§ 71.3.214 - D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.
Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:30/01/2006
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Scuola superiore della magistratura
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Statuto
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Composizione e funzioni
Art. 6.  Nomina
Art. 7.  Funzionamento
Art. 8.  Indipendenza dei componenti
Art. 9.  Incompatibilità
Art. 10.  Trattamento economico
Art. 11.  Funzioni
Art. 12.  Funzioni
Art. 13.  Nomina
Art. 14.  Funzionamento
Art. 15.  Indipendenza dal comitato direttivo
Art. 16.  Incompatibilità
Art. 17.  Trattamento economico
Art. 17 bis.  (Segretario generale).
Art. 17 ter.  (Funzioni, durata e trattamento economico
Art. 17 quater.  (Vice segretario generale)
Art. 17 quinquies.  (Funzioni, durata e trattamento economico)
Art. 17 sexies.  Oggetto
Art. 17 septies.  Programma e modalità
Art. 17 octies.  Costi
Art. 18.  Durata
Art. 19.  Articolazione
Art. 20.  Contenuto e modalità di svolgimento
Art. 21.  Contenuto e modalità di svolgimento
Art. 22.  Procedimento
Art. 23.  Tipologia dei corsi
Art. 24.  Oggetto
Art. 25.  (Obbligo di frequenza).
Art. 26.  Valutazione finale
Art. 26 bis.  (Oggetto).
Art. 27.  Oggetto
Art. 28.  Frequenza e durata
Art. 29.  Periodicità
Art. 30.  Valutazione della Scuola
Art. 31.  Valutazione del Consiglio superiore della magistratura
Art. 32.  Periodicità
Art. 33.  Corso di formazione presso la Scuola
Art. 34.  Valutazione del Consiglio superiore della magistratura
Art. 35.  Progressione economica
Art. 36.  Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità.
Art. 37.  Copertura finanziaria
Art. 38.  Abrogazioni
Art. 39.  Efficacia


§ 71.3.214 - D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26.

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(G.U. 3 febbraio 2006, n. 28 - S.O. n. 26)

 

TITOLO I

Istituzione della scuola superiore della magistratura

 

Capo I

Finalità e funzioni

 

Art. 1. Scuola superiore della magistratura [1]

     1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».

     2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.

     3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.

     4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.

     5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.

     6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.

     7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonchè le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnate alla Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo [2].

 

     Art. 2. Finalità [3]

     1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione

dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado [4];

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all’attività di formazione che si svolge nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all’attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m) all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari;

o-bis) all'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario [5].

     2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     3. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

 

Capo II

Istituzione della scuola superiore della magistratura

 

     Art. 3. Statuto

     1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti [6].

     2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.

 

     Art. 4. Organi [7]

     1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale.

 

Sezione II

IL COMITATO DIRETTIVO

 

     Art. 5. Composizione e funzioni [8]

     1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

     2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale e il vice segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo [9].

 

     Art. 6. Nomina

     1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati [10].

     2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura [11].

     2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 [12].

     3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario [13].

     4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

 

     Art. 7. Funzionamento

     1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese [14].

     2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

 

     Art. 8. Indipendenza dei componenti

     1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

 

     Art. 9. Incompatibilità

     1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato direttivo è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o attività di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.

 

     Art. 10. Trattamento economico [15]

     1. Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.

     2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.

 

Sezione III

IL PRESIDENTE

 

     Art. 11. Funzioni [16]

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

     2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.

 

Sezione IV

I RESPONSABILI DI SETTORE [17]

 

     Art. 12. Funzioni [18]

     1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;

g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonchè tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno [19].

 

     Art. 13. Nomina [20]

     [1. I componenti dei comitati di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonchè tra gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.

     2. I componenti dei comitati sono nominati per un periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario.

     3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.]

 

     Art. 14. Funzionamento [21]

     [1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.

     2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all'attività del medesimo, nonchè alle discussioni e relative deliberazioni.

     3. L'astensione è obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato direttivo svolga attività professionale o di lavoro autonomo in procedimenti trattati da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola superiore della magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all'articolo 30 e la discussione o la deliberazione riguardi tali magistrati.]

 

     Art. 15. Indipendenza dal comitato direttivo [22]

     [1. I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.]

 

     Art. 16. Incompatibilità [23]

     [1. Salva l'attività di studio e di ricerca, l'ufficio di componente del comitato di gestione è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o di componente di organi di controllo di enti pubblici e privati.]

 

     Art. 17. Trattamento economico [24]

     [1. Ai componenti dei comitati di gestione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita, fino ad un massimo di Euro 300 per seduta, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     2. Ai componenti dei comitati di gestione che si recano fuori della sede di cui all'articolo 12, comma 2, è riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese di trasferta.]

 

Sezione IV-bis. [25]

IL SEGRETARIO GENERALE

 

     Art. 17 bis. (Segretario generale). [26]

     1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull’attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

 

     Art. 17 ter. (Funzioni, durata e trattamento economico [27]). [28]

     1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

     2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L’attribuzione dell’incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’amministrazione di provenienza.

     3. L’incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso [29].

     3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del limite fissato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 [30].

 

Sezione IV-ter [31]

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 

     Art. 17 quater. (Vice segretario generale) [32]

     1. Il vice segretario generale della Scuola:

     a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;

     b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;

     c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

 

     Art. 17 quinquies. (Funzioni, durata e trattamento economico) [33]

     1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al vice segretario generale si applica l'art. 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.

     2. Il vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

     3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

     4. Al vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui.

 

TITOLO I-bis [34]

Disposizioni in tema di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario

 

     Art. 17 sexies. Oggetto [35]

     1. La Scuola organizza corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, o presso le strutture organizzative disciplinate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151.

     2. La Scuola, nell'esercizio della propria autonomia, tenuto conto delle proprie risorse, stabilisce, per ogni corso, il numero massimo di partecipanti ammessi e i criteri di preferenza per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili.

 

     Art. 17 septies. Programma e modalità [36]

     1. I corsi vertono sulle materie oggetto della prova scritta del concorso per magistrato ordinario e possono essere organizzati in tutto o in parte in sede decentrata.

     2. I corsi consistono in sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola.

     3. I corsi sono organizzati secondo le modalità previste nello statuto della Scuola.

 

     Art. 17 octies. Costi [37]

     1. I costi di organizzazione gravano sui partecipanti in una misura che tiene conto delle condizioni reddituali loro e dei loro nuclei familiari, secondo le determinazioni del Comitato direttivo.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUI MAGISTRATI ORDINARI IN TIROCINIO [38]

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 18. Durata [39]

     1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

 

     Art. 19. Articolazione [40]

     [1. Il tirocinio si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo.]

 

Capo II

Sessione presso la Scuola

 

     Art. 20. Contenuto e modalità di svolgimento [41]

     1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

     2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

     3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

     4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.

 

Capo III

Sessione presso gli uffici giudiziari

 

     Art. 21. Contenuto e modalità di svolgimento [42]

     1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

     2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza del magistrato ordinario in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.

     3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.

     4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.

 

Capo IV

Valutazione finale

 

     Art. 22. Procedimento

     1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all’esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola [43].

     2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti [44].

     3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo [45].

     4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio [46].

     5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio [47].

 

TITOLO III

Disposizioni in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 23. Tipologia dei corsi [48]

     1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati.

 

Capo II

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale

 

          Art. 24. Oggetto

     1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell’albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L’albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso [49].

     2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo [50].

     2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la realizzazione dell’attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi [51].

 

     Art. 25. (Obbligo di frequenza). [52]

     1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all’articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell’interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

     2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

     3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

     4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale.

 

     Art. 26. Valutazione finale [53]

     [1. Al termine del corso di aggiornamento professionale, il comitato di gestione, in base ai pareri espressi dai docenti ai risultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali allo svolgimento delle funzioni giudiziarie.

     2. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative al magistrato medesimo.]

 

Capo II-bis [54]

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO [55]

 

     Art. 26 bis. (Oggetto). [56]

     1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonchè all'acquisizione delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi [57].

     1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite [58].

     2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonchè di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso [59].

     3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo [60].

     4. I dati di cui al comma 3 conservano validità per cinque anni [61].

     5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni [62].

     5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva [63].

 

Capo III

Corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il

passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per

l'accesso a funzioni direttive.

 

     Art. 27. Oggetto [64]

     [1. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono in sessioni di studio tenute da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari in materie giuridiche, da magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, nonchè delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo, e da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni di servizio nominati dal comitato di gestione nell'ambito del piano di cui all'articolo 23.

     2. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, nonchè per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, debbono prevedere una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica prevede lo studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all'esercizio delle funzioni richieste dal magistrato.

     3. I corsi di formazione per l'accesso a funzioni direttive hanno ad oggetto lo studio delle problematiche teoriche e pratiche relative all'esercizio delle funzioni del dirigente, con riferimento sia a quelle di natura giudiziaria che a quelle di amministrazione della giurisdizione.]

 

     Art. 28. Frequenza e durata [65]

     [1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.

     2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

     3. Il differimento della partecipazione ai corsi può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio.

     4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al primo corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.

     5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.

     6. Al termine dei corsi ogni docente esprime un parere su ciascuno dei partecipanti che tenga conto del livello di professionalità manifestato dal magistrato.]

 

Capo IV

Valutazioni periodiche dei magistrati

 

Sezione I

PRIMA VALUTAZIONE

 

     Art. 29. Periodicità [66]

     [1. I magistrati che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o viceversa, hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione professionale relativo alle funzioni da essi svolte, che si tiene secondo le modalità previste dall'articolo 24.]

 

     Art. 30. Valutazione della Scuola [67]

     [1. Al termine di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei pareri espressi dai docenti ai sensi dell'articolo 28, comma 6, dei risultati delle prove sostenute dai partecipanti e della diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti le funzioni svolte. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle proprie determinazioni relative al magistrato medesimo.]

 

     Art. 31. Valutazione del Consiglio superiore della magistratura [68]

     [1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso, esprime un giudizio di idoneità del magistrato all'esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.

     2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi:

     a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso all'esito del corso di aggiornamento professionale e di formazione svolto dal magistrato;

     b) la laboriosità e produttività;

     c) la capacità tecnica;

     d) l'attività giudiziaria e scientifica;

     e) l'equilibrio;

     f) la disponibilità alle esigenze del servizio;

     g) il comportamento nei confronti dei soggetti processuali;

     h) il rispetto della deontologia.

     3. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto per non più di due volte, con le stesse modalità previste per il primo.

     4. Tra un giudizio e l'altro deve intercorrere un periodo di tempo di due anni.

     5. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, il magistrato è dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.]

 

Sezione II

VALUTAZIONI SUCCESSIVE

 

     Art. 32. Periodicità [69]

     [1. I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità sono sottoposti, da parte del Consiglio superiore della magistratura, a valutazioni di professionalità al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura.]

 

     Art. 33. Corso di formazione presso la Scuola [70]

     [1. Ciascuna delle valutazioni di cui all'articolo 32 è preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 30.

     2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 non è suscettibile di differimento.]

 

     Art. 34. Valutazione del Consiglio superiore della magistratura [71]

     [1. Il Consiglio superiore della magistratura, all'esito del corso presso la Scuola, esprime sul magistrato il giudizio valutativo di cui all'articolo 32.

     2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 5.]

 

     Art. 35. Progressione economica [72]

     [1. Il passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale può essere disposto solo se il magistrato è stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura.]

 

     Art. 36. Magistrati che non hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità. [73]

     [1. All'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità, la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei magistrati che non hanno ottenuto i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere sottoposti alle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 32.]

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 37. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 1, comma 4, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

     2. All'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del Ministero della giustizia, i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [74].

 

     Art. 38. Abrogazioni

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

     a) l'articolo 128, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

     b) l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

     c) l'articolo 129-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

     d) l'articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

     e) l'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

     f) la legge 30 maggio 1965, n. 579;

     g) l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonchè le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

 

     Art. 39. Efficacia

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo sostituito dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 51 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[4] Lettera inserita dall'art. 3 quater del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 e così modificata dall'art. 10 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[5] Lettera inserita dall'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[8] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[9] Comma così modificato dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[11] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così modificato dall'art. 56 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[12] Comma inserito dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[17] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[20] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[21] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[22] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[23] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[24] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[25] La Sezione IV bis, artt. 17 bis e 17 ter, è stata aggiunta dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[26] La Sezione IV bis, artt. 17 bis e 17 ter, è stata aggiunta dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[27] Rubrica così sostituita dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[28] La Sezione IV bis, artt. 17 bis e 17 ter, è stata aggiunta dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[29] Comma così modificato dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[30] Comma aggiunto dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[31] La Sezione IV ter, artt. 17 quater - 17 quinquies, è stata aggiunta dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[32] La Sezione IV ter, artt. 17 quater - 17 quinquies, è stata aggiunta dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[33] La Sezione IV ter, artt. 17 quater - 17 quinquies, è stata aggiunta dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[34] Il Titolo I-bis, artt. 17 sexies - 17 octies, è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[35] Il Titolo I-bis, artt. 17 sexies - 17 octies, è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[36] Il Titolo I-bis, artt. 17 sexies - 17 octies, è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[37] Il Titolo I-bis, artt. 17 sexies - 17 octies, è stato inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[38] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[40] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[42] Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[43] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[44] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[45] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[46] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[47] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[49] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[50] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[51] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[53] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[54] Il Capo II bis, art. 26 bis, è stato inserito dall'art. 3 quater del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24. La rubrica è stata così modificata dall'art. 4 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[55] Per una modifica alla presente rubrica, vedi l'art. 4 del D.L. 29 novembre 2024, n. 178, in attesa di conversione.

[56] Il Capo II bis, art. 26 bis, è stato inserito dall'art. 3 quater del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24. Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 4 del D.L. 29 novembre 2024, n. 178, in attesa di conversione.

[57] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[58] Comma inserito dall'art. 10 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[59] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[60] Comma già modificato dall'art. 10 della L. 17 giugno 2022, n. 71 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[61] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[62] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137. Per una modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[63] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[64] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[65] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[66] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[67] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[68] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[69] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[70] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[71] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[72] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[73] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[74] Comma così modificato dall'art. 17 bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.