§ 79.2.783 - L. 24 giugno 2009, n. 77.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:24/06/2009
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori [...]


§ 79.2.783 - L. 24 giugno 2009, n. 77.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

(G.U. 27 giugno 2009, n. 147 - S.O. n. 99)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

 

All'articolo 1:

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009»;

 

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2», sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

 

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

 

«Art. 1-bis. - (Misure urgenti in materia antisismica). - 1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009" e il secondo periodo è soppresso».

 

All'articolo 2:

 

al comma 1, le parole: «le cui abitazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi»;

 

al comma 2, le parole da: «nel rispetto» fino a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975»;

 

al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «articolo 11 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

 

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009»;

 

al comma 9, dopo le parole: «articolo 57, comma 6, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al» e le parole: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore»;

 

al comma 11, le parole: «L'assegnazione degli alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 10» e le parole: «, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1» sono soppresse;

 

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

 

«11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini è concesso, altresì, un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unità abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalità e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma»;

 

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

 

«12-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1»;

 

al comma 13, le parole: «dal comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 10 e 12»;

 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Apprestamento urgente di abitazioni».

 

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

 

«Art. 2-bis. - (Informativa annuale al Parlamento). - 1. Il Governo è tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate».

 

All'articolo 3:

 

al comma 1:

 

l'alinea è sostituito dal seguente:

 

«1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:»;

 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

«a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune»;

 

la lettera c) è soppressa;

 

alla lettera e), le parole: «dichiarati non agibili» sono sostituite dalla seguente: «danneggiati»;

 

dopo la lettera e), è inserita la seguente:

 

«e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali»;

 

alla lettera g), dopo le parole: «la concessione» sono inserite le seguenti: «, previa presentazione di una perizia giurata,»;

 

alla lettera i), dopo la parola: «sociali,» è inserita la seguente: «culturali,»;

 

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

 

«1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.

 

1-ter. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186»;

 

al comma 3, primo periodo, le parole: «i soggetti autorizzati all'esercizio del credito,» sono sostituite dalle seguenti: «le banche»;

 

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità»;

 

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

 

«5-bis. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio».

 

All'articolo 4:

 

al comma 1:

 

alla lettera a), le parole: «nonché gli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «nonché degli immobili»;

 

alla lettera b), dopo le parole: «danneggiati dagli eventi sismici,» la parola: «comprese» è sostituita dalle seguenti: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico e»; dopo le parole: «Conservatorio di musica di L'Aquila,» sono inserite le seguenti: «l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila,»; dopo le parole: «di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «, formalmente dichiarati» e dopo le parole: «ai sensi del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

 

alla lettera c), dopo le parole: «eventi sismici» sono inserite le seguenti: «, per assicurare l'esercizio delle funzioni di capoluogo di regione al comune di L'Aquila»;

 

il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali»;

 

al comma 3, le parole: «di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie» sono sostituite dalle seguenti: «sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi»;

 

al comma 7, dopo la parola: «riprogrammati» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso,»;

 

al comma 8, dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

 

dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

 

«9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio».

 

All'articolo 5:

 

al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «sono sospesi i processi civili e amministrativi» sono inserite le seguenti: «e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale»; dopo le parole: «ad eccezione delle cause» sono inserite le seguenti: «di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause»; e le parole: «gli abusi familiari ed in genere quelle» sono sostituite dalle seguenti: «gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause»;

 

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2»;

 

al comma 2, dopo le parole: «civili e amministrative» sono inserite le seguenti: «e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio»;

 

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto»;

 

al comma 5, le parole: «Per il periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

 

al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni»;

 

al comma 10, le parole: «5 aprile 2009 e che» sono sostituite dalle seguenti: «5 aprile 2009, che» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila. È fatta salva la facoltà per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate».

 

All'articolo 6:

 

al comma 1:

 

alla lettera i), le parole: «comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

 

alla lettera m), dopo le parole: «articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa»;

 

dopo la lettera m), è inserita la seguente:

 

«m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

 

alla lettera n), le parole: «elenchi speciali» sono sostituite dalla seguente: «elenchi» e le parole: «testo unico bancario, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al»;

 

dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti:

 

«r-bis) la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;

 

r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

 

r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali»;

 

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «articolo 151 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

 

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

«3-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4»;

 

al comma 4, la parola: «lettera» è sostituita dalla seguente: «lettere»;

 

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

 

«4-bis. Il termine per l'approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo è prorogato al 30 giugno 2010. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno».

 

All'articolo 7:

 

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalità previste dal comma 2, al personale delle Forze armate»;

 

al comma 2, secondo periodo, le parole: «vigente normativa» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa,»;

 

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009»;

 

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

 

«4-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

 

All'articolo 8, comma 1:

 

alla lettera d), dopo le parole: «articolo 51 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al»;

 

alla lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1».

 

All'articolo 9:

 

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

 

«1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in oggetto, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.

 

1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99»;

 

al comma 4, dopo la parola: «ISPRA» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante,»;

 

il comma 7 è soppresso.

 

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

 

«Art. 9-bis. - (Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche). - 1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorità di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.

 

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la provincia ovvero per l'Autorità di ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:

 

a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

 

b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;

 

c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

 

d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

 

4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

 

6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 161:

 

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

 

2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;

 

3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione";

 

4) al comma 6-bis, le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi idrici" sono soppresse;

 

b) all'articolo 170, comma 12, le parole: "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche".

 

7. Il Programma di cui al comma 6 è realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

 

All'articolo 10:

 

il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

 

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

 

b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento»;

 

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

 

«1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1o gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2008" di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2009". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto.

 

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

 

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

 

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

 

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

 

1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

 

1-quinquies. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178»;

 

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

 

«5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessità, le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attività correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, è trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all'articolo 2».

 

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 11. - (Interventi per la prevenzione del rischio sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

 

All'articolo 12:

 

al comma 1:

 

alla lettera g), le parole da: «all'articolo 38, comma 3,» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse»;

 

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le parole: "introduce con uno o più provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina con uno o più provvedimenti" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai princìpi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia"»;

 

alla lettera i), nell'alinea, dopo le parole: «all'articolo 110, comma 6, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al» e, nel numero 4), le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «citato articolo 22» e le parole: «persona giuridica» dalle seguenti: «persona giuridica,»;

 

alla lettera l), nell'alinea, le parole: «somme giocate; definire» sono sostituite dalle seguenti: «somme giocate, definendo»;

 

alla lettera l), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

 

«1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate, con la possibilità di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;

 

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico, nonché il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali»;

 

alla lettera l), nel numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il versamento di cui al periodo precedente è eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010»;

 

alla lettera l), il numero 5) è sostituito dal seguente:

 

«5) le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di euro 15.000, con esclusione dell'onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 4), fino a concorrenza dell'importo corrisposto per il numero di videoterminali così conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara»;

 

alla lettera n), dopo le parole: «scommesse a quota fissa» sono inserite le seguenti: «su sport e su altri eventi» e le parole: «non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere inferiori ad 1 euro»;

 

alla lettera p), la parola: «dispone» è sostituita dalla seguente: «disporre»;

 

il comma 2 è soppresso.

 

All'articolo 13, comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2009».

 

All'articolo 14:

 

al comma 1, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «408,5 milioni di euro»;

 

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 

«1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012»;

 

al comma 2, le parole: «ubicate nelle predette aree» sono sostituite dalle seguenti: «ubicate nei comuni di cui all'articolo 1»;

 

al comma 3, le parole: «sono adottate le disposizioni per disciplinare,» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate»;

 

al comma 4, le parole: «entrate derivanti» sono sostituite dalle seguenti: «entrate rivenienti»;

 

il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

«5. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno»;

 

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

 

«5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).

 

5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle già stanziate dal Governo italiano.

 

5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, dal 1o gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

All'articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

 

«1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.

 

1-ter. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, a valere sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle finalità di cui al comma 1-bis».

 

All'articolo 16:

 

al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 180, comma 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;

 

al comma 4, dopo le parole: «sui contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «e sui successivi subappalti e subcontratti» e dopo le parole: «previsto dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

 

al comma 5, dopo le parole: «nei contratti pubblici» sono inserite le seguenti: «e nei successivi subappalti e subcontratti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma»;

 

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo».

 

All'articolo 17:

 

al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del predetto Vertice nella città di L'Aquila»;

 

al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «articolo 92 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici di cui al»;

 

il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma».

 

All'articolo 18, al comma 1, alinea, le parole: «dall'articolo 2, comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 13»; dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 4» sono inserite le seguenti: «, al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 6,» e le parole: «dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, comma 1,».