§ 1.2.150 - Regolamento 20 febbraio 2006, n. 320.
Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:20/02/2006
Numero:320


Sommario
Art. 1.  Fondo di ristrutturazione temporaneo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Aiuto alla ristrutturazione
Art. 4.  Domanda per l’aiuto alla ristrutturazione
Art. 5.  Decisione sull’aiuto alla ristrutturazione e sui controlli
Art. 6.  Aiuto alla diversificazione
Art. 7.  Aiuto supplementare alla diversificazione
Art. 8.  Aiuto transitorio per le raffinerie a tempo pieno
Art. 9.  Aiuto transitorio a taluni Stati membri
Art. 10.  Limiti finanziari
Art. 11.  Contributo temporaneo per la ristrutturazione
Art. 12.  Modalità di applicazione
Art. 13.  Misure specifiche
Art. 14.  Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 1.2.150 - Regolamento 20 febbraio 2006, n. 320.

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune

(G.U.U.E. 28 febbraio 2006, n. L 58).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) L’industria comunitaria dello zucchero attraversa difficoltà strutturali, dovute alla congiuntura a livello comunitario e internazionale, che rischiano di compromettere la competitività e persino la redditività economica dell’intero settore. Questi problemi non possono essere risolti efficacemente con i soli strumenti di gestione del mercato offerti dall’organizzazione comune del mercato dello zucchero. Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all’instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. Questo regime comporterebbe una riduzione delle quote tale da rispettare gli interessi legittimi dell’industria saccarifera, dei coltivatori di barbabietola da zucchero di canna da zucchero e di cicoria e dei consumatori della Comunità.

      (2) Occorrerebbe creare un fondo di ristrutturazione temporaneo per finanziare le misure di ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. Per motivi di sana gestione finanziaria, questo fondo dovrebbe essere integrato nella sezione Garanzia del FEAOG e quindi essere soggetto alle procedure e ai meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune e, dal 1° gennaio 2007, nel Fondo europeo agricolo di garanzia istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

      (3) Poiché le regioni ultraperiferiche sono attualmente oggetto di programmi di sviluppo intesi ad accrescere la competitività della loro produzione di zucchero greggio e inoltre producono zucchero greggio di canna in concorrenza con i paesi terzi, i quali non sono soggetti al contributo temporaneo per la ristrutturazione, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese delle regioni ultraperiferiche.

      (4) Le misure di ristrutturazione previste dal presente regolamento dovrebbero essere finanziate mediante contributi temporanei riscossi dai produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina che beneficeranno in ultima analisi del processo di ristrutturazione. Poiché tale contributo non rientra tra i normali oneri previsti dall’Organizzazione comune del mercato dello zucchero, il relativo gettito dovrebbe essere considerato un «entrata con destinazione specifica» ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

      (5) Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all’abbandono della produzione. L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario.

      (6) Al fine di fornire sostegno ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria che devono cessare la produzione a causa della chiusura degli zuccherifici che erano soliti rifornire, una parte dell’aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere messa a disposizione di tali coltivatori nonché dei fornitori di macchinari che hanno lavorato per loro al fine di compensare le perdite risultanti da tali chiusure e in particolare la perdita di valore degli investimenti in macchinari specializzati.

      (7) Poiché i pagamenti del contributo di ristrutturazione al fondo di ristrutturazione temporaneo sono effettuati per un determinato periodo di tempo, è necessario che i pagamenti dell’aiuto alla ristrutturazione siano scaglionati nel tempo.

      (8) La decisione relativa alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione dovrebbe essere adottata dallo Stato membro interessato. Le imprese disposte a rinunciare alle loro quote dovrebbero presentare una domanda a tale Stato membro fornendogli tutte le informazioni pertinenti per consentirgli di prendere una decisione sull’aiuto. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre taluni requisiti sociali e ambientali per tener conto delle specificità del caso presentato purché detti requisiti non limitino lo svolgimento del processo di ristrutturazione.

      (9) La domanda relativa all’aiuto alla ristrutturazione dovrebbe contenere un piano di ristrutturazione. Quest’ultimo dovrebbe fornire allo Stato membro interessato tutte le informazioni tecniche, sociali, ambientali e finanziarie pertinenti che gli consentano di decidere in merito alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per esercitare il controllo indispensabile sull’attuazione di tutti gli elementi della ristrutturazione.

      (10) Nelle regioni interessate dal processo di ristrutturazione potrebbe risultare opportuno promuovere attività alternative alla bieticoltura alla coltivazione della canna da zucchero e alla produzione di zucchero. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare una certa aliquota delle risorse del fondo di ristrutturazione a misure di diversificazione. Tali misure, stabilite nell’ambito del piano di ristrutturazione nazionale, possono assumere la forma di misure identiche a talune misure sostenute ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), o a misure conformi alla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato.

      (11) Allo scopo di accelerare il processo di ristrutturazione, l’aiuto disponibile per la diversificazione dovrebbe essere aumentato se le quote rinunciate vanno oltre determinati livelli.

      (12) Le raffinerie a tempo pieno dovrebbero avere la possibilità di adattare la loro situazione alla ristrutturazione dell’industria dello zucchero. L’adattamento dovrebbe essere sostenuto da un aiuto proveniente dal fondo di ristrutturazione purché lo Stato membro approvi il piano aziendale che prevede l’adattamento. Gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare un’equa ripartizione dell’aiuto disponibile tra le raffinerie a tempo pieno situate nel loro territorio.

      (13) Si dovrebbe tener conto di alcune situazioni specifiche in taluni Stati membri mediante un aiuto proveniente dal fondo di ristrutturazione, purché esso rientri nel programma di ristrutturazione nazionale.

      (14) Il fondo di ristrutturazione, dovendo essere finanziato per un periodo di tre anni, non dispone sin dall’inizio di tutti i mezzi finanziari necessari. Occorrerebbe pertanto definire norme relative alla limitazione della concessione dell’aiuto.

      (15) Le misure necessarie all’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (16) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici in caso di emergenza.

      (17) Il fondo di ristrutturazione finanzierà misure che, per la natura stessa del meccanismo di ristrutturazione, non rientrano nelle categorie di spesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005. È dunque necessario modificare di conseguenza questo regolamento,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Fondo di ristrutturazione temporaneo

     1. È istituito il fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (in appresso denominato «fondo di ristrutturazione»).

     Il fondo di ristrutturazione fa parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia. A decorrere dal 1° gennaio 2007 fa parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

     2. Il fondo di ristrutturazione finanzia le spese derivanti dalle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9.

     3. Il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 è un’entrata destinata al fondo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

     Gli eventuali importi residui di cui il fondo di ristrutturazione disponga dopo aver finanziato le spese di cui al paragrafo 2 sono assegnati al FEAGA.

     4. Il presente regolamento non si applica alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «isoglucosio»: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio;

     2) «sciroppo di inulina»: il prodotto ottenuto immediatamente dall’idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio;

     3) «accordo interprofessionale»:

     a) l’accordo stipulato a livello comunitario tra un’unione di organizzazioni nazionali di imprese e un’unione di organizzazioni nazionali di venditori, prima della conclusione di contratti di fornitura, oppure

     b) l’accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un’organizzazione di imprese riconosciute dallo Stato membro interessato, da un lato, e, dall’altro, da un’organizzazione di venditori riconosciuta dallo Stato membro interessato, oppure

     c) in assenza di accordi ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero,

     oppure

     d) in assenza di accordi ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l’accordo forniscono almeno il 60 % del totale delle barbabietole acquistate dall’impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti.

     4) «campagna di commercializzazione»: il periodo che inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. In via eccezionale la campagna di commercializzazione 2006/2007 ha inizio il 1° luglio 2006;

     5) «raffineria a tempo pieno»: un’unità di produzione:

     la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione

     o

     che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005;

     6) «quota»: qualsiasi quota per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina assegnata a un’impresa conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 e all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 318/2006 del 20 febbraio 2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

 

          Art. 3. Aiuto alla ristrutturazione

     1. Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1° luglio 2006 può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:

     a) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e smantelli completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o

     b) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

     o

     c) rinunci a una parte della quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio.

     Quest’ultima condizione non si applica:

     per il solo impianto di trasformazione in Slovenia, né

     per il solo impianto di lavorazione della barbabietola in Portogallo,

     esistenti il 1° gennaio 2006.

     Ai fini del presente articolo, si considera che lo smantellamento degli impianti di produzione durante la campagna 2005/2006 sia effettuato nella campagna 2006/2007.

     2. L’aiuto alla ristrutturazione è concesso per la campagna nel corso della quale si è proceduto alla rinuncia delle quote a norma del paragrafo 1 e soltanto per la quantità di quota alla quale si è rinunciato e che non è stata riassegnata.

     Si può rinunciare alla quota soltanto previe consultazioni nel quadro del pertinente accordo interprofessionale.

     3. Il completo smantellamento degli impianti di produzione richiede:

     a) la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,

     b) la chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento dei relativi impianti di produzione nel termine di cui alla lettera d) dell’articolo 4, paragrafo 2,

     e

     c) il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell’articolo 4, paragrafo 2. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese di cui al paragrafo 1 di assumere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.

     4. Lo smantellamento parziale degli impianti di produzione richiede:

     a) la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati,

     b) lo smantellamento degli impianti di produzione che non saranno più usati per la nuova produzione e che erano destinati alla produzione dei prodotti di cui alla lettera a) e utilizzati a tal fine nel termine di cui alla lettera e) dell’articolo 4, paragrafo 2,

     c) il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l’agevolazione del reimpiego della manodopera nel termine di cui alla lettera f) dell’articolo 4, paragrafo 2, per quanto necessario a motivo della cessazione della fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera a). Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese di cui al paragrafo 1 di assumere impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria. Tali impegni, tuttavia, non limitano il funzionamento del fondo di ristrutturazione in quanto strumento.

     5. L’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata è

     a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a) di

     730,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

     730,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

     625,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

     520,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010.

     b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b) di

     547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

     547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

     468,75 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

     390,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010.

     c) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) di

     255,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

     255,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

     218,75 EUR per la campagna di commercializzazione 2008/2009,

     182,00 EUR per la campagna di commercializzazione 2009/2010.

     6. Un importo di almeno il 10 % dell’aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato per:

     i coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria che hanno fornito tali prodotti nel termine che precede quello indicato al paragrafo 2 per la produzione di zucchero o sciroppo di inulina a titolo della quota pertinente alla quale si è rinunciato,

     e

     i fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato sotto contratto con i loro macchinari agricoli per i coltivatori, per i prodotti e nel termine di cui al primo trattino.

     Previa consultazione con le parti interessate, gli Stati membri fissano la percentuale applicabile nonché il termine di cui al primo comma, purché sia assicurato un equilibrio valido sotto il profilo economico tra gli elementi del piano di ristrutturazione come previsto all’articolo 4, paragrafo 3.

     Gli Stati membri concedono l’aiuto secondo criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite risultanti dal processo di ristrutturazione.

     L’importo risultante dall’applicazione del primo e secondo comma è detratto dall’importo applicabile indicato al paragrafo 5.

 

          Art. 4. Domanda per l’aiuto alla ristrutturazione

     1. Le domande per l’aiuto alla ristrutturazione sono sottoposte allo Stato membro interessato entro il 31 gennaio che precede la campagna di commercializzazione nel corso della quale si deve rinunciare alla quota.

     Tuttavia, le domande per la campagna di commercializzazione 2006/2007 sono presentate entro il 31 luglio 2006.

     2. Le domande per l’aiuto alla ristrutturazione comprendono:

     a) un piano di ristrutturazione;

     b) una conferma che il piano di ristrutturazione è stato elaborato in consultazione con i coltivatori di barbabietola da zucchero di canna da zucchero e di cicoria;

     c) un impegno a rinunciare alla quota pertinente nella campagna di commercializzazione interessata;

     d) nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), un impegno a smantellare completamente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire;

     e) nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un impegno a smantellare parzialmente gli impianti di produzione entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire e a non utilizzare il sito di produzione e i restanti impianti di produzione per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

     f) nei casi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un impegno a rispettare i requisiti fissati rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c) e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c) entro i termini che lo Stato membro interessato deve stabilire;

     g) nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), se applicabile, un impegno a non utilizzare gli impianti di produzione per la raffinazione dello zucchero greggio.

     Il rispetto degli impegni di cui alle lettere da c) a g) è subordinato alla decisione di concessione dell’aiuto, secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1.

     3. Il piano di ristrutturazione previsto al paragrafo 2, lettera a) include almeno i seguenti elementi:

     a) una presentazione dei fini e delle azioni previsti, che mostri tra di essi un valido equilibrio sotto il profilo economico e coerenza con gli obiettivi del fondo di ristrutturazione e della politica di sviluppo rurale nella regione interessata come approvato dalla Commissione,

     b) l’aiuto da concedere ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero o cicoria e, se del caso, ai fornitori di macchinari, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6,

     c) una descrizione tecnica completa degli impianti di produzione interessati,

     d) un piano aziendale che elenchi le modalità, il calendario e i costi di chiusura dello zuccherificio o degli zuccherifici e lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione,

     e) gli eventuali investimenti previsti,

     f) un piano sociale che descriva le azioni previste in materia di riconversione professionale, ridistribuzione e prepensionamento dei lavoratori interessati e, se applicabile, requisiti nazionali specifici fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera c) o dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c),

     g) un piano ambientale che descriva le azioni previste in materia di obblighi ambientali e, se applicabile, requisiti nazionali specifici fissati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera c) o dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera c),

     h) un piano finanziario che descriva tutti i costi per quanto riguarda il piano di ristrutturazione.

 

          Art. 5. Decisione sull’aiuto alla ristrutturazione e sui controlli

     1. Entro la fine del mese di febbraio precedente la campagna di commercializzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri decidono in merito alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, la decisione relativa alla campagna di commercializzazione 2006/2007 è adottata entro il 30 settembre 2006.

     2. L’aiuto alla ristrutturazione è concesso se lo Stato membro ha stabilito, previa accurata verifica, che:

     la domanda contiene gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

     il piano di ristrutturazione contiene gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

     le misure e le azioni descritte nel piano di ristrutturazione sono conformi alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale;

     e

     le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nel fondo di ristrutturazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione.

     3. Se una o più delle condizioni previste nei primi tre trattini del paragrafo 2 non sono rispettate, la domanda per l’aiuto alla ristrutturazione è rinviata all’interessato, il quale è informato delle condizioni che non sono rispettate. Egli può in seguito ritirare o completare la domanda.

     4. Fermi restando gli obblighi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri procedono al monitoraggio, al controllo e alla verifica dell’attuazione del piano di ristrutturazione, quale è stato approvato.

 

          Art. 6. Aiuto alla diversificazione

     1. Un aiuto per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell’industria dello zucchero può essere concesso in uno Stato membro per quanto riguarda la quota di zucchero alla quale hanno rinunciato le imprese stabilite nel suddetto Stato membro in una delle seguenti campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

     2. L’importo totale dell’aiuto disponibile nei confronti di uno Stato membro è stabilito sulla base di:

     109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2006/2007,

     109,50 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2007/2008,

     93,80 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2008/2009,

     78,00 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2009/2010.

     3. Gli Stati membri che decidono di concedere l’aiuto alla diversificazione di cui al paragrafo 1 o l’aiuto transitorio di cui all’articolo 9 elaborano programmi di ristrutturazione nazionali che descrivono gli interventi di diversificazione che devono essere effettuati nelle regioni interessate ed informano la Commissione di tali programmi.

     4. Fatto salvo il paragrafo 5, per essere ammessi a beneficiare dell’aiuto di cui al paragrafo 1, gli interventi di diversificazione corrispondono a uno o più interventi previsti a titolo dell’asse 1 e dell’asse 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

     Gli Stati membri fissano i criteri per distinguere gli interventi per i quali può essere concesso un aiuto alla diversificazione dagli interventi per i quali il sostegno della Comunità può essere concesso a titolo del regolamento (CE) n. 1698/2005.

     L’aiuto di cui al paragrafo 1 non è superiore ai massimali previsti per la partecipazione del FEASR di cui all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

     5. Interventi di diversificazione che differiscono dagli interventi previsti a titolo dell’asse 1 e dell’asse 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono ammessi a beneficiare dell’aiuto di cui al paragrafo 1 a condizione che siano conformi ai criteri indicati all’articolo 87, paragrafo 3 del trattato e in particolare alle intensità di aiuto e ai criteri di ammissibilità stabiliti negli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura.

     6. Gli Stati membri non concedono un aiuto nazionale per quanto riguarda gli interventi di diversificazione previsti al presente articolo. Tuttavia, se i massimali di cui al paragrafo 4, terzo comma permettessero la concessione di un aiuto alla diversificazione del 100 %, lo Stato membro interessato contribuirebbe almeno nella misura del 20 % della spesa ammissibile. In tal caso gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano.

 

          Art. 7. Aiuto supplementare alla diversificazione

     1. L’importo totale di aiuto disponibile nei confronti di uno Stato membro a norma dell’articolo 6, paragrafo 2 è aumentato:

     del 50 % a seguito della rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro nella misura di almeno il 50 % ma meno del 75 %;

     di un altro 25 % a seguito della rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro nella misura di almeno il 75 % ma meno del 100 %;

     di un altro 25 % a seguito della completa rinuncia alla quota nazionale di zucchero fissata nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 da parte del suddetto Stato membro.

     L’aumento è disponibile nella campagna di commercializzazione nel corso della quale la quantità di quota nazionale di zucchero alla quale si è rinunciato raggiunge, secondo i casi, il 50, il 75 o il 100 %.

     2. Lo Stato membro interessato decide se l’aiuto relativo all’aumento previsto al paragrafo 1 è concesso per gli interventi di diversificazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1 e/o ai coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione. L’aiuto ai coltivatori è concesso sulla base di criteri obbiettivi e non discriminatori.

 

          Art. 8. Aiuto transitorio per le raffinerie a tempo pieno

     1. Un aiuto transitorio è concesso alle raffinerie a tempo pieno per permettere loro di adattarsi alla ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità.

     2. A questo fine un importo di 150 milioni di EUR è reso disponibile per l’insieme delle quattro campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

     L’importo fissato al primo comma è suddiviso come segue:

     94,3 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno nel Regno Unito,

     24,4 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Portogallo,

     5,0 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Finlandia,

     24,8 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Francia,

     1,5 milioni di EUR per le raffinerie a tempo pieno in Slovenia.

     3. L’aiuto è concesso sulla base di un piano aziendale approvato dagli Stati membri relativo all’adattamento della situazione della raffineria a tempo pieno interessata alla ristrutturazione dell’industria dello zucchero.

     Gli Stati membri concedono l’aiuto sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.

 

          Art. 9. Aiuto transitorio a taluni Stati membri

     Nel contesto del programma di ristrutturazione nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 3:

     a) un aiuto non superiore a 9 milioni di EUR è concesso all’Austria per gli investimenti in centri di raccolta della barbabietola da zucchero e di altre infrastrutture logistiche rese necessarie in conseguenza della ristrutturazione.

     b) un aiuto non superiore a 5 milioni di EUR è concesso in Svezia a vantaggio diretto o indiretto dei bieticoltori di Gotland e Öland che rinunciano alla produzione di zucchero nell’ambito del processo nazionale di ristrutturazione.

 

          Art. 10. Limiti finanziari

     1. L’aiuto di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 richiesto per una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è concesso unicamente nei limiti degli stanziamenti disponibili a titolo del fondo di ristrutturazione.

     2. Qualora, sulla base delle domande presentate per una campagna di commercializzazione e considerate ammissibili dallo Stato membro interessato, l’importo complessivo dell’aiuto da accordare oltrepassi il limite per la suddetta campagna, l’aiuto sarà concesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di aiuto (secondo il principio «primo arrivato primo servito»).

     3. Gli aiuti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono indipendenti dall’aiuto di cui all’articolo 3.

     4. L’aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 3 è pagato in due rate:

     il 40 % nel giugno della campagna di commercializzazione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 3,

     e

     il 60 % nel febbraio della campagna di commercializzazione successiva.

     Tuttavia la Commissione può decidere di suddividere la rata di cui al secondo dei precedenti trattini in due pagamenti:

     un primo pagamento nel febbraio della campagna di commercializzazione successiva,

     e

     un secondo pagamento in una fase successiva, allorché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione.

     5. La Commissione può decidere di rinviare il pagamento degli aiuti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 finché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione.

 

          Art. 11. Contributo temporaneo per la ristrutturazione

     1. Un contributo temporaneo per la ristrutturazione è versato per campagna di commercializzazione per tonnellata di quota dalle imprese a cui è stata assegnata una quota.

     Le quote alle quali un’impresa ha rinunciato a partire da una data campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione né per tale campagna né per le campagne successive.

     2. L’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero e lo sciroppo di inulina è fissato a:

     126,40 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2006/2007,

     173,8 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2007/2008,

     113,3 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

     Il contributo temporaneo per la ristrutturazione per campagna di commercializzazione per l’isoglucosio è fissato a un importo pari al 50 % degli importi fissati nel primo comma.

     3. Gli Stati membri sono responsabili nei confronti della Comunità della riscossione dell’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione sul loro territorio.

     Gli Stati membri versano l’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione al fondo di ristrutturazione in due rate:

     il 60 % entro il 31 marzo della campagna di commercializzazione considerata;

     il 40 % entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

     4. Se l’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione non è versato entro la data stabilita, la Commissione, previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli, trattiene un importo equivalente a quello del contributo non versato dagli anticipi mensili sull’imputazione delle spese effettuate dallo Stato membro in questione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Prima di prendere tale decisione, la Commissione offre allo Stato membro la possibilità di formulare osservazioni entro un termine di due settimane. Le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio non si applicano.

     5. Gli Stati membri ripartiscono la totalità degli importi dei contributi temporanei per la ristrutturazione dovuti ai sensi del paragrafo 3 tra le imprese operanti sul loro territorio in funzione della quota assegnata nella campagna di commercializzazione considerata.

     Le imprese versano il contributo temporaneo per la ristrutturazione in due rate:

     il 60 % entro fine febbraio della campagna di commercializzazione considerata;

     il 40 % entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva.

 

          Art. 12. Modalità di applicazione

     Le modalità di applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti stabiliti all’articolo 3 e ai provvedimenti necessari per ovviare a difficoltà transitorie, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999, o, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di cui all’articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

 

          Art. 13. Misure specifiche

     In caso di emergenza, le misure necessarie e giustificate per risolvere particolari problemi d’ordine pratico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999 o, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di cui all’articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

     Tali misure possono derogare a determinate disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie.

 

          Art. 14. Modifiche del regolamento (CE) n. 1290/2005

     Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è così modificato:

     1) All’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

     «e) l’aiuto alla ristrutturazione, l’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità.»

     2) L’articolo 34 è così modificato:

     a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

     «c) gli importi del contributo temporaneo per la ristrutturazione riscossi a norma del regolamento (CE) n. 320/2006.».

     b) al paragrafo 2, i termini «Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)» sono sostituiti dai termini «Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c)»;

     c) è aggiunto il paragrafo seguente:

     «3) Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per analogia, alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006. Tuttavia gli articoli 12 e 13 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.