§ 27.4.186 - L. 31 dicembre 2009, n. 196.
Legge di contabilità e finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:31/12/2009
Numero:196


Sommario
Art. 1.  (Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento)
Art. 2.  (Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)
Art. 3.  (Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica)
Art. 4.  (Controllo parlamentare)
Art. 5.  (Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT)
Art. 6.  (Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)
Art. 7.  (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)
Art. 8.  (Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)
Art. 9.  (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)
Art. 10.  (Documento di economia e finanza)
Art. 10 bis.  (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza)
Art. 10-bis.1  (Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva).
Art. 10 ter.  (Monitoraggio previsioni)
Art. 11.  (Manovra di finanza pubblica)
Art. 12.  (Relazione generale sulla situazione economica del Paese).
Art. 13.  (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)
Art. 14.  (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)
Art. 15.  (Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)
Art. 16.  (Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci)
Art. 17.  (Copertura finanziaria delle leggi)
Art. 18.  (Fondi speciali)
Art. 19.  (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)
Art. 20.  (Anno finanziario)
Art. 21.  (Bilancio di previsione)
Art. 21 bis.  (Accertamento qualificato).
Art. 22.  (Bilancio pluriennale)
Art. 22 bis.  (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri).
Art. 23.  (Formazione del bilancio)
Art. 24.  (Integrità, universalità ed unità del bilancio)
Art. 25.  (Classificazione delle entrate e delle spese)
Art. 25 bis.  (Introduzione delle azioni).
Art. 26.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 27.  (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)
Art. 28.  (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 29.  (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
Art. 30.  (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)
Art. 31.  (Garanzie statali)
Art. 31 bis.  (Gestioni fuori bilancio)
Art. 32.  (Esercizio provvisorio)
Art. 33.  (Assestamento e variazioni di bilancio)
Art. 34.  (Impegno e pagamento).
Art. 34 bis.  (Conservazione dei residui passivi).
Art. 34 ter.  (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi).
Art. 34 quater.  (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali).
Art. 35.  (Risultanze della gestione)
Art. 36.  (Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)
Art. 37.  (Parificazione del rendiconto)
Art. 38.  (Presentazione del rendiconto)
Art. 38 bis.  (Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale).
Art. 38 ter.  (Piano dei conti integrato).
Art. 38 quater.  (Transazione contabile elementare e sua codificazione).
Art. 38 quinquies.  (Adeguamento SIOPE).
Art. 38 sexies.  (Sperimentazione).
Art. 38 septies.  (Bilancio di genere).
Art. 39.  (Analisi e valutazione della spesa)
Art. 40.  (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)
Art. 41.  (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)
Art. 42.  (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa)
Art. 43.  (Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)
Art. 44.  (Definizione dei saldi di cassa)
Art. 44 bis.  (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro).
Art. 44 ter.  (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria).
Art. 44 quater.  (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).
Art. 45.  (Tesoreria degli enti pubblici)
Art. 46.  (Programmazione finanziaria)
Art. 47.  (Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)
Art. 47 bis.  (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato).
Art. 48.  (Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)
Art. 49.  (Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)
Art. 50.  (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)
Art. 51.  (Abrogazione e modificazione di norme)
Art. 52.  (Disposizioni finali ed entrata in vigore)


§ 27.4.186 - L. 31 dicembre 2009, n. 196.

Legge di contabilità e finanza pubblica.

(G.U. 31 dicembre 2009, n. 303 - S.O. n. 245)

 

Titolo I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

 

Art. 1. (Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento)

     1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica [1].

     2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonchè a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [2].

     3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre [3].

     4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

     5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

 

     Art. 2. (Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)

     1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi [4].

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;

     b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);

     c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

     d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;

     e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;

     f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

     3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

     4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

     5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré componenti, così suddivisi:

     a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;

     c) un rappresentante dell'ISTAT;

     d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

     e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.

     6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;

     b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;

     c) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali»;

     d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;

     e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».

     7. Il comitato per i princìpi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

     8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

     Art. 3. (Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica)

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della presente legge [5].

 

Titolo II

MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

 

     Art. 4. (Controllo parlamentare)

     1. Il Governo, nel rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

     2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti [6]:

     a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

     b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento al potenziamento della funzione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati [7];

     c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

     d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

     e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

     2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [8].

 

     Art. 5. (Criteri di nomina del Presidente dell'ISTAT)

     1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».

 

     Art. 6. (Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

     1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento [9].

     2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e 35 con i rispettivi allegati [10].

     2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [11].

     3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

     4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile [12].

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

 

     Art. 7. (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio) [13]

     1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

     2. Gli strumenti della programmazione sono:

     a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

     b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari [14];

     c) [il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno] [15];

     d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno [16];

     e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

     f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;

     g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

     3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a) [17].

 

     Art. 8. (Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)

     1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF [18].

     2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni [19].

     3. [In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito del DEF e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza] [20].

     4. [Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione] [21].

 

     Art. 9. (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica) [22]

     1. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

     1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine [23].

     2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonchè dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonchè delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

 

     Art. 10. (Documento di economia e finanza) [24]

     1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

     2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

     a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

     b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

     c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

     c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate [25];

     d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

     e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 [26];

     f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera a), nonchè un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 [27];

     g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;

     h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

     i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario;

     l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011 [28].

     3. La seconda sezione del DEF contiene:

     a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;

     b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonchè con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonchè le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

     c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

     d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

     e) [in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche] [29];

     f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonchè sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati [30].

     4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b).

     5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

     a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

     b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

     c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

     d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

     5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF [31].

     6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo, nonchè all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati [32].

     7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonchè alla ripartizione territoriale degli interventi.

     8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonchè lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

     10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

     10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonchè le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5 [33].

     10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso [34].

     11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni.

 

     Art. 10 bis. (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza) [35]

     1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:

     a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonchè delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 [36];

     b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

     c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;

     c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a) [37];

     d) [in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno, nonchè il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge] [38].

     2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

     3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali, per i quali, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la suddetta sezione dà conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La nota riporta i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità assunti ai sensi dell'articolo 34, comma 2, nonchè del piano finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi dell'articolo 34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della nota illustrativa [39].

     4. [Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonchè quelle che restano ancora da erogare] [40].

     5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3 costituisce la base informativa per le procedure di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 [41].

     5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata altresì da un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente periodo resta ferma la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonchè dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma [42].

     6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF [43].

     7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.

 

     Art. 10-bis.1 (Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva). [44]

     1. Contestualmente alla nota di aggiornamento di cui al comma 1 dell'articolo 10-bis, è presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonchè tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il Governo indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e il confronto dei risultati con gli obiettivi.

     2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonchè di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

     3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 1, che è corredato da una esaustiva nota illustrativa delle metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, si avvale della «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», predisposta da una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     4. La Commissione redige una Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, contenente anche una nota illustrativa delle metodologie utilizzate per effettuare le stime e finalizzata a:

     a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia non osservata effettuate dall'ISTAT sulla base della normativa che regola la redazione dei conti economici nazionali;

     b) stimare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva e produrre una stima ufficiale dell'ammontare delle entrate sottratte al bilancio pubblico, con la massima disaggregazione possibile a livello settoriale, territoriale e dimensionale, utilizzando una metodologia di rilevazione, riferita a tutti i principali tributi, anche locali, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, con criteri trasparenti, stabili nel tempo, e adeguatamente pubblicizzati;

     c) valutare l'evoluzione nel tempo dell'evasione fiscale e contributiva e delle entrate sottratte al bilancio pubblico;

     d) illustrare le strategie e gli interventi attuati per contrastare e prevenire l'evasione fiscale e contributiva, nonchè quelli volti a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

     e) valutare i risultati dell'attività di contrasto e prevenzione, nonchè di stimolo all'adempimento spontaneo;

     f) indicare le linee di intervento e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonchè quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi.

     5. Per adempiere all'obiettivo di stimare l'ampiezza dell'evasione fiscale e contributiva, di cui al comma 4, lettera b), nella Relazione di cui al medesimo comma 4 viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime di perfetto adempimento, escludendo gli effetti delle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine, in particolare, si misurano:

     a) i mancati gettiti derivanti da errori dei contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi in sede di dichiarazione;

     b) gli omessi versamenti rispetto a quanto risulta dovuto in base alle dichiarazioni;

     c) il divario tra le basi imponibili fiscali e contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili dagli aggregati di contabilità nazionale, distinguendo tra la parte di tale divario ascrivibile alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua di tale divario, che viene attribuita all'occultamento di basi imponibili;

     d) le mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili in un regime di perfetto adempimento, le minori entrate ascrivibili alle spese fiscali, di cui al citato articolo 21, comma 11-bis.

     6. I risultati del contrasto all'evasione e del miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), sono misurati sulla base di separata valutazione delle entrate risultanti dalle complessive attività di verifica e accertamento effettuate dalle amministrazioni, comprensive di quelle di cui al comma 5, lettere a) e b), e dell'andamento dell'adempimento spontaneo, correlato alla correttezza dei comportamenti dichiarativi dei contribuenti, che è approssimato dalla variazione, rispetto all'anno precedente, della parte del divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche attribuita all'occultamento di basi imponibili, di cui al comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto all'anno precedente, delle mancate entrate fiscali e contributive attribuibili all'evasione, di cui al comma 5, lettere a), b) e d). Nella valutazione dell'andamento dell'adempimento spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli effetti dell'evoluzione del quadro macroeconomico di riferimento sugli aggregati di contabilità nazionale. Si dà conto delle mancate entrate di cui al comma 5, lettere a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in valore assoluto che in rapporto alle basi imponibili teoriche, applicando la massima disaggregazione possibile per: tipo di imposta, categoria, settore, dimensione dei contribuenti, ripartizione territoriale.

 

     Art. 10 ter. (Monitoraggio previsioni) [45]

     1. L'Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 svolge le attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Il Governo fornisce allo stesso Ufficio le informazioni necessarie per la valutazione delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

     2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono resi pubblici secondo modalità e tempi stabiliti dall'Ufficio parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione dei documenti di finanza pubblica e sono opportunamente considerati per l'elaborazione di successivi documenti.

     3. Qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonchè le eventuali azioni che intende intraprendere.

 

     Art. 11. (Manovra di finanza pubblica) [46]

     [1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso [47].

     2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

     3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

     a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

     b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le norme necessarie alla eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali e le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali [48];

     b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonchè quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi [49];

     c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

     d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

     e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

     f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

     g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

     h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

     i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);

     l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;

     m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1, lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge [50].

     3-bis. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali disposta ai sensi del comma 3, lettera b), sono attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione fiscale [51].

     4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

     5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

     6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico [52].

     7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari [53].

     8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.

     9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento [54].

     10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui all'articolo 10-bis, comma 3, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge [55].]

 

     Art. 12. (Relazione generale sulla situazione economica del Paese). [56]

     [1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.]

 

Titolo IV

MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI

 

     Art. 13. (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)

     1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati [57].

     2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.

     3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

 

     Art. 14. (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)

     1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

     a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

     b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi [58];

     c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

     d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;

     e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

     2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

     4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche [59].

     5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

     6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

     6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [60].

     7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

     8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso [61].

     8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente [62].

     8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis [63].

     9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

     10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

     11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.

 

     Art. 15. (Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)

     1. Nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.

     2. A decorrere dalla data di pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

 

     Art. 16. (Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci)

     1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

     2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.

 

Titolo V

LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI

 

     Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi)

     1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità [64]:

     a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

     a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa [65];

     b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri [66];

     c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

     1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nè quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti [67].

     1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica [68].

     2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti [69].

     4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

     5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

     6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

     6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria [70].

     7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. [Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12 [71]].

     8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

     8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile [72].

     9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

     10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

     11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni [73].

     12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva [74].

     12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13 [75].

     12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa [76].

     13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [77].

     14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.

 

     Art. 18. (Fondi speciali)

     1. La prima sezione della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano [78].

     2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

     3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'anno successivo la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) [79].

 

     Art. 19. (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)

     1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

     2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17 [80].

 

Titolo VI

IL BILANCIO DELLO STATO

 

Capo I

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

 

     Art. 20. (Anno finanziario)

     1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

     2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

     Art. 21. (Bilancio di previsione)

     1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni [81].

     1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis [82].

     1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

     a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

     b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

     c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

     d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

     e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

     f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

     g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 [83].

     1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari [84].

     1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, nè interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge [85].

     1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione [86].

     2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma [87].

     2-bis. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni [88].

     2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze [89].

     3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

     c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

     d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

     4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonchè la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5 [90].

     5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

     a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonchè quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

     b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

     c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni [91].

     5-bis. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento [92].

     6. [Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa] [93].

     7. [Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:

     a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

     b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni] [94].

     8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3 [95].

     9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

     10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio [96].

     11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio [97]:

     a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 [98];

     b) [una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4 e 5. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale] [99];

     c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter [100];

     d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

     e) [una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento] [101];

     f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

     11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale [102].

     11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare [103].

     12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare [104].

     12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

     a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

     b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

     c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1 [105].

     12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento [106].

     12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

     a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

     b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

     c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento [107].

     12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento [108].

     13. [Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni] [109].

     14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

     15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

     16. [Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare] [110].

     17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 [111].

     18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo [112].

 

     Art. 21 bis. (Accertamento qualificato). [113]

     1. Per accertamento qualificato si intende l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura per un ammontare corrispondente all'importo che lo Stato, avendone diritto sulla base della legislazione vigente, prevede di riscuotere nel triennio di riferimento.

     2. Ai fini della determinazione delle previsioni delle entrate, di cui all'articolo 21, comma 3, lettere b) e c), gli importi da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata sono quelli risultanti dall'accertamento qualificato di cui al comma 1.

     3. I risultati differenziali di cui all'articolo 25, comma 7, sono indicati nel quadro generale riassuntivo avendo a riferimento per l'entrata, quanto alla competenza, le dotazioni risultanti dall'accertamento qualificato.

     4. Resta ferma la vigente disciplina generale relativa all'accertamento e agli obblighi di registrazione delle entrate nonchè alla cura della riscossione.

 

     Art. 22. (Bilancio pluriennale) [114]

     [1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, ed è presentato al Parlamento con riferimento a un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente [115]:

     a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

     b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico [116].

     2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.]

 

     Art. 22 bis. (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri). [117]

     1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo.

     2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio [118].

     3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio.

     5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.

 

     Art. 23. (Formazione del bilancio)

     1. Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse [119].

     1-bis. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1 [120].

     1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore [121].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonchè della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1 [122].

     3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

     a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nonchè alle altre autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter del presente articolo restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

     b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) [123].

     3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti [124].

     3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento [125].

     4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. [La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità] [126].

     5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata [127].

 

     Art. 24. (Integrità, universalità ed unità del bilancio)

     1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

     2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

     3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

     4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

     5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione [128].

     5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività [129].

 

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

 

     Art. 25. (Classificazione delle entrate e delle spese)

     1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

     a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

     b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

     c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

     d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

     e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione [130].

     2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

     a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, quarto periodo [131];

     b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo [132];

     c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli [133].

     2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte [134].

     2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie [135].

     3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

     3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti [136].

     4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

     a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

     b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

     5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza [137].

     6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione [138].

     7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

     a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

     b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

     c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

     d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

 

     Art. 25 bis. (Introduzione delle azioni). [139]

     1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni [140].

     2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.

     3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

     a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;

     b) specificano la finalità della spesa in termini di:

     1) settori o aree omogenee di intervento;

     2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

     3) tipi di attività omogenee;

     4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

     5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

     c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;

     d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

     4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.

     5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.

     6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.

     7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonchè di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.

     8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6 [141].

     8-bis. Conclusa la sperimentazione di cui al comma 7, l'elenco delle azioni può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, i decreti di variazioni di bilancio conseguenti all'approvazione di nuovi leggi, ricorrendone i presupposti, possono istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti, anche nelle more della sperimentazione di cui al comma 7 [142].

 

     Art. 26. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

     1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

     2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio [143].

     3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio [144].

 

     Art. 27. (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)

     1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

     2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate [145].

 

     Art. 28. (Fondo di riserva per le spese impreviste)

     1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

     2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate [146].

     3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

     4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

 

     Art. 29. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

     1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle medesime unità elementari di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento [147].

 

     Art. 30. (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)

     1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio [148].

     2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni:

     a) la rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione;

     b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente [149].

     2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2 [150].

     3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

     a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

     b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.

     4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

     5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

     6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere [151].

     7. [Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data] [152].

     8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche [153].

     9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

     b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

     c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

     d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

     e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

     f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

     g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

     10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

     11. [Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale] [154].

 

     Art. 31. (Garanzie statali)

     1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

 

     Art. 31 bis. (Gestioni fuori bilancio) [155]

     1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

     2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 32. (Esercizio provvisorio)

     1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi [156].

     3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

 

     Art. 33. (Assestamento e variazioni di bilancio)

     1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente [157].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui [158].

     2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla presentazione del disegno di legge di bilancio i cui effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di legge [159].

     3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti [160].

     4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti [161].

     4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti [162].

     4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente [163].

     4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti [164].

     4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica [165].

     4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati [166].

     4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento [167].

     4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare [168].

 

     Art. 34. (Impegno e pagamento). [169]

     1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

     2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di cui al terzo periodo e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'impegno può essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unità elementari di bilancio, di disponibilità finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilità stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio. Nel caso di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, l'impegno di spesa può essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno indicati al secondo periodo del presente comma siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato [170].

     2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti. Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati sono esigibili, sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione dai medesimi funzionari delegati e commisurato all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni assunti per l'esercizio finanziario di riferimento. L'assunzione degli impegni di spesa delegata è possibile solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione dispone una o più aperture di credito in funzione dell'esigibilità delle obbligazioni assunte o programmate dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione, a fronte delle aperture di credito ricevute non si perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno comunicazione all'amministrazione per la corrispondente riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto di riduzione rientra nella disponibilità dell'amministrazione e può essere accreditato nel medesimo esercizio finanziario in favore di altri funzionari delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalità di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, prioritariamente in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati, fermi restando i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del relativo ordine di accreditamento [171].

     3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

     4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

     5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

     6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data [172].

     6-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti:

     a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

     b) alla riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell'ultimo mese dell'anno;

     c) alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione [173].

     6-ter. Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-bis, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purchè i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo [174].

     7. Al fine di garantire una corretta programmazione dell'utilizzo degli stanziamenti di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sulle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica. Il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di aggiornare il piano finanziario dei pagamenti, con riferimento alle unità elementari di bilancio di propria pertinenza, almeno con cadenza mensile, anche in assenza di nuovi impegni e, in ogni caso, in relazione a provvedimenti di variazioni di bilancio adottati ai sensi della normativa vigente in materia di flessibilità in fase di gestione [175].

     7-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati, comunque denominati, il piano finanziario dei pagamenti è predisposto e aggiornato dal dirigente responsabile anche sulla base delle comunicazioni dei funzionari delegati di cui al comma 2-bis [176].

     8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonchè la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

     8-bis. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture regolarmente emesse [177].

     9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.

     10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 7-bis, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi [178].

     11. È fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli [179].

     12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici. Il pagamento delle pensioni nonchè delle competenze fisse ed accessorie al personale dello Stato viene effettuato mediante ordini collettivi di pagamento informatici. Le altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati sono pagate mediante ruoli di spesa fissa informatici [180].

 

     Art. 34. (Impegni) [181]

     1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

     2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

     3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

     4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

     5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

     6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

     7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

 

     Art. 34 bis. (Conservazione dei residui passivi). [182]

     1. Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.

     2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi [183].

     3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.

     4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi [184].

     4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'articolo 34 [185].

     5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione all'utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell'operazione con il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi della legislazione vigente.

     6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato.

     7. La gestione dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

 

     Art. 34 ter. (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi). [186]

     1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni unità elementare di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio [187].

     2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.

     3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.

     4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

     5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

 

     Art. 34 quater. (Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali). [188]

     1. Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonchè per l'espletamento delle attività ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti.

     2. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1.

     3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessità, emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.

 

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

 

     Art. 35. (Risultanze della gestione)

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

     2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate [189].

     3. [Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione] [190].

     4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

 

     Art. 36. (Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)

     1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

     a) conto del bilancio;

     b) conto generale del patrimonio.

     2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:

     a) le entrate di competenza dell'anno, accertate ai sensi dell'articolo 21-bis, versate e rimaste da versare [191];

     b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

     c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

     d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui [192];

     e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

     3. Il conto generale del patrimonio comprende:

     a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

     b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

     4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

     5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.

     6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

     6-bis. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, con riferimento alle entrate finalizzate per legge, sono illustrati, per ciascun Ministero e per unità elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa [193].

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

 

     Art. 37. (Parificazione del rendiconto)

     1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

     2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

 

     Art. 38. (Presentazione del rendiconto)

     1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

 

     Art. 38 bis. (Sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale). [194]

     1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

     2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.

     3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge, definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonchè a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 42 [195].

     4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.

 

     Art. 38 ter. (Piano dei conti integrato). [196]

     1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.

     2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalità:

     a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;

     b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;

     c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonchè il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;

     d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata.

     3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:

     a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;

     b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;

     c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;

     4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.

 

     Art. 38 quater. (Transazione contabile elementare e sua codificazione). [197]

     1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.

     2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

     3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 38 quinquies. (Adeguamento SIOPE). [198]

     1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria.

     2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.

 

     Art. 38 sexies. (Sperimentazione). [199]

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonchè della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.

 

     Art. 38 septies. (Bilancio di genere). [200]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche al fine di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche, ridefinendo e ricollocando conseguentemente le risorse, tenendo conto anche dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis [201].

     1-bis. Ai fini della definizione degli indirizzi metodologici volti all'attuazione del comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Comitato composto da un rappresentante del medesimo Ministero, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonchè da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato [202].

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali [203].

     3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva [204].

 

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

 

     Art. 39. (Analisi e valutazione della spesa)

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

     2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

     3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

     4. Per le attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione [205].

 

     Art. 40. (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità [206].

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

     b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

     1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

     2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

     3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

     c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

     d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

     e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3 [207];

     f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

     g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

     g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito [208];

     h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse [209];

     i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

     l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

     m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

     n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

     o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

     p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

     q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

     4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

 

     Art. 41. (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato) [210]

     [1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

     2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

     3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

     a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

     b) propone gli indicatori di risultato da adottare;

     c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

     d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

     e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

     4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

     5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.]

 

Capo V

RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA [211]

 

     Art. 42. (Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa) [212]

     1. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonchè di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

     b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

     c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

     d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);

     e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;

     f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

     g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonchè dall'articolo 2 della presente legge;

     h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

     2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

     3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.

     4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo.

 

     Art. 43. (Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)

     1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

     a) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     b) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

 

     Art. 44. (Definizione dei saldi di cassa)

     1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

     2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

     3. [Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi] [213].

 

     Art. 44 bis. (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro). [214]

     1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

     2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.

     3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale [215].

 

     Art. 44 ter. (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria). [216]

     1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. In alternativa alla gestione tramite funzionari delegati, le amministrazioni centrali possono stabilire che la gestione prosegua in forma diretta a valere su apposita imputazione del bilancio dello Stato. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria, al fine di mantenere l'operatività delle gestioni contabili interessate, gli introiti derivanti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonchè, limitatamente ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in favore del personale riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle relative gestioni, dall'Unione europea, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati negli stati di previsione dei Ministeri interessati. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. Le restanti somme riguardanti versamenti effettuati dall'Unione europea affluiscono sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono gestite secondo le disposizioni riguardanti il medesimo Fondo di rotazione. Al fine di garantire la continuità operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, nel primo esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del presente comma, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unità elementari di bilancio [217].

     2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.

     3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.

     4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonchè i casi di urgenza e necessità.

     5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

     6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

     7. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

     8. Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2. Nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo [218].

 

     Art. 44 quater. (Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale). [219]

     1. Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui ciò sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale è autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

     2. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale è consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle spese e delle entrate, previste dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti.

     3. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al comma 1, le somme ivi giacenti, unitamente agli interessi maturati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente entro novanta giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

     4. Gli interessi realizzati sui conti bancari e postali intestati alle amministrazioni statali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono accreditati sui predetti conti.

     5. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, titolari di conti presso il sistema bancario e postale per la gestione di risorse provenienti dal bilancio dello Stato o destinate ad affluire all'entrata dello stesso, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità che si avvalgono di conti presso il sistema bancario e postale e con riferimento a ciascun conto corrente anche i dati sintetici della giacenza al 1° gennaio di ogni anno, del totale delle entrate e delle uscite cumulate e il saldo finale riferiti, rispettivamente, a ciascun trimestre dell'anno con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. La mancata trasmissione entro i predetti termini è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione trimestrale è estesa ai soggetti, titolari di conti aperti presso il sistema bancario o postale sui quali sono depositate risorse assegnate per la gestione di specifici interventi, svolti per conto di amministrazioni dello Stato.

     6. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e comunica le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

 

     Art. 45. (Tesoreria degli enti pubblici)

     1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

     Art. 46. (Programmazione finanziaria) [220]

     1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa , viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

     3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attività di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al periodo precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

     4. Al fine di migliorare la prevedibilità degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonchè per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

     5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 è posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato.

     6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.

 

     Art. 47. (Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

     1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

     2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

     4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.

 

     Art. 47 bis. (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato). [221]

     1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.

 

     Art. 48. (Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)

     1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica e in formato elaborabile, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni [222].

     2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro [223].

 

Titolo VIII

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

 

     Art. 49. (Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi [224]:

     a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

     b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

     c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

     d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

     e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

     2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

 

Titolo IX

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

 

     Art. 50. (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

     2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

     b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

     c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

     d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa [225];

     e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

     3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

     4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 51. (Abrogazione e modificazione di norme)

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

     b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

     c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

     2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).

     3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica»;

     b) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

 

     Art. 52. (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

     2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di bilancio. Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio [226].

     3. [Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 è presentata entro il 30 settembre] [227].

     4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

     5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

     6. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2010.

 

     Allegato 1 [228]

 

     Principi contabili generali (1)

     1. Principio della annualità.

     I documenti di bilancio, sia di previsione che di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a un periodo di gestione coincidente con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.

     Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sia di competenza sia di cassa sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

     2. Principio dell'unità.

     Il bilancio dello Stato rappresenta una entità giuridica unica e unitaria, articolata in uno stato di previsione dell'entrata e tanti stati di previsione della spesa corrispondenti al numero dei Ministeri, e, il bilancio di previsione e il Rendiconto generale dello Stato non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune entrate alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione legislativa. Il totale delle entrate finanzia nel suo complesso le amministrazioni e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.

     3. Principio dell'universalità.

     Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonchè i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a ciascuno stato di previsione, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Sono incompatibili con il principio le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizione legislativa consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio.

     4. Principio dell'integrità.

     Il principio dell'integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, richiede che tutte le entrate del bilancio, sia in fase di previsione che di rendicontazione, siano iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, allo stesso modo, le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. È incompatibile con il principio l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi, le oblazioni e simili fatti a scopo determinato.

     Sono invece conformi le riassegnazioni alla spesa, ai fini della gestione e della rendicontazione, di particolari entrate, ove previste da apposita disposizione legislativa. Il medesimo principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali.

     5. Principio della veridicità.

     Il principio della veridicità fa riferimento alla necessità di avere un quadro fedele e corretto che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. Il principio della veridicità si applica ai documenti di rendicontazione e di gestione e anche a quelli di previsione. In questi ultimi il principio si applica attraverso la rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti.

     Il principio della veridicità è integrato dai principi di attendibilità e correttezza e deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.

     I bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile.

     6. Principio dell'attendibilità.

     Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, prevede che le previsioni e in generale tutte le valutazioni sottostanti alle poste di bilancio richiede che si faccia riferimento a valori attendibili e ad analisi e a stime ragionevoli, determinate in conformità alla legislazione vigente e basate su aspettative attendibili di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Le informazioni contabili riportate sono considerate attendibili se sono scevre da errori e distorsioni rilevanti. Le predette informazioni sono altresì considerate affidabili se consentono agli utilizzatori di effettuare comparazioni nel tempo e nello spazio tra settori e livelli territoriali. L'applicabilità di tale principio è estesa anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori del bilancio e al rendiconto e ai relativi documenti accompagnatori.

     7. Principio della correttezza.

     Il principio della correttezza impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione, controllo e rendicontazione. Esso si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previsti da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al Governo della finanza pubblica.

     8. Principio della chiarezza.

     Le informazioni contenute nei bilanci devono essere comprensibili per gli utilizzatori e devono essere esposte in maniera sintetica e analitica, in modo da rendere possibile l'esame dei dati contabili e un'adeguata rappresentazione dell'attività svolta. I documenti di bilancio devono presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali coerente con le definizioni e le classificazioni del bilancio stesso.

     L'adozione di una corretta classificazione dei dati contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica e consente di svolgere le necessarie analisi finalizzate al miglioramento della qualità della spesa. Il principio della chiarezza rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.

     9. Principio della significatività e rilevanza.

     Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. Il procedimento di formazione del bilancio implica elaborazione di previsioni: la correttezza dei dati di bilancio si riferisce sia all'esattezza aritmetica e contabile, sia alla ragionevolezza e all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. Errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari. L'effetto deve essere anche valutato ai fini degli equilibri finanziari ed economici del bilancio di previsione e del rendiconto. L'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con i valori complessivi del sistema di bilancio, e dall'errore giudicato nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione.

     10. Principio della flessibilità.

     Il principio di flessibilità riguarda il bilancio nelle sue fasi di previsione e gestione; la sua attuazione risponde all'esigenza di evitare una eccessiva rigidità nella gestione degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento. Il principio favorisce l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionali delle amministrazioni derivanti da circostanze imprevedibili o straordinarie, garantendo nel contempo l'invarianza della spesa attraverso il reperimento della compensazione nell'ambito degli stanziamenti della medesima unità di voto approvata dal Parlamento e nel rispetto della legislazione vigente. La disciplina vigente di contabilità e finanza pubblica stabilisce varie modalità di applicazione del principio di flessibilità alle quali si rimanda.

     11. Principio della congruità.

     La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.

     La congruità va assicurata attraverso la comparazione tra il bilancio di previsione e i risultati della gestione riportati nel rendiconto.

     La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata, altresì, in relazione agli obiettivi programmati, ai risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso, nonchè della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione.

     12. Principio della prudenza.

     Il principio della prudenza si applica ai documenti contabili di previsione e di rendicontazione, evidenziando che il bilancio finanziario mantiene la sua valenza autorizzatoria e la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi della legislazione vigente, si affianca a fini conoscitivi. Nel bilancio di previsione finanziario, devono essere iscritte solo le entrate effettivamente realizzabili nel periodo considerato, mentre le spese trovano un limite nelle risorse finanziarie iscritte in bilancio in relazione al piano finanziario dei pagamenti nel periodo di riferimento. Nel budget dei costi, previsto dalla normativa vigente, devono essere iscritti solo i valori economici negativi del periodo di riferimento. Nei documenti contabili del rendiconto, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le entrate e i valori economici positivi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le spese e i valori economici negativi devono essere contabilizzati e, quindi, rendicontati, anche se non definitivamente realizzati.

     Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili del bilancio. Il suo mancato rispetto è pregiudizievole ad una rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

     13. Principio della coerenza.

     Il principio della coerenza presuppone l'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione.

     Tali fasi del bilancio e i documenti contabili e non contabili a esse connessi, devono essere strumentali al perseguimento degli obiettivi prefissati. Devono infatti essere collegati da un nesso logico tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

     La coerenza interna implica che: in sede preventiva gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale siano conseguenti agli obiettivi programmatici prefissati e coerenti con i vincoli programmati di bilancio; in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e non pregiudichino gli equilibri finanziari e economici; in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.

     La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione e nel rendiconto. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

     La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione e le direttive e le scelte dell'amministrazione strategiche di altri livelli di Governo anche secondo i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

     14. Principio della continuità, della comparabilità e della costanza.

     Il principio della continuità si fonda sul presupposto che ogni sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di durare nel tempo. In base a tale principio le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare a essere validi nel tempo, nel rispetto del principio dell'annualità, se le condizioni gestionali non richiedono significativi cambiamenti. L'applicazione di tale principio assolve alla finalità di garantire la stabilità dell'applicazione delle regole generali di finanza pubblica consentendo la comparabilità nel tempo e nello spazio tra i settori, i livelli territoriali e tra i diversi valori riportati nei documenti contabili. Il requisito di comparabilità non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione.

     I dati contabili rilevati nella successione del tempo devono poi essere correttamente rappresentati nelle scritture contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

     I principi della continuità e della comparabilità sopra richiamati sono integrati dal principio della costanza che richiede la stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro e prescrive, nel caso di deroghe ai criteri di valutazione per intervenute modifiche adottate a livello normativo o amministrativo, che siano descritte nei documenti allegati al bilancio le motivazioni che le hanno determinate, evidenziando i relativi effetti sui bilancio di previsione e sul rendiconto.

     15. Principio della verificabilità.

     Le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione devono essere verificabili. La verificabilità impone che si possa ricostruire attraverso l'esame delle informazioni disponibili, anche a livello documentale, il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni compatibilmente con gli obiettivi e le priorità prefissate e alla definizione dei contenuti dei bilanci e dei rendiconti.

     16. Principio della neutralità e imparzialità.

     La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non è condizione per far venir meno l'imparzialità, la ragionevolezza e la verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla base dei procedimenti e delle metodologie a cui la preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono come requisiti essenziali, la competenza e la correttezza tecnica, tenendo sempre in considerazione la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legislazione vigente.

     17. Principio della trasparenza.

     Il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici rientra tra gli obiettivi da conseguire per il bilancio dello Stato. La classificazione della spesa per finalità per missioni e programmi costituisce uno dei principali strumenti che consente di rafforzare il legame tra le risorse stanziate, ai sensi delle autorizzazioni legislative di spesa, e gli obiettivi perseguiti dall'azione pubblica. La classificazione della spesa secondo la finalità, le missioni e i programmi, permette, inoltre, di allocare in modo più efficace ed efficiente le risorse disponibili tra i diversi settori di intervento e di rappresentare con maggiore chiarezza gli obiettivi perseguiti dall'azione amministrativa. Secondo tale principio i sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e con quella funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari. L'affiancamento, a fini conoscitivi, della contabilità economica a quella finanziaria, che si realizza mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili e mediante l'utilizzo del piano dei conti integrato, garantisce la qualità dei dati di finanza pubblica e rende possibile una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile e una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili stessi.

     18. Principio della pubblicità.

     Il sistema di bilancio assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati. Affinchè i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale, devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti. Il rispetto del principio della pubblicità presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione nel contesto della comunità amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali e ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; ciò è fondamentale per la fruibilità delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio. Per promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, le Amministrazioni rendono disponibili nei propri siti web istituzionali, specifiche sezioni (Amministrazione trasparente, OpenData ecc.) attraverso cui sono resi accessibili al cittadino i dati e le informazioni previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal «Freedom of Information Act» o FOIA per garantire la trasparenza.

     19. Principio del pareggio di bilancio.

     Il principio del pareggio di bilancio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economico-patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economico-patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio. Nel sistema del bilancio dello Stato, il principio del pareggio finanziario deve essere rispettato sia in fase di previsione, che in fase di rendicontazione. Il pareggio finanziario di bilancio va inteso considerando tra le entrate destinate a assicurare la realizzazione delle spese previste in fase previsionale anche l'accensione di prestiti.

     20. Principio della competenza finanziaria.

     Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio. Le previsioni del bilancio finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo i limiti per le autorizzazioni di impegno e pagamento. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'amministrazione, devono essere registrate nelle scritture contabili. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale l'amministrazione prevede di riscuotere le entrate inerenti a tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura. L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva; il titolo giuridico che supporta il credito; l'individuazione del soggetto debitore; l'ammontare del credito; la relativa scadenza. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L'assunzione dell'impegno è possibile solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi sopra richiamati, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. Nella contabilità finanziaria (per l'intero sistema di bilancio), accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Si intendono per versate le somme incassate dalla Tesoreria di pertinenza del bilancio dello Stato. Si intendono per pagate le somme erogate dalla Tesoreria per conto del bilancio dello Stato. L'ordinazione e il pagamento della spesa avviene previa predisposizione di un piano finanziario che tiene conto della esigibilità della spesa stessa. Gli incassi e i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il Tesoriere li ha effettuati.

     21. Principio della competenza economica.

     Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato svolge e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute e/o acquisite, anche se non direttamente concretizzate attraverso movimenti finanziari. Il sistema integrato di scritturazioni contabili (o contabilità integrata) permette di rilevare le movimentazioni contabili di natura economico-patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica, in relazione all'obiettivo di perseguire una maggiore qualità e trasparenza dei dati di finanza pubblica.

     Il principio si applica anche alle rilevazioni di contabilità analitica (budget e rendiconto economico). L'analisi economica delle operazioni richiede la preliminare individuazione del cosiddetto mercato relativo alla produzione di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato: data la peculiarità di tali Amministrazioni la loro produzione (mercato per la collettività) ha natura prevalentemente non vendibile, pur potendo essere presenti anche beni e servizi con caratteristiche simili ai beni e servizi privati. A partire da tale fondamentale caratteristica va operata una distinzione tra fatti direttamente collegati a un processo di scambio (acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o semi gratuito), che danno luogo a costi e/o ricavi, e fatti per i quali il processo di scambio sul mercato di beni e servizi è assente, in quanto relativi ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, altro) che danno luogo a proventi e oneri. Occorre, quindi, definire gli elementi necessari per l'imputazione dei ricavi e dei costi per le Amministrazioni centrali dello Stato e anche per gli altri componenti economici positivi e negativi. Nel caso di processo di scambio sul mercato attraverso acquisizione di risorse umane e strumentali, trasformazione e vendita o messa a disposizione a titolo gratuito o semi gratuito, la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile ai contenuti dei principi contabili nazionali applicati alla contabilità civilistica (OIC 11), applicabili anche agli altri componenti positivi e negativi della gestione dell'esercizio. I ricavi, come regola generale, devono essere rilevati quando si verificano le seguenti due condizioni: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non solamente formale del titolo di proprietà per i beni e servizi resi. Tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o messa a disposizione del bene o dal momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili, se servizi di tipo vendibile, o sono resi quando si tratta di servizi messi a disposizione a titolo semi gratuito. I costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio, se si tratta di un bene o servizio vendibile. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza economica e intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti. D'altra parte, considerando che la produzione delle Amministrazioni centrali dello Stato consiste prevalentemente nel mettere a disposizione dell'intera collettività, e anche dei singoli individui, beni o servizi a titolo gratuito o semi gratuito la correlazione sopra indicata non è riscontrabile nella maggior parte dei casi. Pertanto, in tali casi i costi associati al processo produttivo che comunque ha avuto luogo, vanno rappresentati in corrispondenza all'erogazione del servizio o della prestazione o della messa a disposizione del bene. Per quanto riguarda le altre operazioni non connesse alla produzione di beni e servizi ma di natura erogativa o impositiva (nelle quali rientrano i proventi tributari, gli oneri per trasferimenti e contributi senza controprestazione) che rappresentano una consistente parte delle attività delle Amministrazioni centrali dello Stato dando luogo a proventi e oneri, la rilevazione avviene quando l'evento è certo; l'effettività dell'evento può essere collegata anche alla relativa manifestazione finanziaria, salvo specifiche operazioni a destinazione vincolata.

     22. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

     Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma costituisce una specificazione del principio della veridicità. L'informazione contabile deve rappresentare fedelmente e in modo veritiero le operazioni e i fatti avvenuti durante l'esercizio; è necessario, quindi, che tali operazioni e fatti siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva, tenendo conto della realtà che li ha generati. La sostanza finanziaria, economica e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ciascuna amministrazione rappresenta, congiuntamente alla disciplina autorizzatoria, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

 

(1) I principi contabili generali si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni recate dai decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

     Allegato 1 [229]

     PRINCIPI CONTABILI GENERALI

     Principio della annualità

     I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.

     Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

     Principio dell'unità

     Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalità delle spese durante la gestione.

     Principio della universalità

     È necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonchè i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento.

     Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio.

     Principio della integrità

     Attraverso l'applicazione del principio della integrità, che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalità, sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non è possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

     Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.

     Principio della veridicità

     Il principio della veridicità fa riferimento al principio del true and fair view, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria.

     Tale principio della veridicità si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali è da intendersi il principio di veridicità come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

     Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicità deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.

     I bilanci che non rispettano il principio della veridicità non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile.

     Principio della attendibilità

     Il principio dell'attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonchè da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.

     Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa.

     L'oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio.

     Principio della correttezza

     Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione. Pertanto, è necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali.

     Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

     Principio della chiarezza o comprensibilità

     Il principio della chiarezza o comprensibilità rafforza il contenuto del principio della veridicità, in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.

     Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talchè il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica.

     Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attività svolta e dei sistemi contabili adottati.

     Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva.

     Principio della trasparenza

     Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza.

     La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.

     Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

     Le missioni evidenziano le fondamentali finalità dell'azione pubblica, nonchè uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un più trasparente e tempestivo raccordo tra la finalità della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi.

     Principio della significatività e rilevanza

     Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.

     Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.

     Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci.

     Principio della flessibilità

     Il principio di flessibilità riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidità nella gestione. Il principio è volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo.

     Le norme di contabilità pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalità di intervento, in coerenza al principio di flessibilità, come:

     la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo;

     particolari modalità di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non è stato approvato uno specifico fondo di riserva;

     la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilità previsionale è accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata motivazione per essere effettuata.

     Principio della congruità

     La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio.

     La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione.

     Principio della prudenza

     Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione.

     Nel bilancio di previsione, e più precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

     Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.

     Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

     Principio della coerenza

     Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, è indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.

     La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneità ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati.

     Principio della continuità

     Il principio della continuità è fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Infatti il principio della continuità introduce espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti.

     Principio della costanza

     La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuità e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonchè per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio.

     Principio della comparabilità

     Il principio della comparabilità si collega al principio della costanza e continuità dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci.

     Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è necessario ed indispensabile ai fini della comparabilità spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili.

     Il requisito di comparabilità non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi più adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili.

     Principio della verificabilità

     L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria.

     Principio della imparzialità (Neutralità)

     La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per sè il mancato rispetto dell'imparzialità, della ragionevolezza e della verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio.

     Principio della pubblicità

     Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie.

     Il principio della pubblicità evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti.

     Principio degli equilibri di bilancio

     L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio.

     Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione.

     Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione.

     Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto più ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) è garanzia della capacità di perseguire le finalità proprie di ogni amministrazione pubblica.

     L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilità finanziaria nel tempo, ma non sempre è vero anche il contrario.

     Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata. Tale principio evidenzia, altresì, anche la necessità di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree più ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori.

     Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessità di prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio.

     Principio della competenza finanziaria

     Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

     Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.

     Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

     L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

     (a) la ragione del credito che dà luogo alla obbligazione attiva;

     (b) il titolo giuridico che supporta il credito;

     (c) l'individuazione del soggetto debitore;

     (d) l'ammontare del credito;

     (e) la relativa scadenza.

     L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalità relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che dà luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica è perfetta.

     Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

     (a) la ragione del debito;

     (b) la determinazione della somma da pagare;

     (c) il soggetto creditore;

     (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

     Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione.

     Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilità finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

     In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonchè dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.

     Principio della competenza economica

     Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilità economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

     La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.

     Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce.

     Il presente principio è riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo.

     La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, è necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi:

     integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche;

     definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici;

     ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione.

     L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi.

     Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n.11 dei dottori commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attività amministrative pubbliche, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.

     Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni:

     il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;

     l'erogazione è avvenuta, cioè si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà per i beni o servizi resi.

     Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.

     I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:

     per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi;

     per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio ne è l'ammortamento);

     per imputazione diretta di costi perchè associati a funzioni istituzionali, perchè associati al tempo, o perchè sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando:

     a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilità già nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilità;

     b) non sia più esistente, identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

     c) l'associazione o la ripartizione delle utilità del costo su base razionale e sistematica non risulti più di sostanziale rilevanza.

     In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si è realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione).

     Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

     Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicità e della significatività di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà che li ha generati.

     La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finchè non vi siano norme che ne limitino l'impiego.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 1 ottobre 2010, n. 163.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[6] Alinea così modificato dall'art. 4 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[7] Lettera così modificata dall'art. 5 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[12] Comma così sostituito dall'art. 42 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[14] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[15] Lettera abrogata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[16] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[18] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[19] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[20] Comma modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e abrogato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[21] Comma modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e abrogato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[22] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[23] Comma inserito dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[24] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[25] Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.

[26] Lettera già modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[27] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.

[29] Lettera abrogata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[30] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[31] Comma inserito dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[33] Comma inserito dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[34] Comma inserito dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[35] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[36] Lettera così modificata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[37] Lettera inserita dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[38] Lettera abrogata dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[39] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[40] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[41] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[42] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[43] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[44] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[45] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.

[46] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[47] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[48] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[49] Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[50] Lettera così modificata dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[51] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[52] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[53] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[54] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[55] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[56] Articolo modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, sostituito dall'art. 6 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e abrogato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[57] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[58] Lettera così modificata dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[59] Comma modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e così sostituito dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[60] Comma inserito dall'art. 8 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

[61] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[62] Comma inserito dall'art. 1, comma 533, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[63] Comma inserito dall'art. 1, comma 533, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[64] Alinea così modificato dall'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[65] Lettera inserita dall'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[66] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[67] Comma inserito dall'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[68] Comma inserito dall'art. 3 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[69] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[70] Comma inserito dall'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[71] Il quarto e quinto periodo sono stati soppressi dall'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[72] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[73] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quater per effetto dell'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[74] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quater per effetto dell'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[75] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quater per effetto dell'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[76] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quater per effetto dell'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[77] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[78] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[79] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[80] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[81] Comma modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e così sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[82] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[83] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[84] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[85] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[86] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[87] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[88] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[89] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[90] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[91] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[92] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[93] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[94] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[95] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[96] Comma già modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[97] Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[98] Lettera già modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3, dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[99] Lettera modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e abrogata dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[100] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[101] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[102] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 160, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[103] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[104] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quinquies per effetto dell'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[105] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quinquies per effetto dell'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[106] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quinquies per effetto dell'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[107] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quinquies per effetto dell'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[108] L'originario comma 12 è stato così sostituito dagli attuali commi da 12 a 12 quinquies per effetto dell'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[109] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[110] Comma modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[111] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90, dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[112] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[113] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[114] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[115] Alinea già modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[116] Lettera così modificata dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[117] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[118] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[119] Comma già modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[120] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[121] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93.

[122] Comma già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93.

[123] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[124] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[125] Comma inserito dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[126] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[127] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93.

[128] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[129] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[130] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[131] Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[132] Lettera sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e così modificata dall'art. 4 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[133] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[134] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[135] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[136] Comma inserito dall'art. 4 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[137] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[138] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[139] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[140] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[141] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[142] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[143] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[144] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[145] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[146] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[147] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[148] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[149] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[150] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[151] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[152] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[153] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[154] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 9.

[155] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.

[156] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[157] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[158] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[159] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[160] Comma modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e così sostituito dall'art. 5 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[161] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 sexies per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[162] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 sexies per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[163] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 sexies per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[164] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 sexies per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[165] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 sexies per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[166] L'originario comma 4 è stato così sostituito dagli attuali commi da 4 a 4 sexies per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[167] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[168] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[169] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 9. Per il testo previgente, vedi infra.

[170] Comma già modificato dall'art. 6 della L. 4 agosto 2016, n. 163 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[171] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[172] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[173] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[174] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[175] Comma già modificato dall'art. 6 della L. 4 agosto 2016, n. 163 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[176] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[177] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[178] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[179] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[180] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[181] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93.

[182] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 9.

[183] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[184] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[185] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[186] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 9.

[187] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[188] Articolo inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[189] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[190] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[191] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[192] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[193] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[194] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[195] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[196] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[197] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[198] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[199] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90. Per una modifica vedi l'art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[200] Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[201] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[202] Comma inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[203] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[204] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[205] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[206] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[207] Lettera così modificata dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[208] Lettera inserita dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[209] Lettera così modificata dagli artt. 3 e7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[210] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[211] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[212] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[213] Comma abrogato dall'art. 8 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[214] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[215] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[216] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[217] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[218] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[219] Articolo inserito dall'art. 10 della L. 4 agosto 2016, n. 163 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

[220] Articolo così sostituito dall'art. 22 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

[221] Articolo inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 9.

[222] Comma sostituito dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e così modificato dall'art. 11 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[223] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[224] Alinea così modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[225] Lettera così modificata dall'art. 5 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[226] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[227] Comma sostituito dall'art. 6 della L. 7 aprile 2011, n. 39 e abrogato dall'art. 2 della L. 4 agosto 2016, n. 163.

[228] Allegato aggiunto per effetto dell'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 e così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 11. Per il testo previgente vedi infra.

[229] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.