§ 1.4.126 - Regolamento 28 ottobre 1996, n. 2202.
Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:28/10/1996
Numero:2202


Sommario
Art. 1.      E' istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità. Tale regime riguarda:
Art. 2.      1. Il regime di cui all'articolo 1 si fonda su contratti fra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e i [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      1. Le organizzazioni di produttori ammettono a beneficiare del regime di aiuto definito nel presente regolamento i singoli produttori che non aderiscono ad alcuna organizzazione, a condizione [...]
Art. 5  [2]
Art. 6.  [3]
Art. 7.      Le disposizioni del titolo VI, relativo ai controlli nazionali e comunitari, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applicano al controllo dell'osservanza del presente regolamento.
Art. 8.      Qualora si ravvisi la necessità di misure per facilitare la transizione dal regime precedente al regime istituito dal presente regolamento, o per applicare i meccanismi non soppressi dal [...]
Art. 9.      Dopo due anni di funzionamento del regime istituito dal presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regime, corredata, se necessario, da [...]
Art. 10.      Le misure contemplate nel presente regolamento si considerano interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del [...]
Art. 11.      Sono abrogati, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.4.126 - Regolamento 28 ottobre 1996, n. 2202.

Regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi.

(G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 297).

 

Art. 1.

     E' istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità. Tale regime riguarda:

     a) i limoni, i pompelmi e i pomeli, le arance, i mandarini e le clementine trasformati in succo;

     b) le clementine e i satsuma trasformati in segmenti.

 

     Art. 2.

     1. Il regime di cui all'articolo 1 si fonda su contratti fra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, da un lato, e i trasformatori o loro associazioni o unioni legalmente costituite, dall'altro.

     2. I contratti sono conclusi prima di una data determinata e per una durata minima, definite secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96. Essi devono precisare in particolare i quantitativi che ne sono oggetto, lo scaglionamento delle consegne alle industrie di trasformazione, il prezzo da pagare alle organizzazioni di produttori e l'obbligo, per l'industria di trasformazione, di trasformare i prodotti oggetto dei contratti.

     3. Non appena conclusi, i contratti vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri interessati, che hanno il compito di effettuare i controlli qualitativi e quantitativi:

     a) dei prodotti consegnati all'industria di trasformazione dalle organizzazioni di produttori;

     b) dell'effettiva trasformazione di tali prodotti da parte dell'industria.

 

     Art. 3. [1]

     1. E' concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi conferiti all'industria di trasformazione a norma dei contratti di cui all'articolo 2.

     2. Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella 1 dell'allegato I.

Tuttavia:

     a) qualora il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 copra varie campagne di commercializzazione e riguardi una quantità minima di agrumi, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 2 dell'allegato I;

     b) per i quantitativi consegnati in virtù dell'articolo 4, gli importi dell'aiuto sono quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato I.

     3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, a loro richiesta, dopo che le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto di contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione.

L'organizzazione di produttori versa ai soci l'aiuto ricevuto.

     4. Secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, sono adottate misure per garantire che l'impresa di trasformazione rispetti l'obbligo di procedere alla trasformazione dei prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori.

 

     Art. 4.

     1. Le organizzazioni di produttori ammettono a beneficiare del regime di aiuto definito nel presente regolamento i singoli produttori che non aderiscono ad alcuna organizzazione, a condizione che si impegnino a commercializzare per il loro tramite la totalità della loro produzione di agrumi destinata alla trasformazione e paghino un contributo correlato alle spese di gestione supplementari sostenute dall'organizzazione per l'applicazione del presente paragrafo.

     2. Quando si applica il paragrafo 1.

     a) l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione di produttori è versato al singolo produttore;

     b) i quantitativi consegnati dai singoli produttori non possono essere inclusi nei contratti pluriennali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

 

     Art. 5 [2]

     1. Sono fissati limiti di trasformazione, per la Comunità e per ciascuno Stato membro produttore, da un lato per ciascuno dei tre prodotti, ossia i limoni, i pompelmi e pomeli e le arance e, dall'altro, per il gruppo di prodotti comprendente i mandarini, le clementine e i satsuma. I limiti di trasformazione figurano nell'allegato II.

     2. In caso di superamento di un limite di trasformazione, l'aiuto fissato per il relativo prodotto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, il superamento di un limite è calcolato raffrontando tale limite con la media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto previsto dal presente regolamento nel corso delle tre campagne o periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.

Tuttavia, per il calcolo del superamento dei limiti fissati per ciascuno Stato membro, i quantitativi attribuiti ad uno Stato membro e non trasformati si aggiungono ai limiti fissati per gli altri Stati membri, in proporzione alla loro entità.

La riduzione dell'aiuto è proporzionale al superamento constatato per un dato limite.

     3. Gli Stati membri possono suddividere il limite nazionale previsto per i piccoli agrumi in due sottogruppi, vale a dire i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in segmenti, da un lato, e quelli destinati alla trasformazione in succo, dall'altro.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà, ne informano la Commissione.

In caso di superamento del limite nazionale, la riduzione dell'aiuto prevista al paragrafo 2 è applicata all'aiuto per i due sottogruppi proporzionalmente al superamento constatato rispetto al limite parziale in questione.

 

     Art. 6. [3]

     Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il versamento dell'aiuto, le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione, il periodo equivalente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché le conseguenze finanziarie derivanti dal superamento di limiti sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni del titolo VI, relativo ai controlli nazionali e comunitari, del regolamento (CE) n. 2200/96 si applicano al controllo dell'osservanza del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Qualora si ravvisi la necessità di misure per facilitare la transizione dal regime precedente al regime istituito dal presente regolamento, o per applicare i meccanismi non soppressi dal presente regolamento tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96.

 

     Art. 9.

     Dopo due anni di funzionamento del regime istituito dal presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tale regime, corredata, se necessario, da adeguate proposte.

 

     Art. 10.

     Le misure contemplate nel presente regolamento si considerano interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune. Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

 

     Art. 11.

     Sono abrogati, con effetto a partire dalla data di applicazione del presente regolamento:

     - il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni,

     - il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1997/1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Allegato I [4]

Importo dell'aiuto di cui all'articolo 3

 

Tabella 1 (ECU/100 kg)

 

Campagna 1997/1998

Campagna 1998/1999

Campagna 1999/2000

Campagna 2000/2001

Campagna 2001/2002

Campagna 2002/2003 e successive

Limoni

9,36

9,31

9,25

9,21

9,15

9,10

Pompelmi e pomeli

9,36

9,31

9,25

9,21

9,15

9,10

Arance

10,03

9,98

9,94

9,89

9,15

9,80

Mandarini

11,31

10,86

10,42

9,98

9,54

9,10

Clementine

8,90

8,95

8,99

9,03

9,07

9,10

Satsuma

7,34

7,69

8,04

8,40

8,75

9,10

 

Tabella 2 (ECU/100 kg)

 

Campagna 1997/1998

Campagna 1998/1999

Campagna 1999/2000

Campagna 2000/2001

Campagna 2001/2002

Campagna 2002/2003 e successive

Limoni

10,76

10,70

10,64

10,59

10,52

10,47

Pompelmi e pomeli

10,76

10,70

10,64

10,59

10,52

10,47

Arance

11,54

11,48

11,43

11,37

11,33

11,27

Mandarini

13,00

12,49

11,99

11,48

10,97

10,47

Clementine

10,26

10,30

10,34

10,38

10,42

10,47

Satsuma

8,44

8,85

9,25

9,66

10,06

10,47

 

Tabella 3 (ECU/100 kg)

 

Campagna 1997/1998

Campagna 1998/1999

Campagna 1999/2000

Campagna 2000/2001

Campagna 2001/2002

Campagna 2002/2003 e successive

Limoni

8,42

8,38

8,33

8,28

8,23

8,19

Pompelmi e pomeli

8,42

8,38

8,33

8,28

8,23

8,19

Arance

9,03

8,98

8,95

8,90

8,86

8,82

Mandarini

10,17

9,78

9,38

8,98

8,59

8,19

Clementine

8,03

8,06

8,09

8,13

8,16

8,19

Satsuma

6,61

6,92

7,24

7,56

7,88

8,19

 

 

Allegato II [5]

Limiti di trasformazione di cui all'articolo 5

 

     Peso netto di materia prima fresca

 

 

 

 

(in tonnellate)

 

Arance

Limoni

Pompelmi e pomeli

Piccoli agrumi

Limiti comunitari

1 518 982

513 650

22 000

390 000

Limiti nazionali

 

 

 

 

Grecia

280 000

27 976

799

5 217

Spagna

600 467

192 198

1 919

270 186

Francia

n.a.

n.a.

61

445

Italia

599 769

290 426

3 221

106 428

Cipro

18 746

3 050

16 000

6 000

Portogallo

20 000

n.a.

n.a.

1 724

     n.a.: non applicabile

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 858/1999 e così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 858/1999.

[4] Allegato così rinumerato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

[5] Allegato aggiunto dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2699/2000 e così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.