§ 1.1.288 - Regolamento 11 marzo 2003, n. 444.
Regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 800/1999 e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:11/03/2003
Numero:444


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.1.288 - Regolamento 11 marzo 2003, n. 444.

Regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 800/1999 e il regolamento (CE) n. 2090/2002, per quanto riguarda il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

(G.U.U.E. 12 marzo 2003, n. L 67).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

     considerando quanto segue:

     (1) È stato rilevato che la contabilità delle scorte degli esportatori, utilizzata per controllare i prodotti di base posti sotto il regime di prefinanziamento e destinati all'esportazione sotto forma di prodotti trasformati, la quale è basata sui tassi forfettari di rendimento, non sempre riflette la realtà delle scorte giacenti e non consente un controllo efficace delle condizioni alle quali la normativa comunitaria sottopone tali prodotti. È pertanto opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83, cessando di applicare al prefinanziamento i tassi forfettari di rendimento.

     (2) L'esperienza acquisita ha dimostrato che la normativa vigente non specifica sufficientemente il modo in cui devono essere eseguiti i controlli fisici sui prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento. Sono emerse altresì differenze tra gli Stati membri quanto alle modalità di svolgimento di detti controlli. Ai fini di un'applicazione omogenea della normativa in materia, è necessario stabilire una percentuale minima obbligatoria di controlli fisici da eseguire sui prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento all'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento. Occorre inoltre precisare che questi controlli devono essere effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 163/94, e dal regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione.

     (3) Risulta che gli esportatori utilizzano il regime di prefinanziamento soprattutto per prorogare indirettamente la durata di validità dei titoli di esportazione. Occorre pertanto modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002, per quanto riguarda il periodo durante il quale i prodotti di base possono rimanere sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione e il periodo durante il quale i prodotti possono rimanere sotto il regime di deposito doganale o di zona franca.

     (4) Ai fini di una corretta gestione dei mercati è necessario conoscere, in tempi rapidi, i quantitativi di prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento.

     (5) A seguito delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002, è opportuno modificare alcuni riferimenti agli articoli di tale regolamento che figurano nel regolamento (CE) n. 800/1999.

     (6) Occorre modificare in conseguenza il regolamento (CE) n. 800/1999 e il regolamento (CE) n. 2090/2002.

     (7) I comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere entro il termine fissato dal loro presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 565/80 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Per quanto riguarda le procedure di controllo e il tasso di rendimento, i prodotti di base sono soggetti alle stesse regole che si applicano, nel quadro del perfezionamento attivo, ai prodotti della stessa natura, eccettuate le regole relative ai tassi forfettari di rendimento.

     I tassi di rendimento da applicare ai prodotti di base utilizzati nella fabbricazione delle merci elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione sono indicati nel detto allegato.»

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

     1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), i termini «articoli da 471 a 495» sono sostituiti dai termini «articoli da 912 bis a 912 octies»;

     2) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     «1. Se nello Stato membro d'esportazione il prodotto è sottoposto a uno dei regimi di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, per essere avviato a una stazione di destinazione o per essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione dell'esemplare di controllo T5.»;

     3) all'articolo 26, è aggiunto il seguente paragrafo 7:

     «7. I prodotti per i quali viene accettata una dichiarazione di pagamento formano oggetto, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di pagamento, di un controllo fisico che riguarda almeno un campione rappresentativo del 5 % delle dichiarazioni di pagamento accettate.

     Si applicano l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90, l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 3, 4, 5, 6, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11, primo comma e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento e destinati ad essere esportati dopo trasformazione, il controllo fisico verte unicamente sul quantitativo e sulla natura del prodotto.»;

     4) all'articolo 28, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

     «6. Il periodo durante il quale i prodotti di base possono restare sotto controllo doganale in vista della loro trasformazione è pari al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione.

     Se l'esportazione non è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento.»;

     5) all'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

     «5. Il periodo durante il quale i prodotti possono restare sotto il regime di deposito doganale o di zona franca è pari al rimanente periodo di validità del titolo di esportazione.

     Se l'esportazione non è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento.»;

     6) all'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, i termini «articolo 349» sono sostituiti dai termini «articolo 357»;

     7) l'articolo 53 è modificato come segue:

     a) il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

     «- i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all'articolo 6 e all'articolo 45. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione.»;

     b) è aggiunto il seguente trattino:

     «- i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti, o a ciascun codice a otto cifre delle merci, posti sotto il regime di prefinanziamento della restituzione di cui al titolo II, capitolo 3. I codici sono raggruppati per settore. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento.»

 

          Art. 3.

     L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2090/2002 è soppresso.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1 e l'articolo 2, punti 4, 5 e 7, lettera b), si applicano ai prodotti di cui alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

     L'articolo 2, punto 7, lettera a), è applicabile ai prodotti di cui alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

     L'articolo 2, punto 3, è applicabile ai prodotti di cui alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     L'articolo 3 è applicabile ai prodotti di cui alle dichiarazioni di esportazione accettate a decorrere dal 1° gennaio 2004.