§ 27.1.223 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.
Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:04/03/2014
Numero:54


Sommario
Art. 1 . Ambito di applicazione
Art. 2 . Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196
Art. 3 . Controlli
Art. 4 . Tabella di riconciliazione
Art. 5 . Gestioni fuori bilancio
Art. 6 . Disposizioni finali


§ 27.1.223 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 54.

Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

(G.U. 1 aprile 2014, n. 76)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale»;

     Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

     Vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

     Visto l'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, che ha dato delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie ricomprese negli elenchi di cui agli allegati A e B;

     Visto l'articolo 8 della legge 6 agosto 2013, n. 96, che ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 2011/85/UE seguendo anche il criterio direttivo specifico di coordinare l'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonchè con le disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

     Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto detta le disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, integrative delle disposizioni già vigenti e, in particolare, di quelle contenute nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, e nella legge 24 dicembre 2012, n. 243.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196

     1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

     «c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e di bilancio della Commissione più aggiornate e illustra le differenze più significative tra lo scenario macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento alle variabili esogene adottate.».

     b) all'articolo 10, comma 2, lettera e), dopo le parole «obiettivi programmatici» sono inserite le seguenti «definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo».

     c) All'articolo 10, comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

     «l) informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.»

     d) Dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

     «Art. 10 ter. Monitoraggio previsioni

     1. L'Ufficio parlamentare di bilancio istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 svolge le attività previste dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenendo conto anche delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Il Governo fornisce allo stesso Ufficio le informazioni necessarie per la valutazione delle previsioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

     2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono resi pubblici secondo modalità e tempi stabiliti dall'Ufficio parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione dei documenti di finanza pubblica e sono opportunamente considerati per l'elaborazione di successivi documenti.

     3. Qualora i risultati della valutazione evidenzino un errore significativo rispetto alle risultanze di consuntivo, che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento, nonchè le eventuali azioni che intende intraprendere.».

 

     Art. 3. Controlli

     1. I controlli sui sistemi di contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE sono svolti secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, per quanto riguarda le Amministrazioni centrali e gli enti da queste vigilati, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

     2. Agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè agli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

     3. Presso gli enti di cui al comma 2, con esclusione dei Ministeri, la verifica, da parte degli organi interni di controllo, dell'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio riguarda anche la corretta classificazione delle entrate e delle spese disposto in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     4. Entro il 31 dicembre 2014 si provvede, laddove necessario, a modificare gli statuti degli enti ed organismi pubblici al fine di ecepire le disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 4. Tabella di riconciliazione

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Istat, pubblica una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa o dati equivalenti della contabilità pubblica, qualora, i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili, e i dati basati sulle norme SEC 95.

     2. La tabella di riconciliazione viene aggiornata ogni volta che intervengono significative modifiche metodologiche o si rendono disponibili nuove fonti.

 

     Art. 5. Gestioni fuori bilancio

     1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

 

Art. 31 bis. Gestioni fuori bilancio

     1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari.

     2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rese disponibili mediante allegato conoscitivo per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati nel disegno di legge di bilancio, secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 6. Disposizioni finali

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

     3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.