§ 1.4.115 – Regolamento 15 aprile 1999, n. 800.
Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:15/04/1999
Numero:800


Sommario
Art. 1.      Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni [...]
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento s'intende per
Art. 3.      Salvo il disposto degli articoli 18, 20 e 21 del presente regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, il diritto alla restituzione si costituisce [...]
Art. 4.      1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci
Art. 5.      1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione
Art. 6.      In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando i quantitativi esportati non superano 5000 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni nel settore dei cereali o 500 kg per codice della [...]
Art. 7.      1. Salvo il disposto degli articoli 14 e 20, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni speciali
Art. 10.      1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis [...]
Art. 11.      1. La restituzione è concessa soltanto per i prodotti seguenti, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi
Art. 12.      1. Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo
Art. 13.      Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti da apportare allo stesso si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un [...]
Art. 14.      1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16
Art. 15.      1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro dodici mesi dalla data di accettazione della [...]
Art. 16. 
Art. 16 bis. 
Art. 16 ter. 
Art. 16 quater. 
Art. 16 quinquies. 
Art. 16 sexies. 
Art. 16 septies. 
Art. 17. 
Art. 18.      1. In deroga all'articolo 14 e salvo il disposto dell'articolo 20, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata, su domanda [...]
Art. 19.      1. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione [...]
Art. 20.      1. Allorch
Art. 21.      1. Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione
Art. 22.      1. Non è concessa alcuna restituzione per le esportazioni oggetto di un prelievo all'esportazione o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante procedura di gara
Art. 23.      Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e che possono essere successivamente reintrodotti nella Comunità in virtù delle franchigie risultanti dal [...]
Art. 24.      1. Su domanda dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione di esportazione, a condizione che [...]
Art. 25.      1. Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in oggetto o per un'esportazione equivalente, l'autorità competente avvia senza indugio la procedura di cui [...]
Art. 26.      1. Quando l'esportatore manifesta la volontà di esportare i prodotti previa trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione in forza delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5 [...]
Art. 27.      1. All'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti sono posti sotto controllo doganale, conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, fino [...]
Art. 28.      1. Per i prodotti trasformati o le merci ottenute da prodotti di base si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della restituzione ed in vista del pagamento dell'anticipo, i risultati [...]
Art. 29.      1. Per i prodotti destinati all'esportazione dopo essere stati sottoposti a regime di deposito doganale o di zona franca si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione, i risultati [...]
Art. 30.      1. I prodotti posti in regime di deposito doganale nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento, possono essere trasportati verso un altro Stato membro per esservi [...]
Art. 31.      1. L'anticipo della restituzione viene versato, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione
Art. 32.      1. La dichiarazione di esportazione viene presentata nello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento ovvero, qualora si applichi l'articolo 30, nello Stato membro [...]
Art. 33.      1. Una cauzione pari all'importo calcolato conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, e quindi maggiorato del 15%, viene costituita prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento
Art. 34.      1. Entro sessanta giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, i prodotti devono
Art. 35.      1. Allorché sia stato provato il diritto a una restituzione per i prodotti cui possono essere applicate le disposizioni del presente capo, l'importo di cui trattasi è soggetto a compensazione [...]
Art. 36.      1. Ai fini del presente regolamento le consegne seguenti sono assimilate a un'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità
Art. 37.      1. Nell'ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44, gli Stati membri, in deroga all'articolo 5, possono autorizzare per il pagamento delle restituzioni il ricorso alla procedura sotto [...]
Art. 38.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo di aeromobili o di navi, compresi quelli adibiti ai trasbordi, e [...]
Art. 39.      1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione abbia raggiunto come tale, entro sessanta giorni [...]
Art. 40.      1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore l'importo della restituzione, secondo le condizioni particolari previste in appresso, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono [...]
Art. 41.      1. Qualora la dichiarazione di esportazione sia stata accettata nello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento, al momento dell'entrata in deposito la competente autorità [...]
Art. 42.      1. Qualora si constati che un prodotto introdotto in un deposito di approvvigionamento non ha avuto la destinazione prescritta o non è più in grado di raggiungere tale destinazione, il [...]
Art. 43.      1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento procedono almeno una volta ogni dodici mesi a un controllo fisico di prodotti giacenti in tale [...]
Art. 44.      1. Per il calcolo del tasso di restituzione da concedere; la consegna di provviste di bordo
Art. 45.      1. Ai fini della fissazione del relativo tasso di restituzione, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, [...]
Art. 46.      1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti destinati all'isola di Helgoland sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni [...]
Art. 47.      1. I prodotti che sono riesportati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 883 del regolamento (CE) n. 2454/93 possono beneficiare di una restituzione solo se la decisione sulla [...]
Art. 48.      Per le esportazioni a destinazion
Art. 49.      1. La restituzione viene versata, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione
Art. 50.      1. Nei casi in cui sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo quella relativa all'osservanza di uno [...]
Art. 51.      1. Qualora si constati che, ai fini della concessione di una restituzione all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta per [...]
Art. 52.      1. Fatto salvo l'obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui all'articolo 51, paragrafo 4, in caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario e tenuto a rimborsare gli [...]
Art. 53. 
Art. 54.      1. Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è abrogato
Art. 55.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 1999


§ 1.4.115 – Regolamento 15 aprile 1999, n. 800. [1]

Regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 17 aprile 1999, n. L 102).

 

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1.

     Fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria specifica relativa a taluni prodotti, il presente regolamento reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione disciplinato dalle disposizioni seguenti:

     - articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (grassi),

     - articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (latte e prodotti lattiero-caseari),

     - articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (carni bovine),

     - articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (carni suine),

     - articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (uova),

     - articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (pollame),

     - articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio (zucchero, isoglucosio, sciroppo d'inulina),

     - articoli 55 e 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (prodotti vitivinicoli),

     - articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali),

     - articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3072/95 del Consiglio (riso),

     - articolo 35 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (ortofrutticoli),

     - articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli).

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

     a) - "prodotti": i prodotti di cui all'articolo 1 e le merci;

     - "prodotti di base": i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione in prodotti trasformati o in merci; le merci destinate all'esportazione previa trasformazione sono parimenti considerate prodotti di base;

     - "prodotti trasformati": i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base, e ai quali si applichi una restituzione all'esportazione;

     - "merci": le merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione;

     b) "dazi all'importazione": i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, nonché le altre tasse all'importazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici degli scambi relativi a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

     c) "Stato membro d'esportazione": lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione;

     d) "fissazione anticipata della restituzione": la fissazione del tasso della restituzione il giorno in cui viene presentata la domanda di titolo di esportazione o di fissazione anticipata; tale tasso viene eventualmente adeguato in base alle maggiorazioni mensili o ai correttivi applicabili;

     e) "restituzione differenziata":

     - la fissazione di più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione, oppure

     - la fissazione di uno o più tassi di restituzione, per uno stesso prodotto, a seconda del paese terzo di destinazione e l'assenza di fissazione di una restituzione per uno o più paesi terzi;

     f) "parte differenziata della restituzione": la parte della restituzione che corrisponde alla restituzione totale diminuita della restituzione pagata o da pagare a fronte della prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, conformemente all'articolo 18;

     g) "esportazione": l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, seguito dall'uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità;

     h) "esemplare di controllo T5": il documento di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 [2];

     i) "esportatore": la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione;

qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare o, eventualmente, il cessionario del titolo hanno diritto alla restituzione; l'esportatore considerato tale dal punto di vista doganale può essere diverso dall'esportatore ai sensi del presente regolamento, tenuto conto dei rapporti di diritto privato tra operatori economici, salvo disposizioni specifiche adottate nell'ambito di alcune organizzazioni comuni di mercato;

     j) "anticipo sulla restituzione": il pagamento di un importo, al massimo pari a quello della restituzione all'esportazione, sin dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione;

     k) "prefinanziamento della restituzione": l'anticipo della restituzione nel caso di una trasformazione o di un magazzinaggio preventivo all'esportazione, di cui al regolamento (CEE) n. 565/80;

     l) "tasso di restituzione determinato nell'ambito di una gara": l'importo della restituzione offerto dall'esportatore e accettato mediante procedura di gara;

     m) "territorio doganale della Comunità": i territori di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

     n) "nomenclatura delle restituzioni": la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione conformemente al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione;

     o) "titolo di esportazione": il documento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione.

     2. Ai fini del presente regolamento, le restituzioni determinate nell'ambito di una procedura di gara sono restituzioni fissate in anticipo.

     3. Se una dichiarazione di esportazione reca più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, le diciture relative a ciascuno di questi codici si considerano come una dichiarazione distinta.

 

TITOLO II

ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI

 

CAPO 1

Diritto alla restituzione

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 3.

     Salvo il disposto degli articoli 18, 20 e 21 del presente regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio, il diritto alla restituzione si costituisce nei momenti seguenti:

     - all'atto dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico;

     - all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato.

 

     Art. 4.

     1. Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci.

     Tuttavia, non è richiesto alcun titolo per ottenere una restituzione nei casi seguenti:

     - quando le quantità esportate per dichiarazione di esportazione sono inferiori o uguali alle quantità indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000,

     - nei casi di cui agli articoli 6, 36, 40, 44, 45 e all'articolo 46, paragrafo 1,

     - per le consegne destinate alle forze armate degli Stati membri di stanza nei paesi terzi. [3]

     2. In deroga al paragrafo 1, un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione è valido anche per l'esportazione di un prodotto corrispondente a un codice a dodici cifre, salvo quello indicato nella casella 16, se i due prodotti appartengono:

     - alla stessa categoria, ai sensi dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, oppure

     - allo stesso gruppo di prodotti, a condizione che i gruppi di prodotti siano stati all'uopo determinati secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato.

Nei casi di cui al primo comma si applicano le condizioni seguenti:

     - qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia pari o superiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, si applica quest'ultimo tasso;

     - qualora il tasso di restituzione corrispondente al prodotto effettivo sia inferiore al tasso applicabile al prodotto indicato nella casella 16 del titolo, l'importo della restituzione da versare si ottiene applicando il tasso corrispondente al prodotto effettivo, diminuito, salvo in casi di forza maggiore, del 20% della differenza tra la restituzione per il prodotto indicato nella casella 16 del titolo e la restituzione per il prodotto effettivo.

Qualora si applichino le disposizioni di cui al secondo trattino del secondo comma e all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), la restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi è ridotta della differenza tra la restituzione concernente il prodotto e la destinazione indicati nel titolo e la stessa restituzione corrispondente al prodotto e alla destinazione effettivi.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

     3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 e dell'articolo 51 si applichino alla stessa unica operazione di esportazione, l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 è diminuito dell'importo della sanzione di cui all'articolo 51.

 

     Art. 5.

     1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

     2. La data di accettazione della dichiarazione di esportazione è determinante per stabilire:

     a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;

     b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo;

     c) la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

     3. E' assimilato all'accettazione della dichiarazione di esportazione qualsiasi altro atto avente effetti giuridici equivalenti a tale accettazione.

     4. Il documento utilizzato all'atto dell'esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo della restituzione, in particolare:

     a) per i prodotti:

     - la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione;

     - la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

     b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94.

     5. Al momento dell'accettazione o dell'atto di cui al paragrafo 3, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92 fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

     6. In deroga all'articolo 282, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nell'autorizzazione della dichiarazione semplificata d'esportazione può essere previsto che detta dichiarazione rechi una stima della massa netta dei prodotti qualora, nel caso di prodotti esportati alla rinfusa o in unità non standardizzate, quest'ultima possa essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto.

     La dichiarazione complementare recante l'esatta indicazione della massa netta viene depositata a conclusione delle operazioni di carico. Essa viene accompagnata da prove documentali che certifichino l'esatta massa netta caricata.

     Non viene concessa alcuna restituzione per quantitativi superiori al 110% della massa netta stimata. Se la massa effettivamente caricata è inferiore al 90% della massa netta stimata, la restituzione per la massa effettivamente caricata è ridotta del 10% della differenza tra la restituzione corrispondente al 90% della massa stimata e la restituzione corrispondente alla massa effettivamente caricata. Tuttavia, in caso di esportazione per via marittima o via navigabile interna, qualora l'esportatore apporti la prova, vistata dal responsabile del mezzo di trasporto, che il mancato caricamento della totalità delle sue merci è dovuto a limitazioni inerenti a questo tipo di trasporto o ad un eccesso di carico imputabile ad uno o più altri esportatori, la restituzione è pagata per la massa netta effettivamente caricata. Se l'esportatore si è avvalso della procedura di domiciliazione di cui all'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente comma sono applicabili a condizione che le autorità doganali abbiano autorizzato la rettifica delle scritture in cui sono stati iscritti i prodotti esportati.

     Sono considerati prodotti appartenenti ad unità non standardizzate gli animali vivi, le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti anteriori, le cosce, le spalle, i petti e le lombate.

     In deroga all'articolo 278, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2454/93, le disposizioni del presente paragrafo si applicano ai prodotti sottoposti al regime di prefinanziamento di cui all'articolo 26 del presente regolamento [4].

     7. Chiunque esporti prodotti per i quali chiede la concessione della restituzione deve

     a) depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell'esportazione;

     b) dare preavviso a tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di queste ultime; le autorità competenti possono stabilire un termine diverso per il preavviso.

     Può essere considerato come luogo di carico per il trasporto di prodotti destinati all'esportazione:

     - se caricati in container, il luogo in cui i prodotti saranno caricati nei container,

     - se caricati alla rinfusa, in sacchi, in scatoloni, in scatole, in bottiglie, ecc., non caricati in container, il luogo di caricamento del mezzo di trasporto su cui i prodotti usciranno dal territorio doganale della Comunità.

     Il competente ufficio doganale può autorizzare le operazioni di carico dopo che ha accettato la dichiarazione di esportazione e prima della scadenza del termine di cui alla lettera b).

     Il competente ufficio doganale dev'essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

     Se, per motivi di organizzazione amministrativa o per altri motivi debitamente giustificati, non è possibile applicare le disposizioni del primo comma, la dichiarazione di esportazione può essere depositata solo presso un ufficio doganale competente dello Stato membro interessato e, in caso di controllo fisico ai sensi del regolamento (CEE) n. 386/90, il prodotto presentato viene completamente scaricato. Tuttavia, non è obbligatorio scaricare completamente il prodotto se le autorità competenti possono effettuarne un controllo fisico esauriente [5].

 

     Art. 6.

     In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, quando i quantitativi esportati non superano 5000 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni nel settore dei cereali o 500 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata negli altri settori e tali esportazioni vengano reiterate, lo Stato membro può autorizzare che sia preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per la determinazione del relativo tasso di restituzione, oppure per la determinazione degli eventuali adeguamenti da apportare in caso di fissazione anticipata della restituzione.

Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una procedura di gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese dell'esportazione.

L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può ricorrere alla procedura normale per i quantitativi di cui al primo comma. Per quanto concerne gli Stati membri che non partecipano all'unione economica e monetaria, l'ultimo giorno del mese viene preso in considerazione anche per la determinazione del tasso di cambio tra euro e moneta nazionale da applicare all'importo delle restituzioni.

 

     Art. 7.

     1. Salvo il disposto degli articoli 14 e 20, il pagamento della restituzione è subordinato alla presentazione della prova che i prodotti per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione hanno lasciato come tali il territorio doganale della Comunità, entro il termine di sessanta giorni da tale accettazione.

Tuttavia, i quantitativi di prodotti prelevati quali campioni durante l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e non più resi, sono considerati non rimossi dalla massa netta dei prodotti dai quali sono stati prelevati.

     2. Ai fini del presente regolamento, i prodotti consegnati come provviste di bordo alle piattaforme di perforazione e di estrazione definite all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) si considerano usciti dal territorio doganale della Comunità.

     3. La congelazione non preclude la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Lo stesso vale per il riconfezionamento, purché questo non implichi un cambiamento della sottovoce della nomenclatura delle restituzioni per i prodotti o del codice della nomenclatura combinata per la merce. Il riconfezionamento può essere effettuato esclusivamente previo accordo delle autorità doganali.

In caso di riconfezionamento, nell'esemplare di controllo T5 vengono apposte le pertinenti annotazioni.

L'apposizione o il cambiamento di etichette può essere autorizzato alle stesse condizioni previste per il riconfezionamento di cui al secondo e terzo comma.

     4. Qualora il termine di cui al paragrafo 1 non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro d'esportazione può prorogarlo, su domanda dell'esportatore, per la durata ritenuta necessaria in relazione alla circostanza invocata.

 

     Art. 8. [6]

     Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro d'esportazione, la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità viene fornita mediante presentazione dell'originale debitamente annotato dell'esemplare di controllo T5.

     Nell'esemplare di controllo devono essere compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso.

 

     Art. 9.

     1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni speciali:

     a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, tali prodotti possono permanere, in occasione di un trasbordo, in uno o più altri porti situati nel medesimo Stato membro o in un altro Stato membro per un periodo massimo di ventotto giorni; tale termine non si applica quando i prodotti hanno lasciato l'ultimo porto situato sul territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;

     b) il pagamento della restituzione è subordinato:

     - alla dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto della Comunità; oppure

     - alla presentazione, all'organismo pagatore, della prova del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a). Detta prova comprende segnatamente il documento o i documenti di trasporto, o la loro copia o fotocopia, a partire dal primo porto in cui i documenti di cui alla lettera a) sono stati vidimati fino al paese terzo in cui i prodotti sono destinati ad essere scaricati.

Le dichiarazioni di cui al primo trattino sono soggette a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In tal caso, sono richiesti i mezzi di prova di cui al secondo trattino. Se l'esportazione è eseguita per mezzo di una nave che svolge servizio di linea diretto verso un porto di un paese terzo e senza scalo in un altro porto della Comunità, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata ai fini dell'applicazione del primo trattino;

     c) in luogo delle condizioni di cui alla lettera b), lo Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato un documento nazionale come prova, può disporre che l'esemplare di controllo T5, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.

     In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nella casella “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, nella rubrica “Osservazioni” dell'esemplare di controllo T5 o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato. [7]

     L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore [8];

     d) qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto agli articoli 7 e 34.

In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato.

     2. In caso di esportazione mediante trasporto su strada, per via navigabile interna o per ferrovia, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

     a) quando l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, i prodotti possono tornare in detto territorio unicamente per operazioni di transito, per un periodo massimo di ventotto giorni; tale termine non si applica quando i prodotti hanno definitivamente lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni;

     b) l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In caso di controlli, sono richiesti i documenti di trasporto sino al paese terzo ove i prodotti interessati sono destinati ad essere scaricati. Qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto agli articoli 7 e 34.

In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato.

     3. In caso di esportazione per via aerea, ai fini della concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

     a) l'esemplare di controllo T5 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità sono vidimati dalle autorità competenti unicamente su presentazione di un documento di trasporto che indichi una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità;

     b) qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 50 i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto agli articoli 7 e 34.

In caso di superamento del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, nonché del termine di ventotto giorni di cui al primo comma, la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo corrispondente alla perdita conseguente al superamento più elevato;

     c) l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo è oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore;

     d) il termine di ventotto giorni di cui alla lettera b) non si applica quando i prodotti hanno lasciato definitivamente il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di sessanta giorni.

 

     Art. 10.

     1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, per essere avviato a una stazione di destinazione o per essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione dell'esemplare di controllo T5 [9].

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'ufficio doganale competente provvede a che sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione sia apposta la dicitura seguente: "Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori".

     3. L'ufficio doganale nel quale i prodotti sono sottoposti a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 può autorizzare una modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato quanto segue:

     - la restituzione già pagata è stata rimborsata, oppure

     - i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni necessarie perché essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del paragrafo 1 e se il prodotto non ha lasciato il territorio doganale della Comunità nei termini stabiliti, l'ufficio doganale competente ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso la restituzione è considerata pagata indebitamente.

     4. Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune venga assoggettato, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è assoggettato a uno dei regimi suddetti appone un'annotazione nella casella “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione” a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5 e compila la rubrica “Osservazioni” con una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

     — Documento di trasporto:

     — tipo:

     — numero:

     — Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata: [10]

     In caso di modificazione del contratto di trasporto volta a far terminare il trasporto all'interno della Comunità, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

     5. Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro d'esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il trasporto è preso in consegna dalle ferrovie, appone un'annotazione nella casella “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione” a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5 e compila la rubrica “Osservazioni” con una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

     — Documento di trasporto:

     — tipo:

     — numero:

     — Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie: [11]

     In caso di modificazione del contratto di trasporto combinato strada- ferrovia a seguito della quale un trasporto che avrebbe dovuto terminare fuori della Comunità termini all'interno di essa, le amministrazioni ferroviarie possono eseguire il contratto così modificato solo previo accordo dell'ufficio doganale di partenza; in tal caso, le disposizioni del paragrafo 3 si applicano in quanto compatibili.

 

     Art. 11.

     1. La restituzione è concessa soltanto per i prodotti seguenti, indipendentemente dalla situazione doganale degli imballaggi,

     - originari della Comunità e in libera pratica stessa, oppure

     - in libera pratica nella Comunità, oppure

     - in libera pratica nella Comunità, ma con una restituzione limitata all'importo dei diritti riscossi al momento della loro importazione. I regolamenti relativi alle singole organizzazioni comuni di mercato determinano la situazione in cui viene a trovarsi ciascun prodotto con riguardo alle disposizioni del primo comma.

     2. Se la restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiararla quale è definita al secondo e terzo comma, conformemente alle regole comunitarie in vigore. Ai fini della concessione della restituzione, un prodotto è originario della Comunità se è interamente ottenuto nella Comunità o se l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sono avvenute nella Comunità conformemente agli articoli 23 o 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Salvo il disposto del paragrafo 5, non soddisfano le condizioni per la restituzione i prodotti ottenuti dalle seguenti materie:

     - materie originarie della Comunità e

     - materie agricole disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 1 e importate da paesi terzi, che non hanno subito una trasformazione sostanziale nella Comunità.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'esportatore è tenuto a dichiarare che lo zucchero risponde a una delle condizioni previste da tale regolamento e a precisare la condizione di cui trattasi.

     4. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono verificate con le stesse modalità con cui sono stati verificati gli altri elementi della dichiarazione di esportazione.

     5. All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è versata soltanto se il componente o i componenti per i quali essa e richiesta sono conformi al disposto del paragrafo 1. La restituzione è ugualmente concessa quando il componente o i componenti per i quali è chiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 e non si trovano più in libera pratica esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

     6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 5, sono considerate restituzioni fissate in relazione a un componente le restituzioni relative a quanto segue:

     - i prodotti di base del settore dei cereali, delle uova, del riso, dello zucchero, nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci di cui all'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;

     - gli zuccheri bianchi e gli zuccheri greggi del codice NC , il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, l'isoglucosio dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero dei codici NC 1702 60 95, 1702 90 99 incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96;

     - i prodotti del settore lattiero-caseario, nonché del settore dello zucchero, esportati sotto forma di prodotti dei codici NC 0402 10 91-99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31-39, 0403 90 31-39, 0403 90 61-69, 0404 10 26- 38, 0404 10 72-84 e 0404 90 81-89, nonché esportati sotto forma di prodotti del codice NC 0406 30, che non si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato,

     - i prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC da 2309 10 11 a 70 e da 2309 90 31 a 70 e menzionati nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92;

     - i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di prodotti compresi nei codici NC 2309 10 11-70, 2309 90 31-70 e menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

 

     Art. 12.

     1. Il tasso della restituzione per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della nomenclatura combinata è quello relativo:

     a) per i miscugli di cui uno dei componenti rappresenta almeno il 90% del peso, a detto componente;

     b) per gli altri miscugli, al componente cui si applica il tasso della restituzione meno elevato. Qualora uno o più componenti di tali miscugli non abbiano diritto a una restituzione, non viene concessa alcuna restituzione.

     2. Ai fini del calcolo delle restituzioni relative agli assortimenti e ai prodotti misti, ogni componente è considerato come un prodotto separato.

     3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai miscugli, agli assortimenti e ai prodotti misti per i quali è prevista una specifica regola di calcolo.

 

     Art. 13.

     Le disposizioni relative alla fissazione anticipata del tasso della restituzione e agli adattamenti da apportare allo stesso si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un tasso di restituzione espresso da una cifra uguale o superiore a zero.

 

Sezione 2

Restituzione differenziata

 

     Art. 14.

     1. Quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16.

     2. [12].

 

     Art. 15.

     1. Il prodotto deve essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; termini supplementari possono tuttavia essere concessi, conformemente all'articolo 49.

     2. Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l'avvenuta trasformazione.

Tuttavia,

     - le manipolazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, destinate a garantire la conservazione dei prodotti, possono essere effettuate prima dell'importazione degli stessi, senza che ciò precluda la conformità alle disposizioni del paragrafo 1;

     - un prodotto è considerato importato come tale allorché è stato trasformato prima dell'importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa sono stati importati.

     3. Il prodotto è considerato importato quando siano state espletate le formalità doganali di importazione e in particolare quelle relative alla riscossione dei dazi all'importazione nei paesi terzi.

     4. La parte differenziata della restituzione è pagata con riferimento alla massa dei prodotti sottoposti alle formalità doganali di importazione nel paese terzo; tuttavia, non viene tenuto conto delle variazioni di massa verificatesi durante il trasporto per cause naturali e riconosciute dalle autorità competenti o a seguito del prelievo di campioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.

 

     Art. 16. [13]

     1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione è costituita, a scelta dell'esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

     a) il documento doganale o una copia o fotocopia dello stesso; tale copia o fotocopia dev'essere certificata conforme dall'organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato, ovvero da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;

     b) l'attestato di scarico e di importazione, compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza (in appresso "SCS") conformemente alle norme stabilite nell'allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato VII. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di importazione [14].

     2. Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito o dell'accuratezza di ogni suo elemento, la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione si considera addotta con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:

     a) copia del documento di scarico emesso o vidimato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;

     b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, conformemente ai requisiti e al modello di cui all'allegato VIII, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

     c) attestato di scarico compilato da una SCS riconosciuta conformemente alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, utilizzando il modello riprodotto nell'allegato IX, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

     d) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante, ove si tratti di paesi terzi elencati nell'allegato II, che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi;

     e) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo ufficiale del paese terzo considerato, in caso di acquisto da parte di tale paese o di un suo organismo ufficiale o in caso di operazioni di aiuto alimentare;

     f) attestato di presa in consegna rilasciato da un'organizzazione internazionale o da un organismo a carattere umanitario riconosciuto dallo Stato membro esportatore, in caso di operazioni di aiuto alimentare;

     g) attestato di presa in consegna rilasciato da un organismo di un paese terzo le cui procedure di gara possono essere accettate ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, in caso di acquisto da parte di tale organismo. [15]

     3. L'esportatore presenta in tutti i casi una copia o fotocopia del documento di trasporto.

     4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

     5. [I requisiti minimi per il riconoscimento delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza sono quelle di seguito indicate.

     a) Le società di controllo e di sorveglianza vengono riconosciute, su loro richiesta, dai servizi competenti degli Stati membri per un periodo di tre anni.

Il riconoscimento è valido per tutti gli Stati membri.

     b) All'atto della formazione delle prove principali e secondarie di cui al paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera c), le società di controllo e di sorveglianza devono attuare tutti i controlli necessari per determinare la natura, le caratteristiche e la quantità dei prodotti indicati nell'attestazione.

Per ogni attestazione rilasciata deve essere preparato un fascicolo che riporta la descrizione delle attività di sorveglianza realizzate. I controlli devono essere effettuati "in loco" al momento dell'importazione, tranne casi eccezionali debitamente giustificati.

     c) Le società di controllo e di sorveglianza, di cui al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), debbono essere indipendenti dalle parti interessate all'atto oggetto di controllo. In particolare, la società di controllo e di sorveglianza che effettua l'ispezione per un determinato atto, o società controllata appartenente allo stesso gruppo finanziario, non può prendere parte all'operazione in qualità di esportatore, agente doganale, trasportatore, raccomandatario, depositario o a qualsiasi titolo che possa dar luogo ad un conflitto d'interessi.

     d) Salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, gli Stati membri esaminano l'attività delle società di controllo e di sorveglianza a intervalli regolari o quando esistano fondati dubbi sul rispetto dei requisiti di riconoscimento.

     e) Gli Stati membri revocano il riconoscimento, in tutto o in parte, se accertano che la società di controllo e di sorveglianza non offre più garanzie per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di riconoscimento.

     Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione della revoca del riconoscimento. Tale informazione viene esaminata da tutti i pertinenti comitati di gestione.

     La revoca del riconoscimento ha effetto per tutti gli Stati membri] [16].

 

     Art. 16 bis. [17]

     1. Una SCS che intenda rilasciare gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), deve essere riconosciuta dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha la propria sede legale.

     2. La SCS viene riconosciuta, su sua richiesta, per un periodo rinnovabile di tre anni, qualora soddisfi ai requisiti di cui all'allegato VI, capitolo I. Il riconoscimento è valido per tutti gli Stati membri.

     3. Il riconoscimento specifica se l'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), è su scala mondiale oppure limitata ad un determinato numero di paesi terzi.

 

     Art. 16 ter. [18]

     1. La SCS agisce nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VI, capitolo II, punto 1.

     Qualora un o più dei requisiti stabiliti nelle norme suddette non sono rispettati, lo Stato membro che ha riconosciuto la SCS sospende il riconoscimento per il periodo necessario per risanare la situazione.

     2. Gli Stati membri che hanno riconosciuto la SCS ne sorvegliano i risultati e il comportamento, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VI, capitolo II, punto 2.

 

     Art. 16 quater. [19]

     Gli Stati membri nei quali operano SCS riconosciute predispongono un sistema efficace di sanzioni per le SCS riconosciute che abbiano rilasciato attestati falsi.

 

     Art. 16 quinquies. [20]

     1. Lo Stato membro che ha riconosciuto la SCS revoca immediatamente il riconoscimento:

     - se la SCS non rispetta più i requisiti per il riconoscimento stabiliti nell'allegato VI, capitolo I, oppure

     - se la SCS ha ripetutamente e sistematicamente rilasciato attestati falsi. In questo caso non si applica la sanzione prevista all'articolo 16, lettera c).

     2. La revoca è totale o limitata ad alcune parti o attività della SCS, in base alla natura delle carenze riscontrate.

     3. Ogni qualvolta uno Stato membro revoca il riconoscimento di una SCS appartenente ad un gruppo di società, gli Stati membri nei cui territori sono presenti SCS riconosciute dello stesso gruppo sospendono il riconoscimento di tali società per un periodo non superiore a tre mesi per effettuare gli accertamenti necessari per verificare se queste società presentano anche esse le carenze riscontrate nella SCS di cui è stato revocato il riconoscimento.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, un gruppo di società consta di tutte le società il cui capitale è per oltre il 50% direttamente o indirettamente di proprietà di un'unica società madre, nonché della società madre stessa.

 

     Art. 16 sexies. [21]

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione il riconoscimento delle SCS.

     2. Lo Stato membro che revoca o sospende il riconoscimento ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando le carenze all'origine della revoca o della sospensione.

     La notifica agli Stati membri è trasmessa agli organismi centrali degli Stati membri elencati nell'allegato X.

     3. La Commissione pubblica periodicamente a scopo informativo un elenco aggiornato delle SCS riconosciute dagli Stati membri.

 

     Art. 16 septies. [22]

     1. Gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), rilasciati dopo la data di revoca o di sospensione del riconoscimento non sono validi.

     2. Gli Stati membri non accettano gli attestati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera c), qualora vi riscontrino carenze o irregolarità. Se tali attestati sono stati rilasciati da una SCS riconosciuta da un altro Stato membro, lo Stato membro che riscontra le irregolarità notifica queste circostanze allo Stato membro che ha concesso il riconoscimento.

 

     Art. 17. [23]

     Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 16, tranne il documento di trasporto, per una dichiarazione di esportazione che dà diritto ad una restituzione la cui parte differenziata corrisponda a un importo inferiore o uguale a:

     a) 2.400 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione è indicato nell'allegato IV;

     b) 12.000 EUR se il paese terzo o il territorio di destinazione non è indicato nell'allegato IV.

     Se l'esportatore divide artificialmente l'operazione di esportazione allo scopo di aggirare l'obbligo di presentare la prova di arrivo a destinazione, il diritto alla restituzione all'esportazione decade e la restituzione deve essere rimborsata, salvo che l'esportatore sia in grado di fornire la prova richiesta di cui all'articolo 16 per i prodotti in questione.

 

     Art. 18.

     1. In deroga all'articolo 14 e salvo il disposto dell'articolo 20, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, viene versata, su domanda dell'esportatore, una parte della restituzione.

     2. La parte della restituzione di cui al paragrafo 1 è calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, ridotto del 20% della differenza tra il tasso fissato in anticipo e il tasso più basso; la mancata fissazione del tasso si considera come fissazione del tasso più basso.

Se l'importo da pagare non supera i 2000 EUR, lo Stato membro può differirne il pagamento sino al versamento dell'importo totale della restituzione in oggetto, a meno che l'esportatore interessato dichiari che, per l'operazione di cui trattasi, non chiederà un importo supplementare.

     3. Nel caso in cui la destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione non sia stata rispettata:

     a) se il tasso di restituzione per la destinazione reale è pari o superiore al tasso di restituzione per la destinazione indicata alla casella 7, si applica quest'ultimo;

     b) se il tasso di restituzione per la destinazione reale è inferiore al tasso di restituzione previsto per la destinazione indicata alla casella 7, la restituzione da versare è:

     - quella che risulta dall'applicazione del tasso vigente per la destinazione reale,

     - ridotta, salvo casi di forza maggiore, del 20% della differenza tra la restituzione risultante dalla destinazione indicata alla casella 7 e la restituzione applicabile per la destinazione reale.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Ove del caso, tali tassi sono adeguati il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

     Qualora le disposizioni di cui al primo e secondo comma e quelle dell'articolo 51 siano applicate a una stessa operazione d'esportazione, dall'importo risultante dal primo comma viene detratta la sanzione di cui all'articolo 51. [24]

     4. Quando il tasso di restituzione è stato fissato nell'ambito di una procedura di gara la quale comporti una clausola di destinazione obbligatoria, la mancata fissazione di una restituzione periodica o l'eventuale fissazione di una restituzione periodica per la destinazione obbligatoria, alla data della presentazione della domanda di titolo e alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, non viene presa in considerazione per stabilire il tasso più basso della restituzione.

 

     Art. 19.

     1. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano quando un prodotto viene esportato su presentazione di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria.

     2. Se il prodotto non è giunto alla destinazione obbligatoria, viene versata soltanto la parte della restituzione risultante dal disposto dell'articolo 18, paragrafo 2.

     3. Se il prodotto viene avviato, in seguito a un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, viene pagata una restituzione su domanda dell'esportatore se quest'ultimo fornisce la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto; la prova di destinazione effettiva viene addotta conformemente agli articoli 15 e 16.

     4. In caso di applicazione del paragrafo 3, la restituzione da versare corrisponde all'importo fissato per la destinazione effettiva, entro un massimale pari all'importo della restituzione relativa alla destinazione indicata alla casella 7 del titolo rilasciato con fissazione anticipata della restituzione. Se del caso, i tassi di restituzione sono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

     5. Qualora un prodotto sia esportato in base a un titolo rilasciato in virtù dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 e la restituzione sia differenziata secondo la destinazione, per beneficiare della restituzione fissata in anticipo l'esportatore deve fornire, oltre alle prove di cui all'articolo 16, la prova che il prodotto e stato consegnato nel paese terzo importatore all'organismo indicato nel bando di gara, nell'ambito della procedura di gara menzionata nel titolo.

 

Sezione 3

Misure specifiche di tutela degli

interessi finanziari della Comunità

 

     Art. 20.

     1. Allorché

     a) sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, oppure

     b) il prodotto possa essere reintrodotto nella Comunità per effetto di una differenza tra la restituzione applicabile al prodotto esportato e l'importo del dazio non preferenziale all'importazione applicabile a un prodotto identico alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, oppure

     c) vi siano fondati sospetti che il prodotto sarà reintrodotto nella Comunità, tal quale o dopo essere stato trasformato in un paese terzo, beneficiando dell'esenzione dai dazi all'importazione o di una riduzione degli stessi, la restituzione a tasso unico o la parte della restituzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2 è pagata soltanto se il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità conformemente al disposto dell'articolo 7 e

     i) nel caso di una restituzione non differenziata, il prodotto è stato importato in un paese terzo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o ha formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 entro lo stesso termine;

     ii) nel caso di una restituzione differenziata in base alla destinazione, il prodotto è stato importato tal quale in un paese terzo determinato, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione. Nei casi di importazione in un paese terzo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 e dell'articolo 16. Inoltre, per tutte le restituzioni, i servizi competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione oppure che ha subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Termini supplementari possono essere concessi alle condizioni previste dall'articolo 49.

     2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 di loro iniziativa o su richiesta della Commissione.

Le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applicano se le circostanze in cui si svolge effettivamente l'atto in oggetto, tenuto conto in particolare dei costi di trasporto, escludono verosimilmente il rischio di reimportazione. Gli Stati membri hanno inoltre facoltà di non applicare le disposizioni relative alla fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), se l'importo della restituzione per la dichiarazione di esportazione di cui trattasi è pari o inferiore a 500 EUR.

     3. Nelle ipotesi di applicazione del paragrafo 1, qualora il prodotto, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, vada perduto durante il trasporto per causa di forza maggiore,

     - in caso di restituzione non differenziata, viene pagato l'intero importo della restituzione,

     - in caso di restituzione differenziata, viene pagata la parte della restituzione definita conformemente all'articolo 18.

     4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano prima del pagamento della restituzione.

La restituzione è tuttavia considerata indebita e dev'essere rimborsata se, anche successivamente al suo pagamento, le autorità competenti constatano:

     a) che il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, a meno che l'esportatore non possa dimostrare alle autorità competenti che l'esportazione è stata effettuata in condizioni economiche tali da consentire che il prodotto potesse essere ragionevolmente immesso sul mercato di un paese terzo, salvo il disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma;

     b) che il prodotto si trova in un paese terzo, in regime sospensivo dei dazi, dodici mesi dopo la data di esportazione dalla Comunità, senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e che l'esportazione non e stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;

     c) che il prodotto esportato è reintrodotto nella Comunità senza aver subito una trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che il dazio non preferenziale all'importazione è inferiore alla restituzione concessa e che l'esportazione non è stata realizzata nell'ambito di una normale transazione commerciale;

     d) che i prodotti esportati di cui all'allegato V sono reintrodotti nella Comunità:

     - previa trasformazione o lavorazione in un paese terzo, senza aver raggiunto il livello previsto all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92, e

     - beneficiano dell'applicazione di un dazio all'importazione ridotto o nullo rispetto al dazio non preferenziale.

Gli Stati membri, qualora constatino l'esistenza di un rischio di dirottamento del traffico per prodotti non figuranti all'allegato V, ne informano al più presto la Commissione.

Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano in caso di applicazione delle disposizioni del titolo VI, capitolo 2 "Merci in reintroduzione" del regolamento (CEE) n. 2913/92 e qualora i prodotti siano reintrodotti nella Comunità almeno due anni dopo la data dell'esportazione. Le disposizioni dell'articolo 51 non si applicano ai casi contemplati alle lettere b), c) e d).

 

Sezione 4

Casi in cui non viene concessa la restituzione

 

     Art. 21.

     1. Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

I prodotti sono conformi ai requisiti di cui al primo comma se possono essere immessi in commercio sul territorio della Comunità in condizioni normali e con la designazione che figura sulla domanda di concessione della restituzione, nonché, qualora siano destinati al consumo umano, se la loro utilizzazione a tal fine non è esclusa o considerevolmente ridotta a motivo delle loro caratteristiche o del loro stato.

La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità. Tuttavia, la restituzione è ugualmente concessa qualora nel paese di destinazione i prodotti esportati sono assoggettati a requisiti cogenti, in particolare sanitari o d'igiene, che non corrispondono alle disposizioni ed agli usi vigenti nella Comunità. Incombe all'esportatore dimostrare, su richiesta dell'autorità competente, che i prodotti sono conformi a tali requisiti cogenti nel paese terzo o di destinazione.

Inoltre, per determinati prodotti possono essere adottate disposizioni particolari.

     2. Se all'uscita dal territorio doganale della Comunità un prodotto è di qualità sana, leale e mercantile, esso dà diritto al pagamento della parte di restituzione calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, salvo applicazione dell'articolo 20. Tuttavia, questo diritto viene meno qualora sia provato quanto segue:

     - che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile, in quanto presenta un vizio occulto che si manifesta in un momento successivo;

     - che non è stato possibile venderlo al consumatore finale, in quanto la scadenza per il consumo era troppo vicina alla data di esportazione. Se vi sono prove che il prodotto non è più di qualità sana, leale e mercantile prima dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione in un paese terzo, esso non dà diritto al pagamento della parte differenziata della restituzione.

     3. Non è concessa alcuna restituzione se il tenore di radioattività dei prodotti supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria.

Indipendentemente dalla loro origine, ai prodotti si applicano i livelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio.

 

     Art. 22.

     1. Non è concessa alcuna restituzione per le esportazioni oggetto di un prelievo all'esportazione o di una tassa all'esportazione fissati in anticipo o mediante procedura di gara.

     2. Se per un prodotto composto si applica un prelievo all'esportazione o una tassa all'esportazione fissati in anticipo per uno o più componenti, non viene concessa alcuna restituzione per il componente o i componenti in oggetto.

 

     Art. 23.

     Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti venduti o distribuiti a bordo di navi e che possono essere successivamente reintrodotti nella Comunità in virtù delle franchigie risultanti dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio.

 

CAPO 2

Anticipo della restituzione all'esportazione

 

     Art. 24.

     1. Su domanda dell'esportatore, gli Stati membri anticipano, del tutto o in parte, l'importo della restituzione non appena sia stata accettata la dichiarazione di esportazione, a condizione che venga costituita una cauzione di importo pari a tale anticipo, maggiorato del 10%. Gli Stati membri possono determinare le modalità relative alla domanda di anticipo di una parte della restituzione.

     2. L'importo dell'anticipo è calcolato tenuto conto del tasso della restituzione relativa alla destinazione dichiarata, corretto, se del caso, in base agli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

     3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 se l'importo da pagare non supera i 2000 EUR.

 

     Art. 25.

     1. Se la somma anticipata supera l'importo effettivamente dovuto per l'esportazione in oggetto o per un'esportazione equivalente, l'autorità competente avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85 ai fini del pagamento, da parte dell'esportatore, della differenza fra questi due importi, maggiorata del 10%.

     Tuttavia, se per un caso di forza maggiore:

     - le prove prescritte dal presente regolamento per beneficiare della restituzione non possono essere fornite,

     oppure

     - il prodotto raggiunge una destinazione diversa da quella per la quale è stato calcolato l'anticipo, la maggiorazione del 10% non viene recuperata.

     2. Se il prodotto non raggiunge la destinazione per la quale l'anticipo è stato calcolato, in seguito ad una irregolarità commessa da un terzo a scapito dell'esportatore e questi ne informa di propria iniziativa, immediatamente e per iscritto le autorità competenti rimborsando la restituzione anticipata, la maggiorazione di cui al paragrafo 1 è limitata all'interesse dovuto per il periodo intercorso tra la percezione anticipata della restituzione e il suo rimborso. L'interesse è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma. La disposizione del primo comma non si applica se le autorità competenti hanno già notificato all'esportatore la loro intenzione di effettuare un controllo o se l'esportatore è venuto a conoscenza, in altro modo, dell'intenzione delle autorità competenti di effettuare un controllo.

     3. Si considera esportazione equivalente l'esportazione successiva a una reimportazione, nell'ambito del regime delle reintroduzioni, di prodotti equivalenti dello stesso codice della nomenclatura combinata, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3719/88.

     La presente disposizione si applica soltanto se è stato fatto ricorso al regime delle reintroduzioni nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione della prima esportazione oppure nello Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [25].

 

CAPO 3

Prefinanziamento della restituzione

 

     Art. 26.

     1. Quando l'esportatore manifesta la volontà di esportare i prodotti previa trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione in forza delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, per poterne beneficiare deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione di pagamento.

Gli Stati membri possono dare alla dichiarazione di pagamento un'altra denominazione.

     2. La dichiarazione di pagamento reca tutti i dati necessari per calcolare la restituzione per i prodotti da esportare e più particolarmente:

     a) per i prodotti:

     - la designazione, eventualmente semplificata, dei prodotti agricoli secondo la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione e il codice della nomenclatura delle restituzioni e, ove necessario ai fini della determinazione della restituzione, la composizione dei prodotti in oggetto o un riferimento a tale composizione;

     - la massa netta dei prodotti o, eventualmente, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;

     b) per le merci, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94.

Inoltre, se trattasi di prodotti di base destinati alla trasformazione, la dichiarazione di pagamento reca le indicazioni seguenti:

     - designazione dei prodotti di base,

     - quantità dei prodotti di base,

     - tasso di resa o altri dati analoghi.

     3. Salvo il disposto del paragrafo 2, ove le circostanze lo giustifichino e su domanda dell'esportatore, possono essere indicati nella dichiarazione di pagamento dati provvisori sulle merci ottenibili dalla trasformazione dei prodotti di base. In tal caso, a trasformazione ultimata l'esportatore dichiara alle autorità competenti i dati definitivi.

     4. Nella dichiarazione di pagamento viene inoltre indicato l'uso o la destinazione dei prodotti, nei casi seguenti:

     a) se l'esportatore chiede il versamento di una somma pari all'importo della restituzione valida per l'uso o per la destinazione previsti per tali prodotti;

     b) se l'indicazione dell'uso o della destinazione è necessaria per stabilire il periodo durante il quale i prodotti possono rimanere sotto controllo doganale ai fini della trasformazione ovvero sotto un regime di deposito doganale o di zona franca.

     5. L'uso o la destinazione sono indicati come segue:

     - dall'uso specifico o da un paese di destinazione specifico;

     - dal gruppo di paesi di destinazione per i quali si applica lo stesso tasso di restituzione.

     6. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli fisici dei prodotti, la dichiarazione di pagamento contiene anche tutti i dati necessari per individuare i luoghi esatti in cui i prodotti saranno trasformati o immagazzinati fino al momento dell'esportazione. Eventuali cambiamenti del luogo di magazzinaggio o di trasformazione dei prodotti a scelta delle autorità competenti vengono preventivamente segnalati dall'esportatore oppure debitamente annotati in appositi registri.

     7. I prodotti per i quali viene accettata una dichiarazione di pagamento formano oggetto, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento, di un controllo fisico che riguarda almeno un campione rappresentativo del 5 % delle dichiarazioni di pagamento accettate.

     Si applicano l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90, l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 3, 4, 5, 6, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11, primo comma e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento e destinati ad essere esportati dopo trasformazione, il controllo fisico verte unicamente sul quantitativo e sulla natura del prodotto. [26]

 

     Art. 27.

     1. All'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti sono posti sotto controllo doganale, conformemente all'articolo 4, punti 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92, fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una destinazione prevista.

     2. La data di accettazione della dichiarazione di pagamento determina quanto segue:

     a) il tasso della restituzione, se non è stato fissato in anticipo;

     b) gli adeguamenti da apportare al tasso della restituzione, se è stato fissato in anticipo;

     c) il fatto generatore del tasso di cambio dell'euro per la restituzione.

 

     Art. 28.

     1. Per i prodotti trasformati o le merci ottenute da prodotti di base si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della restituzione ed in vista del pagamento dell'anticipo, i risultati dell'esame della dichiarazione di pagamento, congiunto eventualmente all'esame dei prodotti di base.

     2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, né preclude le conseguenze che possono derivarne in applicazione delle disposizioni vigenti.

     3. I prodotti di base devono far parte, in tutto o parzialmente, dei prodotti trasformati o delle merci esportate.

     [Tuttavia, previa autorizzazione delle autorità competenti, i prodotti di base immagazzinati alla rinfusa possono essere totalmente o parzialmente sostituiti da prodotti di base equivalenti, classificati nello stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata, della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche e in possesso dei requisiti posti per la concessione della restituzione all'esportazione, purché i prodotti di base equivalenti siano posti sotto controllo doganale.] [27]

     [Le autorità competenti degli Stati membri concedono l'autorizzazione soltanto se hanno accertato che l'intera operazione sarà realizzata nel rispetto delle condizioni seguenti:

     - l'esportatore comunica preventivamente al competente ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di pagamento, l'intenzione di chiedere l'equivalenza ed indica espressamente i luoghi esatti di magazzinaggio e di trasformazione di cui trattasi;

     - la contabilità di magazzino dell'esportatore deve essere tenuta aggiornata e consentire un controllo globale, tanto dal punto di vista amministrativo che fisico, del quantitativo totale di prodotti di base o trasformati che si trovano materialmente nei locali nonché della loro posizione particolare. Ai fini del presente articolo, con posizione si intende la situazione dei prodotti che si trovano in libera pratica, oppure sono assoggettati ad un regime doganale, o al regime di prefinanziamento di cui all'articolo 26, o al regime dell'esportazione di cui agli articoli 5 e 32;

     - è garantito che l'effettivo controllo dell'identità, della qualità commerciale e delle caratteristiche tecniche dei prodotti di base viene eseguito a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento e fino al momento di cui all'articolo 34, paragrafo 1.] [28]

     [Quando i prodotti di base equivalenti sono immagazzinati in luoghi che sono di competenza di un altro ufficio doganale, l'ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di pagamento comunica per iscritto al competente ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano i prodotti equivalenti tutte le informazioni pertinenti e segnatamente la quantità di prodotti sottoposti a trasformazione, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche, nonché le trasformazioni da effettuare.] [29]

     4. [Le disposizioni del paragrafo 3, relative ai prodotti di base, possono applicarsi anche ai prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa, sostituiti da prodotti intermedi equivalenti.] [30]

     5. [Il regime di equivalenza non si applica ai prodotti provenienti dall'intervento e destinati ad essere esportati in base al sistema di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92.] [31]

     6. Il periodo durante il quale i prodotti di base possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione è pari al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione.

     Se l'esportazione non è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento. [32]

 

     Art. 29.

     1. Per i prodotti destinati all'esportazione dopo essere stati sottoposti a regime di deposito doganale o di zona franca si prendono in considerazione, per calcolare la restituzione, i risultati dell'esame sia della dichiarazione di pagamento che dei prodotti di cui trattasi.

     2. Il paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di controlli successivi da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, né pregiudica le conseguenze che possono derivarne in applicazione delle disposizioni vigenti.

     3. Eventuali perdite di massa dei prodotti dovute a calo naturale di peso durante la conservazione in depositi doganali o zone franche non comportano l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 35. I danni subiti dai prodotti non sono considerati come calo naturale della massa.

     4. I prodotti sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca possono essere oggetto, alle condizioni previste dalle autorità competenti, delle manipolazioni seguenti:

     a) inventario;

     b) apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi similari, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;

     c) modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;

     d) imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un'origine apparente diversa dall'origine reale;

     e) ventilazione;

     f) refrigerazione;

     g) congelamento.

La restituzione relativa ai prodotti oggetto delle manipolazioni di cui al primo comma è determinata in base alla quantità, alla natura e alle caratteristiche dei prodotti alla data presa in considerazione per il calcolo della restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27.

     5. Il periodo durante il quale i prodotti possono restare sotto il regime di deposito doganale o di zona franca è pari al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione.

     Se l'esportazione non è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento. [33]

 

     Art. 30.

     1. I prodotti posti in regime di deposito doganale nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento, possono essere trasportati verso un altro Stato membro per esservi immagazzinati in regime di deposito doganale e sono soggetti, in particolare, alle disposizioni del presente articolo.

     Al fine di garantire l'identità dei prodotti all'atto della spedizione da uno Stato membro a un altro, i mezzi di trasporto o i colli utilizzati per effettuare il trasporto devono essere sigillati a norma dell'articolo 357 del regolamento (CEE) n. 2454/93 [34].

     a) Nella rubrica “Altri” della casella 104 dell'esemplare di controllo è apposta una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Prefinanziamento della restituzione — Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il … (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29); [35]

     b) L'ufficio di controllo del deposito di magazzinaggio conserva l'esemplare di controllo T5 apponendo nella rubrica “Osservazioni” della casella “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione” a tergo di detto esemplare di controllo le seguenti indicazioni:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: …

     — La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: …; [36]

     c) Se, al termine del magazzinaggio, i prodotti attraversano il territorio di un altro Stato membro per essere esportati o per raggiungere la destinazione prevista, il primo ufficio doganale di destinazione assolve la funzione di ufficio doganale di partenza e rilascia - o fa rilasciare sotto la propria responsabilità - uno o più nuovi esemplari di controllo T5.

Nella casella 104 del nuovo o dei nuovi esemplari di controllo T5 vengono apposte le annotazioni del caso. Inoltre, nella casella 106 sono indicati il numero dell'esemplare di controllo T5 iniziale, il nome dell'ufficio doganale che ha rilasciato detto esemplare e la data di rilascio. Qualora le annotazioni da apporre nella casella "Controllo

dell'utilizzazione e/o della destinazione" dell'esemplare di controllo T5 iniziale dipendano da informazioni contenute in esemplari di controllo rilasciati dalle autorità doganali di altri Stati membri o in documenti nazionali rilasciati da altre autorità nazionali, l'ufficio doganale di destinazione di cui al primo comma indica nella rubrica "Osservazioni" il numero o i numeri degli esemplari di controllo T5 o dei documenti nazionali in oggetto.

Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell'esemplare di controllo T5 siano conformi ai requisiti prescritti, l'ufficio doganale di destinazione indica, nella casella "Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" dell'esemplare di controllo, la quantità di prodotti conformi.

     3. Nel caso di cui al paragrafo 1, le caselle 37 e 40 della dichiarazione di esportazione sono compilate di conseguenza. Nella casella 40 figura inoltre la data di accettazione della dichiarazione COM 7.

 

     Art. 31.

     1. L'anticipo della restituzione viene versato, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

La domanda di restituzione è presentata come segue:

     a) per iscritto, eventualmente a tal fine, su moduli speciali predisposti dagli Stati membri;

     b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Ai fini del presente paragrafo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 199, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. L'importo viene calcolato sulla base del tasso di restituzione relativo all'uso o alla destinazione eventualmente indicati. In mancanza di tale indicazione si applica l'importo calcolato conformemente al disposto dell'articolo 18, paragrafo 2.

 

     Art. 32.

     1. La dichiarazione di esportazione viene presentata nello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento ovvero, qualora si applichi l'articolo 30, nello Stato membro nel quale è avvenuto il magazzinaggio, non oltre l'ultimo giorno dei periodi di cui all'articolo 28, paragrafo 6, e all'articolo 29, paragrafo 5.

     2. Ai fini del paragrafo 1, il Belgio e il Lussemburgo sono considerati come un unico Stato membro per l'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

 

     Art. 33.

     1. Una cauzione pari all'importo calcolato conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, e quindi maggiorato del 15%, viene costituita prima dell'accettazione della dichiarazione di pagamento.

     2. Gli Stati membri possono consentire che la cauzione di cui al paragrafo 1 venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di pagamento, purché sussistano le seguenti condizioni:

     - che le norme nazionali facciano obbligo all'esportatore di costituire la cauzione entro trenta giorni dalla data in cui è stata accettata la predetta dichiarazione e prima della data in cui verrà effettuato il pagamento anticipato;

     - che le norme nazionali prevedano il versamento di una somma pari alla maggiorazione di cui al paragrafo 1 qualora la cauzione non venga costituita entro i termini previsti, salvo caso di forza maggiore; tuttavia, al dichiarante che dimostri di aver esercitato la massima diligenza, può essere concessa una proroga del termine.

 

     Art. 34.

     1. Entro sessanta giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, i prodotti devono:

     - lasciare tali e quali il territorio doganale della Comunità, oppure

     - nei casi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento,

raggiungere tali e quali la loro destinazione.

     2. Nei casi di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 9 e dell'articolo 10.

 

     Art. 35.

     1. Allorché sia stato provato il diritto a una restituzione per i prodotti cui possono essere applicate le disposizioni del presente capo, l'importo di cui trattasi è soggetto a compensazione con quello pagato in anticipo. Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato è superiore a quello pagato in anticipo, la differenza viene versata all'interessato. Se l'importo dovuto per il quantitativo esportato e inferiore a quello pagato in anticipo, in particolare in caso di applicazione del paragrafo 2, la competente autorità avvia senza indugio la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85, affinché l'operatore paghi la differenza tra questi due importi, maggiorata del 15%.

     Tuttavia, se la differenza tra l'importo dovuto e l'importo versato in anticipo è dovuta a una differenza tra il tasso di rendimento dichiarato nella dichiarazione di pagamento e il tasso di rendimento ottenuto dopo la trasformazione, la maggiorazione del 15 % di cui al secondo comma non si applica se la differenza tra i due tassi di rendimento è inferiore al 2 %.

     L'articolo 51 non si applica se c'è una differenza tra il tasso di rendimento dichiarato e il tasso di rendimento ottenuto dopo la trasformazione. [37]

     2. In deroga all'articolo 50 e salvo il disposto del paragrafo 1, secondo comma del presente articolo, la restituzione relativa all'esportazione in oggetto è corretta nel modo seguente, salvo cause di forza maggiore, qualora non vengano rispettati uno o più dei termini fissati dal presente regolamento:

     - è anzitutto ridotta del 15% se vengono superati uno o più dei termini fissati all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 5, e all'articolo 34, paragrafo 1; la restituzione così ridotta viene inoltre diminuita del 2% per ogni giorno di superamento dei termini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 5, e del 5% per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

     - se i documenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, l'importo della restituzione, quale risulta eventualmente dall'applicazione del primo trattino, è diminuito di un importo pari al 15% della restituzione che sarebbe stata versata se tutti i termini fossero stati rispettati. Le disposizioni dell'articolo 50, paragrafi 4 e 6, si applicano in quanto compatibili.

     3. La maggiorazione del 15% non si applica se, per cause di forza maggiore, l'importo dovuto è inferiore all'importo anticipato.

     4. Se il prodotto non raggiunge la destinazione per la quale l'anticipo è stato calcolato, in seguito ad una irregolarità commessa da un terzo a scapito dell'esportatore e questi ne informa di propria iniziativa, immediatamente e per iscritto, le autorità competenti rimborsando la restituzione anticipata, la maggiorazione di cui al paragrafo 1 è limitata all'interesse dovuto per il periodo intercorso tra la percezione anticipata della restituzione e il suo rimborso. L'interesse è calcolato conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma.

La disposizione del primo comma non si applica se le autorità competenti hanno già notificato all'esportatore la loro intenzione di effettuare un controllo o se l'esportatore è venuto a conoscenza, in altro modo, dell'intenzione delle autorità competenti di effettuare un controllo.

 

TITOLO III

ALTRI TIPI DI ESPORTAZIONE E CASI PARTICOLARI

 

CAPO 1

Destinazioni assimilate ad un'esportazione

fuori della Comunità e approvvigionamento di bordo

 

     Art. 36.

     1. Ai fini del presente regolamento le consegne seguenti sono assimilate a un'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità:

     a) la consegna per l'approvvigionamento nella Comunità:

     - delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima,

     - degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie;

     b) la consegna alle organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità;

     c) la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

     2. Il paragrafo 1 si applica soltanto nel caso che i prodotti della stessa specie importati da paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia da dazi all'importazione nello Stato membro in oggetto.

     3. Le consegne di prodotti destinati a depositi, ubicati nella Comunità, di organizzazioni internazionali specializzate nell'aiuto umanitario ed utilizzati per operazioni di aiuto alimentare nei paesi terzi, sono assimilate alle esportazioni fuori dal territorio doganale della Comunità.

     L'applicazione del primo comma è autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di magazzinaggio che determinano la situazione doganale dei depositi ed adottano opportune misure atte ad accertare che i prodotti di cui trattasi raggiungano la loro destinazione.

     4. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 7, non si applicano alle consegne di cui al presente articolo. Tuttavia gli Stati membri possono prendere opportune disposizioni per permettere il controllo dei prodotti [38].

 

     Art. 37.

     1. Nell'ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44, gli Stati membri, in deroga all'articolo 5, possono autorizzare per il pagamento delle restituzioni il ricorso alla procedura sotto descritta. L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può, per uno stesso prodotto, fare ricorso nel contempo alla procedura normale. L'autorizzazione può essere limitata a determinate località d'imbarco dello Stato membro esportatore. L'autorizzazione può interessare prodotti imbarcati in altri Stati membri; in tal caso si applica l'articolo 8.

     2. Per i prodotti imbarcati mensilmente alle condizioni previste dal presente articolo, il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione è l'ultimo giorno del mese.

     Per quanto concerne gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, l'ultimo giorno del mese viene preso in considerazione anche per la determinazione del tasso di cambio tra euro e moneta nazionale da applicare all'importo delle restituzioni [39].

     3. Se la restituzione è determinata in base a gara, il titolo dev'essere valido l'ultimo giorno del mese [40].

     4. L'esportatore deve tenere un registro di controllo contenente le indicazioni seguenti:

     a) le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;

     b) il nome o il numero d'immatricolazione della nave o aeromobile o delle navi o aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati;

     c) la data dell'imbarco.

     Le indicazioni di cui al primo comma vengono iscritte nel registro non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'imbarco.

     Tuttavia, quando l'imbarco si effettua in un altro Stato membro, dette indicazioni vengono iscritte nel registro non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'esportatore dev'essere stato informato dell'avvenuto imbarco dei prodotti.

     L'esportatore deve inoltre sottoporsi ai controlli che gli Stati membri ritengano necessari e conservare il registro di controllo per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in corso.

     5. Gli Stati membri possono decidere che il registro può essere sostituito dai documenti, utilizzati per ciascuna consegna, sui quali le autorità doganali hanno certificato la data d'imbarco.

     6. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano, in quanto compatibili, alle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c).

 

     Art. 38.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), i prodotti destinati ad essere consumati a bordo di aeromobili o di navi, compresi quelli adibiti ai trasbordi, e preparati prima dell'imbarco si considerano preparati a bordo di questi mezzi di trasporto.

     2. Il presente articolo si applica a condizione che l'esportatore fornisca, per i prodotti di base per i quali e chiesta la restituzione, prove adeguate in merito alla quantità, alla natura e alle caratteristiche prima della preparazione.

     3. Il regime del deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 40 può essere utilizzato per le preparazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 39.

     1. Il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che il prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione abbia raggiunto come tale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di tale accettazione, una delle destinazioni previste dall'articolo 36.

     2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1 si applica l'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

     3. Se, prima di raggiungere una delle destinazioni di cui all'articolo 36, un prodotto per il quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversa territori comunitari che non sono quello dello Stato membro nel cui territorio tale dichiarazione è stata accettata, la prova che un tale prodotto ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T5. Nell'esemplare di controllo T5 devono essere compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 vengono apposte le annotazioni del caso [41].

     4. Il formulario 302 che accompagna i prodotti forniti alle forze armate a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è assimilato all'esemplare di controllo T5 di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che le autorità militari competenti certifichino, sul formulario medesimo, il ricevimento dei prodotti.

 

     Art. 40.

     1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore l'importo della restituzione, secondo le condizioni particolari previste in appresso, qualora sia fornita la prova che i prodotti sono stati depositati, entro trenta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione, salvo cause di forza maggiore, in locali soggetti a controllo doganale, a fini di approvvigionamento nella Comunità di quanto segue:

     - imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, oppure

     - aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, oppure

     - piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 44. I locali soggetti a controllo doganale (in prosieguo: "depositi di approvvigionamento") e il depositario devono essere espressamente riconosciuti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

     2. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il deposito di approvvigionamento concede il riconoscimento soltanto ai depositari e ai depositi di approvvigionamento che offrono le necessarie garanzie. Il riconoscimento è revocabile.

Il riconoscimento è concesso soltanto ai depositari che assumono per iscritto le seguenti obbligazioni:

     a) imbarcare i prodotti, tali e quali o congelati e/o previo confezionamento, per l'approvvigionamento nella Comunità di quanto segue:

     - imbarcazioni destinate alla navigazione marittima, oppure

     - aeromobili in servizio sulle linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie, oppure

     - delle piattaforme di perforazione o di estrazione di cui all'articolo 44;

     b) tenere un registro che consenta alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli e che contenga in particolare quanto segue:

     - la data di entrata nel deposito di approvvigionamento;

     - i numeri dei documenti doganali che accompagnano i prodotti nonché l'indicazione dell'ufficio doganale interessato;

     - le diciture necessarie per l'identificazione dei prodotti conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;

     - la data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento;

     - il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle imbarcazioni o degli aeromobili su cui i prodotti sono stati imbarcati, oppure il nome del deposito successivo;

     - la data dell'imbarco;

     c) conservare il registro per un minimo di tre anni dalla fine dell'anno civile in corso;

     d) sottoporsi ai controlli, segnatamente a quelli periodici, che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare il rispetto del presente paragrafo;

     e) pagare gli importi che verranno loro richiesti a titolo di rimborso della restituzione in caso di applicazione dell'articolo 42.

     3. L'importo versato all'esportatore in applicazione del paragrafo 1 viene contabilizzato come un pagamento dall'organismo che ha effettuato l'anticipo.

 

     Art. 41.

     1. Qualora la dichiarazione di esportazione sia stata accettata nello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento, al momento dell'entrata in deposito la competente autorità doganale indica, nel documento nazionale che verrà utilizzato per ottenere l'anticipo della restituzione, che i prodotti si trovano nella situazione prevista dall'articolo 40.

     2. Qualora la dichiarazione di esportazione sia stata accettata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito di approvvigionamento, la prova che i prodotti sono stati introdotti in tale deposito è fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo T5.

     Nell'esemplare di controllo T5 vengono compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 la rubrica “Altri” è completata con una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999. [42]

     L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo, previa verifica che i prodotti siano stati iscritti nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

 

     Art. 42.

     1. Qualora si constati che un prodotto introdotto in un deposito di approvvigionamento non ha avuto la destinazione prescritta o non è più in grado di raggiungere tale destinazione, il depositario versa un importo forfettario all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il deposito.

     2. L'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è calcolato come segue:

     a) determinando l'importo dei dazi all'importazione relativi ad un prodotto identico al momento dell'immissione in libera pratica nello Stato membro in cui si trova il deposito;

     b) maggiorando del 20% l'importo ottenuto in conformità della lettera a).

Il tasso da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione è il seguente:

     - il tasso del giorno nel quale il prodotto non ha ricevuto la destinazione prescritta o a decorrere dal quale non e stato più in grado di raggiungerla,

oppure

     - se questo giorno non può essere determinato, il tasso del giorno in cui è stato constatato il mancato rispetto della destinazione obbligatoria.

     3. Il depositario paga unicamente l'importo anticipato, maggiorato del 20%, qualora dimostri che l'importo anticipato per il prodotto di cui trattasi è inferiore all'importo forfettario calcolato a norma del paragrafo 2.

Tuttavia, se l'importo è stato anticipato in un altro Stato membro, la maggiorazione è del 40%. In tal caso, per gli Stati membri di magazzinaggio che non partecipano all'Unione economica e monetaria, la conversione è effettuata nella moneta nazionale dello Stato membro di magazzinaggio utilizzando il tasso di cambio dell'euro nel giorno preso in considerazione per il calcolo dei dazi di cui al paragrafo 2, lettera a).

     4. Le perdite registrate durante la permanenza nel deposito e dovute al calo naturale di massa dei prodotti o al confezionamento non sono oggetto del pagamento di cui al presente articolo.

 

     Art. 43.

     1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito di approvvigionamento procedono almeno una volta ogni dodici mesi a un controllo fisico di prodotti giacenti in tale deposito. Tuttavia, se l'entrata e l'uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento sono soggette a controllo fisico permanente da parte del servizio doganale, le autorità competenti possono limitare il controllo a un controllo documentale dei prodotti giacenti nel deposito.

     2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova il deposito possono autorizzare il trasferimento dei prodotti in un secondo deposito di approvvigionamento.

In tal caso, nel registro del primo deposito è annotata un'indicazione concernente il secondo deposito. Il secondo deposito e il secondo depositario devono essere a loro volta specificamente riconosciuti ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti i depositi d'approvvigionamento. Se i prodotti sono stati sottoposti a controllo nel secondo deposito, il versamento delle somme dovute in caso di applicazione dell'articolo 42 incombe al secondo depositario.

     3. Se il secondo deposito non è situato nello stesso Stato membro del primo, la prova che i prodotti sono stati introdotti nel secondo deposito è costituita dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T5 recante una delle diciture precisate all'articolo 41, paragrafo 2. L'ufficio doganale competente dello Stato membro destinatario conferma l'entrata in deposito nell'esemplare di controllo T5 previa verifica che i prodotti siano stati iscritti nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

     4. Se, dopo aver sostato in un deposito di approvvigionamento, i prodotti vengono imbarcati in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il deposito, la prova dell'imbarco viene fornita secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

     5. La prova del collocamento sotto controllo in un altro deposito di approvvigionamento, la prova dell'imbarco nella Comunità e la prova delle consegne previste dall'articolo 44 e dall'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), sono fornite, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi alla data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5.

 

CAPO 2

Fattispecie particolari

 

     Art. 44.

     1. Per il calcolo del tasso di restituzione da concedere; la consegna di provviste di bordo:

     a) a piattaforme di perforazione o di estrazione, comprese altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi sussidiari, situate entro i limiti dello zoccolo continentale europeo o entro i limiti delle zoccolo continentale cui appartiene la parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di 3 miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, e

     b) la consegna effettuata in alto mare a navi da guerra e a navi ausiliarie battenti bandiera di uno Stato membro, e assimilata ad una consegna di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

Per provviste di bordo si intendono i prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo.

     2. Le norme del paragrafo 1 si applicano unicamente nel caso in cui il tasso di restituzione sia superiore al tasso minimo.

Gli Stati membri possono applicare tali norme a tutte le consegne di provviste di bordo, alle condizioni seguenti:

     a) che venga rilasciato un attestato di consegna a bordo, e,

     b) nel caso delle piattaforme:

     - che la consegna si inquadri nei regolari approvvigionamenti della piattaforma in questione, riconosciuti tali dalle autorità competenti dello Stato membro da cui parte il mezzo di trasporto recante le provviste di bordo. Il luogo di carico o il porto d'imbarco, il tipo di nave, ove si tratti di un mezzo di trasporto marittimo, e il tipo di imballaggio o di confezionamento devono essere, salvo cause di forza maggiore, quelli cui si ricorre abitualmente;

     - che la persona fisica o giuridica esercente la nave o l'elicottero adibiti alla consegna delle provviste conservi nella Comunità una documentazione consultabile e sufficientemente circostanziata ai fini del controllo particolareggiato dei voli o delle uscite in mare.

     3. L'attestato di consegna a bordo di cui al paragrafo 2, lettera a) fornisce indicazioni complete circa i prodotti e reca il nome o altri elementi che consentano di identificare la piattaforma o la nave da guerra o la nave ausiliaria alle quali i prodotti stessi sono stati consegnati, con menzione della data di consegna. Gli Stati membri possono esigere dati supplementari. L'attestato dev'essere firmato come segue:

     a) per le piattaforme: da una persona alla quale i responsabili della piattaforma abbiano affidato l'incarico di curare gli approvvigionamenti di bordo. Le autorità competenti adottano misure adeguate per garantire l'autenticità dell'operazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate;

     b) per le navi da guerra: dalle autorità militari. In deroga al paragrafo 2, nel caso di un'operazione di approvvigionamento di piattaforme, gli Stati membri possono esonerare gli esportatori dalla presentazione dell'attestato di consegna a bordo, qualora si tratti di una consegna conforme a quanto segue:

     - che dia diritto a una restituzione di importo inferiore o uguale a 3000 EUR per esportazione,

     - che presenti per lo Stato membro sufficienti garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti,

     - e per la quale siano presentati il titolo di trasporto e la prova dell'avvenuto pagamento.

     4. Le competenti autorità dello Stato membro che concede la restituzione controllano i quantitativi di prodotti dei quali è stata dichiarata la consegna alle piattaforme, verificando i documenti dell'esportatore e dell'esercente della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna delle provviste. Le medesime autorità si accertano altresì che i quantitativi consegnati in virtù del presente articolo restino nei limiti delle normali necessità del personale di bordo.

Ai fini dell'applicazione del primo comma può essere richiesta, se necessario, la collaborazione delle competenti autorità di altri Stati membri.

     5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l'articolo 8, nella rubrica “Altri” della casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è apposta una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Provviste di bordo per piattaforma — Regolamento (CE) n. 800/1999. [43]

     6. Qualora si applichi l'articolo 40, il depositario si impegna ad annotare nel registro di cui all'articolo 40, paragrafo 2, lettera b), dati particolareggiati sulla piattaforma cui è destinato ciascun invio, il nome o il numero della nave o dell'elicottero adibiti alla consegna e la data di sbarco delle provviste a bordo della piattaforma. Gli attestati di consegna a bordo, di cui al paragrafo 3, lettera a), sono da considerarsi parte integrante di tale registro.

     7. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché venga tenuto un registro ove siano indicati i quantitativi di prodotti di ciascun settore consegnati a piattaforme, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 45.

     1. Ai fini della fissazione del relativo tasso di restituzione, le consegne per l'approvvigionamento fuori della Comunità sono assimilate alle consegne di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a).

     2. Qualora il tasso della restituzione sia differenziato a seconda delle destinazioni, il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che sia fornita la prova che i prodotti effettivamente imbarcati corrispondono esattamente a quelli che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a tal fine.

     3. La prova di cui al paragrafo 2 è soggetta alle modalità seguenti:

     a) La prova della consegna diretta a bordo a fini di

approvvigionamento è costituita da un documento doganale o da un documento

vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le provviste sono

state imbarcate; il documento può essere redatto conformemente al modello

riprodotto nell'allegato III.

Esso dev'essere compilato in una o più delle lingue ufficiali della

Comunità e in una lingua del paese terzo interessato.

Per consegna diretta si intende la consegna, a bordo di una nave, di un

contenitore o di una partita indivisa.

     b) Se i prodotti esportati non sono oggetto di una consegna diretta e sono sottoposti a un regime di controllo doganale del paese terzo di destinazione prima di essere consegnati a bordo per l'approvvigionamento, la prova dell'avvenuta consegna a bordo è costituita dai documenti che seguono:

     - un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo attestante che il contenuto di un contenitore o di una partita indivisa di prodotti è stato collocato in un deposito di approvvigionamento e che i relativi prodotti saranno utilizzati esclusivamente a fini di approvvigionamento; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III;

     - e un documento doganale o un documento vidimato dalle autorità doganali del paese terzo in cui le merci sono state imbarcate che attesti l'uscita definitiva dal deposito e la consegna a bordo di tutti i prodotti del contenitore o della partita iniziale, e precisi il numero di consegne parziali effettuate; il documento può essere redatto conformemente al modello riprodotto nell'allegato III.

     c) Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato dal capitano o da un altro ufficiale di servizio, recante il timbro della nave.

Qualora non sia possibile presentare i documenti di cui alla lettera b), secondo trattino, lo Stato membro può accettare un attestato di consegna a bordo firmato da un dipendente della compagnia aerea, recante il timbro di quest'ultima.

     d) Per essere accettati dagli Stati membri, i documenti di cui alla lettera a) o alla lettera b) devono recare informazioni complete sui prodotti consegnati a bordo e indicare la data della consegna, il numero di immatricolazione e, se esiste, il nome delle navi o degli aeromobili. Per verificare che i quantitativi forniti a fini di approvvigionamento corrispondano al normale fabbisogno dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri della nave o dell'aeromobile considerati, gli Stati membri possono chiedere ulteriori informazioni o documenti complementari.

     4. La domanda di pagamento dev'essere corredata, in tutti i casi, di una copia o fotocopia del documento di trasporto e del documento comprovante l'avvenuto pagamento dei prodotti destinati

all'approvvigionamento.

     5. I prodotti sottoposti al regime di cui all'articolo 40 non possono essere utilizzati per le forniture di cui al paragrafo 3, lettera b).

     6. Le disposizioni dell'articolo 17 si applicano in quanto compatibili.

     7. Il disposto dell'articolo 37 non si applica ai fini del presente articolo.

 

     Art. 46.

     1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti destinati all'isola di Helgoland sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione.

     2. I prodotti destinati a San Marino non sono considerati esportati ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al pagamento delle restituzioni all'esportazione.

 

     Art. 47.

     1. I prodotti che sono riesportati nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 883 del regolamento (CE) n. 2454/93 possono beneficiare di una restituzione solo se la decisione sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, che interverrà ulteriormente, è negativa e purché vengano rispettate le altre condizioni relative alla concessione di una restituzione.

     2. Se i prodotti sono riesportati nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 1, nel documento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è fatto riferimento a tale procedura.

 

     Art. 48.

     Per le esportazioni a destinazione

     - delle forze armate di stanza in un paese terzo appartenenti a uno Stato membro o a un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri,

     - delle organizzazioni internazionali stabilite in un paese terzo e di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, nonché

     - delle rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo, e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafo 1 o 2,

il prodotto si considera importato nel paese terzo di stanza o di stabilimento, previa presentazione della prova del pagamento dei prodotti e di un attestato di presa in consegna rilasciato dalle forze armate, dall'organizzazione internazionale o dalla rappresentanza diplomatica che sono destinatarie del prodotto nel paese terzo.

 

TITOLO IV

PROCEDURA DI VERSAMENTO DELLA RESTITUZIONE

 

CAPO 1

Disposizioni generali

 

     Art. 49.

     1. La restituzione viene versata, su domanda specifica dell'esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

     La domanda di restituzione è presentata come segue:

     a) per iscritto, eventualmente su un modulo speciale predisposto dagli Stati membri;

     b) oppure avvalendosi di sistemi informatici, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

     Gli Stati membri possono tuttavia decidere che le domande di restituzione vengano effettuate unicamente secondo una delle modalità di cui al secondo comma.

     Ai fini del primo comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 199, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 222, 223 e 224 del regolamento (CEE) n. 2454/93. [44]

     2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

Se il titolo di esportazione utilizzato per l'esportazione che dà diritto al pagamento della restituzione è stato rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la pratica relativa al versamento della restituzione è corredata di una fotocopia retto-verso di tale titolo, debitamente imputato.

     3. Qualora l'esemplare di controllo T5 o, ove del caso, il documento nazionale comprovante l'uscita dal territorio doganale della Comunità non vengano restituiti all'ufficio di partenza o all'organismo centrale entro tre mesi dal rilascio per cause non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza.

     I documenti giustificativi a corredo di tale domanda comprendono:

     a) se l'esemplare di controllo o il documento nazionale è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità:

     - copia o fotocopia del documento di trasporto, e

     - un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo, ovvero uno o più dei documenti di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4.

     Il documento di cui al secondo trattino può non essere richiesto per le esportazioni che danno luogo a una restituzione di importo inferiore o uguale a 2400 EUR; nondimeno, in questo caso, l'esportatore è tenuto a presentare la prova del pagamento.

     In caso di esportazione in un paese terzo aderente alla Convenzione relativa a un regime comune di transito, l'esemplare di rinvio n. 5 del documento comune di transito, debitamente vidimato da detto paese, o una fotocopia certificata conforme o una notifica della dogana di partenza, è equivalente ai documenti giustificativi [45];

     b) in caso di applicazione degli articoli 36, 40 o 44: una dichiarazione dell'ufficio doganale competente del controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo T5, oppure

     c) in caso di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) o dell'articolo 40: l'attestato di consegna a bordo di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera c) e un documento comprovante il pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

     Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un attestato dell'ufficio doganale di uscita nel quale si certifichi che l'esemplare di controllo T5 è stato debitamente presentato e si indichi il numero di detto esemplare di controllo, l'ufficio che lo ha rilasciato e la data di uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità, è equivalente all'originale dell'esemplare di controllo T5.

     Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.

     4. Se i documenti richiesti a norma dell'articolo 16 non hanno potuto essere presentati entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro tale scadenza, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari.

     5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3, anche se non corredata dei documenti giustificativi, e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo 4, devono venir presentate entro il termine fissato al paragrafo 2. Se però le domande sono presentate nei sei mesi successivi a tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, primo comma.

     6. Qualora si applichi l'articolo 37, la pratica relativa al versamento della restituzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro i dodici mesi successivi al mese d'imbarco; tuttavia, l'autorizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, può imporre all'esportatore l'obbligo di inoltrare la domanda di pagamento entro un termine più breve.

     7. I servizi competenti di uno Stato membro possono chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale paese, di tutti i documenti che figurano nella pratica relativa al versamento della restituzione.

     8. Le autorità competenti eseguono il versamento di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui dispongono di tutti gli elementi idonei all'evasione della pratica, salvo nei casi seguenti:

     a) forza maggiore, oppure

     b) una specifica indagine amministrativa concernente il diritto alla restituzione; in questa ipotesi il versamento avrà luogo soltanto dopo il riconoscimento del diritto alla restituzione, oppure

     c) per applicare la compensazione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, secondo comma.

     9. Gli Stati membri possono decidere di non versare la restituzione se di entità inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione [46].

 

     Art. 50.

     1. Nei casi in cui sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria circa la prova del diritto alla concessione di una restituzione, salvo quella relativa all'osservanza di uno dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 e all'articolo 40, paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

     a) la restituzione viene anzitutto ridotta del 15%;

     b) la parte restante (in prosieguo: "restituzione ridotta") viene inoltre diminuita come segue:

     i) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, viene detratto il 2% della restituzione ridotta,

     ii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, viene detratto il 5% della restituzione ridotta, oppure

     iii) per ogni giorno di superamento del termine di cui all'articolo 40, paragrafo 1, viene detratto il 10% della restituzione ridotta.

     2. Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, la restituzione da versare è pari all'85% dell'importo pagabile in presenza di tutti i requisiti. Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, ma sono stati superati i termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafo 1, la restituzione da versare è pari alla restituzione ridotta conformemente al paragrafo 1, diminuita del 15% dell'importo pagabile ove fossero stati rispettati tutti i termini.

     3. Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 24 ed uno o più dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, non sono stati rispettati la cauzione incamerata:

     - è pari all'importo della riduzione determinato a norma del paragrafo 1,

     - e l'importo di tale riduzione è maggiorato del 10%.

La parte residua della cauzione viene svincolata.

Se una restituzione è stata pagata in anticipo in conformità dell'articolo 24 e la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all'articolo 49, paragrafi 2 e 4, viene restituito un importo corrispondente all'85% della cauzione.

Se nel caso di cui al terzo comma non sono stati, inoltre, osservati uno o più termini previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, e dall'articolo 15, paragrafo 1, viene restituito:

     - un importo pari a quello restituito a norma del terzo comma,

     - previa detrazione dell'importo della cauzione incamerata a norma del primo comma.

     4. La restituzione totale perduta non può superare l'importo integrale della restituzione che sarebbe stato versato in presenza di tutti i requisiti previsti.

     5. Ai fini del presente articolo è assimilata all'inosservanza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'inosservanza del termine di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

     6. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51:

     - il calcolo delle riduzioni di cui al presente articolo si basa sull'importo della restituzione dovuto risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51;

     - la restituzione perduta in virtù del presente articolo non può superare la restituzione dovuta risultante dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e/o dell'articolo 18, paragrafo 3, e/o dell'articolo 51.

 

CAPO 2

Sanzioni e recupero degli importi indebitamente pagati

 

     Art. 51.

     1. Qualora si constati che, ai fini della concessione di una restituzione all'esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all'esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari a quanto segue:

     a) alla metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all'effettiva esportazione;

     b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l'esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

     2. Si considera restituzione richiesta l'importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell'articolo 5 o dell'articolo 26, paragrafo 2.

Qualora il tasso di restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione si calcola in base alle informazioni concernenti la quantità, il peso e la destinazione, fornite a norma dell'articolo 49.

     3. La sanzione di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei casi seguenti:

     a) forza maggiore;

     b) nei casi eccezionali in cui l'esportatore, dopo aver constatato di aver chiesto una restituzione eccessiva, ne informi immediatamente e per iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che queste ultime gli abbiano comunicato l'intenzione di esaminare la sua domanda o che egli sia venuto altrimenti a conoscenza di tale intenzione o che dette autorità abbiano già accertato l'inesattezza della restituzione richiesta;

     c) errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertato dalla competente autorità;

     d) domanda di restituzione conforme al regolamento (CE) n. 1222/94, in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo;

     e) adeguamento del peso, purché la differenza di peso sia dovuta a un diverso metodo di pesatura.

     4. Qualora la riduzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) dia luogo a un importo negativo, questo viene pagato dall'esportatore.

     5. Se le competenti autorità accertano che la restituzione richiesta era inesatta, che l'esportazione non è stata eseguita e che, di conseguenza, non è possibile ridurre la restituzione, l'esportatore paga l'importo equivalente alla sanzione di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), che sarebbe stata applicata qualora avesse avuto luogo l'esportazione. Qualora il tasso della restituzione vari in funzione della destinazione, ai fini del calcolo della restituzione richiesta e della restituzione dovuta si tiene conto, salvo in caso di destinazione obbligatoria, del tasso positivo più basso oppure, se superiore, del tasso risultante dall'indicazione della destinazione menzionata a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o dell'articolo 26, paragrafo 4.

     6. Il pagamento di cui ai paragrafi 4 e 5 è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento. In caso di inosservanza di tale termine, l'esportatore versa i relativi interessi, al tasso di cui all'articolo 52, paragrafo 1, per il periodo che inizia trenta giorni dopo la data del ricevimento della domanda di pagamento e termina il giorno precedente la data del pagamento dell'importo richiesto.

     7. Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 35, paragrafo 2 e/o dell'articolo 50.

     8. Le sanzioni si applicano fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal diritto nazionale.

     9. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le sanzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR per dichiarazione di esportazione [47].

     10. Qualora il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione o nella dichiarazione di pagamento, non è dovuta alcuna restituzione e non si applica il paragrafo 1.

     11. Qualora la restituzione sia stata fissata anticipatamente, il calcolo della sanzione viene basato sui tassi di restituzione vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo e senza tener conto della perdita della restituzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o della riduzione della restituzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 o dell'articolo 18, paragrafo 3. Se del caso, tali tassi vengono adeguati in base alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento.

 

     Art. 52.

     1. Fatto salvo l'obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui all'articolo 51, paragrafo 4, in caso di pagamento indebito di una restituzione il beneficiario e tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti - incluse eventuali sanzioni in forza dell'articolo 51, paragrafo 1 - maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso. Tuttavia,

     a) qualora l'obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l'incameramento della stessa a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, o dell'articolo 35, paragrafo 1, costituisce il recupero degli importi dovuti;

     b) qualora la cauzione sia stata svincolata, il beneficiario versa l'importo della cauzione che sarebbe stato incamerato, maggiorato di interessi calcolati a partire dalla data dello svincolo fino al giorno precedente la data del pagamento.

Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

Quando viene chiesto il rimborso, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è eseguito il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta di rimborso.

Il tasso d'interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d'interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali.

Qualora i pagamenti indebiti siano imputabili ad errore dell'autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato e pari all'indebito arricchimento.

Se la restituzione è stata pagata a un cessionario, questi è responsabile in solido con l'esportatore per il rimborso degli importi indebitamente percepiti, delle cauzioni indebitamente svincolate e degli interessi relativi ad una specifica operazione di esportazione. Tuttavia, la responsabilità del cessionario è limitata all'importo versatogli maggiorato degli interessi relativi a tale importo.

     2. Gli importi recuperati, gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 e 5 e gli interessi percepiti vengono versati agli organismi pagatori e da questi dedotti dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), fatto salvo l'articolo 7 del

regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio.

Qualora non venga rispettato il termine di pagamento, gli Stati membri possono decidere che gli importi indebitamente pagati, le cauzioni indebitamente svincolate o gli interessi fino alla data della compensazione, anziché essere rimborsati, siano dedotti da successivi pagamenti da effettuare all'esportatore.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche agli importi da pagare in applicazione dell'articolo 51, paragrafi 4 e 5.

     3. Fatta salva la facoltà di non applicare le sanzioni di importo esiguo di cui all'articolo 51, paragrafo 9, gli Stati membri possono non chiedere il rimborso degli importi delle restituzioni indebitamente pagate, delle cauzioni indebitamente svincolate, degli interessi e degli importi di cui all'articolo 51, paragrafo 4, se il rimborso complessivo non supera 100 EUR per dichiarazione di esportazione, a condizione che ciò sia previsto anche da analoghe norme di diritto nazionale per casi simili [48].

     4. L'obbligo di rimborso di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

     a) se il pagamento è stato eseguito a seguito di un errore delle stesse autorità competenti degli Stati membri o di un'altra autorità interessata, errore che non era ragionevolmente riconoscibile dal beneficiario, sempre che quest'ultimo abbia agito in buona fede, oppure

     b) se più di quattro anni sono intercorsi tra il giorno in cui la decisione definitiva sulla concessione della restituzione è notificata al beneficiario e il giorno in cui quest'ultimo riceve la prima informazione da parte di un'autorità nazionale o comunitaria circa la natura indebita del pagamento di cui trattasi.

Detta norma si applica solo se il beneficiario ha agito in buona fede. Gli atti di terzi direttamente o indirettamente attinenti alle formalità necessarie per il pagamento della restituzione, compresi gli atti delle società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, sono imputabili al beneficiario.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano agli anticipi relativi a restituzioni. In caso di mancato rimborso in forza del presente paragrafo, non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a).

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 53. [49]

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

     - immediatamente, i casi di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione ne informa gli altri Stati membri;

     - i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all'articolo 6 e all'articolo 45. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

     - i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti, o a ciascun codice a otto cifre delle merci, posti sotto il regime di prefinanziamento della restituzione di cui al titolo II, capitolo 3. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento.

 

     Art. 54.

     1. Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad applicarsi:

     - alle esportazioni per le quali le dichiarazioni d'esportazione sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del presente regolamento e,

     - in caso di applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80, alle esportazioni per le quali le dichiarazioni di pagamento sono state accettate prima della decorrenza di efficacia del presente regolamento.

     2. In tutti gli atti comunitari, i rinvii ai regolamenti n. 1041/67/CEE, (CEE) n. 192/75, (CEE) n. 2730/79, (CEE) n. 798/80, (CEE) n. 2570/84, (CEE) n. 2158/87 e (CEE) n. 3665/87 o ai loro articoli s'intendono fatti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del medesimo. La tavola di concordanza con l'articolato del regolamento (CEE) n. 3665/87 figura nell'allegato I.

 

     Art. 55.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 1999.

Su domanda degli interessati, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 15, paragrafo 4, si applicano alle esportazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate a partire dal 19 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

Tavola di concordanza

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II [50]

 

Elenco dei paesi terzi che subordinano il trasferimento finanziario

all'importazione del prodotto, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d)

 

     Algeria

     Burundi

     Guinea equatoriale

     Kenia

     Lesotho

     Malawi

     Saint Lucia

     Senegal

     Tanzania

 

 

ALLEGATO III

 

      (Omissis)

 

 

Allegato IV [51]

 

Elenco dei paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, lettere a) e b)

 

     Albania

     Andorra

     Armenia

     Azerbaigian

     Bielorussia

     Bosnia-Erzegovina

     Bulgaria

     Ceuta e Melilla

     Croazia

     Georgia

     Gibilterra

     Isola di Helgoland

     Islanda

     Liechtenstein

     Ex repubblica iugoslava di Macedonia

     Marocco

     Moldavia

     Norvegia

     Romania

     Russia

     Serbia e Montenegro

     Svizzera

     Turchia

     Ucraina

     Città del Vaticano

 

 

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti ai quali si applica l'articolo 20, paragrafo 4, lettera d)

 

     I. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 (riso)

     II. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero e isoglucosio)

     III. Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali)

     IV. (Omissis)

     V. (Omissis)

     VI. (Omissis)

     VII. (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI [52]

Requisiti per il riconoscimento e il controllo

delle SCS da parte degli Stati membri

 

Capitolo I

Requisiti di riconoscimento

 

     a) La SCS deve essere un organismo avente capacità giuridica iscritto nel registro delle imprese dello Stato membro responsabile.

     b) Lo statuto della SCS deve indicare tra i suoi scopi dichiarati il controllo e la sorveglianza dei prodotti agricoli a livello internazionale.

     c) La SCS deve essere presente a livello internazionale per poter svolgere i compiti di certificazione su scala mondiale con la presenza tramite società controllate in determinati paesi terzi oppure assistendo direttamente alle operazioni di scarico con propri ispettori dipendenti dall'ufficio regionale più vicino oppure dall'ufficio nazionale nella Comunità o con agenti locali posti sotto un'adeguata sorveglianza da parte della SCS.

     Il capitale sociale delle società controllate di cui al precedente comma deve essere per almeno il 50% di proprietà della SCS. Tuttavia, se la legislazione nazionale del paese terzo in questione limita al 50% o meno la proprietà straniera del capitale, sarà sufficiente ai fini del precedente comma che la SCS abbia il controllo effettivo della società controllata. Tale controllo deve essere dimostrato con gli strumenti opportuni, in particolare con l'esistenza di un accordo di gestione, la composizione del consiglio di amministrazione e della direzione o accordi simili.

     d) La SCS deve possedere una comprovata esperienza nel settore del controllo e della sorveglianza dei prodotti agricoli e alimentari. Tale esperienza deve essere documentata da prove relative alle ispezioni effettuate nei tre anni precedenti o alle ispezioni in corso. Tra le referenze presentate devono essere fornite informazioni circa il tipo di controlli effettuati (natura, quantità dei prodotti, luogo di ispezione, ecc.) e i nomi e gli indirizzi delle società o degli organismi che possono fornire informazioni sul richiedente.

     e) LA SCS deve soddisfare i requisiti stabiliti nella norma standard EN 45011, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2 a)-p), 4.4, 4.5, 4.7, 4.8.1 b)-f), 4.8.2, 4.9.1, 4.10, 5,7, 9.4.

     f) La SCS deve avere una solida situazione finanziaria (capitale, fatturato, ecc.). Devono essere presentate prove di tale solidità finanziaria oltre ai rendiconti annuali degli ultimi tre anni con lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e, se richiesto per legge, le relazioni dei revisori e dei direttori.

     g) L'organizzazione amministrativa della SCS deve disporre di una "unità di revisione contabile interna" per coadiuvare le autorità nazionali nelle attività di controllo e di ispezione che svolgeranno presso le società riconosciute.

 

Capitolo II

 

     1. Impegni delle SCS per quanto riguarda i risultati

     Nel rilasciare gli attestati di arrivo a destinazione, le SCS riconosciute devono costantemente esercitare la loro responsabilità e la loro competenza professionale.

     Nello svolgimento delle loro attività le SCS riconosciute devono rispettare i seguenti criteri:

     a) eseguire tutti i controlli possibili per stabilire l'identità e il peso dei prodotti oggetto degli attestati;

     b) la direzione della SCS deve sorvegliare i controlli intrapresi dal personale della società nei paesi terzi di destinazione;

     c) le SCS devono tenere un fascicolo relativo a ciascun attestato rilasciato, contenente le prove del lavoro di supervisione effettuato per suffragare le conclusioni indicate nell'attestato (controlli quantitativi e documentali effettuati, ecc.). I fascicoli sugli attestati consegnati devono essere conservati per 5 anni;

     d) la SCS riconosciuta provvede a verificare le operazioni di scarico tramite proprio personale permanente qualificato o agenti locali stabiliti o operanti nel paese di destinazione oppure inviando personale proprio dagli uffici regionali o da un ufficio nazionale nella Comunità. L'intervento degli agenti locali deve essere sistematicamente controllato da impiegati qualificati permanenti delle SCS.

     2. Controllo dei risultati delle SCS

     2.1. Gli Stati membri hanno la responsabilità di controllare la correttezza e l'efficacia del lavoro di certificazione svolto dalle SCS.

     Prima del rinnovo triennale, le autorità nazionali effettuano un'ispezione presso la sede legale della SCS.

     Qualora sorgano dubbi circa la qualità e l'accuratezza degli attestati redatti da una determinata SCS, l'autorità competente effettua una verifica in loco presso la sede legale della società per accertarsi della corretta applicazione delle norme contenute nel presente allegato.

     Nel corso dell'ispezione, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai metodi di lavoro e alle procedure operative delle SCS nell'esecuzione dei loro compiti ed esaminano un campione a caso di fascicoli relativi agli attestati presentati all'organismo pagatore nell'ambito della procedura di pagamento delle restituzioni.

     Gli Stati membri possono impiegare revisori esterni ed indipendenti per svolgere il compito di controllo delle SCS nel quadro della procedura stabilita nel presente allegato.

     Gli Stati membri possono prendere qualsiasi altra misura da essi ritenuta necessaria per il controllo efficace delle SCS.

     2.2. Nell'ambito del controllo delle domande di restituzione all'esportazione giustificate da attestati rilasciati dalle SCS, le autorità degli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti della certificazione:

     a) esigere che gli attestati contengano una descrizione del lavoro svolto e accertarsi che il lavoro descritto sia stato sufficiente a giustificare le conclusioni contenute nell'attestato;

     b) controllare le eventuali discrepanze negli attestati presentati;

     c) esigere che gli attestati siano rilasciati entro un periodo di tempo ragionevole, in funzione del caso in oggetto.

 

Capitolo III

 

     1. La certificazione rilasciata da una SCS riconosciuta deve comprendere non soltanto le informazioni necessarie ad identificare le merci e la partita in questione nonché le informazioni sui mezzi di trasporto, le date di arrivo e di scarico, ma anche una descrizione dei controlli e dei metodi utilizzati per verificare l'identità e il peso delle merci oggetto della certificazione.

     Le verifiche e i controlli da parte delle SCS devono essere svolti al momento dello scarico, che può essere effettuato durante o dopo l'espletamento delle formalità doganali di importazione. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, i controlli e la verifica per il rilascio degli attestati possono essere effettuati nei sei mesi successivi alla data alla quale le merci sono state scaricate e la certificazione deve descrivere le disposizioni prese per verificare i fatti.

     2. Per gli attestati di scarico e di importazione [articolo 16, paragrafo 1, lettera b)], la certificazione deve comprendere anche la verifica che le merci sono state sdoganate ai fini dell'importazione definitiva. Tale controllo deve accertare un collegamento evidente tra l'operazione in questione e il relativo documento doganale d'importazione o la relativa procedura di sdoganamento.

     3. Le SCS riconosciute devono essere indipendenti dalle parti coinvolte nella transazione in esame. In particolare, né la SCS che effettua l'ispezione per una determinata transazione né una società controllata appartenente allo stesso gruppo può prendere parte all'operazione in qualità di esportatore, agente doganale, trasportatore, destinatario, gestore di deposito o a qualsiasi titolo che possa dar luogo ad un conflitto d'interessi.

 

 

ALLEGATO VII [53]

Attestato di scarico e di importazione

di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

 

     1. Attestato di scarico e di importazione

     N.:

     2. Esportatore:

     3. Paese comunitario esportatore:

     4. Paese di destinazione:

     5. Descrizione delle merci e codice di restituzione:

     6. Quantitativo e identificazione dell'imballaggio:

     6.1. Peso lordo (kg):

     Peso netto (kg):

     6.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):

     6.3. Identificazione dell'imballaggio:

     Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi

     Containers: numero e tipo

     7. Identificazione del mezzo o dei mezzi di trasporto:

     7.1. Documento(i) di trasporto: tipo, numero e data

     8. Luogo di scarico:

     8.1. Luogo di controllo (porto, aeroporto, stazione ferroviaria):

     9. Data di arrivo nel luogo di scarico:

     9.1. Data e ora dl inizio scarico:

     9.2. Data e ora di fine scarico:

     10. Risultati e modalità di controllo

     10.1. Peso lordo (kg):

     peso netto (kg):

     10.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):

     10.3. Identificazione dell'imballaggio:

     Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi

     Containers: numero e tipo

     10.4. Metodi di verifica del peso:

     10.5. Osservazioni:

     11. Data e numero del documento doganale di importazione

     12. Altre osservazioni, con l'eventuale spiegazione dei motivi per cui lo scarico non è stato verificato al momento in cui è stato effettuato

     13. L'attestato deve contenere:

     13.1. Nome e funzione della persona che ha controllato le merci

     13.2. Nome, data e luogo di firma, firma e timbro della società di sorveglianza

 

 

ALLEGATO VIII [54]

Requisiti che i servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti

nei paesi terzi devono rispettare ai fini dell'applicazione

dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b)

 

     1. Il servizio ufficiale decide di rilasciare l'attestato di scarico in base ad uno o più dei seguenti documenti:

     - documenti doganali d'importazione, compresi i tabulati se riconosciuti a tale titolo,

     - documenti nazionali di trasporto e altri documenti rilasciati da un organismo ufficiale,

     - dichiarazione del capitano o della società di trasporto,

     - altre forme di ricevuta fornite dall'importatore.

     2. I servizi ufficiali degli Stati membri rilasciano gli attestati di scarico utilizzando la seguente formulazione:

     Si certifica con il presente documento che ~ (descrizione delle merci, quantitativo e identificazione dell'imballaggio) sono stati scaricati ~ (luogo di scarico/nome della città) il ~ (data di scarico).

     Si certifica inoltre che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato successivamente caricato per essere riesportati.

     L'attestato è rilasciato in base ai seguenti documenti:

     (elenco dei documenti presentati in base ai quali il servizio ha rilasciato l'attestato)

     Data e luogo di firma, firma e timbro del servizio ufficiale.

     3. Il servizio ufficiale che rilascia gli attestati di scarico deve tenere un registro e fascicoli relativi a tutti gli attestati rilasciati, nei quali si specificano le prove documentali in base alle quali sono stati rilasciati gli attestati.

 

 

ALLEGATO IX [55]

Attestato di scarico di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c)

 

     1. Attestato di scarico

     N.:

     2. Esportatore:

     3. Paese comunitario esportatore:

     4. Paese di destinazione:

     5. Descrizione delle merci e codice di restituzione:

     6. Quantitativo e identificazione dell'imballaggio:

     6.1. Peso lordo (kg):

     Peso netto (kg):

     6.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):

     6.3. Identificazione dell'imballaggio:

     Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi

     Containers: numero e tipo

     7. Identificazione del mezzo o dei mezzi di trasporto:

     7.1. Documento(i) di trasporto: tipo, numero e data

     8. Luogo di scarico:

     8.1. Luogo di controllo (porto, aeroporto, stazione ferroviaria):

     9. Data di arrivo nel luogo di scarico:

     9.1. Data e ora di inizio scarico:

     9.2. Data e ora di fine scarico:

     10. Risultati e modalità di controllo

     10.1. Peso lordo (kg):

     Peso netto (kg):

     10.2. Unità (se le restituzioni all'esportazione sono fissate per unità):

     10.3. Identificazione dell'imballaggio:

     Quantitativo di merci alla rinfusa o numero e tipo di imballaggi

     Containers: numero e tipo

     10.4. Metodi di verifica del peso:

     10.5. Osservazioni:

     11. Data di partenza dalla zona portuale:

     oppure dal ... al ...

     11.1. Mezzi di trasporto

     11.2. Attestato di non riesportazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c):

     12. Altre osservazioni, con l'eventuale spiegazione dei motivi per cui lo scarico non è stato verificato al momento in cui è stato effettuato:

     13. L'attestato deve contenere:

     13.1. Nome e funzione della persona che ha controllato le merci

     13.2. Nome, data e luogo di firma, firma e timbro della società di sorveglianza

 

 

ALLEGATO X [56]

Elenco degli organismi centrali negli

Stati membri di cui all'articolo 16 sexies [57]

 

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 51 del Regolamento (CE) n. 612/2009. Per una deroga al presente regolamento, vedi il regolamento (CE) n. 423/2006.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 444/2003.

[3] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1557/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2299/2001.

[4] Paragrafo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 15 luglio 1999, n. L 180 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 90/2001.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 90/2001.

[6] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 15 luglio 1999, n. L 180.

[7] Comma così sostituito dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 444/2003.

[10] Comma così sostituito dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[11] Comma così sostituito dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[12] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1557/2000.

[13] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1713/2004, l’art. 1 del regolamento (CE) n. 284/2005 e l’art. 1 del regolamento (CE) n. 2124/2005.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[15] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[16] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[17] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[18] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[19] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[20] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[21] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[22] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[24] Per una deroga alle disposizioni di cui al presente paragrafo, vedi l’art. 2 del regolamento (CE) n. 951/2003.

[25] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 90/2001.

[26] Paragrafo aggiunto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 444/2003.

[27] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[28] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[29] Comma abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[30] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[31] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[32] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 444/2003.

[33] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 444/2003.

[34] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 444/2003.

[35] Lettera così sostituita dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[36] Lettera così sostituita dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[37] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[38] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1557/2000.

[39] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1557/2000. Per una deroga, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1962/2005.

[40] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1557/2000.

[41] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 15 luglio 1999, n. L 180.

[42] Comma così sostituito dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[43] Paragrafo così sostituito dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[44] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[45] Lettera così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[46] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[47] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[48] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2010/2003.

[49] Articolo così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 444/2003.

[50] Allegato così sostituito dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[51] Allegato così sostituito dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[52] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[53] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[54] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[55] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002.

[56] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1253/2002 e sostituito dall’at. 1 del regolamento (CE) n. 671/2004.

[57] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 4 marzo 2003, n. L 59.