§ 71.3.192 - Legge 4 maggio 1998, n. 133.
Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali .


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:04/05/1998
Numero:133


Sommario
Art. 1.  (Trasferimento d'ufficio).
Art. 1 bis.  (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata).
Art. 2.  (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio).
Art. 3.  Trasferimento del coniuge.
Art. 4.  Trasferimento d'ufficio.
Art. 5.  (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio).
Art. 5 bis.  (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione).
Art. 6.  Tabelle infradistrettuali.
Art. 7.  Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette.
Art. 8.  Norma transitoria.
Art. 9.  Copertura finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 71.3.192 - Legge 4 maggio 1998, n. 133.

Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali [1].

(G.U. 8 maggio 1998, n. 105).

 

     Art. 1. (Trasferimento d'ufficio). [2]

     1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorchè egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

     2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta [3].

     4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a centocinquanta unità. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2 [4].

     5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.

 

     Art. 1 bis. (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). [5]

     [1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

     2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

     3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

     4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

     5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

     6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

     7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.]

 

          Art. 2. (Indennità in caso di trasferimento d'ufficio). [6]

     1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa [7].

     2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

     3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento [8].

 

          Art. 3. Trasferimento del coniuge.

     1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

     2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino.

 

          Art. 4. Trasferimento d'ufficio.

     1. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, né quelli" sono sostituite dalle seguenti: "Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati".

     2. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, è sostituito dal seguente:

     "Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia".

     3. [L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà] [9].

     4. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: "trasferiti d'ufficio" sono inserite le seguenti: "o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità".

 

          Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). [10]

     1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 [11].

     2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

 

     Art. 5 bis. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). [12]

     1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

 

          Art. 6. Tabelle infradistrettuali.

     1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

     3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.

     3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

     b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

     c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

     d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

     3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.

     3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2".

     2. La individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma 3-bis dell'articolo 7 -bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. All'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 25 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti".

 

          Art. 7. Incremento del fondo di produttività ed utilizzazione di vetture protette.

     1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, è incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1998 e lire 2.879 milioni per l'anno 1999.

     2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.

 

          Art. 8. Norma transitoria.

     1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

 

          Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.949 milioni per l'anno 1998, in lire 28.160 milioni per l'anno 1999, in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181 e abrogato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla L. 13 novembre 2008, n. 181.