§ 1.5.N19 - Direttiva 20 novembre 2000, n. 75.
Direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/11/2000
Numero:75


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini.
Art. 2.      Ai fini della presente direttiva si intende per:
Art. 3.      Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini siano obbligatoriamente e immediatamente notificati all'autorità [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda situata in una regione non soggetta a restrizioni ai sensi della presente direttiva si trovino uno o più animali sospetti di aver [...]
Art. 5.      La vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini può essere praticata solo ai sensi delle disposizioni previste dalla presente direttiva.
Art. 6.      1. Quando la presenza di febbre catarrale degli ovini è ufficialmente confermata il veterinario ufficiale:
Art. 7.      1. L'indagine epidemiologica verte sugli aspetti seguenti:
Art. 8.      1. Gli Stati membri provvedono affinché, a complemento delle misure di cui all'articolo 6, l'autorità competente delimiti una zona di protezione e una zona di sorveglianza. La delimitazione [...]
Art. 9.      1. Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di protezione siano applicate le misure seguenti:
Art. 10.      Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di sorveglianza:
Art. 11.      Le misure adottate a norma degli articoli 6, 8, 9 e 10 sono modificate o abrogate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Art. 12.      In deroga agli articoli 9 e 10 le disposizioni applicabili ai movimenti di animali all'interno di e in provenienza dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza sono fissate secondo la [...]
Art. 13.      Qualora in una determinata regione l'epizoozia di febbre catarrale degli ovini presenti carattere di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere adottate dagli Stati [...]
Art. 14.      Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti tutte le misure necessarie perché tutte le persone stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al [...]
Art. 15.      1. In ogni Stato membro viene designato un laboratorio nazionale incaricato di eseguire gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva. Tali laboratori nazionali nonché le loro [...]
Art. 16.      Il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è indicato nell'allegato II. Fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare [...]
Art. 17.      Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul [...]
Art. 18.      1. Ogni Stato membro redige un piano di intervento in cui viene precisato il modo in cui detto Stato applica le misure previste dalla presente direttiva.
Art. 19.      La presente direttiva può, se necessario, essere modificata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 20.      1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente.
Art. 21.      Secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione può adottare, per un periodo di due anni, le misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio al nuovo regime [...]
Art. 22.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2002. Essi ne informano [...]
Art. 23.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.5.N19 - Direttiva 20 novembre 2000, n. 75.

Direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

(G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, in particolare l'articolo 15, secondo trattino,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 15 della direttiva 92/119/CEE, è opportuno prevedere misure specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

     (2) Le caratteristiche epidemiologiche della febbre catarrale degli ovini sono paragonabili a quelle della peste equina.

     (3) Il Consiglio ha adottato la direttiva 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

     (4) Ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini, occorre pertanto fare riferimento in linea di massima alle misure previste dalla direttiva 92/35/CEE per la lotta contro la peste equina apportando le opportune modifiche in funzione della prassi di allevamento delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini.

     (5) Occorre fissare norme applicabili ai movimenti degli animali delle specie ricettive, nonché del loro sperma, ovuli ed embrioni, in provenienza dalle zone sottoposte a restrizioni in seguito all'insorgenza della malattia.

     (6) Le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, sono applicabili qualora si manifesti la febbre catarrale degli ovini.

     (7) Occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "azienda": impresa agricola o di altro tipo nella quale sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini;

     b) "specie ricettiva": qualsiasi specie di ruminante;

     c) "animali": gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali si potranno fissare disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

     d) "proprietario o detentore": persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà degli animali o sono incaricate di allevarli dietro compenso finanziario o meno;

     e) "vettore": l'insetto della specie "culicoides imicola" o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini da identificare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previo parere del comitato scientifico veterinario;

     f) "sospetto": manifestazione di un qualsiasi sintomo della febbre catarrale degli ovini in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità;

     g) "conferma dell'infezione": la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza in una zona determinata della febbre catarrale degli ovini basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;

     h) "autorità competente": l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza;

     i) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o la conferma della presenza del virus della febbre catarrale degli ovini siano obbligatoriamente e immediatamente notificati all'autorità competente.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda situata in una regione non soggetta a restrizioni ai sensi della presente direttiva si trovino uno o più animali sospetti di aver contratto la febbre catarrale degli ovini, il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali intesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

     2. Appena il sospetto è stato notificato, il veterinario ufficiale:

     a) dispone che l'azienda sia sottoposta a vigilanza ufficiale;

     b) fa procedere:

     i) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

     ii) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;

     iii) ad un'indagine epidemiologica a norma dell'articolo 7;

     c) visita regolarmente la (le) azienda(e) e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito o all'autopsia degli animali sospetti o morti e conferma la malattia se necessario attraverso esami di laboratorio;

     d) provvede affinché:

     i) qualsiasi movimento di animali in provenienza dalla(e) azienda(e) o a destinazione della(e) stessa(e) venga proibito;

     ii) gli animali siano confinati nelle ore di attività dei vettori, qualora reputi disponibili i mezzi necessari all'applicazione di tale misura;

     iii) si proceda regolarmente a trattamenti con insetticidi autorizzati sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione (in particolar modo, nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi). La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;

     iv) i cadaveri degli animali morti nell'azienda siano distrutti, eliminati, incinerati o sotterrati ai sensi della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

     3. In attesa dell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione adotta tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii).

     4. L'autorità competente può applicare le misure di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

     5. Oltre alle disposizioni del paragrafo 2, possono essere fissate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado.

     6. Le misure di cui al presente articolo sono revocate dal veterinario ufficiale soltanto quando il sospetto di febbre catarrale degli ovini sia escluso dall'autorità competente.

 

     Art. 5.

     La vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini può essere praticata solo ai sensi delle disposizioni previste dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

     1. Quando la presenza di febbre catarrale degli ovini è ufficialmente confermata il veterinario ufficiale:

     a) fa procedere, informandone la Commissione, agli abbattimenti ritenuti necessari per prevenire il propagarsi dell'epidemia;

     b) fa distruggere, eliminare, incinerare o sotterrare i cadaveri di questi animali, ai sensi della direttiva 90/667/CEE;

     c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si trovino nel raggio di 20 km (compreso nella zona di protezione definita all'articolo 8) intorno alla(e) azienda(e) infetta(e);

     d) applica le disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di un eventuale programma di vaccinazione o di altre misure alternative, in caso di necessità, le autorità competenti di uno Stato membro possono, informandone la Commissione, assumere l'iniziativa di avviare un programma di vaccinazione;

     e) dispone che sia effettuata un'indagine epidemiologica a norma dell'articolo 7.

     Tuttavia, in deroga alla lettera c), disposizioni applicabili ai movimenti degli animali nella zona possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

     2. La zona di cui al paragrafo 1, lettera c), può essere estesa o limitata dall'autorità competente in funzione di circostanze epidemiologiche, geografiche, ecologiche o meteorologiche. Essa ne informa la Commissione.

     3. Nel caso in cui la zona di cui al paragrafo 1, lettera c), sia situata nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di delimitare la zona di cui sopra. Se necessario, la zona è delimitata secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 7.

     1. L'indagine epidemiologica verte sugli aspetti seguenti:

     a) la durata del periodo in cui può essere stata presente nell'azienda la febbre catarrale degli ovini;

     b) l'origine probabile della febbre catarrale degli ovini nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli animali possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;

     c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;

     d) i movimenti di animali in provenienza o a destinazione delle aziende in questione o l'eventuale uscita dei cadaveri di animali da dette aziende.

     2. Per coordinare pienamente tutte le misure necessarie all'eradicazione della febbre catarrale degli ovini con la massima tempestività e per condurre l'indagine epidemiologica, viene istituita una cellula di crisi.

     Le norme generali riguardanti le cellule di crisi a livello nazionale e a livello comunitario sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché, a complemento delle misure di cui all'articolo 6, l'autorità competente delimiti una zona di protezione e una zona di sorveglianza. La delimitazione delle zone deve tener conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la febbre catarrale degli ovini nonché delle strutture di controllo.

     2. a) La zona di protezione è costituita da una parte del territorio comunitario avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta.

     b) La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione.

     c) Nel caso in cui le zone siano situate nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di delimitare le zone di cui alle lettere a) e b).

     d) Tuttavia, se necessario, la zona di protezione e la zona di sorveglianza sono delimitate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

     3. A richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può essere adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, una decisione intesa a modificare la delimitazione delle zone definite al summenzionato paragrafo 2, in funzione:

     a) della loro situazione geografica e dei fattori ecologici;

     b) delle condizioni meteorologiche;

     c) della presenza e della distribuzione del vettore;

     d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati a norma dell'articolo 7;

     e) dei risultati degli esami di laboratorio;

     f) dell'applicazione delle misure di lotta e in particolare della disinfestazione.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di protezione siano applicate le misure seguenti:

     a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e che detengono animali;

     b) attuazione da parte dell'autorità competente di un programma di sorveglianza epidemiologica basato sul controllo di gruppi di bovini (o in loro assenza di altre specie di ruminanti) di riferimento e delle popolazioni di vettori; questo programma può essere fissato secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

     c) divieto di uscita degli animali dalla zona. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, deroghe a tale divieto possono essere decise in particolare per gli animali situati in una parte della zona in cui sia stata comprovata l'assenza di circolazione virale o l'assenza di vettori.

     2. A complemento delle misure di cui al paragrafo 1, la vaccinazione degli animali contro la febbre catarrale degli ovini e la loro identificazione nella zona di protezione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o su iniziativa dello Stato membro informandone la Commissione.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri provvedono affinché nella zona di sorveglianza:

     1) si applichino le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

     2) sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini.

 

     Art. 11.

     Le misure adottate a norma degli articoli 6, 8, 9 e 10 sono modificate o abrogate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 12.

     In deroga agli articoli 9 e 10 le disposizioni applicabili ai movimenti di animali all'interno di e in provenienza dalla zona di protezione e dalla zona di sorveglianza sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

     All'atto dell'adozione della decisione di cui al primo comma, le norme applicabili agli scambi sono fissate secondo la stessa procedura.

 

     Art. 13.

     Qualora in una determinata regione l'epizoozia di febbre catarrale degli ovini presenti carattere di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere adottate dagli Stati membri interessati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 14.

     Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente adotti tutte le misure necessarie perché tutte le persone stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore e adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.

 

     Art. 15.

     1. In ogni Stato membro viene designato un laboratorio nazionale incaricato di eseguire gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva. Tali laboratori nazionali nonché le loro competenze ed i loro obblighi sono indicati nell'allegato I.

     2. I laboratori nazionali indicati nell'allegato I cooperano con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 16.

 

     Art. 16.

     Il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è indicato nell'allegato II. Fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le funzioni di questo laboratorio sono definite nell'allegato II, parte B.

 

     Art. 17.

     Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul posto. A tale scopo possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se le autorità competenti controllino il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.

     Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.

     Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 18.

     1. Ogni Stato membro redige un piano di intervento in cui viene precisato il modo in cui detto Stato applica le misure previste dalla presente direttiva.

     Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.

     2. I criteri da seguire per la stesura dei piani di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato III.

     I piani stabiliti in base a tali criteri sono presentati alla Commissione entro tre mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva.

     La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggerisce allo Stato membro interessato qualsiasi modifica necessaria, in particolare per garantire che siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.

     La Commissione approva i piani, eventualmente modificati, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

     I piani possono essere successivamente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tener conto degli sviluppi della situazione.

 

     Art. 19.

     La presente direttiva può, se necessario, essere modificata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     Gli allegati sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

     Le eventuali modalità di applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 20.

     1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 21.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione può adottare, per un periodo di due anni, le misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.

 

     Art. 22.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 23.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [1]

 

     A. ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

 

     Belgio:

     Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)//Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) Groeselenbergstraat 99//Rue Groeselenberg 99 B - 1180 Brussel//Bruxelles Tel. (32-2) 375 44 55 Fax (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be

 

     Repubblica ceca:

     Institute for Animal Health

     Pirbright Laboratory

     Ash Road, Pirbright

     Woking

     Surrey GU24 ONF

     United Kingdom

 

     Danimarca:

     Statens Veterinære Institut for Virusforskning Lindholm DK - 4771 Kalvehave Tlf. (45) 55 86 02 00 Fax (45) 55 86 03 00 E-post: sviv@vetvirus.dk

 

     Germania:

     Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Tübingen Postfach 11 49 D - 72001 Tübingen Tel. (49) 70 71 96 72 55 Fax (49) 70 71 96 73 03

 

     Estonia:

     Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

     Kreutzwaldi 30

     51006 Tart

 

     Grecia:

     Ministry of Agriculture

     Centre of Athens Veterinary Institutions

     Virus Department Neapoleos Str. 25 GR - 15310 Ag. Paraskevi Athens Tel. (30-1) 601 14 99/601 09 03 Fax (30-1) 639 94 77

 

     Spagna:

     Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA D. José Manuel Sánchez Vizcaíno Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos E - 20180 Madrid Tel. (34) 916 20 22 16 Fax (34) 916 20 22 47 E-mail: vizcaino@inia.es

 

     Francia:

     CIRAD-EMVT Campus international de Baillarguet BP 5035 F - 34032 Montpellier Cedex 1 Tel. (33-4) 67 59 37 24 Fax (33-4) 67 59 37 98 E-mail: bastron@cirad.fr

 

     Irlanda:

     Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown

     Castleknock

     Dublin 15 Ireland Tel. (353-1) 607 26 79 Fax (353-1) 822 03 63 E-mail: reillypj@indigo.ie

 

     Italia:

     CESME presso IZS Via Campo Boario I - 64100 Teramo Tel. (39) 0861 33 22 16 Fax (39) 0861 33 22 51 E-mail: Cesme@IZS.it

 

     Cipro:

     Εργαστήριο Αναφοράς για τις Ασθένειες των Zώων,

     Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

     1417 Λευκωσία

     (National Reference Laboratory for Animal Health Veterinary Services

     CY-1417 Nicosia)

 

     Lettonia:

     Valsts veterinarmedicınas diagnostikas centrs

     Lejupes iela 3

     LV-1076 Rıga

 

     Lituania:

     Nacionaline veterinarijos laboratorija

     J. Kairiukšcio g. 10

     LT-2021 Vilnius

 

     Lussemburgo:

     Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) Rue Groeselenberg 99 B - 1180 Bruxelles Tel. (32-2) 375 44 55 Fax (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be

     Paesi Bassi:

     ID-DLO Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Nederland Tel. (0031-0320) 23 82 38 Fax (0031-0320) 23 80 50 E-mail: postkamer@id.dlo.nl

 

     Ungheria:

     Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI) Pf. 2.

     Tábornok u. 2.

     H-1581 Budapest

 

     Malta:

     Istituto Zooprofilatico dell'Abruzzo e Molise

     Via Campo Boario

     IT-64100 Teramo

 

     Austria:

     Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Robert Kochgasse 17 A - 2340 Mödling Tel. (43-2) 236 466 40-0 Fax (43-2) 236 466 40-941 E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com

 

     Polonia:

     Laboratorium Zakładu Wirusologii Pan stwowego Instytutu

     Weterynaryjnego

     Al. Partyzantów 57

     PL-24-100 Puławy

 

     Portogallo:

     Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica, 701 P - 1549-011 Lisboa Tel. (351) 21 711 52 00 Fax (351) 21 711 53 836 E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt

 

     Slovenia:

     Nacionalni veterinarski inštitut

     Gerbiceva 60

     SI-1000 Ljubljana

 

     Slovacchia:

     Institute for Animal Health Pirbright Laboratory

     Ash Road, Pirbright Woking Surrey GU24 ONF

     United Kingdom

 

     Finlandia:

     Danish Institute for Virus Research Lindholm DK - 4771 Kalvehave Tlf. (45) 55 86 02 00 Fax (45) 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus.dk

 

     Svezia:

     Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA S - 751 89 Uppsala Tfn (00-46) 18 67 40 00 Fax (00-46) 18 30 91 62 E-post: sva@sva.se

 

     Regno Unito:

     Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road

     Pirbright

     Woking

     Surrey GU24 ONF United Kingdom Tel. (44-1483) 23 24 41 Fax (44-1483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

 

     B. FUNZIONI DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

 

     I laboratori nazionali per febbre catarrale degli ovini sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo essi:

     a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono;

     b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;

     c) organizzano periodicamente prove comparative;

     d) conservano isolati di virus della febbre catarrale degli ovini provenienti da casi individuati nello Stato membro;

     e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

 

 

ALLEGATO II

 

     A. LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

 

     AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road

     Pirbright

     Woking

     Surrey GU24 ONF United Kingdom Tel. (44-1483) 23 24 41 Fax (44-1483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

 

     B. FUNZIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

 

     Il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini ha le seguenti funzioni:

     1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della febbre catarrale degli ovini negli Stati membri, in particolare mediante:

     a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della febbre catarrale degli ovini ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;

     b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

     c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della febbre catarrale degli ovini;

     d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;

     e) la raccolta e la classificazione dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;

     f) la caratterizzazione degli isolati del virus della febbre catarrale degli ovini mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia della febbre catarrale degli ovini;

     g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della febbre catarrale degli ovini;

     2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di febbre catarrale degli ovini negli Stati membri mediante lo studio degli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizooziologici;

     3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

     4) procedere a scambi di informazioni mutue e reciproche con il laboratorio mondiale della febbre catarrale degli ovini designato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di febbre catarrale degli ovini.

 

 

ALLEGATO III

CRITERI MINIMI APPLICABILI AI PIANI DI INTERVENTO

 

     I piani di intervento devono prevedere almeno:

     1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;

     2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;

     3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;

     4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza, di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate da un'infestazione;

     5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;

     6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;

     7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative;

     8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post mortem, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);

     9) precisazioni relative al quantitativo di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;

     10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.