§ 80.8.6 - L. 31 ottobre 1965, n. 1261.
Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.8 parlamento della Repubblica
Data:31/10/1965
Numero:1261


Sommario
Art. 1.      L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote [...]
Art. 2.      Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di [...]
Art. 3.      Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti [...]
Art. 4. 
Art. 5.      L'indennità mensile prevista dall'art. 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della [...]
Art. 6.      Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.
Art. 7.      La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.
Art. 8.      Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 80.8.6 - L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

(G.U. 20 novembre 1965, n. 290).

 

Art. 1.

     L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

     Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

 

     Art. 2.

     Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

 

     Art. 3.

     Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

     L'indennità di cui all'art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo art. 4.

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.

     Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5.

     L'indennità mensile prevista dall'art. 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobiile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

     L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza.

     L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.

     L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

 

     Art. 6.

     Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.

 

     Art. 7.

     La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.

 

     Art. 8.

     Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965.

     All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Sostituisce i commi primo e secondo, art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.