§ 51.3.14 - L. 8 agosto 1977, n. 532.
Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:08/08/1977
Numero:532


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche in materia penale
Art. 8.      Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge
Art. 9.      Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di [...]


§ 51.3.14 - L. 8 agosto 1977, n. 532.

Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.

(G.U. 20 agosto 1977, n. 226).

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7.

     Le disposizioni dell'art. 6 si applicano anche in materia penale.

 

     Art. 8.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 9.

     Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, è già stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'art. 432 del codice di procedura penale.


[1] Sostituisce l'art. 56 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

[2] Sostituisce il comma 2, art. 58 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

[3] Sostituisce il primo comma dell'art. 67 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

[4] Sostituisce il primo comma dell'art. 380 del Codice di procedura civile.

[5] Sostituisce l'art. 76 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

[6] Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 132 del Codice di procedura civile.