§ 1.2.198 - Regolamento 19 gennaio 2009, n. 73.
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:19/01/2009
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Finanziamento dei pagamenti diretti
Art. 4.  Requisiti principali
Art. 5.  Criteri di gestione obbligatori
Art. 6.  Buone condizioni agronomiche e ambientali
Art. 7.  Modulazione
Art. 8.  Massimali netti
Art. 9.  Importi risultanti dalla modulazione
Art. 10.  Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri
Art. 11.  Disciplina finanziaria
Art. 12.  Sistema di consulenza aziendale
Art. 13.  Obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati
Art. 14.  Campo di applicazione
Art. 15.  Elementi del sistema integrato
Art. 16.  Banca dati informatizzata
Art. 17.  Sistema di identificazione delle parcelle agricole
Art. 18.  Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto
Art. 19.  Domande di aiuto
Art. 20.  Verifica delle condizioni di ammissibilità
Art. 21.  Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità
Art. 22.  Controlli della condizionalità
Art. 23.  Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità
Art. 24.  Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità
Art. 25.  Importi risultanti dalla condizionalità
Art. 26.  Compatibilità dei regimi di sostegno con il sistema integrato
Art. 27.  Informazione e controllo
Art. 28.  Requisiti minimi per il percepimento di pagamenti diretti
Art. 29.  Pagamenti
Art. 30.  Clausola di elusione
Art. 31.  Forza maggiore e circostanze eccezionali
Art. 32.  Riesame
Art. 33.  Diritti all'aiuto
Art. 34.  Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile
Art. 35.  Dichiarazione degli ettari ammissibili
Art. 36.  Modifica dei diritti all'aiuto
Art. 37.  Domande multiple
Art. 38.  Uso dei terreni in caso di integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli
Art. 39.  Uso dei terreni per la produzione di canapa
Art. 40.  Massimali nazionali
Art. 41.  Riserva nazionale
Art. 42.  Diritti all'aiuto non utilizzati
Art. 43.  Trasferimento di diritti all'aiuto
Art. 44.  Condizioni applicabili ai diritti speciali
Art. 45.  Revisione dei diritti all'aiuto
Art. 46.  Attribuzione a livello regionale del massimale nazionale di cui all'articolo 40
Art. 47.  Regionalizzazione del regime di pagamento unico
Art. 48.  Revisione dei diritti all'aiuto
Art. 49.  Superfici prative
Art. 50.  Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto stabiliti a norma della presente sezione
Art. 51.  Disposizioni generali
Art. 52.  Pagamenti per le carni ovine e caprine
Art. 53.  Pagamenti per i bovini
Art. 54.  Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli
Art. 55.  Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie
Art. 56.  Domande di sostegno
Art. 57.  Riserva nazionale
Art. 58.  Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'articolo 40
Art. 59.  Assegnazione di diritti all'aiuto
Art. 60.  Agricoltori privi di ettari ammissibili
Art. 61.  Superfici prative
Art. 62.  Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto
Art. 63.  Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico
Art. 64.  Integrazione del sostegno accoppiato escluso dal regime di pagamento unico
Art. 65.  Integrazione del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico
Art. 66.  Integrazione facoltativa del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico
Art. 67.  Integrazione anticipata del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico
Art. 68.  Norme generali
Art. 69.  Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico
Art. 70.  Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante
Art. 71.  Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali
Art. 72.  Disposizioni transitorie
Art. 73.  Campo di applicazione
Art. 74.  Condizioni e importo dell'aiuto
Art. 75.  Superfici
Art. 76.  Superamento della superficie
Art. 77.  Portata e importo dell'aiuto
Art. 78.  Condizioni
Art. 79.  Campo di applicazione
Art. 80.  Importo e ammissibilità
Art. 81.  Superficie
Art. 82.  Pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio
Art. 83.  Superfici
Art. 84.  Superamento delle sottosuperfici di base
Art. 85.  Condizioni di ammissibilità
Art. 86.  Aiuto nazionale
Art. 87.  Aiuti
Art. 88.  Campo di applicazione
Art. 89.  Ammissibilità
Art. 90.  Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento
Art. 91.  Organizzazioni interprofessionali riconosciute
Art. 92.  Pagamento degli aiuti
Art. 93.  Campo di applicazione
Art. 94.  Condizioni
Art. 95.  Importo dell'aiuto
Art. 96.  Aiuti transitori alla superficie
Art. 97.  Importo dell'aiuto ed ammissibilità
Art. 98.  Pagamento per i frutti rossi
Art. 99.  Campo di applicazione
Art. 100.  Definizioni
Art. 101.  Premio per pecora e per capra
Art. 102.  Premio supplementare
Art. 103.  Norme comuni relative ai premi
Art. 104.  Limiti individuali
Art. 105.  Trasferimento dei diritti al premio
Art. 106.  Riserva nazionale
Art. 107.  Massimali
Art. 108.  Campo di applicazione
Art. 109.  Definizioni
Art. 110.  Premio speciale
Art. 111.  Premio per vacca nutrice
Art. 112.  Massimale individuale per le vacche nutrici
Art. 113.  Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice
Art. 114.  Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice
Art. 115.  Giovenche
Art. 116.  Premio all'abbattimento
Art. 117.  Norme comuni relative ai premi
Art. 118.  Massimali
Art. 119.  Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio
Art. 120.  Aiuti nazionali per la frutta a guscio
Art. 121.  Introduzione dei pagamenti diretti
Art. 122.  Regime di pagamento unico per superficie
Art. 123.  Dotazione finanziaria annuale
Art. 124.  Superficie soggetta al regime di pagamento unico per superficie
Art. 125.  Comunicazione
Art. 126.  Pagamento distinto per lo zucchero
Art. 127.  Pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli
Art. 128.  Pagamento transitorio distinto per i prodotti ortofrutticoli
Art. 129.  Pagamento distinto per i frutti rossi
Art. 130.  Disposizioni comuni relative ai pagamenti distinti
Art. 131.  Sostegno specifico
Art. 132.  Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti
Art. 133.  Aiuti di Stato a Cipro
Art. 134.  Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone
Art. 135.  Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco
Art. 136.  Trasferimento al FEASR
Art. 137.  Conferma dei diritti all'aiuto
Art. 138.  Applicazione nelle regioni ultraperiferiche
Art. 139.  Aiuti di Stato
Art. 140.  Trasmissione di informazioni alla Commissione
Art. 141.  Comitato di gestione dei pagamenti diretti
Art. 142.  Modalità di applicazione
Art. 143.  Modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005
Art. 144.  Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006
Art. 145.  Modifica del regolamento (CE) n. 378/2007
Art. 146.  Abrogazioni
Art. 147.  Disposizioni transitorie
Art. 148.  Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri
Art. 149.  Entrata in vigore e applicazione


§ 1.2.198 - Regolamento 19 gennaio 2009, n. 73. [1]

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

(G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

 

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone accluso allo stesso,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le riforme della politica agricola comune (PAC) adottate nel 2003 e 2004 prevedevano disposizioni volte a valutarne l'efficacia. In questo contesto, il 20 novembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione intitolata "In preparazione alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata". Detta comunicazione e le successive discussioni sugli elementi salienti della stessa in sede di Parlamento europeo, di Consiglio, di Comitato economico sociale europeo e di Comitato delle regioni, nonché i numerosi contributi pervenuti nel corso di una consultazione pubblica dovrebbero essere presi in considerazione.

 

(2) Dall'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno [4], emerge in particolare la necessità di adeguare determinati elementi del dispositivo di sostegno. In particolare, appare opportuno estendere l'applicazione del disaccoppiamento degli aiuti diretti e semplificare il funzionamento del regime di pagamento unico. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha subito modifiche sostanziali a più riprese. Tenendo conto di tali sviluppi e per ragioni di chiarezza è opportuno abrogarlo e sostituirlo con il presente regolamento.

 

(3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui gli agricoltori che non rispettano determinati requisiti in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali sono soggetti a riduzioni dei pagamenti o all'esclusione dal beneficio del sostegno diretto. Questo dispositivo, cosiddetto di "condizionalità", fa parte integrante del sostegno comunitario nell'ambito dei pagamenti diretti e dovrebbe pertanto essere mantenuto. L'esperienza ha però dimostrato che determinati requisiti nell'ambito del campo di applicazione della condizionalità non sono sufficientemente pertinenti per l'attività agricola o per i terreni agricoli oppure riguardano più le autorità nazionali che gli agricoltori. Appare pertanto opportuno adeguare il campo di applicazione della condizionalità.

 

(4) Inoltre, per evitare che le terre agricole siano abbandonate ed assicurare che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro comunitario all'interno del quale gli Stati membri adottano norme che tengono conto delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Tale quadro dovrebbe essere mantenuto. L'esperienza ha mostrato tuttavia che la pertinenza e gli effetti vantaggiosi di talune norme non sono sufficienti per giustificarne l'attuazione da parte di tutti gli Stati membri. Tali norme dovrebbero pertanto essere rese facoltative per gli Stati membri. Tuttavia, per assicurare la massima coerenza possibile del quadro, una norma non dovrebbe essere facoltativa se anteriormente al 2009 lo Stato membro interessato ha già stabilito un requisito minimo in base a tale norma o se sono in vigore regole nazionali riguardanti tale norma.

 

(5) L'abolizione, a norma del presente regolamento, dell'obbligo di ritiro dalla produzione nell'ambito del regime di pagamento unico in certi casi potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda talune caratteristiche paesaggistiche. È opportuno pertanto rafforzare le disposizioni comunitarie intese a proteggere specifiche caratteristiche paesaggistiche. In particolari situazioni dovrebbe inoltre essere possibile per uno Stato membro prevedere la costituzione e/o il mantenimento di habitat.

 

(6) La protezione e la gestione delle acque nel contesto dell'attività agricola sono divenute sempre più problematiche in alcune regioni. È opportuno pertanto rafforzare anche il quadro comunitario in relazione alle buone condizioni agronomiche e ambientali al fine di proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e di gestire l'uso di questa risorsa.

 

(7) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha riconosciuto i benefici ambientali del pascolo permanente. Le misure previste in tale regolamento sono intese ad incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti e a cautelarsi da una loro riconversione massiccia in seminativi.

 

(8) Per conseguire un migliore equilibrio tra gli strumenti strategici miranti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, con il regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato istituito un sistema di riduzione progressiva obbligatoria dei pagamenti diretti ("modulazione"). È opportuno che tale sistema sia mantenuto e includa l'esenzione dei pagamenti diretti fino ad un importo massimo di 5000 EUR.

 

(9) Gli importi risparmiati grazie alla modulazione sono utilizzati per finanziare le misure previste dalla politica dello sviluppo rurale. Da quando è stato adottato il regolamento (CE) n. 1782/2003, il settore agricolo si è trovato a dover affrontare alcune problematiche nuove e impegnative, quali il cambiamento climatico e la crescente importanza della bioenergia, oltre alla necessità di una migliore gestione delle risorse idriche e di una più efficace tutela della biodiversità. La Comunità, in quanto firmataria del protocollo di Kyoto [5], è stata invitata ad adeguare le proprie politiche tenendo conto delle problematiche collegate al cambiamento climatico. Inoltre, in seguito a gravi problemi connessi alla carenza idrica e alle siccità, il Consiglio ha ritenuto, nelle conclusioni "Carenza idrica e siccità" del 30 ottobre 2007, che nel settore agricolo sia opportuno concentrarsi maggiormente sulla gestione delle risorse idriche. Inoltre, nelle sue conclusioni "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010", del 18 dicembre 2006, il Consiglio ha sottolineato che la tutela della biodiversità continua a rappresentare una sfida importante e che nonostante i notevoli progressi compiuti sarà necessario adoperarsi maggiormente per conseguire entro il 2010 l'obiettivo della Comunità europea in materia di biodiversità. Inoltre, poiché l'innovazione può contribuire, in particolare, allo sviluppo di tecnologie, prodotti e processi nuovi, essa dovrà corroborare gli sforzi volti ad affrontare queste nuove sfide. L'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [6] richiederà sforzi specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti, soprattutto nelle regioni svantaggiate. È pertanto appropriato considerare anche questa particolare situazione come una nuova sfida che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di affrontare per assicurare un "atterraggio morbido" dei loro comparti lattiero-caseari.

 

(10) La Comunità riconosce che è necessario affrontare queste nuove sfide nell'ambito delle proprie politiche. Nel settore dell'agricoltura, i programmi di sviluppo rurale adottati nel contesto del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [7], costituiscono uno strumento adeguato per farvi fronte. Per permettere agli Stati membri di rivedere i programmi di sviluppo rurale di conseguenza senza essere costretti a ridurre le attività di sviluppo rurale che attualmente portano avanti in altri settori, è necessario rendere disponibili risorse supplementari. Le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non contemplano tuttavia i mezzi finanziari necessari per rafforzare la politica comunitaria dello sviluppo rurale. Stando così le cose, dovrebbe essere mobilitata una buona parte delle risorse finanziarie necessarie aumentando progressivamente il tasso di riduzione dei pagamenti diretti tramite la modulazione.

 

(11) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di un gran numero di pagamenti a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. È chiaro che affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di identico livello. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. È pertanto equo aspettarsi dagli agricoltori che fruiscono di un sostegno considerevole un contributo speciale al finanziamento delle misure di sviluppo rurale destinate a far fronte a sfide nuove. È quindi opportuno istituire un dispositivo che permetta una più sensibile riduzione dei pagamenti più cospicui, il cui gettito dev'essere utilizzato per far fronte a nuove sfide nell'ambito dello sviluppo rurale.

 

(12) La particolare situazione geografica delle regioni ultraperiferiche e la loro insularità, la limitatezza del loro territorio, la presenza di zone montagnose e il clima impongono oneri supplementari al loro settore agricolo. Per attenuare tali vincoli ed oneri dovrebbe essere prevista una deroga all'obbligo di applicare la modulazione per gli agricoltori di tali regioni.

 

(13) Gli Stati membri che hanno scelto di applicare il sistema della modulazione volontaria devono tener conto dell'aumento dei tassi della modulazione obbligatoria. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [8].

 

(14) Il gettito risultante dall'applicazione di cinque punti percentuali corrispondenti alle riduzioni accordate nell'ambito della modulazione determinate nel regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrebbe essere ripartito tra gli Stati membri secondo i criteri stabiliti nell'ambito di tale regolamento, vale a dire secondo criteri oggettivi, pur stabilendo che una certa percentuale degli importi deve restare negli Stati membri in cui è stata generata. Tenuto conto degli adattamenti strutturali che comporta l'abolizione dell'intervento per la segale, le misure specifiche per talune regioni di produzione della segale, da finanziare con una parte del gettito della modulazione, dovrebbero essere mantenute. Inoltre, gli importi ottenuti applicando qualsiasi ulteriore riduzione supplementare nell'ambito della modulazione dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri in cui sono stati generati.

 

(15) Per agevolare il funzionamento della modulazione, in particolare per quanto riguarda le procedure di erogazione dei pagamenti diretti agli agricoltori e i trasferimenti di risorse ai programmi di sviluppo rurale, dovrebbero essere determinati massimali netti per ciascuno Stato membro per limitare i pagamenti da erogare agli agricoltori a seguito dell'applicazione della modulazione. Per tener conto delle specificità del sostegno della PAC nelle regioni ultraperiferiche e del fatto che i pagamenti diretti non sono soggetti alla modulazione, il massimale netto per gli Stati membri interessati non dovrebbe includere i pagamenti diretti riguardanti tali regioni. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [9] dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.

 

(16) Gli agricoltori dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 magio 2004 o successivamente a tale data percepiscono i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Per conseguire un equilibrio armonioso tra gli strumenti politici volti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli destinati a promuovere lo sviluppo rurale, è opportuno non applicare il meccanismo della modulazione agli agricoltori dei nuovi Stati membri prima che il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile non abbia raggiunto il livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

 

(17) La modulazione non dovrebbe far scendere l'importo netto corrisposto ad un agricoltore di un nuovo Stato membro al di sotto dell'importo percepito da un agricoltore equivalente negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Pertanto, quando gli agricoltori dei nuovi Stati membri saranno soggetti alla modulazione, occorrerà limitare il tasso di riduzione alla differenza tra il livello applicabile nel periodo dell'introduzione progressiva e il livello degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a seguito dell'applicazione della modulazione. Inoltre, si dovrebbe tener conto della modulazione nel concedere pagamenti diretti nazionali complementari agli agricoltori dei nuovi Stati membri soggetti alla modulazione.

 

(18) Per assicurare che gli importi destinati al finanziamento della PAC siano conformi ai massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno mantenere il meccanismo finanziario di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, che prevede un adeguamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che in un determinato esercizio finanziario il submassimale della rubrica 2 sarà superato, con un margine di sicurezza di 300000000 di EUR. Tenuto conto dei livelli dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori dei nuovi Stati membri risultanti dal dispositivo di introduzione progressiva, e nell'ambito dell'applicazione di tale dispositivo a tutti i pagamenti diretti concessi in detti Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria non si applichi in detti Stati fintantoché il livello dei pagamenti diretti ivi in vigore non abbia raggiunto il livello applicabile in Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Dato il particolare peso sul bilancio generale delle Comunità europee delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [10], è opportuno prevedere in via eccezionale che il Consiglio adotti la necessaria decisione relativa all'applicazione dello strumento di disciplina finanziaria su proposta della Commissione.

 

(19) Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri mantengano operativo il sistema generale di consulenza per le aziende agricole di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe sensibilizzare maggiormente gli agricoltori al rapporto tra i flussi materiali e i processi aziendali e le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, fermi restando l'obbligo e la responsabilità degli agricoltori quanto al rispetto di tali norme.

 

(20) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 stabilisce che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per accertarsi che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) siano reali ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità. A tal fine essi dovrebbero attuare un sistema integrato di gestione e di controllo dei pagamenti diretti. Per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti erogati dalla Comunità è opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per i regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento.

 

(21) È opportuno mantenere i principali elementi costitutivi del sistema integrato di gestione e di controllo, e in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori, a un sistema di controllo armonizzato e, nell'ambito del regime di pagamento unico, a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

 

(22) La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. Per evitare oneri amministrativi eccessivi, gli Stati membri dovrebbero in generale astenersi dall'erogare pagamenti diretti in caso di importo inferiore a 100 EUR oppure nei casi in cui la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono notevolmente diverse e possono differire in misura significativa dalla struttura media comunitaria delle aziende agricole, dovrebbero essere previste disposizioni speciali per consentire agli Stati membri di applicare soglie minime che riflettano la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura agricola molto specifica nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole del Mar Egeo, tali regioni non dovrebbero essere soggette all'applicazione di alcuna soglia minima. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di optare per uno di questi due tipi di soglie minime, in funzione delle peculiarità delle strutture dei rispettivi settori agricoli. Nei casi in cui sono stati assegnati diritti all'aiuto speciali ad agricoltori con aziende cosiddette "senza terra", l'applicazione del limite per ettaro sarebbe inefficace. È opportuno quindi applicare loro l'importo minimo collegato al sostegno medio. Per assicurare la parità di trattamento degli agricoltori i cui pagamenti diretti sono soggetti all'introduzione progressiva la soglia minima dovrebbe essere basata sugli importi finali da corrispondere al termine del processo di introduzione progressiva.

 

(23) Dall'esperienza maturata nell'applicare il regime di pagamento unico è emerso che il sostegno al reddito disaccoppiato in certi casi è stato erogato a beneficiari le cui attività agricole costituivano solo una parte insignificante delle loro attività economiche globali o il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso all'esercizio di un'attività agricola. Per evitare di erogare un sostegno al reddito agricolo a simili beneficiari e garantire che il sostegno comunitario sia utilizzato esclusivamente per assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, qualora ricorrano tali condizioni, a non erogare pagamenti diretti ai sensi del presente regolamento alle suddette persone fisiche o giuridiche.

 

(24) Le autorità nazionali competenti dovrebbero versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le riduzioni eventuali previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti più flessibile è opportuno permettere agli Stati membri di versare tali pagamenti in non più di due rate annuali.

 

(25) I regimi di sostegno della PAC prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso alla conservazione delle zone rurali. Per evitare qualsiasi attribuzione inefficiente dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti.

 

(26) Per conseguire gli obiettivi della PAC è necessario che i regimi comuni di sostegno possano essere adattati per tener conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini molto brevi. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere preparati ad un'eventuale revisione dei regimi, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio.

 

(27) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un regime di pagamento unico che ha fuso i diversi regimi di sostegno preesistenti all'interno di un solo regime di pagamenti diretti disaccoppiati. Dall'esperienza maturata nell'applicare il regime di pagamento unico emerge che è possibile semplificarne alcuni aspetti, a vantaggio sia degli agricoltori sia delle amministrazioni. Inoltre, poiché nel frattempo il regime di pagamento unico è stato attuato da tutti gli Stati membri che erano tenuti a farlo, varie disposizioni connesse alla sua attuazione iniziale sono diventate obsolete e dovrebbero quindi essere adattate. In questo contesto si è rilevata una significativa sottoutilizzazione dei diritti all'aiuto in alcuni casi. Per evitare questa situazione e tenuto conto del fatto che gli agricoltori ormai conoscono bene il funzionamento del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre a due anni il periodo inizialmente fissato per riversare nella riserva nazionale i diritti all'aiuto non utilizzati.

 

(28) È opportuno conservare gli elementi principali del regime di pagamento unico. In particolare, la determinazione di massimali nazionali dovrebbe permettere di garantire che il livello totale di aiuti e di diritti non comporti un superamento degli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri dispongano di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime di pagamento unico o per tener conto di necessità specifiche in determinate regioni. È opportuno stabilire norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto per impedire trasferimenti a fini speculativi e dall'accumulo di diritti all'aiuto che non corrispondono ad una realtà agricola.

 

(29) L'integrazione progressiva di ulteriori settori nel regime di pagamento unico rende necessaria una revisione della definizione di superficie ammissibile per beneficiare del regime o per l'attivazione di diritti all'aiuto. È opportuno tuttavia escludere dal sostegno le superfici investite a ortofrutticoli nei casi in cui gli Stati membri hanno scelto di posticipare l'integrazione di questo settore nel regime di pagamento unico. È inoltre opportuno adottare misure specifiche per la canapa, per evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite.

 

(30) Il ritiro obbligatorio dei seminativi dalla produzione era stato a suo tempo istituito in quanto meccanismo di contenimento dell'offerta. Gli sviluppi prodottisi sul mercato dei seminativi e l'introduzione degli aiuti disaccoppiati non giustificano più il mantenimento di tale strumento, che dovrebbe quindi essere abolito. I diritti di ritiro dalla produzione istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrebbero pertanto essere attivati per gli ettari di superficie secondo condizioni di ammissibilità identiche a quelle previste per qualsiasi altro diritto. L'abolizione del ritiro obbligatorio dalla produzione può condurre al risultato che la superficie che era ammissibile per attivare diritti di ritiro dalla produzione non sia più ammissibile. Per mantenere l'ammissibilità di tale superficie, è opportuno prevedere che talune zone oggetto di imboschimento, comprese quelle imboschite in virtù di regimi nazionali conformemente alle pertinenti norme del regolamento (CE) n. 1698/2005, o le zone soggette a taluni impegni ambientali siano ammissibili al regime di pagamento unico.

 

(31) In seguito all'integrazione dei precedenti regimi di sostegno accoppiato al mercato nel regime di pagamento unico, negli Stati membri che hanno optato per un'attuazione "storica" il valore dei diritti all'aiuto era stato calcolato, per ogni agricoltore, in base al livello individuale del sostegno che percepiva in passato. Visto il tempo trascorso dall'introduzione del regime di pagamento unico e considerata la successiva integrazione di altri settori in tale regime, appaiono sempre più difficilmente giustificabili le considerevoli differenze individuali nel livello del sostegno, basate esclusivamente sugli aiuti percepiti in passato. Per questo motivo, è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per il modello di attuazione "storico" a rivedere, a determinate condizioni, i diritti all'aiuto attribuiti in modo da avvicinarne il valore unitario, fermi restando l'ottemperanza ai principi generali del diritto comunitario e gli obiettivi della PAC. In questo contesto, ai fini della fissazione di valori più uniformi gli Stati membri possono prendere in considerazione le specificità delle zone geografiche. È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione per realizzare il livellamento dei diritti all'aiuto, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo che gli agricoltori dispongano di un tempo ragionevole per adattarsi al cambiamento dei livelli degli aiuti.

 

(32) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri hanno potuto scegliere tra il modello storico e il modello regionale di attuazione del regime di pagamento unico. Da allora gli Stati membri hanno avuto l'opportunità di valutare l'efficacia della loro scelta sotto il profilo sia economico che amministrativo. È quindi opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere la loro scelta iniziale alla luce dell'esperienza. Per questo motivo, oltre alla possibilità di livellare il valore dei diritti all'aiuto è opportuno dare agli Stati membri che hanno applicato il modello storico la facoltà di passare a un'applicazione regionalizzata del regime di pagamento unico conformemente alle opzioni già previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003. In particolare, si dovrebbe consentire agli Stati membri di modificare la ripartizione territoriale del sostegno diretto operando una ridistribuzione graduale tra le regioni. Tale opzione darebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità per destinare il sostegno diretto nel modo più adeguato in base agli obiettivi enunciati all'articolo 33 e secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali il potenziale agricolo e i criteri ambientali. Inoltre, gli Stati membri che hanno optato per il modello regionale dovrebbero avere la possibilità di rivedere la propria decisione, a determinate condizioni, per avvicinarsi al valore dei diritti all'aiuto secondo tappe annuali prestabilite, nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e degli obiettivi della PAC. È opportuno che tali cambiamenti siano effettuati nel corso di un adeguato periodo di transizione, limitando la portata delle riduzioni applicabili, in modo che gli agricoltori dispongano di un tempo ragionevole per adattarsi al cambiamento del livello degli aiuti.

 

(33) Nell'istituire un regime di pagamento unico disaccoppiato, il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva permesso agli Stati membri di escludere da tale regime, in tutto o in parte, alcuni pagamenti. Tale regolamento disponeva inoltre un riesame ed una revisione eventuale di tale opzione alla luce degli sviluppi del mercato e strutturali. Dall'analisi dell'esperienza maturata in proposito emerge che il disaccoppiamento offre flessibilità nelle scelte dei prodotti da coltivare, e permette agli agricoltori di prendere decisioni sulla produzione in base a criteri di redditività e di orientamento al mercato. Questo vale in particolare nei settori dei seminativi e del luppolo, e in una certa misura nei settori dei bovini e delle sementi. Per questo motivo dal 2010 è opportuno integrare nel regime di pagamento unico i pagamenti parzialmente accoppiati nei settori dei seminativi e del luppolo. Nel caso del luppolo, il regolamento (CE) n. 1782/2003 consentiva agli Stati membri di accordare parte dei pagamenti per superficie alle organizzazioni di produttori riconosciute. Per consentire alle organizzazioni di produttori di proseguire le loro attività come prima, il regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009, del 19 gennaio 2009, relativo alle modifiche della politica agricola comune [11], prevede che importi equivalenti siano utilizzati nello Stato membro interessato per le medesime attività. Detti importi dovrebbero pertanto essere dedotti dai massimali nazionali previsti nel presente regolamento per tale Stato membro. Per permettere agli allevatori del settore dei bovini e agli agricoltori del settore delle sementi di adattarsi alle nuove disposizioni in materia di sostegno, è opportuno disporre che l'integrazione dei pagamenti per i bovini e degli aiuti per le sementi avvenga al più tardi entro il 2012. Dato che l'introduzione dei pagamenti parzialmente accoppiati nel settore degli ortofrutticoli è recente, e costituisce esclusivamente una misura transitoria, è opportuno consentire che tali pagamenti continuino ad essere esclusi dal regime di pagamento unico mentre gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a riesaminare le loro decisioni al fine di aumentare il livello di disaccoppiamento.

 

(34) Nondimeno, per quanto riguarda i settori delle vacche nutrici e delle carni ovine e caprine, si ritiene che il mantenimento di un livello minimo di produzione agricola continui invece ad essere necessario per le economie agricole di determinate regioni, in particolare dove gli agricoltori non hanno altre alternative economiche. In questo contesto è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di mantenere gli aiuti accoppiati al livello attuale o ad un livello inferiore. Al riguardo è opportuno disporre specificamente l'ottemperanza ai requisiti in materia di identificazione e registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [12], e al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina [13], in particolare per assicurare la tracciabilità dei capi.

 

(35) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad utilizzare fino al 10 % dei loro massimali nazionali per il regime di pagamento unico per l'erogazione di aiuti specifici in determinati casi chiaramente definiti. Tali aiuti specifici dovrebbero permettere agli Stati membri di affrontare problemi di carattere ambientale e di benessere degli animali e migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Questo tipo di aiuti dovrebbe inoltre servire ad attenuare le conseguenze della progressiva soppressione delle quote latte e del disaccoppiamento del sostegno in settori particolarmente sensibili. Data la crescente importanza della gestione efficace dei rischi è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di contribuire finanziariamente ai premi versati dagli agricoltori per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e alle compensazioni per determinate perdite economiche in caso di epizoozie o di malattie delle piante e di incidenti ambientali. Per permettere alla Comunità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti è opportuno limitare ad un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, consentendo misure transitorie per gli Stati membri che incontrano difficoltà particolari. È opportuno quindi stabilire le condizioni di concessione dei contributi finanziari per i premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, nonché delle compensazioni connesse ad epizoozie o malattie delle piante e a incidenti ambientali. Inoltre, per gli Stati membri che hanno utilizzato l'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si dovrebbe prevedere un periodo transitorio sufficiente che permetta loro di passare gradualmente alle nuove norme per gli aiuti specifici.

 

(36) L'esperienza ha mostrato che attualmente gli Stati membri non utilizzano la totalità dei fondi disponibili nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico, in particolare quando i diritti all'aiuto non sono stati attivati. Per facilitare un utilizzo più efficiente dei fondi è opportuno consentire agli Stati membri di concedere un aiuto al di sopra dei loro massimali nazionali fino ad un importo il cui livello assicuri il mantenimento dell'aiuto nei limiti della sottoesecuzione del massimale nazionale. Tale importo dovrebbe essere calcolato sulla base della sottoesecuzione del bilancio per l'anno più recente disponibile e non dovrebbe mettere in questione il rispetto del massimale totale netto dei pagamenti diretti per Stato membro. Per questo motivo e per assicurare che gli agricoltori non si trovino di fronte a riduzioni impreviste di pagamento, il calcolo dovrebbe essere effettuato entro certi margini di sicurezza. Tali importi dovrebbero essere utilizzati o per il finanziamento di specifiche azioni di sostegno o trasferiti al FEASR.

 

(37) I pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico sono stati basati su importi di riferimento dei pagamenti diretti percepiti in passato, oppure su pagamenti per ettaro regionalizzati. Gli agricoltori dei nuovi Stati membri non hanno beneficiato di pagamenti diretti comunitari, né disponevano di dati storici di riferimento per gli anni civili 2000, 2001 e 2002. Per questo motivo il regolamento (CE) n. 1782/2003 aveva disposto che il regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri fosse basato su importi per ettaro regionalizzati. Dato che dall'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità sono passati alcuni anni, si può tuttavia pensare di ricorrere a periodi di riferimento per i nuovi Stati membri che non hanno ancora adottato il regime di pagamento unico. Per agevolare la transizione al regime di pagamento unico e, in particolare, per impedire la presentazione di domande a scopo speculativo, i nuovi Stati membri dovrebbero essere autorizzati a tener conto, nel calcolo dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, delle superfici che hanno beneficiato storicamente di un aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

 

(38) All'interno dell'opzione della regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno dare ai nuovi Stati membri la possibilità di adattare il valore dei diritti all'aiuto per ettaro in base a criteri oggettivi, per assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato.

 

(39) È opportuno dare ai nuovi Stati membri le stesse possibilità degli altri Stati membri in merito all'attuazione parziale del regime di pagamento unico.

 

(40) Il disaccoppiamento degli aiuti diretti e l'istituzione del regime di pagamento unico sono stati due elementi essenziali del processo di riforma della PAC. Tuttavia, nel 2003 vi erano molti motivi per mantenere gli aiuti specifici per varie colture. Alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tenuto conto dell'andamento della situazione dei mercati si constata che determinati settori che erano stati mantenuti fuori dal regime di pagamento unico nel 2003 oggi possono esservi integrati per promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata al mercato. È il caso, in particolare, del settore dell'olio di oliva, nel quale solo una parte marginale degli aiuti era accoppiata, nonché il caso dei pagamenti per il frumento duro, le colture proteiche, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, settori dove l'efficacia sempre minore dei pagamenti accoppiati residui giustifica la scelta del disaccoppiamento. Nel caso del lino e della canapa, i foraggi essiccati e la fecola di patate dovrebbe essere disaccoppiato l'aiuto per la trasformazione e i relativi importi dovrebbero essere integrati nel regime di pagamento unico. Per le colture proteiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio e il lino e la canapa, per consentire ai produttori di adattarsi, è opportuno integrare gli aiuti destinati a tali settori nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2012, consentendo nel contempo agli Stati membri di decidere un'integrazione anticipata, ad eccezione degli aiuti alla trasformazione, che sono oggetto del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per la frutta a guscio è opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere accoppiata la parte nazionale dell'aiuto, per attutire gli effetti del disaccoppiamento.

 

(41) In seguito all'integrazione di ulteriori settori nel regime di pagamento unico è opportuno prevedere disposizioni per il calcolo dei nuovi livelli individuali di sostegno al reddito all'interno del suddetto regime. Per la frutta a guscio, la fecola di patate, il lino e la canapa e i foraggi essiccati tale aumento dovrebbe essere accordato in base agli aiuti percepiti dagli agricoltori negli ultimi anni. Tuttavia, per l'integrazione di aiuti che erano parzialmente esclusi dal regime di pagamento unico, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare i periodi di riferimento originali. Per la fecola di patate, gli importi disponibili per la ripartizione in Germania e nei Paesi Bassi dovrebbero tenere conto delle consegne transfrontaliere di fecola di patate prodotta in uno di tali Stati membri ai fini della trasformazione nell'altro. Inoltre, al fine specifico di soddisfare le particolari necessità dei rispettivi settori agricoli e di garantire che l'aiuto ricevuto in passato dagli agricoltori non sia drasticamente ridotto, è opportuno autorizzare gli Stati membri, entro determinati limiti, ad utilizzare i fondi da integrare nel regime di pagamento unico per sostenere gli agricoltori che negli stessi anni hanno svolto determinate attività agricole in altri settori, quali l'uso di superfici prative o la custodia di animali.

 

(42) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un aiuto specifico per le colture energetiche per favorire lo sviluppo del settore. A motivo di recenti sviluppi nel settore delle bioenergie e in particolare della forte domanda di tali prodotti sui mercati internazionali e della fissazione di obiettivi vincolanti relativi alla quota della bioenergia sul totale dei carburanti entro il 2020, non appare più sufficientemente giustificato erogare un aiuto specifico per le colture energetiche.

 

(43) Quando il settore del cotone è stato integrato nel regime di pagamento unico si è ritenuto necessario continuare a mantenere, per una parte dell'aiuto, il legame con la coltivazione del cotone, attraverso la concessione di un aiuto specifico per ettaro ammissibile, in modo da premunirsi da qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979.

 

(44) Per attenuare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto per la ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità [14], è opportuno mantenere l'aiuto previsto per i produttori di barbabietole e di canna da zucchero per un periodo massimo di cinque anni consecutivi.

 

(45) Quando il settore degli ortofrutticoli è stato integrato nel regime di pagamento unico erano stati previsti aiuti accoppiati temporanei basati sulla superficie per le fragole ed i lamponi. È opportuno prorogare tali aiuti oltre la scadenza originariamente stabilita prevedendone nel contempo il disaccoppiamento dalla produzione. I massimali nazionali dovrebbero essere adattati per tenere conto di questo aspetto.

 

(46) Il regime di sostegno semplificato e transitorio per l'erogazione, nei nuovi Stati membri, di pagamenti diretti basati sulla superficie, vale a dire il regime del pagamento unico per superficie, si è dimostrato un sistema semplice ed efficace per accordare un sostegno al reddito agli agricoltori nei nuovi Stati membri. A fini di semplificazione, i nuovi Stati membri che hanno optato per l'applicazione del regime dovrebbero essere autorizzati a continuare in tal senso fino al termine del 2013.

 

(47) In seguito alle riforme rispettive dei settori degli ortofrutticoli e dello zucchero e alla loro integrazione nel regime di pagamento unico, è opportuno autorizzare gli Stati membri che hanno optato per l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie a concedere un sostegno al reddito ai bieticoltori e ai coltivatori di canna da zucchero e di cicoria e ai produttori di alcuni ortofrutticoli, sotto forma di pagamenti distinti. Analogamente è opportuno autorizzare tali Stati membri a versare un aiuto specifico separato, a condizioni analoghe a quelle applicabili agli altri Stati membri.

 

(48) Come conseguenza dell'introduzione progressiva dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri, questi ultimi erano stati autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi. Occorre mantenere le condizioni per la concessione di tali pagamenti.

 

(49) Al momento dell'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto da parte degli Stati membri si sono verificati alcuni errori che hanno comportato pagamenti particolarmente elevati agli agricoltori. Di regola tale irregolarità forma oggetto di una rettifica finanziaria fino a quando non siano adottati provvedimenti correttivi. Tuttavia, considerato il tempo trascorso dal momento in cui i diritti all'aiuto sono stati assegnati per la prima volta, la necessaria rettifica comporterebbe oneri giuridici e amministrativi sproporzionati per gli Stati membri. Ai fini della certezza del diritto l'assegnazione di tali pagamenti dovrebbe pertanto essere regolarizzata.

 

(50) A norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Francia, il Portogallo e la Spagna hanno deciso di escludere dal regime di pagamento unico i pagamenti diretti, rispettivamente, nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera nonché nelle isole Canarie e di concedere tali pagamenti alle condizioni previste nel titolo IV del medesimo regolamento. Una parte degli aiuti contemplati dal titolo IV è stata completamente integrata nel regime di pagamento unico. A fini di semplificazione e per tener conto delle peculiarità delle regioni ultraperiferiche, tali aiuti dovrebbero essere gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione [15]. A tal fine è opportuno trasferire le risorse finanziarie corrispondenti dai massimali nazionali per i pagamenti diretti alle dotazioni finanziarie stabilite in tale regolamento. Per permettere agli Stati membri interessati di adattare i programmi di aiuto tali trasferimenti dovrebbero aver luogo soltanto nel 2010. Nel frattempo i pagamenti diretti saranno d'applicazione nelle regioni ultraperiferiche secondo le condizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 247/2006.

 

(51) È opportuno precisare che le disposizioni del presente regolamento, che potrebbero dar luogo a comportamenti degli Stati membri suscettibili di costituire aiuti di Stato, sono escluse, salvo qualora altrimenti disposto nel presente regolamento, dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, dal momento che le disposizioni in questione comprendono adeguate condizioni per l'erogazione del sostegno, o prevedono che la Commissione adotti siffatte condizioni, al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

 

(52) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16].

 

(53) Per permettere agli Stati membri e alla popolazione agricola di beneficiare dei meccanismi di semplificazione introdotti dal presente regolamento e, in particolare, dell'abolizione del ritiro obbligatorio, il presente regolamento si dovrebbe applicare dal 1 gennaio 2009. Tuttavia, le disposizioni che possono ridurre i diritti degli agricoltori o creare nuovi obblighi, tra l'altro gli obblighi in materia di condizionalità ai quali gli agricoltori devono conformarsi durante tutto l'anno, si dovrebbero applicare soltanto a decorrere dal 2010 e, nel caso della norma sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, entro il 1 gennaio 2012. Inoltre è opportuno lasciare agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per attuare le disposizioni relative all'ulteriore disaccoppiamento dei pagamenti diretti e quelle che permettono loro di rivedere le decisioni prese nell'ambito della riforma del 2003. Per questo motivo è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento siano applicate soltanto a decorrere dal 2010 e che il regolamento abrogato (CE) n. 1782/2003 sia applicato nel 2009 ai regimi di aiuto che saranno integrati nel regime di pagamento unico soltanto a decorrere dal 2010,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

 

a) norme comuni relative ai pagamenti diretti;

 

b) un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato "regime di pagamento unico");

 

c) un regime semplificato e transitorio di sostegno al reddito per gli agricoltori dei nuovi Stati membri come definiti nell'articolo 2, lettera g) (in seguito denominato "regime di pagamento unico per superficie");

 

d) regimi di sostegno per gli agricoltori che producono riso, fecola di patate, colture proteiche, frutta a guscio, sementi, cotone, zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e caprine e carni bovine;

 

e) un quadro che permetta ai nuovi Stati membri come definiti nell'articolo 2, lettera g) di integrare i pagamenti diretti.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "agricoltore", una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

 

b) "azienda", l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

 

c) "attività agricola", la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6;

 

d) "pagamento diretto", un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento;

 

e) "pagamenti relativi ad un determinato anno civile" o "pagamenti relativi al periodo di riferimento", i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;

 

f) "prodotti agricoli", i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, nonché il cotone;

 

g) "nuovi Stati membri", la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;

 

h) "superficie agricola", qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti.

 

     Art. 3. Finanziamento dei pagamenti diretti

I regimi di sostegno elencati nell'allegato I del presente regolamento sono finanziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

 

CAPITOLO 1

 

Condizionalità

 

     Art. 4. Requisiti principali

1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II e alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6.

 

Gli obblighi di cui al primo comma si applicano solo per quanto riguarda l'attività agricola dell'agricoltore o la superficie agricola dell'azienda.

 

2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

 

     Art. 5. Criteri di gestione obbligatori

1. I criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

 

a) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,

 

b) ambiente,

 

c) benessere degli animali.

 

2. Gli atti di cui all'allegato II si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri

 

     Art. 6. Buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema stabilito nell'allegato III, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non devono definire requisiti minimi che non siano previsti in detto schema.

 

Le norme elencate nella terza colonna dell'allegato III sono facoltative ad eccezione dei casi in cui:

 

a) uno Stato membro abbia definito, per tali norme, un requisito minimo per le buone condizioni agronomiche e ambientali anteriormente al 1 gennaio 2009; e/o

 

b) in detto Stato membro siano applicate norme nazionali relative alla norma in questione.

 

2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1 maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1 gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente.

 

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare ogni riduzione significativa della sua superficie totale a pascolo permanente.

 

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

 

CAPITOLO 2

 

Modulazione e disciplina finanziaria

 

     Art. 7. Modulazione

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti che superano i 5000 EUR da erogare agli agricoltori in un determinato anno civile sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

 

a) nel 2009 entro il 7 %,

 

b) nel 2010 entro l'8 %,

 

c) nel 2011 entro il 9 %,

 

d) nel 2012 entro il 10 %.

 

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 sono aumentate di quattro punti percentuali per gli importi superiori a 300000 EUR.

 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

 

     Art. 8. Massimali netti

1. Fatto salvo l'articolo 11 del presente regolamento, l'importo netto totale dei pagamenti diretti che possono essere erogati in uno Stato membro per un dato anno civile non supera, dopo l'applicazione degli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 e ad eccezione dei pagamenti diretti concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006, i massimali fissati nell'allegato IV del presente regolamento. Se necessario, gli Stati membri procedono a una riduzione lineare negli importi dei pagamenti diretti soggetti alla riduzione di cui agli articoli 7 e 10 del presente regolamento e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 al fine di conformarsi ai massimali di cui all'allegato IV.

 

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento, la Commissione rivede i massimali stabiliti nell'allegato IV del presente regolamento per tener conto:

 

a) delle modifiche degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere erogati,

 

b) delle modifiche del sistema di modulazione volontaria di cui al regolamento (CE) n. 378/2007,

 

c) dei cambiamenti strutturali apportati alle aziende,

 

d) dei trasferimenti al FEASR conformemente all'articolo 136 del presente regolamento.

 

     Art. 9. Importi risultanti dalla modulazione

1. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri sono destinati alle misure previste dalla programmazione dello sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, in quanto sostegno comunitario supplementare, secondo le condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Gli importi corrispondenti ad un punto percentuale sono assegnati agli Stati membri in cui sono stati generati gli importi corrispondenti. Gli importi corrispondenti alla riduzione di quattro punti percentuali sono ripartiti tra gli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

 

a) superficie agricola;

 

b) occupazione nel settore agricolo;

 

c) prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

 

Tuttavia, almeno l'80 % del totale degli importi di cui al primo comma generati in uno Stato membro è attribuito al medesimo Stato membro.

 

3. In deroga al paragrafo 2, secondo comma, se nel periodo 2000-2002 in uno Stato membro la percentuale della produzione di segale ha superato in media il 5 % del totale della sua produzione cerealicola e se, nello stesso periodo, tale produzione ha rappresentato più del 50 % della produzione totale di segale della Comunità, fino a tutto il 2013 almeno il 90 % degli importi generati dalla modulazione in tale Stato membro gli è riassegnato.

 

In tal caso, senza pregiudizio delle possibilità di cui all'articolo 68, almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è destinato alle misure di cui paragrafo 1 del presente articolo nelle regioni produttrici di segale.

 

Ai fini del presente paragrafo per "cereali" si intendono i prodotti elencati nell'allegato V.

 

4. Gli importi residui risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e gli importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, sono assegnati allo Stato membro in cui sono stati generati i corrispondenti importi, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.

 

     Art. 10. Norme speciali applicabili alla modulazione nei nuovi Stati membri

1. L'articolo 7 si applica agli agricoltori di un nuovo Stato membro, in un dato anno civile, esclusivamente se il livello dei pagamenti diretti applicabili in tale Stato membro a norma dell'articolo 121 è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

 

2. In caso di applicazione dell'articolo 7 agli agricoltori di un nuovo Stato membro, la percentuale applicabile a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 è limitata alla differenza tra il livello dei pagamenti diretti risultante dall'applicazione dell'articolo 121 a tale Stato membro e il livello dei pagamenti diretti degli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

 

3. Gli eventuali importi risultanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono assegnati al nuovo Stato membro in cui sono stati generati i corrispondenti importi, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. Essi sono utilizzati a norma dell'articolo 69, paragrafo 5 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005.

 

     Art. 11. Disciplina finanziaria

1. Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [17] rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 [18], si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell'ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati agli articoli 134 e 135 del presente regolamento e prima dell'applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300000000 di EUR al di sotto di tale massimale.

 

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti entro il 30 giugno dello stesso anno civile.

 

3. Nell'ambito dell'applicazione dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121 a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai nuovi Stati membri fino all'inizio dell'anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

 

CAPITOLO 3

 

Sistema di consulenza aziendale

 

     Art. 12. Sistema di consulenza aziendale

1. Gli Stati membri mettono a disposizione degli agricoltori un sistema di consulenza sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito denominato "sistema di consulenza aziendale"), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.

 

2. Il sistema di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.

 

3. Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.

 

Gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie prioritarie di agricoltori che hanno accesso al sistema di consulenza aziendale.

 

4. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione al Consiglio sull'applicazione del sistema di consulenza aziendale corredata, se necessario, di proposte adeguate.

 

     Art. 13. Obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati

Senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate e gli enti privati di cui all'articolo 12, paragrafo 1 non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

 

CAPITOLO 4

 

Sistema integrato di gestione e di controllo

 

     Art. 14. Campo di applicazione

In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (in seguito denominato "sistema integrato").

 

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I.

 

Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capi 1 e 2 del presente titolo.

 

     Art. 15. Elementi del sistema integrato

1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

 

a) una banca dati informatizzata;

 

b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;

 

c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;

 

d) le domande di aiuto;

 

e) un sistema integrato di controllo;

 

f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto.

 

2. In caso di applicazione degli articoli 52 e 53 del presente regolamento, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004.

 

3. Gli Stati membri possono includere nel sistema di identificazione delle parcelle agricole un sistema di informazione geografica per gli oliveti.

 

     Art. 16. Banca dati informatizzata

1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.

 

La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione, a decorrere dal 2000. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi ai quattro anni o campagne precedenti.

 

2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.

 

     Art. 17. Sistema di identificazione delle parcelle agricole

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Si utilizzano le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese di preferenza ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono una precisione equivalente almeno a quella della cartografia su scala 1:10000.

 

     Art. 18. Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto

1. È introdotto un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto in modo da consentire l'accertamento dei diritti, nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.

 

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

 

     Art. 19. Domande di aiuto

1. Ogni agricoltore presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti che indica, se pertinenti:

 

a) tutte le parcelle agricole nell'azienda e, qualora lo Stato membro applichi all'articolo 15, paragrafo 3, il numero di olivi e la loro ubicazione all'interno della parcella;

 

b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;

 

c) ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato.

 

2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse e, se pertinente, il posizionamento degli ulivi. Uno Stato membro può disporre che le domande di aiuto indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alla domanda dell'anno precedente

 

3. Gli Stati membri possono disporre che un'unica domanda di aiuto copra più di uno o tutti i regimi di sostegno elencati nell'allegato I o altri regimi di sostegno.

 

     Art. 20. Verifica delle condizioni di ammissibilità

1. Gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto.

 

2. I controlli amministrativi sono completati da un sistema di controlli in loco intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto. A questo scopo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole.

 

Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

 

3. Ogni Stato membro designa un'autorità competente del coordinamento dei controlli e delle verifiche previsti dal presente capitolo.

 

Qualora uno Stato membro deleghi ad agenzie o ditte specializzate una parte delle attività di cui al presente capitolo, l'autorità designata continua ad avere la responsabilità e ad esercitare il controllo di tali attività.

 

     Art. 21. Riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità

1. Senza pregiudizio delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 23, qualora si constati che un agricoltore non soddisfa le condizioni di ammissibilità connesse alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, il pagamento o la parte di pagamento corrisposto o da corrispondere, per il quale le condizioni di ammissibilità sono state rispettate, è soggetto a riduzioni o esclusioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

2. La percentuale di riduzione è graduata in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per uno o più anni civili.

 

     Art. 22. Controlli della condizionalità

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un agricoltore adempie agli obblighi di cui al capitolo 1.

 

2. Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri possono utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già operativi nel loro territorio.

 

Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini [19], e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del presente regolamento.

 

     Art. 23. Riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Se in qualsiasi momento di un dato anno civile (in seguito denominato "anno civile considerato") i criteri di gestione obbligatori o le buone condizioni agronomiche e ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente imputabili all'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto nell'anno civile considerato, il totale dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati, a seguito dell'applicazione degli articoli 7, 10 e 11, a tale agricoltore è ridotto oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti, secondo le modalità di applicazione stabilite nell'articolo 24.

 

Il primo comma si applica anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.

 

Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.

 

In deroga al secondo comma, dal 2010, se la persona a cui è direttamente attribuibile l'atto o l'omissione ha presentato una domanda di aiuto nell'anno civile considerato, la riduzione o l'esclusione dal beneficio sono applicate agli importi totali dei pagamenti diretti erogati o che devono essere erogati a detta persona.

 

2. Nonostante il paragrafo 1 e conformemente alle condizioni stabilite nelle modalità di applicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni o esclusioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, per agricoltore e per anno civile.

 

Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autorità competente adotta i provvedimenti necessari per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

 

     Art. 24. Modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienza alle regole della condizionalità

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni di cui all'articolo 23 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

 

In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non applicare riduzioni se, in base alla sua gravità, portata e durata, l'inadempienza è da considerarsi di scarsa rilevanza. Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali non possono essere considerati di scarsa rilevanza.

 

A meno che l'agricoltore non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza accertata, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari, che possono limitarsi, se del caso, ad un controllo amministrativo, per assicurare che l'agricoltore ponga rimedio all'inadempienza accertata. L'inadempienza di scarsa rilevanza accertata e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati all'agricoltore.

 

3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non è, in linea di massima, inferiore al 20 % e può arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere applicata per uno o più anni civili.

 

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non supera l'importo totale di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

 

     Art. 25. Importi risultanti dalla condizionalità

Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienza alle disposizioni di cui al capitolo 1 sono accreditati al FEAGA. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detti importi.

 

     Art. 26. Compatibilità dei regimi di sostegno con il sistema integrato

1. Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato sotto i seguenti profili:

 

a) la banca dati informatizzata;

 

b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;

 

c) i controlli amministrativi.

 

A questo scopo, la banca dati, i sistemi ed i controlli di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del primo comma sono instaurati in modo da consentire, senza problemi né contrasti, un funzionamento comune o l'interscambio di dati.

 

2. Ai fini dell'applicazione di regimi di sostegno comunitari o nazionali diversi da quelli elencati nell'allegato VI, gli Stati membri possono incorporare nelle proprie procedure di gestione e di controllo uno o più elementi del sistema integrato.

 

     Art. 27. Informazione e controllo

1. La Commissione è tenuta regolarmente informata sull'applicazione del sistema integrato.

 

Essa organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.

 

2. A norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005, dopo aver informato per tempo le autorità competenti, i rappresentanti autorizzati nominati dalla Commissione possono procedere a:

 

a) esami o controlli relativi alle misure adottate per istituire ed attuare il sistema integrato,

 

b) verifiche presso le agenzie e le ditte specializzate di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

 

3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione può avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare più facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autorità competenti degli Stati membri.

 

CAPITOLO 5

 

Altre disposizioni generali

 

     Art. 28. Requisiti minimi per il percepimento di pagamenti diretti

1. A decorrere dal 2010, gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

 

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 in un dato anno civile non supera 100 EUR; oppure

 

b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale i pagamenti diretti sono richiesti o dovrebbero essere corrisposti anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 23 è inferiore a un ettaro.

 

Per tener conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo entro i limiti di cui all'allegato VII.

 

Agli agricoltori che detengono diritti speciali a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, si applica la condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo.

 

Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il presente paragrafo nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

 

Qualora l'importo versato sia ridotto a seguito della progressiva introduzione dei pagamenti diretti come previsto dall'articolo 121 del presente regolamento o dal punto K dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 o dal punto C dell'allegato IX del presente regolamento, l'importo richiesto o da corrispondere è calcolato sulla base dell'importo finale del sostegno ricevuto dall'agricoltore.

 

2. A decorrere dal 2010, gli Stati membri possono stabilire adeguati criteri oggettivi e non discriminatori per garantire che non siano concessi pagamenti diretti a una persona fisica o giuridica:

 

a) le cui attività agricole costituiscano solo una parte irrilevante delle sue attività economiche globali; o

 

b) la cui attività principale o il cui obiettivo sociale non sia l'esercizio di un'attività agricola.

 

3. I diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono riversati nella riserva nazionale.

 

     Art. 29. Pagamenti

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono corrisposti integralmente ai beneficiari.

 

2. I pagamenti sono effettuati in non più di due rate all'anno, tra il 1 dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

 

3. I pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 20.

 

4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione può:

 

a) prevedere anticipi;

 

b) autorizzare gli Stati membri, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1 dicembre anticipi in regioni in cui condizioni eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie:

 

i) fino al 50 % dei pagamenti dovuti;

 

oppure

 

ii) fino all'80 % dei pagamenti per i quali siano già stati previsti anticipi.

 

     Art. 30. Clausola di elusione

Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

 

     Art. 31. Forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente riconosce come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali:

 

a) decesso dell'agricoltore;

 

b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

 

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

 

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

 

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

 

     Art. 32. Riesame

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

 

TITOLO III

 

REGIME DI PAGAMENTO UNICO

 

CAPITOLO 1

 

Attuazione generale

 

     Art. 33. Diritti all'aiuto

1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

 

a) detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;

 

b) ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento:

 

i) mediante trasferimento,

 

ii) dalla riserva nazionale,

 

iii) a norma dell'allegato IX,

 

iv) a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 65 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c).

 

2. Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'articolo 57, paragrafo 6, dell'articolo 64, paragrafo 2 e dell'articolo 65, un agricoltore è considerato detentore dei diritti all'aiuto se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto.

 

3. I diritti di ritiro dalla produzione stabiliti a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, dell'articolo 63 paragrafo 2, e dell'articolo 71 nonies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non sono soggetti ai precedenti obblighi di ritiro dalla produzione.

 

     Art. 34. Attivazione dei diritti all'aiuto per ettaro ammissibile

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato.

 

2. Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:

 

a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex06029041), utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole; e

 

b) qualsiasi superficie che abbia dato un diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che

 

i) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici [20], e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [21], nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque [22]; oppure

 

ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) [23], o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure

 

iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

 

Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative all'uso di ettari ammissibili per attività non agricole.

 

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari ammissibili soddisfano le condizioni di ammissibilità nel corso dell'anno civile.

 

     Art. 35. Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

 

2. Gli Stati membri possono, in circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.

 

     Art. 36. Modifica dei diritti all'aiuto

Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all'aiuto per ettaro non sono modificabili.

 

Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione per la modifica, a decorrere dal 2010, dei diritti all'aiuto, in particolare per le frazioni di diritti.

 

     Art. 37. Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale è stata presentata una domanda di pagamento unico può formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto, nonché per altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.

 

     Art. 38. Uso dei terreni in caso di integrazione posticipata del settore degli ortofrutticoli

Se uno Stato membro da deciso di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 51, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in seguito denominata "integrazione posticipata"), le parcelle situate nelle regioni a cui si applica tale decisione, fino a una data non posteriore al 31 dicembre 2010, possono non essere ammissibili se sono utilizzate per:

 

a) la produzione di ortofrutticoli;

 

b) la produzione di patate da consumo; o

 

c) i vivai.

 

In caso di integrazione posticipata, gli Stati membri possono decidere di autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili all'aiuto nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno. Tuttavia, su richiesta di uno Stato membro, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, per le regioni in cui i cereali sono abitualmente raccolti precocemente per motivi climatici.

 

     Art. 39. Uso dei terreni per la produzione di canapa

1. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.

 

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all'uso di sementi certificate di determinate varietà.

 

     Art. 40. Massimali nazionali

1. Per ogni Stato membro e ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 e dell'articolo 69, paragrafo 3 del presente regolamento o, per il 2009, a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non supera globalmente il relativo massimale nazionale stabilito nell'allegato VIII del presente regolamento.

 

Ove siano assegnati diritti all'aiuto a viticoltori, la Commissione, tenendo conto dei dati più recenti comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 102, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [24], adegua i massimali nazionali di cui all'allegato VIII del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento. Entro il 1 dicembre dell'anno che precede l'adeguamento dei massimali nazionali gli Stati membri comunicano alla Commissione la media regionale del valore dei diritti di cui all'allegato IX, sezione B, del presente regolamento.

 

2. Se necessario, gli Stati membri attuano una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto al fine di assicurare il rispetto dei massimali di cui all'allegato VIII.

 

     Art. 41. Riserva nazionale

1. Ciascuno Stato membro costituisce una riserva nazionale che incorpora la differenza tra:

 

a) il massimale determinato nell'allegato VIII del presente regolamento; e

 

b) il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e dei massimali fissati a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 e dell'articolo 69, paragrafo 3 del presente regolamento o, per il 2009, dei massimali fissati a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

2. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare, in via prioritaria, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.

 

3. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, i diritti all'aiuto per gli agricoltori di zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con delle forme di pubblico intervento, al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone.

 

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale al fine di assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, che la Commissione definirà secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

5. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri possono aumentare il valore unitario e/o il numero dei diritti dell'aiuto assegnati agli agricoltori.

 

     Art. 42. Diritti all'aiuto non utilizzati

I diritti all'aiuto non attivati a norma dell'articolo 34 per un periodo di due anni sono versati nella riserva nazionale, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Tuttavia, per il 2009, i diritti all'aiuto non attivati per il biennio 2007-2008 non sono versati nella riserva nazionale se erano attivati nel 2006 e, per il 2010, i diritti all'aiuto non attivati per il biennio 2008-2009 non sono versati nella riserva nazionale se erano attivati nel 2007.

 

     Art. 43. Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di trasferimento per successione o anticipo di successione.

 

Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati.

 

Uno Stato membro può decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione.

 

2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono invece consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

 

3. Ove i diritti all'aiuto siano venduti, con o senza terra, gli Stati membri possono, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riversati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale, secondo criteri che saranno definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

     Art. 44. Condizioni applicabili ai diritti speciali

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, i diritti all'aiuto stabiliti nel titolo III, capitolo 3, sezione 2, e di cui all'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché all'articolo 60 e all'articolo 65, quarto comma del presente regolamento (in seguito denominati "diritti speciali"), sono soggetti alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano gli agricoltori che detengono diritti speciali a derogare all'obbligo di attivare i diritti dell'aiuto mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno:

 

a) il 50 % dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, espressa in unità di bestiame adulto (UBA), o,

 

b) nel caso di diritti speciali di cui all'articolo 60, il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico, espressa in UBA, o,

 

c) nel caso dell'articolo 65, il 50 % dell'attività agricola svolta durante l'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1782/2003, espressa in UBA.

 

Tuttavia, un agricoltore a cui siano stati assegnati diritti speciali sia ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia ai sensi del presente regolamento, mantiene almeno il 50 % del livello più elevato delle attività di cui al primo comma.

 

La condizione di cui al primo comma non si applica a Malta.

 

3. In caso di trasferimento di diritti speciali, nel 2009, 2010 e 2011, il cessionario può beneficiare della deroga di cui al paragrafo 2 solo se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012, il cessionario beneficia della deroga solo in caso di successione o successione anticipata.

 

Il primo comma non si applica a Malta.

 

     Art. 45. Revisione dei diritti all'aiuto

1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico conformemente al titolo III, capitoli da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, possono decidere di procedere nel 2010 o successivamente al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto.

 

Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1 agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1 agosto 2010.

 

2. Ai fini dell'applicazione del primo comma del paragrafo 1, i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche annuali progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti dell'aiuto è effettuata in almeno tre tappe annue predefinite.

 

In nessuna delle tappe annue di cui al primo comma la riduzione in valore di un diritto all'aiuto supera il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore finale. Se la riduzione in valore è inferiore al 10 % del valore iniziale, gli Stati membri possono applicare meno di tre tappe.

 

3. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente articolo:

 

a) al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e il potenziale agricolo; oppure

 

b) se si applica l'articolo 46, paragrafo 4 nella regione definita a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.

 

CAPITOLO 2

 

Attuazione regionale e parziale

 

Sezione 1

 

Attuazione regionale

 

     Art. 46. Attribuzione a livello regionale del massimale nazionale di cui all'articolo 40

1. Gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitoli da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale nel 2010 o successivamente, alle condizioni specificate nella presente sezione.

 

Se tale decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1 agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1 agosto 2010.

 

2. Gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale o amministrativa e il potenziale agricolo regionale.

 

Gli Stati membri possono considerare il loro intero territorio come una regione unica.

 

3. Gli Stati membri dividono il massimale nazionale di cui all'articolo 40 tra le regioni, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri possono decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annuali progressive da attuarsi secondo non oltre tre tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori quali il potenziale agricolo o i criteri ambientali.

 

4. Qualora uno Stato membro che applica i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo decida di non applicare l'articolo 47, esso adatta, nella misura necessaria a rispettare il massimale regionale applicabile, il valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni. A tal fine i diritti all'aiuto sono soggetti a riduzioni o aumenti lineari del loro valore. La riduzione totale del valore dei diritti all'aiuto ai sensi del presente paragrafo è limitata al 10 % del loro valore iniziale.

 

5. Se uno Stato membro decide di applicare sia l'articolo 45 sia il presente articolo, si tiene conto delle riduzioni del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4 del presente articolo per il calcolo dei limiti stabiliti all'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma.

 

     Art. 47. Regionalizzazione del regime di pagamento unico

1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di suddividere non oltre il 50 % dei massimali regionali fissati a norma dell'articolo 46 tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non detengono diritti all'aiuto.

 

2. Gli agricoltori ricevono diritti all'aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo la parte corrispondente del massimale regionale fissato a norma dell'articolo 46 per il numero di ettari ammissibili stabilito a livello regionale.

 

Il valore dei diritti all'aiuto è maggiorato nei casi in cui prima dell'applicazione del presente articolo l'agricoltore detenga diritti all'aiuto. A tal fine il valore unitario regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto che l'agricoltore detiene è maggiorato di un importo calcolato in base al valore totale dei diritti all'aiuto che deteneva a una data fissata dallo Stato membro interessato. Tali maggiorazioni sono calcolate entro i limiti della parte del massimale regionale rimanente dopo l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

 

3. Il numero di diritti all'aiuto per agricoltore è pari al numero di ettari da lui dichiarati nell'anno di applicazione del regime di pagamento unico a livello regionale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

 

4. I diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori prima della suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocati e sostituiti dai nuovi diritti di cui al paragrafo 3.

 

     Art. 48. Revisione dei diritti all'aiuto

1. In casi debitamente giustificati gli Stati membri che applicano l'articolo 47 possono decidere, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, di procedere nell'anno successivo all'applicazione del regime di pagamento unico a livello regionale di cui all'articolo 46, paragrafo 1, per il ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti a norma della presente sezione.

 

Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1 agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1 agosto 2010.

 

Ai fini dell'applicazione del primo comma i diritti all'aiuto possono essere sottoposti a modifiche annue progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto è effettuata in almeno due tappe annue predefinite.

 

2. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1, o del capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, di procedere nel 2010 o successivamente al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto.

 

Se detta decisione si applica a partire dal 2010, essa è presa entro il 1 agosto 2009. In qualsiasi altro caso è presa entro il 1 agosto 2010.

 

Ai fini dell'applicazione del primo comma i diritti all'aiuto sono sottoposti a modifiche annue progressive da attuarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori. La modifica che comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto è effettuata in almeno tre tappe annue predefinite.

 

Il primo comma si applica senza pregiudizio delle decisioni adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli Stati membri interessati possono derogare al numero minimo di tappe di cui al primo comma e ai limiti stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo.

 

3. La riduzione in valore di un diritto all'aiuto non supera, in nessuna delle tappe annue di cui ai paragrafi 1 e 2, il 50 % della differenza tra il valore iniziale e il valore finale. Se la riduzione in valore è inferiore al 10 % del valore iniziale, gli Stati membri possono applicare meno di tre tappe.

 

4. Gli Stati membri possono decidere di applicare i paragrafi 1, 2 e 3 al livello geografico adeguato, che determinano secondo criteri oggettivi e non discriminatori quali la propria struttura istituzionale e amministrativa o il potenziale agricolo.

 

     Art. 49. Superfici prative

Nell'applicare l'articolo 47, gli Stati membri possono determinare secondo criteri oggettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 46 o di parte di esso, valori unitari diversi per i diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1:

 

a) per gli ettari destinati a superfici prative alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile, oppure

 

b) per gli ettari destinati ai pascoli permanenti alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.

 

     Art. 50. Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto stabiliti a norma della presente sezione

1. I diritti stabiliti a norma della presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, o capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono essere trasferiti o utilizzati soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi lo stesso valore di diritti all'aiuto per ettaro.

 

2. Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, si applicano le altre disposizioni del presente titolo.

 

Sezione 2

 

Attuazione parziale

 

     Art. 51. Disposizioni generali

1. Gli Stati membri che hanno concesso i pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine, o i pagamenti per i bovini conformemente al titolo III, capitolo 5, sezione 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono decidere entro il 1 agosto 2009 di continuare a concedere tali pagamenti alle condizioni previste dalla presente sezione. Possono altresì decidere di fissare la parte della componente dei massimali nazionali destinata a concedere detti pagamenti ad un tasso più basso di quello fissato conformemente all'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se uno Stato membro non decide in tal senso i pagamenti devono essere integrati nel regime di pagamento unico dal 2010 conformemente all'articolo 66 del presente regolamento.

 

Nel caso di pagamenti per i bovini di cui all'articolo 53, paragrafo 2 del presente regolamento gli Stati membri possono altresì decidere entro il 1 agosto 2010 di non concedere tali pagamenti e di integrarli nel regime di pagamento unico dal 2011 conformemente all'articolo 66 del presente regolamento.

 

Se uno Stato membro ha escluso in tutto o in parte i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli dal regime di pagamento unico, a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, può:

 

a) a partire dal 2010 concedere i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli alle condizioni previste dalla presente sezione e a norma della decisione adottata in base all'articolo 68 ter, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 143 ter quarter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003; o

 

b) decidere, entro il 1 agosto 2009, di integrare i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli esclusi dal regime di pagamento unico a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico conformemente all'articolo 66 del presente regolamento; o

 

c) decidere, entro il 1 agosto 2009, di concedere il pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli alle condizioni previste dalla presente sezione e a un tasso più basso di quello fissato a norma dell'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, all'atto dell'introduzione del regime di pagamento unico, possono decidere di concedere i pagamenti di cui al paragrafo 1 alle condizioni previste dalla presente sezione. Nel caso del pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli, i nuovi Stati membri che non hanno applicato l'articolo 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 non devono applicare l'articolo 54 del presente regolamento. Inoltre, nel caso del pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli i nuovi Stati membri tengono conto, se opportuno, dell'articolo 128, paragrafo 3 del presente regolamento.

 

2. In funzione della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, un massimale per ciascuno dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52, 53 e 54.

 

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 40, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 52, 53 e 54.

 

     Art. 52. Pagamenti per le carni ovine e caprine

Gli Stati membri possono trattenere fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente ai pagamenti nei settori delle carni ovine e caprine elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. In tal caso versano agli agricoltori pagamenti supplementari su base annua.

 

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che allevano ovini e caprini alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 10 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento.

 

     Art. 53. Pagamenti per i bovini

1. Gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono trattenere tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento, corrispondente al premio per le vacche nutrici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. In questi casi versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

 

Il pagamento supplementare è concesso per il mantenimento di vacche nutrici alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 11 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento.

 

2. Nel 2010 e nel 2011 gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 68, paragrafo 1, l'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), o l'articolo 68, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003 e i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono trattenere tutta o parte della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente al premio all'abbattimento dei vitelli, al premio per la macellazione dei bovini diversi dai vitelli o al premio speciale per i bovini maschi. In questi casi versano un pagamento supplementare agli agricoltori. I pagamenti supplementari sono concessi per l'abbattimento dei vitelli, per la macellazione di bovini diversi dai vitelli e per il mantenimento dei bovini maschi, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 1, sezione 11 del presente regolamento e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento.

 

     Art. 54. Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli

1. Fino al 31 dicembre 2011 gli Stati membri possono trattenere una percentuale pari al massimo al 50 % delle componenti dei massimali nazionali di cui all'articolo 40, corrispondente al sostegno per la produzione di pomodori.

 

In tal caso e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, gli Stati membri interessati corrispondono agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

 

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono pomodori alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 8.

 

2. Gli Stati membri possono trattenere:

 

a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente al sostegno delle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo destinate all'industria di trasformazione e che erano ammissibili nel quadro dei regimi di sostegno di cui ai regolamenti (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 2202/96; e

 

b) dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente al sostegno delle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate al terzo comma del presente paragrafo destinate all'industria di trasformazione e che erano ammissibili nel quadro dei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [25], e al regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi [26].

 

In tal caso e nei limiti del massimale stabilito a norma dell'articolo 51, paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri interessati versano agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.

 

Il pagamento supplementare è concesso agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli seguenti, come stabilito dallo Stato membro interessato, alle condizioni di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8:

 

a) fichi freschi,

 

b) agrumi freschi,

 

c) uve da tavola,

 

d) pere,

 

e) pesche e pesche noci e

 

f) prugne da essiccazione (d'Ente).

 

3. Le componenti dei massimali nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elencate nell'allegato X.

 

CAPITOLO 3

 

Attuazione nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

 

     Art. 55. Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, il presente titolo si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2.

 

L'articolo 41 e la sezione 1 del capitolo 2 non si applicano.

 

2. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie assume le decisioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 1, entro il 1 agosto dell'anno che precede l'anno in cui applicherà per la prima volta il regime di pagamento unico.

 

3. Eccettuate la Bulgaria e la Romania, ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 34, paragrafo 2, si intenda per "ettari ammissibili" qualsiasi superficie agricola dell'azienda mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che a tale data fosse o meno in produzione.

 

     Art. 56. Domande di sostegno

1. Gli agricoltori presentano domanda di sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico entro una data che sarà stabilita dai nuovi Stati membri, non posteriore al 15 maggio.

 

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, i diritti all'aiuto sono assegnati soltanto agli agricoltori che hanno presentato domanda nell'ambito del regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione di tale regime.

 

     Art. 57. Riserva nazionale

1. Ogni nuovo Stato membro attua una riduzione percentuale lineare del suo massimale nazionale di cui all'articolo 40 al fine di costituire una riserva nazionale.

 

2. I nuovi Stati membri utilizzano la riserva nazionale per attribuire, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, che sarà definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

3. Nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori di settori specifici, che si trovano in una situazione particolare in seguito al passaggio al regime di pagamento unico.

 

4. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 1 gennaio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e che non hanno ricevuto alcun pagamento diretto in tale anno.

 

5. I nuovi Stati membri che non applicano l'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, agli agricoltori di zone in cui si applicano programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi con una delle forme di pubblico intervento al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e di compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone.

 

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 2 a 5, i nuovi Stati membri possono aumentare il valore unitario dei diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori interessati, nei limiti di 5000 EUR, o possono assegnare loro nuovi diritti all'aiuto.

 

7. I nuovi Stati membri attuano riduzioni lineari dei diritti all'aiuto se la loro riserva nazionale non è sufficiente a coprire i casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

 

     Art. 58. Assegnazione regionale dei massimali nazionali di cui all'articolo 40

1. I nuovi Stati membri possono applicare il regime di pagamento unico a livello regionale.

 

2. I nuovi Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

 

3. Se del caso, i nuovi Stati membri dividono fra le regioni i massimali nazionali di cui all'articolo 40, previa applicazione eventuale delle riduzioni di cui all'articolo 57, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

 

     Art. 59. Assegnazione di diritti all'aiuto

1. Gli agricoltori ricevono diritti all'aiuto il cui valore unitario è calcolato dividendo il massimale nazionale applicabile di cui all'articolo 40 dopo la riduzione di cui all'articolo 57 per il numero di diritti all'aiuto stabiliti a livello nazionale a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

 

2. Tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto per agricoltore è pari al numero di ettari che ha dichiarato a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

 

3. In deroga al paragrafo 2, i nuovi Stati membri possono decidere, tranne in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, che il numero di diritti all'aiuto per agricoltore sia pari al numero medio annuo di tutti gli ettari che durante uno o più anni di un periodo rappresentativo che sarà fissato dallo Stato membro, ma non oltre il 2008, hanno conferito un diritto al pagamento unico per superficie.

 

Tuttavia, allorché un agricoltore ha iniziato un'attività agricola nel corso del periodo rappresentativo, il numero medio di ettari si basa sui diritti che gli sono stati assegnati nell'anno o negli anni civili durante i quali ha esercitato l'attività agricola.

 

     Art. 60. Agricoltori privi di ettari ammissibili

A un agricoltore operante nel settore delle carni bovine o nel settore lattiero-caseario o in quello delle carni ovine e caprine che ha il diritto di ricevere diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3 e dell'articolo 59 per i quali non ha ettari ammissibili nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico vengono assegnati diritti speciali, per un massimo di 5000 EUR per diritto, ai sensi dell'articolo 44.

 

     Art. 61. Superfici prative

I nuovi Stati membri possono anche stabilire, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, all'interno del massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 58 o di parte di esso, valori unitari diversi per i diritti all'aiuto da assegnare agli agricoltori di cui all'articolo 59, paragrafo 1:

 

a) per gli ettari di superfici prative recensite al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile; oppure

 

b) per gli ettari di pascolo permanente recensiti al 30 giugno 2008 e per qualsiasi altro ettaro ammissibile.

 

     Art. 62. Condizioni applicabili ai diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto stabiliti a norma del presente capitolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.

 

2. I nuovi Stati membri possono decidere, in ottemperanza al principio generale del diritto comunitario, di ravvicinare il valore dei diritti all'aiuto, stabiliti a norma del presente capitolo. La decisione è adottata entro il 1 agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

 

Ai fini dell'applicazione del primo comma, i diritti all'aiuto sono sottoposti a modifiche annue progressive in base a criteri oggettivi e non discriminatori e secondo tappe annue prestabilite.

 

3 Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 34, almeno l'80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

 

CAPITOLO 4

 

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

 

     Art. 63. Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

1. A decorrere dal 2010 gli Stati membri integrano nel regime di pagamento unico il sostegno disponibile all'interno dei regimi di sostegno accoppiato di cui all'allegato IX secondo le norme stabilite negli articoli 64, 65, 66 e 67.

 

2. In deroga al paragrafo 1:

 

a) gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico conformemente al titolo III, capitoli da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere di utilizzare tutto o parte del sostegno di cui al paragrafo 1 per stabilire diritti all'aiuto o per aumentarne il valore sulla base del tipo di attività agricole esercitate dagli agricoltori nel corso di uno o più anni nel periodo 2005-2008 e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o ambientale;

 

b) gli Stati membri che hanno introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1 capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 47 del presente regolamento possono decidere di utilizzare tutto o parte del sostegno di cui al paragrafo 1 per aumentare il valore di tutti i diritti all'aiuto di un importo supplementare corrispondente all'aumento del massimale regionale diviso per il numero totale di diritti all'aiuto.

 

Gli Stati membri possono altresì differenziare l'aumento del valore dei diritti all'aiuto tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1 del presente regolamento o sulla base del tipo di attività agricole esercitate da agricoltori nel corso di uno o più anni nel periodo 2005-2008 e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o ambientale.

 

3. Qualora uno Stato membro si avvalga della deroga prevista dal paragrafo 2, lettera a) esso adotta misure adeguate per assicurare che gli agricoltori che hanno beneficiato del sostegno di cui al paragrafo 1 non siano esclusi dal regime di pagamento unico. In particolare esso fa sì che il sostegno globale che l'agricoltore riceverà dopo l'integrazione dei regimi di sostegno accoppiato di cui al paragrafo 1 nel regime di pagamento unico non sia inferiore al 75 % del sostegno annuo medio che l'agricoltore stesso ha ricevuto nell'ambito di tutti i pagamenti diretti durante i relativi periodi di riferimento di cui agli articoli da 64, 65 e 66.

 

     Art. 64. Integrazione del sostegno accoppiato escluso dal regime di pagamento unico

1. Gli importi di cui all'allegato XII che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato XI, punto 1 e 2, sono ripartiti dagli Stati membri tra gli agricoltori dei settori interessati secondo criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto in particolare del sostegno di cui tali agricoltori hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei pertinenti regimi nel corso di uno o più anni nel periodo 2005-2008. Nel caso del regime della fecola di patate di cui all'allegato XI, punto 1 e 2, gli Stati membri possono distribuire gli importi disponibili nell'ambito di tale regime tenendo conto dei quantitativi di patate coperti da contratti di coltivazione tra il produttore di patate e la fecoleria nei limiti della quota assegnata a tale fecoleria ai sensi dell'articolo 84 bis del regolamento (CEE) n. 1234/2007, in un dato anno.

 

2. Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti all'aiuto detenuti dai rispettivi agricoltori in base agli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1.

 

L'aumento del valore del diritto all'aiuto per agricoltore si ottiene dividendo l'importo di cui al primo comma per il numero di diritti all'aiuto di ciascun agricoltore in causa.

 

Tuttavia, l'agricoltore di uno dei settori interessati che non detiene alcun diritto all'aiuto riceve diritti all'aiuto:

 

a) il cui numero è pari al numero di ettari che dichiara, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, per l'anno in cui il regime di sostegno accoppiato è integrato nel regime di pagamento unico;

 

b) il cui valore è stabilito dividendo l'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 per il numero stabilito a norma della lettera a) del presente comma.

 

3. Tuttavia, se l'importo per regime di aiuto è inferiore a 250000 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di non distribuire gli importi e di aggiungerli alla riserva nazionale.

 

     Art. 65. Integrazione del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico

Gli Stati membri ripartiscono gli importi che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato XI, punto 3, tra gli agricoltori dei rispettivi settori, in proporzione al sostegno di cui i medesimi hanno beneficiato nell'ambito dei pertinenti regimi di sostegno durante i relativi periodi di riferimento di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere un periodo rappresentativo più recente in base a criteri oggettivi e non discriminatori e, qualora uno Stato membro abbia introdotto il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capitolo 5, sezione 1 capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ovvero si avvalga della facoltà di cui all'articolo 47 del presente regolamento, a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento.

 

Gli Stati membri aumentano il valore dei diritti all'aiuto dei rispettivi agricoltori o assegnano diritti all'aiuto a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

 

Se un agricoltore che ha ricevuto pagamenti ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha il diritto di ricevere diritti all'aiuto ai sensi del presente articolo per i quali non ha ettari ammissibili nell'anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o se il diritto all'aiuto per ettaro dà luogo a un importo superiore a 5000 EUR, gli vengono assegnati diritti speciali, ai sensi dell'articolo 44, per un massimo di 5000 EUR per diritto.

 

     Art. 66. Integrazione facoltativa del sostegno accoppiato parzialmente escluso dal regime di pagamento unico

Se uno Stato membro:

 

a) non assume la decisione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, primo comma;

 

b) se decide di non concedere i pagamenti per i bovini di cui all'articolo 53, paragrafo 2 dal 2011, in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma; ovvero

 

c) se decide di non concedere i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma,

 

gli importi che erano disponibili per il sostegno accoppiato nell'ambito dei regimi di cui all'allegato XI, punto 4, sono integrati nel regime di pagamento unico a norma dell'articolo 65.

 

     Art. 67. Integrazione anticipata del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico

Entro il 1 agosto 2009 gli Stati membri possono decidere di integrare l'aiuto alle sementi di cui alla sezione 5 del titolo IV e i regimi di cui all'allegato XI, punto 1, fatta eccezione per il premio specifico alla qualità per il frumento (grano) duro, nel regime di pagamento unico nel 2010 o 2011. In tal caso la Commissione adatta, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, i massimali nazionali di cui all'articolo 40 aggiungendo gli importi dall'allegato XII per il regime di aiuti interessato.

 

CAPITOLO 5

 

Sostegno specifico

 

     Art. 68. Norme generali

1. Gli Stati membri possono concedere sostegno specifico agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capitolo:

 

a) per

 

i) specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente,

 

ii) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli,

 

iii) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,

 

iv) il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali,

 

v) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;

 

b) per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili sotto il profilo ambientale,o, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico;

 

c) in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio che le terre siano abbandonate e/o di far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone;

 

d) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante alle condizioni stabilite dall'articolo 70;

 

e) per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali, alle condizioni stabilite dall'articolo 71.

 

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere erogato solamente se:

 

a) per quanto riguarda le specifiche attività agricole cui fa riferimento il paragrafo 1, lettera a), punto v):

 

i) rispetta i requisiti fissati dall'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1689/2005 ed esclusivamente per coprire i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito subita per conseguire l'obiettivo prestabilito; e

 

ii) è stato approvato dalla Commissione;

 

b) per quanto riguarda il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è coerente con il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari [27], al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [28], al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici [29] e al titolo II, capitolo 1, della Parte II del regolamento (CE) n. 1234/2007,

 

c) per quanto riguarda il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), soddisfa i criteri stabiliti agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [30].

 

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, può essere erogato soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

 

Per quanto riguarda il settore delle carni ovine e caprine e il settore delle carni bovine, se detto sostegno è applicato insieme al sostengo concesso a norma degli articoli 52 e 53, il totale non supera la dotazione finanziaria del sostegno ottenuto dopo l'applicazione della percentuale massima di trattenuta prevista, rispettivamente, dagli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

Per il settore del riso, il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo può essere concesso solo dall'anno civile in cui lo Stato membro integra l'aiuto specifico per il riso previsto nella sezione 1 del capitolo 1 del titolo IV nel regime di pagamento unico.

 

4. Il sostegno relativo:

 

a) al paragrafo 1, lettere a) e d) del presente articolo, assume la forma di pagamenti annuali supplementari,

 

b) al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, assume la forma di pagamenti annuali supplementari come pagamenti per capitolo di bestiame o premi per le superfici prative,

 

c) al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, assume la forma di un aumento del valore unitario e/o del numero di diritti all'aiuto dell'agricoltore,

 

d) al paragrafo 1, lettera e) del presente articolo, assume la forma di pagamenti compensativi quali specificati all'articolo 71.

 

5. Il trasferimento di diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato o di diritti a pagamenti supplementari ai sensi del paragrafo 4, lettera c), può essere autorizzato solo se i diritti all'aiuto trasferiti sono accompagnati dal trasferimento di un numero equivalente di ettari.

 

6. Il sostegno concesso a norma del paragrafo 1 è coerente con le altre politiche e misure comunitarie.

 

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, la Commissione stabilisce le condizioni per l'approvazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii) del presente articolo e le condizioni per l'erogazione del sostegno di cui alla presente sezione, in particolare nell'ottica di assicurare la coerenza con le altre misure e politiche comunitarie e al fine di evitare ogni cumulo del sostegno.

 

8. Entro il 1 agosto 2011 gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 69, paragrafo 1 possono riesaminarla e decidere di, a partire dal 2012:

 

a) modificare gli importi per il finanziamento del sostegno di cui al presente capitolo, nei limiti previsti dall'articolo 69; oppure

 

b) porre termine all'applicazione del sostegno specifico a norma del presente capitolo.

 

A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro ai sensi del primo comma del presente paragrafo, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, il corrispondente massimale per tale sostegno.

 

Qualora uno Stato membro decida di porre termine all'applicazione del presente capitolo o riduca gli importi destinati al suo finanziamento, si applica l'articolo 72, paragrafo 2.

 

     Art. 69. Disposizioni finanziarie per il sostegno specifico

1. Entro il 1 agosto 2009, il 1 agosto 2010 o il 1 agosto 2011 gli Stati membri possono decidere di utilizzare, a partire dall'anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei loro massimali nazionali di cui all'articolo 40 oppure, nel caso di Malta, l'importo di 2000000 di EUR, a titolo del sostegno specifico previsto dall'articolo 68, paragrafo 1.

 

2. Gli Stati membri possono applicare la trattenuta del 10 % su base settoriale trattenendo fino al 10 % della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondente a qualsiasi settore di cui all'allegato VI di tale regolamento. I fondi trattenuti possono essere utilizzati solo per l'applicazione del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1 del presente regolamento nei settori interessati dalla trattenuta.

 

3. A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, riguardo all'importo del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, il corrispondente massimale per tale sostegno.

 

Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall'articolo 40, paragrafo 2, gli importi utilizzati per concedere il sostegno di cui alla lettera c) dell'articolo 68, paragrafo 1 sono dedotti dal massimale nazionale di cui all'articolo 40, paragrafo 1. Questi sono contabilizzati come diritti all'aiuto assegnati.

 

4. Il sostegno previsto al paragrafo 1, lettera a), punti (i), (ii), (iii) e (iv) e al paragrafo 1, lettera b) e lettera e) dell'articolo 68 è limitato al 3,5 % dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 o, nel caso di Malta, all'importo di 2000000 di EUR, di cui all'articolo 69, paragrafo 1 del presente regolamento, da usare in particolare per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) nel settore lattiero-caseario.

 

Gli Stati membri possono fissare sottolimiti per misura.

 

5. In deroga al paragrafo 4, negli anni civili da 2010 a 2013, negli Stati membri che hanno concesso aiuti per quanto riguarda le vacche nutrici conformemente all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 senza avere applicato l'opzione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i) di tale regolamento, il limite di cui al paragrafo 4 è fissato al 6 % del loro massimale nazionale di cui all'articolo 40. Inoltre, negli Stati membri in cui oltre il 60 % della produzione di latte avviene a nord del 62o parallelo, detto limite è fissato al 10 % del loro massimale nazionale di cui all'articolo 40.

 

Tuttavia qualsiasi sostegno superiore al 3,5 % del massimale nazionale di cui all'articolo 40 è usato esclusivamente per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento nel settore lattiero-caseario.

 

La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente paragrafo entro il 31 dicembre 2013.

 

6. Gli Stati membri attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno previsto:

 

a) all'articolo 68, paragrafo 1, ricorrendo all'importo calcolato dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2; e/o

 

b) all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), procedendo ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori e/o dei pagamenti diretti di cui agli articoli 52 e 53 e/o nella riserva nazionale;

 

c) all'articolo 68, paragrafo 1), lettera e), procedendo, se necessario, ad una riduzione lineare di uno o più dei pagamenti da versare ai beneficiari a norma delle disposizioni del presente titolo e nei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

 

Solo allo scopo di assicurare il rispetto dei massimali nazionali previsti dall'articolo 40, paragrafo 2, qualora uno Stato membro ricorra all'opzione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo, l'importo in questione non è contabilizzato come parte dei massimali fissati a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

 

7. Gli importi di cui al paragrafo 6, lettera a) del presente articolo sono pari alla differenza tra:

 

a) i massimali nazionali determinati nell'allegato VIII o nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il 2007 previa applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 di tale regolamento e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007, e previa riduzione dello 0,5 %; e

 

b) l'esecuzione di bilancio per l'esercizio finanziario 2008 del regime di pagamento unico e dei pagamenti di cui alle sezioni 2 e 3 del Capitolo 5 del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda i pagamenti concernenti il massimale ridotto per il 2007 di cui alla lettera a) del presente comma.

 

Questo importo non supera in nessun caso il 4 % del massimale di cui alla lettera a) del presente comma.

 

Per i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime del pagamento unico nel 2007, questo importo è moltiplicato per 1,75 nel 2010, per 2 nel 2011, per 2,25 nel 2012 e per 2,5 dal 2013.

 

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione rivede gli importi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento e in base a norme particolareggiate che saranno stabilite secondo detta procedura.

 

L'utilizzazione da parte degli Stati membri di tali importi non pregiudica l'applicazione dell'articolo 8 del presente regolamento.

 

8. La decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, all'articolo 68, paragrafo 8 e all'articolo 131, paragrafo 1, determina le misure da applicare e abbraccia tutte le modalità di attuazione riguardanti l'applicazione del presente capitolo, compresa la descrizione delle condizioni di ammissibilità per le misure da applicare, l'importo in questione e le risorse finanziarie da predisporre.

 

9. I nuovi Stati membri possono decidere di applicare il paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo e dell'articolo 131, paragrafo 1, in base ai loro massimali nazionali:

 

a) specificati per il 2016 nel caso della Bulgaria e della Romania;

 

b) specificati per il 2013 per quanto riguarda gli altri nuovi Stati membri.

 

In tal caso, l'articolo 132 non si applica alle misure adottate a norma del presente articolo.

 

     Art. 70. Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

1. Gli Stati membri possono concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie.

 

Ai fini del presente articolo si intende per:

 

a) "avversità atmosferica", condizioni atmosferiche equiparabili a una calamità naturale quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità;

 

b) "epizoozia", malattia riportata nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [31];

 

c) "perdita economica", costo aggiuntivo sostenuto dall'agricoltore in conseguenza di misure eccezionali prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione.

 

2. Un contributo finanziario può essere concesso solo per perdite causate da un'avversità atmosferica o per un'epizoozia, una malattia delle piante o un'infestazione parassitaria che distrugge più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

 

3. Il contributo finanziario erogato per agricoltore non supera il 65 % del premio assicurativo.

 

Gli Stati membri possono limitare l'importo del premio ammissibile al beneficio del contributo finanziario mediante applicazione di idonei massimali.

 

4. La copertura assicurativa del raccolto, degli animali e/o delle piante è subordinata al riconoscimento formale della manifestazione dell'avversità atmosferica o dell'insorgenza dell'epizoozia, della malattia delle piante o dell'infestazione parassitaria da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

 

Ove appropriato, gli Stati membri possono prefissare i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale è considerato concesso.

 

5. Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui al paragrafo 1 e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

 

6. I contributi finanziari sono versati direttamente all'agricoltore interessato.

 

7. Le spese sostenute dagli Stati membri per l'erogazione dei contributi finanziari sono cofinanziate dalla Comunità attraverso le risorse di cui all'articolo 69, paragrafo 1, nella misura del 75 % del contributo finanziario.

 

Il primo comma lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione al finanziamento dei contributi finanziari e della parte del premio assicurativo a carico degli agricoltori in tutto o in parte attraverso regimi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori interessati. Ciò è possibile in deroga al disposto degli articoli 125 terdecies e 125 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

8. Gli Stati membri provvedono a che non siano ulteriormente compensate a norma del paragrafo 1, primo comma, le perdite economiche compensate in virtù di altre disposizioni comunitarie, fra cui l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007, e di altre misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie.

 

9. I contributi finanziari non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. I contributi finanziari non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo, né sono subordinati alla condizione che il contratto assicurativo sia stipulato con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.

 

     Art. 71. Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali

1. Gli Stati membri possono prevedere il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per le perdite economiche provocate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o di malattie delle piante o dal verificarsi di un incidente ambientale, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizzazione.

 

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

 

a) "fondo di mutualizzazione", un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento legislativo interno, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare del versamento di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o di malattie delle piante o dal verificarsi di un incidente ambientale;

 

b) "perdita economica", costo aggiuntivo sostenuto dall'agricoltore in conseguenza di misure eccezionali prese per ridurre l'offerta sul mercato in questione o qualsiasi calo consistente della produzione;

 

c) "incidente ambientale", un fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o le piogge acide.

 

3. Per quanto riguarda le epizoozie, la compensazione finanziaria può essere concessa solo per le malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE.

 

4. Gli Stati membri provvedono a che non siano ulteriormente compensate a norma del paragrafo 1 le perdite economiche compensate in virtù di altre disposizioni comunitarie, fra cui l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007, e di altre misure sanitarie, veterinarie o fitosanitarie.

 

5. I fondi di mutualizzazione versano la compensazione finanziaria direttamente agli agricoltori affiliati che hanno subito perdite economiche.

 

Le compensazioni finanziarie versate dai fondi di mutualizzazione provengono dalle seguenti fonti:

 

a) capitale di base del fondo costituito dai contributi degli agricoltori affiliati e non affiliati o da altri operatori della catena agricola; o

 

b) prestiti assunti dal fondo a condizioni commerciali; e

 

c) importi recuperati a norma del paragrafo 11.

 

Il capitale sociale iniziale non è costituito da fondi pubblici.

 

6. I contributi finanziari di cui al paragrafo 1 possono riguardare:

 

a) i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartiti al massimo su un triennio;

 

b) il rimborso del capitale e degli interessi dei prestiti commerciali assunti dal fondo di mutualizzazione ai fini del versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori;

 

c) gli importi attinti al capitale sociale del fondo di mutualizzazione per il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori.

 

La durata minima e massima dei prestiti commerciali ammissibili al beneficio del contributo finanziario è determinata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

Se la compensazione finanziaria è versata a norma del primo comma, lettera c), il contributo finanziario pubblico segue lo stesso ritmo di un prestito commerciale di durata minima.

 

7. I contributi finanziari non superano il 65 % dei costi di cui al paragrafo 6. I costi non coperti dai contributi finanziari sono a carico degli agricoltori affiliati.

 

Gli Stati membri possono limitare i costi ammissibili al beneficio del contributo finanziario mediante l'applicazione di:

 

a) massimali per fondo;

 

b) massimali unitari adeguati.

 

8. La spesa sostenuta dagli Stati membri per la concessione di contributi finanziari è cofinanziata dalla Comunità mediante le risorse di cui all'articolo 69, paragrafo 1, nella misura del 75 %.

 

Il primo comma lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di provvedere alla copertura della propria partecipazione e/o della partecipazione degli agricoltori affiliati al finanziamento, dei contributi finanziari in tutto o in parte attraverso regimi obbligatori di responsabilità collettiva applicati nei settori interessati. Ciò è possibile in deroga al disposto degli articoli 125 terdecies e 125 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

9. Gli Stati membri definiscono le regole applicabili alla costituzione e alla gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi, nonché alla gestione di tali regole e al controllo della loro applicazione.

 

10. Gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente articolo. La forma, il contenuto, le scadenze e i termini di presentazione di tale relazione sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

11. Se a un agricoltore è riconosciuta una compensazione finanziaria da parte di un fondo di mutualizzazione ai sensi del presente articolo, qualsiasi diritto legale in ordine al risarcimento dei danni per le perdite economiche compensate che l'agricoltore può detenere a norma delle disposizioni del diritto comunitario o nazionale nei confronti di terzi è trasferito al fondo di mutualizzazione secondo le modalità decise dallo Stato membro interessato.

 

     Art. 72. Disposizioni transitorie

1. Se uno Stato membro ha applicato l'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli importi di cui a tale articolo sono integrati nel regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

 

2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro che ha applicato l'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se decide di applicare il sostegno specifico previsto nel presente capitolo, può utilizzare gli importi di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per ottenere le risorse necessarie ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6 del presente regolamento. Se le risorse necessarie di cui all'articolo 69, paragrafo 6 sono inferiori agli importi di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la differenza è integrata nel regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

 

3. Uno Stato membro che ha applicato a norma dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 misure incompatibili con il presente capitolo, se decide di applicare il sostegno specifico previsto dal presente capitolo, può decidere, entro il 1 agosto 2009, di applicare ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento le misure comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le relative norme di applicazione durante il 2010, il 2011 e il 2012. In deroga all'articolo 69, paragrafo 4, il sostegno complessivo a titolo delle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) ed e) può essere limitato al massimale fissato per il pertinente Stato membro in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

In tal caso gli Stati membri possono anche decidere, entro il 1 agosto 2009, di adattare tali misure annualmente per renderle compatibili con il presente capitolo. Se uno Stato membro decide di non rendere le misure compatibili, gli importi in questione sono integrati nel regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

 

4. Gli Stati membri possono concedere il sostegno di cui al presente capitolo a decorrere dal 2009 a condizione che, in deroga all'articolo 69, paragrafo 6 del presente regolamento, essi finanzino il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1 soltanto utilizzando gli importi della riserva nazionale e che le disposizioni nazionali siano introdotte entro la data fissata dallo Stato membro per la presentazione delle domande di aiuto.

 

TITOLO IV

 

ALTRI REGIMI DI AIUTO

 

CAPITOLO 1

 

Regimi di aiuto comunitari

 

Sezione 1

 

Aiuto specifico per il riso

 

     Art. 73. Campo di applicazione

Per il 2009, il 2010 e il 2011 è concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 alle condizioni specificate nella presente sezione ("aiuto specifico per il riso").

 

     Art. 74. Condizioni e importo dell'aiuto

1. L'aiuto specifico per il riso è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

 

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici medesime non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

 

2. L'importo dell'aiuto specifico per il riso è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

 

Stato membro | (EUR/ha) |

 

Bulgaria | 345,255 |

 

Grecia | 561,00 |

 

Spagna | 476,25 |

 

Francia

 

—territorio metropolitano | 411,75 |

 

—Guyana francese | 563,25 |

 

Italia | 453,00 |

 

Ungheria | 232,50 |

 

Portogallo | 453,75 |

 

Romania | 126,075 |

 

     Art. 75. Superfici

Sono istituite le seguenti superfici di base per ciascuno Stato membro produttore:

 

Stato membro | Superfici di base (ha) |

 

Bulgaria | 4166 |

 

Grecia | 20333 |

 

Spagna | 104973 |

 

Francia

 

—territorio metropolitano | 19050 |

 

—solo per il 2009, Guyana francese | 4190 |

 

Italia | 219588 |

 

Ungheria | 3222 |

 

Portogallo | 24667 |

 

Romania | 500 |

 

Gli Stati membri possono dividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

 

     Art. 76. Superamento della superficie

1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base istituita all'articolo 75, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, all'aiuto specifico per il riso è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

 

2. Quando uno Stato membro divide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori nelle sottosuperfici di base i cui limiti siano stati superati. Tale riduzione è effettuata quando nello Stato membro interessato le superfici situate nelle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti ad esse relativi sono state riassegnate alle sottosuperfici di base in cui i limiti sono stati superati.

 

Sezione 2

 

Aiuto ai coltivatori di patate da fecola

 

     Art. 77. Portata e importo dell'aiuto

Per le campagne di commercializzazione 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 è concesso un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola alle condizioni di cui alla presente sezione ("aiuto ai coltivatori di patate da fecola").

 

L'aiuto ammonta a 66,32 EUR per il quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

 

L'importo è adattato in funzione del tenore di fecola delle patate.

 

     Art. 78. Condizioni

L'aiuto ai coltivatori di patate da fecola è versato soltanto per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore di patate e la fecoleria, nei limiti del contingente assegnato a quest'ultima, a norma dell'articolo 84 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

Sezione 3

 

Premio per le colture proteiche

 

     Art. 79. Campo di applicazione

Per il 2009, il 2010 e il 2011 è concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche alle condizioni specificate nella presente sezione ("premio per le colture proteiche").

 

Le colture proteiche comprendono:

 

a) piselli di cui al codice NC 071310;

 

b) favette di cui al codice NC 071350;

 

c) lupini dolci di cui al codice NC ex12092950.

 

     Art. 80. Importo e ammissibilità

Il premio per le colture proteiche ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.

 

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili al premio per le colture proteiche a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

 

     Art. 81. Superficie

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1648000 ettari, per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.

 

2. Se la superficie per la quale è chiesto il premio per le colture proteiche risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, al premio per le colture proteiche è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

3. Qualora, a norma dell'articolo 67, uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche di cui alla presente sezione nel regime di pagamento unico, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente articolo, riduce la superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell'allegato XII.

 

Sezione 4

 

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

 

     Art. 82. Pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio

1. Per il 2009, il 2010 e il 2011 è concesso un aiuto comunitario agli agricoltori che producono frutta a guscio, alle condizioni specificate nella presente sezione ("pagamento per superficie per la frutta a guscio").

 

La frutta a guscio comprende:

 

a) mandorle di cui ai codici NC 080211 e 080212;

 

b) nocciole di cui ai codici NC 080221 e 080222;

 

c) noci comuni di cui ai codici NC 080231 e 080232;

 

d) pistacchi di cui al codice NC 080250;

 

e) carrube di cui al codice NC 12121010.

 

2. Gli Stati membri possono differenziare il pagamento per superficie per la frutta a guscio in funzione dei prodotti o mediante l'aumento o la riduzione delle superfici nazionali garantite (in seguito denominate "SNG") stabilite dall'articolo 83, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro l'importo totale del pagamento per superficie per la frutta a guscio concesso in un dato anno non può superare il massimale stabilito dall'articolo 83, paragrafo 4.

 

     Art. 83. Superfici

1. Gli Stati membri concedono il pagamento comunitario per superficie per la frutta a guscio nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

 

2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 829229 ettari.

 

3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

 

Stato membro | SNG (ha) |

 

Belgio | 100 |

 

Bulgaria | 11984 |

 

Germania | 1500 |

 

Grecia | 41100 |

 

Spagna | 568200 |

 

Francia | 17300 |

 

Italia | 130100 |

 

Cipro | 5100 |

 

Lussemburgo | 100 |

 

Ungheria | 2900 |

 

Paesi Bassi | 100 |

 

Austria | 100 |

 

Polonia | 4200 |

 

Portogallo | 41300 |

 

Romania | 1645 |

 

Slovenia | 300 |

 

Slovacchia | 3100 |

 

Regno Unito | 100 |

 

4. Gli Stati membri possono suddividere la rispettiva SNG in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.

 

     Art. 84. Superamento delle sottosuperfici di base

Se uno Stato membro suddivide le sue SNG in sottosuperfici di base e i limiti di una o più sottosuperfici di base sono stati superati, la superficie ammissibile, per singolo agricoltore, al pagamento per superficie per la frutta a guscio è ridotta proporzionalmente per l'anno in questione per gli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui il limite sia stato superato. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate nelle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti della sottosuperficie di base sono state riassegnate alle sottosuperfici di base in cui i limiti della sottosuperficie di base sono stati superati.

 

     Art. 85. Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento per superficie per la frutta a guscio è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.

 

2. Gli Stati membri possono subordinare la concessione del pagamento per superficie per la frutta a guscio all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3. Ove si applichi il paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che il pagamento per superficie per la frutta a guscio sia versato a un'organizzazione di produttori per conto dei suoi membri. In tal caso l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione è versato ai suoi membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare un'organizzazione di produttori a ridurre l'ammontare del pagamento per superficie per la frutta a guscio fino ad un massimo del 2 %, come compenso per i servizi forniti ai suoi membri.

 

     Art. 86. Aiuto nazionale

1. Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta al pagamento per superficie per la frutta a guscio, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 EUR per ettaro l'anno.

 

2. L'aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano del pagamento per superficie per la frutta a guscio.

 

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

Sezione 5

 

Aiuto alle sementi

 

     Art. 87. Aiuti

1. Per il 2009, il 2010 e il 2011, gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e non si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 67 del presente regolamento concedono, su base annua, gli aiuti di cui all'allegato XIII del presente regolamento alla produzione di sementi di base o di sementi certificate di una o più delle specie elencate nello stesso allegato, alle condizioni di cui alla presente sezione ("aiuto alle sementi").

 

2. Se la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto alle sementi è la stessa per cui è chiesto il sostegno a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto alle sementi, eccetto nel caso delle specie di cui all'allegato XIII, punti 1 e 2, è detratto l'importo del sostegno a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero, da concedere per un dato anno per la superficie interessata.

 

3. L'ammontare dell'aiuto alle sementi richiesto non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento e corrispondente alla componente aiuto alle sementi per le specie pertinenti nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 40 del presente regolamento, fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ("massimale dell'aiuto alle sementi"). Tuttavia, per i nuovi Stati membri, il massimale dell'aiuto alle sementi corrisponde agli importi di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

 

Se l'ammontare totale dell'aiuto alle sementi richiesto supera il massimale dell'aiuto alle sementi fissato dalla Commissione, l'aiuto per agricoltore è ridotto in proporzione nell'anno in questione.

 

4. Le varietà di canapa (Cannabis sativa L.) per le quali deve essere versato l'aiuto alle sementi di cui al presente articolo sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

Sezione 6

 

Pagamento specifico per il cotone

 

     Art. 88. Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 520100 alle condizioni specificate nella presente sezione ("pagamento specifico per il cotone").

 

     Art. 89. Ammissibilità

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto, la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

 

Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone di qualità mercantile sana e leale.

 

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 secondo modalità e condizioni da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

     Art. 90. Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

 

- Bulgaria: 3342 ha,

 

- Grecia: 250000 ha,

 

- Spagna: 48000 ha,

 

- Portogallo: 360 ha.

 

2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

 

- Bulgaria: 1,2 tonnellate/ha,

 

- Grecia: 3,2 tonnellate/ha,

 

- Spagna: 3,5 tonnellate/ha,

 

- Portogallo: 2,2 tonnellate/ha.

 

3. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è stabilito moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

 

- Bulgaria: 671,33 EUR,

 

- Grecia: 251,75 EUR,

 

- Spagna: 400,00 EUR,

 

- Portogallo: 252,73 EUR.

 

4. Se in un determinato Stato membro la superficie coltivata a cotone ammissibile al beneficio dell'aiuto in un dato anno supera la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'aiuto di cui al paragrafo 3 per detto Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

 

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

     Art. 91. Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini della presente sezione per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

 

a) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

 

b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

 

c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;

 

d) aggiornare i metodi e i mezzi di produzione per migliorare la qualità del prodotto;

 

e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

 

2. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

     Art. 92. Pagamento degli aiuti

1. Gli agricoltori percepiscono il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 90.

 

2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono il pagamento specifico per il cotone per ettaro ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 90, paragrafo 1, maggiorato di 2 EUR.

 

Sezione 7

 

Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero

 

     Art. 93. Campo di applicazione

1. Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [32], è concesso un aiuto ai produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero alle condizioni di cui alla presente sezione.

 

2. L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1, ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

 

     Art. 94. Condizioni

L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è concesso per la quantità di quota zucchero ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

     Art. 95. Importo dell'aiuto

L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui all'allegato XV del presente regolamento attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

 

Tranne che in Bulgaria e in Romania, gli articoli 121 e 132 del presente regolamento non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero.

 

Sezione 8

 

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli

 

     Art. 96. Aiuti transitori alla superficie

1. Qualora siano applicati l'articolo 54, paragrafo 1, o l'articolo 128, paragrafo 1, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso un aiuto transitorio alla superficie, alle condizioni previste nella presente sezione, agli agricoltori che producono pomodori destinati all'industria di trasformazione.

 

2. Qualora siano applicati l'articolo 54, paragrafo 2, o l'articolo 128, paragrafo 2, nel corso del periodo menzionato in tali disposizioni può essere concesso un aiuto transitorio alla superficie, alle condizioni previste nella presente sezione, agli agricoltori che producono uno o più prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, come stabilito dagli Stati membri, e destinati all'industria di trasformazione.

 

     Art. 97. Importo dell'aiuto ed ammissibilità

1. Gli Stati membri determinano l'importo dell'aiuto per ettaro di coltura di pomodori e di ciascun prodotto ortofrutticolo di cui all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

 

2. L'importo totale dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è in alcun caso superiore al massimale determinato a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, o dell'articolo 128.

 

3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

4. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad altri criteri oggettivi e non discriminatori, tra cui l'appartenenza dell'agricoltore ad un'organizzazione o ad un gruppo di produttori riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 125 ter o 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

Sezione 9

 

Pagamento transitorio per i frutti rossi

 

     Art. 98. Pagamento per i frutti rossi

1. Fino al 31 dicembre 2011 è concesso un aiuto transitorio alla superficie ai produttori di fragole del codice NC 08101000 e di lamponi del codice NC 08102010 destinati all'industria di trasformazione, alle condizioni di cui alla presente sezione ("pagamento transitorio per i frutti rossi").

 

2. Il pagamento transitorio per i frutti rossi è concesso unicamente per le superfici la cui produzione è disciplinata da un contratto di trasformazione in uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j) del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

3. L'importo del pagamento transitorio per i frutti rossi è fissato a 230 EUR/ha.

 

4. Gli Stati membri possono erogare un aiuto nazionale complementare al pagamento transitorio per i frutti rossi. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non è superiore a 400 EUR/ha.

 

5. Il pagamento transitorio per i frutti rossi è versato soltanto per le superfici nazionali massime garantite assegnate agli Stati membri come segue:

 

Stato membro | Superficie nazionale massima garantita (ha) |

 

Bulgaria | 2400 |

 

Ungheria | 1700 |

 

Lettonia | 400 |

 

Lituania | 600 |

 

Polonia | 48000 |

 

Se la superficie ammissibile all'aiuto in un determinato Stato membro e in un determinato anno supera la superficie nazionale massima garantita, l'importo del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al paragrafo 3 è ridotto proporzionalmente al superamento della superficie nazionale massima garantita.

 

6. Gli articoli 121 e 132 non si applicano al pagamento transitorio per i frutti rossi.

 

Sezione 10

 

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

 

     Art. 99. Campo di applicazione

Qualora si applichi l'articolo 52, gli Stati membri concedono, su base annua, premi e premi supplementari agli agricoltori che allevano ovini e caprini, alle condizioni stabilite nella presente sezione, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.

 

     Art. 100. Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

 

a) "pecora", la femmina della specie ovina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;

 

b) "capra", la femmina della specie caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età.

 

     Art. 101. Premio per pecora e per capra

1. L'agricoltore che alleva pecore nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento delle pecore ("premio per pecora").

 

2. L'agricoltore che alleva capre nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento delle capre ("premio per capra"). Il premio è concesso agli agricoltori stabiliti in determinate zone in cui la produzione risponde ai due criteri seguenti:

 

a) l'allevamento delle capre è orientato principalmente alla produzione di carni caprine;

 

b) le tecniche di allevamento dei caprini e degli ovini sono di natura simile.

 

L'elenco delle zone suddette è stilato secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

3. I premi per pecora e per capra sono erogati sotto forma di un pagamento annuo per capitolo ammissibile, per anno civile e per agricoltore, nei limiti di massimali individuali. Il numero minimo di animali oggetto di una domanda di premio è determinato dallo Stato membro. Detto numero minimo non è inferiore a dieci né superiore a 50.

 

4. L'importo del premio per pecora è fissato a 21 EUR per pecora. Tuttavia, per gli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti a base di latte di pecora, l'importo del premio per pecora è di 16,8 EUR per pecora.

 

5. L'importo del premio per capra è fissato a 16,8 EUR per capra.

 

     Art. 102. Premio supplementare

1. Nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale, agli agricoltori è concesso un premio supplementare. Tali zone sono definite dagli Stati membri. Il premio supplementare è comunque concesso esclusivamente agli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per metà della superficie agricola utilizzata, in una zona svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.

 

2. Il premio supplementare è concesso anche agli agricoltori che praticano la transumanza a condizione che:

 

a) almeno il 90 % dei capi per i quali è chiesto il premio siano condotti al pascolo per almeno 90 giorni consecutivi in una zona ammissibile, definita a norma del paragrafo 1, e

 

b) la sede dell'azienda sia situata in un'area geografica ben definita per la quale lo Stato membro comprovi che la transumanza corrisponde ad una prassi tradizionale d'allevamento ovino e/o caprino e che gli spostamenti degli animali sono resi necessari dall'insufficienza di foraggio durante il periodo della transumanza.

 

3. L'importo del premio supplementare è fissato a 7 EUR per pecora e per capra. Il premio supplementare è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione dei premi per pecora e per capra.

 

     Art. 103. Norme comuni relative ai premi

1. I premi sono versati agli agricoltori beneficiari in funzione del numero di pecore e/o di capre presenti nell'azienda per un periodo minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

2. Per avere diritto al premio gli animali devono essere identificati e registrati a norma del regolamento (CE) n. 21/2004.

 

     Art. 104. Limiti individuali

1. Alla data del 1 gennaio 2009, il massimale individuale per agricoltore, di cui all'articolo 101, paragrafo 3, è pari al numero di diritti al premio da lui detenuti il 31 dicembre 2008 conformemente alle pertinenti norme comunitarie.

 

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ad assicurare che la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 4 e che possa essere conservata la riserva nazionale di cui all'articolo 106.

 

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 122 e ove si applichi l'articolo 52, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all'articolo 106 sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

 

3. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del primo comma del paragrafo 2 sono annullati.

 

4. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

 

Stato membro | Massimale nazionale |

 

Bulgaria | 2058483 |

 

Repubblica ceca | 66733 |

 

Danimarca | 104000 |

 

Estonia | 48000 |

 

Spagna | 19580000 |

 

Francia | 7842000 |

 

Cipro | 472401 |

 

Lettonia | 18437 |

 

Lituania | 17304 |

 

Ungheria | 1146000 |

 

Polonia | 335880 |

 

Portogallo | 2690000 |

 

Romania | 5880620 |

 

Slovenia | 84909 |

 

Slovacchia | 305756 |

 

Finlandia | 80000 |

 

Totale | 40730523 |

 

     Art. 105. Trasferimento dei diritti al premio

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio alla persona che subentra nell'azienda.

 

2. L'agricoltore può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

 

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata, senza alcuna compensazione, alla riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

 

Gli Stati membri possono acquisire diritti al premio da agricoltori che accettano, su base volontaria, di cedere in tutto o in parte i loro diritti. In tal caso, gli importi per l'acquisizione di detti diritti possono essere versati agli agricoltori in questione a partire dai bilanci nazionali.

 

In deroga al paragrafo 1 e in circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono prevedere che, in caso di vendita o altra cessione dell'azienda, il trasferimento di diritti sia effettuato tramite la riserva nazionale.

 

3. Gli Stati membri possono assumere le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione ovina è particolarmente importante per l'economia locale.

 

4. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.

 

     Art. 106. Riserva nazionale

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio.

 

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 105, paragrafo 2 o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale.

 

3. Gli Stati membri possono assegnare diritti al premio ad agricoltori entro i limiti della riserva nazionale. Nell'assegnare diritti al premio, essi danno la precedenza in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.

 

     Art. 107. Massimali

La somma degli importi di ciascun premio chiesto non supera il massimale determinato dalla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

 

Se l'importo totale dell'aiuto chiesto supera il massimale stabilito, per tale anno l'aiuto per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

 

Sezione 11

 

Pagamenti per i bovini

 

     Art. 108. Campo di applicazione

Qualora si applichi l'articolo 53, gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite nella presente sezione e salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il pagamento o i pagamenti supplementari scelti dallo Stato membro interessato a norma di detto articolo.

 

     Art. 109. Definizioni

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

 

a) "regione", uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

 

b) "toro", un bovino maschio non castrato;

 

c) "manzo", un bovino maschio castrato;

 

d) "vacca nutrice", una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" o ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

 

e) "giovenca", un animale femmina della specie bovina di otto o più mesi che non ha ancora partorito.

 

     Art. 110. Premio speciale

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, su domanda, di un premio annuo speciale, concesso per anno civile e per azienda, entro i limiti dei massimali regionali, per un numero massimo di 90 capi per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2.

 

Ai fini del presente articolo, per "massimale regionale" s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per anno civile.

 

2. Il premio speciale è concesso al massimo:

 

a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di nove mesi; oppure

 

b) due volte nella vita di ogni manzo:

 

i) la prima volta quando ha raggiunto nove mesi di età,

 

ii) la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

 

3. Per beneficiare del premio speciale,

 

a) ogni capitolo che è oggetto di una domanda è allevato dall'agricoltore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2;

 

b) ogni capitolo è accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto emesso a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

 

4. Se in una regione il numero totale dei tori di nove o più mesi di età e di manzi di età compresa tra nove e 20 mesi, che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale, supera il massimale regionale applicabile determinato nel paragrafo 8, il numero complessivo dei capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per agricoltore e per l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

 

5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono modificare o sopprimere il limite di 90 capi per azienda e per fascia d'età, sulla base di criteri oggettivi che rientrino nella politica di sviluppo rurale e unicamente a condizione che tengano conto degli aspetti ambientali e occupazionali In tal caso gli Stati membri possono decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli agricoltori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro.

 

6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a), per i tori è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 kg.

 

Il premio è versato o riversato agli agricoltori.

 

7. L'importo del premio speciale è fissato a:

 

a) 210 EUR per toro ammissibile al premio;

 

b) 150 EUR per manzo ammissibile al premio e per fascia di età.

 

8. Si applicano i seguenti massimali regionali:

 

Stato membro | Massimale regionale |

 

Bulgaria | 90343 |

 

Repubblica ceca | 244349 |

 

Danimarca | 277110 |

 

Germania | 1782700 |

 

Estonia | 18800 |

 

Cipro | 12000 |

 

Lettonia | 70200 |

 

Lituania | 150000 |

 

Polonia | 926000 |

 

Romania | 452000 |

 

Slovenia | 92276 |

 

Slovacchia | 78348 |

 

Finlandia | 250000 |

 

Svezia | 250000 |

 

     Art. 111. Premio per vacca nutrice

1. L'agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici ("premio per vacca nutrice"). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.

 

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore:

 

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

 

La consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

 

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 1234/2007 è inferiore o pari a 120000 kg.

 

Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo purché l'agricoltore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici non inferiore al 60 % e un numero di giovenche non superiore al 40 % del numero per il quale è stato richiesto il premio.

 

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio a norma del primo comma, lettere a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera è stabilita in base alla quota latte individuale del beneficiario disponibile nell'azienda il 31 marzo dell'anno civile considerato, espressa in tonnellate, e alla resa lattiera media.

 

3. Il diritto dell'agricoltore al premio è limitato applicando il massimale individuale definito nell'articolo 112.

 

4. L'importo del premio è fissato a 200 EUR per capitolo avente diritto.

 

5. Gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 EUR per capitolo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

 

Per quanto riguarda le aziende situate in una regione quale definita negli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [33], i primi 24,15 EUR per capitolo di tale premio supplementare sono finanziati dal FEAGA.

 

Per quanto riguarda le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se in tale Stato membro il patrimonio bovino conta una percentuale elevata di vacche nutrici, pari almeno al 30 % del numero totale di vacche, e se almeno il 30 % dei bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, il FEAGA finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui è concesso il premio.

 

6. Ai fini del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

 

     Art. 112. Massimale individuale per le vacche nutrici

1. Agli agricoltori che allevano vacche nutrici l'aiuto è concesso nei limiti dei massimali individuali fissati a norma dell'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nel paragrafo 5 e possa essere conservata la riserva nazionale di cui all'articolo 114.

 

Alla scadenza del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 122 e ove si applichi l'articolo 53, paragrafo 1, l'assegnazione dei massimali individuali ai produttori e la costituzione della riserva nazionale di cui all'articolo 114 sono effettuate entro la fine del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

 

3. Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 2 comportino una riduzione nei massimali individuali degli agricoltori, tale riduzione ha luogo senza pagamento compensativo ed è decisa tenendo conto di criteri obiettivi, tra cui in particolare:

 

a) la percentuale di utilizzazione dei massimali individuali da parte degli agricoltori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

 

b) la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;

 

c) particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento del premio o la sua riduzione nel corso di almeno un anno di riferimento;

 

d) altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti versati nel corso di almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata negli anni precedenti.

 

4. I diritti al premio ritirati a seguito dei provvedimenti adottati a norma del primo comma del paragrafo 2 sono annullati.

 

5. Si applicano i seguenti massimali nazionali:

 

Stato membro | Massimali nazionali |

 

Belgio | 394253 |

 

Bulgaria | 16019 |

 

Repubblica ceca | 90300 |

 

Estonia | 13416 |

 

Spagna | 1441539 |

 

Francia | 3779866 |

 

Cipro | 500 |

 

Lettonia | 19368 |

 

Lituania | 47232 |

 

Ungheria | 117000 |

 

Malta | 454 |

 

Austria | 375000 |

 

Polonia | 325581 |

 

Portogallo | 458941 |

 

Romania | 150000 |

 

Slovenia | 86384 |

 

Slovacchia | 28080 |

 

     Art. 113. Trasferimento di diritti al premio per vacca nutrice

1. Se vende o cede in altro modo la sua azienda, l'agricoltore può trasferire tutti i suoi diritti al premio per vacca nutrice alla persona che subentra nell'azienda.

 

2. L'agricoltore di cui al paragrafo 1 può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri agricoltori, senza trasferire l'azienda.

 

In caso di trasferimento di diritti al premio senza cessione dell'azienda, parte dei diritti trasferiti, entro un limite del 15 %, è riversata, senza alcuna compensazione, nella riserva nazionale dello Stato membro in cui l'azienda è situata, per essere ridistribuita gratuitamente.

 

3. Gli Stati membri:

 

a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle zone o regioni sensibili in cui la produzione bovina è particolarmente importante per l'economia locale;

 

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra agricoltori o tramite la riserva nazionale.

 

4. Anteriormente ad una data che essi stabiliscono, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti temporanei della parte dei diritti al premio che l'agricoltore che li detiene non intende utilizzare.

 

     Art. 114. Riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

 

2. I diritti al premio ritirati a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, o di altre disposizioni comunitarie sono versati nella riserva nazionale, fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 4.

 

3. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare, entro i limiti delle stesse, diritti al premio in particolare ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri agricoltori prioritari.

 

     Art. 115. Giovenche

1. In deroga all'articolo 111, paragrafo 3 del presente regolamento, gli Stati membri nei quali più del 60 % delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono decidere di gestire la concessione del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici, entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.

 

Il massimale nazionale distinto non è superiore al 40 % del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'articolo 112, paragrafo 5. Il massimale nazionale è ridotto di un importo pari al massimale nazionale distinto. Se in uno Stato membro che si avvalga della facoltà di cui al presente paragrafo il numero totale di giovenche per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio per agricoltore e per l'anno in questione è ridotto in proporzione.

 

2. Ai fini del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze.

 

     Art. 116. Premio all'abbattimento

1. L'agricoltore che detiene bovini nella sua azienda può beneficiare, su domanda, di un premio all'abbattimento. Il premio è concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo nei limiti di massimali nazionali da determinare.

 

Sono ammissibili al premio all'abbattimento:

 

a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di otto mesi;

 

b) vitelli di età superiore a un mese e inferiore a otto mesi la cui carcassa abbia un peso inferiore o pari a 185 kg.

 

Gli animali di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono ammissibili al premio all'abbattimento a condizione di essere stati detenuti dall'agricoltore per un periodo da determinare.

 

2. L'importo del premio è fissato:

 

a) a 80 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a);

 

b) a 50 EUR per capitolo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b).

 

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambi i gruppi di animali previsti alle lettere a) e b) di tale paragrafo. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuno di questi due gruppi che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione. A tale massimale si aggiunge il numero degli animali esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno, riconosciuta dalla Commissione.

 

Per i nuovi Stati membri si applicano i seguenti massimali nazionali:

 

| Tori, manzi, vacche e giovenche | Vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi e la cui carcassa abbia un peso fino a 185 kg |

 

Bulgaria | 22191 | 101542 |

 

Repubblica ceca | 483382 | 27380 |

 

Estonia | 107813 | 30000 |

 

Cipro | 21000 | — |

 

Lettonia | 124320 | 53280 |

 

Lituania | 367484 | 244200 |

 

Ungheria | 141559 | 94439 |

 

Malta | 6002 | 17 |

 

Polonia | 1815430 | 839518 |

 

Romania | 1148000 | 85000 |

 

Slovenia | 161137 | 35852 |

 

Slovacchia | 204062 | 62841 |

 

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali per i quali è stata presentata una domanda in riferimento a uno dei due gruppi di animali di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento è superiore al massimale nazionale previsto per tale gruppo, il numero totale degli animali ammissibili al premio per tale gruppo e per agricoltore durante l'anno considerato è ridotto in proporzione.

 

     Art. 117. Norme comuni relative ai premi

Per beneficiare dei pagamenti di cui alla presente sezione, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000.

 

Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all'autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

     Art. 118. Massimali

La somma degli importi di ciascun pagamento chiesto nell'ambito della presente sezione non supera il massimale stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

 

Se l'importo totale dei pagamenti chiesti supera il massimale stabilito, per tale anno i pagamenti per agricoltore sono ridotti in proporzione.

 

     Art. 119. Sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio

1. Qualora sia riscontrata, a norma delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti [34], la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali [35] o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente in un animale appartenente al patrimonio bovino di un agricoltore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati in applicazione della direttiva 96/22/CE ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale agricoltore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti nella presente sezione.

 

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

 

2. Qualora il proprietario o il detentore degli animali ostacoli l'esecuzione delle ispezioni e il prelievo dei campioni necessari ai fini dell'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui o lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo previste nella direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste nel paragrafo 1.

 

CAPITOLO 2

 

Aiuti nazionali

 

     Art. 120. Aiuti nazionali per la frutta a guscio

1. A decorrere dal 2012 o, ove si applichi l'articolo 67, se il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al presente titolo, capitolo 1, sezione 4 è integrato nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali fino a un massimo di 120,75 EUR all'anno per ettaro agli agricoltori che producono i seguenti prodotti:

 

a) mandorle di cui ai codici NC 080211 e 080212;

 

b) nocciole di cui ai codici NC 080221 e 080222;

 

c) noci comuni di cui ai codici NC 080231 e 080232;

 

d) pistacchi di cui al codice NC 080250;

 

e) carrube di cui al codice NC 12121010.

 

2. Gli aiuti nazionali possono essere erogati soltanto per una superficie massima di:

 

Stato membro | Superficie massima (ha) |

 

Belgio | 100 |

 

Bulgaria | 11984 |

 

Germania | 1500 |

 

Grecia | 41100 |

 

Spagna | 568200 |

 

Francia | 17300 |

 

Italia | 130100 |

 

Cipro | 5100 |

 

Lussemburgo | 100 |

 

Ungheria | 2900 |

 

Paesi Bassi | 100 |

 

Polonia | 4200 |

 

Portogallo | 41300 |

 

Romania | 1645 |

 

Slovenia | 300 |

 

Slovacchia | 3100 |

 

Regno Unito | 100 |

 

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione degli aiuti nazionali all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

TITOLO V

 

ATTUAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI NEI NUOVI STATI MEMBRI

 

CAPITOLO 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 121. Introduzione dei pagamenti diretti

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania, conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

 

- 60 % nel 2009,

 

- 70 % nel 2010,

 

- 80 % nel 2011,

 

- 90 % nel 2012,

 

- 100 % a decorrere dal 2013.

 

In Bulgaria e Romania, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

 

- 35 % nel 2009,

 

- 40 % nel 2010,

 

- 50 % nel 2011,

 

- 60 % nel 2012,

 

- 70 % nel 2013,

 

- 80 % nel 2014,

 

- 90 % nel 2015,

 

- 100 % a decorrere dal 2016.

 

CAPITOLO 2

 

Regime di pagamento unico per superficie

 

     Art. 122. Regime di pagamento unico per superficie

1. I nuovi Stati membri che hanno deciso di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione per gli anni 2009, 2010 e 2011 del pagamento transitorio per i frutti rossi istituito al titolo IV, capitolo 1, sezione 9 del presente regolamento e per l'anno 2009 dell'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con un regime di pagamento unico per superficie concedono un aiuto agli agricoltori a norma del presente articolo.

 

2. Il pagamento unico per superficie è accordato su base annuale. Esso è calcolato dividendo la dotazione finanziaria annuale, stabilita a norma dell'articolo 123, per la superficie agricola di ciascun nuovo Stato membro, determinata a norma dell'articolo 124.

 

3. Il regime di pagamento unico per superficie è disponibile fino al 31 dicembre 2013. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1 agosto dell'ultimo anno di applicazione.

 

4. Alla fine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie si applicano i pagamenti diretti conformemente alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti, specificati negli atti di adesione del 2003 e del 2005 e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto. Successivamente si applicano le percentuali fissate nell'articolo 121 del presente regolamento per gli anni pertinenti.

 

     Art. 123. Dotazione finanziaria annuale

1. Per ciascun nuovo Stato membro la Commissione stabilisce una dotazione finanziaria annuale pari alla somma dei fondi che sarebbero disponibili nell'anno civile in questione per la concessione di pagamenti diretti nel nuovo Stato membro.

 

La dotazione finanziaria annuale è stabilita conformemente alle norme comunitarie applicabili e in base a parametri quantitativi, quali superfici di base, massimali dei premi e quantitativi massimi garantiti, specificati negli atti di adesione del 2003 e del 2005 e nella successiva normativa comunitaria per ciascun pagamento diretto.

 

La dotazione finanziaria annuale è adeguata ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all'articolo 121 per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili a norma dell'allegato XV o in base alla differenza tra tali importi o gli importi corrispondenti al settore degli ortofrutticoli e quelli effettivamente applicati, di cui all'articolo 130, paragrafo 1.

 

2. Qualora in un determinato anno i pagamenti unici per superficie in un nuovo Stato membro superino la sua dotazione finanziaria annuale, l'importo nazionale per ettaro applicabile in tale nuovo Stato membro è ridotto proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.

 

     Art. 124. Superficie soggetta al regime di pagamento unico per superficie

1. La superficie agricola di un nuovo Stato membro diverso dalla Bulgaria e dalla Romania soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della sua superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che fosse o meno in produzione a tale data e, se del caso, adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dal nuovo Stato membro previa approvazione della Commissione.

 

Ai fini del presente titolo, per "superficie agricola utilizzata" si intende la superficie complessiva occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti e orti, come stabilito a fini statistici dalla Commissione.

 

Per la Bulgaria e la Romania la superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie è la parte della superficie agricola utilizzata che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche, a prescindere dal fatto che sia o meno in produzione, se del caso adeguata conformemente ai criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dalla Bulgaria o dalla Romania previa approvazione della Commissione.

 

2. Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex06029041) che sono state mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex06029041).

 

Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle di cui al primo comma devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto.

 

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti pagamenti è di 0,3 ha. Tuttavia, ciascun nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa approvazione della Commissione, di aumentare la dimensione minima, ma in modo che non superi 1 ha.

 

3. Non esiste alcun obbligo di produrre o di utilizzare i fattori di produzione. Tuttavia, gli agricoltori possono utilizzare le superfici di cui al paragrafo 4 del presente articolo per qualsiasi fine agricolo. In caso di produzione di canapa si applica l'articolo 39.

 

4. Tutte le superfici che beneficiano di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 6.

 

5. Gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II conformemente al seguente calendario:

 

a) i criteri di cui all'allegato II, punto A si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009;

 

b) i criteri di cui all'allegato II, punto B si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2011;

 

c) i criteri di cui all'allegato II, punto C si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013.

 

6. Per la Bulgaria e la Romania l'applicazione degli articoli 4, 5, 23, 24 e 25 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui tali disposizioni riguardano i criteri di gestione obbligatori. A decorrere dal 1 gennaio 2012 gli agricoltori che ricevono pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in tali Stati membri ottemperano ai criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato II conformemente al seguente calendario:

 

a) i criteri di cui all'allegato II, punto A si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012;

 

b) i criteri di cui all'allegato II, punto B si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014;

 

c) i criteri di cui all'allegato II, punto C si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

 

7. I nuovi Stati membri possono altresì avvalersi delle facoltà di cui ai paragrafi 5 e 6 nel caso in cui decidano di mettere fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie prima del termine del periodo di applicazione di cui all'articolo 122, paragrafo 3.

 

8. L'applicazione del regime di pagamento unico per superficie lascia del tutto impregiudicato l'obbligo, per i nuovi Stati membri, di attuare le norme comunitarie in materia di identificazione e registrazione degli animali previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal regolamento (CE) n. 21/2004.

 

     Art. 125. Comunicazione

I nuovi Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione delle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente capitolo, in particolare di quelle adottate a norma dell'articolo 123, paragrafo 2.

 

CAPITOLO 3

 

Pagamenti distinti e sostegno specifico

 

     Art. 126. Pagamento distinto per lo zucchero

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili a titolo del regime di pagamento unico per superficie. Tale pagamento è accordato sulla base dei criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2006 e 2007.

 

2. Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti nell'allegato XV.

 

3. In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento distinto per lo zucchero, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale inferiore a quello indicato nell'allegato XV. Qualora la somma degli importi stabiliti a norma del paragrafo 1 superi il massimale deciso dal nuovo Stato membro in questione, l'importo annuo da concedere agli agricoltori è ridotto in proporzione.

 

     Art. 127. Pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 concedono un pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie. Il pagamento è accordato secondo i criteri adottati dagli Stati membri interessati nel 2007.

 

2. Il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli è concesso entro i limiti della componente del massimale nazionale di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente ai prodotti ortofrutticoli o, se un nuovo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 143 ter ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base di un massimale inferiore.

 

     Art. 128. Pagamento transitorio distinto per i prodotti ortofrutticoli

1. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono conservare fino al 31 dicembre 2011, a norma della decisione adottata nel 2007, fino al 50 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento che corrisponde ai pomodori del codice NC 07020000.

 

In tal caso e nei limiti del massimale stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

 

Il pagamento supplementare è versato agli agricoltori che producono pomodori alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del presente regolamento.

 

2. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi della facoltà prevista all'articolo 143 ter quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono conservare, conformemente alla decisione adottata nel 2007:

 

a) fino al 31 dicembre 2010, fino al 100 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma del presente regolamento;

 

b) dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, fino al 75 % della componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 40 del presente regolamento corrispondente alle colture di ortofrutticoli diverse dalle colture annuali elencate all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma del presente regolamento.

 

In tal caso e nei limiti del massimale stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri interessati effettuano, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

 

Il pagamento supplementare è corrisposto agli agricoltori che producono uno o più degli ortofrutticoli, quali determinati dagli Stati membri interessati, di cui all'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento.

 

3. I nuovi Stati membri che si sono avvalsi delle facoltà previste all'articolo 143 ter quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere entro il 1 agosto 2009 di rivedere la decisione adottata nel 2007 al fine di:

 

a) integrare integralmente o parzialmente tali pagamenti nel regime di pagamento unico per superficie. In tal caso, in deroga all'articolo 130 del presente regolamento, gli importi interessati sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123, paragrafo 1 del presente regolamento, oppure

 

b) integrare integralmente o parzialmente tali pagamenti nel pagamento separato per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del presente regolamento. In tal caso, il nuovo pagamento è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali quelli stabiliti nell'allegato IX, punto A.2 del presente regolamento e in riferimento a un periodo rappresentativo che si conclude nel 2008.

 

     Art. 129. Pagamento distinto per i frutti rossi

1. In deroga all'articolo 122, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1 agosto 2011, di concedere a decorrere dal 2012 un pagamento distinto per i frutti rossi. Tale pagamento è concesso sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, quali i pagamenti ricevuti nell'ambito del pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all'articolo 98 e in riferimento a un periodo rappresentativo che sarà fissato da tale Stato membro ma non oltre il 2008.

 

2. Il pagamento distinto per i frutti rossi è concesso entro i limiti degli importi di cui all'allegato XII corrispondenti al pagamento per i frutti rossi.

 

3. Nel 2012 gli Stati membri che applicano il presente articolo possono concedere un aiuto nazionale oltre al pagamento distinto per i frutti rossi. L'importo totale dell'aiuto comunitario e nazionale non supera i seguenti massimali:

 

- Bulgaria: 960000 EUR,

 

- Lettonia: 160000 EUR,

 

- Lituania: 240000 EUR,

 

- Ungheria: 680000 EUR,

 

- Polonia: 19200000 EUR.

 

     Art. 130. Disposizioni comuni relative ai pagamenti distinti

1. I fondi resi disponibili per la concessione dei pagamenti di cui agli articoli 126, 127, 128 e 129 non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123, paragrafo 1. Tuttavia, qualora si applichi l'articolo 126, paragrafo 3, la differenza tra il massimale indicato nell'allegato XV e quello effettivamente applicato è inclusa nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123, paragrafo 1.

 

2. L'articolo 132 non si applica ai pagamenti distinti di cui agli articoli 127, 128 e 129. Tranne nel caso della Bulgaria e della Romania, l'articolo 132 non si applica ai pagamenti distinti di cui all'articolo 126.

 

3. In caso di successione o anticipo di successione il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126, il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 e il pagamento distinto per i frutti rossi di cui all'articolo 129 è concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che il medesimo sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.

 

     Art. 131. Sostegno specifico

1. I nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, entro il 1 agosto 2009, il 1 agosto 2010 o il 1 agosto 2011 di utilizzare, a decorrere dall'anno successivo a tale decisione, fino al 10 % dei rispettivi massimali nazionali di cui all'articolo 40 per concedere un sostegno agli agricoltori come indicato all'articolo 68, paragrafo 1 e a norma del capitolo 5 del titolo III, a seconda dei casi.

 

2. In deroga all'articolo 68, paragrafo 4, lettera c), il sostegno alle misure di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), assume la forma di un aumento degli importi per ettaro erogati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

 

L'articolo 68, paragrafo 3, secondo comma non si applica ai nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie.

 

3. In deroga all'articolo 69, paragrafo 6, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 122 attingono le risorse necessarie per l'erogazione del sostegno di cui al paragrafo 1:

 

a) riducendo la loro dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 123 e/o

 

b) operando una riduzione lineare dei pagamenti diretti diversi da quelli del regime di pagamento unico per superficie.

 

4. Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

Detti importi sono detratti dalle dotazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 123, paragrafo 1, dei nuovi Stati membri interessati.

 

CAPITOLO 4

 

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti

 

     Art. 132. Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti

1. Ai fini del presente articolo, per "regime nazionale analogo alla PAC" si intende qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione dei nuovi Stati membri, in base al quale il sostegno era concesso agli agricoltori per la produzione interessata da uno dei pagamenti diretti.

 

2. Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, i nuovi Stati membri hanno la possibilità di integrare i pagamenti diretti

 

a) per tutti i pagamenti diretti, fino a 30 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all'articolo 121 nell'anno in questione. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania si applicano le seguenti percentuali: il 65 % del livello dei pagamenti diretti raggiunto nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 nel 2009 e, a decorrere dal 2010, fino a 50 punti percentuali oltre il livello applicabile di cui all'articolo 121, secondo comma, nell'anno in questione. Tuttavia, nel settore della fecola di patate, la Repubblica ceca può integrare i pagamenti diretti fino al 100 % del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri. Per i pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitolo 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i nuovi Stati membri possono integrare i pagamenti diretti fino al 100 %. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, si applicano le seguenti percentuali massime: 95 % nel 2009 e 100 % a partire dal 2010;

 

oppure

 

b) i) per i pagamenti diretti diversi dal regime di pagamento unico, il livello complessivo del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto in base ai singoli prodotti nel nuovo Stato membro, nell'anno civile 2003, conformemente ad un regime nazionale analogo alla PAC, maggiorato di 10 punti percentuali. Tuttavia per la Lituania l'anno di riferimento è l'anno civile 2002. Per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia la maggiorazione è di 25 punti percentuali;

 

ii) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, l'importo complessivo degli aiuti diretti integrativi nazionali che possono essere concessi da un nuovo Stato membro per un dato anno è limitato da una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

 

- l'importo complessivo del sostegno nazionale diretto analogo alla PAC che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro in relazione all'anno civile 2003 oppure, nel caso della Lituania, all'anno civile 2002, maggiorato ogni volta di 10 punti percentuali. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania l'anno di riferimento è l'anno civile 2006. Per la Slovenia la maggiorazione è di 25 punti percentuali, e

 

- il massimale nazionale del nuovo Stato membro specificato nell'allegato VIII, adeguato, se del caso, a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

 

Ai fini del calcolo dell'importo complessivo di cui al primo trattino della presente lettera sono inclusi i pagamenti diretti nazionali o i loro elementi costitutivi corrispondenti ai pagamenti diretti comunitari o ai loro elementi costitutivi, presi in considerazione ai fini del calcolo del massimale effettivo del nuovo Stato membro interessato a norma dell'articolo 40 e dell'articolo 51, paragrafo 2.

 

Per ciascun pagamento diretto i nuovi Stati membri possono scegliere di applicare la lettera a) oppure la lettera b) del primo comma.

 

Il sostegno diretto complessivo che può essere erogato ad un agricoltore nei nuovi Stati membri dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non supera il livello del sostegno diretto al quale l'agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri a decorrere dal 2012, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 10.

 

3. Cipro può integrare l'aiuto diretto versato ad un agricoltore nell'ambito dei pagamenti diretti per i regimi di sostegno elencati nell'allegato I a concorrenza del livello complessivo di sostegno che l'agricoltore avrebbe avuto diritto di ricevere a Cipro nel 2001.

 

Le autorità cipriote provvedono a che il sostegno diretto complessivo erogato a Cipro ad un agricoltore dopo l'adesione nell'ambito del pertinente pagamento diretto, compresi tutti i pagamenti diretti nazionali integrativi, non superi in alcun caso il livello del sostegno diretto al quale un agricoltore avrebbe diritto in base al corrispondente regime di pagamento diretto nel pertinente anno negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

 

Gli importi complessivi dell'aiuto nazionale integrativo da erogare sono indicati nell'allegato XVI.

 

L'aiuto nazionale integrativo da erogare è soggetto agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC.

 

I paragrafi 2 e 5 non si applicano a Cipro.

 

4. I nuovi Stati membri che decidano di applicare il regime di pagamento unico per superficie possono concedere aiuti diretti nazionali integrativi alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 8.

 

5. L'importo complessivo dell'aiuto nazionale integrativo erogato nell'anno considerato nell'applicare il regime di pagamento unico per superficie può essere limitato da una dotazione finanziaria specifica per (sotto)settore, purché tale dotazione specifica possa riguardare unicamente:

 

a) i pagamenti diretti abbinati al regime di pagamento unico; e/o

 

b) per il 2009, uno o più dei pagamenti diretti che sono o possono essere esclusi dal regime di pagamento unico a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n 1782/2003 o che possono essere oggetto dell'attuazione parziale di cui all'articolo 64, paragrafo 2 di tale regolamento;

 

c) a decorrere dal 2010, uno o più dei pagamenti diretti che possono essere oggetto dell'attuazione parziale o del sostegno specifico di cui all'articolo 51, paragrafo 2 e all'articolo 68 del presente regolamento.

 

Tale dotazione è pari alla differenza tra:

 

a) l'importo complessivo del sostegno per (sotto)settore risultante dall'applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettere a) o b) come appropriato, e

 

b) l'importo complessivo del sostegno diretto che sarebbe disponibile nel nuovo Stato membro di cui trattasi, per lo stesso (sotto)settore nell'anno in questione, in base al regime di pagamento unico per superficie.

 

6. Il nuovo Stato membro può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dell'aiuto complementare nazionale da erogare.

 

7. L'autorizzazione da parte della Commissione:

 

a) in caso di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), precisa i pertinenti regimi nazionali di pagamento diretto analoghi alla PAC;

 

b) definisce il livello massimo dell'aiuto nazionale integrativo erogabile, la percentuale dell'aiuto nazionale integrativo e, se del caso, le condizioni per la sua concessione;

 

c) è concessa fatti salvi gli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC.

 

8. Non sono concessi pagamenti o aiuti nazionali integrativi per attività agricole per le quali non siano disposti pagamenti diretti negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.

 

     Art. 133. Aiuti di Stato a Cipro

Cipro può erogare, oltre ai pagamenti diretti nazionali integrativi, aiuti nazionali transitori decrescenti fino alla fine del 2012. Tali aiuti di Stato sono concessi in una forma analoga agli aiuti comunitari, quali i pagamenti disaccoppiati.

 

Tenendo conto del tipo e dell'ammontare del sostegno nazionale concesso nel 2001, Cipro può concedere aiuti di Stato ai (sotto)settori elencati nell'allegato XVII e nei limiti degli importi che vi figurano.

 

L'aiuto di Stato da concedere è soggetto agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. Qualora tali adeguamenti risultino necessari, l'importo o le condizioni di concessione degli aiuti sono modificati in base ad una decisione della Commissione.

 

Cipro presenta annualmente alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato in cui siano indicate le forme degli aiuti e gli importi per (sotto)settore.

 

TITOLO VI

 

TRASFERIMENTI FINANZIARI

 

     Art. 134. Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

È reso disponibile un importo di 22000000 di EUR per anno civile quale sostegno comunitario integrativo per l'attuazione di misure nelle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR.

 

     Art. 135. Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di tabacco

A decorrere dall'esercizio finanziario 2011 è reso disponibile un importo di 484000000 di EUR quale sostegno comunitario integrativo per l'attuazione di misure nelle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, per gli Stati membri nei quali i produttori di tabacco hanno beneficiato di un aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [36], nel corso del 2000, 2001 e 2002.

 

     Art. 136. Trasferimento al FEASR

Gli Stati membri possono decidere, entro il 1 agosto 2009, di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 per il sostegno comunitario nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, un importo da calcolarsi a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 anziché ricorrere all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a).

 

TITOLO VII

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPITOLO 1

 

Disposizioni di applicazione

 

     Art. 137. Conferma dei diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1 gennaio 2009 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1 gennaio 2010.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali tranne nei casi in cui l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore.

 

3. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2009.

 

     Art. 138. Applicazione nelle regioni ultraperiferiche

I titoli III e IV non si applicano ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

 

     Art. 139. Aiuti di Stato

In deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli [37], gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento a norma degli articoli 41, 57, 64, 68, 69, 70 e 71, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 86, dell'articolo 98, paragrafo 4, dell'articolo 111, paragrafo 5, dell'articolo 120, dell'articolo 129, paragrafo 3, e degli articoli 131, 132 e 133 del medesimo.

 

     Art. 140. Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano in modo dettagliato la Commissione sulle misure adottate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, su quelle relative agli articoli 6, 12, 28, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 131.

 

     Art. 141. Comitato di gestione dei pagamenti diretti

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei pagamenti diretti.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

     Art. 142. Modalità di applicazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:

 

a) le modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale;

 

b) le modalità di applicazione relative ai criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie all'applicazione della modulazione;

 

c) le modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento e le disposizioni in materia di controllo, nonché alla verifica e alla determinazione dei diritti all'aiuto, compresi gli scambi di dati eventualmente necessari con gli Stati membri, all'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite, nonché modalità di applicazione relative alla determinazione del periodo di detenzione e al ritiro e alla riassegnazione dei diritti al premio inutilizzati di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 10 e 11;

 

d) per quanto riguarda il regime di pagamento unico, le modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti all'aiuto, alla definizione delle colture permanenti, del pascolo permanente e delle superfici prative, alle opzioni di cui al titolo III, capi 2 e 3, e all'integrazione dei pagamenti accoppiati prevista al titolo III, capitolo 4;

 

e) le modalità di applicazione relative alle disposizioni del titolo V;

 

f) le modalità di applicazione relative all'inserimento del sostegno per gli ortofrutticoli, le patate da consumo ed i vivai nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, e ai pagamenti di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 8 e 9;

 

g) le modalità di applicazione relative all'inserimento dell'aiuto per il vino nel regime di pagamento unico, compresa la procedura di presentazione della domanda nel primo anno di attuazione, a norma del regolamento (CE) n. 479/2008;

 

h) per quanto riguarda la coltura della canapa, le modalità di applicazione relative alle misure di controllo e ai metodi specifici per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo;

 

i) le modifiche dell'allegato I che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 1;

 

j) le modifiche degli allegati V e IX che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto in particolare delle nuove normative comunitarie;

 

k) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;

 

l) le eventuali modifiche della domanda di aiuto e dell'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;

 

m) le norme sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;

 

n) le norme in materia di controlli amministrativi, verifiche in loco e controlli mediante telerilevamento;

 

o) le norme in materia di applicazione delle riduzioni e dell'esclusione dai pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 22, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni;

 

p) le modifiche dell'allegato VI che potrebbero rendersi necessarie, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26;

 

q) le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

 

r) le misure necessarie e debitamente giustificate per risolvere, in caso di emergenza, particolari problemi d'ordine pratico e specifici, in particolare quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, e del titolo III, capi 2 e 3; dette misure possono derogare a talune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto se e per il periodo rigorosamente necessario;

 

s) per quanto riguarda il cotone, le modalità di applicazione relative:

 

i) al calcolo della riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 90, paragrafo 4;

 

ii) alle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in particolare al loro finanziamento e al sistema di sanzioni e di controllo.

 

CAPITOLO 2

 

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 143. Modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:

 

1. L'articolo 12, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione fissa gli importi che ai sensi dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 4, degli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [], dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 [], e dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [], sono messi a disposizione del FEASR.

 

2. L'articolo 18, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, corretti in base agli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.".

 

     Art. 144. Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

 

1. L'articolo 23, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento nei limiti di un importo annuo massimo di:

 

mio EUR |

 

| Esercizio finanziario 2007 | Esercizio finanziario 2008 | Esercizio finanziario 2009 | Esercizio finanziario 2010 | Esercizio finanziario 2011 e successivi |

 

Dipartimenti francesi d'oltremare | 126,6 | 262,6 | 269,4 | 273,0 | 278,41 |

 

Azzorre e Madera | 77,9 | 86,98 | 87,08 | 87,18 | 106,21 |

 

Isole Canarie | 127,3 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,42" |

 

2. è aggiunto il seguente articolo:

 

"     Art. 24 ter

 

1. Entro il 1 agosto 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma generale per rispondere alle modifiche apportate all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [].

 

2. La Commissione valuta le modifiche presentate e decide circa la loro approvazione entro quattro mesi dalla loro presentazione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Le modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010.

 

     Art. 145. Modifica del regolamento (CE) n. 378/2007

Il regolamento (CE) n. 378/2007 è modificato come segue:

 

1. l'articolo 1 è modificato come segue:

 

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le riduzioni nell'ambito della modulazione volontaria sono effettuate sulla stessa base di calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [].

 

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"5. I tassi di modulazione applicabili agli agricoltori risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotti di cinque punti percentuali, sono detratti dal tasso di modulazione volontaria applicato dagli Stati membri a norma del paragrafo 4 del presente articolo. La percentuale da detrarre e il tasso finale di modulazione volontaria sono entrambi pari o superiori a zero.".

 

2. All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) in deroga all'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento, di applicare le riduzioni della modulazione sulla base del pertinente calcolo applicabile alla modulazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 senza tener conto dell'esclusione di 5000 EUR di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo; e/o".

 

     Art. 146. Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è abrogato.

 

Continuano tuttavia ad applicarsi per il 2009 gli articoli 20, paragrafo 2 e 64, paragrafo 2 nonché gli articoli 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter, 69, l'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2), e i capitoli 1 (frumento duro), 5 (colture energetiche), 7 (premio per i prodotti lattiero-caseari)) 10 (pagamenti per superficie per i seminativi), 10 ter (aiuto per gli oliveti), 10 quater (aiuto per il tabacco) e 10 quinquies (aiuti per superficie per il luppolo) del titolo IV del suddetto regolamento.

 

2. I riferimenti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti al suddetto regolamento quale è stato in vigore prima della sua abrogazione.

 

I riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII.

 

     Art. 147. Disposizioni transitorie

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 a quelli istituiti dal presente regolamento.

 

     Art. 148. Disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri

Qualora si rivelino necessarie misure transitorie per agevolare, nei nuovi Stati membri, il passaggio dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico o ad altri regimi di aiuto contemplati dai titoli III e IV, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2.

 

     Art. 149. Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

Tuttavia:

 

a) l'articolo 138 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2010;

 

b) le norme concernenti la creazione e/o conservazione di habitat, il rispetto delle procedure di autorizzazione nel caso di uso delle acque a fini di irrigazione e la precisazione degli elementi caratteristici del paesaggio, quali previste all'allegato III, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010;

 

c) le norme concernenti l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, quali previste all'allegato III, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010 al più presto ed entro il 1 gennaio 2012.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] Parere del 19 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

 

[3] Parere dell' 8 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

 

[4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

 

[5] Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

 

[6] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[7] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

 

[8] GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

 

[9] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

 

[10] GU L 63 del 23.6.2007, pag. 17.

 

[11] Vedi pag. 1 nella presente Gazzetta ufficiale.

 

[12] GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

 

[13] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

 

[14] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

 

[15] GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

 

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[17] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

[18] GU L 323 del 28.11.2002, pag. 48.

 

[19] GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

 

[20] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

 

[21] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

 

[22] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

 

[23] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

 

[24] GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

 

[25] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

 

[26] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

 

[27] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

 

[28] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

 

[29] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

 

[30] GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

 

[31] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

 

[32] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

 

[33] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

 

[34] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

 

[35] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

 

[36] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

 

[37] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

 

[] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

 

[] GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

 

[] GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.".

 

[] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.".

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco dei regimi di sostegno

 

Settore | Base giuridica | Note |

 

Pagamento unico | Titolo III del presente regolamento | Pagamento disaccoppiato |

 

Regime di pagamento unico per superficie | Titolo V, capo 2, del presente regolamento | Pagamento disaccoppiato che sostituisce tutti i pagamenti diretti di cui al presente allegato, ad eccezione dei pagamenti separati |

 

Frumento (grano) duro | Titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 [*] | Aiuto alla superficie |

 

Colture proteiche | Titolo IV, capo 1, sezione 3, del presente regolamento | Aiuto alla superficie |

 

Riso | Titolo IV, capo 1, del presente regolamento | Aiuto alla superficie |

 

Frutta a guscio | Titolo IV, capo 1, sezione 4, del presente regolamento | Aiuto alla superficie |

 

Colture energetiche | Titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 [*] | Aiuto alla superficie |

 

Patate da fecola | Titolo IV, capo 1, sezione 2, del presente regolamento | Aiuto alla produzione per i coltivatori |

 

Sementi | Titolo IV, capo 1, sezione 5, del presente regolamento | Aiuto alla produzione |

 

Seminativi | Titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [*] | Aiuto alla superficie |

 

Ovini e caprini | Titolo IV, capo 1, sezione 10, del presente regolamento | Premi per pecora e per capra |

 

Bovini | Titolo IV, capo 1, sezione 11, del presente regolamento | Premio speciale, premio per vacca nutrice (anche quando è versato per le giovenche e compreso il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), e premio all'abbattimento |

 

Particolari tipi di colture e produzione di qualità |      Art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [*] | |

 

Sostegno specifico | Titolo III, capo 5, del presente regolamento | |

 

Oliveti | Titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003 [*] | Aiuto alla superficie |

 

Bachi da seta |      Art. 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007 | Aiuto destinato a favorire la bachicoltura |

 

Tabacco | Titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003 [*] | Aiuto alla produzione |

 

Luppolo | Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 [*] | Aiuto alla superficie |

 

Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina |      Art. 126 del presente regolamento | Pagamenti disaccoppiati |

 

Barbabietola da zucchero e canna da zucchero destinate alla produzione di zucchero | Titolo IV, capo 1, sezione 7, del presente regolamento | Aiuto alla produzione |

 

Ortofrutticoli consegnati all'industria di trasformazione | Titolo IV, capo 1, sezione 8, del presente regolamento | aiuti transitori per i prodotti ortofrutticoli |

 

Fragole e lamponi consegnati all'industria di trasformazione | Titolo IV, capo 1, sezione 9, del presente regolamento | Pagamento transitorio per i frutti rossi |

 

Prodotti ortofrutticoli |      Art. 127 del presente regolamento | Pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli |

 

Posei | Titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 | Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi |

 

Isole dell'Egeo | Capo 3 del regolamento (CE) n. 1405/2006 | Pagamenti diretti versati nel quadro delle misure contenute nei programmi |

 

Cotone | Titolo IV, capo 1, sezione 6, del presente regolamento | Aiuto alla superficie |

 

[*] Solo per il 2009.

 

 

ALLEGATO II

 

Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5

 

Punto A.

 

Ambiente

 

1. | Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1) |      Art. 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 5, lettere a), b) e d) |

 

2. | Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43) | Articoli 4 e 5 |

 

3. | Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6) |      Art. 3 |

 

4. | Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) | Articoli 4 e 5 |

 

5. | Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) |      Art. 6 e articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |

 

Sanità pubblica e salute degli animali

 

Identificazione e registrazione degli animali

 

6. | Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31) | Articoli 3, 4 e 5 |

 

7. | Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1) | Articoli 4 e 7 |

 

8. | Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) | Articoli 3, 4 e 5 |

 

Punto B.

 

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

 

9. | Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) |      Art. 3 |

 

10. | Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) |      Art. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 |

 

11. | Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) | Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 [1], e articoli 18, 19 e 20 |

 

12. | Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) | Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 |

 

Notifica delle malattie

 

13. | Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11) |      Art. 3 |

 

14. | Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69) |      Art. 3 |

 

15. | Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74) |      Art. 3 |

 

Punto C.

 

Benessere degli animali

 

16. | Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28) |      Art. 3 e articolo 4 |

 

17. | Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33) |      Art. 3 e articolo 4, paragrafo 1 |

 

18. | Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) |      Art. 4 |

 

[1] Attuato in particolare dal:

 

- regolamento (CEE) n. 2377/90: articoli 2, 4 e 5;

 

- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

 

- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

 

- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e

 

- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

 

 

ALLEGATO III

 

Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6

 

Obiettivo | Norme obbligatorie | Norme facoltative |

 

Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee | —Copertura minima del suolo | —Terrazze di mantenimento |

 

—Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche | |

 

Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche | —Gestione delle stoppie | —Norme inerenti alla rotazione delle colture |

 

Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate | | —Uso adeguato delle macchine |

 

Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat | —Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi | —Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati |

 

—Creazione e/o conservazione di habitat |

 

| —Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli | —Divieto di estirpazione degli olivi |

 

—Protezione del pascolo permanente | —Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative |

 

Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche | —Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua [1] | |

 

—Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione |

 

[1] Nota: Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali debbono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acque previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.

 

 

ALLEGATO IV

 

mio EUR |

 

Anno civile | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

 

Belgio | 583,2 | 575,4 | 570,8 | 569,0 |

 

Repubblica ceca | | | | 825,9 |

 

Danimarca | 987,4 | 977,3 | 968,9 | 964,3 |

 

Germania | 5524,8 | 5445,2 | 5399,7 | 5372,2 |

 

Estonia | | | | 92,0 |

 

Irlanda | 1283,1 | 1272,4 | 1263,8 | 1255,5 |

 

Grecia | 2561,4 | 2365,1 | 2358,9 | 2343,8 |

 

Spagna | 5018,3 | 5015,5 | 4998,3 | 5010,3 |

 

Francia | 8064,4 | 7943,7 | 7876,2 | 7846,8 |

 

Italia | 4345,9 | 4147,9 | 4121,0 | 4117,9 |

 

Cipro | | | | 49,1 |

 

Lettonia | | | | 133,9 |

 

Lituania | | | | 346,7 |

 

Lussemburgo | 35,6 | 35,2 | 35,1 | 34,7 |

 

Ungheria | | | | 1204,5 |

 

Malta | | | | 5,1 |

 

Paesi Bassi | 836,9 | 829,1 | 822,5 | 830,6 |

 

Austria | 727,6 | 722,4 | 718,8 | 715,5 |

 

Polonia | | | | 2787,1 |

 

Portogallo | 557,7 | 545,0 | 545,0 | 545,0 |

 

Slovenia | | | | 131,5 |

 

Slovacchia | | | | 357,9 |

 

Finlandia | 550,0 | 544,5 | 541,4 | 539,2 |

 

Svezia | 733,1 | 726,5 | 721,1 | 717,5 |

 

Regno Unito | 3373,1 | 3345,6 | 3339,6 | 3336,1 |

 

 

ALLEGATO V

 

Elenco dei cereali di cui all'articolo 9, paragrafo 3

 

Codice NC | Designazione delle merci |

 

Cereali | |

 

10011000 | Frumento (grano) duro |

 

100190 | Altro frumento (grano) e frumento segalato, diversi dal frumento (grano) duro |

 

10020000 | Segala |

 

100300 | Orzo |

 

10040000 | Avena |

 

1005 | Granturco |

 

100700 | Sorgo da granella |

 

1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |

 

07099060 | Granturco dolce |

 

 

ALLEGATO VI

 

Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 26

 

Settore | Base giuridica |

 

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali |      Art. 13, lettera a), articolo 14, paragrafo 1, articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, articolo 15 e articoli da 17 a 20, articolo 51, paragrafo 3, e articolo 55, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1257/1999 |

 

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

 

indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, volte a compensare gli svantaggi naturali di queste zone |      Art. 36, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

 

indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane |      Art. 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

 

indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE |      Art. 36, lettera a), punto iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

 

pagamenti agroambientali |      Art. 36, lettera a), punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

 

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

 

imboschimento di terreni agricoli |      Art. 36, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

 

indennità Natura 2000 |      Art. 36, lettera b), punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

 

pagamenti silvoambientali |      Art. 36, lettera b), punto v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 |

 

Vino |      Art. 117 del regolamento (CE) n. 479/2008 |

 

 

ALLEGATO VII

 

Coefficienti da applicare ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1

 

Stato membro | Limite per la soglia in EUR (articolo 28, paragrafo 1, lettera a)) | Limite per la soglia in ettari (articolo 28, paragrafo 1, lettera b)) |

 

Belgio | 400 | 2 |

 

Bulgaria | 200 | 0,5 |

 

Repubblica ceca | 200 | 5 |

 

Danimarca | 300 | 5 |

 

Germania | 300 | 4 |

 

Estonia | 100 | 3 |

 

Irlanda | 200 | 3 |

 

Grecia | 400 | 0,4 |

 

Spagna | 300 | 2 |

 

Francia | 300 | 4 |

 

Italia | 400 | 0,5 |

 

Cipro | 300 | 0,3 |

 

Lettonia | 100 | 1 |

 

Lituania | 100 | 1 |

 

Lussemburgo | 300 | 4 |

 

Ungheria | 200 | 0,3 |

 

Malta | 500 | 0,1 |

 

Paesi Bassi | 500 | 2 |

 

Austria | 200 | 2 |

 

Polonia | 200 | 0,5 |

 

Portogallo | 200 | 0,3 |

 

Romania | 200 | 0,3 |

 

Slovenia | 300 | 0,3 |

 

Slovacchia | 200 | 2 |

 

Finlandia | 200 | 3 |

 

Svezia | 200 | 4 |

 

Regno Unito | 200 | 5 |

 

 

ALLEGATO VIII

 

Massimali nazionali di cui all'articolo 40

 

Tabella 1

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Belgio | 614179 | 611805 | 611805 | 614855 | 614855 | 614855 | 614855 | 614855 |

 

Danimarca | 1030478 | 1030478 | 1030478 | 1049002 | 1049002 | 1049002 | 1049002 | 1049002 |

 

Germania | 5770254 | 5771977 | 5771977 | 5852908 | 5852908 | 5852908 | 5852908 | 5852908 |

 

Grecia | 2380713 | 2211683 | 2214683 | 2232533 | 2216533 | 2216533 | 2216533 | 2216533 |

 

Spagna | 4858043 | 5091044 | 5108650 | 5282193 | 5139444 | 5139444 | 5139444 | 5139444 |

 

Francia | 8407555 | 8420822 | 8420822 | 8521236 | 8521236 | 8521236 | 8521236 | 8521236 |

 

Irlanda | 1342268 | 1340521 | 1340521 | 1340869 | 1340869 | 1340869 | 1340869 | 1340869 |

 

Italia | 4143175 | 4207177 | 4227177 | 4370024 | 4370024 | 4370024 | 4370024 | 4370024 |

 

Lussemburgo | 37518 | 37536 | 37646 | 37671 | 37084 | 37084 | 37084 | 37084 |

 

Paesi Bassi | 853090 | 853090 | 853090 | 897751 | 897751 | 897751 | 897751 | 897751 |

 

Austria | 745561 | 745235 | 745235 | 751606 | 751606 | 751606 | 751606 | 751606 |

 

Portogallo | 608751 | 589499 | 589499 | 605962 | 605962 | 605962 | 605962 | 605962 |

 

Finlandia | 566801 | 565520 | 565520 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 |

 

Svezia | 763082 | 763082 | 763082 | 770906 | 770906 | 770906 | 770906 | 770906 |

 

Regno Unito | 3985895 | 3975916 | 3975973 | 3988042 | 3987922 | 3987922 | 3987922 | 3987922 |

 

Tabella 2 [*]

 

Bulgaria | 287399 | 336041 | 416372 | 499327 | 580087 | 660848 | 741606 | 814295 |

 

Repubblica ceca | 559622 | 654241 | 739941 | 832144 | 909313 | 909313 | 909313 | 909313 |

 

Estonia | 60500 | 71603 | 81703 | 92042 | 101165 | 101165 | 101165 | 101165 |

 

Cipro | 31670 | 38928 | 43749 | 49146 | 53499 | 53499 | 53499 | 53499 |

 

Lettonia | 90016 | 105368 | 119268 | 133978 | 146479 | 146479 | 146479 | 146479 |

 

Lituania | 230560 | 271029 | 307729 | 346958 | 380109 | 380109 | 380109 | 380109 |

 

Ungheria | 807366 | 947114 | 1073824 | 1205037 | 1318975 | 1318975 | 1318975 | 1318975 |

 

Malta | 3752 | 4231 | 4726 | 5137 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 |

 

Polonia | 1877107 | 2192294 | 2477294 | 2788247 | 3044518 | 3044518 | 3044518 | 3044518 |

 

Romania | 623399 | 729863 | 907473 | 1086608 | 1264472 | 1442335 | 1620201 | 1780406 |

 

Slovenia | 87942 | 103389 | 117406 | 131537 | 144236 | 144236 | 144236 | 144236 |

 

Slovacchia | 240014 | 280364 | 316964 | 355242 | 388176 | 388176 | 388176 | 388176 |

 

[*] Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121.

 

 

ALLEGATO IX

 

Diritti all'aiuto di cui all'articolo 33, lettera b), punto iii)

 

A. Ortofrutticoli, patate da consumo e vivai

 

1. Ai fini del presente regolamento per "ortofrutticoli" si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j), del regolamento (CE) n. 1234/2007, e per "patate da consumo" si intendono le patate del codice NC 0701 diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per le quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 77 del presente regolamento.

 

Gli agricoltori ricevono un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento di cui al punto 2 per il numero di ettari calcolato a norma del punto 3.

 

2. Gli Stati membri stabiliscono l'importo da inserire nell'importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali:

 

a) l'entità del sostegno di mercato ricevuto dall'agricoltore, direttamente o indirettamente, per la sua produzione di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai;

 

b) la superficie utilizzata per produrre ortofrutticoli, patate da consumo e vivai;

 

c) la quantità di ortofrutticoli, di patate da consumo e di vivai prodotta,

 

in riferimento ad un periodo rappresentativo che può essere diverso per ciascun prodotto, comprendente una o più campagne di commercializzazione a cominciare dalla campagna che si è conclusa nel 2001, per i nuovi Stati membri, dalla campagna che si è conclusa nel 2004, fino alla campagna che si conclude nel 2007.

 

L'applicazione dei criteri di cui al presente punto può variare in funzione dei prodotti ortofrutticoli, delle patate da consumo e dei vivai, ove ciò sia debitamente e oggettivamente giustificato. Sulla stessa base gli Stati membri possono decidere di non determinare gli importi da includere nell'importo di riferimento e gli ettari applicabili nel contesto del presente punto prima della fine di un triennio di transizione che si conclude il 31 dicembre 2010.

 

3. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile in base a criteri oggettivi e non discriminatori, come le superfici di cui al punto 2, primo comma, lettera b).

 

4. Gli agricoltori la cui produzione durante il periodo rappresentativo di cui al punto 2 è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento di cui al punto 2 sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo rappresentativo non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

 

5. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro interessato calcola l'importo di riferimento sulla base della campagna di commercializzazione più recente che precede il periodo rappresentativo scelto in conformità al punto 3. In questo caso il punto 1 si applica mutatis mutandis.

 

6. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

 

B. Vino (regime di estirpazione)

 

Agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione di cui al titolo V, capo III, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono assegnati, nell'anno successivo all'estirpazione, diritti all'aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un premio di estirpazione.

 

Il valore unitario di tali diritti all'aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all'aiuto della regione considerata. Il valore unitario non supera tuttavia in nessun caso 350 EUR/ha.

 

In deroga al primo comma, qualora per l'assegnazione di diritti all'aiuto si sia tenuto precedentemente conto degli ettari per i quali un agricoltore ha ricevuto il premio di estirpazione, il valore dei diritti di aiuto detenuti dall'agricoltore interessato è maggiorato dell'importo ottenuto moltiplicando il numero di ettari estirpati di cui al primo comma per il valore unitario di cui al secondo comma.

 

C. Vino (trasferimento dai programmi di sostegno)

 

Qualora gli Stati membri scelgano di concedere un sostegno ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 479/2008, essi stabiliscono l'importo di riferimento per ogni agricoltore nonché gli ettari applicabili:

 

a) in base a criteri oggettivi e non discriminatori;

 

b) rispetto a un periodo di riferimento rappresentativo di una o più campagne viticole a partire dalla campagna 2005/2006. Tuttavia, il criterio utilizzato per stabilire l'importo di riferimento e gli ettari applicabili non si fonda su un periodo di riferimento che comprende campagne viticole successive a quella del 2007/2008 in cui il trasferimento ai programmi di sostegno riguarda le compensazioni agli agricoltori che hanno fruito precedentemente di un sostegno per la distillazione di alcole per usi commestibili o che sono stati i beneficiari economici del sostegno all'uso del mosto di uve concentrato per arricchire il vino a norma del regolamento (CE) n. 479/2008;

 

c) che non superano l'importo complessivo disponibile per tale misura di cui all'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Gli agricoltori ricevono un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo il summenzionato importo di riferimento per il numero di ettari applicabili.

 

 

ALLEGATO X

 

Componenti dei massimali nazionali di cui all'articolo 54

 

1. La componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 1, corrispondente ai pomodori è la seguente:

 

Stato membro | Importi (mio EUR per anno civile) |

 

Bulgaria | 5,394 |

 

Repubblica ceca | 0,414 |

 

Grecia | 35,733 |

 

Spagna | 56,233 |

 

Francia | 8,033 |

 

Italia | 183,967 |

 

Cipro | 0,274 |

 

Malta | 0,932 |

 

Ungheria | 4,512 |

 

Romania | 1,738 |

 

Polonia | 6,715 |

 

Portogallo | 33,333 |

 

Slovacchia | 1,018 |

 

2. La componente dei massimali nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, corrispondente alla produzione di ortofrutticoli diversa dalle colture annuali è la seguente:

 

Stato membro | Importi (mio EUR per anno civile) |

 

Bulgaria | 0,851 |

 

Repubblica ceca | 0,063 |

 

Grecia | 153,833 |

 

Spagna | 110,633 |

 

Francia | 44,033 |

 

Italia | 131,700 |

 

Cipro | in 2009: | 4,856 |

 

in 2010: | 4,919 |

 

in 2011: | 4,982 |

 

in 2012: | 5,045 |

 

Ungheria | 0,244 |

 

Romania | 0,025 |

 

Portogallo | 2,900 |

 

Slovacchia | 0,007 |

 

 

ALLEGATO XI

 

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, di cui all'articolo 63

 

1. a) Dal 2010 il premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1;

 

b) al più tardi a decorrere dal 2012 il premio per le colture proteiche di cui al capo 1, sezione 3 del presente regolamento;

 

c) al più tardi a decorrere dal 2012 l'aiuto specifico per il riso di cui al titolo IV, capo 1, sezione 1, del presente regolamento;

 

d) al più tardi a decorrere dal 2012 il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capo 1, sezione 4 del presente regolamento;

 

e) al più tardi a decorrere dal 2012 l'aiuto alla produzione per i coltivatori di patate da fecola di cui al titolo IV, capo 1, sezione 2 del presente regolamento.

 

2. a) a decorrere dal 2012 l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione I;

 

b) a decorrere dal 2012 l'aiuto per la trasformazione di lino e canapa destinati alla produzione di fibre di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione II;

 

c) a decorrere dal 2012 il premio per la fecola di patate di cui all'articolo 95 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;

 

d) dal 2012 il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui al titolo IV, capo 1, sezione 9 del presente regolamento.

 

3. Dal 2010, se uno Stato membro ha erogato:

 

a) i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10;

 

b) l'aiuto per gli oliveti di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 ter;

 

c) gli aiuti per superficie per il luppolo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 10 quinquies.

 

Al più tardi a decorrere dal 2012, se uno Stato membro ha erogato:

 

a) gli aiuti alle sementi di cui al titolo IV, capo 1, sezione 5 del presente regolamento;

 

b) il premio per i bovini, escluso il premio per le vacche nutrici, secondo il calendario figurante al titolo III, capo 2, articolo 53.

 

4. A decorrere dal 2010, se uno Stato membro in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, del presente regolamento non concede più i pagamenti seguenti o qualora decida di concederli a un tasso più basso, riguardo:

 

a) ai pagamenti per gli ovini e i caprini di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

 

b) ai pagamenti per i bovini di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o all'articolo 53, paragrafo 2 del presente regolamento, in caso di applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento;

 

c) agli aiuti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

 

ALLEGATO XII

 

Integrazione del sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico di cui all'articolo 64

 

Foraggi essiccati (Regolamento (CE) n. 1234/2007)

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Danimarca | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 |

 

Germania | 8475 | 8475 | 8475 | 8475 | 8475 |

 

Irlanda | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |

 

Grecia | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 |

 

Spagna | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 | 43725 |

 

Francia | 35752 | 35752 | 35752 | 35752 | 35752 |

 

Italia | 22605 | 22605 | 22605 | 22605 | 22605 |

 

Paesi Bassi | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 | 5202 |

 

Austria | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

 

Portogallo | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

 

Finlandia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

 

Svezia | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

 

Regno Unito | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |

 

Repubblica ceca | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |

 

Lituania | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

 

Ungheria | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |

 

Polonia | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |

 

Slovacchia | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

 

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Grecia | 20301 | 20301 | 20301 | 20301 | 20301 | 20301 | 20301 |

 

Spagna | 22372 | 22372 | 22372 | 22372 | 22372 | 22372 | 22372 |

 

Francia | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 | 8320 |

 

Italia | 42457 | 42457 | 42457 | 42457 | 42457 | 42457 | 42457 |

 

Austria | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |

 

Portogallo | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

 

Bulgaria | 349 | 436 | 523 | 610 | 698 | 785 | 872 |

 

Cipro | 173 | 198 | 223 | 247 | 247 | 247 | 247 |

 

Ungheria | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 

Premio per le colture proteiche

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Belgio | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

 

Danimarca | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 |

 

Germania | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 | 7231 |

 

Irlanda | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |

 

Grecia | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |

 

Spagna | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 |

 

Francia | 17635 | 17635 | 17635 | 17635 | 17635 | 17635 | 17635 |

 

Italia | 5009 | 5009 | 5009 | 5009 | 5009 | 5009 | 5009 |

 

Lussemburgo | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

 

Paesi Bassi | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

 

Austria | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 |

 

Portogallo | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |

 

Finlandia | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |

 

Svezia | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 |

 

Regno Unito | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |

 

Bulgaria | 160 | 201 | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 |

 

Repubblica ceca | 1858 | 2123 | 2389 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 |

 

Estonia | 169 | 194 | 218 | 242 | 242 | 242 | 242 |

 

Cipro | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |

 

Lettonia | 109 | 124 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 |

 

Lituania | 1486 | 1698 | 1911 | 2123 | 2123 | 2123 | 2123 |

 

Ungheria | 1369 | 1565 | 1760 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |

 

Polonia | 1723 | 1970 | 2216 | 2462 | 2462 | 2462 | 2462 |

 

Romania | 911 | 1139 | 1367 | 1595 | 1822 | 2050 | 2278 |

 

Slovenia | 63 | 72 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 |

 

Slovacchia | 1003 | 1146 | 1290 | 1433 | 1433 | 1433 | 1433 |

 

Aiuto specifico per il riso

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Grecia | 11407 | 11407 | 11407 | 11407 | 11407 | 11407 | 11407 |

 

Spagna | 49993 | 49993 | 49993 | 49993 | 49993 | 49993 | 49993 |

 

Francia | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 |

 

Italia | 99473 | 99473 | 99473 | 99473 | 99473 | 99473 | 99473 |

 

Portogallo | 11193 | 11193 | 11193 | 11193 | 11193 | 11193 | 11193 |

 

Bulgaria | 575 | 719 | 863 | 1007 | 1151 | 1294 | 1438 |

 

Ungheria | 524 | 599 | 674 | 749 | 749 | 749 | 749 |

 

Romania | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 |

 

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Belgio | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

 

Germania | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |

 

Grecia | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 |

 

Spagna | 68610 | 68610 | 68610 | 68610 | 68610 | 68610 | 68610 |

 

Francia | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 | 2089 |

 

Italia | 15710 | 15710 | 15710 | 15710 | 15710 | 15710 | 15710 |

 

Lussemburgo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

 

Paesi Bassi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

 

Austria | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

 

Portogallo | 4987 | 4987 | 4987 | 4987 | 4987 | 4987 | 4987 |

 

Regno Unito | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

 

Bulgaria | 579 | 724 | 868 | 1013 | 1158 | 1302 | 1447 |

 

Cipro | 431 | 493 | 554 | 616 | 616 | 616 | 616 |

 

Ungheria | 245 | 280 | 315 | 350 | 350 | 350 | 350 |

 

Polonia | 355 | 406 | 456 | 507 | 507 | 507 | 507 |

 

Romania | 79 | 99 | 119 | 139 | 159 | 179 | 199 |

 

Slovenia | 25 | 29 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |

 

Slovacchia | 262 | 299 | 337 | 374 | 374 | 374 | 374 |

 

Lino e canapa destinati alla produzione di fibre (Regolamento (CE) n. 1234/2007)

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Belgio | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 | 2954 |

 

Danimarca | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

 

Germania | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |

 

Spagna | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |

 

Francia | 13592 | 13592 | 13592 | 13592 | 13592 |

 

Italia | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

 

Paesi Bassi | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |

 

Austria | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

 

Finlandia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

 

Regno Unito | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

 

Repubblica ceca | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |

 

Lettonia | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

 

Lituania | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

 

Ungheria | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

 

Polonia | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |

 

Premio per la fecola di patate (articolo 95 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007)

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Danimarca | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 |

 

Germania | 16279 | 16279 | 16279 | 16279 | 16279 |

 

Spagna | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

 

Francia | 5904 | 5904 | 5904 | 5904 | 5904 |

 

Paesi Bassi | 9614 | 9614 | 9614 | 9614 | 9614 |

 

Austria | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 |

 

Finlandia | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |

 

Svezia | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 |

 

Repubblica ceca | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |

 

Estonia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

 

Lettonia | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |

 

Lituania | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

 

Polonia | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 |

 

Slovacchia | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

 

Aiuto per i coltivatori di patate da fecola

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Danimarca | 11156 | 11156 | 11156 | 11156 | 11156 | 11156 | 11156 |

 

Germania | 48521 | 48521 | 48521 | 48521 | 48521 | 48521 | 48521 |

 

Spagna | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |

 

Francia | 17598 | 17598 | 17598 | 17598 | 17598 | 17598 | 17598 |

 

Paesi Bassi | 28655 | 28655 | 28655 | 28655 | 28655 | 28655 | 28655 |

 

Austria | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 |

 

Finlandia | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 | 3527 |

 

Svezia | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 |

 

Repubblica ceca | 1563 | 1786 | 2009 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 |

 

Estonia | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |

 

Lettonia | 268 | 307 | 345 | 383 | 383 | 383 | 383 |

 

Lituania | 56 | 64 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 |

 

Polonia | 6731 | 7692 | 8654 | 9615 | 9615 | 9615 | 9615 |

 

Slovacchia | 34 | 39 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 |

 

Aiuto per gli oliveti

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Spagna | 103140 | 103140 | 103140 | 103140 | 103140 | 103140 | 103140 |

 

Cipro | 2051 | 2344 | 2637 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |

 

Pagamento per i frutti rossi

 

(migliaia di EUR) |

 

Stato membro | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Bulgaria | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |

 

Lettonia | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |

 

Lituania | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |

 

Ungheria | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |

 

Polonia | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 |

 

 

ALLEGATO XIII

 

Elenco di specie di sementi di cui all'articolo 87

 

Codice NC | Descrizione | Importo dell'aiuto (EUR/100 kg) |

 

| 1.Ceres | |

 

10019010 | Triticum spelta L. | 14,37 |

 

10061010 | Oryza sativa L. [1] | |

 

—varietà a grani lunghi di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza superiore o uguale a 3 | 17,27 |

 

—altre varietà a grani di lunghezza superiore, inferiore o uguale a 6,0 millimetri e rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3 | 14,85 |

 

| 2.Oleagineae | |

 

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (lino tessile) | 28,38 |

 

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (semi di lino) | 22,46 |

 

ex12079910 | Cannabis sativa L. [2] (varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %) | 20,53 |

 

| 3.Gramineae | |

 

ex12092910 | Agrostis canina L. | 75,95 |

 

ex12092910 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 |

 

ex12092910 | Agrostis stolonifera L. | 75,95 |

 

ex12092910 | Agrostis capillaris L. | 75,95 |

 

ex12092980 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. e K.B. Prest. | 67,14 |

 

ex12092910 | Dactylis glomerata L. | 52,77 |

 

ex12092380 | Festuca arundinacea Schreb. | 58,93 |

 

ex12092380 | Festuca ovina L. | 43,59 |

 

12092311 | Festuca pratensis Huds. | 43,59 |

 

12092315 | Festuca rubra L. | 36,83 |

 

ex12092980 | Festulolium | 32,36 |

 

12092510 | Lolium multiflorum Lam. | 21,13 |

 

12092590 | Lolium perenne L. | 30,99 |

 

ex12092980 | Lolium x boucheanum Kunth | 21,13 |

 

ex12092980 | Phleum Bertolinii (DC) | 50,96 |

 

12092600 | Phleum pratense L. | 83,56 |

 

ex12092980 | Poa nemoralis L. | 38,88 |

 

12092400 | Poa pratensis L. | 38,52 |

 

ex12092910 | Poa palustris e Poa trivialis L. | 38,88 |

 

| 4.Leguminosae | |

 

ex12092980 | Hedysarum coronarium L. | 36,47 |

 

ex12092980 | Medicago lupulina L. | 31,88 |

 

ex12092100 | Medicago sativa L. (ecotipi) | 22,10 |

 

ex12092100 | Medicago sativa L. (varietà) | 36,59 |

 

ex12092980 | Onobrichis viciifolia Scop. | 20,04 |

 

ex07131010 | Pisum sativum L. (partim) (piselli) | 0 |

 

ex12092280 | Trifolium alexandrinum L. | 45,76 |

 

ex12092280 | Trifolium hybridum L. | 45,89 |

 

ex12092280 | Trifolium incarnatum L. | 45,76 |

 

12092210 | Trifolium pratense L. | 53,49 |

 

ex12092280 | Trifolium repens L. | 75,11 |

 

ex12092280 | Trifolium repens L. var. giganteum | 70,76 |

 

ex12092280 | Trifolium resupinatum L. | 45,76 |

 

ex07135010 | Vicia faba L. (partim) (favette) | 0 |

 

ex12092910 | Vicia sativa L. | 30,67 |

 

ex12092910 | Vicia villosa Roth. | 24,03 |

 

[1] La misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:a)prelevare un campione rappresentativo della partita;b)selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta;c)effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media;d)determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

 

[2] Il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) di una varietà è determinato mediante analisi di un campione portato a peso costante. Il peso di THC considerato rispetto al peso del campione non deve essere superiore allo 0,2 % ai fini della concessione dell'aiuto. Il campione di cui sopra è composto dal terzo superiore di un numero rappresentativo di piante prelevate a caso al termine della fioritura e private dello stelo e dei grani.

 

 

ALLEGATO XIV

 

Massimali per gli aiuti alle sementi nei nuovi Stati membri di cui all'articolo 87, paragrafo 3

 

(mio di EUR) |

 

Anno civile | Bulgaria | Repubblica ceca | Estonia | Cipro | Lettonia | Lituania | Ungheria | Malta | Polonia | Romania | Slovenia | Slovacchia |

 

2009 | 0,15 | 1,75 | 0,07 | 0,06 | 0,21 | 0,21 | 1,55 | 0,06 | 1,11 | 0,26 | 0,17 | 0,07 |

 

2010 | 0,17 | 2,04 | 0,08 | 0,07 | 0,24 | 0,24 | 1,81 | 0,07 | 1,30 | 0,30 | 0,19 | 0,08 |

 

2011 | 0,22 | 2,33 | 0,10 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | 2,07 | 0,08 | 1,48 | 0,38 | 0,22 | 0,09 |

 

2012 | 0,26 | 2,62 | 0,11 | 0,09 | 0,31 | 0,31 | 2,33 | 0,09 | 1,67 | 0,45 | 0,25 | 0,11 |

 

2013 | 0,30 | 2,91 | 0,12 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 2,59 | 0,10 | 1,85 | 0,53 | 0,28 | 0,12 |

 

2014 | 0,34 | 2,91 | 0,12 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 2,59 | 0,10 | 1,85 | 0,60 | 0,28 | 0,12 |

 

2015 | 0,39 | 2,91 | 0,12 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 2,59 | 0,10 | 1,85 | 0,68 | 0,28 | 0,12 |

 

2016 | 0,43 | 2,91 | 0,12 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 2,59 | 0,10 | 1,85 | 0,75 | 0,28 | 0,12 |

 

anni seguenti | 0,43 | 2,91 | 0,12 | 0,10 | 0,35 | 0,35 | 2,59 | 0,10 | 1,85 | 0,75 | 0,28 | 0,12 |

 

 

ALLEGATO XV

 

Massimali per il calcolo dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 95 (zucchero)

 

(EUR 1000) |

 

Stato membro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 e seguenti |

 

Belgio | 81752 | 81752 | 81752 | 81752 | 81752 | 81752 | 81752 | 81752 |

 

Bulgaria [*] | 154 | 176 | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 |

 

Repubblica ceca | 44245 | 44245 | 44245 | 44245 | 44245 | 44245 | 44245 | 44245 |

 

Danimarca | 34478 | 34478 | 34478 | 34478 | 34478 | 34478 | 34478 | 34478 |

 

Germania | 278254 | 278254 | 278254 | 278254 | 278254 | 278254 | 278254 | 278254 |

 

Grecia | 29384 | 29384 | 29384 | 29384 | 29384 | 29384 | 29384 | 29384 |

 

Spagna | 96203 | 96203 | 96203 | 96203 | 96203 | 96203 | 96203 | 96203 |

 

Francia | 272259 | 272259 | 272259 | 272259 | 272259 | 272259 | 272259 | 272259 |

 

Irlanda | 18441 | 18441 | 18441 | 18441 | 18441 | 18441 | 18441 | 18441 |

 

Italia | 135994 | 135994 | 135994 | 135994 | 135994 | 135994 | 135994 | 135994 |

 

Lettonia | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 | 6616 |

 

Lituania | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 |

 

Ungheria | 41010 | 41010 | 41010 | 41010 | 41010 | 41010 | 41010 | 41010 |

 

Paesi Bassi | 73504 | 73504 | 73504 | 73504 | 73504 | 73504 | 73504 | 73504 |

 

Austria | 32955 | 32955 | 32955 | 32955 | 32955 | 32955 | 32955 | 32955 |

 

Polonia | 159392 | 159392 | 159392 | 159392 | 159392 | 159392 | 159392 | 159392 |

 

Portogallo | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 |

 

Romania [*] | 3536 | 4041 | 5051 | 6062 | 7072 | 8082 | 9093 | 10103 |

 

Slovenia | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |

 

Slovacchia | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 |

 

Finlandia | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 | 13520 |

 

Svezia | 34082 | 34082 | 34082 | 34082 | 34082 | 34082 | 34082 | 34082 |

 

Regno Unito | 105376 | 105376 | 105376 | 105376 | 105376 | 105376 | 105376 | 105376 |

 

[*] Massimali calcolati tenendo conto dello schema di incrementi di cui all'articolo 121.

 

 

ALLEGATO XVI

 

Tabella 1

 

Cipro: pagamenti diretti nazionali integrativi in caso di applicazione dei regimi normali di pagamenti diretti

 

(EUR) |

 

Tabella degli incrementi | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % |

 

Settore | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

 

Seminativi (escluso il frumento duro) | 4220705 | 3165529 | 2110353 | 1055176 |

 

Frumento duro | 1162157 | 871618 | 581078 | 290539 |

 

Legumi da granella | 16362 | 12272 | 8181 | 4091 |

 

Latte e prodotti lattiero-caseari | 1422379 | 1066784 | 711190 | 355595 |

 

Bovini | 1843578 | 1382684 | 921789 | 460895 |

 

Ovini e caprini | 4409113 | 3306835 | 2204556 | 1102278 |

 

Olio d'oliva | 3174000 | 2380500 | 1587000 | 793500 |

 

Tabacco | 417340 | 313005 | 208670 | 104335 |

 

Banane | 1755000 | 1316250 | 877500 | 0 |

 

Uve secche | 0 | 0 | 0 | 0 |

 

Mandorle | 0 | 0 | 0 | 0 |

 

Totale | 18420634 | 13815476 | 9210317 | 4166409 |

 

Pagamenti diretti nazionali integrativi nell'ambito del regime di pagamento unico:

 

L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi che possono essere concessi nell'ambito del regime di pagamento unico è pari alla somma dei massimali settoriali che figurano nella presente tabella per i settori che rientrano nel regime di pagamento unico, nella misura in cui il sostegno per tali settori è disaccoppiato.

 

Tabella 2

 

Cipro: pagamenti diretti nazionali integrativi in caso di applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai pagamenti diretti

 

(EUR) |

 

Settore | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

 

Seminativi (escluso il frumento duro) | 0 | 0 | 0 | 0 |

 

Frumento duro | 1795543 | 1572955 | 1350367 | 1127779 |

 

Legumi da granella | 0 | 0 | 0 | 0 |

 

Latte e prodotti lattiero-caseari | 3456448 | 3438488 | 3420448 | 3402448 |

 

Bovini | 4608945 | 4608945 | 4608945 | 4608945 |

 

Ovini e caprini | 10724282 | 10670282 | 10616282 | 10562282 |

 

Olio d'oliva | 5547000 | 5115000 | 4683000 | 4251000 |

 

Uve secche | 156332 | 149600 | 142868 | 136136 |

 

Banane | 4323820 | 4312300 | 4300780 | 4289260 |

 

Tabacco | 1038575 | 1035875 | 1033175 | 1030475 |

 

Totale | 31650945 | 30903405 | 30155865 | 29408325 |

 

 

ALLEGATO XVII

 

AIUTI DI STATO A CIPRO

 

(EUR) |

 

Settore | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

 

Cereali (escluso il frumento duro) | 2263018 | 1131509 | 565755 | 282877 |

 

Latte e prodotti lattiero-caseari | 562189 | 281094 | 140547 | 70274 |

 

Bovini | 64887 | 0 | 0 | 0 |

 

Ovini e caprini | 1027917 | 513958 | 256979 | 128490 |

 

Settore dei suini | 2732606 | 1366303 | 683152 | 341576 |

 

Pollame e uova | 1142374 | 571187 | 285594 | 142797 |

 

Vino | 4307990 | 2153995 | 1076998 | 538499 |

 

Olio d'oliva | 2088857 | 1044429 | 522215 | 261107 |

 

Uve da tavola | 1058897 | 529448 | 264724 | 132362 |

 

Pomodori trasformati | 117458 | 58729 | 29365 | 14682 |

 

Banane | 127286 | 63643 | 31822 | 15911 |

 

Frutta decidua e drupe | 2774230 | 1387115 | 693558 | 346779 |

 

Totale | 18267707 | 9101410 | 4552716 | 2277365 |

 

 

ALLEGATO XVIII

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 1782/2003

Presente regolamento

Art. 1

Art. 1 |

 

 

Art. 2

Art. 2 |

 

 

Art. 3

Art. 4 |

 

 

Art. 4

Art. 5 |

 

 

Art. 5

Art. 6 |

 

 

Art. 6

Art. 23 |

 

 

Art. 7

Art. 24 |

 

 

Art. 8

— |

 

 

Art. 9

Art. 25 |

 

 

Art. 10, paragrafo 1

Art. 7 |

 

 

Art. 10, paragrafo 2

Art. 9, paragrafo 1 |

 

 

Art. 10, paragrafo 3

Art. 9, paragrafo 2 |

 

 

Art. 10, paragrafo 4

Art. 9, paragrafo 3 |

 

 

Art. 9, paragrafo 4 |

 

 

Art. 11

Art. 11, paragrafi 1 e 2 |

 

 

Art. 12

— |

 

 

Art. 8 |

 

 

Art. 12 bis, paragrafo 1

Art. 10 |

 

 

Art. 12 bis, paragrafo 2

Art. 11, paragrafo 3 |

 

 

Art. 13

Art. 12 |

 

 

Art. 14

Art. 12 |

 

 

Art. 15

Art. 13 |

 

 

Art. 16

Art. 12 |

 

 

Art. 17

Art. 14 |

 

 

Art. 18

Art. 15 |

 

 

Art. 19

Art. 16 |

 

 

Art. 20

Art. 17 |

 

 

Art. 21

Art. 18 |

 

 

Art. 22

Art. 19 |

 

 

Art. 23

Art. 20 |

 

 

Art. 24

Art. 21 |

 

 

Art. 25

Art. 22 |

 

 

Art. 26

Art. 26 |

 

 

Art. 27

Art. 27 |

 

 

Art. 28 |

 

 

Art. 28

Art. 29 |

 

 

Art. 29

Art. 30 |

 

 

Art. 30

Art. 32 |

 

 

Art. 31

— |

 

 

Art. 32

Art. 3 |

 

 

Art. 33

Art. 33 |

 

 

Art. 34

— |

 

 

Art. 35

Art. 37 |

 

 

Art. 36

— |

 

 

Art. 37

Allegato IX |

 

 

Art. 38

— |

 

 

Art. 39

— |

 

 

Art. 40, paragrafi 1, 2 e 3

Allegato IX, sezione A, punti 4, 5 e 6 |

 

 

Art. 40, paragrafo 4

Art. 31 |

 

 

Art. 40, paragrafo 5

— |

 

 

Art. 41

Art. 40 |

 

 

Art. 42

Art. 41 |

 

 

Art. 43

Allegato IX |

 

 

Art. 44, paragrafi 1 e 2

Art. 34 |

 

 

Art. 44, paragrafi 3 e 4

Art. 35 |

 

 

Art. 45

Art. 42 |

 

 

Art. 46

Art. 43 |

 

 

Art. 47

— |

 

 

Art. 48

— |

 

 

Art. 49

Art. 44 |

 

 

Art. 50

— |

 

 

Art. 51, primo comma

— |

 

 

Art. 51, secondo comma

Art. 38 |

 

 

Art. 52

Art. 39 |

 

 

Art. 53

— |

 

 

Art. 54

— |

 

 

Art. 55

— |

 

 

Art. 56

— |

 

 

Art. 57

— |

 

 

Art. 45 |

 

 

Art. 58

Art. 46 |

 

 

Art. 59

Art. 47 |

 

 

Art. 60

— |

 

 

Art. 61

Art. 49 |

 

 

Art. 62

— |

 

 

Art. 63, paragrafo 1

Art. 51, paragrafo 1 |

 

 

Art. 63, paragrafo 2

— |

 

 

Art. 63, paragrafo 3

Art. 48 |

 

 

Art. 63, paragrafo 4

Art. 50, paragrafo 2 |

 

 

Art. 64

Art. 51 |

 

 

Art. 65

— |

 

 

Art. 66

— |

 

 

Art. 67

Art. 52 |

 

 

Art. 68

Art. 53 |

 

 

Art. 68 bis

— |

 

 

Art. 68 ter

Art. 54 |

 

 

Art. 69

— |

 

 

Art. 70

— |

 

 

Art. 71

— |

 

 

Art. 71 bis

Art. 55 |

 

 

Art. 71 ter

Art. 56 |

 

 

Art. 71 quater

— |

 

 

Art. 71 quinquies

Art. 57 |

 

 

Art. 71 sexies

Art. 58 |

 

 

Art. 71 septies

Art. 59 |

 

 

Art. 71cties

— |

 

 

Art. 71 nonies

Art. 61 |

 

 

Art. 71 decies

— |

 

 

Art. 71 undecies

— |

 

 

Art. 71 duodecies

Art. 62 |

 

 

Art. 71 terdecies

— |

 

 

Art. 71 quaterdecies

Art. 60 |

 

 

Art. 63 |

 

 

Art. 64 |

 

 

Art. 65 |

 

 

Art. 66 |

 

 

Art. 68 |

 

 

Art. 70 |

 

 

Art. 69 |

 

 

Art. 72

— |

 

 

Art. 73

— |

 

 

Art. 74

— |

 

 

Art. 75

— |

 

 

Art. 76

Art. 79 |

 

 

Art. 77

Art. 80 |

 

 

Art. 78

Art. 81 |

 

 

Art. 79

Art. 73 |

 

 

Art. 80

Art. 74 |

 

 

Art. 81

Art. 75 |

 

 

Art. 82

Art. 76 |

 

 

Art. 83

Art. 82 |

 

 

Art. 84

Art. 83 |

 

 

Art. 85

Art. 84 |

 

 

Art. 86, paragrafi 1, 2 e 4

Art. 85, paragrafi 1, 2 e 3 |

 

 

Art. 86, paragrafo 3

— |

 

 

Art. 87

Art. 120 |

 

 

Art. 88

— |

 

 

Art. 89

— |

 

 

Art. 90

— |

 

 

Art. 91

— |

 

 

Art. 92

— |

 

 

Art. 93

Art. 77 |

 

 

Art. 94

Art. 78 |

 

 

Art. 95

— |

 

 

Art. 96

— |

 

 

Art. 97

— |

 

 

Art. 98

— |

 

 

Art. 99

Art. 87 |

 

 

Art. 100

— |

 

 

Art. 101

— |

 

 

Art. 102

— |

 

 

Art. 103

— |

 

 

Art. 104

— |

 

 

Art. 105

— |

 

 

Art. 106

— |

 

 

Art. 107

— |

 

 

Art. 108

— |

 

 

Art. 109

— |

 

 

Art. 110

— |

 

 

Art. 110 bis

Art. 88 |

 

 

Art. 110 ter

Art. 89 |

 

 

Art. 110 quater

Art. 90 |

 

 

Art. 110 quinquies

Art. 91 |

 

 

Art. 110 sexies

Art. 92 |

 

 

Art. 110 septies

— |

 

 

Art. 110 octies

— |

 

 

Art. 110 nonies

— |

 

 

Art. 110 decies

— |

 

 

Art. 110 undecies

— |

 

 

Art. 110 duodecies

— |

 

 

Art. 110 terdecies

— |

 

 

Art. 110 quaterdecies

— |

 

 

Art. 110 quindecies

— |

 

 

Art. 110 sexdecies

— |

 

 

Art. 110 septdecies

— |

 

 

Art. 110 octodecies

Art. 93 |

 

 

Art. 110 novodecies

Art. 94 |

 

 

Art. 110 vicies

Art. 95 |

 

 

Art. 110 unvicies

Art. 96 |

 

 

Art. 110 duovicies

Art. 97 |

 

 

Art. 110 tervicies

Art. 98 |

 

 

Art. 111

Art. 99 |

 

 

Art. 112

Art. 100 |

 

 

Art. 113

Art. 101 |

 

 

Art. 114

Art. 102 |

 

 

Art. 115

Art. 103 |

 

 

Art. 116

Art. 104 |

 

 

Art. 117

Art. 105 |

 

 

Art. 118

Art. 106 |

 

 

Art. 119

— |

 

 

Art. 120

Art. 107 |

 

 

Art. 121

Art. 108 |

 

 

Art. 122

Art. 109 |

 

 

Art. 123

Art. 110 |

 

 

Art. 124

— |

 

 

Art. 125

Art. 111 |

 

 

Art. 126

Art. 112 |

 

 

Art. 127

Art. 113 |

 

 

Art. 128

Art. 114 |

 

 

Art. 129

Art. 115 |

 

 

Art. 130

Art. 116 |

 

 

Art. 131

— |

 

 

Art. 132

— |

 

 

Art. 133

— |

 

 

Art. 134

— |

 

 

Art. 135

— |

 

 

Art. 136

— |

 

 

Art. 136 bis

— |

 

 

Art. 137

— |

 

 

Art. 138

Art. 117 |

 

 

Art. 139

Art. 118 |

 

 

Art. 140

Art. 119 |

 

 

Art. 141

— |

 

 

Art. 142

— |

 

 

Art. 143

— |

 

 

Art. 143 bis

Art. 121 |

 

 

Art. 143 ter, paragrafi 1, 2, 9 e 10

Art. 122 |

 

 

Art. 143 ter, paragrafi 3 e 7

Art. 123 |

 

 

Art. 143 ter, paragrafi 4, 5 e 6

Art. 124 |

 

 

Art. 143 ter, paragrafo 13

Art. 125 |

 

 

Art. 143 ter bis, paragrafi 1, 2 e 3

Art. 126 |

 

 

Art. 143 ter bis, paragrafo 3 bis

— |

 

 

Art. 143 ter bis, paragrafi 4, 5 e 6

Art. 130 |

 

 

Art. 143 ter ter, paragrafi 1 e 2

Art. 127 |

 

 

Art. 143 ter ter, paragrafo 3

— |

 

 

Art. 143 ter ter, paragrafi 4, 5 e 6

Art. 130 |

 

 

Art. 143 ter quater, paragrafi 1 e 2

Art. 128 |

 

 

Art. 129 |

 

 

Art. 143 ter quater, paragrafi 3 e 4

articolo 130 paragrafi 1 e 2 |

 

 

articolo 131 |

 

 

Art. 143 quater, paragrafi 1-8

Art. 132 |

 

 

Art. 143 quater, paragrafo 9

Art. 133 |

 

 

Art. 143 quater, paragrafo 10

— |

 

 

Art. 143 quinquies

Art. 134 |

 

 

Art. 143 sexies

Art. 135 |

 

 

Art. 136 |

 

 

Art. 137 |

 

 

Art. 138 |

 

 

Art. 139 |

 

 

Art. 144

Art. 141 |

 

 

Art. 145

Art. 142 |

 

 

Art. 146

Art. 140 |

 

 

Art. 147

— |

 

 

Art. 148

— |

 

 

Art. 149

— |

 

 

Art. 150

— |

 

 

Art. 151

— |

 

 

Art. 152

— |

 

 

Art. 143 |

 

 

Art. 144 |

 

 

Art. 145 |

 

 

Art. 153

Art. 146 |

 

 

Art. 154

— |

 

 

Art. 154 bis

Art. 148 |

 

 

Art. 155

Art. 147 |

 

 

Art. 155 bis

— |

 

 

Art. 156

Art. 149 |

 


[1] Abrogato dall'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.