§ 71.2.238 - L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:25/10/2016
Numero:197


Sommario
Art. 1. 


§ 71.2.238 - L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa.

(G.U. 29 ottobre 2016, n. 254)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2016, N. 168

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto»;

     al primo capoverso, dopo le parole: «può applicare temporaneamente» sono inserite le seguenti: «, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,» e dopo le parole: «a due anni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità,»;

     al secondo capoverso, le parole: «Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da» sono sostituite dalle seguenti: «Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte» e le parole: «del comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis. (Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione). - 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 375:

     1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio";

     b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice";

     c) all'articolo 377:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente";

     2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata";

     d) all'articolo 379:

     1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

     "Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese";

     2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Non sono ammesse repliche";

     e) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

     "Art. 380-bis. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

     Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

     Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice";

     f) dopo l'articolo 380-bis è inserito il seguente:

     "Art. 380-bis.1. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). - Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti";

     g) l'articolo 380-ter è sostituito dal seguente:

     "Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). - Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

     Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

     In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti";

     h) all'articolo 390, primo comma, le parole: "o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter" sono sostituite dalle seguenti: "o sino alla data dell'adunanza camerale, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter";

     i) all'articolo 391:

     1) il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione";

     2) al secondo comma, dopo le parole: "Il decreto" sono inserite le seguenti: ", l'ordinanza";

     l) all'articolo 391-bis:

     1) il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento";

     2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma";

     3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice".

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

     All'articolo 2:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

     a) tre mesi, per il primo periodo;

     b) due mesi, per il secondo periodo;

     c) sei mesi, per il terzo periodo».

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e le parole: «"ad una sede"» sono sostituite dalle seguenti: «", ad una sede"»;

     Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

     All'articolo 4:

     al comma 3, le parole: «e alle assegnazioni, in corso» sono sostituite dalle seguenti: «e alle assegnazioni in corso».

     All'articolo 5:

     al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo, le parole: «al momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data».

     All'articolo 6:

     al comma 1, alinea, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71»;

     alla rubrica, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71».

     All'articolo 7:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «soggetti al processo amministrativo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico»;

     alla lettera b):

     al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo"»;

     al numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «dispensare» sono inserite le seguenti: «, previo provvedimento motivato,»;

     il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     "2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»;

     al numero 3):

     al capoverso 2-ter, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari»;

     al capoverso 2-quater, le parole: «a depositare» sono sostituite dalle seguenti: «a depositarli» e le parole: «il sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «il sito internet istituzionale»;

     al comma 2:

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo"»;

     alla lettera d), capoverso 1-quater, al primo periodo, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e, al secondo periodo, le parole: «sono fatte» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere fatte»;

     alla lettera e):

     all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo IV,»;

     al capoverso 13-bis:

     le parole: «13-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 13-bis.»;

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «e l'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e sull'applicazione» e le parole: «chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di» sono soppresse, il secondo periodo è soppresso, al terzo periodo, le parole: «della plenaria» sono sostituite dalle seguenti: «dell'adunanza plenaria» e, al quinto periodo, le parole: «è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta»;

     al comma 3, le parole: «dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     "1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto"»;

     al comma 7:

     al primo periodo, le parole da: «nonchè, ove necessario,» fino a: «tre» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.»;

     al comma 8, le parole: «È abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «Sono abrogati il comma 1-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e»;

     dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.

     8-ter. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio 2017, l'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

     "Art. 192. (L) - (Modalità di pagamento). - 1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante:

     a) versamento ai concessionari;

     b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

     c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

     2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

     3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

     4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

     5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

     8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.

     8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis. (Sinteticità e chiarezza degli atti di parte). - 1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo quanto disposto dalle norme di attuazione";

     b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali";

     2) dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente:

     "Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonchè le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

     2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.

     3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.

     4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.

     5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione".

     2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:

     a) al comma 6 dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, le parole da: "Al fine di consentire" fino alla fine del comma sono soppresse;

     b) il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato».

     All'articolo 8:

     al comma 1, capoverso Art. 53-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «tabella A allegata al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426».

     All'articolo 11:

     al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 22, comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e dopo le parole: «n. 83,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,»;

     al comma 4, dopo le parole: «3.841.032 euro» è inserita la seguente: «annui»;

     al comma 6, dopo le parole: «euro 2.553.700» è inserita la seguente: «annui».