§ 95.20.5 - D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.20 imposte ipotecarie e catastali
Data:31/10/1990
Numero:347


Sommario
Articolo 1. 
Art. 1.  Oggetto dell'imposta
Art. 2.  Base imponibile per le trascrizioni
Art. 3.  Base imponibile per le iscrizioni
Art. 4.  Imposta relativa a più formalità
Art. 5.  Trascrizione del certificato di successione
Art. 6.  Termini per la trascrizione
Art. 7.  Termine per le annotazioni
Art. 8.  Privilegio
Art. 9.  Sanzioni
Art. 10.  Oggetto e misura dell'imposta
Art. 11.  Soggetti obbligati al pagamento
Art. 12.  Uffici competenti
Art. 13.  Procedimenti e termini
Art. 14.  Prova del pagamento delle imposte
Art. 15.  Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta
Art. 16.  Formalità e volture da eseguirsi a debito
Art. 17.  Decadenza
Art. 18.  Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento
Art. 19.  Tasse ipotecarie
Art. 20.  Disciplina dei libri fondiari
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 95.20.5 - D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

(G.U. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.)

 

     Articolo 1.

     1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.

 

 

Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

 

CAPO I

Imposta ipotecaria

 

          Art. 1. Oggetto dell'imposta

     1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.

     2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

 

          Art. 2. Base imponibile per le trascrizioni

     1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

     2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.

     2 bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa [1] .

 

          Art. 3. Base imponibile per le iscrizioni

     1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.

     2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

     3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

 

          Art. 4. Imposta relativa a più formalità

     1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.

     2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.

 

          Art. 5. Trascrizione del certificato di successione

     1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.

     2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

 

          Art. 6. Termini per la trascrizione

     1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto del deposito.

     2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta [2].

     3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria [3] .

 

          Art. 7. Termine per le annotazioni

     1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.

 

          Art. 8. Privilegio

     1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

 

          Art. 9. Sanzioni [4]

     1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.

     2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 

CAPO II

Imposta catastale

 

          Art. 10. Oggetto e misura dell'imposta

     1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [5] .

     2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di lire 250.000 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [6].

     3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

 

CAPO III

Accertamento, liquidazione e riscossione

 

          Art. 11. Soggetti obbligati al pagamento

     1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.

     2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca, nonchè l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria [7].

 

          Art. 12. Uffici competenti

     1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.

 

          Art. 13. Procedimenti e termini

     1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

     2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 [8].

     2 bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990 [9] .

     3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

     4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

 

          Art. 14. Prova del pagamento delle imposte

     1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

     2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.

     3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile.

     4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati [10] .

 

          Art. 15. Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta

     1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

     a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

     b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

     2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.

 

          Art. 16. Formalità e volture da eseguirsi a debito

     1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

     a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;

     b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni [11];

     c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 [12];

     d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

     e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

     2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

     2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15 [13].

 

          Art. 17. Decadenza

     1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.

     2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.

     3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione. [14]

     4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.

     5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. [15]

 

CAPO IV

Disposizioni varie e finali

 

          Art. 18. Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento [16]

     1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

 

          Art. 19. Tasse ipotecarie

     1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.

 

          Art. 20. Disciplina dei libri fondiari

     1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

 

          Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991.

 

 

     TARIFFA [17]

 

Art.

Indicazione della formalità

Imposte dovute

Note

 

 

Fisse

Proporzionali per ogni 100 lire

 

1

Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all'art. 5 del testo unico

 

2

L'imposta si applica nella misura fissa di € 168,00 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

1-bis.

Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati:

 

3 per cento

 

2

Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni, di atti a titolo oneroso a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge

€ 168,00

 

 

3

Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato

€ 168,00

 

 

4

Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'art. 2645 bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione

€ 168,00

 

Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1

5

Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile

€ 168,00

 

 

6

Iscrizioni e rinnovazioni

 

2

Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà

7

Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione

€ 168,00

 

 

8

Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale

€ 168,00

 

 

9

Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo

 

2

 

10

Annotazioni e iscrizioni per posterogazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario

 

0,50

 

11

Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata l'imposta proporzionale

€ 168,00

 

 

12

Annotazioni per restrizione di ipoteca

 

0,50

L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro

13

Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno

 

0,50

L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.

14

Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata

€ 168,00

 

 

 

 

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE [18]

 

N. ord.

OPERAZIONI

Tariffa in euro

Note

1

Esecuzione di formalità

 

 

1.1.

per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione

35,00

Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.

1.2.

per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente

55,00

 

2

Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio

 

 

2.1.

ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile

 

 

2.1.1.

ricerca su base informativa:

 

L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

 

per ogni nominativo richiesto;

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.

 

ovvero

 

 

 

per ciascuna unità immobiliare richiesta;

 

 

 

ovvero

 

 

 

per ciascuna richiesta congiunta

7,00

 

2.1.2.

per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico

3,50

L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

2.1.3.

ricerca nei registri cartacei:

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

per ogni nominativo richiesto

3,00

Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari.

 

 

 

Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.

2.1.4.

per ogni titolo stampato

8,00

È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.

 

per ogni nota stampata

4,00

 

2.1.5.

per ogni nota o titolo visionati

4,00

Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.

2.1.6.

tentativo di accesso non produttivo

0,15

L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

3

Ricerca di un soggetto in ambito nazionale

 

 

3.1.

per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale

20,00

Il servizio sarà fornito progressivamente.

4

Certificazione:

 

 

4.1.

certificati ipotecari

 

 

4.1.1.

per ogni certificato riguardante una sola persona

30,00

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

 

 

Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.

4.1.2.

per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note

2,00

Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.

4.2.

rilascio di copia

 

 

4.2.1.

per ogni richiesta di copia di nota o titolo

10,00

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

4.3.

altre certificazioni

 

 

4.3.1.

per ogni altra certificazione o attestazione

5,00

 

5

Note d'ufficio

 

 

5.1.

per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile

10,00

 

6

Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno

 

 

6.1. [19]

per ogni soggetto

1,00

L'importo è dovuto anticipatamente.

 

 

 

Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 1,00 per ogni soggetto.».

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

[2] Comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

[4] Articolo già modificato dall'art. 11 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[5] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[6] Comma sostituito dall'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, già modificato dall'art. 16 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art. 10 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite da: «quarto, quinto e nono periodo» fino al 31 dicembre 2009 per effetto dell'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 15, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

[8] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

[9] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79

[10] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[12] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[13] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

[14] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[16] Articolo così modificato dall'art. 10 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.

[17] Tabella già modificata dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, dall'art. 16 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, dall'art. 10 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'art. 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, dall'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[18] Tabella già sostituita dall'art. 16 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 10 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, dall'allegato 2-sexies alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dall'art. 1 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e così ulteriormente sostituita dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[19] Per una modifica al presente numero a decorrere dal 1° ottobre 2012, vedi l'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.