§ 63.1.44 - D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:08/02/1995
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Art. 3.  Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
Art. 4.  Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive.
Art. 5.  Gestione delle aree industriali.
Art. 6.  Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca.
Art. 7 . Disposizioni in materia di lavori pubblici.
Art. 8.  Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile
Art. 9.  Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Art. 10.  Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione
Art. 11.  Disposizioni relative al commissario liquidatore.
Art. 12. Disposizioni in materia fiscale      1. L'agevolazione di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, [...]
Art. 13.  Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Art. 14.  Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64.
Art. 15.  Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 16.  Disposizioni in materia di interventi cofinanziati.
Art. 17.  Attività dell'IPI, ex IASM.
Art. 18.  Attività del FORMEZ e della SVIMEZ.
Art. 19.  Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti.
Art. 20.  Disposizioni sulla società per azioni per la gestione degli impianti idrici.
Art. 21.  Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 63.1.44 - D.L. 8 febbraio 1995, n. 32. [1]

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

(G.U. 9 febbraio 1995, n. 33).

 

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

     a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

     a bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

     1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

     2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

     3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2. [2]

     b) [3]

     c) [4]

     d) [5]

     e) [6]

      [7]

     2. [8]

     3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     3 bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare [9] .

 

          Art. 2. Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi.

     2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del Nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'art. 9, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del Nucleo ispettivo l'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, fermo restando il trattamento stipendiale in godimento. Lo stesso diritto di opzione è riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione.

     3. All'art. 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro anni".

     4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'art. 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è aumentato di due unità. Per le medesime esigenze quindici unità di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in qualità di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. Ai predetti assistenti è attribuita una indennità di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che è assorbente di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3.

     5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1994.

 

          Art. 3. Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     1. Il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

     (omissis)

     2. I mutui previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonchè dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonchè con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

     3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 415 del 1992, secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituto dal comma 1.

     4. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, possono essere direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma 5-bis dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo.

     5. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11 quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

     6. Le disponibilità esistenti sui conti di gestione già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continuano a poter essere utilizzate da parte degli enti beneficiari, previa autorizzazione da parte delle amministrazioni statali rispettivamente competenti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel limite dell'importo relativo a ciascun progetto e nel rispetto delle specifiche destinazioni quali risultanti dall'ultima delibera di impegno adottata dalla predetta Agenzia. Gli interessi maturati nei predetti conti di gestione, nonchè le somme relative a progetti per i quali non siano intervenute, entro il termine del 10 agosto 1994, le rendicontazioni e le autorizzazioni di cui alla medesima disposizione, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

     7. Alle aperture di credito a favore di funzionari delegati disposte presso le tesorerie dello Stato per l'utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

 

          Art. 4. Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive.

     1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c), ed e) dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonchè la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

     2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

     3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonchè nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti.

     4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle società di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalità le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.

     5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonchè le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonchè a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     7. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6.

     8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

     9. Al comma 2 dell'art. 74 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: "comprese quelle di infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari".

     10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

     11. I mutui di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere utilizzati anche per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

          Art. 5. Gestione delle aree industriali.

     1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

     2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla avvenuta presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

     3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.

     4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , e successive modificazioni e integrazioni.

     5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1 novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

     6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'art. 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a più rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario.

     7. L'Avvocatura generale dello Stato può esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 6. Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca.

     1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo, nonchè le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

     2. [10]

     3. [11]

     4. [12].

     5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato art. 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

     6. [13]

     7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dalle leggi vigenti.

     8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative ai progetti "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio" e "TERRA del Sud - Tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud" ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto "Polimodello informativo per servizi pubblici".

 

          Art. 7. Disposizioni in materia di lavori pubblici.

     1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: (omissis)

     2. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: (omissis)

     3. Dopo l'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto il seguente: (omissis)

     4. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis)

     5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

 

          Art. 8. Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile

.     1. Per le opere idriche o irrigue già eseguite o in corso di esecuzione da parte della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta o con compiti di alta sorveglianza, provvedono il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per quanto di competenza, anche tramite il commissario ad acta.

 

          Art. 9. Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

     1. L'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti: (omissis)

 

          Art. 10. Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione

     1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

     2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonchè al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unità, per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini.

     3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le società il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), può presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonchè da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento.

     4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonchè dalle società da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera b), ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve essere integrata, entro il 31 dicembre 1994, con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza all'Amministrazione di assegnazione, intesa a trasformare il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'organismo di provenienza, in una polizza assicurativa individuale da stipularsi a cura ed a carico dell'organismo stesso, che garantisca la liquidazione di tale emolumento con le somme dovute per rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri contemplati dalla disciplina regolatrice il trattamento di fine rapporto del pregresso rapporto con l'organismo di provenienza e vigente al momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. Tale liquidazione avverrà in aggiunta a quella dell'indennità di buonuscita. I periodi di servizio pregressi, coperti dalla polizza individuale, non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita. Dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa individuale dovrà essere data immediata comunicazione all'amministrazione di assegnazione.

     5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione.

     6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità a qualunque titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

     7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

 

          Art. 11. Disposizioni relative al commissario liquidatore.

     1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia".

     2. Al comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,".

     3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche ed economali delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, i contratti in essere alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonchè relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, già prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarità è subentrato, a far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze relative al centro di elaborazione dati già operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale dello Stato.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni competenti, previa verifica della loro indispensabilità per assicurare la continuità dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3.

     5. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti: (omissis)

 

          Art. 12. Disposizioni in materia fiscale

     1. L'agevolazione di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'art. 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993 [14].

     2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

 

          Art. 13. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

     1. Al fine dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

 

          Art. 14. Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 8.

 

          Art. 15. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Conseguentemente il soggetto concedente o appaltante provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

     2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

 

          Art. 16. Disposizioni in materia di interventi cofinanziati.

     1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis)

 

          Art. 17. Attività dell'IPI, ex IASM.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3.

     2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI.

 

          Art. 18. Attività del FORMEZ e della SVIMEZ.

     1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del CIPE del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

     2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese, e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, a carico del quale sono considerate anche le somme necessarie per il funzionamento del FORMEZ. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previsto dall'art. 6, comma 1, del presente decreto.

     4. Ferme restando le proprie finalità istituzionali, il FORMEZ può essere destinatario di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato, sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

     5. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle are economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'art. 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993 come sostituito dall'art. 3.

 

          Art. 19. Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti.

     1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo.

     2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie.

     3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla società Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.

     4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.

     5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonchè per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali [15] .

     6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attività, di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.

     7. Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, "dichiarate chiuse" trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attività creditizie.

     8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale.

     9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.

 

          Art. 20. Disposizioni sulla società per azioni per la gestione degli impianti idrici.

     1. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le parole: "una o più società per azioni cui è affidata la gestione degli impianti idrici" sono sostituite dalle seguenti: "una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici,". I commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 10 sono sostituti dai seguenti: (omissis)

     2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli scopi sociali della società di cui al presente articolo continua a provvedersi mediante trasferimenti disposti dal Ministro del tesoro, a valere sulle somme individuate allo scopo dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 3.

 

          Art. 21. Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro.

     1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994 [16], dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

     2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonchè per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'art. 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

 

          Art. 22. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 7 aprile 1995, n. 104.

[2] Lettera aggiunta dall' art. 27 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

[3] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[5] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[6] Lettera abrogata dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[7] Lettera prima aggiunta dall'art. 8 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 e poi abrogata dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[8] Comma abrogato dall’art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[9] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[10] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con decorrenza dal 18 febbraio 2001, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del D.M. 8 agosto 2000 (G.U. 18 gennaio 2001, n. 14 S.O.) attuativo dell'art. 6 dello stesso D.Lgs. 297/99.

[11] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con decorrenza dal 18 febbraio 2001, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del D.M. 8 agosto 2000 (G.U. 18 gennaio 2001, n. 14 S.O.) attuativo dell'art. 6 dello stesso D.Lgs. 297/99.

[12] Comma prima modificato dal D.L. 23 giugno 1995, n. 244, e, successivamente, abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con decorrenza dal 18 febbraio 2001, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del D.M. 8 agosto 2000 (G.U. 18 gennaio 2001, n. 14 S.O.) attuativo dell'art. 6 dello stesso D.Lgs. 297/99.

[13] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con decorrenza dal 18 febbraio 2001, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del D.M. 8 agosto 2000 (G.U. 18 gennaio 2001, n. 14 S.O.) attuativo dell'art. 6 dello stesso D.Lgs. 297/99.

[14] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[15] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[16] L’art. 5 della L. 27 marzo 2001, n. 122, fissa il presente termine in tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa L. 122/2001.