§ 71.3.213 - D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.
Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/01/2006
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione
Art. 2.  Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità
Art. 3.  Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario
Art. 4.  Abrogazione
Art. 5.  Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione
Art. 6.  Decorrenza dell'efficacia
Art. 7.  Copertura finanziaria


§ 71.3.213 - D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24.

Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(G.U. 3 febbraio 2006, n. 28)

 

Art. 1. Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione

     1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;

     b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

     2. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.

     3. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     «115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.».

     4. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata ed è sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.

     5. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto.

     6. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto.

 

     Art. 2. Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità

     1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

 

     Art. 3. Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario

     1. All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «di appello e» e le parole: «e alla Procura generale presso la medesima Corte».

 

     Art. 4. Abrogazione

     1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 5. Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione

     1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:

     a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;

     b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di acquisto di efficacia del presente decreto legislativo, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.

     2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150, per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.

     3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 6. Decorrenza dell'efficacia

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

 

 

Allegato 1

(Art. 1, comma 3)

 

TABELLA B 

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA 

 

 

Funzione 

Organico 

Primo Presidente 

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 

Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati 

111 

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati 

679 

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati 

8784 

Uditori giudiziari 

330 

Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori  giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie 

200 

Totale 

 

10.109 

 

 

Allegato 2 [1]

(Articolo 1, comma 5)

 

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

Funzione

Organico

 

 

Primo Presidente della Corte di cassazione

1

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Presidente di sezione della Corte di cassazione

54

Consigliere della Corte di cassazione

303

Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo

67"

 

 

Allegato 3

(Art. 1, comma 5)

 

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

 

Funzione 

Organico 

Procuratore generale presso la Corte di cassazione 

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 

Avvocato generale presso la Corte di cassazione 

Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione 

65 

 

 


[1] Allegato così sostituito dall'art. 74 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.