§ 98.1.26891 - Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/02/1994
Numero:133


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26891 - Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

(G.U. 28 febbraio 1994, n. 48)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557

     All'art. 1, al comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le parole: "; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura".

     All'art. 2:

     al comma 1, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1994 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto";

     al comma 2, la parola: "esercita" è sostituita dalla seguente: "esercitata".

     All'art. 3:

     al comma 1, lettera d), n. 1), le parole: "eseguite nel registro stesso, relativamente alle fatture emesse nel mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro stesso per il mese precedente";

     al comma 3, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "alle operazioni effettuate".

     All'art. 4:

     al comma 1, lettera a), n. 4), dopo le parole: "soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa,";

     al comma 1, lettera b), n. 3), dopo le parole: "anche se assegnate" sono inserite le seguenti: "in proprietà o in godimento"; e al n. 6) le parole: "nel numero" sono sostituite dalle seguenti: "il numero";

     al comma 6, le parole: "secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "8-bis. All'art. 14, comma 8, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "nell'art. 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "nell'art. 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente:"".

     All'art. 8, al comma 1, lettera b), nell'art. 2-bis della tariffa, dopo le parole: "Estratti conto" sono inserite le seguenti: ", comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli," e nella nota 3-ter, dopo le parole: "mediante conto corrente" sono inserite le seguenti: ", ovvero relativi al deposito di titoli".

     All'art. 9:

     al comma 3, lettera a), le parole: "viene dichiarato" sono sostituite dalla seguente: "è";

     al comma 3, lettera c), le parole: "stato dichiarato" sono soppresse;

     al comma 3, lettera d), le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma";

     al comma 4, le parole: "stato dichiarato" sono soppresse;

     al comma 9, le parole: "di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6";

     al comma 10, primo periodo, le parole: "con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali"; e, all'ultimo periodo, le parole: ", da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono soppresse;

     al comma 11, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 22"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità alle norme di attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1993, n. 75, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo";

     al comma 14, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 13".

     All'art. 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti".

     All'art. 12, al comma 1, le parole: "del campionato di calcio di serie A" sono sostituite dalle seguenti: "dei campionati nazionali di calcio".

     All'art. 14, al comma 1, lettera a), le parole: "20 giugno 1990" sono sostituite dalle seguenti: "26 giugno 1990".

     L'art. 15 è sostituito dal seguente:

     "Art. 15 (Compensi incentivanti la produttività). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il Consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonchè il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.

     3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'art. 3 della medesima legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero di contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, nè essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto".