§ 71.2.175 - D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:05/04/2006
Numero:160


Sommario
Art. 1.  (Concorso per magistrato ordinario).
Art. 2.  Requisiti per l'ammissione al concorso per esami
Art. 3.  Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
Art. 4.  Presentazione della domanda
Art. 5.  Commissione di concorso
Art. 6.  Disciplina dei lavori della commissione
Art. 7.  Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura
Art. 8.  Nomina a magistrato ordinario
Art. 9.  Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato
Art. 9 bis.  (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio).
Art. 10.  (Funzioni).
Art. 10 bis.  Fascicolo personale del magistrato
Art. 11.  (Valutazione della professionalità).
Art. 11 bis.  Procedimento di valutazione
Art. 11 ter.  Esito della valutazione di professionalità
Art. 12.  (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni).
Art. 12 bis.  Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità
Art. 13.  (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
Art. 14.  Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti
Art. 15.  Periodicità dei passaggi
Art. 16.  Regime transitorio
Art. 17.  Posti vacanti nella funzione giudicante
Art. 18.  Posti vacanti nella funzione requirente
Art. 19.  Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio
Art. 20.  Posti vacanti nella funzione giudicante
Art. 21.  Posti vacanti nella funzione requirente
Art. 22.  Regime transitorio
Art. 23.  Posti vacanti nella funzione giudicante
Art. 24.  Posti vacanti nella funzione requirente
Art. 25.  Regime transitorio
Art. 26.  Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami
Art. 27.  Corsi di formazione
Art. 28.  Commissioni di concorso
Art. 29.  Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e direttivi di merito
Art. 30.  Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado
Art. 31.  Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado
Art. 32.  Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado
Art. 33.  Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato
Art. 34.  Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado
Art. 34 bis.  (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive).
Art. 35.  (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive).
Art. 36.  Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 [...]
Art. 37.  Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito
Art. 38.  Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità
Art. 39.  Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità
Art. 40.  Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità
Art. 41.  Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità
Art. 42.  Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 [...]
Art. 43.  Concorsi per gli incarichi direttivi
Art. 44.  Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi
Art. 45.  (Temporaneità delle funzioni direttive).
Art. 46.  (Temporaneità delle funzioni semidirettive).
Art. 46 bis.  Forme e limiti della domanda
Art. 46 ter.  Pubblicità e trasparenza
Art. 46 quater.  Ordine di trattazione e durata del procedimento
Art. 46 quinquies.  Audizioni
Art. 46 sexies.  Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi
Art. 46 septies.  Modalità di acquisizione dei pareri
Art. 46 octies.  Valutazione e comparazione dei candidati
Art. 46 nonies.  Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo
Art. 46 decies.  Valutazione ai fini della conferma
Art. 46 undecies.  Mancata richiesta di conferma
Art. 46 duodecies.  Cause ostative alla conferma
Art. 46 terdecies.  Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi
Art. 47.  Commissioni di concorso
Art. 48.  Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia
Art. 49.  Regime transitorio
Art. 50.  Ricollocamento in ruolo
Art. 51.  (Trattamento economico).
Art. 52.  Ambito di applicazione
Art. 53.  Copertura finanziaria
Art. 54.  Abrogazioni
Art. 55.  Disposizione transitoria
Art. 56.  Decorrenza di efficacia


§ 71.2.175 - D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(G.U. 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 106)

 

Capo I

Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio [1]

 

Art. 1. (Concorso per magistrato ordinario). [2]

     1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, può essere attivata la procedura di reclutamento [3].

     1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura [4].

     2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici [5].

     3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea [6].

     4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e diritto della crisi e dell'insolvenza;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto dell'Unione europea;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco;

m-bis) colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera [7].

     5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta e una valutazione di idoneità psico-attitudinale, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza nel colloquio sulla lingua straniera o nel colloquio psico-attitudinale è motivata con la sola formula "non idoneo" [8].

     5-bis. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio psico-attitudinale di cui al comma 4, lettera m-bis), sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura, per le medesime finalità, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio dell'esperto psicologo nominato ai sensi del comma 6, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale [9].

     6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice, su proposta del Consiglio universitario nazionale, docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale e docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative, rispettivamente, alla lingua straniera della quale sono docenti e al colloquio psico-attitudinale [10].

     7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego.

 

     Art. 1. (Concorso per magistrato ordinario). [11]

     1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali, in ragione dello stanziamento deliberato, può essere attivata la procedura di reclutamento [12].

     1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura [13].

     2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale. Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici [14].

     3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

     4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

     5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

     6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosı` nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

     7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera m), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego.

 

     Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso per esami [15]

     1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

a) i magistrati amministrativi e contabili;

b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari [16];

g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni [17];

i) [i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche] [18];

l) [i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162] [19].

     2. Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni [20]:

     a) essere cittadino italiano;

     b) avere l'esercizio dei diritti civili;

     b-bis) essere di condotta incensurabile [21];

     b-ter) non essere stati dichiarati per quattro volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda [22];

     c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

     3. [Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse] [23].

     4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

     5. Ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999. L'accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

     1. Il concorso per esami di cui all’articolo 1 si svolge in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso [24].

     2. Il concorso, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta [25].

     3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

     4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria.

Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano.

Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove [26].

     4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [27].

 

     Art. 4. Presentazione della domanda [28]

     1. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato ordinario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è inviata telematicamente, secondo modalità da determinare nel bando di concorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso di cui al comma 1. 3. Per i candidati, cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, la modalità telematica di trasmissione delle domande di partecipazione prevede l'invio al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

 

     Art. 5. Commissione di concorso

     1. La commissione del concorso per esami è nominata, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura [29].

     1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito almeno la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario [30].

     1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense [31].

     1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitrè magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente [32].

     2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione o di supplenti, il Consiglio superiore della magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi [33].

     3. Nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1 [34].

     4. Il presidente della commissione e gli altri componenti, effettivi o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina [35].

     5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta [36].

     6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato [37].

     6-bis. Nel caso di cui al comma 1-quater il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare [38].

     7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni [39].

     8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

     9. [Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali] [40].

     10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell’ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso [41].

 

     Art. 6. Disciplina dei lavori della commissione [42]

     1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da formare la graduatoria entro il termine di otto mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello di espletamento dell'ultima prova scritta [43].

     2. L'intera procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio dei magistrati ordinari entro dieci mesi dalla data di conclusione delle prove scritte del relativo concorso [44].

     3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

     4. Il presidente o, in sua mancanza, il il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 [45].

     5. Il presidente e i componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine della procedura concorsuale [46].

     6. [La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura] [47].

     7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l’esame orale di almeno cento candidati [48].

     8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva nella quale sono riportati il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonchè il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto [49].

     8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 risulti che non sono state rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter, che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati [50].

     9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione.

 

     Art. 7. Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura

     1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per quattro volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura [51].

     2. Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

     3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

     4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

 

     Art. 8. Nomina a magistrato ordinario [52]

     1. I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrato ordinario, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis [53].

     2. [Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi] [54].

     3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

     3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta [55].

 

     Art. 9. Tirocinio dei magistrati ordinari e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato [56]

     1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 [57].

     2. Il completamento del periodo di tirocinio è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissione all'esame per l'esercizio della professione di avvocato [58].

 

     Art. 9 bis. (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). [59]

     [1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

     2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura.]

 

Capo II

Funzioni dei magistrati

 

     Art. 10. (Funzioni). [60]

     1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

     2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

     3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, presso l'ufficio di sorveglianza nonchè di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [61].

     4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

     5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

     6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

     7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari, di presidente di sezione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale [62].

     7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto [63].

     8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

     9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

     10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario [64].

     11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decretolegge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [65].

     12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

     13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

     14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

     15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

     16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

 

     Art. 10 bis. Fascicolo personale del magistrato [66]

     1. Ferma la disciplina del fascicolo personale di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito il fascicolo per la valutazione del magistrato, tenuto in modalità informatica secondo le disposizioni dettate dal Consiglio medesimo.

     2. Nel fascicolo sono inseriti, per ogni anno di attività:

     a) i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonchè i programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;

     b) i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b);

     c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno, in modo tale che il numero dei provvedimenti acquisiti sia idoneo a dare effettiva rappresentazione del lavoro del singolo magistrato per ogni anno in valutazione. I criteri di scelta a campione assicurano l'acquisizione di non meno di un terzo dei provvedimenti cautelari e di prevenzione che incidono direttamente sulla libertà personale e la libera disponibilità dei beni, nonchè dei provvedimenti che riguardano i minori;

     d) i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

     e) i provvedimenti di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che interessano il magistrato;

     f) le relazioni di ispezione, in estratto per la parte che interessa il singolo magistrato;

     g) gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonchè gli atti con i quali è introdotta e decisa l'azione per la responsabilità contabile e per la rivalsa ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117;

     h) i rapporti dei capi dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive;

     i) gli ulteriori elementi che il Consiglio superiore della magistratura ritiene debbano essere inseriti.

     3. Al fascicolo per la valutazione hanno accesso i componenti del Consiglio superiore, i dirigenti dell'ufficio, anche per l'attività di inserimento degli atti e provvedimenti di loro competenza, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari in tutti i casi in cui viene in considerazione la redazione di pareri che riguardano il magistrato.

     4. Gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze sono eliminati, a richiesta dell'interessato, quando interviene un proscioglimento o un rigetto della domanda oppure, in caso di affermazione di responsabilità disciplinare, la riabilitazione ai sensi dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

 

     Art. 11. (Valutazione della professionalità). [67]

     1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità. Il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio. Il medesimo periodo non è utile alla maturazione del quadriennio e di esso non si tiene conto ai fini dell'acquisizione delle qualifiche professionali connesse alle valutazioni di professionalità e del trattamento economico a queste collegato.

     2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in alcun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, nè quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

     a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione alla sussistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Possono costituire indice di grave anomalia ai fini del periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l'annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell'applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto, della riforma o dell'annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto, la riforma o l'annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato;

     b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonchè all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, e del contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonchè alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonchè per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

     d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari e i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni. In particolare, disciplina:

     a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui all'articolo 10-bis, comma 2, lettera c), in modo tale che possano essere inseriti nel fascicolo del magistrato entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

     b) i dati statistici da raccogliere per l'inserimento annuale nel fascicolo del magistrato di cui all'articolo 10-bis, in modo tale che siano documentati:

     1) il lavoro svolto dal magistrato, in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti;

     2) il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti;

     3) l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi;

     c) i criteri e i moduli di redazione:

     1) delle relazioni dei magistrati, in modo tale che contengano esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato indispensabili alla valutazione di professionalità anche con specifico riferimento all'attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione;

     2) dei rapporti dei dirigenti degli uffici;

     3) dei pareri dei consigli giudiziari, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi, stabilendo che gli atti indicati nei numeri che precedono devono essere formati secondo principi di sinteticità e chiarezza, anche indicando il numero massimo di pagine degli atti medesimi;

     d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

     e) i criteri per articolare il giudizio positivo nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

     f) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

     4. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

     5. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo o in aspettativa diversi da quelli indicati nel comma 1, secondo periodo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, o in aspettativa senza assegni. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purchè attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

     6. I fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.

     7. Il Consiglio superiore della magistratura individua, ogni anno, i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario comunica i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.

     8. Allo svolgimento delle attività previste dal presente capo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 11 bis. Procedimento di valutazione [68]

     1. Alla scadenza del periodo di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

     a) il fascicolo del magistrato di cui all'articolo 10-bis e le ulteriori informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

     b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e l'ulteriore documentazione che egli ritenga utile sottoporre ad esame, nei limiti fissati dal Consiglio superiore della magistratura; in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, il magistrato allega alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

     c) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

     d) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonchè le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in senso positivo o negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

     2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

     3. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 1 e 2, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla ulteriore documentazione acquisita e ai verbali delle audizioni. Se il consiglio giudiziario ritiene di confermare il giudizio positivo reso dal dirigente dell'ufficio nel rapporto, la motivazione del parere è redatta in modalità semplificata, anche con rinvio alle parti del rapporto integralmente condivise.

     4. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

     5. Prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.

     6. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, nonchè sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

     7. Se ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio limitandosi a richiamare il parere stesso, senza ulteriore motivazione.

 

     Art. 11 ter. Esito della valutazione di professionalità [69]

     1. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui all'articolo 11, comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

     2. Il giudizio positivo è articolato, sulla base dei criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro.

     3. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Se il nuovo giudizio è "positivo", il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

     4. Nel caso di cui al comma 3, se permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "non positivo" può seguire un ulteriore giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti già previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi nè a funzioni di legittimità. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.

     5. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

     6. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

     7. Nel caso di cui al comma 5, se risultano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, al primo giudizio "negativo" può seguire un giudizio "non positivo". In tal caso, in aggiunta agli effetti già previsti dal comma 3, terzo periodo, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio "positivo" e, fino al decorso di quattro anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi ovvero a funzioni di legittimità. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate e di assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede.

     8. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, dopo un giudizio "negativo" o un giudizio "non positivo" espresso ai sensi del comma 7 esprime un nuovo giudizio "negativo", il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

     9. Le audizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 si svolgono secondo quanto previsto dall'articolo 11-bis, comma 5.

 

Capo III

Della progressione nelle funzioni

 

     Art. 12. (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). [70]

    1. Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

     2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13.

     3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

     4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

     5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6, 7-bis, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è inoltre richiesto l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni. A questo fine, non si tiene conto dei periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura [71].

     6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

     7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

     8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

     9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

     10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.

     11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

     12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresı` alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

     13. [Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico] [72].

     14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12-bis ma il conferimento delle funzioni di legittimità, per effetto del presente comma, è possibile a condizione che il candidato abbia ottenuto dalla commissione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, il giudizio di "ottimo". Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito [73].

     15. [L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme] [74].

     16. [La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione] [75].

     17. [Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura] [76].

 

     Art. 12 bis. Conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità [77]

     1. Al procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità di cui all'articolo 10, comma 6, si applicano i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. Tutti gli atti del procedimento sono pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, previo oscuramento dei dati sensibili individuati a cura del magistrato interessato.

     2. Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, fermi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 5, è oggetto di valutazione, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma 2, anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Questa è valutata da una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale e un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura individua, con propria delibera:

     a) i criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, prevedendo, con riguardo a quest'ultima, che ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

     b) il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre nell'ambito del procedimento, e di quelli che devono essere valutati tra quelli estratti a campione in occasione delle ultime tre valutazioni di professionalità;

     c) i compensi spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2, entro il limite massimo dei due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio stesso.

     4. Ai fini della valutazione delle attitudini:

     a) sono prese in considerazione anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire;

     b) è attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto della sussistenza di gravi anomalie nell'esito degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a);

     c) è altresì attribuita rilevanza al pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

     d) le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura sono valutate nei soli casi in cui l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

     5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti ed esprime un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dal candidato. La valutazione è fondata sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati relativi allo specifico settore, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero degli atti, provvedimenti e pubblicazioni in valutazione estratti a campione e quelli liberamente prodotti dall'aspirante. Nella valutazione delle pubblicazioni la commissione tiene conto della loro rilevanza scientifica. Costituiscono criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, avuto riguardo alle funzioni esercitate: la capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e persuasivo le questioni dibattute, l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonchè per i provvedimenti giudiziari la concreta e puntuale risposta alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti ed emerse nel corso del procedimento e la capacità di ricostruire in modo ordinato e completo il pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, avuto riguardo al rapporto tra fonti nazionali e sovranazionali, ove rilevante; in relazione ai magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, assumono rilevo anche le attività di massimazione, di redazione di relazioni di orientamento e di segnalazione di contrasto nonchè gli studi preparatori per le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione.

     6. Il parere della commissione tecnica si articola nei giudizi di "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo". Il giudizio di "ottimo" può essere espresso solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo. Il parere della commissione tecnica ha valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni.

     7. In relazione al conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, in caso di equivalenza della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, è preferito il magistrato che ha svolto le funzioni giudicanti di secondo grado di cui all'articolo 10, comma 4, per almeno quattro anni.

     8. Le spese per la commissione di cui al comma 2 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, nè superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

 

Capo IV

Passaggio di funzioni

 

     Art. 13. (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). [78]

     1. L’assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario [79].

     1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

     a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;

     b) negli altri casi, entro sei mesi dalla pubblicazione della vacanza [80].

     1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni provvede alla formulazione della proposta [81].

     2. [I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità] [82].

     3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonchè il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. [Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del quinto e sesto periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima] [83].

     4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

     5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

     6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonchè per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione [84].

     7. [Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario] [85].

 

     Art. 14. Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti [86]

     [1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

     2. Si applica il comma 2 dell'articolo 13.

     3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 1.]

 

     Art. 15. Periodicità dei passaggi [87]

     [1. Il Consiglio superiore della magistratura individua annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14.

     2. Fuori dai casi indicati agli articoli 13 e 14 e, in via transitoria, dall'articolo 16, non è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

     3. Salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'articolo 16, il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.]

 

     Art. 16. Regime transitorio [88]

     [1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola.

     2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

     3. Il mutamento effettivo di funzioni è disposto, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2.

     4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico al momento dell'acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia già avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo comma 2 decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da quest'ultima data. Si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5 e 6.

     5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base dell'anzianità di servizio.

     6. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.]

 

Capo V

Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado

 

     Art. 17. Posti vacanti nella funzione giudicante [89]

     [1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.

     2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di trattamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

     3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.]

 

     Art. 18. Posti vacanti nella funzione requirente [90]

     [1. Ferma l'esigenza di assicurare numericamente il passaggio di funzioni di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado vengono individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.

     2. Assegnati annualmente i posti, secondo l'anzianità di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

     3. Per la parte residua i posti vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.]

 

     Art. 19. Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio

     1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni [91].

     2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico [92].

     2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso [93].

 

Capo VI

Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado

 

     Art. 20. Posti vacanti nella funzione giudicante [94]

     [1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

     2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

     a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

     b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

     c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

     d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.

     4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.

     5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.

     6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.]

 

     Art. 21. Posti vacanti nella funzione requirente [95]

     [1. I posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del Consiglio giudiziario.

     2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

     a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

     b) per il 70 per cento, ai magistrali requirenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

     c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

     d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.

     4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.

     5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6.

     6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.]

 

     Art. 22. Regime transitorio [96]

     [1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

     2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.

     3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.]

 

Capo VII

Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità

 

     Art. 23. Posti vacanti nella funzione giudicante [97]

     [1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

     2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

     a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

     b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

     c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

     d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.]

 

     Art. 24. Posti vacanti nella funzione requirente [98]

     [1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulla domanda o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

     2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

     a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

     b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni requirenti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

     c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno;

     d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno;

     3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.]

 

     Art. 25. Regime transitorio [99]

     [1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, di cui agli articoli 23 e 24, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimità e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di legittimità, di cui ai medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

     2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24 non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.

     3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.]

 

Capo VIII

Concorsi e commissioni

 

     Art. 26. Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami [100]

     [1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la professionalità del magistrato.

     2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener conto, in via prevalente, della attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessità delle fattispecie esaminate e delle questioni giuridiche trattate, da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonchè dall'eventuale autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche relative al lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell'ufficio cui il magistrato è stato assegnato, con esame comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali nonchè dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalità del magistrato è altresì desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonchè da titoli di studio oda ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.

     3. E' utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione.

     4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria.

     5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

     6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste.

     7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.

     8. I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di cui all'articolo 12, hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento, sono ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di maggiorazione temporale non può essere, comunque, inferiore a due nè superiore a quattro anni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.]

 

     Art. 27. Corsi di formazione [101]

     [1. La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità ha una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.]

 

     Art. 28. Commissioni di concorso [102]

     [1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 20 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

     2. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 21 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

     3. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 23 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

     4. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 24 è composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

     5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento.

     6. I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità, non sono immediatamente confermabili e non possono essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico.]

 

Capo IX

Incarichi semidirettivi e direttivi

 

     Art. 29. Individuazione dei posti vacanti negli incarichi semidirettivi e direttivi di merito [103]

     [1. I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, negli incarichi direttivi, giudicanti e requirenti, di primo grado e di primo grado elevato, nonchè degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati, quanto alle sedi, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura.]

 

     Art. 30. Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado [104]

     [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre anni.

     2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre anni.]

 

     Art. 31. Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado [105]

     [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni.

     2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei anni.]

 

     Art. 32. Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado [106]

     [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque anni.

     2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque anni.]

 

     Art. 33. Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato [107]

     [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da almeno otto anni.

     2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da almeno otto anni.]

 

     Art. 34. Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado [108]

     [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità da almeno cinque anni.

     2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità da almeno cinque anni.]

 

     Art. 34 bis. (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). [109]

     1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

     2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1.

 

     Art. 35. (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). [110]

     1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 15, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 16, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo [111].

     2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 non possono essere conferite funzioni direttive se non nell’ipotesi di conferma per un’ulteriore sola volta dell’incarico già svolto, di cui all’articolo 45.

 

     Art. 36. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126. [112]

     [1. Ai fini del conferimento delle funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 11 a 16, ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età [113].]

 

     Art. 37. Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito [114]

     [1. I magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, possono partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi e direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, 33.

     2. L'esercizio di funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisce, a parità di graduatoria, costituisce titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 33.]

 

     Art. 38. Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità [115]

     [1. Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità è individuato dal Consiglio superiore della magistratura.]

 

     Art. 39. Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità [116]

     [1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni.

     2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità i magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni.]

 

     Art. 40. Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità [117]

     [1. Sono legittimati a partecipare a concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi giudicanti di legittimità.

     2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento degli incarichi direttivi superiori requirenti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi direttivi requirenti di legittimità.

     3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, il magistrato che esercita l'incarico di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione è legittimato a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

     4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che esercitano incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell'incarico direttivo superiore apicale di legittimità.]

 

     Art. 41. Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità [118]

     [1. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

     2. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 40 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6.

     3. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di legittimità da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.]

 

     Art. 42. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126. [119]

     [1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.]

 

     Art. 43. Concorsi per gli incarichi direttivi [120]

     [1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonchè della sua capacità organizzativa.

     2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le modalità del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio espresso al termine del medesimo.

     3. Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, può ricorrere esclusivamente al giudice amministrativo contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi.

     4. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive.

     5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.

     6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.

     7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, del1'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.]

 

     Art. 44. Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi [121]

     [1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui all'articolo 47, in via prevalente, della laboriosità del magistrato e della sua capacità organizzativa. Ai fini della predetta valutazione di idoneità, possono essere altresì valutati, sebbene in via non prevalente, i titoli.

     2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo.

     3. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni semidirettive.

     4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.

     5. Ai fini dell'individuazione e della valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 5.

     6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla Sezione di tribunale o di Corte di appello la cui presidenza è messa a concorso.]

 

     Art. 45. (Temporaneità delle funzioni direttive). [122]

     1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni [123].

     2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

     3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.

 

     Art. 46. (Temporaneità delle funzioni semidirettive). [124]

     1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

     2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.

 

     Art. 46 bis. Forme e limiti della domanda [125]

     1. La domanda di partecipazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, va presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, secondo le modalità stabilite dal medesimo Consiglio, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Contestualmente alla domanda sono depositati i documenti indicati dal Consiglio superiore della magistratura.

     3. Ogni magistrato non può avere contemporaneamente pendenti più di due domande per il conferimento di un incarico direttivo e due per il conferimento di un incarico semidirettivo, anche se le domande di incarico semidirettivo sono relative al medesimo ufficio giudiziario.

     4. Il Consiglio superiore della magistratura non può valutare le domande successive che eccedono il limite di cui al comma 3, salva la facoltà dell'interessato di revocare, prima o contestualmente alla presentazione della nuova domanda, quelle precedentemente depositate.

 

     Art. 46 ter. Pubblicità e trasparenza [126]

     1. Il deposito della domanda e quello della eventuale revoca sono immediatamente resi pubblici dal Consiglio superiore della magistratura tramite inserimento nel sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza.

     2. Nel medesimo sito sono resi accessibili a tutti gli utenti i documenti del procedimento e, in particolare, la relazione del magistrato, il rapporto del capo dell'ufficio di appartenenza, il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo, il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio nazionale forense. Dalla documentazione pubblicata sono eliminati, mediante oscuramento, a cura del gestore del sito e su indicazione dell'interessato, i riferimenti a dati personali di cui dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura disciplina i criteri e i moduli di redazione degli atti di cui al comma 2, in modo tale che siano garantiti criteri uniformi e stabilendo che essi siano formati secondo principi di sinteticità e chiarezza, anche indicandone il numero massimo di pagine.

 

     Art. 46 quater. Ordine di trattazione e durata del procedimento [127]

     1. Le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, distinte in relazione alla copertura di posti direttivi e di posti semidirettivi, sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

     2. La trattazione in commissione non può avere una durata superiore a quattro mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

     3. La commissione può derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, se la decisione definitiva sulla procedura precedente è preclusa da motivi oggettivi. In questo caso possono essere trattate solo le procedure che seguono immediatamente nell'ordine temporale.

     4. La commissione può altresì derogare alla trattazione delle procedure secondo l'ordine temporale indicato nel comma 1, con provvedimento motivato, quando la definizione anticipata di una procedura più recente è imposta da una particolare situazione locale di grave disagio dell'ufficio interessato dalla procedura, costituito dalla scopertura dell'organico in misura superiore al 20 per cento oppure dalla contestuale scopertura dell'incarico direttivo e di almeno il 50 per cento degli incarichi semidirettivi dell'ufficio.

     5. Nel sito intranet del Consiglio superiore della magistratura è pubblicato l'ordine di trattazione, nonchè ogni eventuale provvedimento reso ai sensi dei commi 3 e 4.

     6. La commissione trasmette la proposta per la decisione dell'assemblea plenaria entro il termine massimo di sessanta giorni dalla conclusione della trattazione.

     7. Quando l'assemblea plenaria delibera di investire la commissione di un'ulteriore valutazione, la commissione procede alla trattazione in via assolutamente prioritaria e, in ogni caso, nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 46 quinquies. Audizioni [128]

     1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, la commissione procede all'audizione di tutti i candidati. Se il loro numero supera le cinque unità, l'audizione può essere limitata ad almeno tre di essi, individuati dalla stessa commissione in modo tale che ciascun componente possa indicare almeno un candidato.

 

     Art. 46 sexies. Fonti di conoscenza ai fini del conferimento degli incarichi direttivi [129]

     1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto, oltre a quanto contenuto nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, dei pareri eventualmente espressi dal consiglio dell'ordine degli avvocati istituito presso l'ufficio giudiziario di provenienza del candidato nonchè dai magistrati e dai dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio. Il Consiglio definisce le modalità per l'acquisizione dei pareri, garantendo che quelli dei magistrati e dei dirigenti amministrativi siano acquisiti in forma semplificata e riservata, escluso in ogni caso l'anonimato.

     2. I pareri del consiglio dell'ordine degli avvocati e dei magistrati dell'ufficio contengono esclusivamente la rappresentazione di fatti specifici relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione delle attitudini del candidato. Rimane riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della nomina.

     3. I pareri dei dirigenti amministrativi vertono esclusivamente su fatti specifici relativi all'organizzazione dell'ufficio e ai rapporti con il personale amministrativo.

 

     Art. 46 septies. Modalità di acquisizione dei pareri [130]

     1. Il capo dell'ufficio di provenienza del candidato, ricevuta dal Consiglio superiore della magistratura notizia della domanda di partecipazione al concorso, ne dà immediata comunicazione al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati, invitandoli a trasmettere al consiglio giudiziario i loro eventuali pareri entro dieci giorni dalla comunicazione.

     2. I pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato sono trasmessi al consiglio giudiziario entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

     3. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute nei pareri di cui all'articolo 46-sexies sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, ne dà immediata comunicazione al magistrato interessato, allegando i relativi pareri. Il magistrato, nei successivi dieci giorni, può formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario, ovvero chiedere di essere audito. Ove il Consiglio superiore della magistratura ritenga di prendere in considerazione informazioni in precedenza non ritenute rilevanti dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con l'interessato.

 

     Art. 46 octies. Valutazione e comparazione dei candidati [131]

     1. Il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, opera secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e prende specificamente in esame il merito, le attitudini e l'anzianità in forza dei criteri di seguito indicati e di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10, 11 e 12.

     2. La valutazione dei candidati viene operata con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, distinguendo tra:

     uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo grado;

     uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di secondo grado;

     uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di piccole e medie dimensioni;

     uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni;

     uffici direttivi giudicanti e requirenti specializzati;

     uffici direttivi giudicanti e requirenti di secondo grado;

     uffici direttivi, superiori e apicali, giudicanti di legittimità;

     uffici direttivi, superiori e apicali, requirenti di legittimità;

     uffici di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di procuratore aggiunto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

     3. Spetta al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione degli uffici di piccole, medie e grandi dimensioni.

     4. Il merito investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato nel corso dell'intera carriera con la ricostruzione completa del profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 2, quali risultano dai pareri per le valutazioni di professionalità. Il Consiglio superiore della magistratura valuta anche la capacità del magistrato che abbia già svolto incarichi direttivi o semidirettivi di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

     5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali, maturate sia partecipando ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sia nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa.

     6. Le attitudini devono essere positivamente accertate anche con riferimento alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali, alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge o ha svolto funzioni direttive o semidirettive. A tal proposito, il Consiglio superiore della magistratura rende disponibili il progetto organizzativo o tabellare, le eventuali successive variazioni e i prospetti statistici relativi ai flussi e alle pendenze degli affari.

     7. Ai fini della comparazione dei candidati, il Consiglio superiore della magistratura determina, in relazione alle tipologie di incarichi di cui al comma 2, il rilievo da attribuire ai seguenti elementi:

     a) il profilo del merito dei candidati, ricostruito sulla scorta di quanto previsto dal comma 4;

     b) la capacità di efficiente organizzazione del lavoro, tenuto conto anche dell'attività svolta nell'esercizio di un precedente incarico direttivo o semidirettivo, dei risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, degli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso i quali il candidato svolge o ha svolto funzioni;

     c) le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti;

     d) la capacità di dare attuazione a quanto indicato nel progetto tabellare o organizzativo dell'ufficio, di programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali, di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nel rispetto della loro autonomia favorendone la partecipazione ai processi decisionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio;

     e) la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici;

     f) la documentazione relativa a precedenti conferme negli incarichi, nonchè le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura su precedenti provvedimenti tabellari e organizzativi adottati dai candidati, con particolare riferimento al caso di reiterata mancata approvazione per violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate;

     g) le specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione;

     h) la varietà di esperienze maturate nell'esercizio dell'attività giudiziaria;

     i) la conoscenza delle norme ordinamentali;

     l) l'aggiornamento professionale e le competenze acquisite nello svolgimento di attività formative;

     m) le capacità relazionali nei rapporti interni all'ufficio e all'esterno con gli interlocutori istituzionali;

     n) la documentazione trasmessa dalla Scuola Superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 26-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2006;

     8. Il Consiglio superiore della magistratura, ai fini della comparazione dei profili dei candidati per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, valuta specificamente gli esiti delle audizioni, il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati nonchè i pareri espressi dai magistrati e dai dirigenti amministrativi.

 

     Art. 46 nonies. Valutazione dei periodi di aspettativa e fuori ruolo [132]

     1. Nella valutazione delle attitudini organizzative non si tiene conto delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il periodo di aspettativa. Si tiene conto delle esperienze maturate durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, soltanto se, congiuntamente:

     a) sono state acquisite nello svolgimento di incarichi ricoperti positivamente presso il Ministero della giustizia, la Scuola superiore della magistratura, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o Corti e organismi giudiziari e giurisdizionali, comunque denominati, previsti da accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

     b) sono ritenute idonee, in base a criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura, a fondare l'acquisizione di competenze organizzative, ordinamentali, gestionali, direttive, di razionalizzazione delle risorse e programmazione dei risultati coerenti con le specificità dell'attività giudiziaria.

     2. Ai fini delle verifiche e delle valutazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), l'interessato trasmette al Consiglio superiore della magistratura la propria relazione, la relazione dell'autorità presso cui è stato svolto l'incarico e ogni altra documentazione attinente alla professionalità che dimostri l'attività in concreto espletata.

     3. Sono in ogni caso escluse dalla valutazione le esperienze acquisite nello svolgimento degli incarichi indicati nell'articolo 17, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71.

 

     Art. 46 decies. Valutazione ai fini della conferma [133]

     1. Ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46, il Consiglio superiore della magistratura tiene conto anche degli eventuali pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, delle segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale.

     2. I pareri e le osservazioni devono contenere l'esclusiva rappresentazione di fatti specifici, relativi a situazioni oggettive funzionali alla valutazione dell'attività direttiva o semidirettiva svolta dal magistrato, rimanendo riservato al Consiglio superiore della magistratura il giudizio sulla rilevanza degli stessi ai fini della conferma. Si applica l'articolo 46-septies, comma 3.

     3. Ai fini della conferma il Consiglio superiore della magistratura valuta, oltre alla relazione del magistrato sull'attività svolta, il parere del consiglio giudiziario e l'ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo di cui all'articolo 10-bis, anche i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, i rapporti, raccolti a campione, da lui redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio, gli esiti delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il magistrato svolge le funzioni, il programma delle attività annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonchè le risultanze del bilancio sociale eventualmente predisposto. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i criteri per la raccolta a campione dei rapporti da parte del consiglio giudiziario.

     4. Ai fini di cui al comma 3, il Consiglio superiore della magistratura valuta la capacità del magistrato di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo.

     5. Ai fini della conferma nelle funzioni semidirettive, il rapporto del capo dell'ufficio valuta l'apporto del magistrato all'adozione dei provvedimenti organizzativi e la sua capacità di darvi attuazione.

     6. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta deve concludersi entro un anno dalla scadenza del quadriennio.

 

     Art. 46 undecies. Mancata richiesta di conferma [134]

     1. Il procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo è previsto anche nel caso in cui il magistrato non chieda la conferma di cui agli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1. L'esito della valutazione è in ogni caso considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

 

     Art. 46 duodecies. Cause ostative alla conferma [135]

     1. La reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive può costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45.

     2. Tale rilevanza può essere attribuita ai provvedimenti di non approvazione che evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte adottate.

 

     Art. 46 terdecies. Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi [136]

     1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non può in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.

 

     Art. 47. Commissioni di concorso [137]

     [1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti è composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado, nonchè da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

     2. La commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti è composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni requirenti di secondo grado, nonchè da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

     3. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 28.]

 

     Art. 48. Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia [138]

     [1. Le disposizioni degli articoli 43, commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, e 47, comma 2, si applicano anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia.

     2. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 45, comma 1, il magistrato che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.]

 

     Art. 49. Regime transitorio [139]

     [1. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado.

     2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i magistrati di cui all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di legittimità.

     3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbiano già compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e 40 può avvenire anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità, ovvero delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, rispettivamente previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda fino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.]

 

Capo X

Magistrati fuori ruolo

 

     Art. 50. Ricollocamento in ruolo

     1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonchè in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.

     2. [Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto] [140].

     3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.

     4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

     5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:

     a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo;

     b) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

     c) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3.

     6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonchè, in via transitoria, dal comma 5, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non è consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

 

Capo XI

Progressione economica dei magistrati

 

     Art. 51. (Trattamento economico). [141]

     1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11-ter, commi 3, 4, 5, 6 e 7 [142].

 

Capo XII

Disposizioni finali e ambito di applicazione

 

     Art. 52. Ambito di applicazione [143]

     1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile.

     1-bis. Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che il presente decreto attribuisce al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense [144].

 

     Art. 53. Copertura finanziaria [145]

     [1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere dall'anno 2006, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

     2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150.]

 

     Art. 54. Abrogazioni

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

     a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150,151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

     b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;

     c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.

 

     Art. 55. Disposizione transitoria [146]

     [1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un biennio, decorrente dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento ad altro ufficio, anche nei confronti dei magistrati di cui al presente articolo si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19.]

 

     Art. 56. Decorrenza di efficacia [147]

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[4] Comma inserito dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[5] Comma così modificato dall'art. 33 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 8. Per il testo previgente, vedi infra.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 8. Per il testo previgente, vedi infra.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 8. Per il testo previgente, vedi infra.

[9] Comma inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 8. Per il testo previgente, vedi infra.

[11] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111. Testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[12] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[13] Comma inserito dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[14] Comma così modificato dall'art. 33 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[15] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre 2010, n. 296, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 33 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[18] Lettera abrogata dall'art. 33 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[19] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111. La lett. l) è stata abrogata dall'art. 33 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

[20] Alinea così modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[21] Lettera inserita dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[22] Lettera inserita dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così modificata dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[24] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così modificato dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[25] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 603, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 26 bis del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147.

[29] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così modificato dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[30] Comma inserito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111, già modificato dall'art. 33 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[31] Comma inserito dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[32] Comma inserito dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[33] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così modificato dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[34] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così modificato dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[35] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così modificato dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[37] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[38] Comma inserito dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[39] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[40] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[41] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[42] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[43] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[44] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[45] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[47] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[48] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[49] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[50] Comma aggiunto dall'art. 15 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

[51] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[52] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[53] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

[54] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[55] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

[56] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[57] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[58] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[59] Articolo inserito dall'art. 3 bis del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 e abrogato dall'art. 2 della L. 31 ottobre 2011, n. 187.

[60] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[61] Comma così sostituito dall'art. 32 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Il testo previgente reca: "3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni"

[62] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[63] Comma inserito dall'art. 20 del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

[64] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Il testo previgente reca: "10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

[65] Comma così modificato dall'art. 32 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[66] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[67] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[68] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[69] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[70] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[71] Comma già modificato dall'art. 20 del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[72] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[73] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[74] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[75] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[76] Comma abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[77] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[78] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[79] Comma così modificato dall'art. 3 bis del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[80] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[81] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[82] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 31 ottobre 2011, n. 187 e abrogato dall'art. 2 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

[83] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[84] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[85] Comma abrogato dall'art. 16 ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[86] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[87] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[88] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[89] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[90] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[91] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[92] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[93] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[94] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[95] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[96] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[97] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[98] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[99] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[100] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[101] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[102] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[103] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[104] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[105] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[106] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[107] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[108] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[109] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[110] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[111] Comma sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 e così modificato dall'art. 12 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[112] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[113] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[114] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[115] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[116] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[117] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[118] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[119] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[120] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[121] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[122] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[123] Comma così modificato dall'art. 3 quinquies del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[124] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[125] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[126] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[127] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[128] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[129] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[130] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[131] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[132] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[133] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[134] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[135] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[136] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[137] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[138] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[139] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[140] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 45.

[141] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[142] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[143] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[144] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[145] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[146] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[147] L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino al 31 luglio 2007 dall'art. 1 della L. 24 ottobre 2006, n. 269.