§ 19.2.175 - Decisione 28 giugno 1999, n. 468.
Decisione n. 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:28/06/1999
Numero:468


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Fatto salvo il paragrafo 2, la scelta delle modalità procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione è improntata ai seguenti criteri
Art. 3.  Procedura consultiva.
Art. 4.  Procedura di gestione.
Art. 5.  Procedura di regolamentazione.
Art. 5 bis.  Procedura di regolamentazione con controllo
Art. 6.  Procedura di salvaguardia.
Art. 7.      1. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità [...]
Art. 8.      Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù di un atto [...]
Art. 9.      La decisione n. 87/373/CEE è abrogata
Art. 10.      La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 19.2.175 - Decisione 28 giugno 1999, n. 468. [1]

Decisione n. 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(G.U.C.E. 17 luglio 1999, n. L 184).

 

Art. 1. [2]

     Salvi casi specifici e motivati, nei quali l'atto di base riserva al Consiglio il diritto di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle pertinenti disposizioni dell'atto di base. Tali disposizioni precisano gli elementi essenziali delle competenze così conferite.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli 3, 4, 5, 5bis e 6.

 

     Art. 2.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, la scelta delle modalità procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione è improntata ai seguenti criteri:

     a) Le misure di gestione, come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca, o quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione.

     b) Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di

regolamentazione.

     Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

     c) Fatta salva l'applicazione delle lettere a) e b), la procedura consultiva è applicata ogniqualvolta si ritenga che sia la più appropriata. [3]

     2. Quando un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato prevede l'adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale atto, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo. [4]

 

     Art. 3. Procedura consultiva.

     1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

     3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

     4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

 

     Art. 4. Procedura di gestione.

     1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

     3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo da stabilire in ciascun atto di base ma che in nessun caso può essere superiore a tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

     4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

 

     Art. 5. Procedura di regolamentazione.

     1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

     4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

     5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

     6. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

     Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

 

          Art. 5 bis. Procedura di regolamentazione con controllo [5]

     1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     3. Se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente:

     a) la Commissione sottopone senza indugio il progetto di misure al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo;

     b) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi all'adozione di detto progetto da parte della Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla Commissione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

     c) se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la proposta, il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongono al progetto di misure, la Commissione non le adotta. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;

     d) se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la Commissione adotta le misure.

     4. Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente:

     a) la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo;

     b) il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata;

     c) se entro questo termine il Consiglio si oppone a maggioranza qualificata alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al Consiglio una proposta modificata o presentare una proposta legislativa in base al trattato;

     d) se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le sottopone senza indugio al Parlamento europeo. Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la Commissione sottopone senza indugio le misure al Parlamento europeo;

     e) il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta conformemente alla lettera a), può opporsi all'adozione delle misure in questione, adducendo a motivo della sua opposizione il fatto che le misure proposte eccedono le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

     f) se entro questo termine il Parlamento europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. In tal caso la Commissione può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;

     g) se allo scadere di tale termine il Parlamento europeo non si è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, a seconda dei casi.

     5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, in casi eccezionali debitamente motivati, un atto di base può prevedere:

     a) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c ) e al paragrafo 4, lettere b ) ed e) siano prorogati di un mese qualora la complessità delle misure lo giustifichi; oppure b) che i termini di cui al paragrafo 3, lettera c ), e al paragrafo 4, lettere b) ed e) siano ridotti qualora ragioni di efficienza lo giustifichino.

     6. Un atto di base può prevedere che, nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini della procedura di regolamentazione con controllo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, si applichi la procedura seguente:

     a) se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, la Commissione adotta tali misure, che sono immediatamente messe in atto, e le comunica senza indugio al Parlamento europeo ed al Consiglio;

     b) entro un mese da detta comunicazione, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi alle misure adottate dalla Commissione, adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che le misure eccedono le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che le misure non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

     c) in caso di opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio la Commissione abroga le misure. Essa può tuttavia mantenere in vigore le misure a titolo provvisorio se ciò è giustificato da ragioni di tutela della salute, della sicurezza o dell'ambiente. In tal caso essa presenta senza indugio al comitato un progetto di misure modificato o una proposta legislativa in base al trattato. Le misure provvisorie restano in vigore sino alla loro sostituzione con un atto definitivo.

 

     Art. 6. Procedura di salvaguardia.

     Allorché l'atto di base conferisce alla Commissione la competenza a decidere su misure di salvaguardia può essere seguita la procedura seguente:

     a) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.

     b) Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi.

     c) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi. In alternativa, può essere disposto nell'atto di base che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione e che, qualora il Consiglio non abbia deciso entro il precitato termine, la decisione della Commissione si considera abrogata.

 

     Art. 7.

     1. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario, i loro regolamenti interni al regolamento di procedura tipo.

     2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

     3. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati con modalità che assicurano la trasparenza del sistema di trasmissione e l'identificazione delle informazioni trasmesse e delle varie fasi della procedura. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare. [6]

     4. Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della decisione, la Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un elenco dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli altri atti di base in virtù dei quali sono istituiti i comitati. A decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sui lavori dei comitati.

     5. I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro che sarà istituito nel 2001.

 

     Art. 8.

     Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste in detto atto di base, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, può presentare al comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.

 

     Art. 9.

     La decisione n. 87/373/CEE è abrogata.

 

     Art. 10.

     La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Abrogata dall'art. 12 del Regolamento (UE) n. 182/2011.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 2006/512/CE.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 2006/512/CE.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della decisione n. 2006/512/CE.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della decisione n. 2006/512/CE.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della decisione n. 2006/512/CE.