§ 71.3.221 - L. 13 novembre 2008, n. 181.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:13/11/2008
Numero:181


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 71.3.221 - L. 13 novembre 2008, n. 181.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

(G.U. 15 novembre 2008, n. 268)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143

 

 

All'articolo 1:

 

al comma 1, lettera b):

 

al capoverso: «Art. 1», il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

 

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

 

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico»;

 

al capoverso: «Art. 1», al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2»;

 

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti»;

 

dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

 

«8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è abrogato».

 

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 1-bis. - (Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria). - 1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

 

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

 

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge.

 

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.

 

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: “delle quali trecento da destinare” sono sostituite dalle seguenti: “assicurando la adeguata destinazione di magistrati”.

 

Art. 1-ter. - (Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia). - 1. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia».

 

All'articolo 2:

 

al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

 

«c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;

 

c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5»;

 

al comma 3, le parole: «dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

 

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite» sono inserite le seguenti: «le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,» e le parole: «dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale» sono soppresse;

 

il comma 7 è sostituito dai seguenti:

 

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate “Fondo unico giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

 

a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

 

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

 

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

 

7-bis. Le quote minime delle risorse intestate “Fondo unico giustizia”, di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.

 

7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia».

 

All'articolo 3, al comma 1, lettera b), le parole: «mediante utilizzo del» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al».

 

 

Allegato 1

(articolo 1-bis, comma 1)

 

Tabella

 

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

 

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

60

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

375

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

366

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

9.039

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

 

 

Totale

10.151