§ 71.2.7 - R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
Ordinamento giudiziario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:30/01/1941
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Dei giudici
Art. 2.  Del pubblico ministero
Art. 3.  Cancellerie e segreterie giudiziarie - Ufficiali ed uscieri giudiziari
Art. 4.  Ordine giudiziario
Art. 5.  Organici - sedi giudiziarie
Art. 6.  Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati
Art. 7.  Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero
Art. 7 bis.  Tabelle degli uffici giudicanti
Art. 7 ter.  Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti
Art. 8.  Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie
Art. 9.  Giuramento
Art. 10.  Termine per l'assunzione delle funzioni
Art. 10 bis.  (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi).
Art. 11.  (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni).
Art. 12.  Obbligo della residenza - Sanzioni
Art. 13.  Esenzione da uffici e servizi pubblici
Art. 14.  Potestà di polizia dei giudici
Art. 15.  Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata
Art. 16.  Incompatibilità di funzioni
Art. 17.  Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica
Art. 18.  (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense).
Art. 19.  (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede).
Artt. 20. – 29.  [45]
Artt. 30. – 41.  [47]
Art. 42.  Sede del tribunale
Art. 42 bis.  (Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario).
Art. 42 ter.  (Nomina dei giudici onorari di tribunale)
Art. 42 quater.  (Incompatibilità)
Art. 42 quinquies.  (Durata dell'ufficio)
Art. 42 sexies.  (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio)
Art. 42 septies.  (Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale)
Art. 43.  Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario)
Art. 43 bis.  (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario).
Art. 44.  Ufficio d'istruzione penale
Art. 45.  Giudice di sorveglianza
Art. 46.  Costituzione delle sezioni
Art. 47.  Attribuzioni del presidente del tribunale
Art. 47 bis.  (Direzione delle sezioni)
Art. 47 ter.  (Istituzione dei posti di presidente di sezione)
Art. 47 quater.  (Attribuzioni del presidente di sezione).
Art. 47 quinquies.  (Presidenza dei collegi)
Art. 48.  (Composizione dell'organo giudicante)
Art. 48 bis.  (Sezioni distaccate del tribunale ordinario)
Art. 48 ter.  (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate)
Art. 48 quater.  (Affari trattati nelle sezioni distaccate).
Art. 48 quinquies.  (Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate)
Art. 48 sexies.  (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate).
Art. 49.  (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).
Art. 50.  (Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).
Art. 50.1  (Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).
Art. 50.2  (Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).
Art. 50.3  (Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali).
Art. 50.4  (Composizione dell'organo giudicante).
Art. 50.5  (Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).
Art. 50 bis.  Giudice per le indagini preliminari
Art. 51.  Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 52.  Sede della corte di appello
Art. 53.  Funzioni ed attribuzioni della corte di appello
Art. 54.  Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
Art. 55.  Magistrati della corte di appello
Art. 56.  Costituzione del collegio giudicante
Art. 57.  Sezione istruttoria
Art. 58.  Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 59.  Sezioni distaccate di corte d'appello
Art. 60.  Sedi di corte di assise
Art. 61.  Costituzione della corte di assise
Art. 62.  Grado onorario degli assessori
Art. 63.  Costituzione della magistratura del lavoro
Art. 64.  Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche
Art. 65.  Attribuzioni della corte suprema di cassazione
Art. 66.  Composizione della corte suprema di cassazione
Art. 67.  Costituzione del collegio giudicante
Art. 67 bis.  (Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile).
Art. 68.  Ufficio del massimario e del ruolo
Art. 69.  Funzioni del pubblico ministero
Art. 70.  Costituzione del pubblico ministero
Art. 70 bis.  Direzione distrettuale antimafia
Art. 70 ter.  (Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).
Art. 71.  (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario)
Art. 71 bis.  (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata)
Art. 72.  Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura
Art. 73.  Attribuzioni generali del pubblico ministero
Art. 74.  Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale
Art. 75.  Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa
Art. 76.  (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).
Art. 76 bis.  Procuratore nazionale antimafia
Art. 76 ter.  Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo
Art. 77.  Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze
Art. 78.  Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione
Art. 79.  Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze
Art. 80.  Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali
Art. 81.  Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare
Art. 82.  Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali
Art. 83.  Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero
Art. 84.  Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena
Art. 85.  Inizio dell'anno giudiziario
Art. 86.  (Relazioni sull'amministrazione della giustizia).
Art. 87.  Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla maestà del Re Imperatore
Art. 88.  Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno giudiziario
Art. 89.  Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario
Art. 90.  Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario
Art. 91.  Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
Art. 92.  Affari civili nel periodo feriale dei magistrati
Art. 93.  Oggetto delle assemblee generali
Art. 94.  Convocazione delle assemblee generali
Art. 95.  Costituzione delle assemblee generali
Art. 96.  Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
Art. 97.  Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali
Art. 98.  Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni
Art. 99.  Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore
Art. 100.  Supplenza del cancelliere
Art. 101.  Supplenza del pretore titolare
Art. 102.  Supplenza del pretore in caso di urgenza
Art. 103.  Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura
Art. 104.  Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale o della sezione
Art. 105.  Supplenza nelle sezioni del tribunale
Art. 106.  Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza
Art. 107.  Supplenza del presidente della corte di assise
Art. 108.  Supplenza dei magistrati della corte di appello
Art. 109.  Supplenza di magistrati del pubblico ministero
Art. 110.  Applicazione dei magistrati
Art. 110 bis.  Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Art. 110 ter.  (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione).
Art. 111.  Applicazioni di giudici o di pretori
Art. 112.  Applicazioni di consiglieri di corte di appello
Art. 113.  Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica
Art. 114.  Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica
Art. 115.  Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.
Art. 116.  (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione)
Art. 117.  (Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione)
Art. 118.  Gradi nella magistratura
Art. 119.  Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello
Art. 120.  Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione
Art. 121.  Ammissione a funzioni giudiziarie
Art. 122.  Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti
Art. 123.  (Concorso per uditore giudiziario)
Art. 123 bis.  Prova preliminare
Art. 123 ter.  (Prove concorsuali)
Art. 123 quater.  Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare
Art. 123 quinquies.  Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare
Art. 124.  Requisisti per l'ammissione al concorso
Art. 125.  Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta
Art. 125 bis.  Presentazione della domanda
Art. 125 ter.  Commissione esaminatrice
Art. 125 quater.  Lavori della commissione
Art. 125 quinquies.  (Correttori esterni)
Art. 126.  Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura
Art. 126 bis.  Esclusione dai concorsi
Art. 126 ter.  (Concorso per magistrato di tribunale)
Art. 127.  Nomina ad uditore giudiziario
Art. 128.  Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico
Art. 129.  Tirocinio giudiziario
Art. 129 bis.  (Tirocinio)
Art. 129 ter.  (Trattamento previdenziale e assistenziale)
Art. 130.  Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi
Art. 131.  Promozioni nella magistratura
Art. 132.  Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione
Art. 133.  Esame pratico per aggiunto giudiziario
Art. 134.  Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario
Art. 135.  Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari
Art. 136.  Dispensa dal servizio degli uditori non idonei
Art. 137.  Funzioni degli aggiunti giudiziari
Art. 138.  Destinazione degli aggiunti giudiziari
Art. 139.  Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore
Art. 140.  Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori
Art. 141.  Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori
Art. 142.  Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale
Art. 143.  Concorso nel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale
Art. 144.  Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale
Art. 145.  Sistema delle promozioni
Art. 146.  Ordine delle promozioni
Art. 147.  Attribuzione dei posti in eccedenza
Art. 148.  Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio
Art. 149.  Concorso per esame e per titoli
Art. 150.  Modalità del concorso
Art. 151.  Composizione della commissione giudicatrice
Art. 152.  Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione
Art. 153.  Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione
Art. 154.  Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli
Art. 155.  Motivi di esclusione dal concorso
Art. 156.  Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari
Art. 157.  Commissione giudicatrice del concorso per titoli
Art. 158.  Produzione dei titoli
Art. 159.  Criteri di valutazione dei titoli
Art. 160.  Classificazione dei concorrenti
Art. 161.  Ordine delle promozioni per concorso
Art. 162.  Promozioni per scrutinio a turno di anzianità
Art. 163.  Richiesta di scrutinio - Presentazione dei lavori
Art. 164.  Numero dei lavori
Art. 165.  Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Art. 166.  Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli
Art. 167.  Classificazione dei promovibili - Revisione dello scrutinio
Art. 168.  Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni
Art. 169.  Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione
Art. 170.  Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio
Art. 171.  Rinnovazione dello scrutinio in caso di impromovibilità
Art. 172.  Ordine delle promozioni per scrutinio
Art. 173.  Inversione del turno di promozione
Art. 174.  Casi di ritardata promozione
Art. 175.  Scrutinio dei pretori
Art. 176.  Sistema delle promozioni
Art. 177.  Ordine delle promozioni
Art. 178.  Attribuzione dei posti in eccedenza
Art. 179.  Concorso per titoli - Requisiti per l'ammissione
Art. 180.  Ammissione dei concorrenti
Art. 181.  Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore
Art. 182.  Commissione giudicatrice del concorso per titoli
Art. 183.  Svolgimento del concorso - Esperimento orale e classificazione dei concorrenti
Art. 184.  Scrutinio a turno di anzianità
Art. 185.  Norme applicabili allo scrutinio
Art. 186.  Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio
Art. 187.  Formazione dell'elenco dei promovibili
Art. 188.  Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati
Art. 189. 
Art. 190.  Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa
Art. 191.  Anzianità in caso di cambio di funzioni
Art. 192.  Assegnazione delle sedi per tramutamento
Art. 193.  Assegnazione delle sedi per promozione
Art. 194.  Tramutamenti successivi
Art. 195.  (Disposizioni speciali).
Art. 196.  Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia
Art. 197.  Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero
Art. 198.  Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero
Art. 199.  Servizio dei magistrati addetti al Ministero
Art. 200.  Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari
Art. 201.  Computo dell'anzianità
Art. 202.  Sospensione ed interruzione del servizio
Art. 203.  Aspettative
Art. 204.  Stipendi ed assegni fissi
Art. 205.  Indennità di rappresentanza
Art. 206.  Indennità per i magistrati di corte d'assise
Art. 207.  Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali
Art. 208.  Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l'ufficio
Art. 209.  Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario
Art. 209 bis.  (Determinazione della sede ordinaria di servizio)
Art. 210.  Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
Art. 211.  Divieto di riammissione in magistratura
Art. 212.  Consiglio giudiziario presso la corte d'appello
Art. 213.  Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero di grazia e giustizia
Art. 214.  Segreteria del consiglio superiore della magistratura
Art. 215.  Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura
Art. 216.  Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura
Art. 217.  Prerogative dei magistrati giudicanti
Art. 218.  Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici
Art. 219.  Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per motivi di incompatibilità
Art. 220.  Guarentigie del magistrato in caso di tramutamento di ufficio
Art. 221.  Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a consigliere di corte di cassazione od equiparato
Art. 222.  Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio
Art. 223.  Destinazione in applicazione di magistrati inamovibili
Art. 224.  Dispensa dal servizio e collocamento d'ufficio in aspettativa
Art. 225.  Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello a disposizione
Art. 226.  Effetti del collocamento a disposizione
Art. 227.  Collocamento a riposo per limiti di età
Art. 228.  Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro
Art. 229.  Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali
Art. 230.  Poteri di sorveglianza del presidente in udienza
Art. 231.  Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero
Art. 232.  Responsabilità disciplinare dei magistrati
Art. 233.  Varie specie di sanzioni
Art. 234.  Ammonimento
Art. 235.  Altre sanzioni disciplinari
Art. 236.  Corte disciplinare per la magistratura
Art. 237.  Pubblico ministero presso la corte disciplinare
Art. 238.  Costituzione del collegio giudicante
Art. 239.  Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale
Art. 240.  Effetti disciplinari dei giudicati penali
Art. 241.  Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale
Art. 242.  Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare
Art. 243.  Procedimento disciplinare: atti preliminari
Art. 244.  Istruttoria disciplinare
Art. 245.  Istruzione nel procedimento disciplinare
Art. 246.  Chiusura dell'istruzione - Deliberazioni in camera di consiglio
Art. 247.  Fissazione della discussione orale
Art. 248.  Discussione nel giudizio disciplinare
Art. 249.  Criteri di valutazione degli addebiti disciplinari
Art. 250.  Deliberazione
Art. 251.  Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti
Art. 252.  Gravame avverso i provvedimenti disciplinari
Art. 253.  Revisione del procedimento disciplinare
Art. 254.  Dispensa dal servizio degli uditori giudiziari
Art. 255.  Disposizioni speciali di inquadramento
Art. 256.  Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo
Art. 257.  Ammissione - Effetti del concorso
Art. 258.  Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale
Art. 259.  Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile
Art. 260.  Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421
Art. 261.  Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti
Art. 262.  Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale
Art. 263.  Promozioni da conferire entro l'anno 1941, per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati
Art. 264.  Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati
Art. 265.  Promozioni da conferire durate l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati
Art. 266.  Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore
Art. 267.  Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore
Art. 268.  Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore
Art. 269.  Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori
Art. 270.  Applicazioni di pretori a tribunali e procure della Repubblica
Art. 271.  Magistrati non addetti ad uffici giudiziari
Art. 272.  Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello
Art. 273.  Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato
Art. 274.  Ammissione di vice-pretori onorari all'esame pratico per aggiunto giudiziario
Art. 275.  Procedimenti disciplinari pendenti
Art. 276.  Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali
Art. 277.  Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari


§ 71.2.7 - R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Ordinamento giudiziario.

(G.U. 4 febbraio 1941, n. 28)

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito testo dell'"ordinamento giudiziario", allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze.

     Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941-XIX

 

     Art. 2.

     Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

 

 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

 

Titolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

 

     Art. 1. Dei giudici

     La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:

     a) dal giudice di pace;

     b) [1]

     c) dal tribunale ordinario;

     d) dalla corte di appello;

     e) dalla Corte di cassazione;

     f) dal tribunale per i minorenni;

     g) dal magistrato di sorveglianza;

     h) dal tribunale di sorveglianza. [2]

     Sono regolati da leggi speciali l'ordinamento giudiziario dell'impero e degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, le giurisdizioni amministrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i reati militari e marittimi.

 

          Art. 2. Del pubblico ministero [3]

     Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni è costituito l'ufficio del pubblico ministero.

 

          Art. 3. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Ufficiali ed uscieri giudiziari

     Ogni corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria o di segreteria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. [4]

     Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'art. 28 [5].

     Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

 

          Art. 4. Ordine giudiziario

     L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero[6].

     Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie[7].

     Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

     Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

 

          Art. 5. Organici - sedi giudiziarie

     Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell'art. 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

 

          Art. 6. Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati

     I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento, salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 127.

     Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è emanato egualmente con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito.

 

          Art. 7. Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero

     Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.

 

          Art. 7 bis. Tabelle degli uffici giudicanti [8]

     1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l' assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati [9].

     1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense [10].

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 [11].

     2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare [12].

     2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica [13].

     2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:

     a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze;

     b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale;

     c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui è destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

     d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo;

     e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria;

     f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;

     g) l'analisi ragionata sulle modalità di utilizzo dei magistrati onorari;

     h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati;

     i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi [14].

     2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate [15].

     2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo è stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni [16].

     2 bis Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento [17].

     2 ter Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima [18].

     2 quater [Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni] [19].

     2 quinquies Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 [20].

     2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze [21].

     3. [Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione] [22].

     3 bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici[23].

     3 ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto[24].

     3 quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

     b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

     c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

     d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario[25].

     3 quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni[26].

     3 sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5 [27].

 

          Art. 7 ter. Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti [28]

     1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato[29].

     2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

     2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi [30].

     3. [Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro] [31].

 

          Art. 8. Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie [32]

     [Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario:

     1) essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.;

     2) avere l'esercizio dei diritti civili;

     3) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

     4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.]

 

          Art. 9. Giuramento

     I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: "Giuro di essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere coscienziosamente i miei doveri di magistrato".

     Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell'ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

 

          Art. 10. Termine per l'assunzione delle funzioni

     I magistrati debbono assumere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino ufficiale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.

     Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.

     Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta In questo caso, il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro [33]..

     Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può pure disporre che i magistrati promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revoca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in missione, ed ha diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

 

     Art. 10 bis. (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). [34]

     Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

     Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

     Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

     Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

 

          Art. 11. (Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni). [35]

     Il magistrato, che non assume le funzioni nel termine stabilito dall'articolo precedente, o in quello che gli è stato assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.

     Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del primo comma si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a dimissioni.

     La disposizione di cui al secondo comma si applica anche alla ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera c), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 12. Obbligo della residenza - Sanzioni [36]

     [Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

     Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente alla assenza abusiva.]

 

          Art. 13. Esenzione da uffici e servizi pubblici

     I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

 

          Art. 14. Potestà di polizia dei giudici

     Ogni giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, quando occorre, l'intervento della forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

 

          Art. 15. Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata

     I magistrati del pubblico ministero hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, il diritto di richiedere direttamente l'intervento della forza armata.

 

Capo II

DELLE INCOMPATIBILITA'

 

          Art. 16. Incompatibilità di funzioni

     I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

     Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura[37].

     In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063[38].

 

          Art. 17. Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali della Repubblica [39]

     I primi presidenti ed i procuratori generali del Re Imperatore non possono assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto reale.

 

          Art. 18. (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense). [40]

     I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

     La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente [41]:

     a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

     b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

     c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

     d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

     Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

     I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

     Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

 

     Art. 19. (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede). [42]

     I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

     La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati [43].

     I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

     I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

     I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

     I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

 

Titolo secondo

DEI GIUDICI

 

Capo I

DEL GIUDICE CONCILIATORE [44]

 

          Artt. 20. – 29. [45]

 

Capo II

DEL PRETORE [46]

 

          Artt. 30. – 41. [47]

 

Capo III

DEI TRIBUNALI [48]

 

Sezione I

DEL TRIBUNALE ORDINARIO [49]

 

          Art. 42. Sede del tribunale

     Il tribunale ha sede in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

 

          Art. 42 bis. (Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario). [50]

     Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione.

     Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari.

 

          Art. 42 ter. (Nomina dei giudici onorari di tribunale) [51].

     [I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

     Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) esercizio dei diritti civili e politici;

     c) idoneità fisica e psichica;

     d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;

     e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

     f) laurea in giurisprudenza;

     g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

     Costituisce titolo di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

     a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

     b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

     c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

     d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva;

     e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.

     Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.]

 

          Art. 42 quater. (Incompatibilità) [52]

     [Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

     a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

     b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

     c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

     d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

     e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

     Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

     Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.]

 

          Art. 42 quinquies. (Durata dell'ufficio) [53]

     [La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

     I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro. [54]

     Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.

     La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina [55].]

 

          Art. 42 sexies. (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio) [56].

     [Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

     a) per compimento del settantaduesimo anno di età;

     b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

     c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

     Il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio:

     a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 10;

     b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

     c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

     Il giudice onorario di tribunale è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

     La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.]

 

          Art. 42 septies. (Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale) [57]

     [Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

     Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.]

 

          Art. 43. Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario) [58]

     Il tribunale ordinario:

     a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

     b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;

     c) [esercita le funzioni di giudice tutelare] [59];

     d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

 

     Art. 43 bis. (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario). [60]

     [I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

     I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

     Nell'assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari:

     a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

     b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale [61].]

 

          Art. 44. Ufficio d'istruzione penale [62]

 

          Art. 45. Giudice di sorveglianza

     Nella sede del tribunale, e nelle sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza.

     Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

     In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale.

     L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile, anche se conferito a giudici inamovibili.

 

          Art. 46. Costituzione delle sezioni [63]

     Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.

     Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

     In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preli-minare.

     A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

     I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare. [64]

 

          Art. 47. Attribuzioni del presidente del tribunale [65]

     Il presidente del tribunale dirige l'ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.

 

          Art. 47 bis. (Direzione delle sezioni) [66]

     Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione.

     Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.

 

          Art. 47 ter. (Istituzione dei posti di presidente di sezione) [67]

     Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. [68]

     Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

     a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

     b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

     1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

     2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

     3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma. [69]

     In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

 

          Art. 47 quater. (Attribuzioni del presidente di sezione). [70]

     Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

     Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio.

 

          Art. 47 quinquies. (Presidenza dei collegi) [71]

     Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

 

          Art. 48. (Composizione dell'organo giudicante) [72]

     In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.

     Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

     Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.

 

Sezione I-bis

DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE [73]

 

          Art. 48 bis. (Sezioni distaccate del tribunale ordinario) [74]

     [Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse.]

 

          Art. 48 ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate) [75]

     [All'istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

     Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell'indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell'articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio.

     L'avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.]

 

          Art. 48 quater. (Affari trattati nelle sezioni distaccate). [76]

     [Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

     Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

     In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze. [77]]

 

          Art. 48 quinquies. (Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate) [78]

     [In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

     Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti.]

 

          Art. 48 sexies. (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate). [79]

     [I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis.

     Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.]

 

Sezione II

DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

 

          Art. 49. (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). [80]

     In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali.

     La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

     La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

 

     Art. 49. Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni [81]

     In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.

     Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

 

     Art. 50. (Composizione dell'ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). [82]

     Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.

     Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

     I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall'articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.

     Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.

     Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

 

     Art. 50. Composizione del Tribunale per i minorenni [83]

     Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti.

     Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati [84].

 

     Art. 50.1 (Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). [85]

     Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge:

     a) esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;

     b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza;

     c) esercita le funzioni di giudice tutelare;

     d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.

     Non rientrano nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.

 

     Art. 50.2 (Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). [86]

     Il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dirige l'ufficio e lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall'articolo 47 sentiti i presidenti delle sezioni circondariali.

 

     Art. 50.3 (Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali). [87]

     La sezione distrettuale è diretta dal presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

     Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.

     Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis. Le tabelle indicano specificamente gli incarichi di coordinamento conferiti, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale, in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

     Il presidente di sezione esercita, con riguardo alle sezioni da lui dirette, le funzioni di cui all'articolo 47-quater e in particolare cura e dà impulso allo scambio di informazioni sui procedimenti e sulle esperienze giurisdizionali all'interno della sezione e tra le sezioni, anche mediante l'uso degli strumenti telematici.

     I presidenti delle sezioni circondariali collaborano con il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'attività di direzione dell'ufficio.

 

     Art. 50.4 (Composizione dell'organo giudicante). [88]

     La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica.

     La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale con il numero di tre componenti. Nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia penale e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

 

     Art. 50.5 (Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). [89]

     Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

     Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonchè i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

     La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

 

          Art. 50 bis. Giudice per le indagini preliminari [90]

     1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano [91].

     2. Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione [92].

 

     Art. 50 bis. Giudice per le indagini preliminari [93]

     1. In ogni tribunale per i minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

     2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale.

 

          Art. 51. Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [94]

     Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie [95].

     [Il presidente del tribunale, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni] [96].

 

     Art. 51. Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni [97]

     Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribunale per i minorenni.

     Il presidente del tribunale, sentito il procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale per i minorenni[98].

 

 

Capo IV

DELLA CORTE DI APPELLO

 

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 52. Sede della corte di appello

     La corte di appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

 

          Art. 53. Funzioni ed attribuzioni della corte di appello [99]

     1. La corte di appello:

     a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale [100] ;

     b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

 

          Art. 54. Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

     Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti[101].

     Si osserva per le corti di appello il disposto dell'art. 46, in quanto applicabile.

     Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche [102].

 

          Art. 55. Magistrati della corte di appello

     Il primo presidente presiede la prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre sezioni.

     Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.

     I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

 

          Art. 56. Costituzione del collegio giudicante [103]

     La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti.

 

          Art. 57. Sezione istruttoria [104]

 

          Art. 58. Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie [105]. [106]

     Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti pronunciati in primo grado dalla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni. Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendolo le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite [107].

     La sezione giudica con l'intervento di due consiglieri onorari esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione [108].

     [Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50] [109].

     Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie [110].

 

     Art. 58. Sezione per i minorenni [111]

     Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni [112].

     La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione [113].

     Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50.

     Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.

 

          Art. 59. Sezioni distaccate di corte d'appello

     Le sezioni distaccate delle corti di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presente ordinamento.

     Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giurisdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipendono.

     Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di sezione alla dipendenza del primo presidente, ed alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica[114].

 

Sezione II

DELLA CORTE DI ASSISE

 

          Art. 60. Sedi di corte di assise

     In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.

     Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D, annessa al presente ordinamento.

     Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.

     Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

 

          Art. 61. Costituzione della corte di assise

     La corte di assise è composta:

     a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;

     b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale;

     c) da cinque assessori.

     Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.

     I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

 

          Art. 62. Grado onorario degli assessori

     Gli assessori, durante la sessione, sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell'ordine di precedenza a corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

 

Sezione III

DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO

 

          Art. 63. Costituzione della magistratura del lavoro

     Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta.

     La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

 

Sezione IV

DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

 

          Art. 64. Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche [115]

     Il tribunale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indicate nella tabella E annessa al presente ordinamento.

     Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della corte di appello presso la quale è istituito.

     Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civile designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto reale, su proposta del Ministero di grazia e giustizia. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio. Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della sezione, con la formula indicata nell'art. 9.

 

Capo V

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

          Art. 65. Attribuzioni della corte suprema di cassazione

     La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

     La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del regno, dell'impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato.

 

          Art. 66. Composizione della corte suprema di cassazione

     La corte suprema di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

     Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.

     La composizione delle sezioni è stabilita ai sensi dell'art. 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione[116].

 

          Art. 67. Costituzione del collegio giudicante

     La corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti[117].

     Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

 

     Art. 67 bis. (Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile). [118]

     [1. A comporre la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.]

 

          Art. 68. Ufficio del massimario e del ruolo

     Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

     All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consiglieri di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'art. 210 del presente ordinamento.

     Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica[119].

 

Titolo terzo

DEL PUBBLICO MINISTERO

 

Capo I

DELLA COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

 

          Art. 69. Funzioni del pubblico ministero [120]

     Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

 

          Art. 70. Costituzione del pubblico ministero [121]

     1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia [122].

     2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

     3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

     4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

     5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

     6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati[123].

     6 bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti[124].

 

          Art. 70 bis. Direzione distrettuale antimafia [125]

     [1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

     2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

     3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

     4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.]

 

     Art. 70 ter. (Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). [126]

     Presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

     Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.

     Allo stesso procuratore della Repubblica sono attribuiti, nelle materie di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

 

          Art. 71. (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario) [127]

     [1. Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

     2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.]

 

          Art. 71 bis. (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata) [128]

     [Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate.

     In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.]

 

          Art. 72. Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura [129]

     [1. Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

     a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 [130];

     b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

     c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

     d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

     e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

     2. [La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero] [131].

     3. Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale.]

 

Capo II

DELLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

 

          Art. 73. Attribuzioni generali del pubblico ministero

     Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

     promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

     fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

     Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

 

          Art. 74. Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

     Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

     Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non può aver luogo[132].

     Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio[133].

     Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica o un sostituto presso il tribunale della sede dove è convocata la corte d'assise[134].

     La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.

 

          Art. 75. Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa

     Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo.

     Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

     Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

 

     Art. 76. (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione). [135]

     1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

     a) in tutte le udienze penali;

     b) in tutte le udienze civili [136].

     1-bis. Nei procedimenti trattati in camera di consiglio il pubblico ministero formula conclusioni scritte nei casi previsti dalla legge [137].

     2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.

 

          Art. 76 bis. Procuratore nazionale antimafia [138]

     [1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

     2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali[139].

     3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

     4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto[140].

     5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

     6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale.

     6 bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2[141].]

 

          Art. 76 ter. Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo [142]

     [1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

     2. [Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'art. 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia] [143].]

 

          Art. 77. Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

     Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

 

          Art. 78. Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione

     Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a questo complementari.

     Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

 

          Art. 79. Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze

     Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice è in camera di consiglio.

 

          Art. 80. Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali

     Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.

     Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni. Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.

     Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.

 

          Art. 81. Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

     Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento.

     Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

 

          Art. 82. Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali [144]

     Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale della Repubblica richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.

 

          Art. 83. Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero [145]

     1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria.

 

          Art. 84. Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena [146]

 

Titolo quarto

DELL'ANNO GIUDIZIARIO, DELLE ASSEMBLEE GENERALI, DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI

 

Capo I

DELL'ANNO GIUDIZIARIO

 

          Art. 85. Inizio dell'anno giudiziario [147]

 

          Art. 86. (Relazioni sull'amministrazione della giustizia). [148]

     1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonchè sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura.

 

          Art. 87. Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla maestà del Re Imperatore

     Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel regno, nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.

 

          Art. 88. Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l'inaugurazione dell'anno giudiziario [149]

     Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.

 

          Art. 89. Convocazione dell'assemblea generale per l'inizio dell'anno giudiziario [150]

     [L'assemblea generale delle corti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro il quinto giorno dalla data d'inizio dell'anno giudiziario.

     L'assemblea generale di riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del procuratore generale della Repubblica nel caso indicato nell'articolo precedente [151].]

 

          Art. 90. Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario [152]

     I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni[153].

     Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appello e dei Tribunali, nonché per i magistrati addetti ai Commissariati degli usi civici, ai Tribunali delle acque pubbliche, il periodo è fissato al principio di ogni anno con decreto ministeriale [154].

 

          Art. 91. Affari penali nel periodo feriale dei magistrati

     Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza.

 

          Art. 92. Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

     Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. [155]

     In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

 

Capo II

DELLE ASSEMBLEE GENERALI

 

          Art. 93. Oggetto delle assemblee generali

     La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:

     1) per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

     2) per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse;

     3) per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intiero organo giudiziario.

     Il procuratore generale della Repubblica può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale[156].

 

          Art. 94. Convocazione delle assemblee generali

     Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

 

          Art. 95. Costituzione delle assemblee generali

     L'assemblea generale è costituita dalla riunione di tute le sezioni della corte.

     Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.

     L'assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.

 

          Art. 96. Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali

     Il pubblico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procuratore generale della Repubblica o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono all'ufficio[157].

     Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del pubblico ministero.

     Nel caso preveduto dall'art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico ministero ha voto individuale deliberativo.

 

Capo III

DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI

 

Sezione I

DELLE SUPPLENZE

 

          Art. 97. Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali

     Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono costituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

     Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici[158].

     Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche[159].

     E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

     I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti[160].

 

          Art. 98. Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni [161]

     I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale.

 

          Art. 99. Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore

     In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice-conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore della Repubblica[162].

     Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice-conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

 

          Art. 100. Supplenza del cancelliere [163]

     [In caso di mancanza o di impedimento temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad esercitare le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà.]

 

          Art. 101. Supplenza del pretore titolare [164]

 

          Art. 102. Supplenza del pretore in caso di urgenza [165]

 

          Art. 103. Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura [166]

 

          Art. 104. Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale o della sezione

     Il magistrato destinato a presiedere il tribunale o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del titolare viene designato annualmente.

     Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione. Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribunale è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in mancanza di essi, dal più anziano dei giudici.

 

          Art. 105. Supplenza nelle sezioni del tribunale [167]

 

          Art. 106. Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza [168]

     [In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale a farne le veci.]

 

          Art. 107. Supplenza del presidente della corte di assise [169]

     [In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedimento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale della Repubblica, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso[170].

     Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario.]

 

          Art. 108. Supplenza dei magistrati della corte di appello

     Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

     Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

     Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non può provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il più anziano dei presidenti di sezione del tribunale.

 

          Art. 109. Supplenza di magistrati del pubblico ministero

     In caso di mancanza o di impedimento:

     del procuratore generale della Repubblica, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano[171];

     del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano [172];

     di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto[173].

 

Sezione II

DELLE APPLICAZIONI

 

          Art. 110. Applicazione dei magistrati [174]

     1. Possono essere applicati, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello [175].

     2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

     3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

     3 bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di Corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni[176].

     4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

     5. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti[177].

     6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

     7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale[178].

 

          Art. 110 bis. Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari [179]

     [1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicate temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

     2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

     3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

     4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.]

 

     Art. 110 ter. (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). [180]

     [1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

     2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.]

 

          Art. 111. Applicazioni di giudici o di pretori [181]

 

          Art. 112. Applicazioni di consiglieri di corte di appello [182]

 

          Art. 113. Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica [183]

 

          Art. 114. Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o alla procura generale della Repubblica [184]

 

     Art. 115. Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. [185]

     1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

     2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

     3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purchè abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

     4. A ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo.

 

          Art. 116. (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione) [186]

     [1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.]

 

          Art. 117. (Destinazione dei magistrati di tribunale alla Corte di cassazione) [187]

     1. I posti di magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione sono messi a concorso con le procedure ordinarie

 

Titolo quinto

DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI

 

Capo I

DEI GRADI E DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI

 

          Art. 118. Gradi nella magistratura

     I gradi nella magistratura sono:

     1) uditore giudiziario 2° aggiunto giudiziario;

     3) giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore[188];

     4) consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;

     5) consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;

     6) primo presidente di corte di appello e procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione[189];

     7) procuratore generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione[190];

     8) primo presidente della corte suprema di cassazione.

     I ruoli organici dei singoli gradi della magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

 

          Art. 119. Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello [191]

     [I consiglieri e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano, rispettivamente, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore della Repubblica nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in quei tribunali nei quali l'ufficio di procuratore della Repubblica è rivestito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell'articolo seguente[192].

     I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del tribunale.

     Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello.]

 

          Art. 120. Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione [193]

     [I consiglieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le funzioni di presidente o di procuratore della Repubblica, e nelle corti di appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale.]

 

Capo II

DELL'AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E DELL'UDITORIO

 

          Art. 121. Ammissione a funzioni giudiziarie [194]

     [Per essere ammesso a funzioni giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero è necessario aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario.]

 

          Art. 122. Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti [195]

 

          Art. 123. (Concorso per uditore giudiziario) [196]

     [1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

     2. L'esame consiste:

     a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 1;

     b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter, comma 2.]

 

          Art. 123 bis. Prova preliminare [197]

 

          Art. 123 ter. (Prove concorsuali) [198]

     [1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

     a) diritto civile;

     b) diritto penale;

     c) diritto amministrativo.

     2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

     a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

     b) procedura civile;

     c) diritto penale;

     d) procedura penale;

     e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

     f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

     g) diritto comunitario;

     h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

     i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea.

     3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

     4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3.]

 

          Art. 123 quater. Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare [199]

 

          Art. 123 quinquies. Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare [200]

 

          Art. 124. Requisisti per l'ammissione al concorso [201]

     [Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.[202].

     Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi[203].

     Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza. [204]

     Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età[205].

     L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti. [206]

     Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

     Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), dcl codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta[207].]

 

          Art. 125. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta [208]

     [Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura. [209]

     Nella determinazione dei posti da mettere al concorso ai sensi degli articoli 123 e 126-ter può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento. [210]

     3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. [211]

     3 bis In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi. [212]

     3 ter Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attività del comitato. [213]]

 

          Art. 125 bis. Presentazione della domanda [214]

     [La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

     Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.

     I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma]

 

          Art. 125 ter. Commissione esaminatrice [215]

     [1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi. [216]

     1 bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati. [217]

     1 ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati [218]

     Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

     Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

     4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. [219]

     Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

     L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati. [220]

     Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

     Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia. [221]]

 

          Art. 125 quater. Lavori della commissione [222]

     [La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

     1 bis Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis. [223]

     I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

     La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

     3 bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecentoventi candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati. Nell'ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'esame di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese[224].

     3 ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione. [225]

     3 quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura. [226]

     3 quinquies Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione. [227]]

 

          Art. 125 quinquies. (Correttori esterni) [228]

     [1. Qualora i candidati siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

     2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

     3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

     4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

     5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

     6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

     7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

     8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

     9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma, di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento.]

 

          Art. 126. Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura [229]

     [Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi[230].

     Agli effetti dell'ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi degli articoli 123 e 126-ter. [231]

     L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.]

 

          Art. 126 bis. Esclusione dai concorsi [232]

     [Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.]

 

          Art. 126 ter. (Concorso per magistrato di tribunale) [233]

     [1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

     2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'età inferiore a quarantacinque anni.

     3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

     4. L'esame consiste:

     a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:

     1) diritto civile e diritto processuale civile;

     2) diritto penale e diritto processuale penale;

     3) diritto amministrativo;

     b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell'articolo 123-ter.

     5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il concorso per uditore giudiziario.]

 

          Art. 127. Nomina ad uditore giudiziario [234]

     [I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

     In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

     I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale[235].

     Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta[236].

     Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.]

 

          Art. 128. Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico

     [Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio] [237].

     [Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio ai funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A e pel periodo successivo, fino alla promozione, a quelli di grado 10°] [238].

     [Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determinata nella tabella Q annessa al presente ordinamento] [239].

 

          Art. 129. Tirocinio giudiziario [240]

     [Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso i tribunali e le procure della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati delle funzioni di vice-pretore e destinati alle preture, di cui all'art. 31, con giurisdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all'articolo 212 del presente ordinamento [241].

     Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia.]

 

          Art. 129 bis. (Tirocinio) [242]

     [1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

     2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall'inizio del tirocinio.

     3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno tre anni di anzianità.

     4. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la professione forense.]

 

          Art. 129 ter. (Trattamento previdenziale e assistenziale) [243]

     [1. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter è attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.]

 

          Art. 130. Nomina di uditori in soprannumero - Concorsi [244]

     [Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamento, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori ed in quello della magistratura collegiale, globalmente considerati.

     Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì, facoltà di indire i relativi concorsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste dalle disposizioni vigenti.]

 

Capo III

DELLE PROMOZIONI IN GENERALE E DELL'ESAME PRATICO PER LA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO

 

          Art. 131. Promozioni nella magistratura [245]

     [Salvo il disposto degli articoli 139 e 140, primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:

     1) mediante concorso per esame e per titoli;

     2) mediante concorso per titoli;

     3) per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.

     La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.

     Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civile dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti.]

 

          Art. 132. Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione [246]

 

          Art. 133. Esame pratico per aggiunto giudiziario [247]

 

          Art. 134. Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario [248]

 

          Art. 135. Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziari [249]

 

          Art. 136. Dispensa dal servizio degli uditori non idonei [250]

     [(Omissis) [251].

     Il periodo di uditoria è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di procuratore legale.]

 

          Art. 137. Funzioni degli aggiunti giudiziari [252]

 

          Art. 138. Destinazione degli aggiunti giudiziari [253]

 

Capo IV

DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI, DEI PRETORI E DEI GIUDICI E SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA [254]

 

          Art. 139. Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica e pretore [255]

 

          Art. 140. Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori [256]

     [I giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori sono inquadrati nell'ottavo grado gerarchico dei rispettivi ruoli, secondo l'anzianità a ciascuno di essi spettante in conformità delle disposizioni generali vigenti.

     L'avanzamento ai gradi gerarchici 7° e 6°, avviene in base alla sola anzianità, dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed otto nel 7°.]

 

          Art. 141. Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori [257]

     [Il Ministro di grazia e giustizia può disporre in ogni tempo il passaggio nel ruolo dei pretori, nei limiti numerici delle vacanze esistenti, di giudici e sostituti procuratore della Repubblica che ne fanno domanda ed ottengono parere favorevole dal consiglio giudiziario[258].

     Il magistrato è collocato nel ruolo dei pretori nel posto spettantegli in base all'intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, ma non può far ritorno nel ruolo di provenienza con lo stesso grado di giudice o di sostituto.]

 

          Art. 142. Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale [259]

     [I pretori possono, su loro domanda, far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

     A tale effetto è riservata ai pretori una quota di posti pari al 50 per cento delle vacanze complessive nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica, da assegnarsi mediante concorso triennale per titoli[260].

     I posti riservati ai pretori sono conferiti, anno per anno, ai vincitori del concorso, in ordine di graduatoria, con le norme di cui all'art. 144.]

 

          Art. 143. Concorso nel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale [261]

     [Il concorso è giudicato da una commissione centrale, nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

     Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati, altresì, i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero uguale a quello degli effettivi.

     Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, i direttori degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori nel Ministero di grazia e giustizia.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.

     Le norme per l'ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.

     Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si riferisce, ed i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell'art. 138.

     I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per trasferimento di ruolo.]

 

          Art. 144. Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale [262]

     [La graduatoria del concorso determina esclusivamente l'ordine cronologico del trasferimento dei vincitori nel ruolo della magistratura collegiale.

     I vincitori del concorso sono trasferiti, anno per anno, fino a concorrenza della quota ad essi riservata, nel ruolo della magistratura collegiale, con le funzioni di giudice o sostituto procuratore della Repubblica, di regola, secondo le designazioni della commissione indicata nell'articolo precedente[263].

     Compatibilmente con le esigenze di servizio, si tiene conto delle assegnazioni eventualmente manifestate dagli interessati circa l'assegnazione della residenza.

     Per collocamento nel ruolo della magistratura collegiale si osservano i criteri di cui al secondo comma dell'art. 141, salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'art. 258.]

 

Capo V

DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO

 

          Art. 145. Sistema delle promozioni

     [Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati si effettuano:

     a) mediante concorso per esame e per titoli;

     b) mediante concorso per titoli;

     c) mediante scrutinio a turno di anzianità] [264].

     (Omissis) [265]

     (Omissis) [266]

     (Omissis)[267].

 

          Art. 146. Ordine delle promozioni [268]

 

          Art. 147. Attribuzione dei posti in eccedenza

     [La eventuale eccedenza dei posti riservati al concorso per esame e per titoli va a beneficio dei magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli, secondo l'ordine della graduatoria del concorso medesimo] [269].

     (Omissis) [270].

     (Omissis) [271].

 

          Art. 148. Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio [272]

     [Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nell'ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indicate:

     1) decorati al valor militare;

     2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

     3) feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto ed iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

     4) decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica; magistrati che hanno militato nelle legioni fiumane; magistrati che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma e sono, altresì, iscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

     5) magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

     I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.]

 

          Art. 149. Concorso per esame e per titoli [273]

     [Il concorso per esame e per titoli è indetto non oltre il mese di maggio di ciascun anno, per quattro posti da conferire nell'anno successivo, e possono chiedere di parteciparvi i giudici e sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, che entro il 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso stesso compiono almeno dieci anni di effettivo servizio di magistratura[274].

     Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per eminente grado di cultura, di maturità e di attitudini alle funzioni giudiziarie e che sono di specchiata condotta privata e politica.

     Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 154 e 156 e nell'ultimo comma dell'art. 152.]

 

          Art. 150. Modalità del concorso [275]

     [L'esame è scritto ed orale.

     L'esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.

     L'esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale privato e sul diritto corporativo.

     I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od amministrativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle informazioni dei superiori gerarchici, negli incarichi speciali assolti e nella conoscenza documentata di lingue straniere.

     Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20 per i titoli.

     Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove di esame la media di almeno otto decimi dei punti all'uopo disponibili, con almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in ciascuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per essa disponibili.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l'esame pratico per aggiunto giudiziario.]

 

          Art. 151. Composizione della commissione giudicatrice [276]

     [Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartenere al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche delle regie università.

     Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.

     Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma degli articoli 157 e 160.]

 

          Art. 152. Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione

     (Omissis) [277].

     [Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effettivo in magistratura, nonché i primi pretori] [278].

     [Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica] [279].

     [L'istanza di ammissione deve essere inviata al ministero, per via gerarchica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso, e deve essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per estratto all'interessato] [280].

 

          Art. 153. Criteri di valutazione dei requisiti per l'ammissione [281]

     [Ai fini dell'ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i titoli e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all'attività prestata in relazione alle funzioni esercitate.]

 

          Art. 154. Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli [282]

     [Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magistrato non meritevole dell'ammissione al concorso, l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima, ad una commissione centrale istituita presso il Ministro di grazia e giustizia. La commissione, nominata dal Ministero, è composta da tre magistrati aventi grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definitivamente sull'ammissione.

     La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario, dal direttore dell'ufficio del personale della magistratura collegiale.

     Il Ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni dalla comunicazione.]

 

          Art. 155. Motivi di esclusione dal concorso [283]

     [I magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conseguire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.

     Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave dell'ammonimento.

     Può tuttavia essere ammesso il magistrato che è stato sottoposto a censura, quando alla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra punizione disciplinare.]

 

          Art. 156. Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari [284]

     [Per i magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, il giudizio di ammissione al concorso è riservato al Ministro, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero.

     Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso è pronunciato dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.]

 

          Art. 157. Commissione giudicatrice del concorso per titoli [285]

     [Il concorso per titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati parificati è giudicato da una commissione nominata di volta in volta dal Ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

     Con lo stesso decreto il Ministro nomina i competenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

     In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

     La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.]

 

          Art. 158. Produzione dei titoli [286]

     [I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del decreto che indice il concorso, i lavori giudiziari e gli altri titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere[287].

     I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal Ministro col decreto che indice il concorso.

     Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il Ministero stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l'obbligo, per concorrente, di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indice il concorso.

     I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di partecipazione dell'ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli.]

 

          Art. 159. Criteri di valutazione dei titoli [288]

     [La commissione procede all'esame dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener particolarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento nell'esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica stima da cui è circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.

     La commissione può delegare uno dei suoi componenti o richiedere l'invio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai quali ha appartenuto il concorrente nell'ultimo triennio gli opportuni ulteriori elementi di valutazione.

     Nell'esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

     Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col quale le funzioni stesso sono state esercitate.

     Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle materie giudiziarie e dell'attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

     La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all'effetto di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti, salvo il disposto dell'art. 148.]

 

          Art. 160. Classificazione dei concorrenti [289]

     [Ciascun componente della commissione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

     In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

     La commissione indica, per ciascun concorrente, se è idoneo a funzioni direttive; se è idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, indicando espressamente se è da escludere la idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione.

     La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.]

 

          Art. 161. Ordine delle promozioni per concorso [290]

     [(Omissis) [291].

     Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di almeno otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio dall'ultimo al quale partecipano.]

 

          Art. 162. Promozioni per scrutinio a turno di anzianità [292]

     [Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.

     Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richiesta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto.

     Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 150 giudici e sostituti. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria[293].

     Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all'attribuzione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell'art. 167, i primi pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilirsi nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici e sostituti compresi nella richiesta stessa.]

 

          Art. 163. Richiesta di scrutinio - Presentazione dei lavori [294]

     [La richiesta del Ministro di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scrutinare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare obbligatoriamente, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

     Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi, sono determinati dal presidente del consiglio superiore della magistratura.]

 

          Art. 164. Numero dei lavori [295]

     [I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in numero di dieci; il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi anche a periodi diversi, in numero non superiore.

     Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudiziari o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del consiglio superiore della magistratura fissa un altro periodo.]

 

          Art. 165. Svolgimento delle operazioni di scrutinio [296]

     [Allo scrutinio si procede, di regola, secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati che vi partecipano.

     Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel termine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.]

 

          Art. 166. Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli [297]

     [Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e l'attività giudiziaria da lui esplicata.

     Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

     Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

     Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si applica il disposto del penultimo comma dell'art. 159.]

 

          Art. 167. Classificazione dei promovibili - Revisione dello scrutinio [298]

     [I giudici ed i sostituti procuratori del Re Imperatore ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

     Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto.

     La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.

     Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 160.

     La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all'interessato. Di essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni unite, così dall'interessato, come dal Ministro.

     La revisione deve essere chiesta dall'interessato entro trenta giorni della comunicazione suindicata. Il Ministro può chiederla in ogni tempo.

     In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

     Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.]

 

          Art. 168. Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni [299]

     [Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto dell'art. 148.]

 

          Art. 169. Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione [300]

     [I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi da formarsi successivamente, salvi gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente.]

 

          Art. 170. Efficacia della classifica - Rinnovazione dello scrutinio [301]

     [Il magistrato che, per qualsiasi ragione, non è promosso entro tre anni dalla data della chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promozione se non si sottopone a nuovo scrutinio.

     Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto se gli è confermata la precedente classificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magistrati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilità.]

 

          Art. 171. Rinnovazione dello scrutinio in caso di impromovibilità [302]

     [Il magistrato non ritenuto promuovibile deve essere sottoposto a nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio è dichiarato promuovibile, egli è dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino.]

 

          Art. 172. Ordine delle promozioni per scrutinio [303]

     [Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magistratura giudicante e per quelle nella magistratura requirente. A quest'ordine può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esigenze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di promozione o non accetta la sede offertagli.

     I primi pretori compresi nell'elenco dei promovibili per merito distinto hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati.

     Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali il consiglio lo ha dichiarato idoneo.]

 

          Art. 173. Inversione del turno di promozione [304]

     [Se il turno di promozione di un magistrato classificato promuovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promuovibile per merito distinto, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti della aliquota spettante ai promovibili per merito.]

 

          Art. 174. Casi di ritardata promozione [305]

     [Quando il Ministro ha fatto uso della facoltà stabilita nel quinto comma dell'art. 167 e la deliberazione favorevole al magistrato è confermata, il magistrato del quale è stata ritardata la promozione deve ottenerla nel più breve tempo possibile, e non oltre un anno, riprendendo in confronto dei suoi colleghi, il posto che gli spetta.]

 

Capo VI

DELLE PROMOZIONI AL GRADO DI PRIMO PRETORE

 

          Art. 175. Scrutinio dei pretori [306]

     [Le promozioni al grado di primo pretore si effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di scrutinio che non può comprendere più di 50 pretori[307].

     Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedici anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene indetto lo scrutinio[308].

     Lo scrutinio dà luogo all'attribuzione delle qualifiche di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordine di anzianità.

     Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favore dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a favore dei promovibili per merito.

     Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promozione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

     Si osservano le disposizioni degli articoli 148, 162 a 174 in quanto applicabili[309].]

 

Capo VII

DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI CASSAZIONE

 

          Art. 176. Sistema delle promozioni [310]

     [Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati si effettuano:

     a) mediante concorso per titoli;

     b) mediante scrutinio a turno di anzianità.

     (Omissis) [311]]

 

          Art. 177. Ordine delle promozioni [312]

 

          Art. 178. Attribuzione dei posti in eccedenza [313]

 

          Art. 179. Concorso per titoli - Requisiti per l'ammissione [314]

     [(Omissis) [315].

     (Omissis) [316].

     Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che già appartengono alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il periodo di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli effetti di cui al precedente comma.]

 

          Art. 180. Ammissione dei concorrenti

     I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere.

     I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente.

     Per i magistrati residenti all'estero, e quelli residenti nell'impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

 

          Art. 181. Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore

     Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del consiglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell'aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l'aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.

 

          Art. 182. Commissione giudicatrice del concorso per titoli

     Il concorso per le promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due appartenenti al pubblico ministero, e presieduta dal più anziano di essi.

     Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la presenza di cinque componenti.

     La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con funzioni di segretari.

 

          Art. 183. Svolgimento del concorso - Esperimento orale e classificazione dei concorrenti

     Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l'ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli articoli 158 a 161.

     La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell'esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti che ha o sua disposizione,a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti[317].

     Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.

     Consegue l'idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.

     Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all'art. 148.

     La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

 

          Art. 184. Scrutinio a turno di anzianità

     Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.

     Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato, compresi entro un determinato numero nella graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprenderà non più di 75 magistrati. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria[318].

     Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.

     Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 179.

 

          Art. 185. Norme applicabili allo scrutinio

     Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

     Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica[319].

 

          Art. 186. Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio

     La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori ritenuti meritevoli di promozione, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti[320].

     Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'art. 167 e nel primo comma dell'art. 170.

 

          Art. 187. Formazione dell'elenco dei promovibili [321]

     [Compiuto lo scrutinio relativo a ciascuna richiestala commissione dichiara chiusa la sessione, e forma l'elenco dei promovibili nell'ordine di anzianità di ciascun magistrato, salvo il disposto dell'art. 148.]

 

Capo VIII

DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE CORTI DI APPELLO E DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

          Art. 188. Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati [322]

     Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

     La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.

 

          Art. 189.

     Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione

     Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

Capo IX

DELLE FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI, DELLA ASSEGNAZIONE DELLE SEDI E DEI TRAMUTAMENTI

 

          Art. 190. Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa [323]

     [1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.

     2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.]

 

          Art. 191. Anzianità in caso di cambio di funzioni [324]

     [I magistrati che, per la speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto della quale conseguirono l'anticipata promozione.]

 

          Art. 192. Assegnazione delle sedi per tramutamento

     L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

     La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

     Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale. [Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] [325].

     All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

     Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali, quelli indicati nell'art. 148.

     Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

     Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

 

          Art. 193. Assegnazione delle sedi per promozione [326]

     [Nell'assegnazione delle sedi per promozione si ha riguardo al grado di merito, desunto, sia dalla classificazione ottenuta dal magistrato a seguito di concorso o di scrutinio, sia dal modo col quale egli ha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore alla classificazione medesima, tenuto conto delle attitudini da lui dimostrate in relazione al posto da assegnarsi.

     Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i titoli indicati nell'art. 148.]

 

          Art. 194. Tramutamenti successivi [327]

     1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia [328].

     Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni [329].

 

          Art. 195. (Disposizioni speciali). [330]

     [Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.]

 

Capo X

DEI MAGISTRATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

 

          Art. 196. Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia

     I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

     Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.

 

          Art. 197. Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero [331]

     [Nel Bollettino Ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel Ministero di grazia e giustizia. Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quelli che ne fanno istanza.

     La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerarchici sul servizio prestato dall'aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini alle funzioni amministrative, deve pervenire al Ministero nel termine di quindici giorni dall'annunzio della vacanza nel Bollettino Ufficiale.

     La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno il consiglio di amministrazione del Ministero. La decisione del Ministro non è soggetta a gravame.]

 

          Art. 198. Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero [332]

     [I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualificata posseduta dal magistrato.]

 

          Art. 199. Servizio dei magistrati addetti al Ministero

     Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vai gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio e, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente.

     Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 200. Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari [333]

     [I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno prestato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, e per almeno un biennio nel grado di consigliere di corte di appello e parificato o di primo pretore.]

 

Capo XI

DELL'ANZIANITA' E DELLE ASPETTATIVE

 

          Art. 201. Computo dell'anzianità

     L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianità è determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.

     L'anzianità degli uditori è determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'art. 127.

     Resta salva la diversa decorrenza di anzianità dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.

 

          Art. 202. Sospensione ed interruzione del servizio

     Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio né pregiudizio all'anzianità, salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

     [Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini dell'avanzamento ai gradi 8°, 7° e 6°] [334].

     [Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli uditori, necessario per l'ammissione all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario] [335].

     Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

 

          Art. 203. Aspettative

     Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

     I relativi posti sono dichiarati vacanti.

     Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, previa interpellazione se trattasi di magistrato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli è confermato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo consentito dalla legge.

 

Capo XII

DEGLI STIPENDI E DEGLI ASSEGNI

 

          Art. 204. Stipendi ed assegni fissi [336]

     [Gli stipendi spettanti ai magistrati di ciascun grado gerarchico ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servizio attivo sono determinati dalle leggi generali.]

 

          Art. 205. Indennità di rappresentanza [337]

     [Ai magistrati indicati nella tabella P annessa al presente ordinamento sono assegnate le indennità per spese di rappresentanza nella misura stabilita nella tabella stessa.]

 

          Art. 206. Indennità per i magistrati di corte d'assise [338]

     [Ai magistrati destinati a prestare servizio nelle corte di assise, fuori della loro residenza, spettano le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

     L'indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una sessione e l'atra non si verifica l'interruzione di almeno quindici giorni.]

 

          Art. 207. Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali [339]

     [Ai presidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di assise, ai magistrati dell'ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati all'ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite nella tabella Q annessa al presente ordinamento.]

 

          Art. 208. Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l'ufficio [340]

     [Il vice pretore onorario che supplisce il pretore mancante o impedito, per qualsiasi motivo, di prestare effettivo servizio, ha diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla retribuzione iniziale annessa al grado 10° e a tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di tale grado.]

 

          Art. 209. Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario [341]

     Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

     L'autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell'articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all'interessato. Contro il diniego dell'autorizzazione l'interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.

 

          Art. 209 bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio) [342]

     Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

     Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell'obbligo di residenza previsto dall'articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall'articolo 7-bis.

 

Capo XIII

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

          Art. 210. Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali

     Salvo quanto è disposto nell'art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.

     I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei[343].

     Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato, e compatibilmente con l'incarico stesso.

     Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.

 

          Art. 211. Divieto di riammissione in magistratura

     Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può essere riammesso in magistratura.

     La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio[344].

     Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni[345].

     In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali[346].

 

Titolo sesto

DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA [347]

 

          Art. 212. Consiglio giudiziario presso la corte d'appello [348]

 

          Art. 213. Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero di grazia e giustizia [349]

 

          Art. 214. Segreteria del consiglio superiore della magistratura [350]

 

          Art. 215. Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura [351]

 

          Art. 216. Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura [352]

 

Titolo settimo

DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA [353]

 

          Art. 217. Prerogative dei magistrati giudicanti [354]

 

          Art. 218. Trasferimento di magistrati per riduzione di organico o soppressione di uffici [355]

 

          Art. 219. Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per motivi di incompatibilità [356]

 

          Art. 220. Guarentigie del magistrato in caso di tramutamento di ufficio [357]

 

          Art. 221. Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili di grado superiore a consigliere di corte di cassazione od equiparato [358]

 

          Art. 222. Tramutamento di ufficio di magistrati inamovibili per esigenze di servizio [359]

 

          Art. 223. Destinazione in applicazione di magistrati inamovibili [360]

 

          Art. 224. Dispensa dal servizio e collocamento d'ufficio in aspettativa [361]

 

          Art. 225. Collocamento di procuratori generali del Re Imperatore presso le corti di appello a disposizione [362]

 

          Art. 226. Effetti del collocamento a disposizione [363]

 

          Art. 227. Collocamento a riposo per limiti di età [364]

 

Titolo ottavo

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA [365]

 

Capo I

DELLA SORVEGLIANZA GERARCHICA

 

          Art. 228. Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro [366]

 

          Art. 229. Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali [367]

 

          Art. 230. Poteri di sorveglianza del presidente in udienza [368]

 

          Art. 231. Poteri di sorveglianza sui magistrati del pubblico ministero [369]

 

Capo II

DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

          Art. 232. Responsabilità disciplinare dei magistrati [370]

 

          Art. 233. Varie specie di sanzioni [371]

 

          Art. 234. Ammonimento [372]

 

          Art. 235. Altre sanzioni disciplinari [373]

 

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 236. Corte disciplinare per la magistratura [374]

 

          Art. 237. Pubblico ministero presso la corte disciplinare [375]

 

          Art. 238. Costituzione del collegio giudicante [376]

 

          Art. 239. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale [377]

 

          Art. 240. Effetti disciplinari dei giudicati penali [378]

 

          Art. 241. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale [379]

 

          Art. 242. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare [380]

 

          Art. 243. Procedimento disciplinare: atti preliminari [381]

 

          Art. 244. Istruttoria disciplinare [382]

 

          Art. 245. Istruzione nel procedimento disciplinare [383]

 

          Art. 246. Chiusura dell'istruzione - Deliberazioni in camera di consiglio [384]

 

          Art. 247. Fissazione della discussione orale [385]

 

          Art. 248. Discussione nel giudizio disciplinare [386]

 

          Art. 249. Criteri di valutazione degli addebiti disciplinari [387]

 

          Art. 250. Deliberazione [388]

 

          Art. 251. Provvedimenti disciplinari: forme ed effetti [389]

 

          Art. 252. Gravame avverso i provvedimenti disciplinari [390]

 

          Art. 253. Revisione del procedimento disciplinare [391]

 

          Art. 254. Dispensa dal servizio degli uditori giudiziari [392]

 

Titolo nono

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 255. Disposizioni speciali di inquadramento [393]

     [Nella prima attuazione del presente ordinamento, per i magistrati della carriera collegiale nominati posteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e fino al 31 dicembre 1938, il periodo di permanenza stabilito per i gradi gerarchici nono od ottavo è diminuito di un anno, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

     Gli attuali giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori che hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa amministrazione della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con l'anzianità di grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l'intero effettivo servizio di ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione, escluso tuttavia qualsiasi effetto economico retroattivo[394].]

 

          Art. 256. Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio di ruolo [395]

 

          Art. 257. Ammissione - Effetti del concorso [396]

 

          Art. 258. Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale [397]

     [I magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente all'attuazione della legge 17 aprile 1930, n. 421, i quali sono riusciti vincitori anche di concorso per uditore di tribunale, possono chiedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente ordinamento, di far passaggio nel ruolo della magistratura collegiale.

     Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del consiglio giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio prestato dal magistrato. I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si detraggono dalla quota del 50 per cento da riservare al concorso pel passaggio di ruolo a norma degli art. 142 e 256.

     I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente comma, sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi spettante in base alla intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore dalla legge 17 aprile 1930, n. 421.

     Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto ministeriale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, conseguono l'avanzamento al grado sesto nella stessa data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati uditori di tribunale col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di legge.

     Per i magistrati con non hanno superato il primo esame per la nomina a pretore aggiunto, l'inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decreto che approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduatoria dell'esame successivo al quale hanno preso parte.]

 

          Art. 259. Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile [398]

     [I magistrati che hanno appartenuto alla carriera delle preture in qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto e, che, in seguito a concorso per uditore di tribunale, sono passati a quella collegiale, sono collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno di essi spettante in base alla intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.

     Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della relativa anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva permanenza nei gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura dal quale detti magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

     Si applica il disposto degli ultimi due commi dell'articolo precedente.]

 

          Art. 260. Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421 [399]

     [Le disposizioni dei precedenti articoli da 256 a 259 non si applicano ai pretori che appartenevano all'unico ruolo dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e del Regio Decreto 12 maggio 1930, n. 663, i quali possono partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al grado di primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati, nelle forme ordinarie.]

 

          Art. 261. Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i pretori aggiunti [400]

 

          Art. 262. Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale [401]

     [Gli attuali uditori di tribunale, all'atto della promozione al grado di aggiunto giudiziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al 1° gennaio 1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti vacanti nelle preture.

     Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di esser destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale e le loro promozioni gravano sulla quota del 50 per cento riservata al detto ruolo.]

 

          Art. 263. Promozioni da conferire entro l'anno 1941, per i gradi di consigliere di corte di appello e di cassazione ed equiparati [402]

     [Le promozioni da conferire entro l'anno 1941 ai gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati, tanto per concorso che per scrutinio, e quelle ai gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati, si effettuano secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento.]

 

          Art. 264. Promozioni da conferire durante l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di cassazione ed equiparati [403]

     [Le promozioni ai gradi di consigliere di corte di cassazione e parificati per tutti i posti che si renderanno vacanti durante l'anno 1942, saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei nel concorso indetto col decreto ministeriale 10 febbraio 1940, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

     Nella prima attuazione del presente ordinamento, la richiesta di scrutinio per le promozioni in corte di cassazione può comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell'articolo 184.]

 

          Art. 265. Promozioni da conferire durate l'anno 1942, per i gradi di consigliere di corte di appello ed equiparati [404]

     [Il primo concorso per esame e per titoli e quello per titoli per le promozioni ai gradi di consigliere di corte di appello e parificati, saranno indetti nel secondo trimestre del 1941, ed i posti relativi graveranno sulla quota dell'anno 1942, in conformità degli articoli 149 e 152 del presente ordinamento.

     Gli attuali elenchi dei magistrati, promovibili al grado di primo pretore, cessano di avere effetto col 31 dicembre 1941. Fino a tale data devono lasciarsi vacanti 150 posti nel grado di primo pretore.]

 

          Art. 266. Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore [405]

     [Per la copertura dei posti di primo pretore disponibili al 1° gennaio 1942, è indetto ne secondo trimestre dell'anno 1941 uno speciale concorso per titoli riservato ai pretori che raggiungono entro lo stesso anno 1941 l'anzianità di diciassette anni di servizio effettivo in magistratura.

     Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro magistrati aventi grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

     Con lo stesso decreto, il Ministro nomina altresì i componenti supplenti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal commissario effettivo più anziano.

     Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da magistrati addetti al Ministero.

     Si osservano le norme stabilite negli articoli 152 e 161 del presente ordinamento, in quanto applicabili.]

 

          Art. 267. Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore [406]

     [Fino a tutto l'anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel grado di primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all'articolo precedente e dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici iscritti negli elenchi dei promovibili in corte di appello che consentono al passaggio di ruolo, e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica di merito, con idoneità a funzioni direttive.

     Tali promozioni hanno luogo secondo l'ordine degli elenchi, con precedenza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai promovibili per merito.]

 

          Art. 268. Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore

     I primi pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati, possono far ritorno al ruolo di provenienza, con l'anzianità di grado di cui sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante, purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

 

          Art. 269. Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori

     Fino al 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzioni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.

     Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di tirocinio effettivo.

     Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

 

          Art. 270. Applicazioni di pretori a tribunali e procure della Repubblica [407]

     [Fino alla stessa data del 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può, nella stessa forma del decreto reale, disporre l'applicazione di pretori ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore della Repubblica, che non sia possibile coprire altrimenti.]

 

          Art. 271. Magistrati non addetti ad uffici giudiziari [408]

     [Le disposizioni contenute nell'art. 200 del presente ordinamento non si applicano ai magistrati attualmente addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari, che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la promozione, entro il biennio successivo alla entrata in vigore dell'ordinamento medesimo.]

 

          Art. 272. Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in corte di appello [409]

     [Gli attuali giudici e sostituti procuratori della Repubblica[410]:

     a) compresi negli elenchi dei promovibili per merito con tre voti per il merito distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell'elenco dei promovibili per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell'elenco medesimo;

     b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito medesimo, prendono posto, secondo l'ordine attuale rispettivo, nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto ai magistrati compresi nell'elenco medesimo;

     c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell'elenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell'attuale loro ordine di graduatoria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a maggioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa classifica a maggioranza di tre voti.

     Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall'art. 168, fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive decorrenze.]

 

          Art. 273. Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e magistrati di grado equiparato [411]

     [La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 227 è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio 1942, fermo restando il requisito di 40 anni di servizio.]

 

          Art. 274. Ammissione di vice-pretori onorari all'esame pratico per aggiunto giudiziario [412]

     [Gli attuali vice-pretori onorari nominati in base al Regio Decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, possono essere ammessi per una sola volta al primo esame che avrà luogo per aggiunto giudiziario, su parere favorevole del consiglio giudiziario del distretto di residenza.]

 

          Art. 275. Procedimenti disciplinari pendenti [413]

     [Per i procedimenti disciplinari che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente vigenti.

     La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità del disposto dell'art. 236, funziona da organo di secondo grado, per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali[414].]

 

Titolo decimo

DISPOSIZIONI FINALI.

 

          Art. 276. Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali [415]

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

     Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'ordinamento medesimo, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.

     Ai magistrati dell'ordine giudiziari sono applicabili le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti.

 

          Art. 277. Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari

     Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministero delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento.

 

 

Tabella A [416]

 

     CORTE DI APPELLO DI ANCONA

 

     TRIBUNALE DI ANCONA

 

     Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra dè Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo

 

     TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

 

     Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta

 

     TRIBUNALE DI FERMO

 

     Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Cossignano, Cupra Marittima, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio

 

     TRIBUNALE DI MACERATA

 

     Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso

 

     TRIBUNALE DI PESARO

 

     Barchi, Cartoceto, Fano, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Monteciccardo, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Tavullia

 

     TRIBUNALE DI URBINO

 

     Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Montecopiolo, Montefelcino, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino

 

     CORTE DI APPELLO DI BARI

 

     TRIBUNALE DI BARI

 

     Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano

 

     TRIBUNALE DI FOGGIA

 

     Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta

 

     TRIBUNALE DI TRANI

 

     Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani

 

     CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

 

     TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

     Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa

 

     TRIBUNALE DI FERRARA

 

     Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera

 

     TRIBUNALE DI FORLÌ

 

     Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

 

     TRIBUNALE DI MODENA

 

     Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca

 

     TRIBUNALE DI PARMA

 

     Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi, Zibello

 

     TRIBUNALE DI PIACENZA

 

     Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino

 

     TRIBUNALE DI RAVENNA

 

     Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo

 

     TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

 

     Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo nè Monti, Cavriago, Collagna, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto, Reggio nell'Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo

 

     TRIBUNALE DI RIMINI

 

     Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio

 

     CORTE DI APPELLO DI BOLZANO/BOZEN

 

     TRIBUNALE DI BOLZANO/BOZEN

 

     Aldino/Aldein, Andriano/Andrian, Anterivo/Altrei, Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße, Avelengo/Hafling, Badia/Abtei, Barbiano/Barbian, Bolzano/Bozen, Braies/Prags, Brennero/Brenner, Bressanone/Brixen, Bronzolo/Branzoll, Brunico/Bruneck, Caines/Kuens, Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße, Campo di Trens/Freienfeld, Campo Tures/Sand in Taufers, Castelbello-Ciardes/Kastelbell-Tschars, Castelrotto/Kastelruth, Cermes/Tscherms, Chienes/Kiens, Chiusa/Klausen, Cornedo all'Isarco/Karneid, Cortaccia sulla strada del vino/Kurtatsch an der Weinstraße, Cortina sulla strada del vino/Kurtinig an der Weinstraße, Corvara in Badia/Corvara, Curon Venosta/Graun im Vinschgau, Dobbiaco/Toblach, Egna/Neumarkt, Falzes/Pfalzen, Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern, Fortezza/Franzensfeste, Funes/Villnöß, Gais/Gais, Gargazzone/Gargazon, Glorenza/Glurns, La Valle/Wengen, Laces/Latsch, Lagundo/Algund, Laion/Lajen, Laives/Leifers, Lana/Lana, Lasa/Laas, Lauregno/Laurein, Luson/Lüsen, Magrè sulla strada del vino/Margreid an der Weinstraße, Malles Venosta/Mals, Marebbe/Enneberg, Marlengo/Marling, Martello/Martell, Meltina/Mölten, Merano/Meran, Monguelfo-Tesido/WelsbergTaisten, Montagna/Montan, Moso in Passiria/Moos in Passeier, Nalles/Nals, Naturno/Naturns, Naz-Sciaves/Natz-Schabs, Nova Levante/Welschnofen, Nova Ponente/Deutschnofen, Ora/Auer, Ortisei/St. Ulrich, Parcines/Partschins, Perca/Percha, Plaus/Plaus, Ponte Gardena/Waidbruck, Postal/Burgstall, Prato allo Stelvio/Prad am Stilfserjoch, Predoi/Prettau, Proves/Proveis, Racines/Ratschings, Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz, Renon/Ritten, Rifiano/Riffian, Rio di Pusteria/Mühlbach, Rodengo/Rodeneck, Salorno/Salurn, San Candido/Innichen, San Genesio Atesino/Jenesien, San Leonardo in Passiria/St. Leonhard in Passeier, San Lorenzo di Sebato/St. Lorenzen, San Martino in Badia/St. Martin in Thurn, San Martino in Passiria/St. Martin in Passeier, San Pancrazio/St. Pankraz, Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden, Sarentino/Sarntal, Scena/Schenna, Selva dei Molini/Mühlwald, Selva di Val Gardena/Wolkenstein in Gröden, Senales/Schnals, Senale-San Felice/Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix, Sesto/Sexten, Silandro/Schlanders, Sluderno/Schluderns, Stelvio/Stilfs, Terento/Terenten, Terlano/Terlan, Termeno sulla strada del vino/Tramin an der Weinstraße, Tesimo/Tisens, Tires/Tiers, Tirolo/Tirol, Trodena nel parco naturale/Truden im Naturpark, Tubre/Taufers im Münstertal, Ultimo/Ulten, Vadena/Pfatten, Val di Vizze/Pfitsch, Valdaora/Olang, Valle Aurina/Ahrntal, Valle di Casies/Gsies, Vandoies/Vintl, Varna/Vahrn, Velturno/Feldthurns, Verano/Vöran, Villabassa/Niederdorf, Villandro/Villanders, Vipiteno/Sterzing

 

     CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

 

     TRIBUNALE DI BERGAMO

 

     Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Antegnate, Arcene, Ardesio, Arzago d'Adda, Averara, Aviatico, Azzano San Paolo, Azzone, Bagnatica, Barbata, Bariano, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bianzano, Blello, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Borgo di Terzo, Bossico, Bottanuco, Bracca, Branzi, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Brumano, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Camerata Cornello, Canonica d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Carona, Carvico, Casazza, Casirate d'Adda, Casnigo, Cassiglio, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cavernago, Cazzano Sant'Andrea, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Ciserano, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Cologno al Serio, Colzate, Comun Nuovo, Corna Imagna, Cornalba, Cortenuova, Costa di Mezzate, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Costa Volpino, Covo, Credaro, Curno, Cusio, Dalmine, Dossena, Endine Gaiano, Entratico, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fontanella, Fonteno, Foppolo, Foresto Sparso, Fornovo San Giovanni, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gazzaniga, Gerosa, Ghisalba, Gorlago, Gorle, Gorno, Grassobbio, Gromo, Grone, Grumello del Monte, Isola di Fondra, Isso, Lallio, Leffe, Lenna, Levate, Locatello, Lovere, Lurano, Luzzana, Madone, Mapello, Martinengo, Medolago, Mezzoldo, Misano di Gera d'Adda, Moio dè Calvi, Monasterolo del Castello, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Orio al Serio, Ornica, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Paladina, Palazzago, Palosco, Parre, Parzanica, Pedrengo, Peia, Pianico, Piario, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontida, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Premolo, Presezzo, Pumenengo, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Paolo d'Argon, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Sedrina, Selvino, Seriate, Serina, Solto Collina, Solza, Songavazzo, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Spinone al Lago, Spirano, Stezzano, Strozza, Suisio, Taleggio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d'Isola, Torre Boldone, Torre dè Roveri, Torre Pallavicina, Trescore Balneario, Treviglio, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Verdellino, Verdello, Vertova, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio, Zanica, Zogno

 

     TRIBUNALE DI BRESCIA

 

     Acquafredda, Adro, Agnosine, Alfianello, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Borno, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brandico, Braone, Breno, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capo di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castenedolo, Casto, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Chiari, Cigole, Cimbergo, Cividate Camuno, Coccaglio, Collebeato, Collio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Concesio, Corte Franca, Corteno Golgi, Corzano, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Fiesse, Flero, Gambara, Gardone Riviera, Gardone Val Trompia, Gargnano, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Incudine, Irma, Iseo, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lodrino, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Losine, Lozio, Lumezzane, Maclodio, Mairano, Malegno, Malonno, Manerba del Garda, Manerbio, Marcheno, Marmentino, Marone, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Montirone, Mura, Muscoline, Nave, Niardo, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pompiano, Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Sonico, Sulzano, Tavernole sul Mella, Temù, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano-Maderno, Travagliato, Tremosine, Trenzano, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Vione, Visano, Vobarno, Zone

 

     TRIBUNALE DI CREMONA

 

     Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Cà d'Andrea, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella dè Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Castel Gabbiano, Casteldidone, Castelleone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia dè Botti, Corte dè Cortesi con Cignone, Corte dè Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Genivolta, Gerre dè Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Torre dè Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido

 

     TRIBUNALE DI MANTOVA

 

     Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Calvatone, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Moglia, Monzambano, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Revere, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giorgio di Mantova, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Solferino, Spineda, Sustinente, Suzzara, Tornata, Viadana, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio, Volta Mantovana

 

     CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

 

     TRIBUNALE DI CAGLIARI

 

     Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Isili, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa

 

     TRIBUNALE DI LANUSEI

 

     Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Esterzili, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Sadali, Seui, Seulo, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili

 

     TRIBUNALE DI ORISTANO

 

     Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Aritzo, Assolo, Asuni, Atzara, Austis, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Belvì, Bidonì, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Desulo, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gadoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Ortueri, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu

 

     CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

 

     TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

 

     Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba

 

     TRIBUNALE DI ENNA

 

     Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Capizzi, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa

 

     TRIBUNALE DI GELA

 

     Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi

 

     CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

 

     TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

 

     Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo

 

     TRIBUNALE DI ISERNIA

 

     Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro

 

     TRIBUNALE DI LARINO

 

     Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Ururi

 

     CORTE DI APPELLO DI CATANIA

 

     TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

 

     Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini

 

     TRIBUNALE DI CATANIA

 

     Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Catania, Cesarò, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, San Teodoro, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea

 

     TRIBUNALE DI RAGUSA

 

     Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria

 

     TRIBUNALE DI SIRACUSA

 

     Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino

 

     CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

 

     TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

 

     Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Altomonte, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Paludi, Papasidero, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Basile, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Sofia d'Epiro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana

 

     TRIBUNALE DI CATANZARO

 

     Albi, Amaroni, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petrizzi, San Floro, San Pietro Apostolo, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita, Zagarise

 

     TRIBUNALE DI COSENZA

 

     Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Santa Caterina Albanese, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano

 

     TRIBUNALE DI CROTONE

 

     Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino

 

     TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

 

     Carlopoli, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Francavilla Angitola, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, Polia, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta, Soveria Mannelli

 

     TRIBUNALE DI PAOLA

 

     Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Sangineto, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbicaro

 

     TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

 

     Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Filandari, Filogaso, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri

 

     CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

 

     TRIBUNALE DI AREZZO

 

     Anghiari, Arezzo, Badia Tedalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini

 

     TRIBUNALE DI FIRENZE

 

     Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio, Vinci

 

     TRIBUNALE DI GROSSETO

 

     Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano

 

     TRIBUNALE DI LIVORNO

 

     Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Riparbella, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto

 

     TRIBUNALE DI LUCCA

 

     Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina

 

     TRIBUNALE DI PISA

 

     Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra

 

     TRIBUNALE DI PISTOIA

 

     Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano

 

     TRIBUNALE DI PRATO

 

     Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio

 

     TRIBUNALE DI SIENA

 

     Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda

 

     CORTE DI APPELLO DI GENOVA

 

     TRIBUNALE DI GENOVA

 

     Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Carro, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Maissana, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Varese Ligure, Vobbia, Zoagli

 

     TRIBUNALE DI IMPERIA

 

     Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi

 

     TRIBUNALE DI LA SPEZIA

 

     Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago

 

     TRIBUNALE DI MASSA

 

     Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri

 

     TRIBUNALE DI SAVONA

 

     Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Dego, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Roccavignale, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello

 

     CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

 

     TRIBUNALE DI CHIETI

 

     Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Roccamontepiano, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina, Villamagna

 

     TRIBUNALE DI L'AQUILA

 

     Acciano, Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barete, Barisciano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Campo di Giove, Campotosto, Canistro, Cansano, Capestrano, Capistrello, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Goriano Sicoli, Introdacqua, L'Aquila, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano dè Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Morino, Navelli, Ocre, Ofena, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Benedetto in Perillis, San Demetrio nè Vestini, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Secinaro, Sulmona, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito

 

     TRIBUNALE DI PESCARA

 

     Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera

 

     TRIBUNALE DI TERAMO

 

     Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia

 

     CORTE DI APPELLO DI LECCE

 

     TRIBUNALE DI BRINDISI

 

     Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli

 

     TRIBUNALE DI LECCE

 

     Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano dè Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino

 

     CORTE DI APPELLO DI MESSINA

 

     TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

 

     Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Condrò, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi

 

     TRIBUNALE DI MESSINA

 

     Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rometta, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena

 

     TRIBUNALE DI PATTI

 

     Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria

 

     CORTE DI APPELLO DI MILANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

     Albizzate, Arconate, Arsago Seprio, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Inarzo, Jerago con Orago, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Mornago, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Vergiate, Villa Cortese, Vizzola Ticino

 

     TRIBUNALE DI COMO

 

     Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Bregnano, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caglio, Cagno, Campione d'Italia, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carbonate, Carimate, Carlazzo, Carugo, Casasco d'Intelvi, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavallasca, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cermenate, Cernobbio, Cirimido, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Como, Corrido, Cremia, Cucciago, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Drezzo, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garzeno, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Laino, Lambrugo, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Limido Comasco, Lipomo, Livo, Locate Varesino, Lomazzo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Mozzate, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Parè, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Ramponio Verna, Rezzago, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Turate, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Veniano, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio

 

     TRIBUNALE DI LECCO

 

     Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre dè Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò

 

     TRIBUNALE DI LODI

 

     Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Colturano, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Dresano, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Mediglia, Melegnano, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, San Zenone al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vizzolo Predabissi, Zelo Buon Persico

 

     TRIBUNALE DI MILANO

 

     Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Buccinasco, Bussero, Cambiago, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina dè Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesate, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inveruno, Inzago, Lainate, Limbiate, Liscate, Magenta, Marcallo con Casone, Masate, Melzo, Mesero, Milano, Nerviano, Novate Milanese, Opera, Ossona, Pantigliate, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Settala, Settimo Milanese, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vignate, Vittuone

 

     TRIBUNALE DI MONZA

 

     Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio-Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cologno Monzese, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Paderno Dugnano, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate, Vimodrone

 

     TRIBUNALE DI PAVIA

 

     Abbiategrasso, Alagna, Albairate, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida dè Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Besate, Binasco, Borgarello, Borgo Priolo, Borgo San Siro, Borgoratto Mormorolo, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Bubbiano, Calvignano, Calvignasco, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casarile, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Cisliano, Codevilla, Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino San Quirico, Costa dè Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Gaggiano, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Lacchiarella, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Magherno, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Morimondo, Mornico Losana, Mortara, Motta Visconti, Nicorvo, Noviglio, Olevano di Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Ozzero, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra dè Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robbio, Robecco Pavese, Robecco sul Naviglio, Rocca dè Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rosate, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro dè Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre dè Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vermezzo, Vernate, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zelo Surrigone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zibido San Giacomo, Zinasco

 

     TRIBUNALE DI SONDRIO

 

     Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

 

     TRIBUNALE DI VARESE

 

     Agra, Angera, Arcisate, Azzate, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano-Viconago, Cadrezzate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzada Schianno, Gemonio, Germignaga, Gornate-Olona, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Orino, Osmate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Sangiano, Taino, Ternate, Tradate, TravedonaMonate, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù

 

     CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

 

     TRIBUNALE DI AVELLINO

 

     Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina

 

     TRIBUNALE DI BENEVENTO

 

     Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Carife, Casalbore, Casalduni, Castel Baronia, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Luogosano, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, San Sossio Baronia, Santa Croce del Sannio, Sant'Agata dè Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano, Zungoli

 

     TRIBUNALE DI NAPOLI

 

     Anacapri, Bacoli, Barano d'Ischia, Capri, Casamicciola Terme, Ercolano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Monte di Procida, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Quarto, San Giorgio a Cremano, Serrara Fontana

 

     TRIBUNALE DI NAPOLI NORD in AVERSA

 

     Afragola, Arzano, Aversa, Caivano, Calvizzano, Cardito, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casandrino, Casapesenna, Casavatore, Casoria, Cesa, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Orta di Atella, Parete, Qualiano, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca

 

     TRIBUNALE DI NOLA

 

     Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla

 

     TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

 

     Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinola, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mondragone, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio

 

     TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

 

     Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense

 

     CORTE DI APPELLO DI PALERMO

 

     TRIBUNALE DI AGRIGENTO

 

     Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana

 

     TRIBUNALE DI MARSALA

 

     Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita

 

     TRIBUNALE DI PALERMO

 

     Altofonte, Balestrate, Borgetto, Camporeale, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola delle Femmine, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Terrasini, Torretta, Trappeto, Ustica, Villabate

 

     TRIBUNALE DI SCIACCA

 

     Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Gibellina, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula

 

     TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

 

     Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati

 

     TRIBUNALE DI TRAPANI

 

     Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice

 

     CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

 

     TRIBUNALE DI PERUGIA

 

     Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica

 

     TRIBUNALE DI SPOLETO

 

     Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina

 

     TRIBUNALE DI TERNI

 

     Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni

 

     CORTE DI APPELLO DI POTENZA

 

     TRIBUNALE DI LAGONEGRO

 

     Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Calvera, Carbone, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Ispani, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Missanello, Moliterno, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nemoli, Noepoli, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Rivello, Roccanova, Rotonda, Sala Consilina, Salvitelle, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Pietro al Tanagro, San Rufo, San Severino Lucano, Santa Marina, Sant'Arcangelo, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sarconi, Sassano, Senise, Spinoso, Teana, Teggiano, Terranova di Pollino, Torraca, Tortorella, Trecchina, Vibonati, Viggianello

 

     TRIBUNALE DI MATERA

 

     Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni

 

     TRIBUNALE DI POTENZA

 

     Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Lavello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggiano

 

     CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

 

     TRIBUNALE DI LOCRI

 

     Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo

 

     TRIBUNALE DI PALMI

 

     Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio

 

     TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

 

     Africo, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni

 

     CORTE DI APPELLO DI ROMA

 

     TRIBUNALE DI CASSINO

 

     Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelforte, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, Galluccio, Isola del Liri, Itri, Mignano Monte Lungo, Minturno, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, Presenzano, Rocca d'Arce, Rocca d'Evandro, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santi Cosma e Damiano, Santopadre, Settefrati, Sora, Spigno Saturnia, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Ventotene, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso

 

     TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

 

     Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Trevignano Romano

 

     TRIBUNALE DI FROSINONE

 

     Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano

 

     TRIBUNALE DI LATINA

 

     Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina

 

     TRIBUNALE DI RIETI

 

     Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Fiano Romano, Filacciano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nazzano, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Ponzano Romano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Torrita Tiberina, Vacone, Varco Sabino

 

     TRIBUNALE DI ROMA

 

     Roma

 

     TRIBUNALE DI TIVOLI

 

     Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespolo, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo

 

     TRIBUNALE DI VELLETRI

 

     Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Artena, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Ciampino, Colleferro, Colonna, Frascati, Gavignano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Segni, Valmontone, Velletri

 

     TRIBUNALE DI VITERBO

 

     Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano

 

     CORTE DI APPELLO DI SALERNO

 

     TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

 

     Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava dè Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano

 

     TRIBUNALE DI SALERNO

 

     Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cetara, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Felitto, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laviano, Maiori, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Salerno, San Cipriano Picentino, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, Sant'Angelo a Fasanella, Santomenna, Scala, Serre, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Trentinara, Valva, Vietri sul Mare

 

     TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

 

     Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania

 

     CORTE DI APPELLO DI SASSARI

 

     TRIBUNALE DI NUORO

 

     Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtellì, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè

 

     TRIBUNALE DI SASSARI

 

     Alà dei Sardi, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nulvi, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone

 

     TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

 

     Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Palau, Perfugas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba

 

     CORTE DI APPELLO DI TARANTO

 

     TRIBUNALE DI TARANTO

 

     Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella

 

     CORTE DI APPELLO DI TORINO

 

     TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

 

     Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Bruno, Bubbio, Cabella Ligure, Calamandrana, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Molina, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cerreto Grue, Cessole, Cortiglione, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fontanile, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Incisa Scapaccino, Isola Sant'Antonio, Lerma, Lu, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Mombaldone, Mombaruzzo, Momperone, Monastero Bormida, Mongiardino Ligure, Monleale, Montabone, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Novi Ligure, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Ovada, Oviglio, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Roccaverano, Rocchetta Ligure, Rocchetta Palafea, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio

 

     TRIBUNALE DI AOSTA

 

     Allein, Antey-Saint-Andrè, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinitè, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-SaintMartin, Pre-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres, Villeneuve

 

     TRIBUNALE DI ASTI

 

     Agliano Terme, Alba, Albaretto della Torre, Albugnano, Antignano, Aramengo, Arguello, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Belveglio, Benevello, Bergolo, Berzano di San Pietro, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Buttigliera d'Asti, Calosso, Camerano Casasco, Camo, Canale, Canelli, Cantarana, Capriglio, Carmagnola, Casorzo, Cassinasco, Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cellarengo, Celle Enomondo, Ceresole Alba, Cerreto d'Asti, Cerretto Langhe, Cerro Tanaro, Cervere, Cherasco, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cissone, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corneliano d'Alba, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cravanzana, Cunico, Diano d'Alba, Dusino San Michele, Feisoglio, Ferrere, Frinco, Gorzegno, Govone, Grana, Grinzane Cavour, Guarene, Isola d'Asti, Isolabella, La Morra, Lequio Berria, Levice, Loazzolo, Magliano Alfieri, Mango, Maretto, Moasca, Mombercelli, Monale, Moncucco Torinese, Monforte d'Alba, Mongardino, Montà, Montafia, Montaldo Roero, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montelupo Albese, Montemagno, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Montiglio Monferrato, Moransengo, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Passerano Marmorito, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piea, Pino d'Asti, Piobesi d'Alba, Piovà Massaia, Pocapaglia, Poirino, Portacomaro, Pralormo, Priocca, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Belbo, Rocchetta Tanaro, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scurzolengo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Settime, Sinio, Soglio, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tigliole, Tonengo, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Valfenera, Verduno, Vezza d'Alba, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio

 

     TRIBUNALE DI BIELLA

 

     Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crosa, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno,

 

     Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia

 

     TRIBUNALE DI CUNEO

 

     Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bellino, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bernezzo, Bonvicino, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piozzo, Polonghera, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca dè Baldi, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Somano, Stroppo, Tarantasca, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola, Vottignasco

 

     TRIBUNALE DI IVREA

 

     Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chiaverano, Chiesanuova, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mazzè, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalba, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano

 

     TRIBUNALE DI NOVARA

 

     Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Recetto, Romagnano Sesia, Romentino, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Soriso, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio

 

     TRIBUNALE DI TORINO

 

     Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Angrogna, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Carignano, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mombello di Torino, Mompantero, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Novalesa, Orbassano, Osasco, Osasio, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Riva presso Chieri, Rivalta di Torino, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, San Germano Chisone, San Gillio, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Torino, Torre Pellice, Trana, Trofarello, Usseaux, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villarbasse, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera

 

     TRIBUNALE DI VERBANIA

 

     Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Miasino, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna

 

     TRIBUNALE DI VERCELLI

 

     Ailoche, Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alfiano Natta, Alice Castello, Altavilla Monferrato, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Balzola, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo San Martino, Borgo Vercelli, Borgosesia, Bozzole, Breia, Buronzo, Calliano, Camagna Monferrato, Camino, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casale Monferrato, Casanova Elvo, Castelletto Merli, Cella Monte, Cellio, Cereseto, Cerrina Monferrato, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Coniolo, Conzano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crevacuore, Crova, Cuccaro Monferrato, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine, Gabiano, Gattinara, Ghislarengo, Giarole, Gifflenga, Grazzano Badoglio, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mirabello Monferrato, Mollia, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Moncrivello, Morano sul Po, Motta dè Conti, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olcenengo, Oldenico, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Penango, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rosignano Monferrato, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Sala Monferrato, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, San Giorgio Monferrato, Santhià, Scopa, Scopello, Serralunga di Crea, Serravalle Sesia, Solonghello, Sostegno, Stroppiana, Terruggia, Ticineto, Tonco, Treville, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Valmacca, Varallo, Vercelli, Vignale Monferrato, Villa del Bosco, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villarboit, Villata, Vocca

 

     CORTE DI APPELLO DI TRENTO

 

     TRIBUNALE DI ROVERETO

 

     Ala, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Drena, Dro, Folgaria, Isera, Ledro, Magasa, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, RonzoChienis, Rovereto, Tenno, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Valvestino, Villa Lagarina, Volano

 

     TRIBUNALE DI TRENTO

 

     Albiano, Aldeno, Amblar, Andalo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bersone, Bieno, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Breguzzo, Bresimo, Brez, Brione, Caderzone Terme, Cagnò, Calavino, Calceranica al Lago, Caldes, Caldonazzo, Campitello di Fassa, Campodenno, Canal San Bovo, Canazei, Capriana, Carano, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castelfondo, Castello Tesino, Castello-Molina di Fiemme, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavedine, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Comano Terme, Commezzadura, Condino, Coredo, Croviana, Cunevo, Daiano, Dambel, Daone, Darè, Denno, Dimaro, Don, Dorsino, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Fiavè, Fiera di Primiero, Fierozzo, Flavon, Fondo, Fornace, Frassilongo, Garniga Terme, Giovo, Giustino, Grauno, Grigno, Grumes, Imer, Ivano-Fracena, Lardaro, Lasino, Lavarone, Lavis, Levico Terme, Lisignago, Livo, Lona-Lases, Luserna, Malè, Malosco, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Monclassico, Montagne, Nanno, Nave San Rocco, Novaledo, Ospedaletto, Ossana, Padergnone, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pergine Valsugana, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pozza di Fassa, Praso, Predazzo, Preore, Prezzo, Rabbi, Ragoli, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Roncone, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffre-Mendola, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Lorenzo in Banale, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Soraga, Sover, Spera, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Strigno, Taio, Tassullo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Terlago, Terres, Terzolas, Tesero, Tione di Trento, Ton, Tonadico, Torcegno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valda, Valfloriana, Varena, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vezzano, Vignola-Falesina, Vigo di Fassa, Vigo Rendena, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Rendena, Zambana, Ziano di Fiemme, Zuclo

 

     CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

 

     TRIBUNALE DI GORIZIA

 

     Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

 

     TRIBUNALE DI PORDENONE

 

     Andreis, Annone Veneto, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Caorle, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Cinto Caomaggiore, Claut, Clauzetto, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Quirino, San Stino di Livenza, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola

 

     TRIBUNALE DI TRIESTE

 

     Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico, Trieste

 

     TRIBUNALE DI UDINE

 

     Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio

 

     CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

 

     TRIBUNALE DI BELLUNO

 

     Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Erto e Casso, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore

 

     TRIBUNALE DI PADOVA

 

     Abano Terme, Agna, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carmignano di Brenta, Cartura, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero

 

     TRIBUNALE DI ROVIGO

 

     Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Baone, Barbona, Bergantino, Boara Pisani, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Cinto Euganeo, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Este, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Granze, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lozzo Atestino, Lusia, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Melara, Merlara, Montagnana, Occhiobello, Ospedaletto Euganeo, Papozze, Pernumia, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pincara, Polesella, Ponso, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Pozzonovo, Rosolina, Rovigo, Salara, Saletto, San Bellino, San Martino di Venezze, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Vò

 

     TRIBUNALE DI TREVISO

 

     Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco

 

     TRIBUNALE DI VENEZIA

 

     Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo

 

     TRIBUNALE DI VERONA

 

     Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella

 

     TRIBUNALE DI VICENZA

 

     Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Poj ana Maggiore, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano

 

 

     Tabella B - Circoscrizione territoriale delle preture, distinta per Corti di appello e per tribunali [417]

     (Omissis)

 

     Tabella C - Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di pretura, distinta per Corti di appello, tribunali e preture [418]

     (Omissis)

 

     Tabella D - Circoli di Corte di assise

     (Omissis)

 

     Tabella E - Sedi di tribunali regionali delle Acque pubbliche [419]

     (Omissis)

 

     Tabella F - Personale della magistratura giudiziaria

     (Omissis)

 

     Tabella G - Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla Corte suprema di cassazione

     (Omissis)

 

     Tabella H - Personale giudicante e del pubblico ministero addetto alle Corti di appello

     (Omissis)

 

     Tabella I - Personale giudicante e del pubblico ministero addetto ai tribunali

     (Omissis)

 

     Tabella L - Tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della Repubblica

     (Omissis)

 

     Tabella M - Magistrati addetti alle preture

     (Omissis)

 

     Tabella N - Personale del Ministero di grazia e giustizia

     (Omissis)

 

     Tabella O - Preture costituire in sezioni

     (Omissis)

 

     Tabella P - Indennità annua per spese di rappresentanza

     (Omissis)

 

     Tabella Q - Indennità annua per i magistrati che esercitano funzioni speciali - Indennità mensile per gli uditori giudiziari

     (Omissis)

 


[1] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e così ulteriormente sostituito dall'art. 45 della L. 21 novembre 1991, n. 374.

[3] Articolo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e così sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[4] Comma sostituito dall'art. 5 della L. 1° febbraio 1989, n. 30 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 15 maggio 1989, n. 173.

[5] Comma sostituito dall'art. 5 della L. 1° febbraio 1989, n. 30 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[7] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[9] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, già modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111, dall'art. 8 della L. 17 giugno 2022, n. 71 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[10] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[17] Comma inserito dall'art. 57 della L. 16 dicembre 1999, n. 479 e così modificato dall'art. 24 della L. 1° marzo 2001, n. 63.

[18] Comma inserito dall'art. 57 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, già modificato dall'art. 2 della L. 25 luglio 2005, n. 150 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[19] Comma inserito dall'art. 57 della L. 16 dicembre 1999, n. 479 e abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[20] Comma inserito dall'art. 57 della L. 16 dicembre 1999, n. 479 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[21] Comma inserito dall'art. 33 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

[22] Comma modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[23] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 4 maggio 1998, n. 133.

[24] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 4 maggio 1998, n. 133.

[25] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 4 maggio 1998, n. 133.

[26] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 4 maggio 1998, n. 133.

[27] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 4 maggio 1998, n. 133 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44.

[28] Articolo inserito dall'art. 4 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

[29] Comma modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

[30] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[31] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, con la decorrenza di cui all'art. 8 dello stesso D.Lgs. 106/06.

[32] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[33] Il termine di cui al presente comma è stato elevato a 6 mesi dall'art. 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

[34] Articolo inserito dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 28 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. 109/06.

[36] Articolo abrogato dall'art. 31 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza di cui all'art. 32 dello stesso D.Lgs. 109/06.

[37] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[38] Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[39] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[40] Articolo sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[41] Alinea così sostituito dall'art. 8 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[42] Articolo sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 32.

[43] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[44] Il Capo I, artt.da 20 a 29, è stato abrogato dall'art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374, fatto salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge stessa.

[45] Il Capo I, artt.da 20 a 29, è stato abrogato dall'art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374, fatto salvo quanto disposto dall'art. 44 della legge stessa.

[46] Il Capo II, artt. da 30 a 41, è stato abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[47] Il Capo II, artt. da 30 a 41, è stato abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[48] Titolo così sostituito dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[49] Titolo così sostituito dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[50] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[51] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[52] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[53] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[54] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341.

[55] Comma aggiunto dall'art. 22 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341.

[56] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[57] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[58] Articolo sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[59] Lettera abrogata dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[60] Articolo inserito dall'art. 10 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[61] Lettera così sostituita dall'art. 3-bis del D.L. 7 aprile 2000, n. 82.

[62] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[63] Articolo modificato dall'art. 18 della L. 11 agosto 1973, n. 533, dall'art. 13 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[64] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

[65] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[66] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[67] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[68] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

[69] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138.

[70] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[71] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[72] Articolo già sostituito dall'art. 88 della L. 26 novembre 1990, n. 353 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[73] Sezione inserita dall'art. 15 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[74] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11.

[75] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11.

[76] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11.

[77] Comma aggiunto dall'art. 5-bis del D.L. 24 maggio 1999, n. 145.

[78] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11.

[79] Articolo inserito dall'art. 15 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11.

[80] Articolo così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[81] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[82] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441 e così ulteriormente sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[83] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441. Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[84] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[85] Articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[86] Articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[87] Articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[88] Articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[89] Articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[90] Articolo inserito dall'art. 14 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[91] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[92] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[93] Articolo inserito dall'art. 14 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Testo previgente all modifiche apportate dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[94] Rubrica così modificata dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[95] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[96] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[97] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[98] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[99] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[100] Lettera così modificata dall'art. 18 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[101] Comma così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[102] Comma già modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Il testo previgente reca: "Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i minorenni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle acque pubbliche". I tribunali regionali delle acque pubbliche sono soppressi per effetto dell'art. 1 del D.L. 11 novembre 2002, n. 251 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 251/2002.

[103] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 8 agosto 1977, n. 532.

[104] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[105] Rubrica così sostituita dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[106] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441.

[107] Comma sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[108] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 8 agosto 1977, n. 532 e così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[109] Comma abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[110] Comma così modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Per il testo previgente, vedi infra.

[111] Articolo sostituito dall'art. 5 della L. 27 dicembre 1956, n. 1441. Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

[112] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[113] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 8 agosto 1977, n. 532.

[114] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[115] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 11 novembre 2002, n. 251, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 251/2002.

[116] Comma così sostituito dall'art. 19 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[117] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 8 agosto 1977, n. 532.

[118] Articolo inserito dall'art. 47 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e abrogato dagli artt. 17 e 37 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[119] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[120] Articolo così sostituito dall'art. 39 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[121] Articolo sostituito dall'art. 20 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[122] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 6 febbraio 1992, n. 160, dall'art. 20 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, già modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[123] Comma modificato dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292 e così sostituito dall'art. 10 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

[124] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

[125] Articolo inserito dall'art. 5 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 e abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[126] Articolo inserito dall'art. 30 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[127] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 15, sostituito dall'art. 21 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con la decorrenza di cui all'art. 1 della L. 16 giugno 1998, n. 188 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[128] Articolo inserito dall'art. 22 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[129] Articolo sostituito dall'art. 22 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 15, dall'art. 13 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con la decorrenza di cui all'art. 1 della L. 16 giugno 1998, n. 188 e abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

[130] Lettera così sostituita dall'art. 17 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

[131] Comma abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, con la decorrenza di cui all'art. 8 dello stesso D.Lgs. 106/06.

[132] Comma così modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[133] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[134] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[135] Articolo sostituito dall'art. 81 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[136] Lettera così modificata dall'art. 17 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V. Il testo previgente reca: "b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile."

[137] Comma aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con la decorrenza ivi prevista dal Capo V.

[138] Articolo inserito dall'art. 6 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 e abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[139] Comma così sostituito dall'art. 21-quater del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[140] Comma così sostituito dall'art. 21-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[141] Comma aggiunto dall'art. 21-quater del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[142] Articolo inserito dall'art. 6 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 e abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[143] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[144] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[145] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e così sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[146] Articolo abrogato dall'art. 24 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[147] Articolo abrogato dall'art. 1 del R.D.L. 16 agosto 1943, n. 732.

[148] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e così sostituito dall'art. 2 della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[149] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[150] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 25 luglio 2005, n. 150.

[151] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[152] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e così sostituito dall'art. 2 della L. 28 luglio 1961, n. 704.

[153] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[154] Comma così modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. I tribunali regionali e il tribunale superiore delle acque pubbliche sono soppressi per effetto dell'art. 1 del D.L. 11 novembre 2002, n. 251 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 251/2002.

[155] Comma già modificato dall'art. 4 della L. 4 aprile 2001, n. 154 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L. 9 gennaio 2004, n. 6.

[156] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[157] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[158] Comma così sostituito dall'art. 25 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[159] Comma così sostituito dall'art. 25 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. I tribunali regionali delle acque pubbliche sono soppressi per effetto dell'art. 1 del D.L. 11 novembre 2002, n. 251 a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 251/2002.

[160] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 4 maggio 1998, n. 133.

[161] Articolo così modificato dall'art. 26 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[162] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[163] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[164] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

[165] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.

[166] Articolo abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[167] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[168] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[169] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[170] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[171] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[172] Alinea già modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, con la decorrenza di cui all'art. 8 dello stesso D.Lgs. 106/06.

[173] Alinea modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e così sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

[174] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 21 febbraio 1989, n. 58 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 16 ottobre 1991, n. 321.

[175] Comma così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[176] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.

[177] Comma già modificato dall'art. 23 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 e così ulteriormente, modificato dall'art. 1 della L. 14 maggio 2002, n. 94, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[178] Comma sostituito dall'art. 21 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416.

[179] Articolo aggiunto dall'art.11 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 e abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[180] Articolo inserito dall'art. 12 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

[181] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 2 della L. 21 febbraio 1989, n. 58.

[182] Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 21 febbraio 1989, n. 58.

[183] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, dall'art. 28 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 2 della L. 21 febbraio 1989, n. 58.

[184] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, dall'art. 3 della L. 28 luglio 1961, n. 704 e abrogato dall'art. 2 della L. 21 febbraio 1989, n. 58.

[185] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[186] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, sostituito dall'art.2 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso D.Lgs. 24/2006.

[187] Articolo già modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, sostituito dall'art. 2 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24, con la decorrenza di cui all'art. 6 dello stesso D.Lgs. 24/2006.

[188] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[189] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[190] Numero così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[191] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[192] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[193] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[194] Articolo modificato dall'art. 13 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[195] Articolo modificato dall'art. 40 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 e abrogato dall'art. 13 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[196] Articolo da ultimo sostituito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[197] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[198] Articolo inserito dall'art.3 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, sostituito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[199] Articolo inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[200] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[201] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06. I rinvii al presente articolo si intendono operati all’articolo 2, comma 2, lettera b-bis), del D.Lgs. 160/2006, per effetto dell'art. 1 della L. 30 luglio 2007, n. 111. La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1994, n. 108, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio Superiore della Magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

[202] Comma sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 giugno 1989, n. 232, dall'art. 6 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e così modificato dall'art. 11 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[203] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

[204] Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e così modificato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[205] Comma inserito dall'art. 1 della L. 9 agosto 1993, n. 295.

[206] Comma inserito dall'art. 1della L. 9 agosto 1993, n. 295.

[207] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2000, n. 391, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale.

[208] Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48. Articolo modificato dall'art. 2 della L. 17 novembre 1978, n. 746, sostituito dall'art. 7 del D.Lgs.17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[209] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[210] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48. Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art.12 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[211] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[212] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[213] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[214] Articolo aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[215] Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[216] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[217] Comma inserito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[218] Comma inserito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[219] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[220] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[221] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[222] Articolo aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[223] Comma inserito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[224] Comma inserito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[225] Comma inserito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[226] Comma inserito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[227] Comma inserito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[228] Articolo inserito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[229] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[230] Comma così modificato dall'art. unico della L. 23 febbraio 1967, n. 44.

[231] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[232] Articolo aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[233] Articolo inserito dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[234] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[235] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

[236] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e così modificato dall'art. 10 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[237] Comma abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.

[238] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[239] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[240] Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.

[241] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e così ulteriormente modificato dall’art. 27 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[242] Articolo inserito dall'art. 16 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, con la decorrenza di cui all'art. 39 dello stesso D.Lgs. 26/2006.

[243] Articolo inserito dall'art. 16 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[244] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[245] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[246] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 25 maggio 1970, n. 357.

[247] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 25 maggio 1970, n. 357.

[248] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 7 della L. 25 maggio 1970, n. 357.

[249] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 25 maggio 1970, n. 357.

[250] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[251] Comma abrogato dall'art. 7 della L. 25 maggio 1970, n. 357.

[252] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 18 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[253] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 18 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[254] Titolo così modificato dal D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[255] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 18 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[256] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06. La Rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[257] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06. La Rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[258] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[259] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[260] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[261] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[262] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[263] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[264] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[265] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[266] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[267] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[268] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[269] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[270] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[271] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[272] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[273] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[274] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[275] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[276] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[277] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[278] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[279] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[280] Comma abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[281] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[282] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[283] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[284] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[285] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[286] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[287] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95.

[288] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[289] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[290] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[291] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[292] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[293] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[294] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[295] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[296] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[297] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[298] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[299] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[300] Articolo modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[301] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[302] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06. La Rubrica è stata modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95.

[303] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[304] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[305] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[306] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[307] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95.

[308] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370.

[309] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95.

[310] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[311] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[312] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[313] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[314] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[315] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[316] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1952, n. 1794.

[317] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95.

[318] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95.

[319] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[320] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95.

[321] Articolo modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95 e abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[322] Articolo così sostituito dall'art. 41 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[323] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, sostituito dall'art. 29 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[324] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[325] Il secondo periodo del presente comma è stato soppresso dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[326] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[327] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 4 della L. 4 maggio 1998, n. 133.

[328] Comma già modificato dall'art. 3 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[329] Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[330] Articolo sostituito dall'art. 35 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e abrogato dall'art. 8 della L. 17 giugno 2022, n. 71.

[331] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[332] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[333] Articolo già modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95, ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[334] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[335] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[336] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[337] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[338] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[339] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111.

[340] Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 gennaio 1948, n. 99 e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273. L'art. 4, D.Lgs. 273/1989, è stato abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con la decorrenza ivi prevista.

[341] Articolo già sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 e così ulteriormente sostituito dall’art. 28 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[342] Articolo inserito dall'art. 29 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[343] Comma già sostituito dall'art. 2 della L. 17 marzo 1969, n. 84 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 9 dicembre 1977, n. 908.

[344] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[345] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[346] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 2 aprile 1979, n. 97.

[347] Titolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[348] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[349] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[350] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[351] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[352] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[353] Titolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[354] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[355] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[356] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[357] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[358] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[359] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[360] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[361] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[362] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[363] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[364] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[365] Titolo abrogato all'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[366] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[367] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[368] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[369] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[370] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[371] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[372] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[373] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[374] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[375] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[376] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[377] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[378] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[379] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[380] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[381] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[382] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[383] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[384] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[385] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[386] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[387] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[388] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[389] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[390] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[391] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[392] Articolo abrogato dall'art. 43 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

[393] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[394] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[395] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352.

[396] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352.

[397] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[398] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[399] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[400] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352.

[401] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[402] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[403] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[404] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[405] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[406] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[407] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72 e abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[408] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[409] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[410] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

[411] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[412] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[413] Articolo abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, con la decorrenza di cui all'art. 56 dello stesso D.Lgs. 160/06.

[414] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 22 aprile 1941, n. 95.

[415] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1992, n. 289, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.

[416] Tabella già sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11, ulteriormente sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 e così modificata dall'art. 1 della L. 29 dicembre 2017, n. 222.

[417] Tabella da ultimo modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491 e soppressa dall'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11.

[418] Tabella sostituita dalla Tabella C allegata alla L. 1° febbraio 1989, n. 30 e soppressa dall'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11.

[419] I tribunali regionali delle acque pubbliche sono soppressi per effetto dell'art. 1 del D.L. 11 novembre 2002, n. 251, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. 251/2002.