§ 27.6.149 - L. 29 ottobre 1984, n. 720.
Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:29/10/1984
Numero:720


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 27.6.149 - L. 29 ottobre 1984, n. 720.

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

(G.U. 29 ottobre 1984, n. 298).

 

Art. 1.

     Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

     Con decreti del Ministro del tesoro è fissato il tasso d'interesse per le contabilità speciali fruttifere e sono altresì disciplinati le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

     Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilità speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale [1].

     Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria nelle contabilità speciali fruttifere e infruttifere.

     All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 1 bis. [2]

     1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro II del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore.

     2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo o responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

     3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

     4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonché i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge.

     4 bis. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge [3].

 

     Art. 2.

     Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

     Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119.

     Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

     Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B.

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 3.

     Nel primo comma dell'art. 40 della L. 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'art. 35, quattordicesimo comma, della L. 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: «per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare» sono sostituite dalle parole: «per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare» e le parole: «che costituisce il limite del sei per cento» sono sostituite dalle altre: «che costituisce il limite del quattro per cento». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: «Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro».

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Tabella A [4]

 

- Accademia nazionale dei Lincei

- Aereo club d'Italia

- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)

- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)

- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

- Agenzia nazionale turismo

- Agenzia per il terzo settore

- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)

- Agenzia spaziale italiana (ASI)

- Autorità d'ambito

- Autorità garante della concorrenza e del mercato

- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

- Autorità portuali

- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

- Aziende di promozione turistica

- Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale

- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)

- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura [5]

- Club alpino italiano

- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione

- Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali

- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti

- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)

- Consorzi interuniversitari

- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonchè altri enti pubblici

- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali

- Consorzio canale Milano-Cremona-Po

- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona

- Croce Rossa Italiana [6]

- DigitPA

- Ente acquedotti siciliani

- Ente Acque della Sardegna

- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione

- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione

- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)

- Ente zona industriale di Trieste

- Enti parchi nazionali

- Enti parchi regionali

- Enti provinciali per il turismo

- Enti regionali di sviluppo agricolo

- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali

- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como

- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l.

- Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)

- Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007)

- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D. Lgs. n. 288/2003)

- Istituti zooprofilattici sperimentali

- Istituto agronomico per l'oltremare

- Istituto centrale di statistica (ISTAT)

- Istituto italiano di studi germanici

- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente

- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)

- Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi"

- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)

- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)

- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)

- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)

- Istituto nazionale economia agraria (INEA)

- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)

- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)

- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)

- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs n. 267/2000

- Lega italiana per la lotta contro i tumori

- Lega navale italiana

- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi"

- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati

- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura

- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992

- Province

- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Scuola superiore dell'economia e delle finanze

- Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli

- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti

- Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale

 

 

Tabella B [7]

 

- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

- Agenzia Industrie Difesa

- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

- Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)

- Ente nazionale risi

- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)

- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

- Istituto superiore di sanità (ISS)

 


[1] Il tasso di interesse di cui al presente comma è stato determinato, da ultimo, nella misura dello 0,001% lordo dall'art. unico del Decreto 9 giugno 2016.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 24 bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni in L. 29 ottobre 1987, n. 440.

[3] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[4] Tabella da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 29 novembre 2011. L'art. 1 del D.P.C.M. 28 dicembre 2012 ha inserito la scuola superiore della magistratura nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 24 giugno 2014 ha inserito l'Istituto storico italiano per il Medio Evo nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 19 settembre 2014 ha inserito la società regionale per la sanità So.Re.Sa. S.p.A. e l'Accademia della Crusca nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 26 giugno 2015 ha inserito l'Autorità nazionale anticorruzione ed escluso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dalla presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 20 luglio 2017 ha inserito l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 28 dicembre 2017 ha inserito la Scuola Archeologica Italiana in Atene nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 15 maggio 2018 ha inserito il Comitato italiano paralimpico nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 24 maggio 2018 ha inserito l'ente ospedaliero «Ospedali Galliera» nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 23 novembre 2018 ha inserito le Società della salute di cui all'art. 71-bis della L.R. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 21 dicembre 2018 ha inserito le destinazioni turistiche di cui alla L.R. Emilia Romagna 25 marzo 2016, n. 4 nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 9 gennaio 2019 ha inserito l'Agenzia italiana del farmaco nella presente Tabella. L'art. 1 del D.P.C.M. 16 aprile 2019 ha inserito l'Ente geopaleontologico di Pietraroja (BN) nella presente Tabella.

[5] Capoverso inserito dall'art. 1, comma 391, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[6] Spostata dalla tab. B per effetto dell'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2018.

[7] Tabella da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 29 novembre 2011 e così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2018.