§ 1.5.q89 - Direttiva 15 luglio 2008, n. 71.
Direttiva n. 2008/71/CE del Consiglio, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (Versione codificata)


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:15/07/2008
Numero:71


Sommario
Art. 1. La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che potranno essere stabilite al fine [...]
Art. 2. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni
Art. 3. 1. Gli Stati membri provvedono affinché
Art. 4. 1. Gli Stati membri provvedono affinché i detentori che figurano nell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tengano un registro che indichi il numero di animali presenti nell’azienda
Art. 5. 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i seguenti principi generali
Art. 6. 1. Laddove l’autorità competente dello Stato membro di destinazione decida di non conservare il marchio di identificazione assegnato a un capo nell’azienda d’origine, tutte le spese connesse con la [...]
Art. 7. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento richiesto a norma della legislazione veterinaria o [...]
Art. 8. Gli animali importati da un paese terzo che abbiano superato i controlli di cui alla direttiva 91/496/CEE e rimangano nel territorio della Comunità sono identificati mediante un marchio conforme [...]
Art. 9. Gli Stati membri prendono le misure amministrative e/o penali necessarie per punire qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria comunitaria, laddove si accerti che la marchiatura o [...]
Art. 10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva
Art. 11. La direttiva n. 92/102/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati [...]
Art. 12. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 13. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.q89 - Direttiva 15 luglio 2008, n. 71.

Direttiva n. 2008/71/CE del Consiglio, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (Versione codificata)

(G.U.U.E. 8 agosto 2008, n. L 213)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali [2], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

 

(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [4], gli animali destinati agli scambi intracomunitari devono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa comunitaria ed essere registrati in modo da permettere di risalire all’azienda, al centro o all’organismo di origine o di passaggio. Entro il 1o gennaio 1993 i sistemi di identificazione e di registrazione suddetti dovevano essere estesi ai movimenti di animali all’interno del territorio dei singoli Stati membri.

 

(3) L’articolo 14 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [5], stabilisce che l’identificazione e la registrazione di questi animali previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE, ad eccezione degli animali da macello e degli equidi registrati, devono essere effettuate dopo l’esecuzione di detti controlli.

 

(4) È necessario garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra Stati membri per la corretta applicazione della presente direttiva. Norme comunitarie in tal senso sono state adottate con il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola [6], e con la direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica [7].

 

(5) I detentori di animali dovrebbero tenere un registro aggiornato degli animali presenti nell’azienda. Le persone che si occupano del commercio di animali dovrebbero tenere un registro delle loro transazioni. L’autorità competente dovrebbe avere accesso, a sua richiesta, ai registri suddetti.

 

(6) Per poter ricostruire rapidamente e in modo accurato i movimenti degli animali, questi dovrebbero poter essere identificati. Si dovrebbe rimettere a una decisione futura la natura del marchio e mantenere intanto il sistema nazionale di identificazione per i movimenti limitati al mercato nazionale.

 

(7) Occorre prevedere una possibilità di deroga alle norme sul marchio nel caso di animali trasportati direttamente dall’allevamento al macello. Tuttavia, detti animali dovrebbero comunque essere identificati in modo da poter risalire al loro allevamento d’origine.

 

(8) Occorre prevedere la possibilità di deroghe all’obbligo di registrare gli animali detenuti per propria convenienza e, per tener conto di taluni casi particolari, alle modalità di tenuta dei registri.

 

(9) Agli animali il cui marchio sia andato perso o sia diventato illeggibile si dovrebbe applicare un nuovo marchio che consenta di stabilire un nesso con il marchio precedente.

 

(10) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni specifiche previste nella decisione 89/153/CEE della Commissione, del 13 febbraio 1989, relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali e allevamenti d’origine [8], o qualsiasi pertinente norma d’applicazione emanata conformemente alla direttiva 91/496/CEE.

 

(11) Occorre prevedere una procedura di gestione per l’adozione di eventuali norme necessarie all’applicazione della presente direttiva.

 

(12) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La presente direttiva stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatte salve le norme comunitarie più dettagliate che potranno essere stabilite al fine di estirpare le malattie o di controllarle.

 

Essa si applica fatte salve la decisione 89/153/CEE e le norme di applicazione stabilite conformemente alla direttiva 91/496/CEE.

 

     Art. 2.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

 

a) animale: qualsiasi animale della famiglia dei suini, eccetto i suini selvatici secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica [9];

 

b) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o, nel caso di un allevamento all’aria aperta, luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati;

 

c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo;

 

d) autorità competente: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza ai fini dell’attuazione della presente direttiva;

 

e) scambi: gli scambi definiti all’articolo 2, punto 3), della direttiva 90/425/CEE.

 

     Art. 3.

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) l’autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati dalla presente direttiva e sono situate sul suo territorio, con l’indicazione dei detentori degli animali; le aziende devono continuare a figurare in tale elenco finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell’azienda. Tale elenco comprende anche il marchio o i marchi utilizzati per identificare l’azienda in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 8;

 

b) la Commissione e le autorità competenti possano accedere a tutte le informazioni ottenute a norma della presente direttiva.

 

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, ad escludere dall’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo le persone fisiche che detengono un unico animale destinato all’uso o al consumo personale, o per tener conto di circostanze particolari, purché il suddetto animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i detentori che figurano nell’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), tengano un registro che indichi il numero di animali presenti nell’azienda.

 

Tale registro comprende la registrazione aggiornata degli spostamenti (numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e di uscita) sulla base minima dei flussi, con menzione della loro origine o della loro destinazione, nonché della data di tali flussi.

 

È indicato in ogni caso il marchio di identificazione apposto in conformità degli articoli 5 e 8.

 

Per i suini di razza pura o ibridi iscritti in un registro genealogico ai sensi della direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina [10] può essere riconosciuto, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, un sistema di registrazione basato su un’identificazione individuale degli animali, purché offra garanzie equivalenti a quelle di un registro.

 

2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

 

a) i detentori di animali forniscano all’autorità competente che ne faccia richiesta le informazioni sull’origine, l’identificazione ed eventualmente la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati;

 

b) i detentori di animali che devono essere trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta forniscano all’operatore che, sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, un documento contenente dati particolareggiati riguardanti i detti animali.

 

Tale operatore può utilizzare i documenti ottenuti conformemente al primo comma per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, terzo comma;

 

c) i registri e le informazioni siano disponibili nell’azienda e tenuti a disposizione dell’autorità competente che ne faccia richiesta, per un periodo minimo da essa stabilito, comunque non inferiore a tre anni.

 

     Art. 5.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i seguenti principi generali:

 

a) il marchio di identificazione deve essere apposto prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato;

 

b) il marchio non può essere rimosso o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

 

Laddove il marchio sia diventato illeggibile o sia andato perso, si appone un nuovo marchio conformemente al presente articolo;

 

c) il detentore trascrive il nuovo marchio nel registro di cui all’articolo 4 in modo da stabilire un nesso con il precedente marchio apposto sull’animale.

 

2. Gli animali devono essere marchiati quanto prima possibile e in ogni caso prima di lasciare l’azienda con un marchio auricolare o con un tatuaggio atto a consentire l’individuazione dell’azienda di provenienza nonché un riferimento all’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a); ogni documento di accompagnamento deve fare menzione di detto marchio.

 

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, della direttiva 90/425/CEE, gli Stati membri possono mantenere il loro sistema nazionale per tutti gli spostamenti di animali all’interno del loro territorio. Tale sistema deve consentire di identificare l’azienda di provenienza e di risalire all’azienda in cui gli animali sono nati. Gli Stati membri notificano alla Commissione il sistema che intendono applicare al riguardo. Secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, uno Stato membro può essere invitato a modificare questo sistema se esso non soddisfa tale condizione.

 

Gli animali marchiati con un marchio provvisorio che identifica una partita devono essere accompagnati per tutta la durata dello spostamento da un documento atto a consentire la determinazione dell’origine, della proprietà, del luogo di partenza e della destinazione.

 

     Art. 6.

1. Laddove l’autorità competente dello Stato membro di destinazione decida di non conservare il marchio di identificazione assegnato a un capo nell’azienda d’origine, tutte le spese connesse con la sostituzione del marchio sono a carico di detta autorità. Qualora il marchio sia stato sostituito, deve essere stabilito un nesso tra l’identificazione attribuita dall’autorità competente dello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita dall’autorità dello Stato membro di destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all’articolo 4.

 

Non ci si può avvalere della facoltà prevista al primo comma nel caso di animali destinati alla macellazione e importati conformemente all’articolo 8, senza dover essere provvisti di un nuovo marchio conforme all’articolo 5.

 

2. Laddove gli animali abbiano formato oggetto di scambi, l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 della direttiva 90/425/CEE, avvalersi delle disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 89/608/CEE per ottenere le informazioni relative agli animali, al loro allevamento d’origine e ai loro eventuali movimenti.

 

     Art. 7.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento richiesto a norma della legislazione veterinaria o zootecnica siano conservate al fine di essere presentate all’autorità competente che ne faccia richiesta per un periodo minimo fissato dall’autorità stessa.

 

     Art. 8.

Gli animali importati da un paese terzo che abbiano superato i controlli di cui alla direttiva 91/496/CEE e rimangano nel territorio della Comunità sono identificati mediante un marchio conforme all’articolo 5 della presente direttiva entro trenta giorni dalla data in cui hanno subito tali controlli e comunque prima del loro spostamento, tranne qualora l’azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio dell’autorità responsabile dei controlli veterinari e l’animale sia effettivamente macellato entro detto termine di trenta giorni.

 

Deve essere stabilito un nesso tra l’identificazione del capo effettuata dal paese terzo e quella assegnatagli dallo Stato membro di destinazione. Tale nesso è trascritto nel registro di cui all’articolo 4.

 

     Art. 9.

Gli Stati membri prendono le misure amministrative e/o penali necessarie per punire qualsiasi infrazione della legislazione veterinaria comunitaria, laddove si accerti che la marchiatura o l’identificazione degli animali o la tenuta dei registri prevista dall’articolo 4 non è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

 

     Art. 10.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 11.

La direttiva n. 92/102/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all’allegato I, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.

 

     Art. 12.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 13.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] Parere dell’ 11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

 

[3] Cfr. allegato I, parte A.

 

[4] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

 

[5] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

 

[6] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

 

[7] GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

 

[8] GU L 59 del 2.3.1989, pag. 33.

 

[9] GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

 

[10] GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

 

(di cui all'articolo 11)

 

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32)

 

Punto V.E.I.4.6 dell'allegato I dell'atto di adesione del 1994 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21)

 

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) limitatamente all’articolo 15

 

PARTE B

 

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

 

(di cui all’articolo 11)

 

Direttiva

Termini di attuazione [1]

 

 

92/102/CEE

31.12.1993 [2] 31.12.1995 [3]

 

[1] La fissazione al 1o gennaio 1994 della scadenza del termine utile per il recepimento nell'ordinamento nazionale lascia impregiudicata l'abolizione dei controlli veterinari alle frontiere prevista dalla direttiva 90/425/CEE (cfr. articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 92/102/CEE).

 

[2] Per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i suini (cfr. articolo 11, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 92/102/CEE).

 

[3] Per la Finlandia, per quanto riguarda le prescrizioni concernenti i bovini, i suini, gli ovini e i caprini (vedi articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/102/CEE).

 

 

ALLEGATO II

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 92/102/CEE

Presente direttiva

 

 

Articoli 1, 2 e 3

Articoli 1, 2 e 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

 

 

Articoli da 6 a 9

Articoli da 6 a 9

 

 

Articolo 10

 

 

Articolo 11, paragrafo 1

 

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10

 

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

 

Articolo 11

 

 

Articolo 12

 

 

Articolo 12

Articolo 13

 

 

Allegato I

 

 

Allegato II