§ 71.3.144 - Legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Provvidenze per il personale di magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:19/02/1981
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Gli stipendi del personale indicato nell'art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1° luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente [...]
Art. 2.      Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente
Art. 3. 
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dai seguenti
Art. 5.      Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 150 unità
Art. 6.      L'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente
Art. 7.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa [...]


§ 71.3.144 - Legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Provvidenze per il personale di magistratura.

(G.U. 21 febbraio 1981, n. 52).

 

     Art. 1.

     Gli stipendi del personale indicato nell'art. 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1° luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

     "Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

     Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

     La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

     Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30% della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

     La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

     Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

     Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50% della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12%, con successivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982".

 

          Art. 3. [1]

     Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa [2].

     L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'art. 2 della misura percentuale per questi ultimi stabilita.

     Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

     Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituito dai seguenti:

     "Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello è disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell'interessato.

     Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'art. 6 e che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

     Alla copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede con i magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi.

     Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma e per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro".

 

          Art. 5.

     Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 150 unità.

     Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro attingendo al contingente in aumento di cui al precedente comma.

 

          Art. 6.

     L'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

     L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.

     In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'art. 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, dell'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417".

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce: "Aumento del contingente per gli uditori giudiziari"; quanto a lire 3.060 milioni, la voce: "Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto"; quanto a lire 10.200 milioni, la voce: "Esigenze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria", e per la quota residuale utilizzando la voce: "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle degli stipendi del personale della magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato

 

MAGISTRATURA ORDINARIA [3]

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

 

 

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione). . . . . . . . . . . . . . . . .

euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione) . . . . . . . . . .

» 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità . . .

» 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità . .

» 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità . . .

» 44.328,37

Magistrati ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 22.766,71».

 

     Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato

 

Qualifica

Stipendio annuo lordo

Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato

26.805.000

Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, avvocati dello Stato alla 4ª classe di stipendio

24.369.000

Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, avvocati dello Stato alla 3ª classe di stipendio

20.739.000

Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, avvocati dello Stato alla 2ª classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 4ª classe di stipendio

18.435.000

Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, avvocati dello Stato alla 1ª classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 3ª classe di stipendio

16.131.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe

14.196.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 ª classe

12.894.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 ª classe, procuratori dello Stato alla 2ª classe di stipendio

11.522.000

Uditori giudiziari militari, procuratori dello Stato alla 1ª classe di stipendio

8.109.000

 


[1] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della L. 6 agosto 1984, n. 425.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311.

[3] Tabella così sostituita dall'art. 2 della L. 30 luglio 2007, n. 111.