5. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta corrispondente alla copia dell’avviso di cui al paragrafo 1, lettera d). La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell'operazione TIR ai sensi dell’articolo 454 quater, paragrafo 2.
1. Il titolare del carnet TIR ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’articolo 1, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione dei veicoli o il container e le merci sono stati presentati intatti nei locali del destinatario autorizzato o in un luogo precisato nell’autorizzazione.
2. Il termine dell'operazione TIR, di cui all’articolo 1, lettera d), della Convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2.
1. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza senza indugio e comunque entro il termine massimo di un mese dal termine dell'operazione TIR.
2. Qualora la sezione interessata del volet n. 2 del carnet TIR non venga restituita alle autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza allo scadere del termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, tali autorità ne informano l'associazione garante interessata, ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR.
Dette autorità ne informano inoltre il titolare del carnet TIR e invitano sia quest'ultimo che l'associazione garante interessata a fornire la prova che l'operazione TIR è terminata.
3. La prova di cui al paragrafo 2 può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita, che comporta l'identificazione delle merci in causa e che attesta che queste sono state presentate all'ufficio doganale di destinazione o di uscita.
4. L'operazione TIR è considerata conclusa anche se il titolare del carnet TIR/l'associazione garante interessata esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, un documento doganale di vincolo ad una destinazione doganale in un paese terzo o la sua copia o fotocopia, che comprenda l'identificazione delle merci in causa. La copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, oppure ancora dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri.
1. Quando, allo scadere di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza non dispongono della prova che l'operazione TIR è terminata, avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all'appuramento dell'operazione TIR o, in mancanza di ciò, per stabilire le condizioni d'insorgenza dell'obbligazione doganale, individuare il debitore e determinare le autorità doganali competenti in materia di contabilizzazione.
La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate innanzi tempo che l'operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano.
2. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell'operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Per avviare una procedura di ricerca, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza indirizzano una domanda corredata di tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita.
4. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rispondono alla richiesta senza indugio.
5. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che l'operazione TIR è terminata correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di entrata o di partenza ne informano senza indugio l'associazione garante interessata ed il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, le autorità doganali che abbiano intrapreso un'azione di recupero conformemente agli articoli da 217 a 232 del codice.
[Sezione 2
Disposizioni relative alla procedura del carnet TIR] [567]
1. Quando da un'infrazione o da un'irregolarità ai sensi della convenzione TIR insorge un'obbligazione doganale nella Comunità, le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, alle altre imposizioni ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del codice.
2. Gli articoli 450 bis, 450 ter e 450 quinquies si applicano, in quanto compatibili, nell'ambito della procedura di recupero relativa all'uso del carnet TIR.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora un'operazione TIR avvenga nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante stabilita nella Comunità può diventare responsabile del pagamento dell'obbligazione doganale relativa alle merci che sono oggetto dell'operazione fino alla concorrenza di 60 000 EUR per carnet TIR o di un importo equivalente espresso nella valuta nazionale.
2. L'associazione garante, stabilita nello Stato membro competente in materia di recupero conformemente all'articolo 215 del codice, è responsabile del pagamento dell'ammontare garantito dell'obbligazione doganale.
3. Ogni valida notificazione di non appuramento di una operazione TIR effettuata dalle autorità doganali di uno Stato membro, designate competenti in materia di recupero secondo l'articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino del codice, nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da tali autorità, è valida anche quando le autorità doganali di un altro Stato membro, designate competenti secondo l'articolo 215, paragrafo 1, tprimo o secondo rattino, procedano successivamente al recupero nei confronti dell'associazione garante riconosciuta da dette autorità.
La decisione dell'autorità doganale di uno Stato membro di escludere una persona dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, si applica sull'intero territorio doganale della Comunità.
A tal fine, lo Stato membro comunica la propria decisione, nonché la relativa decorrenza di efficacia, agli altri Stati membri ed alla Commissione. Detta decisione riguarda tutti i carnet TIR presentati per l'assunzione a carico in un ufficio doganale.
1. Quando un'operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell'allegato 44 quater, o quando l'autorità doganale lo ritenga necessario, l'ufficio di partenza/ufficio di entrata può prescrivere un percorso per le merci di cui trattasi. Il percorso può essere modificato, unicamente su domanda del titolare del carnet TIR, dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale le merci si trovano lungo il percorso prescritto. Le autorità doganali annotano i dettagli salienti sul carnet TIR e ne informano senza indugio le autorità doganali dell'ufficio di partenza/ufficio di entrata [572].
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle efficacemente.
2. Per causa di forza maggiore, il vettore può deviare dal percorso prescritto. Le merci e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine dello Stato membro in cui si trovano le merci.
Le autorità doganali informano senza indugio l'ufficio di partenza/ufficio di entrata della deviazione e annotano le indicazioni pertinenti sul carnet TIR.
Sezione 3
Procedura ATA [573]
1. Il presente articolo si applica ferme restando le disposizioni specifiche della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul in materia di responsabilità delle associazioni garanti al momento dell'utilizzazione di un carnet ATA [575].
2. Quando si accerti che, durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.
3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, questa si considera commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, salvo che, entro il termine di cui all'articolo 457 quinquies, paragrafo 2, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.
Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, lo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni a cui le merci sono soggette nel primo Stato membro li rimborsa a detto Stato membro, ad esclusione di quelli già riscossi a norma del secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.
Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione della differenza, secondo le disposizioni comunitarie o nazionali.
Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.
1. Quando si accerti che durante o in occasione di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità, le autorità doganali ne danno notifica al titolare del carnet ATA e all'associazione garante, entro il termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA o all’articolo 8, paragrafo 4, dell’allegato A della convenzione di Istanbul [577].
2. La prova della regolarità dell'operazione effettuata con carnet ATA ai sensi dell'articolo 457 quater, paragrafo 3, primo comma deve essere fornita entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul [578].
3. La prova di cui al paragrafo 2 viene fornita alle autorità doganali mediante uno degli strumenti seguenti:
a) un documento doganale o commerciale autenticato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione e idoneo ad identificare dette merci;
b) un documento doganale di vincolo ad un regime doganale in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vidimato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato ovvero dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci in questione;
c) fornendo gli elementi di prova previsti dall'articolo 8 della convenzione ATA o all’articolo 10 dell’allegato A della convenzione di Istanbul [579].
1. L'autorità doganale designa, in ciascuno Stato membro, un ufficio accentratore incaricato di coordinare le azioni relative alle infrazioni o irregolarità sui carnet ATA.
L'autorità di cui sopra comunica alla Commissione la denominazione di tale ufficio ed il relativo indirizzo. L'elenco di questi uffici è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
2. Ai fini della determinazione dello Stato membro tenuto a riscuotere i dazi e le altre imposizioni esigibili, lo Stato membro in cui è accertata, conformemente all'articolo 457 quater, paragrafo 3, secondo comma, un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso di un operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è lo Stato in cui le merci sono state ritrovate o, quando non siano state ritrovate, lo Stato membro il cui ufficio accentratore disponga del "volet" del carnet più recente [580].
1. Quando l'autorità doganale di uno Stato membro constati la nascita di un'obbligazione doganale viene inviato, al più presto, un reclamo all'associazione garante cui è vincolato tale Stato membro. Quando la nascita dell'obbligazione doganale è dovuta al fatto che le merci che formano oggetto del carnet ATA non sono state riesportate o non sono state svincolate nei termini stabiliti dalla convenzione ATA o della convenzione di Istanbul, il reclamo viene inviato, al più presto, tre mesi dopo la data di scadenza del carnet [581].
2. L'ufficio accentratore che effettua il reclamo invia nel contempo, per quanto possibile, all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea una nota informativa redatta secondo il modello figurante nell'allegato 59.
La nota informativa è corredata della copia del "volet" non appurato, tranne quando l'ufficio accentratore non ne sia in possesso. La nota informativa può anche essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario.
1. Il calcolo dell'importo dei dazi e delle imposizioni oggetto del reclamo di cui all'articolo 459 è effettuato a mezzo del modello di formulario di tassazione figurante nell'allegato 60 compilato secondo le istruzioni accluse.
Il formulario di tassazione può essere inviato successivamente al reclamo, ma entro e non oltre tre mesi dal medesimo, e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui l'autorità doganale avvia l'azione di recupero.
2. Conformemente e alle condizioni di cui all'articolo 461 l'invio, da parte dell'amministrazione doganale, di tale formulario all'associazione garante cui è vincolata non libera le altre associazioni garanti della Comunità dal pagamento eventuale dei dazi e delle altre imposizioni, qualora sia stato constatato che l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata inizialmente avviata la procedura.
3. Il formulario di tassazione è compilato in due o tre esemplari, a seconda del caso. Il primo esemplare è destinato all'associazione garante alla quale è vincolata l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene presentato il reclamo. Il secondo esemplare è conservato dall'ufficio accentratore emittente. All'occorrenza, tale ufficio invia il terzo esemplare all'ufficio accentratore nella cui sfera di competenza è situato l'ufficio di ammissione temporanea.
1. Quando venga stabilito che un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, l'ufficio accentratore del primo Stato membro chiude la pratica per quanto lo concerne.
2. A fini di chiusura invia all'ufficio accentratore del secondo Stato membro gli elementi della pratica in suo possesso e rimborsa, all'occorrenza, all'associazione garante cui è vincolato, le somme già depositate o provvisoriamente pagate da quest'ultima.
Tuttavia, la chiusura della pratica è effettuata solo quando l'ufficio accentratore del primo Stato membro abbia ricevuto dall'ufficio accentratore del secondo Stato membro un discarico che precisi in particolare che un reclamo è stato presentato, conformemente ai principi sanciti dalla convenzione ATA o della convenzione di Istanbul, in questo secondo Stato membro. Il discarico è elaborato secondo il modello di cui all'allegato 61.
3. L'ufficio accentratore dello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, s'incarica della procedura di recupero e riscuote, all'occorrenza, dall'associazione garante cui è vincolato, gli importi dei dazi e delle altre imposizioni da pagare al tasso in vigore nello Stato membro in cui è situato tale ufficio.
4. Il trasferimento di procedura deve avvenire entro il termine di un anno a decorrere dalla perenzione del carnet, a condizione che il pagamento non sia diventato effettivo in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della convenzione ATA o all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato A della convenzione di Istanbul. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 457 quater, paragrafo 3, terzo e quarto comma [582].
Capitolo 10
Trasporti effettuati con il formulario 302
1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 163, paragrafo 2, lettera e), del codice, il trasporto di merci da un punto ad un altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato con il formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il territorio doganale della Comunità è considerato, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario, ai fini di tale trasporto, un unico territorio.
2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi rientra.
3. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302 è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.
4. L'articolo 457 quater, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis [583].
Capitolo 10 bis [584]
Procedura applicabile alle spedizioni postali
1. Quando, conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, lettera f) del codice, il trasporto di merci non comunitarie da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato a mezzo posta (compresi i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro di spedizione appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'etichetta conforme al modello che figura nell'allegato 42.
2. Quando il trasporto di merci comunitarie destinate ad una parte del territorio doganale della Comunità nella quale non si applica la
Capitolo 11 [586]
Utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione
delle misure relative all'esportazione di talune merci
Artt. 463. - 470. [587]
Capitolo 12 [588]
Disposizioni relative ai documenti (esemplare di controllo T5) da utilizzare
ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo
dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci
Artt. 471. - 495. [589]
TITOLO III [590]
Regimi doganali economici
Capitolo 1
Disposizioni di base comuni a diversi regimi
Sezione 1
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "regime": il regime doganale economico;
b) "autorizzazione": l'autorizzazione a beneficiare del regime rilasciata dalla autorità doganale;
c) "autorizzazione unica": un'autorizzazione per la quale sono competenti diverse amministrazioni doganali, rilasciata per il vincolo e/o l'appuramento del regime doganale, o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive;
d) "titolare": il titolare di un'autorizzazione;
e) "ufficio di controllo": l'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime;
f) "ufficio di vincolo": l'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime indicato;
g) "ufficio di appuramento": l'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscono alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale, una nuova destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo, la dichiarazione di immissione in libera pratica;
h) "traffico triangolare": il traffico nel quale l'ufficio di appuramento è diverso dall'ufficio di vincolo;
i) "contabilità": la documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di un'autorizzazione o per suo conto;
j) "scritture": i dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari alle autorità doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono denominate contabilità di magazzino;
k) "prodotti compensatori principali": i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime è stato autorizzato;
l) "prodotti compensatori secondari": i prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento;
m) "termine per l'appuramento": il termine entro il quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata assegnata una nuova destinazione doganale ammessa, eventualmente anche al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.
Sezione 2
Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è fatta per iscritto mediante il modello di cui all'allegato 67.
2. Le autorità doganali possono permettere che il rinnovo o la modificazione di un'autorizzazione siano richiesti mediante semplice domanda scritta.
3. Nei casi seguenti, la domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante una dichiarazione doganale per iscritto o mediante procedimento informatico secondo la procedura normale:
a) per il regime di perfezionamento attivo, quando, conformemente all'articolo 539, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte, ad eccezione delle domande che riguardano merci equivalenti;
b) per la trasformazione sotto controllo doganale, quando, conformemente all'articolo 552, paragrafo 1, primo comma, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte;
c) per il regime di ammissione temporanea, compreso l'uso di un carnet ATA o CPD;
d) - per il perfezionamento passivo: quando l'operazione di perfezionamento riguarda riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard senza importazione anticipata,
- per l'immissione in libera pratica nel quadro del perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard con importazione anticipata,
- per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo mediante l'impiego del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, quando l'autorizzazione esistente non prevede il ricorso a tale sistema e le autorità doganali ne consentono la modificazione,
- per l'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo, se l'operazione di perfezionamento riguarda merci che non hanno carattere commerciale [593].
La domanda di autorizzazione può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale orale di ammissione temporanea secondo l'articolo 229, previa presentazione del documento in conformità dell'articolo 499, terzo comma.
Detta domanda può essere inoltrata mediante dichiarazione doganale di ammissione temporanea fatta con altro atto, in conformità dell'articolo 232, paragrafo 1.
4. Nel caso dell'autorizzazione unica la domanda va presentata in conformità del paragrafo 1, tranne che per l'ammissione temporanea.
5. Le autorità doganali possono richiedere che le domande di ammissione temporanea in esonero totale in conformità dell'articolo 578 siano presentate secondo le disposizioni del paragrafo 1.
Art .498. [594]
La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 497 è presentata alle seguenti autorità doganali:
a) per il regime di deposito doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali o per i luoghi in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente;
b) per il regime di perfezionamento attivo e di trasformazione sotto controllo doganale, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di perfezionamento;
c) per il regime di ammissione temporanea, alle autorità doganali responsabili per i luoghi in cui le merci saranno utilizzate, fatto salvo l'articolo 580, paragrafo 2, secondo comma [595];
d) per il regime di perfezionamento passivo, alle autorità doganali responsabili per il luogo in cui si trovano le merci da esportare temporaneamente.
Se le informazioni fornite nella domanda sono ritenute inadeguate, le autorità doganali possono chiedere informazioni ulteriori al richiedente.
In particolare, se la domanda è effettuata mediante una dichiarazione doganale, le autorità doganali dispongono, salvo il disposto dell'articolo 220, che alla domanda stessa venga allegato un documento redatto dal dichiarante, recante le seguenti indicazioni, ove queste siano ritenute necessarie e non possano essere annotate sul formulario utilizzato per la dichiarazione scritta:
a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;
b) natura dell'operazione di perfezionamento, di trasformazione o dell'utilizzazione delle merci;
c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti compensatori o trasformati e mezzi d'identificazione;
d) codici relativi alle condizioni economiche, in conformità dell'allegato 70;
e) tasso di rendimento o modalità per la sua determinazione;
f) termine previsto dell'appuramento del regime;
g) ufficio di appuramento proposto;
h) luogo di perfezionamento o di utilizzazione;
i) formalità di trasferimento proposte;
j) nel caso di dichiarazione doganale orale, il valore e la quantità delle merci;
Quando il documento di cui al secondo comma è presentato tramite dichiarazione doganale orale per l'ammissione temporanea, esso viene emesso in due copie, una delle quali viene vistata dalle autorità doganali e consegnata al dichiarante.
Sezione 3
Autorizzazione unica
1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione unica, essa viene fornita previo accordo delle autorità interessate, secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Nel caso di ammissione temporanea, la domanda viene presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo di prima utilizzazione, salvo il disposto dell'articolo 580, paragrafo 2, secondo comma.
Negli altri casi essa è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità del richiedente che consente di facilitare i controlli mediante verifiche dei regimi e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni di immagazzinamento, perfezionamento, di trasformazione o esportazione temporanea interessate dall'autorizzazione [598].
Qualora le autorità doganali competenti non possano essere individuate in virtù del primo o secondo comma, la domanda è presentata alle autorità doganali designate a tale scopo per il luogo in cui viene tenuta la contabilità principale del richiedente che consenta i controlli mediante revisione contabile [599].
3. Le autorità doganali designate secondo il paragrafo 2 trasmettono la richiesta e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate che ne accusano ricezione entro quindici giorni.
Le altre autorità doganali interessate comunicano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Se non viene raggiunto un accordo sulle obiezioni comunicate entro detto termine, la domanda è respinta in relazione a tali obiezioni.
4. L'autorità doganale può rilasciare l'autorizzazione se entro trenta giorni non le sono state comunicate obiezioni sul progetto di autorizzazione.
L'autorità doganale invia copia dell'autorizzazione oggetto della consultazione a tutte le altre autorità doganali interessate.
1. Quando i criteri e le condizioni per la concessione di un'autorizzazione unica formano oggetto di un accordo generale tra due o più amministrazioni doganali, tali amministrazioni possono altresì concordare di sostituire l'accordo preventivo di cui all'articolo 500, paragrafo 1 e la comunicazione di cui all'articolo 500, paragrafo 4, secondo comma, mediante una semplice notificazione [601].
2. La notificazione è sempre sufficiente nei seguenti casi:
a) quando un'autorizzazione unica è oggetto di rinnovo, modificazione minore, annullamento o revoca;
b) quando la richiesta di autorizzazione unica riguarda l'ammissione temporanea e non dev'essere inoltrata mediante il formulario di cui all'allegato 67.
3. La notificazione non è necessaria nei seguenti casi [602]:
a) l'unico elemento che riguarda le diverse amministrazioni doganali è il traffico triangolare nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo, senza l'uso dei bollettini d'informazione ricapitolativi;
b) vengono utilizzati carnet ATA o CPD;
c) l'autorizzazione di ammissione temporanea viene concessa mediante l'accettazione di una dichiarazione orale o di una dichiarazione fatta con altro atto.
Sezione 4
Condizioni economiche
1. L'autorizzazione può essere concessa solo previo esame delle condizioni economiche salvo quando queste sono considerate soddisfatte a norma del capitolo 3, 4 o 6.
2. Per il regime di perfezionamento attivo (capitolo 3), l'esame delle condizioni economiche accerta l'impossibilità economica di ricorrere a fonti di approvvigionamento comunitarie tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri, descritti in dettaglio nella parte B dell'allegato 70:
a) indisponibilità di merci prodotte nella Comunità aventi le stesse caratteristiche qualitative e tecniche delle merci da importare per le operazioni di trasformazione previste;
b) differenze di prezzo tra le merci prodotte nella Comunità e le merci da importare;
c) obblighi contrattuali.
3. Per la trasformazione sotto il regime di controllo doganale (capitolo 4), l'esame delle condizioni economiche accerta se il ricorso a fonti di approvvigionamento non comunitarie contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di attività di trasformazione nella Comunità.
4. Per il regime di perfezionamento passivo, l'esame delle condizioni economiche accerta quanto segue:
a) che la realizzazione del perfezionamento al di fuori della Comunità non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei trasformatori comunitari;
b) o che il perfezionamento nella Comunità sia economicamente impossibile oppure non realizzabile per motivi tecnici o a causa di obblighi contrattuali.
L'esame delle condizioni economiche può essere eseguito di concerto con la Commissione nei casi seguenti:
a) se le autorità doganali interessate intendono procedere a una consultazione prima o dopo aver concesso un'autorizzazione;
b) se un'altra amministrazione doganale solleva un'obiezione su un'autorizzazione già concessa;
c) su iniziativa della Commissione.
1. Qualora venga avviato un esame a norma dell'articolo 503, la pratica viene trasmessa alla Commissione, unitamente ai risultati dell'esame già eseguito.
2. La Commissione accusa immediata ricezione o informa del caso le autorità doganali interessate, qualora agisca di sua iniziativa. La Commissione stabilisce, di concerto con queste ultime, se il comitato debba eseguire un esame delle condizioni economiche.
3. Qualora il caso sia sottoposto al comitato, le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare, dell'avvio di tale procedura e, se la trattazione della domanda è ancora in corso, della sospensione dei termini di cui all'articolo 506.
4. Le conclusioni del comitato vengono prese in considerazione dalle autorità doganali interessate e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni o richieste simili.
Tali conclusioni possono comprendere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Sezione 5
Decisione di autorizzazione
L'autorizzazione viene rilasciata dalle autorità doganali competenti come segue:
a) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 67;
b) per una domanda a norma dell'articolo 497, paragrafo 3, accettando la dichiarazione doganale;
c) per una domanda di rinnovo o di modificazione, mediante qualsiasi atto appropriato.
Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del mancato rilascio, entro trenta giorni (o sessanta giorni, nel caso del regime di deposito doganale) dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui dette autorità ricevono le informazioni necessarie o le informazioni supplementari richieste.
I suddetti termini non si applicano nel caso di un'autorizzazione unica, salvo quando questa sia concessa in conformità dell'articolo 501.
1. Salvo il disposto dell'articolo 508, un'autorizzazione è valida a decorrere dalla data del rilascio o da una data successiva indicata sull'autorizzazione. Nel caso di un deposito privato, le autorità doganali possono, in via eccezionale, comunicare il loro assenso all'uso del regime prima dell'effettiva concessione dell'autorizzazione.
2. Le autorizzazioni concesse nell'ambito del regime di deposito doganale non sono soggette a limiti di validità.
3. In caso di perfezionamento attivo, passivo o trasformazione sotto controllo doganale, la durata di validità non supera i tre anni a decorrere dalla data dalla quale l'autorizzazione è valida, salvo in casi debitamente giustificati.
4. In deroga al paragrafo 3, per le merci nell'ambito del perfezionamento attivo, di cui all'allegato 73, parte A, la durata di validità non può essere superiore a sei mesi.
Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del
1. Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione ad efficacia retroattiva per tutti i regimi doganali, tranne per il regime del deposito doganale.
Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.
2. In caso di rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, un'autorizzazione ad efficacia retroattiva può essere concessa dalla data di scadenza dell'autorizzazione originaria.
3. L'efficacia retroattiva può, in casi eccezionali, essere estesa non oltre ad un anno prima della data di presentazione della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica e purché sussistano le seguenti condizioni:
a) la domanda non deve implicare alcuna manovra fraudolenta né manifesta negligenza;
b) non deve essere superato il periodo di validità che sarebbe stato concesso a norma dell'articolo 507;
c) le scritture del richiedente devono confermare che sono state soddisfatte tutte le condizioni del regime e, se del caso, che le merci possano essere identificate per i periodi interessati e che tali scritture consentano il controllo del regime;
d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidazione della dichiarazione.
Sezione 6
Altre disposizioni sul funzionamento del regime
Sottosezione 1
Disposizioni generali
Art .509. [610]
1. Le misure di politica commerciale previste da norme comunitarie sono applicate all'atto del vincolo al regime delle merci non comunitarie, soltanto se relative all'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.
2. Quando sono immessi in libera pratica i prodotti compensatori, diversi da quelli indicati nell'allegato 75, ottenuti nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci di importazione.
3. Quando i prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del regime di trasformazione sotto controllo doganale sono immessi in libera pratica, le misure di politica commerciale relative a tali prodotti sono applicate soltanto laddove le merci di importazione siano soggette a tali misure.
4. Se le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito del perfezionamento passivo:
- che hanno conservato l'origine comunitaria ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice,
- che hanno formato oggetto di riparazioni, incluso il sistema degli scambi standard,
- ottenuti nel quadro di operazioni di perfezionamento complementari effettuate conformemente all'articolo 123 del codice.
Salvo il disposto dell'articolo 161, paragrafo 5, del codice, l'ufficio di controllo può consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione. L'ufficio di controllo stabilisce le modalità in base alle quali deve essere informato.
Sottosezione 2
Trasferimenti
L'autorizzazione precisa se, e a quali condizioni, le merci o i prodotti posti sotto regime sospensivo possono circolare tra diversi luoghi o verso la sede di un altro titolare, senza appuramento del regime (trasferimento), purché, in casi diversi dall'ammissione temporanea, vengano tenute scritture.
Il trasferimento non è possibile quando il luogo di partenza o di arrivo delle merci è un deposito di tipo B.
1. Il trasferimento di merci tra diversi luoghi previsti nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza formalità doganali.
2. Il trasferimento di merci dall'ufficio di vincolo alla sede o al luogo di utilizzazione del titolare o dell'operatore, può essere effettuato sotto scorta della dichiarazione di vincolo al regime.
3. Il trasferimento di merci all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione può essere effettuato nell'ambito del regime. In questo caso, il regime non viene appurato fino a quando le merci o i prodotti dichiarati per la riesportazione non siano effettivamente usciti dal territorio doganale della Comunità.
Art .513. [614]
Il trasferimento tra titolari può avvenire soltanto quando il secondo titolare si avvale di un'autorizzazione alla domiciliazione per vincolare al regime le merci o i prodotti trasferiti. La notificazione alle autorità doganali e l'iscrizione delle merci o dei prodotti nella contabilità di cui all'articolo 266 sono effettuate al momento del loro arrivo alla sede del secondo titolare. Non è richiesta alcuna dichiarazione supplementare.
Il trasferimento tra titolari può anche aver luogo quando, nel regime di ammissione temporanea, il secondo titolare vincola le merci al regime per mezzo di una dichiarazione doganale scritta, secondo la procedura normale.
Le formalità da espletare sono descritte all'allegato 68. A seguito del ricevimento delle merci o prodotti, il secondo titolare è obbligato a vincolarli al regime.
Il trasferimento delle merci a rischio più elevato ai sensi dell'allegato 44 quater è soggetto alla prestazione di una garanzia a condizioni equivalenti a quelle stabilite per il regime di transito.
Sottosezione 3
Scritture
Le autorità doganali chiedono al titolare, all'operatore o al depositario designato di tenere scritture, tranne che per l'ammissione temporanea oppure quando non lo ritengano necessario.
Le autorità doganali possono autorizzare la sostituzione delle scritture con una contabilità esistente nella quale siano indicati gli elementi necessari.
L'ufficio di controllo può esigere che venga effettuato l'inventario della totalità o di parte delle merci vincolate al regime.
Le scritture di cui all'articolo 515 e, laddove richiesto, quelle di cui all'articolo 581, paragrafo 2, relative all'ammissione temporanea contengono le seguenti informazioni:
a) le informazioni indicate nelle caselle dell'elenco minimo contenuto nell'allegato 37 per la dichiarazione di vincolo al regime;
b) gli elementi delle dichiarazioni attraverso i quali le merci sono assegnate a una destinazione doganale ammessa che appura il regime;
c) la data e i riferimenti di altri documenti doganali e di qualsiasi altro documento relativo al vincolo e all'appuramento;
d) la natura delle operazioni di perfezionamento o di trasformazione, i tipi di manipolazione o utilizzazione temporanea;
e) il tasso di rendimento o, all'occorrenza, le modalità per la sua determinazione;
f) le indicazioni che consentono il controllo delle merci, inclusi la loro ubicazione e gli eventuali trasferimenti;
g) le descrizioni commerciali e tecniche necessarie a identificare le merci;
h) le informazioni che consentono il controllo dei movimenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo con utilizzo di merci equivalenti.
L'autorità doganale può tuttavia rinunciare a richiedere alcune delle informazioni di cui al primo comma laddove ciò non influisca negativamente sul controllo o la sorveglianza del regime per le merci da immagazzinare, sottoporre a lavorazione, trasformare o utilizzare.
Sottosezione 4
Tasso di rendimento e modalità di calcolo
1. Quando necessario ai fini del regime di cui ai capitoli 3, 4 o 6, un tasso di rendimento o il metodo per la determinazione di tale tasso, ivi compreso un tasso medio, è precisato nell'autorizzazione o all'atto del vincolo al regime. Tale tasso è calcolato, nella misura del possibile, sulla base delle informazioni relative alla produzione o dei dati tecnici o, in loro mancanza, dei dati relativi a operazioni della stessa natura.
2. In casi particolari, le autorità doganali possono fissare il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime ma prima che queste vengano assegnate a una nuova destinazione doganale ammessa.
3. I tassi di rendimento forfettari stabiliti per il regime di perfezionamento attivo all'allegato 69 si applicano alle operazioni citate nello stesso allegato.
1. La ripartizione delle merci d'importazione o di temporanea esportazione nei prodotti compensatori viene calcolata per uno dei seguenti fini:
- determinare i dazi all'importazione da riscuotere,
- determinare l'importo da detrarre quando sorga un'obbligazione doganale,
- applicare le misure di politica commerciale.
I calcoli sono eseguiti conformemente al metodo della chiave quantitativa, o, secondo il caso, al metodo della chiave valore o a qualsiasi altro metodo che produca risultati simili.
Ai fini dei calcoli, i prodotti trasformati o intermedi sono assimilati ai prodotti compensatori.
2. Il metodo della chiave quantitativa si applica nei seguenti casi:
a) se un solo tipo di prodotto compensatore si ottiene da operazioni di perfezionamento; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di prodotti compensatori rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale sarà proporzionale a una percentuale determinata della quantità totale dei prodotti compensatori;
b) se diversi tipi di prodotti compensatori si ottengono da operazioni di perfezionamento e in ogni tipo di prodotti compensatori si trovano tutti gli elementi delle merci d'importazione o di temporanea esportazione; in tal caso, la quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale deve essere proporzionale ai rapporti seguenti:
i) al rapporto tra questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, e la quantità complessiva dei prodotti compensatori;
ii) al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali insorge un'obbligazione doganale e la quantità complessiva dei prodotti compensatori della stessa specie.
Nel decidere se sussistono le condizioni per l'applicazione del metodo di cui alle lettere a) o b), non vengono prese in considerazione le perdite. Salvo il disposto dell'articolo 862, per "perdite" s'intende la parte di merci d'importazione o di temporanea esportazione che viene distrutta o che scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura. Nell'ambito del perfezionamento passivo sono considerate perdite i prodotti compensatori secondari che costituiscono cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.
3. Il metodo della chiave valore si applica quando non sussistono le condizioni di applicazione del metodo della chiave quantitativa.
La quantità stimata di merci d'importazione o di temporanea esportazione presente nella quantità di un determinato prodotto compensatore rispetto alla quale insorge l'obbligazione doganale è proporzionale ai seguenti valori:
a) al valore di questo particolare tipo di prodotti compensatori, che insorga o meno un'obbligazione doganale, espresso in percentuale del valore complessivo di tutti i prodotti compensatori;
b) al valore dei prodotti compensatori per il quale insorge un'obbligazione doganale espresso in percentuale del valore complessivo dei prodotti compensatori della stessa specie.
Il valore di ciascuno dei diversi prodotti compensatori da utilizzare per l'applicazione della chiave valore è il prezzo di vendita nella Comunità "franco fabbrica" recente o il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o simili, purché detti prezzi non siano stati influenzati da legami tra acquirente e venditore.
4. Qualora non possa essere accertato conformemente al paragrafo 3, il valore è determinato ricorrendo a qualsiasi metodo ragionevole.
Sottosezione 5
Interessi compensatori
1. Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori o merci d'importazione nell'ambito del perfezionamento attivo o dell'ammissione temporanea, è dovuto un interesse compensativo sull'importo dei dazi all'importazione per il periodo considerato.
2. Si applicano i tassi d'interesse a tre mesi del mercato monetario pubblicati nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca centrale europea.
Il tasso da applicare è quello vigente due mesi prima del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale e per lo Stato membro in cui ha avuto luogo, o avrebbe dovuto aver luogo, la prima operazione o utilizzazione secondo quanto previsto nell'autorizzazione.
3. Gli interessi sono applicati per mese civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è sorta l'obbligazione doganale. Il termine scade l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.
Nell'ambito del perfezionamento attivo (sistema di rimborso), quando è richiesta l'immissione in libera pratica a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il rimborso o lo sgravio dei dazi.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi seguenti:
a) quando il periodo da prendere in considerazione è inferiore a un mese;
b) quando l'importo dell'interesse compensativo applicabile non supera i 20 EUR per obbligazione doganale insorta;
c) quando sorga un'obbligazione doganale per consentire la concessione di un trattamento tariffario preferenziale previsto da un accordo, stipulato tra la Comunità e un paese terzo, sulle importazioni in tale paese;
d) quando i residui e i rottami derivanti da una distruzione vengano immessi in libera pratica;
e) quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari elencati all'allegato 75, nella misura in cui questi corrispondano, proporzionalmente, alle quantità di prodotti compensatori principali esportate;
f) quando sorga un'obbligazione doganale a seguito di un'immissione in libera pratica chiesta a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice, nella misura in cui i dazi all'importazione pagabili sui prodotti in questione non siano ancora stati effettivamente rimborsati o sgravati;
g) quando il titolare dell'autorizzazione richieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, che non implicano alcuna negligenza né manovra fraudolenta da parte sua, rendono impossibile o economicamente impossibile eseguire la prevista esportazione nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione;
h) quando sorga un'obbligazione doganale e sia fornita una garanzia costituita da un deposito in contanti fino a concorrenza di tale obbligazione;
i) quando sorga un'obbligazione doganale conformemente all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), del codice o a seguito dell'immissione in libera pratica di merci che sono state vincolate al regime di ammissione temporanea a norma degli articoli da 556 a 561, 563, 565, 568, 573 lettera b) e 576 del presente regolamento.
5. Nel caso di operazioni di perfezionamento attivo in cui il numero delle merci d'importazione e/o dei prodotti compensatori rende economicamente impraticabile l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, le autorità doganali, su richiesta della persona interessata, possono consentire l'uso di metodi semplificati di calcolo degli interessi compensativi che danno risultati simili.
Sottosezione 6
Appuramento
1. Se le merci d'importazione o di temporanea esportazione sono state vincolate fruendo della stessa autorizzazione, ma sulla base di due o più dichiarazioni:
- a un regime sospensivo, l'assegnazione di una nuova destinazione doganale ammessa alle merci o ai prodotti è considerata appurare il regime per le merci d'importazione in questione vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie,
- a un regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) o di perfezionamento passivo, i prodotti compensatori sono considerati ottenuti rispettivamente dalle merci d'importazione o di temporanea esportazione in questione, vincolate al regime sulla base delle dichiarazioni più vecchie.
L'applicazione del primo comma non può comportare vantaggi ingiustificati in materia di dazi all'importazione.
Il titolare può chiedere che l'appuramento venga effettuato in relazione a specifiche merci d'importazione o di temporanea esportazione.
2. Qualora merci vincolate al regime si trovino nello stesso luogo insieme ad altre merci e in caso di distruzione totale o perdita irrimediabile, l'autorità doganale può accettare che il titolare fornisca la prova dell'effettiva quantità di merci vincolate al regime andata distrutta o persa. Se il titolare non può fornire tale prova, la quantità di merci andata distrutta o persa è determinata in rapporto alla quantità di merci vincolata al regime, della stessa specie, al momento in cui tale distruzione o perdita ha avuto luogo.
1. Entro la scadenza del termine di appuramento, indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione in conformità dell'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, del codice,
- in caso di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) o di perfezionamento sotto controllo doganale, il conto di appuramento dev'essere presentato all'ufficio di controllo entro trenta giorni,
- in caso di perfezionamento attivo (sistema del rimborso), la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione dev'essere presentata all'ufficio di controllo entro sei mesi.
Quando circostanze particolari lo giustifichino, l'autorità doganale può prorogare tale termine anche oltre la scadenza prevista.
2. Il conto di appuramento o la domanda di rimborso contengono le seguenti indicazioni, salvo che l'ufficio di controllo disponga altrimenti:
a) gli estremi dell'autorizzazione;
b) la quantità per specie delle merci d'importazione per le quali si richiede l'appuramento, il rimborso o lo sgravio delle merci d'importazione vincolate al regime nell'ambito del traffico triangolare;
c) il codice NC delle merci d'importazione;
d) le aliquote dei dazi all'importazione cui le merci d'importazione sono soggette e, se del caso, il loro valore in dogana;
e) il riferimento alle dichiarazioni di vincolo al regime delle merci d'importazione;
f) il tipo e la quantità dei prodotti compensatori o trasformati o delle merci tal quali e la destinazione doganale ammessa alla quale essi sono stati assegnati con riferimento alle dichiarazioni, agli altri documenti doganali o a qualsiasi altro documento relativo e ai termini di appuramento corrispondenti;
g) il valore dei prodotti compensatori o trasformati, se l'appuramento avviene in base al metodo della chiave valore;
h) il tasso di rendimento;
i) l'ammontare dei dazi all'importazione da pagare, da rimborsare o da abbonare e, se del caso, l'ammontare degli interessi compensativi da pagare; se tale ammontare si riferisce all'applicazione dell'articolo 546, ne è fatta menzione;
j) in caso di trasformazione sotto controllo doganale, il codice NC dei prodotti trasformati e gli elementi necessari per l'accertamento del valore in dogana.
3. L'ufficio di controllo può procedere alla compilazione del conto di appuramento.
Sezione 7
Cooperazione amministrativa
Le autorità doganali comunicano le seguenti informazioni alla Commissione, nei casi, entro i termini e secondo le modalità indicati nell'allegato 70:
a) per il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale:
i) le autorizzazioni concesse;
ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche;
b) per il perfezionamento passivo:
i) le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 147, paragrafo 2, del codice;
ii) le domande respinte o le autorizzazioni annullate o revocate non essendo state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.
La Commissione mette le suddette informazioni a disposizione delle amministrazioni doganali.
Affinché le informazioni utili siano a disposizione degli altri uffici doganali implicati nell'applicazione del regime, possono essere emessi i seguenti bollettini d'informazione, figuranti all'allegato 71, su richiesta della persona interessata o su iniziativa dell'autorità doganale, a meno che quest'ultima non convenga altri mezzi per lo scambio di informazioni:
a) per il regime del deposito doganale, il bollettino d'informazione INF 8, al fine di comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale relativi alle merci prima delle manipolazioni usuali;
b) per il regime del perfezionamento attivo:
i) il bollettino INF 1, per la comunicazione delle informazioni sull'ammontare dei dazi, gli interessi compensativi e la garanzia, nonché sulle misure di politica commerciale;
ii) il bollettino INF 9, per la comunicazione delle informazioni sui prodotti compensatori da assegnare a una destinazione doganale ammessa in traffico triangolare;
iii) il bollettino INF 5, per la comunicazione delle informazioni sull'esportazione anticipata in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione;
iv) il bollettino INF 7, per la comunicazione delle informazioni che consentano il rimborso o lo sgravio dei dazi nel quadro del sistema di rimborso;
c) per il regime dell'ammissione temporanea, il bollettino INF 6, per comunicare gli elementi necessari per la determinazione dell'obbligazione doganale o dell'ammontare dei dazi già riscossi in relazione alle merci trasportate;
d) per il regime del perfezionamento passivo, il bollettino INF 2, per comunicare le informazioni sulle merci d'esportazione temporanea in traffico triangolare, al fine di ottenere l'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.
Capitolo 2
Deposito doganale
Sezione 1
Disposizioni generali
Ai fini del presente capitolo, in relazione ai prodotti agricoli, si intende per "merci con prefinanziamento" qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata tal quale fruendo del pagamento anticipato di un ammontare pari alla restituzione all'esportazione, quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio.
1. I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:
a) tipo A, se sono sotto la responsabilità del depositario;
b) tipo B, se sono sotto la responsabilità di ciascun depositante;
c) tipo F, se sono gestiti dall'autorità doganale.
2. Quando i depositi doganali sono privati e la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci, si applica la seguente classificazione:
a) tipo D, se l'immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo al regime;
b) tipo E, se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale;
c) tipo C, se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b).
3. Un'autorizzazione per un deposito di tipo E può prevedere il ricorso alle procedure relative al tipo D.
Sezione 2
Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione
1. All'atto della concessione dell'autorizzazione, l'autorità doganale designa i locali o altri spazi ben delimitati, riconosciuti come depositi doganali di tipo A, B, C o D. L'autorità doganale può anche riconoscere i magazzini di deposito temporaneo come depositi di uno di tali tipi oppure gestirli come un deposito di tipo F.
2. La medesima ubicazione non può essere autorizzata contemporaneamente per più di un deposito doganale.
3. Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l'autorizzazione può prevedere che esse siano depositate in locali appositamente attrezzati per riceverle.
4. I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti come depositi di approvvigionamento conformemente all'articolo 40 del
5. La concessione delle autorizzazioni uniche è possibile solo per i depositi doganali privati.
1. Possono essere concesse autorizzazioni soltanto se le manipolazioni usuali previste o le operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale delle merci non sono predominanti rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.
2. Non possono essere concesse autorizzazioni se i locali di deposito doganale o gli impianti di stoccaggio in cui si trovano le merci vincolate al regime sono utilizzate per la vendita al dettaglio.
L'autorizzazione può essere tuttavia concessa nei casi seguenti, se le merci sono vendute al dettaglio in esenzione dai dazi all'importazione:
a) a viaggiatori nell'ambito del traffico verso paesi terzi;
b) nell'ambito di accordi diplomatici o consolari;
c) a membri delle organizzazioni internazionali o alle forze NATO.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, secondo trattino, del codice, l'autorità doganale, nel valutare se gli oneri amministrativi derivanti dal regime del deposito doganale siano o meno sproporzionati rispetto alle necessità economiche in questione, tengono conto, in particolare, del tipo di deposito e delle relative procedure pertinenti.
Sezione 3
Contabilità di magazzino
1. Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E, il depositario è la persona incaricata di tenere la contabilità di magazzino.
2. Nei depositi doganali di tipo F le scritture doganali tenute dall'ufficio doganale che gestisce il deposito sostituiscono la contabilità di magazzino.
3. Nel caso dei depositi doganali di tipo B, l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime in sostituzione della contabilità di magazzino.
1. La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Il depositario, entro i termini stabiliti dall'autorità doganale, presenta un inventario di tali merci all'ufficio di controllo.
2. In caso di applicazione dell'articolo 112, paragrafo 2, del codice, il valore in dogana delle merci prima delle manipolazioni usuali figura nella contabilità di magazzino.
3. Nella contabilità di magazzino figurano le informazioni sulla rimozione temporanea delle merci e sull'immagazzinamento comune di merci conformemente all'articolo 534, paragrafo 2.
1. Se le merci sono vincolate al regime del deposito doganale di tipo E, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando le merci raggiungono le installazioni di stoccaggio del titolare.
2. Se il deposito doganale serve allo stesso tempo da magazzino di deposito temporaneo, l'iscrizione nella contabilità di magazzino viene effettuata quando viene accettata la dichiarazione di vincolo al regime.
3. L'iscrizione nella contabilità di magazzino relativa all'appuramento del regime viene effettuata al più tardi al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio.
Sezione 4
Altre disposizioni sul funzionamento del regime
Le merci non comunitarie possono essere sottoposte alle manipolazioni usuali elencate all'allegato 72.
La rimozione temporanea di merci è autorizzata per un periodo non superiore a tre mesi. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere concessa una proroga.
L'autorizzazione ad effettuare manipolazioni usuali o a rimuovere temporaneamente le merci da un deposito doganale è richiesta caso per caso e per iscritto all'ufficio di controllo. La domanda contiene tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime.
Tale specifica autorizzazione può essere altresì concessa nell'ambito dell'autorizzazione al regime di deposito doganale. In tal caso, l'ufficio di controllo dovrà essere informato, nella forma da questi stabilita, che verranno eseguite le manipolazioni autorizzate o che verrà operata una rimozione temporanea.
1. Se merci comunitarie vengono immagazzinate nei locali di un deposito doganale o in installazioni di stoccaggio utilizzate per merci vincolate al regime di deposito doganale, possono essere previste specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare per distinguerle dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate negli stessi locali o installazioni.
2. Le autorità doganali possono autorizzare l'immagazzinamento comune quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento.
Le merci oggetto di immagazzinamento comune rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche.
3. Per la dichiarazione a un'utilizzazione o destinazione doganale autorizzata, le merci oggetto di un immagazzinamento comune, nonché, in circostanze particolari, le merci identificabili conformi al paragrafo 2, secondo comma, possono essere considerate sia comunitarie che non comunitarie.
L'applicazione del primo comma non può però condurre ad assegnare una data posizione doganale ad una quantità di merci superiore a quella effettivamente immagazzinata nel deposito doganale o nelle strutture di immagazzinamento, con quella posizione, al momento della rimozione delle merci dichiarate per una destinazione doganale.
1. Quando vengono eseguite operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale nei locali di deposito doganale o in impianti di stoccaggio, le disposizioni dell'articolo 534 si applicano, in quanto compatibili, alle merci vincolate a tali regimi.
Quando, tuttavia, si tratta di operazioni di perfezionamento attivo senza ricorso all'equivalenza o di operazioni di trasformazione sotto controllo doganale, le disposizioni dell'articolo 534 relative all'immagazzinamento comune non si applicano nei confronti delle merci comunitarie.
2. Le annotazioni nelle scritture devono consentire alle autorità doganali di verificare in qualsiasi momento la situazione esatta di tutte le merci o prodotti vincolati ai regimi di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.
Capitolo 3
Perfezionamento attivo
Sezione 1
Disposizioni generali
Ai fini del presente capitolo si intende per:
a) "esportazione anticipata": il sistema che consente che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati prima che siano vincolate al regime, con il sistema della sospensione, le merci d'importazione;
b) "lavorazione per conto": qualsiasi lavorazione di merci d'importazione messe direttamente o indirettamente a disposizione del titolare, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di un committente stabilito in un paese terzo e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di perfezionamento.
Sezione 2
Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione
L'autorizzazione viene concessa soltanto se il richiedente intende riesportare od esportare prodotti compensatori principali.
L'autorizzazione può essere altresì concessa per le merci di cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino, del codice, ad esclusione delle merci seguenti:
a) carburanti, fonti energetiche, diverse da quelle necessarie per controllare i prodotti compensatori o per la rilevazione di difetti nelle merci d'importazione che necessitano di riparazioni;
b) lubrificanti diversi da quelli necessari per la sperimentazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori;
c) materiali e attrezzature.
1. Le condizioni economiche si considerano osservate tranne quando la domanda riguardi merci d'importazione elencate nell'allegato 73.
2. Tuttavia, nei casi seguenti le condizioni economiche si considerano osservate anche quando la domanda riguarda merci d'importazione di cui all'allegato 73:
a) se la domanda riguarda:
i) operazioni relative a merci prive di ogni carattere commerciale;
ii) un contratto di lavorazione per conto;
iii) la trasformazione di prodotti compensatori ottenuti a seguito di un perfezionamento effettuato nell'ambito di un'autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;
iv) le manipolazioni usuali di cui all'articolo 531;
v) una riparazione;
vi) la trasformazione del frumento (grano) duro del codice NC 1001 10 00 in paste alimentari dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19;
b) se il valore globale di tali merci di importazione non eccede, per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre, l'importo di 150.000 EUR;
c) se, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, la domanda riguarda merci d'importazione elencate nella parte A dell'allegato 73 e il richiedente presenta un documento rilasciato da un'autorità competente che consenta il vincolo di tali merci al regime fino a concorrenza di una quantità determinata sulla base del bilancio previsionale.
L'autorizzazione indica i mezzi e i metodi di identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori e stabilisce le condizioni per l'adeguato svolgimento delle operazioni utilizzando merci equivalenti.
Tali metodi di identificazione e condizioni possono comprendere l'esame delle scritture.
Sezione 3
Disposizioni sul funzionamento del regime
1. L'autorizzazione precisa se e a quali condizioni le merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del codice, che rientrano nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentano le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'importazione, possono essere utilizzate per le operazioni di perfezionamento.
2. Può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino ad uno stadio di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, purché, salvo casi eccezionali, la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare o nel luogo in cui l'operazione viene effettuata per suo conto.
3. Alle merci di cui all'allegato 74 si applicano le disposizioni speciali previste nel medesimo.
1. Nell'autorizzazione viene stabilito il termine per l'appuramento. Se le circostanze lo consentono, può essere concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto.
2. Quando il termine per l'appuramento scade a una data precisa per l'insieme delle merci vincolate nel corso di un determinato periodo, l'autorizzazione può prevedere che il termine per l'appuramento venga automaticamente prorogato per l'insieme delle merci che si trovano ancora vincolate al regime a tale data. Tuttavia, le autorità doganali possono richiedere che tali merci vengano assegnate ad una nuova destinazione doganale ammessa entro la scadenza da loro indicata.
3. Indipendentemente dal ricorso alla globalizzazione o dall'applicazione del paragrafo 2, il termine di appuramento per i seguenti prodotti compensatori o merci tal quali non può essere superiore ai seguenti:
a) quattro mesi, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, del
b) due mesi, nel caso della macellazione senza ingrasso degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
c) tre mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali che rientrano nei codici NC 0104 e 0105;
d) sei mesi, per l'ingrasso (compresa l'eventuale macellazione) degli animali di cui al capitolo 1 della NC;
e) sei mesi, nel caso della trasformazione di carni;
f) sei mesi, in caso di trasformazione di altri prodotti agricoli del tipo di quelli ammessi a beneficiare di un pagamento anticipato di restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 e trasformati in prodotti o merci indicate nell'articolo 2, lettera b) o c), del medesimo.
Quando hanno luogo operazioni successive di trasformazione, o in circostanze eccezionali, tali termini possono essere prorogati, ove ne sia fatta domanda, purché il periodo complessivo non superi dodici mesi.
1. In caso di esportazione anticipata, l'autorizzazione indica il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere i seguenti:
a) tre mesi, per le merci soggette a un'organizzazione comune dei mercati;
b) sei mesi, per tutte le altre merci.
Tale termine di sei mesi può essere tuttavia prorogato su richiesta debitamente motivata del titolare, purché la durata totale non sia superiore a dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito.
Ai fini dell'appuramento del regime o della domanda di rimborso dei dazi all'importazione, quanto segue è equiparato ad una riesportazione o ad una esportazione:
a) la consegna di prodotti compensatori a persone che possono beneficiare delle franchigie derivanti dall'applicazione della convenzione di Vienna, del 18 aprile 1961, sulle relazioni diplomatiche o della convenzione di Vienna, del 24 aprile 1963, sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
b) la consegna di prodotti compensatori alle forze armate di altri paesi di stanza nel territorio di uno Stato membro, quando tale Stato membro accorda una franchigia speciale conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83;
c) la consegna di aeromobili civili; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci di importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di aeromobili civili o di parti di aeromobili civili, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare la corretta applicazione e gestione del regime;
d) la consegna di veicoli spaziali e di attrezzature connesse; tuttavia, l'ufficio doganale di controllo consente che il regime sia appurato con la prima assegnazione delle merci d'importazione alla produzione, riparazione, modifica o trasformazione di satelliti, dei relativi veicoli di lancio e apparecchi per gli impianti terrestri e di parti di essi che formano parte integrante di tali sistemi, a condizione che le scritture del titolare consentano di verificare con sicurezza la corretta applicazione e gestione del regime;
e) l'attribuzione di una destinazione doganale ammessa ai prodotti compensatori secondari la cui distruzione sotto sorveglianza doganale è vietata per motivi ambientali; in tal caso, il titolare deve dimostrare che l'appuramento del regime secondo le regole ordinarie è impossibile o antieconomico.
Sezione 4
Disposizioni sul funzionamento del sistema della sospensione
1. L'utilizzazione di merci equivalenti nell'ambito di operazioni di perfezionamento in conformità dell'articolo 115 del codice non è soggetta alle formalità di vincolo al regime.
2. Le merci equivalenti e i prodotti compensatori che ne derivano divengono merci non comunitarie e le merci d'importazione divengono comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di appuramento del regime.
Se, tuttavia, le merci d'importazione vengono commercializzate prima dell'appuramento del regime, la modificazione della loro posizione avviene al momento di tale commercializzazione. In casi eccezionali, quando è previsto che le merci equivalenti non saranno presenti in tale momento, le autorità doganali possono consentire, su richiesta del titolare, che le merci equivalenti siano presenti in un momento successivo da loro stabilito, entro un termine ragionevole.
3. In caso di esportazione anticipata si applica quanto segue:
a) i prodotti compensatori divengono merci non comunitarie al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione e a condizione che le merci da importare siano vincolate al regime;
b) le merci d'importazione divengono comunitarie al momento in cui vengono vincolate al regime.
L'autorizzazione indica se i prodotti compensatori o le merci tal quali possono essere immesse in libera pratica senza dichiarazione doganale, fatti salvi i divieti o le misure restrittive. In tal caso, esse si considerano immesse in libera pratica, se sono prive di destinazione doganale alla scadenza del periodo di appuramento.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218 paragrafo 1, primo comma, del codice, la dichiarazione di immissione in libera pratica si considera presentata e accettata e lo svincolo della merce concesso al momento della presentazione del conto di appuramento.
Le merci o i prodotti divengono merci comunitarie al momento della loro commercializzazione.
In caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, le caselle 15, 16, 34, 41 e 42 della dichiarazione si riferiscono alle merci d'importazione. Le informazioni corrispondenti possono altresì essere fornite nel bollettino INF 1 o in qualsiasi altro documento accluso alla dichiarazione.
Per le merci importate che, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime, potevano fruire di un trattamento tariffario favorevole a causa della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del codice sono determinati con l'aliquota corrispondente a tale destinazione. Siffatta determinazione è consentita soltanto se risulta che la destinazione particolare poteva essere autorizzata e che le condizioni previste per la concessione del trattamento tariffario favorevole sarebbero state rispettate.
1. L'elenco dei prodotti compensatori assoggettati ai relativi dazi d'importazione, conformemente all'articolo 122, lettera a), primo trattino del codice, figura nell'allegato 75.
2. Quando prodotti compensatori diversi da quelli enumerati nell'elenco di cui all'allegato 75 vengono distrutti, essi sono considerati come riesportati.
1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali sono vincolati a uno dei regimi sospensivi o introdotti in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocati in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo in tal modo l'appuramento del regime, i documenti relativi alla suddetta destinazione doganale, o le scritture utilizzate o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti diciture:
- Mercancías PA/S,
- AF/S - varer,
- AV/S - Waren,
- (Omissis),
- IP/S goods,
- Marchandises PA/S,
- Merci PA/S,
- AV/S - goederen,
- Mercadorias AA/S,
- SJ/S - tavaroita,
- AF/S - varor.
- Zbozí AZS/P,
- ST/P kaup,
- IP/S preces,
- LP/S prekes,
- AF/F áruk,
- oggetti PI/S,
- towary UCz/Z,
- AO/O blago,
- AZS/PS tovar [652]
2. Quando le merci d'importazione, vincolate ad un regime sono soggette a misure di politica commerciale specifiche che continuano ad applicarsi all'atto del vincolo delle merci, tal quali o sotto forma di prodotti compensatori, a uno dei regimi sospensivi, o della loro introduzione in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o della loro collocazione in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, alla dicitura di cui al paragrafo 1 si aggiunge una delle seguenti:
- Política comercial,
- Handelspolitik,
- Handelspolitik,
- (Omissis),
- Commercial policy,
- Politique commerciale,
- Politica commerciale,
- Handelspolitiek,
- Politica comercial,
- Kauppapolitiikka,
- Handelspolitik.
- Obchodní politika,
- Kaubanduspoliitika,
- Tirdzniecıbas politika,
- Prekybos politika,
- Kereskedelempolitika,
- Politika kummerc˙jali,
- Polityka handlowa,
- Trgovinska politika,
- Obchodná politika [653]
Sezione 5
Disposizioni sul funzionamento del sistema del rimborso
Quando le merci vincolate al sistema di rimborso sono assegnate a una delle destinazioni doganali ammesse di cui all'articolo 549, paragrafo 1, le diciture richieste in virtù di tale disposizione sono le seguenti:
- Mercancías PA/R,
- AF/T - varer,
- AV/R - Waren,
- (Omissis),
- IP/D goods,
- Marchandises PA/R,
- Merci PA/R,
- AV/T - goederen,
- Mercadorias AA/D,
- SJ/T - tavaroita,
- AF/R - varor.
- Zbozí AZS/N,
- ST/T kaup,
- IP/ATM preces,
- LP/D prekes,
- AF/V áruk,
- oggetti PI/SR,
- towary UCz/Zw,
- AO/P blago,
- AZS/SV tovar
Capitolo 4
Trasformazione sotto controllo doganale
1. Il regime di trasformazione sotto controllo doganale si applica alle merci la cui trasformazione consente di ottenere prodotti soggetti a dazi all'importazione il cui importo è inferiore a quello da applicare alle merci.
Tale regime si applica anche alle merci che devono subire operazioni destinate a garantire la loro conformità con le norme tecniche previste per la loro immissione in libera pratica.
2. Il disposto dell'articolo 542, paragrafi 1 e 2, si applica in quanto compatibile.
3. Per determinare il valore in dogana dei prodotti trasformati destinati all'immissione in libera pratica, il dichiarante può scegliere uno dei metodi previsti dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), b) o c), del codice o il valore in dogana delle merci d'importazione, aggiungendovi i costi di trasformazione. I costi di trasformazione sono costituiti da tutti i costi sostenuti per fabbricare i prodotti trasformati, comprese le spese generali e il valore di tutte le merci comunitarie usate nella trasformazione [656].
1. Per i tipi di merci e le operazioni elencate all'allegato 76, parte A, le condizioni economiche si considerano osservate.
Per gli altri tipi di merci e le altre operazioni, deve essere eseguito l'esame delle condizioni economiche.
2. Per i tipi di merci ed operazioni di cui all'allegato 76, parte B, non ricompresi nella parte A, il comitato procede all'esame delle condizioni economiche. Si applica l'articolo 504, paragrafi 3 e 4.
Capitolo 5
Ammissione temporanea
Sezione 1
Disposizioni generali
1. Gli animali vivi, salvo quelli di trascurabile valore commerciale, nati da animali vincolati al regime sono considerati come merci non comunitarie e vincolati allo stesso regime.
2. Le autorità doganali assicurano che la durata complessiva durante la quale le merci restano vincolate al regime per la stessa utilizzazione e sotto la responsabilità dello stesso titolare non sia superiore a 24 mesi, anche quando il regime è appurato dal vincolo delle merci a un altro regime sospensivo, seguito da un nuovo vincolo al regime di ammissione temporanea.
Su richiesta del titolare, le autorità doganali possono tuttavia prorogare tale periodo per la durata durante la quale le merci non vengono utilizzate, secondo le condizioni da loro stabilite.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 140, paragrafo 3, del codice, per circostanze eccezionali si intende un evento in conseguenza del quale l'uso delle merci deve essere prolungato per un periodo ulteriore al fine di conseguire lo scopo dell'operazione di ammissione temporanea.
4. Le merci vincolate al regime non devono subire modifiche.
Possono essere autorizzate le riparazioni e le operazioni di manutenzione, incluse le revisioni e le messe a punto o le misure destinate a conservare le merci o a garantire la loro compatibilità con i requisiti tecnici indispensabili per consentire la loro utilizzazione nell'ambito del regime.
L'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione (in prosieguo: "esonero totale dai dazi all'importazione") è concessa solo in conformità con gli articoli da 555 a 578.
L'ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione non è concessa ai prodotti di consumo.
Sezione 2
Condizioni per l'esonero totale dai dazi all'importazione
Sottosezione 1
Mezzi di trasporto
1. Ai fini della presente sottosezione valgono le seguenti definizioni:
a) “uso commerciale” significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito [661];
b) "uso privato": l'utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale;
c) "traffico interno": il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio.
2. I mezzi di trasporto comprendono i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali dai quali sono accompagnati.
Il beneficio dell'esonero totale dai dazi all'importazione si applica alle palette.
Il regime viene appurato anche mediante l'esportazione o la riesportazione di palette dello stesso tipo e di valore sostanzialmente equivalente.
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione si applica ai contenitori recanti, in un punto adeguato e ben visibile, le seguenti indicazioni, apposte in modo da essere durature:
a) identità del proprietario o dell'operatore mediante il nome e cognome, oppure una sigla o altro mezzo d'identificazione consacrato dall'uso, ad esclusione di simboli come emblemi o bandiere;
b) tranne per le casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, marchi e numeri d'identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dall'operatore; tara del contenitore, comprese tutte le attrezzature fisse;
c) tranne per i contenitori utilizzati nel trasporto aereo, il paese di appartenenza del contenitore, indicato per intero o per mezzo del codice di paese ISO alfa-2 previsto nella norma internazionale ISO 3166 o 6346 o con la sigla in uso per indicare il paese d'immatricolazione degli autoveicoli per la circolazione stradale internazionale, oppure, quando si tratti di casse mobili utilizzate nel trasporto combinato ferrovia-strada, con cifre.
Quando la richiesta di autorizzazione viene fatta secondo l'articolo 497, paragrafo 3, primo comma, lettera c), i contenitori sono sottoposti alla supervisione di una persona rappresentata nel territorio doganale della Comunità e in grado di comunicare in qualsiasi momento la loro posizione nonché le informazioni relative al vincolo al regime e al relativo appuramento.
2. I contenitori possono essere utilizzati per il traffico interno prima di essere riesportati. Tuttavia, i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro, per trasportare merci caricate nel territorio di questo Stato membro e destinate ad essere scaricate nello stesso territorio, quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto territorio.
3. Secondo le modalità di cui alla convenzione di Ginevra, del 21 gennaio 1994, sul trattamento doganale dei pool container utilizzati nel trasporto internazionale, approvata dalla
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; se i veicoli non sono immatricolati, questa condizione può considerarsi osservata qualora appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;
c) che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano.
2. Qualora i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 siano nuovamente locati da un'impresa di locazione avente sede nel territorio doganale della Comunità a una persona fisica stabilita fuori di detto territorio, devono essere riesportati entro otto giorni dall'entrata in vigore del contratto.
Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione in uno dei casi seguenti:
a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri;
b) se un rimorchio viene agganciato a un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità;
c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni;
d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un'impresa di locazione in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro un termine non superiore a cinque giorni.
1. Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione se adibiscono un mezzo di trasposto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell'immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell'utilizzazione.
Dette persone fisiche beneficiano di detto esonero totale anche se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto, a titolo occasionale:
a) per tornare nei propri luoghi di residenza all'interno della Comunità;
b) per uscire dal territorio della Comunità;
c) o quando ciò sia in base generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale.
2. I mezzi di trasporto devono essere riesportati o restituiti all'impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità entro i termini seguenti:
a) cinque giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) otto giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c).
I mezzi di trasporto devono essere riesportati entro due giorni dall'entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b).
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone:
a) a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio;
o
b) a nome di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di detto territorio.
Nel caso in cui alla lettera b) i mezzi di trasporto devono essere riesportati entro tre mesi dalla data d'immatricolazione.
2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità e alle dipendenze del proprietario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio, o comunque autorizzato da quest'ultimo.
L'utilizzazione privata dev'essere prevista dal contratto di lavoro.
L'autorità doganale può porre restrizioni all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto concessa in base al primo e al secondo comma in caso di utilizzazione sistematica.
3. L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere accordato, in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato, da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.
Fatte salve altre disposizioni speciali, sono previsti i seguenti termini di appuramento:
a) dodici mesi per i mezzi di trasporto ferroviario;
b) il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto, per i mezzi di trasporto non ferroviari ad uso commerciale;
c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:
i) da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunità per soli motivi di studio;
ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione;
iii) sei mezzi, negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio;
d) sei mesi, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato;
e) diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato.
Sottosezione 2
Effetti personali dei viaggiatori, merci importate per fini
sportivi e materiale destinato al conforto dei marittimi
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli effetti personali di cui una persona può ragionevolmente avere bisogno durante il viaggio e per gli articoli da utilizzare nell'ambito di un'attività sportiva, importati dai viaggiatori in conformità dell'articolo 236, lettera a), punto 1.
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale destinato al conforto dei marittimi, nei casi seguenti:
a) quando è utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale;
b) quando è sbarcato da una nave adibita al traffico marittimo internazionale per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio;
c) quando è utilizzato dall'equipaggio di una nave adibita al traffico marittimo internazionale in centri culturali o sociali gestiti da organismi senza scopo di lucro, o in luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.
Sottosezione 3
Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi;
materiale medico-chirurgico e di laboratorio; animali;
merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi, quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale della Comunità e siano destinati a enti statali oppure a organismi autorizzati dalle autorità competenti.
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale medico-chirurgico e di laboratorio quando questo sia spedito a titolo di prestito gratuito su richiesta di ospedali e di altri centri sanitari che ne abbiano urgente bisogno per ovviare alle carenze della loro attrezzatura sanitaria e sia destinato a fini diagnostici o terapeutici.
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per animali appartenenti a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.
Esso viene concesso per le seguenti merci destinate ad attività tradizionali della zona di frontiera, così come definita dalle disposizioni in vigore:
a) attrezzature appartenenti a una persona stabilita nella zona di frontiera attigua alla zona di frontiera di ammissione temporanea e utilizzate da una persona stabilita in tale zona attigua;
b) merci utilizzate per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture in tale zona di frontiera, sotto la responsabilità delle pubbliche autorità.
Sottosezione 4
Supporti di suono, di immagini o d'informazioni; materiale di propaganda;
materiale professionale; materiale pedagogico e scientifico
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:
a) supporti di suono, di immagini o d'informazioni destinati a essere presentati prima della loro commercializzazione o inviati gratuitamente o destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
b) merci utilizzate soltanto a fini promozionali o di pubblicità.
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i materiali professionali alle seguenti condizioni:
a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che siano importati o da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o da un suo dipendente, il quale può essere stabilito nel territorio doganale della Comunità;
c) che siano utilizzati dall'importatore o sotto la sua direzione, salvo in caso di coproduzioni audiovisive.
2. L'esonero totale dai dazi all'importazione non è concesso per il materiale da utilizzare nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o, sempreché non si tratti di un'attrezzatura manuale, per lo sfruttamento di risorse naturali, la costruzione, la riparazione o la manutenzione di immobili, nell'esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi.
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale pedagogico e scientifico, alle seguenti condizioni:
a) che appartenga a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che sia importato da istituti scientifici, di istruzione o di formazione professionale pubblici o privati, fondamentalmente senza scopo di lucro e sia utilizzato sotto la loro responsabilità esclusivamente ai fini dell'insegnamento, della formazione professionale o della ricerca scientifica;
c) che sia importato in quantità ragionevole, tenuto conto della sua destinazione; e
d) che sia utilizzato a fini non commerciali.
Sottosezione 5
Imballaggi; stampi, matrici, cliché, disegni e progetti, strumenti di misura,
di controllo e di verifica e altri oggetti similari; utensili e strumenti speciali;
merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che
devono essere sottoposte a prove; campioni; mezzi di produzione sostitutivi
L'esonero totale dai dazi all'importazione per gli imballaggi è concesso nei casi seguenti:
a) se importati pieni, quando siano riesportati vuoti o pieni;
b) se importati vuoti, quando siano riesportati pieni.
Gli imballaggi non possono essere utilizzati nel traffico interno, tranne in vista dell'esportazione di merci. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per stampi, matrici, cliché, disegni, progetti, strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari alle seguenti condizioni:
a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che siano utilizzati da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità e che il 75% almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata.
2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli utensili e gli strumenti speciali alle seguenti condizioni:
a) che appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
b) che siano messe gratuitamente a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità per essere usate nella fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità.
L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci seguenti:
a) merci da sottoporre a prove, esperimenti o dimostrazioni;
b) merci importate in forza di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti ed effettivamente sottoposte a tali prove;
c) merci da impiegare prove, per esperimenti o dimostrazioni senza scopo di lucro.
Per le merci di cui alla lettera b), il periodo di appuramento è di sei mesi.
L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i campioni importati in quantità ragionevoli, al solo scopo di essere presentati o di essere oggetto di una dimostrazione nel territorio doganale della Comunità.
L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente a disposizione del cliente dal fornitore o dal riparatore, in attesa della consegna o della riparazione di merci similari.
Il periodo di appuramento è di sei mesi.
Sottosezione 6
Merci destinate a manifestazioni o merci per vendita
1. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci destinate a essere esposte o utilizzate durante una manifestazione pubblica non esclusivamente organizzata allo scopo di vendere le merci in questione o per le merci ottenute durante una simile manifestazione da merci vincolate al regime.
In casi eccezionali, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso al regime per altre manifestazioni.
2. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per le merci che non possono essere importate come campioni, che lo speditore vorrebbe vendere e che il destinatario potrebbe acquistare previo loro esame.
Il periodo di appuramento è di due mesi.
3. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per quanto segue:
a) oggetti d'arte, da collezione e di antichità, così come definiti dall'allegato I della
b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta.
Sottosezione 7
Pezzi di ricambio, accessori e attrezzature normali; altre merci
L'esonero totale dai dazi all'importazione è accordato per i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali che siano utilizzati per riparazioni e manutenzione, comprese le revisioni, le messe a punto e le misure intese a conservare le merci vincolate al regime.
L'esonero totale dai dazi all'importazione può essere concesso per le merci non elencate negli articoli da 556 a 577, o che non soddisfano le condizioni previste da tali articoli, quando dette merci siano importate:
a) occasionalmente e per tre mesi al massimo;
b) oppure in situazioni particolari, senza alcuna incidenza sul piano economico.
Sezione 3
Disposizioni sul funzionamento del regime
Quando gli effetti personali, le merci importate per fini sportivi o i mezzi di trasporto formano oggetto di una dichiarazione verbale o di un qualsiasi altro atto per il vincolo al regime, le autorità doganali possono richiedere una dichiarazione scritta quando l'importo dei dazi all'importazione è elevato o quando esiste un serio rischio di non rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo al regime.
1. Le dichiarazioni di vincolo al regime a fronte di un carnet ATA/CPD sono accettate quando tali carnet sono rilasciati in uno dei paesi partecipanti e presi in carico e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale.
Salvo altrimenti disposto da accordi bilaterali o multilaterali, per "paese partecipante" si intende una delle parti contraenti della convenzione ATA o d'Istanbul, che abbia accettato le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale, del 25 giugno 1992, relative all'accettazione del carnet ATA e del carnet CPD per il regime di ammissione temporanea.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se i carnet ATA/CPD sono conformi alle seguenti condizioni:
a) riguardano merci e utilizzazioni previste da convenzioni o accordi, di cui al paragrafo 1;
b) recano l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet;
c) sono validi nel territorio doganale della Comunità.
I carnet ATA/CPD sono presentati ai fini del vincolo al regime all'ufficio di entrata nel territorio doganale della Comunità, salvo quando tale ufficio non sia in grado di controllare il rispetto delle condizioni previste per il regime in questione.
3. Alle merci vincolate al regime scortate da un carnet ATA si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 457 quater, 457 quinquies e da 458 a 461 [687].
1. Fatto salvo il sistema di garanzia specifico per i carnet ATA/CPD, il vincolo al regime mediante dichiarazione scritta è subordinato alla prestazione di una garanzia, eccettuati i casi di cui all'allegato 77.
2. Le autorità doganali possono richiedere la tenuta di scritture al fine di facilitare il controllo del regime.
1. Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'importo della obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di calcolo applicabili a tali merci al momento dell'accettazione della dichiarazione per l'immissione in libera pratica.
Quando merci vincolate al regime a norma dell'articolo 576 siano immesse in commercio, tali merci vanno considerate come presentate in dogana al momento in cui sono oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica prima della scadenza del termine per l'appuramento.
2. Ai fini dell'appuramento del regime per le merci di cui all'articolo 576, paragrafo 1, il consumo, la distruzione o la distribuzione gratuita al pubblico di tali merci in occasione di una manifestazione è considerato una riesportazione, se la loro quantità corrisponde al carattere della manifestazione, al numero dei visitatori e all'importanza della partecipazione dell'espositore a tale manifestazione.
Il primo comma non si applica alle bevande alcoliche, al tabacco e ai combustibili.
Quando le merci vincolate al regime sono dichiarate per il vincolo a uno dei regimi sospensivi o introdotte in una zona franca di controllo di tipo I, ai sensi dell'articolo 799 o in un deposito franco, o collocate in una zona franca di controllo di tipo II, ai sensi dell'articolo 799, consentendo l'appuramento dell'ammissione temporanea, i documenti, diversi dai carnet ATA/CPD, o le scritture utilizzati per la destinazione doganale in questione o qualsiasi altro documento sostitutivo, contengono una delle seguenti indicazioni:
- Mercancías IT,
- MI - varer,
- VV - Waren,
- (Omissis),
- TA goods,
- Marchandises AT,
- Merci AT,
- TI - goederen,
- Mercadorias IT,
- VM - tavaroita,
- TI - varor.
- Zbozí DP,
- AI kaup,
- PI preces,
- LI prekes,
- IB áruk,
- oggetti TA,
- towary OCz,
- ZU blago,
- DP tovar
Per i mezzi di trasporto ferroviario utilizzati in comune in virtù di un accordo, il regime è altresì appurato quando mezzi di trasporto ferroviario dello stesso tipo o di valore equivalente a quelli messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità sono esportati o riesportati.
Capitolo 6
Perfezionamento passivo
Sezione 1
Condizioni supplementari per il rilascio dell'autorizzazione
1. Salvo sussistano indicazioni contrarie, gli interessi essenziali dei trasformatori comunitari si considerano non seriamente danneggiati.
2. Se la domanda di autorizzazione è presentata da un soggetto che esporta le merci d'esportazione temporanea senza far eseguire le operazioni di perfezionamento, le autorità doganali procedono a un esame preventivo delle condizioni previste dall'articolo 147, paragrafo 2, del codice sulla base dei documenti prodotti. Gli articoli 503 e 504 si applicano in quanto compatibili.
1. L'autorizzazione stabilisce i mezzi e i metodi per verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea o che le condizioni per il ricorso al sistema degli scambi standard siano osservate.
I suddetti mezzi e metodi possono comprendere il ricorso alla scheda d'informazione di cui all'allegato 104, nonché l'esame delle scritture.
2. Se la natura delle operazioni di perfezionamento non consente di verificare che i prodotti compensatori derivino dal perfezionamento delle merci d'esportazione temporanea, l'autorizzazione può essere comunque concessa, in casi debitamente giustificati, purché il richiedente sia in grado di assicurare che le merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento rientrino nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata e presentino le stesse qualità commerciali e le stesse caratteristiche tecniche delle merci d'esportazione temporanea. Nell'autorizzazione vengono indicate le condizioni di utilizzazione del regime.